Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e
indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate.
1. La Regione promuove la riqualificazione urbana, favorendo il miglioramento
della qualità ambientale e architettonica nonché l'equilibrata distribuzione dei
servizi e delle infrastrutture, al fine di eliminare le condizioni di degrado
edilizio, ambientale e sociale delle aree edificate tramite l'integrazione tra
la pianificazione urbanistica, la programmazione economica ed il progetto
architettonico, con particolare riferimento ai centri storici ed alle aree
industriali dismesse o comunque da riqualificare.
2. Per le finalità di cui
al comma 1, la Regione promuove con la presente legge interventi di
riqualificazione urbana che interessano aree edificate in condizioni di degrado
anche di diversa natura e condizione, ubicate nel territorio di uno o più
comuni, in coerenza con la programmazione e la pianificazione regionale,
provinciale e comunale.
3. Per l'attuazione della presente legge, la Regione,
le Province ed i Comuni conformano la propria attività al metodo della
concertazione con tutte le amministrazioni preposte alla cura degli interessi
pubblici coinvolti.
4. La Regione coordina, ai fini di un utilizzo integrato,
le risorse destinate agli interventi di cui alla presente legge con quelle
destinate al risanamento ambientale, al turismo sostenibile, all'artigianato
tradizionale e al recupero dei beni architettonici.
1. Ai fini della presente legge sono definiti programmi di riqualificazione
urbana (PRU) i programmi che disciplinano le modalità per il recupero delle aree
edificate in condizioni di degrado.
2. I PRU comprendono:
a) i programmi
di recupero urbano di cui all'articolo 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493
(Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 5 ottobre 1993, n. 38,
recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno
dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia
edilizia);
b) i programmi integrati di intervento di cui all'articolo 16
della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale
pubblica);
c) i programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994;
d) i contratti di quartiere di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 22 ottobre 1997;
e) i
programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio
(PRUSST) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre
1998;
f) i contratti di quartiere II di cui ai decreti del Ministro per le
infrastrutture e i trasporti 27 dicembre 2001 e 30 dicembre 2002;
g) i
programmi di cui all'articolo 27 della legge 1° agosto 2002, n. 166
(Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti);
h) i programmi,
comunque denominati, che prevedono il recupero di aree edificate degradate
tramite l'intervento unitario di più soggetti pubblici e privati, con tempi di
attuazione definiti.
3. Sono definiti programmi di riqualificazione
intercomunali (PRI) i programmi di cui al comma 1 che disciplinano la
riqualificazione di aree urbane degradate comprese nel territorio di due o più
comuni.
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione degli interventi di
cui alla presente legge e in particolare quelle concernenti:
a)
l'approvazione del Quadro conoscitivo regionale per la riqualificazione urbana,
di seguito denominato Quadro;
b) l'individuazione dei criteri per
l'utilizzazione delle risorse regionali, statali e comunitarie necessarie per
l'attuazione del Quadro, compreso il finanziamento degli interventi di edilizia
residenziale;
c) l'incentivazione e l'attuazione di interventi ecosostenibili
nell'ambito della riqualificazione urbana e territoriale;
d) il monitoraggio
e il controllo, mediante l'utilizzo dell'Osservatorio regionale della condizione
abitativa di cui all'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);
e)
la promozione e l'organizzazione di studi e ricerche per il miglioramento
continuo della qualità degli interventi di riqualificazione urbana e
territoriale.
2. Le Province esercitano le funzioni ad esse assegnate dalla
legge in caso di variazione degli strumenti urbanistici e in particolare le
funzioni concernenti:
a) la partecipazione alla formazione del Quadro, di
concerto con la Regione e i Comuni;
b) la promozione della formazione e
dell'attuazione dei PRI, di concerto con i Comuni interessati;
c) la
localizzazione degli interventi da finanziare con le risorse per le politiche
abitative previsti nei PRU e nei PRI;
d) l'organizzazione delle informazioni
sull'attuazione dei programmi di propria competenza, attraverso l'Osservatorio
regionale della condizione abitativa.
3. I Comuni esercitano in particolare
le funzioni concernenti:
a) la partecipazione della formazione del Quadro con
le modalità individuate dall'articolo 4;
b) la promozione e l'approvazione
dei PRU, dei PRI e dei programmi di riqualificazione dei centri storici minori
secondo le modalità stabilite dalla presente legge;
c) l'organizzazione delle
modalità di partecipazione dei soggetti pubblici e privati ai PRU e ai
PRI;
d) l'attuazione dei PRU, dei PRI e dei programmi di riqualificazione dei
centri storici minori, per le parti di propria competenza;
e) il rilascio dei
titoli abilitativi edilizi relativi agli interventi compresi nei PRU e nei PRI,
fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 12;
f) la verifica della
qualità degli interventi e delle garanzie degli operatori;
g) il controllo e
la vigilanza sulla realizzazione degli interventi;
h) l'organizzazione delle
informazioni sull'attuazione dei programmi di propria competenza, attraverso
l'Osservatorio regionale della condizione abitativa.
1. Il Quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), individua le
aree da riqualificare con l'evidenziazione delle problematiche prevalenti ed
indica le relazioni tra le stesse ed i sistemi urbani e territoriali in cui sono
inserite.
2. Ai fini della formazione del Quadro, i Comuni trasmettono alla
Regione e alla Provincia l'individuazione e la descrizione delle aree da
assoggettare alla riqualificazione urbana, mediante idonea cartografia, tenendo
conto dell'eventuale interesse sovracomunale delle stesse, dell'eventuale
presenza di impianti industriali dismessi, di aree ed immobili in stato di
degrado situati all'interno di centri storici o in zone di ERP degradata,
dell'emergere di problematiche di disagio sociale, della presenza di
inquinamento ambientale o di immobili in contrasto che alterano l'identità dei
luoghi. Trasmettono inoltre la scheda descrittiva delle principali
caratteristiche fisiche, ambientali ed architettoniche e delle eventuali
problematiche sociali presenti, compreso il ruolo e il significato da queste
avuto nello sviluppo urbano e il loro ruolo attuale.
3. Il Quadro contiene,
oltre ai dati indicati dal comma 2, i criteri per il finanziamento dei programmi
di riqualificazione, che tengono conto delle condizioni socio-economiche del
Comune interessato, del fabbisogno abitativo, della fattibilità tecnica e
gestionale degli interventi, della chiarezza degli obiettivi e delle procedure,
nonché della qualità della proposta, con priorità per gli interventi di cui agli
articoli 8 e 9 relativamente alle risorse proprie della Regione.
4. La Giunta
regionale approva il Quadro, sentite le Province, d'intesa con la Conferenza
regionale delle autonomie di cui all'articolo 2 della l.r. 5 settembre 1992, n.
46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale), previo
parere della Commissione consiliare competente.
5. Il Quadro è aggiornato,
ogniqualvolta se ne presenti la necessità, sulla base dei dati nel frattempo
pervenuti.
1. Il PRU è lo strumento di programmazione ed attuazione degli interventi
da realizzare nelle aree da riqualificare, individuate nel Quadro, nei piani
territoriali di coordinamento provinciali di cui all'articolo 12 della l.r. 5
agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del
territorio), o negli strumenti urbanistici comunali, ed ha valore di piano
particolareggiato. Il PRU interessa ambiti urbani unitari ed è finalizzato ad
incrementare la qualità urbana e architettonica delle aree da riqualificare e il
loro corretto inserimento nel contesto urbano, promuovendo l'integrazione
sociale degli abitanti, il risparmio energetico, l'architettura ecosostenibile e
la realizzazione di abitazioni, con particolare riferimento a quelle da offrire
in locazione. Il PRU prevede il contestuale intervento di più soggetti,
l'utilizzazione di risorse pubbliche e private e disciplina le diverse categorie
di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione.
2. Il PRU
contiene:
a) la dettagliata descrizione degli interventi da realizzare, ivi
comprese le opere di urbanizzazione, con l'indicazione del prevalente interesse
pubblico degli stessi e delle risorse necessarie e disponibili;
b) le
risultanze delle consultazioni pubbliche, volte alla definizione di soluzioni
condivise;
c) l'elenco delle unità immobiliari da riqualificare con
l'indicazione delle proprietà e delle destinazioni d'uso attuali e di
progetto;
d) le soluzioni progettuali elaborate in scala adeguata e le
modalità di partecipazione dei soggetti interessati all'attuazione del
programma;
e) i costi degli interventi e la ripartizione degli stessi tra i
soggetti partecipanti;
f) l'individuazione dei nulla osta, permessi,
autorizzazioni, atti di assenso necessari alla realizzazione degli interventi
con l'indicazione dei tempi necessari per il loro rilascio;
g) le diverse
fasi di realizzazione degli interventi e la loro durata;
h) l'individuazione
delle eventuali varianti che il PRU comporta agli strumenti urbanistici generali
del Comune.
3. Il PRU interessa le aree edificate aventi qualunque
destinazione urbanistica, ad esclusione delle Zone E agricole di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, anche se altrimenti
denominate negli strumenti urbanistici comunali.
4. La Regione, con proprio
regolamento, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, approva i criteri per la determinazione della prevalenza
dell'interesse pubblico di cui al comma 2, lettera a), che tengano conto della
relazione sulle convenienze economiche che rispettivamente realizzano il
soggetto pubblico e il soggetto privato a seguito dell'attuazione del PRU, sulla
base di specifici indicatori e costi parametrici, considerando tra l'altro la
valorizzazione fondiaria conseguente all'eventuale variante urbanistica.
5.
La Regione e la Provincia possono concorrere al finanziamento del PRU
utilizzando le risorse destinate agli interventi per le politiche abitative o ad
altri settori di intervento di propria competenza.
1. Ai fini della formazione del PRU, il Comune individua il perimetro
delle aree da riqualificare, definendone il prevalente interesse pubblico,
nonché le risorse necessarie e disponibili per la realizzazione degli interventi
e indirizza e coordina altresì la partecipazione dei soggetti pubblici e privati
coinvolti.
2. Il Comune promuove il coinvolgimento dei soggetti pubblici e
privati nella formazione del PRU attraverso un concorso pubblico, aperto a tutti
i soggetti interessati a partecipare alla realizzazione della riqualificazione,
stabilendo i tempi e le modalità di presentazione delle relative proposte.
3.
Le proposte avanzate dai soggetti di cui al comma 2 devono contenere lo studio
di fattibilità degli interventi e il loro progetto preliminare.
4. Nel caso
in cui nell'ambito delle aree interessate dal PRU si trovino immobili di
proprietà privata o appartenenti al patrimonio disponibile di altri enti
pubblici, il Comune può attivare, in luogo del concorso pubblico di cui al comma
2, procedure negoziali con gli interessati volte a definire le forme della loro
partecipazione al programma, fissandone i termini e le modalità.
5. Prima
dell'adozione del PRU, ai sensi di quanto previsto all'articolo 5, comma 2,
lettera b), della presente legge, il Comune garantisce le forme più appropriate
di partecipazione pubblica.
6. Qualora nei termini fissati ai sensi del comma
4 non si raggiunga l'intesa con i proprietari interessati, il Comune invita gli
stessi a partecipare al concorso pubblico di cui al comma 2.
7. Espletate le
procedure partecipative di cui ai commi precedenti, il Comune elabora il PRU
secondo le disposizioni di cui all'articolo 5.
8. Il PRU è adottato dal
Comune ed è depositato per sessanta giorni consecutivi presso la segreteria del
Comune medesimo. Dell'avvenuto deposito è data notizia al pubblico mediante
avviso affisso all'albo pretorio e pubblicato nelle pagine locali di almeno un
giornale quotidiano a diffusione regionale, nonché mediante appositi manifesti.
Durante i sessanta giorni del deposito i soggetti interessati possono presentare
osservazioni ed opposizioni.
9. Il Comune, entro i sessanta giorni successivi
alla scadenza del termine di cui al comma 8, approva il PRU, decidendo
contestualmente sulle osservazioni ed opposizioni presentate.
10. Per
l'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni, si procede
mediante conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
11. Le
variazioni al PRU che comportano la soppressione totale o parziale degli
interventi o delle opere di urbanizzazione previsti, o cambi di destinazione
d'uso degli immobili che utilizzano risorse pubbliche, sono approvate dal Comune
previa convocazione di una conferenza di servizi con tutti gli enti
interessati.
12. Il Comune stabilisce i casi in cui il PRU sostituisce il
permesso di costruire.
13. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera
h), il PRU è approvato mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34
del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali) e dell'articolo 26 bis della l.r. 34/1992.
1. Il PRI disciplina la riqualificazione di aree edificate degradate che
si trovano nel territorio di due o più Comuni, ha i contenuti di cui
all'articolo 5 ed è approvato mediante accordo di programma ai sensi
dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2000 e dell'articolo 26 bis della l.r. 34/1992.
Si applicano, altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 6.
2. Il PRI ha lo scopo di conferire nuovo carattere urbano ad
aree e costruzioni residenziali, produttive e infrastrutturali degradate anche
attraverso la realizzazione di spazi ed attrezzature comuni, in modo da
migliorare la loro qualità ambientale e paesistica.
3. La redazione della
proposta di PRI può essere effettuata d'intesa tra i Comuni interessati, con
l'indicazione del Comune incaricato di svolgere le attività di
coordinamento.
1. Sono definiti programmi di riqualificazione dei centri storici minori
i PRU volti al recupero edilizio e urbanistico di complessi edilizi e parti di
centri urbani di Comuni collinari e montani con popolazione inferiore a tremila
abitanti, aventi caratteristiche di pregio sotto il profilo
storico-architettonico.
2. Il Quadro contiene i criteri e le modalità per
agevolare la formazione dei programmi di riqualificazione dei centri storici
minori, prevedendo anche la facoltà per i Comuni di ridurre l'ammontare degli
oneri di urbanizzazione e del contributo relativo al costo di costruzione degli
interventi in essi inseriti.
3. I programmi di riqualificazione di cui al
presente articolo perseguono la conservazione ed il recupero del patrimonio
edilizio esistente, la valorizzazione degli spazi pubblici, il miglioramento
ambientale, l'adeguamento tecnologico delle opere di urbanizzazione e
l'integrazione fra le risorse pubbliche e private.
4. L'integrazione delle
risorse di cui al comma 3 può avvenire mediante l'accesso a contributi pubblici
da parte di privati fino ad un massimo del 35 per cento del costo del recupero
calcolato secondo i limiti di costo stabiliti per gli interventi di edilizia
agevolata o l'assegnazione di contributi per le politiche abitative da
regolamentare nell'ambito dei relativi programmi regionali e provinciali.
5.
Gli immobili privati di interesse storico ed architettonico recuperati possono
essere resi accessibili al pubblico secondo modalità concordate tra il Comune ed
i proprietari.
1. Sono definite opere in contrasto le costruzioni ed i manufatti che, per
dimensioni planivolumetriche, per caratteristiche tipologiche e funzionali,
alterano in modo permanente l'identità storica, culturale e paesaggistica dei
luoghi.
2. Le opere in contrasto sono inserite nel Quadro su segnalazione dei
Comuni.
3. Il Comune stabilisce le modalità per l'eliminazione o la
trasformazione delle opere in contrasto, anche tramite PRU, al fine di
ripristinare il valore paesistico, architettonico e ambientale del luogo.
4.
Al fine di cui al comma 3, il Comune può attivare una procedura negoziale ai
sensi degli articoli 11 e 15 della legge 241/1990, nonché promuovere la
partecipazione dei soggetti interessati mediante procedure di evidenza pubblica
o accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2000 e
dell'articolo 26 bis della l.r. 34/1992 qualora l'intervento comporti variante
allo strumento urbanistico generale del Comune.
1. L'approvazione dei programmi e degli interventi di cui agli articoli
5, 7, 8 e 9 comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza delle opere da essi previste e contiene l'indicazione dei termini di
inizio ed ultimazione dei lavori e delle espropriazioni da effettuare con le
modalità previste dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità).
2. Entro trenta giorni dalla sua approvazione l'atto è
affisso all'albo pretorio del Comune e pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione, nonché notificato ai proprietari degli immobili interessati.
3.
Qualora i proprietari degli immobili da recuperare non partecipino
all'intervento di riqualificazione nelle forme di cui alla presente legge, il
Comune può procedere all'espropriazione, assegnando gli immobili secondo quanto
previsto dal programma approvato.
1. I programmi e gli interventi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 possono
essere attuati anche attraverso una società di trasformazione urbana, costituita
ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. 267/2000.
2. Le opere pubbliche da
realizzare nell'ambito degli interventi previsti dalla presente legge possono
essere eseguite dal socio privato, a condizione che questi sia stato
appositamente scelto in base a procedure di evidenza pubblica e sia qualificato
ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici.
3. I
proprietari degli immobili ricadenti nelle aree interessate dagli interventi
possono partecipare alla società di cui al comma 1 mediante conferimento degli
immobili medesimi, secondo le procedure di cui all'articolo 6, comma 4.
1. Le risorse necessarie per l'attuazione della presente legge vengono stabilite annualmente con l'approvazione della legge di bilancio.
1. In sede di prima applicazione, i Comuni inviano la documentazione di cui
all'articolo 4, comma 2, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Le Province esprimono il proprio parere alla Regione nei tre
mesi successivi. La Giunta regionale approva il Quadro nei quattro mesi
successivi al termine stabilito per l'invio della documentazione da parte delle
Province.
2. Qualora i programmi approvati ai sensi della presente legge,
scaduti i termini previsti dai programmi stessi e da eventuali proroghe
motivate, non siano stati attuati, gli eventuali finanziamenti e contributi
vengono revocati, e le varianti urbanistiche approvate per la loro realizzazione
si intendono decadute.
3. Dopo l'articolo 26 della l.r. 34/1992 è aggiunto il
seguente:
"Art. 26 bis (Varianti agli strumenti urbanistici)
1. Le
disposizioni dell'articolo 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in merito al
procedimento di formazione, approvazione ed efficacia degli accordi di programma
aventi rilevante interesse regionale, provinciale o comunale, che comportano la
variazione degli strumenti urbanistici generali comunali, sono specificate ed
integrate in base a quanto stabilito nel presente articolo.
2. Il Presidente
della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco che, in relazione
alla competenza primaria o prevalente sugli interventi, intende promuovere un
accordo di programma che comporta variazione di strumenti urbanistici generali
comunali, convoca la conferenza preliminare prevista dall'articolo 34 del d.lgs.
267/2000.
3. Qualora in sede di conferenza preliminare sia verificata la
possibilità di consenso unanime delle amministrazioni interessate alla stipula,
la proposta di accordo di programma, che deve contenere le ragioni di prevalente
interesse pubblico che hanno determinato la sua promozione, corredata del
progetto, dei relativi elaborati e degli elaborati rappresentativi della
variante urbanistica, nonché delle risultanze delle consultazioni pubbliche, è
depositata presso le sedi degli enti partecipanti per sessanta giorni
consecutivi. L'avviso di deposito, insieme con l'accordo preliminare, è
pubblicato all'albo pretorio del Comune interessato per lo stesso periodo di
tempo. È inoltre pubblicato apposito avviso in un giornale quotidiano a
diffusione regionale, contenente l'indicazione degli enti presso i quali è
depositata la proposta di accordo di programma e dei termini entro i quali
chiunque può prenderne visione.
4. Entro la scadenza del termine di deposito
di cui al comma 3 chiunque vi abbia interesse può formulare osservazioni e
proposte.
5. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per
la presentazione delle osservazioni indicato al comma 4, il Presidente della
Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca tutti i soggetti
pubblici e privati interessati alla conclusione dell'accordo, che viene
sottoscritto tenendo conto delle osservazioni e proposte presentate, e
individua, ove necessario, i soggetti che provvedono alla vigilanza
sull'esecuzione dell'accordo, nonché sugli eventuali interventi sostitutivi, ai
sensi dell'articolo 34, comma 7, del d.lgs. 267/2000.
6. Il decreto di
approvazione dell'accordo di programma produce gli effetti dell'approvazione
delle variazioni agli strumenti urbanistici generali, purché l'assenso di
ciascun Comune alla conclusione dell'accordo e alla variante sia ratificato dal
Consiglio comunale entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di
approvazione.
7. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma è
emanato dal Presidente della Provincia per gli accordi in variante a strumenti
urbanistici comunali, nei restanti casi dall'autorità avente competenza primaria
per la realizzazione degli interventi.
8. Il decreto di cui al comma 7 è
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione dopo l'intervenuta ratifica
del Consiglio comunale e sostituisce il permesso di costruire per tutti o parte
degli interventi previsti nello stesso, a condizione che ne sussistano i
requisiti.
9. Gli accordi di programma che determinano varianti parziali agli
strumenti urbanistici generali comunali sono ammessi esclusivamente per i Comuni
che hanno adottato definitivamente il PRG in adeguamento al PPAR.".
1. La Regione in attuazione dell'articolo 26 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed
agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e
degli articoli 2, 10 e 19 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle
norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione),
definisce aree produttive ecologicamente attrezzate quelle aree destinate ad
attività industriali, artigianali e commerciali dotate di requisiti
urbanistico-territoriali, edilizi ed ambientali di qualità, nonché di
infrastrutture, sistemi tecnologici e servizi caratterizzati da forme di
gestione unitaria, atti a garantire un efficiente utilizzo delle risorse
naturali ed il risparmio energetico.
2. Con successive linee guida, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la
Regione definisce tra l'altro:
a) i requisiti urbanistico-territoriali,
edilizi ed ambientali di qualità;
b) le infrastrutture, i sistemi tecnologici
ed i servizi di cui devono essere dotate le aree, le loro modalità di utilizzo
da parte delle imprese nonché le loro forme di gestione unitaria;
c) i
criteri, i tempi e le modalità per la caratterizzazione dei nuovi insediamenti
come aree produttive ecologicamente attrezzate;
d) i criteri per
riqualificare le aree produttive esistenti secondo gli standard delle aree
produttive ecologicamente attrezzate;
e) i criteri per la semplificazione
amministrativa a favore delle attività produttive insediate nelle aree
produttive ecologicamente attrezzate;
f) le modalità per favorire
l'implementazione di sistemi di gestione ambientale, anche di area e la loro
successiva certificazione;
g) le modalità di eventuale acquisizione dei
terreni compresi nelle aree produttive ecologicamente attrezzate.
La presente
legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a
chiunque spetti dim osservarla e farla osservare come legge regione
Marche.
Data ad Ancona, addì 23 febbraio 2005
IL PRESIDENTE:
(Vito D'Ambrosio)
AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL
TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE A CURA
DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI.
IN APPENDICE ALLA LEGGE
REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE
RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI
ISTITUZIONALI) ;
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE
DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
Nota all'art. 2, comma 2, lettera a):
Il testo dell'articolo 11
della legge 4 dicembre 1993, n. 493 (Conversione in legge, con modificazioni,
del d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 recante disposizioni per l'accelerazione degli
investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei
procedimenti in materia edilizia) è il seguente:
"Art. 11 - (Programmi di
recupero urbano) - 1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e
successive modificazioni, nella misura fissata dai programmi regionali, sono
destinati alla realizzazione di interventi al servizio prevalente del patrimonio
di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito dei programmi di cui al comma
2.
2. I programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme
sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e
all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai
problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete, e delle
urbanizzazioni secondarie, alla edificazione di completamento e di integrazione
dei complessi urbanistici esistenti, nonché all'inserimento di elementi di
arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al
risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici.
3. I
programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di una proposta unitaria
con il concorso di risorse pubbliche e private, sono proposti al comune da
soggetti pubblici e privati, anche associati tra di loro. Il comune definisce le
priorità di detti programmi sulla base di criteri oggettivi per l'individuazione
degli interventi.
4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero
urbano, può essere promossa la conclusione di un accordo di programma ai sensi
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
5. Il CER, ai fini della
realizzazione dei programmi di recupero urbano, determina modalità e criteri
generali per la concessione dei contributi, per l'individuazione delle zone
urbane interessate e per la determinazione delle tipologie d'intervento, avendo
particolare riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti e delle categorie
sociali più deboli."
Nota all'art. 2, comma 2, lettera b):
Il testo dell'articolo 16
della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale
pubblica) è il seguente:
"Art. 16 - (Programmi integrati di
intervento) -1. Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed
ambientale, i comuni promuovono la formazione di programmi integrati. Il
programma integrato è caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni,
dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di
urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana
e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubblici e
privati.
2. Soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio
o associati fra di loro, possono presentare al comune programmi integrati
relativi a zone in tutto o in parte edificate o da destinare anche a nuova
edificazione al fine della loro riqualificazione urbana ed ambientale.
3. I
programmi di cui al presente articolo sono approvati dal consiglio comunale con
gli effetti di cui all'articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
(1)
4. Qualora il programma sia in contrasto con le previsioni della
strumentazione urbanistica, la delibera di approvazione del consiglio comunale è
soggetta alle osservazioni da parte di associazioni, di cittadini e di enti, da
inviare al comune entro quindici giorni dalla data della sua esposizione
all'albo pretorio coincidente con l'avviso pubblico sul giornale locale. Il
programma medesimo con le relative osservazioni è trasmesso alla regione entro i
successivi dieci giorni. La regione provvede alla approvazione o alla richiesta
di modifiche entro i successivi centocinquanta giorni, trascorsi i quali si
intende approvato. (1)
5. Anche nelle zone di cui all'articolo 2 del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
aprile 1968, n. 97, qualora il programma contenga la disposizione
planovolumetrica degli edifici, la densità fondiaria di questi può essere
diversa da quella preesistente purché non sia superata la densità complessiva
preesistente dell'intero ambito del programma, nonché nel rispetto del limite
dell'altezza massima preesistente nell'ambito. Non sono computabili i volumi
eseguiti senza licenza o concessione edilizia ovvero in difformità totale dalla
stessa o in base a licenza o concessione edilizia annullata. Nel caso in cui sia
stata presentata istanza di sanatoria ai sensi dell'articolo 31 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, il comune è obbligato a pronunciarsi preventivamente in
via definitiva sull'istanza medesima. (1)
6. La realizzazione dei
programmi non è subordinata all'inclusione nei programmi pluriennali di
attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
(1)
7. Le regioni concedono i finanziamenti inerenti il settore
dell'edilizia residenziale ad esse attribuiti con priorità a quei comuni che
provvedono alla formazione dei programmi di cui al presente articolo.
(1)
8. Le regioni possono destinare parte delle somme loro attribuite,
ai sensi della presente legge, alla formazione di programmi integrati.
9. Il
contributo dello Stato alla realizzazione dei programmi integrati, fa carico ai
fondi di cui all'articolo 2."
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 19
ottobre 1992, n. 393, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
comma.
Nota all'art. 2, comma 2, lettera c):
Il decreto del
Ministero dei lavori pubblici 21 dicembre 1994 recante "Programmi di
riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art. 2, comma 2,
della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni ed
integrazione" è stato pubblicato nella G.U. 7 marzo 1995, n. 55.
Nota
all'art. 2, comma 2, lettera d):
Il decreto del Ministero dei lavori
pubblici 22 ottobre 1997 recante "Approvazione del bando di gara relativo al
finanziamento di interventi sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale
sovvenzionata, da realizzare nell'ambito di programmi di recupero urbano
denominati Contratti di Quartiere" è stato modificato con decreto del Ministero
dei lavori pubblici 20 maggio 1998 pubblicato nella G.U. 25 maggio 1998, n.
119.
Nota all'art. 2, comma 2, lettera e):
Il decreto del Ministero
dei lavori pubblici 8 ottobre 1998 recante "Promozione di programmi innovativi
in ambito urbano denominati "Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo
sostenibile del territorio" è stato pubblicato nella G.U. 27 novembre 1998, n.
278.
Note all'art. 2, comma 2, lettera f):
- Il decreto del
Ministero per le infrastrutture e i trasporti 27 dicembre 2001 recante
"Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato "Alloggi in affitto
per gli anziani degli anni 2000" è stato pubblicato nella G.U. 12 luglio 2002,
n. 162, S.O.
- Il decreto del Ministero per le infrastrutture e i trasporti
27 dicembre 2001 recante "Programma sperimentale di edilizia residenziale
denominato "20.000 abitazioni in affitto" è stato pubblicato nella G.U. 12
luglio 2002, n. 162, S.O.
- Il decreto del Ministero per le infrastrutture e
i trasporti 30 dicembre 2002 reca: "Criteri generali per la realizzazione degli
accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione
agevolati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 9 dicembre 1998, n. 431,
nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per
studenti universitari ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge" è
stato pubblicato nella G.U. 11 aprile 2003, n. 85, S.O.
Nota all'art. 2, comma 2, lettera g) :
Il testo dell'articolo 27
della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e
trasporti) è il seguente:
"Art. 27 - (Programmi di riabilitazione
urbana) -1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri interessati, di intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti
i criteri e le modalità di predisposizione, di valutazione, di finanziamento, di
controllo e di monitoraggio di programmi volti alla riabilitazione di immobili
ed attrezzature di livello locale e al miglioramento della accessibilità e
mobilità urbana, denominati programmi di riabilitazione urbana, nonché di
programmi volti al riordino delle reti di trasporto e di infrastrutture di
servizio per la mobilità attraverso una rete nazionale di autostazioni per le
grandi aree urbane.
2. I programmi sono promossi dagli enti locali, di intesa
con gli enti e le amministrazioni competenti sulle opere e sull'assetto del
territorio.
3. Le opere ricomprese nei programmi possono riguardare
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e delle relative
attrezzature e spazi di servizio, finalizzati alla riqualificazione di porzioni
urbane caratterizzate da degrado fisico, economico e sociale, nel rispetto della
normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni
culturali.
4. Le opere che costituiscono i programmi possono essere
cofinanziate da risorse private, rese disponibili dai soggetti interessati dalle
trasformazioni urbane. A cura degli enti locali promotori è trasmessa al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con cadenza annuale, una
relazione sull'attuazione dei programmi di riabilitazione urbana e sugli effetti
di risanamento ambientale e civile ottenuti.
5. Il concorso dei proprietari
rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base
all'imponibile catastale, ricompresi nel piano attuativo, è sufficiente a
costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di
realizzazione dell'intervento e del relativo schema di convenzione.
Successivamente il sindaco, assegnando un termine di novanta giorni, diffida i
proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio ad attuare le
indicazioni del predetto piano attuativo sottoscrivendo la convenzione
presentata. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il consorzio consegue
la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della
procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei
proprietari non aderenti. L'indennità espropriativa, posta a carico del
consorzio, in deroga all'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, deve
corrispondere al valore venale dei beni espropriati diminuito degli oneri di
urbanizzazione stabiliti in convenzione. L'indennità può essere corrisposta
anche mediante permute di altre proprietà immobiliari site nel
comune."
Nota all'art. 3, comma 1, lettera d) :
Il testo
dell'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni
e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) è il seguente:
"Art.
12 - (Osservatorio della condizione abitativa) - 1. L'Osservatorio della
condizione abitativa, istituito dall'articolo 59 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, è costituito presso il Ministero dei lavori pubblici ed
effettua la raccolta dei dati nonché il monitoraggio permanente della situazione
abitativa. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce
l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento
con gli osservatori istituiti dalle regioni con propri
provvedimenti."
Nota all'art. 4, comma 4:
Il testo dell'articolo 2
della legge regionale 5 settembre 1992 n.46 (Norme sulle procedure della
programmazione regionale e locale) è il seguente:
"Art. 2 (Conferenza
regionale delle autonomie) - 1. Al fine di assicurare il concorso degli enti
locali nella determinazione degli obiettivi della programmazione regionale e
provinciale e la collaborazione fra Regione ed enti locali nella formazione e
nell'attuazione degli strumenti di programmazione, è istituita la conferenza
regionale delle autonomie, che si articola in conferenze provinciali.
2. La
conferenza regionale ha sede presso la presidenza della Giunta regionale ed è
composta:
a) dal Presidente della Giunta regionale, che la presiede;
b)
dai componenti dei comitati esecutivi delle conferenze provinciali delle
autonomie di cui all'articolo 3;
c) da un presidente di Comunità montana
designato dai presidenti delle Comunità montane della Regione.
3. La
conferenza si riunisce, su convocazione del presidente della giunta regionale,
in occasione della predisposizione del programma regionale di sviluppo e
comunque almeno una volta all'anno per essere consultata in ordine agli
strumenti della programmazione regionale, nonché ogni volta che lo richieda
almeno un terzo dei suoi componenti.
4. Alle sedute della conferenza possono
partecipare, senza diritto di voto, i consiglieri regionali; a tal fine il
presidente della conferenza invia al presidente del consiglio l'avviso di
convocazione."
Nota all'art. 5, comma 1:
Il testo dell'articolo 12
della legge regionale 5 agosto 1992, n.34 (Norme in materia urbanistica,
paesaggistica e di assetto del territorio) è il seguente:
"Art.12 -
(Contenuti dei piani territoriali di coordinamento provinciali) - 1. I
piani territoriali di coordinamento( PTC), nel rispetto del piano paesistico
ambientale regionale ( PPAR), del piano di inquadramento territoriale ( PIT) e
dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive
modificazioni ed integrazioni, determinano gli indirizzi generali di assetto del
territorio provinciale ed in particolare indicano:
a) le diverse destinazioni
del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
b) la
localizzazione di massima delle opere pubbliche che comportano rilevanti
trasformazioni territoriali delle maggiori infrastrutture pubbliche e private e
delle principali linee di comunicazione;
c) le linee di intervento per la
sistenazione idrica, idrogeologica, idraulico - forestale ed in genere per il
consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
d) le aree nelle quali
sia opportuno istituire parchi o riserve naturali;
e) l'indicazione dei
tempi, delle priorità e delle misure di attuazione del piano territoriale di
coordinamento, tra cui eventuali piani, programmi o progetti di scala
intercomunale;
f) i criteri ai quali i comuni devono attenersi nel valutare i
fabbisogni edilizi e nel determinare la quantità e la qualità delle aree
necessarie per un ordinato sviluppo insediativo.
2. I PTC possono essere
adottati e approvati dalle province anche in assenza di uno o più dei piani
previsti nel comma 1."
Nota all'art. 5, comma 3:
Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 recante "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765" è stato pubblicato nella G.U. 16 aprile 1968, n. 97.
Nota all'art. 6, comma 9:
Il testo dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), così come modificato dagli articoli 8 e 21, comma 1, lettera
p), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, pubblicata nella GU n. 42 del 21
febbraio 2005, è il seguente
"Art. 14 - (Conferenza di servizi) - 1.
Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indìce
di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi è sempre
indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti,
nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e
non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte
dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può
essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di
una o più amministrazioni interpellate.
3. La conferenza di servizi può
essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati.
In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale
intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente.
L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra
amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attività del privato sia subordinata
ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni
pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta
dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il
consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo
quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto
ambientale (VIA) . Quando la conferenza è convocata ad istanza del
concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.
5-bis.
Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è
convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo
i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni."
Note all'art. 6, comma 13:
- Il testo dell'articolo 34 del d.lgs 18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
è il seguente:
"Art. 34 - (Accordi di programma) - 1. Per la
definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento
che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e
coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di
altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il
presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in
relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o
sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma,
anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il
finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere
altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali
inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di
concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente
della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di
tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso
unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei
sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale
del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato
con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di
cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti
urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso
del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal
consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. Per
l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi
dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi
finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di
avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La
vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi
sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o
dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli
enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal
prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni
statali o enti pubblici nazionali.
8. Allorché l'intervento o il programma di
intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione
dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di
vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte
le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo
ed al prefetto."
- Per il testo dell'articolo 26 bis della legge regionale 5 agosto 1992, n.34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) vedi l'articolo 13, comma 3 della legge regionale sopra pubblicata.
Nota all'articolo 7, comma 1:
Per il testo dell'articolo 34 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 26 bis della legge regionale 5 agosto 1992, n.34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) vedi nelle note all'art. 6, comma 13.
Note all'articolo 9, comma 4:
- Il testo degli articoli 11 e 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), così come
modificati dagli articoli 7 e 21, comma 1, lettere m) e t), della legge 11
febbraio 2005, n. 15, pubblicata nella GU n. 42 del 21 febbraio 2005 è il
seguente:
"Art. 11 - (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento) -
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo
10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti
dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con
gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del
provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di
favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del
procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente
o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali
controinteressati.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere
stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga
altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del
codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto
compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai
medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di
pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo
l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli
eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
4-bis. A garanzia
dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i
casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste
al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione
dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.
5. Le
controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi
di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo."
"Art. 15 - (Accordi fra pubbliche
amministrazioni) - 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo
14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5."
- Per il testo
dell'articolo 34 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 26 bis della
legge regionale 5 agosto 1992, n.34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica
e di assetto del territorio) vedi nelle note all'art. 6, comma 13.
Nota all'articolo 11, comma 1:
Il testo dell'articolo 120 del d.lgs
18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali) è il seguente:
"Art. 120 - (Società di trasformazione urbana)
- 1. Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della
provincia e della regione, possono costituire società per azioni per progettare
e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti
urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere
che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite
procedura di evidenza pubblica.
2. Le società di trasformazione urbana
provvedono alla preventiva acquisizione degli immobili interessati
dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi. Le
acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure
di esproprio da parte del comune.
3. Gli immobili interessati dall'intervento
di trasformazione sono individuati con delibera del consiglio comunale.
L'individuazione degli immobili equivale a dichiarazione di pubblica utilità,
anche per gli immobili non interessati da opere pubbliche. Gli immobili di
proprietà degli enti locali interessati dall'intervento possono essere conferiti
alla società anche a titolo di concessione.
4. I rapporti tra gli enti locali
azionisti e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da
una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle
parti."
Note all'articolo 14, comma 1:
- Il testo dell'articolo 26 del d.
lgs 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l.
15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:
"Art. 26 - (Aree industriali e aree
ecologicamente attrezzate) - 1. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree
ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a
garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Le medesime
leggi disciplinano altresì le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e
dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o
privati, anche costituiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n.
142, nonché le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle aree
industriali, ove necessario anche mediante espropriazione. Gli impianti
produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati
dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi
ivi presenti.
2. Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui
al comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già
esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al procedimento di
individuazione partecipano gli enti locali interessati."
- Il testo degli
articoli 2, 10 e 19 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico
delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione) è
il seguente:
"Art. 2 - (Interventi) - 1. Gli interventi di cui alla
presente legge sono rivolti a sostenere:
a) lo sviluppo produttivo delle
imprese artigiane ed industriali e dei servizi alla produzione, tramite aiuti
agli investimenti per nuovi impianti, macchinari e insediamenti, nonché per
ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni, riconversioni e
trasferimenti;
b) la diffusione dei sistemi di qualità aziendale e di
certificazione ambientale e integrata tra ambiente e sicurezza anche a livello
distrettuale, nonché la realizzazione di interventi a favore dell'innovazione
dei prodotti e delle tecnologie produttive, delle tipologie e dei sistemi
produttivi, della crescita del tessuto produttivo regionale, della ricerca
applicata, del trasferimento tecnologico e dell'innovazione;
c) la
competitività dei sistemi produttivi locali, promuovendo la qualificazione
tecnologica delle aree di insediamento produttivo, anche ai fini della
diffusione delle aree ecologicamente attrezzate e delle reti territoriali di
servizi alle imprese;
d) la promozione e l'attuazione di progetti per la
valorizzazione delle produzioni, per il sostegno all'esportazione e per
l'internazionalizzazione delle imprese, favorendo altresì la promozione di
investimenti esteri nella Regione;
e) l'equilibrio della gestione finanziaria
delle aziende, al fine di favorire la capitalizzazione delle piccole e medie
imprese (PMI), il miglioramento dell'accesso al credito e delle condizioni
creditizie tramite i fondi di garanzia, l'abbattimento dei costi delle
operazioni di finanziamento e gli strumenti di innovazione
finanziaria."
"Art. 10 - (Localizzazione delle imprese) - 1. La
Regione concede contributi:
a) ai Comuni, ai consorzi di imprese e ai
consorzi misti, per la realizzazione di opere di urbanizzazione,
prioritariamente rivolte a favorire la ecosostenibilità delle produzioni e la
fruizione di servizi da parte delle maestranze, nonché per la realizzazione
delle aree ecologicamente attrezzate di cui all'articolo 19 della l.r. 17 maggio
1999, n. 10 sul riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli
Enti locali;
b) alle imprese, per l'acquisto, la costruzione o la
ristrutturazione e il riuso di fabbricati esistenti da destinare ad attività
produttive."
"Art. 19 - (Progetti innovativi) - 1. La Regione, in
conformità agli indirizzi ed ai programmi dell'Unione europea, sostiene
programmi distrettuali di innovazione di sistema, volti ad ampliare
l'economicità, l'efficacia e la trasferibilità dell'innovazione medesima, con
priorità per:
a) creazione di network sull'innovazione;
b) animazione
economica;
c) collaborazione ad osservatori sull'innovazione;
d) gestione
informatizzata delle transazioni commerciali;
e) creazione di competenze
professionali evolute;
f) interconnessione con progetti di logistica
intelligente;
g) realizzazione di infrastrutture avanzate a servizio della
produzione, anche attraverso la costituzione di aree industriali ecologicamente
attrezzate;
h) sviluppo della qualità di distretto e della ecosostenibilità
aziendale."