LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 23/2/2005

REGIONE MARCHE


Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate.

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La Regione promuove la riqualificazione urbana, favorendo il miglioramento della qualità ambientale e architettonica nonché l'equilibrata distribuzione dei servizi e delle infrastrutture, al fine di eliminare le condizioni di degrado edilizio, ambientale e sociale delle aree edificate tramite l'integrazione tra la pianificazione urbanistica, la programmazione economica ed il progetto architettonico, con particolare riferimento ai centri storici ed alle aree industriali dismesse o comunque da riqualificare.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove con la presente legge interventi di riqualificazione urbana che interessano aree edificate in condizioni di degrado anche di diversa natura e condizione, ubicate nel territorio di uno o più comuni, in coerenza con la programmazione e la pianificazione regionale, provinciale e comunale.
3. Per l'attuazione della presente legge, la Regione, le Province ed i Comuni conformano la propria attività al metodo della concertazione con tutte le amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti.
4. La Regione coordina, ai fini di un utilizzo integrato, le risorse destinate agli interventi di cui alla presente legge con quelle destinate al risanamento ambientale, al turismo sostenibile, all'artigianato tradizionale e al recupero dei beni architettonici.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definiti programmi di riqualificazione urbana (PRU) i programmi che disciplinano le modalità per il recupero delle aree edificate in condizioni di degrado.
2. I PRU comprendono:
a) i programmi di recupero urbano di cui all'articolo 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 5 ottobre 1993, n. 38, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia);
b) i programmi integrati di intervento di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica);
c) i programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994;
d) i contratti di quartiere di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 22 ottobre 1997;
e) i programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1998;
f) i contratti di quartiere II di cui ai decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti 27 dicembre 2001 e 30 dicembre 2002;
g) i programmi di cui all'articolo 27 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti);
h) i programmi, comunque denominati, che prevedono il recupero di aree edificate degradate tramite l'intervento unitario di più soggetti pubblici e privati, con tempi di attuazione definiti.
3. Sono definiti programmi di riqualificazione intercomunali (PRI) i programmi di cui al comma 1 che disciplinano la riqualificazione di aree urbane degradate comprese nel territorio di due o più comuni.

Art. 3
(Funzioni della Regione,
delle Province e dei Comuni)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione degli interventi di cui alla presente legge e in particolare quelle concernenti:
a) l'approvazione del Quadro conoscitivo regionale per la riqualificazione urbana, di seguito denominato Quadro;
b) l'individuazione dei criteri per l'utilizzazione delle risorse regionali, statali e comunitarie necessarie per l'attuazione del Quadro, compreso il finanziamento degli interventi di edilizia residenziale;
c) l'incentivazione e l'attuazione di interventi ecosostenibili nell'ambito della riqualificazione urbana e territoriale;
d) il monitoraggio e il controllo, mediante l'utilizzo dell'Osservatorio regionale della condizione abitativa di cui all'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);
e) la promozione e l'organizzazione di studi e ricerche per il miglioramento continuo della qualità degli interventi di riqualificazione urbana e territoriale.
2. Le Province esercitano le funzioni ad esse assegnate dalla legge in caso di variazione degli strumenti urbanistici e in particolare le funzioni concernenti:
a) la partecipazione alla formazione del Quadro, di concerto con la Regione e i Comuni;
b) la promozione della formazione e dell'attuazione dei PRI, di concerto con i Comuni interessati;
c) la localizzazione degli interventi da finanziare con le risorse per le politiche abitative previsti nei PRU e nei PRI;
d) l'organizzazione delle informazioni sull'attuazione dei programmi di propria competenza, attraverso l'Osservatorio regionale della condizione abitativa.
3. I Comuni esercitano in particolare le funzioni concernenti:
a) la partecipazione della formazione del Quadro con le modalità individuate dall'articolo 4;
b) la promozione e l'approvazione dei PRU, dei PRI e dei programmi di riqualificazione dei centri storici minori secondo le modalità stabilite dalla presente legge;
c) l'organizzazione delle modalità di partecipazione dei soggetti pubblici e privati ai PRU e ai PRI;
d) l'attuazione dei PRU, dei PRI e dei programmi di riqualificazione dei centri storici minori, per le parti di propria competenza;
e) il rilascio dei titoli abilitativi edilizi relativi agli interventi compresi nei PRU e nei PRI, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 12;
f) la verifica della qualità degli interventi e delle garanzie degli operatori;
g) il controllo e la vigilanza sulla realizzazione degli interventi;
h) l'organizzazione delle informazioni sull'attuazione dei programmi di propria competenza, attraverso l'Osservatorio regionale della condizione abitativa.

Art. 4
(Quadro conoscitivo regionale per la
riqualificazione urbana)


1. Il Quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), individua le aree da riqualificare con l'evidenziazione delle problematiche prevalenti ed indica le relazioni tra le stesse ed i sistemi urbani e territoriali in cui sono inserite.
2. Ai fini della formazione del Quadro, i Comuni trasmettono alla Regione e alla Provincia l'individuazione e la descrizione delle aree da assoggettare alla riqualificazione urbana, mediante idonea cartografia, tenendo conto dell'eventuale interesse sovracomunale delle stesse, dell'eventuale presenza di impianti industriali dismessi, di aree ed immobili in stato di degrado situati all'interno di centri storici o in zone di ERP degradata, dell'emergere di problematiche di disagio sociale, della presenza di inquinamento ambientale o di immobili in contrasto che alterano l'identità dei luoghi. Trasmettono inoltre la scheda descrittiva delle principali caratteristiche fisiche, ambientali ed architettoniche e delle eventuali problematiche sociali presenti, compreso il ruolo e il significato da queste avuto nello sviluppo urbano e il loro ruolo attuale.
3. Il Quadro contiene, oltre ai dati indicati dal comma 2, i criteri per il finanziamento dei programmi di riqualificazione, che tengono conto delle condizioni socio-economiche del Comune interessato, del fabbisogno abitativo, della fattibilità tecnica e gestionale degli interventi, della chiarezza degli obiettivi e delle procedure, nonché della qualità della proposta, con priorità per gli interventi di cui agli articoli 8 e 9 relativamente alle risorse proprie della Regione.
4. La Giunta regionale approva il Quadro, sentite le Province, d'intesa con la Conferenza regionale delle autonomie di cui all'articolo 2 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale), previo parere della Commissione consiliare competente.
5. Il Quadro è aggiornato, ogniqualvolta se ne presenti la necessità, sulla base dei dati nel frattempo pervenuti.

Art. 5
(Programma di riqualificazione urbana)

1. Il PRU è lo strumento di programmazione ed attuazione degli interventi da realizzare nelle aree da riqualificare, individuate nel Quadro, nei piani territoriali di coordinamento provinciali di cui all'articolo 12 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), o negli strumenti urbanistici comunali, ed ha valore di piano particolareggiato. Il PRU interessa ambiti urbani unitari ed è finalizzato ad incrementare la qualità urbana e architettonica delle aree da riqualificare e il loro corretto inserimento nel contesto urbano, promuovendo l'integrazione sociale degli abitanti, il risparmio energetico, l'architettura ecosostenibile e la realizzazione di abitazioni, con particolare riferimento a quelle da offrire in locazione. Il PRU prevede il contestuale intervento di più soggetti, l'utilizzazione di risorse pubbliche e private e disciplina le diverse categorie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione.
2. Il PRU contiene:
a) la dettagliata descrizione degli interventi da realizzare, ivi comprese le opere di urbanizzazione, con l'indicazione del prevalente interesse pubblico degli stessi e delle risorse necessarie e disponibili;
b) le risultanze delle consultazioni pubbliche, volte alla definizione di soluzioni condivise;
c) l'elenco delle unità immobiliari da riqualificare con l'indicazione delle proprietà e delle destinazioni d'uso attuali e di progetto;
d) le soluzioni progettuali elaborate in scala adeguata e le modalità di partecipazione dei soggetti interessati all'attuazione del programma;
e) i costi degli interventi e la ripartizione degli stessi tra i soggetti partecipanti;
f) l'individuazione dei nulla osta, permessi, autorizzazioni, atti di assenso necessari alla realizzazione degli interventi con l'indicazione dei tempi necessari per il loro rilascio;
g) le diverse fasi di realizzazione degli interventi e la loro durata;
h) l'individuazione delle eventuali varianti che il PRU comporta agli strumenti urbanistici generali del Comune.
3. Il PRU interessa le aree edificate aventi qualunque destinazione urbanistica, ad esclusione delle Zone E agricole di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, anche se altrimenti denominate negli strumenti urbanistici comunali.
4. La Regione, con proprio regolamento, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva i criteri per la determinazione della prevalenza dell'interesse pubblico di cui al comma 2, lettera a), che tengano conto della relazione sulle convenienze economiche che rispettivamente realizzano il soggetto pubblico e il soggetto privato a seguito dell'attuazione del PRU, sulla base di specifici indicatori e costi parametrici, considerando tra l'altro la valorizzazione fondiaria conseguente all'eventuale variante urbanistica.
5. La Regione e la Provincia possono concorrere al finanziamento del PRU utilizzando le risorse destinate agli interventi per le politiche abitative o ad altri settori di intervento di propria competenza.

Art. 6
(Formazione e approvazione del PRU)

1. Ai fini della formazione del PRU, il Comune individua il perimetro delle aree da riqualificare, definendone il prevalente interesse pubblico, nonché le risorse necessarie e disponibili per la realizzazione degli interventi e indirizza e coordina altresì la partecipazione dei soggetti pubblici e privati coinvolti.
2. Il Comune promuove il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati nella formazione del PRU attraverso un concorso pubblico, aperto a tutti i soggetti interessati a partecipare alla realizzazione della riqualificazione, stabilendo i tempi e le modalità di presentazione delle relative proposte.
3. Le proposte avanzate dai soggetti di cui al comma 2 devono contenere lo studio di fattibilità degli interventi e il loro progetto preliminare.
4. Nel caso in cui nell'ambito delle aree interessate dal PRU si trovino immobili di proprietà privata o appartenenti al patrimonio disponibile di altri enti pubblici, il Comune può attivare, in luogo del concorso pubblico di cui al comma 2, procedure negoziali con gli interessati volte a definire le forme della loro partecipazione al programma, fissandone i termini e le modalità.
5. Prima dell'adozione del PRU, ai sensi di quanto previsto all'articolo 5, comma 2, lettera b), della presente legge, il Comune garantisce le forme più appropriate di partecipazione pubblica.
6. Qualora nei termini fissati ai sensi del comma 4 non si raggiunga l'intesa con i proprietari interessati, il Comune invita gli stessi a partecipare al concorso pubblico di cui al comma 2.
7. Espletate le procedure partecipative di cui ai commi precedenti, il Comune elabora il PRU secondo le disposizioni di cui all'articolo 5.
8. Il PRU è adottato dal Comune ed è depositato per sessanta giorni consecutivi presso la segreteria del Comune medesimo. Dell'avvenuto deposito è data notizia al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio e pubblicato nelle pagine locali di almeno un giornale quotidiano a diffusione regionale, nonché mediante appositi manifesti. Durante i sessanta giorni del deposito i soggetti interessati possono presentare osservazioni ed opposizioni.
9. Il Comune, entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 8, approva il PRU, decidendo contestualmente sulle osservazioni ed opposizioni presentate.
10. Per l'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni, si procede mediante conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
11. Le variazioni al PRU che comportano la soppressione totale o parziale degli interventi o delle opere di urbanizzazione previsti, o cambi di destinazione d'uso degli immobili che utilizzano risorse pubbliche, sono approvate dal Comune previa convocazione di una conferenza di servizi con tutti gli enti interessati.
12. Il Comune stabilisce i casi in cui il PRU sostituisce il permesso di costruire.
13. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera h), il PRU è approvato mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 26 bis della l.r. 34/1992.

Art. 7
(Programma di recupero intercomunale)

1. Il PRI disciplina la riqualificazione di aree edificate degradate che si trovano nel territorio di due o più Comuni, ha i contenuti di cui all'articolo 5 ed è approvato mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2000 e dell'articolo 26 bis della l.r. 34/1992. Si applicano, altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6.
2. Il PRI ha lo scopo di conferire nuovo carattere urbano ad aree e costruzioni residenziali, produttive e infrastrutturali degradate anche attraverso la realizzazione di spazi ed attrezzature comuni, in modo da migliorare la loro qualità ambientale e paesistica.
3. La redazione della proposta di PRI può essere effettuata d'intesa tra i Comuni interessati, con l'indicazione del Comune incaricato di svolgere le attività di coordinamento.

Art. 8
(Programmi di riqualificazione
dei centri storici minori)

1. Sono definiti programmi di riqualificazione dei centri storici minori i PRU volti al recupero edilizio e urbanistico di complessi edilizi e parti di centri urbani di Comuni collinari e montani con popolazione inferiore a tremila abitanti, aventi caratteristiche di pregio sotto il profilo storico-architettonico.
2. Il Quadro contiene i criteri e le modalità per agevolare la formazione dei programmi di riqualificazione dei centri storici minori, prevedendo anche la facoltà per i Comuni di ridurre l'ammontare degli oneri di urbanizzazione e del contributo relativo al costo di costruzione degli interventi in essi inseriti.
3. I programmi di riqualificazione di cui al presente articolo perseguono la conservazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente, la valorizzazione degli spazi pubblici, il miglioramento ambientale, l'adeguamento tecnologico delle opere di urbanizzazione e l'integrazione fra le risorse pubbliche e private.
4. L'integrazione delle risorse di cui al comma 3 può avvenire mediante l'accesso a contributi pubblici da parte di privati fino ad un massimo del 35 per cento del costo del recupero calcolato secondo i limiti di costo stabiliti per gli interventi di edilizia agevolata o l'assegnazione di contributi per le politiche abitative da regolamentare nell'ambito dei relativi programmi regionali e provinciali.
5. Gli immobili privati di interesse storico ed architettonico recuperati possono essere resi accessibili al pubblico secondo modalità concordate tra il Comune ed i proprietari.

Art. 9
(Opere in contrasto)

1. Sono definite opere in contrasto le costruzioni ed i manufatti che, per dimensioni planivolumetriche, per caratteristiche tipologiche e funzionali, alterano in modo permanente l'identità storica, culturale e paesaggistica dei luoghi.
2. Le opere in contrasto sono inserite nel Quadro su segnalazione dei Comuni.
3. Il Comune stabilisce le modalità per l'eliminazione o la trasformazione delle opere in contrasto, anche tramite PRU, al fine di ripristinare il valore paesistico, architettonico e ambientale del luogo.
4. Al fine di cui al comma 3, il Comune può attivare una procedura negoziale ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 241/1990, nonché promuovere la partecipazione dei soggetti interessati mediante procedure di evidenza pubblica o accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2000 e dell'articolo 26 bis della l.r. 34/1992 qualora l'intervento comporti variante allo strumento urbanistico generale del Comune.

Art. 10
(Dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità e urgenza delle opere)

1. L'approvazione dei programmi e degli interventi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere da essi previste e contiene l'indicazione dei termini di inizio ed ultimazione dei lavori e delle espropriazioni da effettuare con le modalità previste dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
2. Entro trenta giorni dalla sua approvazione l'atto è affisso all'albo pretorio del Comune e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché notificato ai proprietari degli immobili interessati.
3. Qualora i proprietari degli immobili da recuperare non partecipino all'intervento di riqualificazione nelle forme di cui alla presente legge, il Comune può procedere all'espropriazione, assegnando gli immobili secondo quanto previsto dal programma approvato.

Art. 11
(Società di trasformazione urbana)

1. I programmi e gli interventi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 possono essere attuati anche attraverso una società di trasformazione urbana, costituita ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. 267/2000.
2. Le opere pubbliche da realizzare nell'ambito degli interventi previsti dalla presente legge possono essere eseguite dal socio privato, a condizione che questi sia stato appositamente scelto in base a procedure di evidenza pubblica e sia qualificato ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici.
3. I proprietari degli immobili ricadenti nelle aree interessate dagli interventi possono partecipare alla società di cui al comma 1 mediante conferimento degli immobili medesimi, secondo le procedure di cui all'articolo 6, comma 4.

Art. 12
(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse necessarie per l'attuazione della presente legge vengono stabilite annualmente con l'approvazione della legge di bilancio.

Art. 13
(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione, i Comuni inviano la documentazione di cui all'articolo 4, comma 2, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le Province esprimono il proprio parere alla Regione nei tre mesi successivi. La Giunta regionale approva il Quadro nei quattro mesi successivi al termine stabilito per l'invio della documentazione da parte delle Province.
2. Qualora i programmi approvati ai sensi della presente legge, scaduti i termini previsti dai programmi stessi e da eventuali proroghe motivate, non siano stati attuati, gli eventuali finanziamenti e contributi vengono revocati, e le varianti urbanistiche approvate per la loro realizzazione si intendono decadute.
3. Dopo l'articolo 26 della l.r. 34/1992 è aggiunto il seguente:
"Art. 26 bis (Varianti agli strumenti urbanistici)
1. Le disposizioni dell'articolo 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in merito al procedimento di formazione, approvazione ed efficacia degli accordi di programma aventi rilevante interesse regionale, provinciale o comunale, che comportano la variazione degli strumenti urbanistici generali comunali, sono specificate ed integrate in base a quanto stabilito nel presente articolo.
2. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco che, in relazione alla competenza primaria o prevalente sugli interventi, intende promuovere un accordo di programma che comporta variazione di strumenti urbanistici generali comunali, convoca la conferenza preliminare prevista dall'articolo 34 del d.lgs. 267/2000.
3. Qualora in sede di conferenza preliminare sia verificata la possibilità di consenso unanime delle amministrazioni interessate alla stipula, la proposta di accordo di programma, che deve contenere le ragioni di prevalente interesse pubblico che hanno determinato la sua promozione, corredata del progetto, dei relativi elaborati e degli elaborati rappresentativi della variante urbanistica, nonché delle risultanze delle consultazioni pubbliche, è depositata presso le sedi degli enti partecipanti per sessanta giorni consecutivi. L'avviso di deposito, insieme con l'accordo preliminare, è pubblicato all'albo pretorio del Comune interessato per lo stesso periodo di tempo. È inoltre pubblicato apposito avviso in un giornale quotidiano a diffusione regionale, contenente l'indicazione degli enti presso i quali è depositata la proposta di accordo di programma e dei termini entro i quali chiunque può prenderne visione.
4. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 3 chiunque vi abbia interesse può formulare osservazioni e proposte.
5. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni indicato al comma 4, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca tutti i soggetti pubblici e privati interessati alla conclusione dell'accordo, che viene sottoscritto tenendo conto delle osservazioni e proposte presentate, e individua, ove necessario, i soggetti che provvedono alla vigilanza sull'esecuzione dell'accordo, nonché sugli eventuali interventi sostitutivi, ai sensi dell'articolo 34, comma 7, del d.lgs. 267/2000.
6. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma produce gli effetti dell'approvazione delle variazioni agli strumenti urbanistici generali, purché l'assenso di ciascun Comune alla conclusione dell'accordo e alla variante sia ratificato dal Consiglio comunale entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di approvazione.
7. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma è emanato dal Presidente della Provincia per gli accordi in variante a strumenti urbanistici comunali, nei restanti casi dall'autorità avente competenza primaria per la realizzazione degli interventi.
8. Il decreto di cui al comma 7 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione dopo l'intervenuta ratifica del Consiglio comunale e sostituisce il permesso di costruire per tutti o parte degli interventi previsti nello stesso, a condizione che ne sussistano i requisiti.
9. Gli accordi di programma che determinano varianti parziali agli strumenti urbanistici generali comunali sono ammessi esclusivamente per i Comuni che hanno adottato definitivamente il PRG in adeguamento al PPAR.".

Art. 14
(Aree produttive ecologicamente attrezzate)

1. La Regione in attuazione dell'articolo 26 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e degli articoli 2, 10 e 19 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), definisce aree produttive ecologicamente attrezzate quelle aree destinate ad attività industriali, artigianali e commerciali dotate di requisiti urbanistico-territoriali, edilizi ed ambientali di qualità, nonché di infrastrutture, sistemi tecnologici e servizi caratterizzati da forme di gestione unitaria, atti a garantire un efficiente utilizzo delle risorse naturali ed il risparmio energetico.
2. Con successive linee guida, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Regione definisce tra l'altro:
a) i requisiti urbanistico-territoriali, edilizi ed ambientali di qualità;
b) le infrastrutture, i sistemi tecnologici ed i servizi di cui devono essere dotate le aree, le loro modalità di utilizzo da parte delle imprese nonché le loro forme di gestione unitaria;
c) i criteri, i tempi e le modalità per la caratterizzazione dei nuovi insediamenti come aree produttive ecologicamente attrezzate;
d) i criteri per riqualificare le aree produttive esistenti secondo gli standard delle aree produttive ecologicamente attrezzate;
e) i criteri per la semplificazione amministrativa a favore delle attività produttive insediate nelle aree produttive ecologicamente attrezzate;
f) le modalità per favorire l'implementazione di sistemi di gestione ambientale, anche di area e la loro successiva certificazione;
g) le modalità di eventuale acquisizione dei terreni compresi nelle aree produttive ecologicamente attrezzate.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti dim osservarla e farla osservare come legge regione Marche.
Data ad Ancona, addì 23 febbraio 2005

IL PRESIDENTE:
(Vito D'Ambrosio)


AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI) ;
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE

Nota all'art. 2, comma 2, lettera a):
Il testo dell'articolo 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia) è il seguente:
"Art. 11 - (Programmi di recupero urbano) - 1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, nella misura fissata dai programmi regionali, sono destinati alla realizzazione di interventi al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2.
2. I programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete, e delle urbanizzazioni secondarie, alla edificazione di completamento e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti, nonché all'inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici.
3. I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di una proposta unitaria con il concorso di risorse pubbliche e private, sono proposti al comune da soggetti pubblici e privati, anche associati tra di loro. Il comune definisce le priorità di detti programmi sulla base di criteri oggettivi per l'individuazione degli interventi.
4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero urbano, può essere promossa la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
5. Il CER, ai fini della realizzazione dei programmi di recupero urbano, determina modalità e criteri generali per la concessione dei contributi, per l'individuazione delle zone urbane interessate e per la determinazione delle tipologie d'intervento, avendo particolare riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti e delle categorie sociali più deboli."

Nota all'art. 2, comma 2, lettera b):
Il testo dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) è il seguente:
"Art. 16 - (Programmi integrati di intervento) -1. Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, i comuni promuovono la formazione di programmi integrati. Il programma integrato è caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubblici e privati.
2. Soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra di loro, possono presentare al comune programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate o da destinare anche a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana ed ambientale.
3. I programmi di cui al presente articolo sono approvati dal consiglio comunale con gli effetti di cui all'articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. (1)
4. Qualora il programma sia in contrasto con le previsioni della strumentazione urbanistica, la delibera di approvazione del consiglio comunale è soggetta alle osservazioni da parte di associazioni, di cittadini e di enti, da inviare al comune entro quindici giorni dalla data della sua esposizione all'albo pretorio coincidente con l'avviso pubblico sul giornale locale. Il programma medesimo con le relative osservazioni è trasmesso alla regione entro i successivi dieci giorni. La regione provvede alla approvazione o alla richiesta di modifiche entro i successivi centocinquanta giorni, trascorsi i quali si intende approvato. (1)
5. Anche nelle zone di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97, qualora il programma contenga la disposizione planovolumetrica degli edifici, la densità fondiaria di questi può essere diversa da quella preesistente purché non sia superata la densità complessiva preesistente dell'intero ambito del programma, nonché nel rispetto del limite dell'altezza massima preesistente nell'ambito. Non sono computabili i volumi eseguiti senza licenza o concessione edilizia ovvero in difformità totale dalla stessa o in base a licenza o concessione edilizia annullata. Nel caso in cui sia stata presentata istanza di sanatoria ai sensi dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comune è obbligato a pronunciarsi preventivamente in via definitiva sull'istanza medesima. (1)
6. La realizzazione dei programmi non è subordinata all'inclusione nei programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. (1)
7. Le regioni concedono i finanziamenti inerenti il settore dell'edilizia residenziale ad esse attribuiti con priorità a quei comuni che provvedono alla formazione dei programmi di cui al presente articolo. (1)
8. Le regioni possono destinare parte delle somme loro attribuite, ai sensi della presente legge, alla formazione di programmi integrati.
9. Il contributo dello Stato alla realizzazione dei programmi integrati, fa carico ai fondi di cui all'articolo 2."
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 19 ottobre 1992, n. 393, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
Nota all'art. 2, comma 2, lettera c):
Il decreto del Ministero dei lavori pubblici 21 dicembre 1994 recante "Programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni ed integrazione" è stato pubblicato nella G.U. 7 marzo 1995, n. 55.
Nota all'art. 2, comma 2, lettera d):
Il decreto del Ministero dei lavori pubblici 22 ottobre 1997 recante "Approvazione del bando di gara relativo al finanziamento di interventi sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale sovvenzionata, da realizzare nell'ambito di programmi di recupero urbano denominati Contratti di Quartiere" è stato modificato con decreto del Ministero dei lavori pubblici 20 maggio 1998 pubblicato nella G.U. 25 maggio 1998, n. 119.
Nota all'art. 2, comma 2, lettera e):
Il decreto del Ministero dei lavori pubblici 8 ottobre 1998 recante "Promozione di programmi innovativi in ambito urbano denominati "Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio" è stato pubblicato nella G.U. 27 novembre 1998, n. 278.
Note all'art. 2, comma 2, lettera f):
- Il decreto del Ministero per le infrastrutture e i trasporti 27 dicembre 2001 recante "Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato "Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000" è stato pubblicato nella G.U. 12 luglio 2002, n. 162, S.O.
- Il decreto del Ministero per le infrastrutture e i trasporti 27 dicembre 2001 recante "Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato "20.000 abitazioni in affitto" è stato pubblicato nella G.U. 12 luglio 2002, n. 162, S.O.
- Il decreto del Ministero per le infrastrutture e i trasporti 30 dicembre 2002 reca: "Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione agevolati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge" è stato pubblicato nella G.U. 11 aprile 2003, n. 85, S.O.

Nota all'art. 2, comma 2, lettera g) :
Il testo dell'articolo 27 della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) è il seguente:
"Art. 27 - (Programmi di riabilitazione urbana) -1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di predisposizione, di valutazione, di finanziamento, di controllo e di monitoraggio di programmi volti alla riabilitazione di immobili ed attrezzature di livello locale e al miglioramento della accessibilità e mobilità urbana, denominati programmi di riabilitazione urbana, nonché di programmi volti al riordino delle reti di trasporto e di infrastrutture di servizio per la mobilità attraverso una rete nazionale di autostazioni per le grandi aree urbane.
2. I programmi sono promossi dagli enti locali, di intesa con gli enti e le amministrazioni competenti sulle opere e sull'assetto del territorio.
3. Le opere ricomprese nei programmi possono riguardare interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e delle relative attrezzature e spazi di servizio, finalizzati alla riqualificazione di porzioni urbane caratterizzate da degrado fisico, economico e sociale, nel rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali.
4. Le opere che costituiscono i programmi possono essere cofinanziate da risorse private, rese disponibili dai soggetti interessati dalle trasformazioni urbane. A cura degli enti locali promotori è trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con cadenza annuale, una relazione sull'attuazione dei programmi di riabilitazione urbana e sugli effetti di risanamento ambientale e civile ottenuti.
5. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale, ricompresi nel piano attuativo, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di realizzazione dell'intervento e del relativo schema di convenzione. Successivamente il sindaco, assegnando un termine di novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto piano attuativo sottoscrivendo la convenzione presentata. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. L'indennità espropriativa, posta a carico del consorzio, in deroga all'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, deve corrispondere al valore venale dei beni espropriati diminuito degli oneri di urbanizzazione stabiliti in convenzione. L'indennità può essere corrisposta anche mediante permute di altre proprietà immobiliari site nel comune."
Nota all'art. 3, comma 1, lettera d) :
Il testo dell'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) è il seguente:
"Art. 12 - (Osservatorio della condizione abitativa) - 1. L'Osservatorio della condizione abitativa, istituito dall'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è costituito presso il Ministero dei lavori pubblici ed effettua la raccolta dei dati nonché il monitoraggio permanente della situazione abitativa. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con gli osservatori istituiti dalle regioni con propri provvedimenti."
Nota all'art. 4, comma 4:
Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1992 n.46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale) è il seguente:
"Art. 2 (Conferenza regionale delle autonomie) - 1. Al fine di assicurare il concorso degli enti locali nella determinazione degli obiettivi della programmazione regionale e provinciale e la collaborazione fra Regione ed enti locali nella formazione e nell'attuazione degli strumenti di programmazione, è istituita la conferenza regionale delle autonomie, che si articola in conferenze provinciali.
2. La conferenza regionale ha sede presso la presidenza della Giunta regionale ed è composta:
a) dal Presidente della Giunta regionale, che la presiede;
b) dai componenti dei comitati esecutivi delle conferenze provinciali delle autonomie di cui all'articolo 3;
c) da un presidente di Comunità montana designato dai presidenti delle Comunità montane della Regione.
3. La conferenza si riunisce, su convocazione del presidente della giunta regionale, in occasione della predisposizione del programma regionale di sviluppo e comunque almeno una volta all'anno per essere consultata in ordine agli strumenti della programmazione regionale, nonché ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.
4. Alle sedute della conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i consiglieri regionali; a tal fine il presidente della conferenza invia al presidente del consiglio l'avviso di convocazione."
Nota all'art. 5, comma 1:
Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 5 agosto 1992, n.34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) è il seguente:
"Art.12 - (Contenuti dei piani territoriali di coordinamento provinciali) - 1. I piani territoriali di coordinamento( PTC), nel rispetto del piano paesistico ambientale regionale ( PPAR), del piano di inquadramento territoriale ( PIT) e dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni, determinano gli indirizzi generali di assetto del territorio provinciale ed in particolare indicano:
a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
b) la localizzazione di massima delle opere pubbliche che comportano rilevanti trasformazioni territoriali delle maggiori infrastrutture pubbliche e private e delle principali linee di comunicazione;
c) le linee di intervento per la sistenazione idrica, idrogeologica, idraulico - forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali;
e) l'indicazione dei tempi, delle priorità e delle misure di attuazione del piano territoriale di coordinamento, tra cui eventuali piani, programmi o progetti di scala intercomunale;
f) i criteri ai quali i comuni devono attenersi nel valutare i fabbisogni edilizi e nel determinare la quantità e la qualità delle aree necessarie per un ordinato sviluppo insediativo.
2. I PTC possono essere adottati e approvati dalle province anche in assenza di uno o più dei piani previsti nel comma 1."

Nota all'art. 5, comma 3:

Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 recante "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765" è stato pubblicato nella G.U. 16 aprile 1968, n. 97.

Nota all'art. 6, comma 9:

Il testo dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), così come modificato dagli articoli 8 e 21, comma 1, lettera p), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, pubblicata nella GU n. 42 del 21 febbraio 2005, è il seguente
"Art. 14 - (Conferenza di servizi) - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) . Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni."

Note all'art. 6, comma 13:
- Il testo dell'articolo 34 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) è il seguente:
"Art. 34 - (Accordi di programma) - 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto."

- Per il testo dell'articolo 26 bis della legge regionale 5 agosto 1992, n.34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) vedi l'articolo 13, comma 3 della legge regionale sopra pubblicata.

Nota all'articolo 7, comma 1:

Per il testo dell'articolo 34 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 26 bis della legge regionale 5 agosto 1992, n.34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) vedi nelle note all'art. 6, comma 13.

Note all'articolo 9, comma 4:
- Il testo degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), così come modificati dagli articoli 7 e 21, comma 1, lettere m) e t), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, pubblicata nella GU n. 42 del 21 febbraio 2005 è il seguente:
"Art. 11 - (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento) - 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo."
"Art. 15 - (Accordi fra pubbliche amministrazioni) - 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5."
- Per il testo dell'articolo 34 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 26 bis della legge regionale 5 agosto 1992, n.34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) vedi nelle note all'art. 6, comma 13.

Nota all'articolo 11, comma 1:
Il testo dell'articolo 120 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) è il seguente:
"Art. 120 - (Società di trasformazione urbana) - 1. Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica.
2. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione degli immobili interessati dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune.
3. Gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono individuati con delibera del consiglio comunale. L'individuazione degli immobili equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per gli immobili non interessati da opere pubbliche. Gli immobili di proprietà degli enti locali interessati dall'intervento possono essere conferiti alla società anche a titolo di concessione.
4. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti."

Note all'articolo 14, comma 1:
- Il testo dell'articolo 26 del d. lgs 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:
"Art. 26 - (Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate) - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresì le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario anche mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.
2. Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui al comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano gli enti locali interessati."
- Il testo degli articoli 2, 10 e 19 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione) è il seguente:
"Art. 2 - (Interventi) - 1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti a sostenere:
a) lo sviluppo produttivo delle imprese artigiane ed industriali e dei servizi alla produzione, tramite aiuti agli investimenti per nuovi impianti, macchinari e insediamenti, nonché per ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni, riconversioni e trasferimenti;
b) la diffusione dei sistemi di qualità aziendale e di certificazione ambientale e integrata tra ambiente e sicurezza anche a livello distrettuale, nonché la realizzazione di interventi a favore dell'innovazione dei prodotti e delle tecnologie produttive, delle tipologie e dei sistemi produttivi, della crescita del tessuto produttivo regionale, della ricerca applicata, del trasferimento tecnologico e dell'innovazione;
c) la competitività dei sistemi produttivi locali, promuovendo la qualificazione tecnologica delle aree di insediamento produttivo, anche ai fini della diffusione delle aree ecologicamente attrezzate e delle reti territoriali di servizi alle imprese;
d) la promozione e l'attuazione di progetti per la valorizzazione delle produzioni, per il sostegno all'esportazione e per l'internazionalizzazione delle imprese, favorendo altresì la promozione di investimenti esteri nella Regione;
e) l'equilibrio della gestione finanziaria delle aziende, al fine di favorire la capitalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI), il miglioramento dell'accesso al credito e delle condizioni creditizie tramite i fondi di garanzia, l'abbattimento dei costi delle operazioni di finanziamento e gli strumenti di innovazione finanziaria."
"Art. 10 - (Localizzazione delle imprese) - 1. La Regione concede contributi:
a) ai Comuni, ai consorzi di imprese e ai consorzi misti, per la realizzazione di opere di urbanizzazione, prioritariamente rivolte a favorire la ecosostenibilità delle produzioni e la fruizione di servizi da parte delle maestranze, nonché per la realizzazione delle aree ecologicamente attrezzate di cui all'articolo 19 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 sul riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali;
b) alle imprese, per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione e il riuso di fabbricati esistenti da destinare ad attività produttive."
"Art. 19 - (Progetti innovativi) - 1. La Regione, in conformità agli indirizzi ed ai programmi dell'Unione europea, sostiene programmi distrettuali di innovazione di sistema, volti ad ampliare l'economicità, l'efficacia e la trasferibilità dell'innovazione medesima, con priorità per:
a) creazione di network sull'innovazione;
b) animazione economica;
c) collaborazione ad osservatori sull'innovazione;
d) gestione informatizzata delle transazioni commerciali;
e) creazione di competenze professionali evolute;
f) interconnessione con progetti di logistica intelligente;
g) realizzazione di infrastrutture avanzate a servizio della produzione, anche attraverso la costituzione di aree industriali ecologicamente attrezzate;
h) sviluppo della qualità di distretto e della ecosostenibilità aziendale."