LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 19-04-1990
REGIONE MARCHE

Legge Urbanistica Regionale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 54
del 26 aprile 1990
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28  
Allegato 1:
1  
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale MARCHE Numero 54 del 1990
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale MARCHE Numero 34 del 1991 Articolo 4
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale MARCHE Numero 34 del 1991 Articolo 6
LEGGE ABROGATA da:
Legge Regionale MARCHE Numero 34 del 1992 Articolo 77
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:

 

 


TITOLO II
Piano regolatore generale comunale

ARTICOLO 8
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale MARCHE Numero 34 del 1991 Articolo 2
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale MARCHE Numero 34 del 1991 Articolo 6

 Elaborati del piano regolatore generale
 1.  Il piano regolatore generale è  composto da:
a) gli elaborati relativi alla stato di fatto comprendenti:
a1) la relazione con le analisi, anche ripartite per aree
significative concernenti la popolazione, l' occupazione e
le attività  produttive, le residenze, i servizi e le relative
infrastrutture, i beni culturali ed ambientali, l' ambiente fisico,
lo stato di dissesto idrogeologico, i vincoli esistenti,
le attitudini colturali del territorio agricolo;
  a2) una cartografia dell' intero territorio comunale almeno
in scala 1: 10.000 e, per tutte le aree urbanizzate, in
scala 1: 2.000 che rilevi: gli indici significativi esistenti e
le aree pertinenti, la viabilità , i servizi a rete, le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, lo stato del suolo,
le zone meritevoli di particolare tutela, i beni culturali
ed ambientali;
  a3) una cartografia tecnica almeno in scala 1: 10.000, indicante
le attitudini delle unità  del terreno in relazione all'
assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico, ed
ai processi geodinamici in atto, distinta in: carta geologica,
carta geomorfologica, carta idrogeologica.  A tale cartografia
vanno uniti gli elaborato cartografici almeno in
scala 1: 10.000 a corredo delle indagini svolge in relazione
alla pericolosità  geologica, alla vulnerabilità  dell' ambiente,
alle caratteristiche sismiche locali;
  b) gli elaborati di progetti comprendente:
b1) una relazione che, in corrispondenza ai contenuti del
 PPAR, del PIT e del PTA, indica gli obiettivi del piano
regolatore generale con la qualificazione dei fabbisogni
abitativi, delle infrastrutture e dei servizi relativi all' arco
temporale di riferimento, le soluzioni previste, i criteri
adottati e gli interventi prescelti, le verifiche analitiche e
sintetiche degli standards di cui al DM, la graduazione
nel tempo dei programmi attuativi e le priorità ;
  b2) una cartografia dell' intero territorio comunale almeno
in scala 1: 10.000 e, per tutte le aree urbanizzate, in
scala 1: 2.000 che rilevi:
- le prescrizioni ed i vincoli del PPAR, del PIT e del
 PTA;
- la suddivisione dell' intero territorio comunale nelle zone
omogenee di cui all' articolo 10;
  - la delimitazione, nei comuni di cui al precedente articolo
7, comma 3 delle aree da riservare agli strumenti urbanistici
attuativi;
  - le zone da sottoporre a particolari vincoli ai fini della difesa
del suolo e del relativo sistema idrogeologico e forestale;
  - le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico,
nonchè  ad opere o impianti di interesse collettivo;
  - le aree da riservare alle vie di comunicazione, compresi
i percorsi ciclabili e pedonali;
  - il tracciato di massima delle reti tecnologiche o l' indicazione
degli eventuali piani o programmi di settore;
  - le forme di tutela degli edifici aventi valore culturale ed
ambientale in relazione ai tipi di intervento previsti;
  - le norme in attuazione, con particolare riferimento a
quelle che, nell' ambito della tutela di singole zone e delle
loro destinazioni, stabiliscono gli interventi ammessi,
la massima e minima densità  edilizia, la percentuale di
copertura ammissibile, gli allineamenti obbligatori, specificando
i casi in cui è  ammesso, oltre al recupero degli
edifici esistenti, il loro completamento e la nuova edificazione;
  b3) il regolamento edilizio.
  2.  Allo scopo di coordinare gli effetti dipendenti dagli
interventi programmati nel proprio territorio dagli enti pubblici,
la provincia provvede annualmente a richiedere agli
stessi i programmi ed i progetti e trasmette i dati ai comuni
interessati.

 

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