LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 19-04-1990
| ||||||
| ||||||
| ||||||
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:   | ||||||
ARTICOLO 8
Elaborati del piano regolatore generale 1. Il piano regolatore generale è composto da: a) gli elaborati relativi alla stato di fatto comprendenti: a1) la relazione con le analisi, anche ripartite per aree significative concernenti la popolazione, l' occupazione e le attività produttive, le residenze, i servizi e le relative infrastrutture, i beni culturali ed ambientali, l' ambiente fisico, lo stato di dissesto idrogeologico, i vincoli esistenti, le attitudini colturali del territorio agricolo; a2) una cartografia dell' intero territorio comunale almeno in scala 1: 10.000 e, per tutte le aree urbanizzate, in scala 1: 2.000 che rilevi: gli indici significativi esistenti e le aree pertinenti, la viabilità , i servizi a rete, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, lo stato del suolo, le zone meritevoli di particolare tutela, i beni culturali ed ambientali; a3) una cartografia tecnica almeno in scala 1: 10.000, indicante le attitudini delle unità del terreno in relazione all' assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico, ed ai processi geodinamici in atto, distinta in: carta geologica, carta geomorfologica, carta idrogeologica. A tale cartografia vanno uniti gli elaborato cartografici almeno in scala 1: 10.000 a corredo delle indagini svolge in relazione alla pericolosità geologica, alla vulnerabilità dell' ambiente, alle caratteristiche sismiche locali; b) gli elaborati di progetti comprendente: b1) una relazione che, in corrispondenza ai contenuti del PPAR, del PIT e del PTA, indica gli obiettivi del piano regolatore generale con la qualificazione dei fabbisogni abitativi, delle infrastrutture e dei servizi relativi all' arco temporale di riferimento, le soluzioni previste, i criteri adottati e gli interventi prescelti, le verifiche analitiche e sintetiche degli standards di cui al DM, la graduazione nel tempo dei programmi attuativi e le priorità ; b2) una cartografia dell' intero territorio comunale almeno in scala 1: 10.000 e, per tutte le aree urbanizzate, in scala 1: 2.000 che rilevi: - le prescrizioni ed i vincoli del PPAR, del PIT e del PTA; - la suddivisione dell' intero territorio comunale nelle zone omogenee di cui all' articolo 10; - la delimitazione, nei comuni di cui al precedente articolo 7, comma 3 delle aree da riservare agli strumenti urbanistici attuativi; - le zone da sottoporre a particolari vincoli ai fini della difesa del suolo e del relativo sistema idrogeologico e forestale; - le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico, nonchè ad opere o impianti di interesse collettivo; - le aree da riservare alle vie di comunicazione, compresi i percorsi ciclabili e pedonali; - il tracciato di massima delle reti tecnologiche o l' indicazione degli eventuali piani o programmi di settore; - le forme di tutela degli edifici aventi valore culturale ed ambientale in relazione ai tipi di intervento previsti; - le norme in attuazione, con particolare riferimento a quelle che, nell' ambito della tutela di singole zone e delle loro destinazioni, stabiliscono gli interventi ammessi, la massima e minima densità edilizia, la percentuale di copertura ammissibile, gli allineamenti obbligatori, specificando i casi in cui è ammesso, oltre al recupero degli edifici esistenti, il loro completamento e la nuova edificazione; b3) il regolamento edilizio. 2. Allo scopo di coordinare gli effetti dipendenti dagli interventi programmati nel proprio territorio dagli enti pubblici, la provincia provvede annualmente a richiedere agli stessi i programmi ed i progetti e trasmette i dati ai comuni interessati.
|