LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 5-08-1992
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Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: INDICE OMESSO   | ||||||
ARTICOLO 1
Finalità 1. La presente legge disciplina l' articolazione delle funzioni amministrative in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio tra Regione, province e comuni, determinando anche i relativi obiettivi e strumenti. 2. In particolare, nell' ambito delle funzioni amministrative regionali previste dalla vigente normativa statale, la presente legge definisce: a) l' attribuzione alle province delle funzioni in materia urbanistica in conformità alle disposizioni del comma 5 dell' articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) l' attribuzione ai comuni delle funzioni in materia di approvazione dei piani attuativi degli strumenti urbanistici generali; c) la delega ai comuni e alle province delle funzioni relative alla protezione delle bellezze naturali, di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed alla legge 8 agosto 1985, n. 431.
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