LEGGE REGIONALE N. 43 DEL 14-12-1998
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il Commissario del Governo ha apposto il visto; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale:   | |
ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La Regione, con la presente legge, promuove un programma straordinario per interventi di restauro e risanamento conservativo e manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare architettonico, storico e artistico, nonché la realizzazione di programmi di recupero urbano per gli immobili situati nei centri storici. 2. Gli interventi di cui alla presente legge riguardano: a) i teatri storici; b) i mulini storici ad acqua; c) le case coloniche storiche in terra cruda; d) le chiese di interesse storico; e) i musei; f) i castelli, le mura e le fortificazioni di interesse storico; g) altri beni immobili tutelati ai sensi della legge l° giugno 1939, n. 1089; h) i programmi di recupero urbano nei centri storici. 3. Negli interventi di cui alle lettere a), d), e), f), g) del comma 2, devono essere compresi gli eventuali beni culturali connessi agli immobili. 4. Agli effetti della presente legge sono considerati centri storici le aree edificate definite zone A ai sensi del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 aprile 1968, n. 97, o che possiedono comunque i requisiti delle suddette zone A. 5. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo e manutenzione straordinaria sono definiti dal regolamento edilizio tipo della Regione. I programmi di recupero urbano sono definiti ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493 e di quanto indicato nell'articolo 2 della presente legge.
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