LEGGE REGIONALE N. 36 DEL
8-11-2002
REGIONE MOLISE
MODALITÀ DI CALCOLO DI
PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI FINALIZZATI A MIGLIORARE LA QUALITÀ FUNZIONALE
DEGLI EDIFICI ED A CONTENERE IL CONSUMO ENERGETICO.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE
N. 24
del 16 novembre 2002
ARTICOLO 1
Finalità
1.
La presente legge detta nuove modalità di calcolo delle
volumetrie
edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e
delle
distanze, limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei
tamponamenti
perimetrali e delle strutture portanti verticali e
orizzontali,
finalizzati ad agevolare l'attuazione delle norme sul
risparmio
energetico e a migliorare la qualità funzionale degli
edifici.
2.
Essa si applica:
a)
alle nuove costruzioni;
b)
agli interventi edilizi di qualsiasi tipo sulle costruzioni
esistenti,
comprese le manutenzioni straordinarie ed escluse
quelle
ordinarie.
ARTICOLO 2
Modalità
di calcolo
1.
Le modalità di calcolo degli spessori, dei rapporti di
copertura,
delle altezze massime e delle distanze si applicano,
per
le nuove costruzioni di qualsiasi genere soggette alle
norme
sul risparmio energetico e, indistintamente per tutti gli
edifici,
secondo le modalità di cui ai commi seguenti.
2.
Gli spessori degli elementi edilizi strutturali e sovra strutturali
eccedenti
cm. 30 non vengono computati nella determinazione
dei
volumi e nei rapporti di copertura:
> fino ad un massimo di ulteriori cm. 25
nel
caso di tamponamenti perimetrali, murature portanti
esterne
e coperture a falda o a terrazzo,'
> fino ad un massimo di ulteriori cm. 15
nel caso di solai piani
intermedi.
3.
I criteri di computo di cui al comma 2 valgono anche per le
altezze
massime, per le distanze dai confini, fra gli edifici e
dalle
strade, fermo restando le prescrizioni minime dettate
dalla
legislazione statale.
4.
Negli interventi edilizi sulle costruzioni esistenti le
disposizioni
di cui ai commi precedenti si applicano, con gli
stessi
scopi e limiti quantitativi, in relazione ai soli spessori da
aggiungere
a quelli esistenti, compatibilmente con la
salvaguardia
di facciate, falde, murature, elementi costruttivi e
decorativi
di pregio storico ed artistico.
Per
gli edifici esistenti in muratura, gli interventi tesi al
miglioramento
dei livelli di coibentazione termica e/o acustica,
sono
subordinati al parere preventivo di fattibilità da parte delle
Amministrazioni
Comunali competenti, cui spetta l'obbligo di
verificare
che gli interventi preposti non alterino i caratteri
decorativi,
architettonici, storici, culturali delle costruzioni.
5.
I proprietari e gli altri soggetti aventi facoltà, nelle altre forme
di
legge consentite, di eseguire lavori interni ed esterni sugli
edifici
costruiti o modificati avvalendosi delle disposizioni della
presente
legge, non possono richiedere, né effettuare
successive
riduzioni degli spessori complessivi indicati nei
commi
precedenti, salvo l'applicazione integrale delle norme
sul
computo dei volumi e dei rapporti di copertura e nel rispetto
dei
limiti massimi dettati da tali norme.
ARTICOLO 3
Documentazione
1.
Alle istanze per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi e dei
permessi
di costruire di coloro che intendono avvalersi della
presente
legge deve essere allegata apposita relazione
tecnica,
corredata di calcoli e completa di grafici dimostrativi,
consistenti
in sezioni complessive dell'edificio e particolari
costruttivi,
in scala adeguata, che costituiscono parte integrante
del
progetto.
2.
Per gli interventi edilizi sulle costruzioni esistenti in mura tura,
alle
istanze per il rilascio del parere preventivo, di cui al comma
4
art. 2, coloro che intendono avvalersi della presente legge
devono
allegare la documentazione fotografica o grafica
minima
ai fini della valutazione della fattibilità degli interventi.
Acquisito
il parere preventivo favorevole, il richiedente dovrà
avviare
la procedura di cui al comma 1.
ARTICOLO 4
Disposizione conclusiva
1.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Molise