LEGGE REGIONALE
N.
14
DEL
16-06-2008
REGIONE
PIEMONTE
Norme per la valorizzazione del paesaggio.
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Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 25 del 19 giugno 2008
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Il Consiglio regionale ha approvato. LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
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ARTICOLO
1
(Principi e finalità)
1. La Regione, secondo i principi enunciati nell’articolo 9 della
Costituzione, nella Convenzione europea del paesaggio, firmata a Firenze il 20
ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nel
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e
negli articoli 6 e 8 dello Statuto, riconosce il paesaggio quale componente
essenziale del contesto di vita della popolazione e ne preserva i valori
culturali e naturali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove ed attua politiche
volte alla valorizzazione, alla pianificazione ed alla riqualificazione del
paesaggio, nonché concorre alla sua tutela. Verifica inoltre l’incidenza
diretta o indiretta sul paesaggio delle attività di governo. La Giunta
regionale, in sede di adozione dei provvedimenti, riconosce e dichiara
espressamente di avere svolto la verifica di incidenza.
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ARTICOLO
2
(Azioni e programma di interventi)
1. Nell’ambito dei principi e delle finalità di cui all’articolo 1, la
valorizzazione del paesaggio a tutti i livelli di governo si attua attraverso:
a) la predisposizione di strumenti di pianificazione del paesaggio secondo le
indicazioni contenute nella normativa in materia di governo del territorio;
b) l’avvio di attività di comunicazione e di sensibilizzazione della società
civile e degli operatori pubblici e privati al valore del paesaggio;
c) la promozione di attività di formazione e di educazione nel settore della
conoscenza e delle trasformazioni del paesaggio;
d) l’elaborazione di studi, analisi e ricerche per l’individuazione, la
conoscenza e la valutazione dei paesaggi e per la predisposizione di atti di
indirizzo e di recepimento della normativa nazionale e comunitaria;
e) l’incentivazione alla ricerca della qualità nel progetto di paesaggio
attraverso il ricorso al concorso di idee o di progettazione;
f) la promozione ed il finanziamento di progetti per il recupero, la
riqualificazione e la valorizzazione della qualità paesaggistica e per la
realizzazione di elementi paesaggistici coerenti ed integrati con il contesto,
di cui agli articoli 3 e 4.
2. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base delle
risorse disponibili e sentite le province, approva un programma di interventi
per il finanziamento delle azioni a sostegno del paesaggio di cui al comma 1,
acquisito il parere della Commissione per la salvaguardia del patrimonio
paesaggistico, di cui all’articolo 6.
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ARTICOLO
3
(Progetti per la qualità paesaggistica)
1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, sentita la Commissione per la salvaguardia del patrimonio
paesaggistico di cui all’articolo 6, individua:
a) i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti per la qualità
paesaggistica, da parte delle province, dei comuni, delle comunità montane,
delle comunità collinari e delle altre forme di associazionismo comunale con
altri soggetti pubblici e privati;
b) i parametri di carattere economico-finanziario sulla base dei quali sono
assegnati i finanziamenti per i progetti di cui alla lettera a), tenuto conto
che il contributo regionale può concorrere all’integrazione di risorse
derivanti da programmi nazionali e dell’Unione europea.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno le province, i comuni, le comunità
montane, le comunità collinari e le altre forme di associazionismo comunale
con altri soggetti pubblici e privati, presentano alla struttura regionale
competente la richiesta di finanziamento ed i relativi progetti nel rispetto
delle finalità della presente legge e dei criteri individuati dalla Giunta
regionale al comma 1.
3. La Giunta regionale inserisce nel programma degli interventi, di cui
all’articolo 2, comma 2, l’elenco dei progetti per la qualità paesaggistica in
possesso dei requisiti richiesti e, per quelli ammessi a contributo, concede
un finanziamento fino ad un massimo del 60 per cento della spesa ammissibile
prevista per la realizzazione delle opere.
4. La Giunta regionale assegna criteri di priorità ai progetti espressamente
previsti nell’ambito di strumenti di pianificazione comunale adeguati ai
contenuti degli strumenti di pianificazione paesaggistica, nei siti inseriti
nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO, nelle aree destinate a parco
e preparco, nonché nei siti di interesse comunitario.
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ARTICOLO
4
(Contenuto dei progetti per la qualità paesaggistica)
1. I progetti per la qualità paesaggistica per i quali si richiede il
contributo regionale contengono:
a) un’approfondita analisi paesaggistica dell’ambito, sufficientemente
esteso, all’interno del quale ricade l’intervento;
b) le caratteristiche qualitative dell’intervento e la sua incidenza diretta
ed indiretta sugli aspetti socio-economici, sulla componente naturalistica e
sul patrimonio puntuale e diffuso dei beni culturali ed ambientali;
c) la programmazione economica dell’intervento con la previsione di una quota
parte di finanziamento locale;
d) la verifica di fattibilità con i piani ed i programmi vigenti sull’area,
con particolare riferimento alla valutazione di compatibilità ambientale ove
richiesta dalla normativa di settore ed alla verifica di conformità
urbanistica dell’intervento in progetto.
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ARTICOLO
5
(Incentivazione alla qualità del progetto)
1. La Regione riconosce il concorso di idee o di progettazione come utile
strumento per il conseguimento delle migliori soluzioni progettuali mirate ad
interventi sulla qualità paesaggistica e ne incentiva l’utilizzo attraverso
risorse per il finanziamento delle spese necessarie.
2. I comuni possono applicare le agevolazioni previste dall’articolo 52,
comma settimo, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del
suolo), come da ultimo modificato dall’articolo 1 della l.r. 8/1985.
3. La Giunta regionale con il provvedimento di cui all’articolo 3, comma 1,
individua i criteri di attribuzione e le modalità di erogazione del
finanziamento per i concorsi di idee o di progettazione.
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ARTICOLO
6
(Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico)
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita la
Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico, di seguito
denominata Commissione.
2. La Commissione, che dura in carica cinque anni ed esercita la sua attività
fino al suo rinnovo, è composta da:
a) l’assessore regionale con delega alla pianificazione paesaggistica o suo
delegato con funzioni di presidente;
b) tre esperti in materia, designati dalla Giunta regionale sulla base della
presentazione di un curriculum attestante la qualificata, pluriennale e
documentata esperienza scientifica e professionale;
c) un esperto designato dall’Unione delle Province Piemontesi (UPP) con le
stesse caratteristiche di cui alla lettera b);
d) un esperto designato dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI)
con le stesse caratteristiche di cui alla lettera b);
e) il responsabile della struttura regionale competente in materia.
3. La Commissione si riunisce su convocazione del presidente e le riunioni
sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti.
4. La Commissione esprime parere:
a) obbligatorio e non vincolante sul programma di interventi di cui
all’articolo 2, comma 2;
b) obbligatorio e non vincolante sul provvedimento di cui all’articolo 3,
comma 1;
c) obbligatorio e vincolante sul premio qualità paesaggistica di cui
all’articolo 7.
5. In deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai
componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso
l’Amministrazione regionale), la partecipazione alla Commissione si intende a
titolo gratuito.
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ARTICOLO
7
(Premio qualità paesaggistica)
1. La Regione istituisce il premio qualità paesaggistica.
2. Al premio qualità paesaggistica concorrono i progetti ammessi a
finanziamento ai sensi dell’articolo 3.
3. La Regione può assegnare il premio qualità paesaggistica ad uno o più
progetti, riconoscendo, oltre al finanziamento di cui all’articolo 3, comma 3,
un’ulteriore quota di finanziamento del 20 per cento della spesa ammissibile.
4. Il riconoscimento è assegnato ai progetti caratterizzati dall’elevata
qualità progettuale nel campo della valorizzazione, del recupero e della
creazione dei paesaggi contemporanei e dalla capacità di rappresentare un caso
esemplare di buona pratica applicabile in altri contesti regionali.
5. La Commissione predispone, in coerenza con i criteri definiti dalla Giunta
regionale con il provvedimento di cui all’articolo 3, comma 1, apposito
regolamento per il conferimento del premio.
6. Nei pressi dell’opera premiata è posta specifica indicazione del
riconoscimento aggiudicato.
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ARTICOLO
8
(Norma finanziaria)
1. Per l’attuazione della presente legge nell’esercizio finanziario 2008 è
previsto uno stanziamento pari a 150.000,00 euro, in termini di competenza e
di cassa, iscritto nell’unità previsionale di base (UPB) DA08002 del bilancio
di previsione per l’anno finanziario 2008, alla cui copertura finanziaria si
provvede con la dotazione della UPB DA09012.
2. Nel biennio 2009-2010 all’onere stimato in 4 milioni di euro per ciascun
anno, in termini di competenza, il cui stanziamento è iscritto nell’UPB
DA08002, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le
modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7
(Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge
regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 16 giugno 2008
Mercedes Bresso
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