LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 8-07-1999
REGIONE PIEMONTE

"Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5
dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 14
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge:

 

 

ARTICOLO 2

 (Regolamento edilizio)


  1. Ogni comune deve essere dotato di regolamento edilizio.
  2. Il regolamento edilizio comunale, in armonia con le
 disposizioni di legge, disciplina:
  a) la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della
 commissione edilizia;
  b) gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed
 urbanistiche del territorio ed alle relative procedure;
  c) i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici, come definiti
 dalla Regione nel regolamento edilizio tipo;
  d) l'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il
 decoro del prodotto edilizio;
  e) le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti;
  f) l'esercizio dell'attività  costruttiva e dei cantieri;
  g) la vigilanza e le sanzioni.
  3. Le prescrizioni dei regolamenti riguardanti il prodotto
 edilizio elencano le esigenze alle quali debbono corrispondere i
 requisiti prestazionali che il prodotto stesso deve possedere,
 senza necessità  di vincolarlo a specifiche soluzioni tecniche,
 quantitative o formali, precostituite.

 

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ARTICOLO 3

 (Approvazione del regolamento edilizio)


  1. Il Consiglio regionale approva un regolamento edilizio tipo,
 che è  integralmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
 Regione. Il regolamento edilizio tipo può  essere modificato ed
 integrato con deliberazione del Consiglio regionale.
  2. Il regolamento edilizio tipo individua, in modo esplicito e
 tassativo, gli argomenti sui quali il testo approvato dal consiglio
 comunale può  scostarsi da quelli del regolamento tipo, senza che
 ciò  pregiudichi, agli effetti di cui al comma 3, la conformità 
 del testo comunale a quello regionale tipo.
  3. L'approvazione di un regolamento edilizio comunale conforme al
 regolamento edilizio tipo è  effettuata dal consiglio comunale con
 deliberazione soggetta al solo controllo di legittimità ; tale
 deliberazione divenuta esecutiva assume efficacia con la
 pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
 La deliberazione deve contenere esplicita dichiarazione di
 conformità  del regolamento comunale approvato al regolamento tipo
 formato dalla Regione.
  4. I regolamenti edilizi approvati dai comuni ai sensi del comma 3
 sono trasmessi con la deliberazione consiliare di approvazione alla
 Giunta regionale, che ha la facoltà  di annullare disposizioni
 illegittime o non conformi al regolamento tipo, nei tempi e con la
 procedura dell'articolo 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150
 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni, e
 dell'articolo 68 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56
 (Tutela e uso del suolo), come modificato dall'articolo 40 della
 legge regionale 20 maggio 1980, n. 50.
  5. I comuni che non intendono avvalersi della facoltà  di cui al
 comma 3 e formano un regolamento edilizio non conforme, anche in
 parte, al regolamento edilizio tipo, adottano il regolamento con
 deliberazione del consiglio comunale e lo trasmettono alla Azienda
 sanitaria locale, che esprime, entro sessanta giorni, il parere
 sugli aspetti igienico-sanitari.
  6. Il regolamento è  approvato, entro centottanta giorni dal
 ricevimento, dalla Giunta regionale, che può  introdurre modifiche
 d'ufficio per correggere errori, chiarire prescrizioni ed operare
 adeguamenti a norme di legge.
  7. Il regolamento che richieda modifiche o rielaborazioni è 
 restituito al comune, con provvedimento motivato, dal Presidente
 della Giunta regionale, o dall'Assessore delegato.
  8. Il comune provvede alle modifiche o alla rielaborazione
 richiesta ed invia il regolamento alla Regione che assume le
 proprie determinazioni nei successivi novanta giorni.
  9. Il regolamento assume efficacia con la pubblicazione, per
 estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione della
 deliberazione di approvazione.
  10. Le modifiche dei regolamenti edilizi comunali sono approvate
 con le procedure del presente articolo.

 

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ARTICOLO 4

 (Commissione edilizia)


  1. In ogni comune è  costituita la commissione edilizia.
  2. Il regolamento edilizio disciplina la composizione, la durata,
 le modalità  di formazione, le attribuzioni ed il funzionamento
 della commissione edilizia, ed assicura che i componenti siano
 scelti fra soggetti professionalmente competenti, per specifica
 preparazione ed esperienza, nelle discipline riguardanti
 l'edilizia, l'urbanistica e l'ambiente.
  3. La commissione edilizia è  formata dal presidente, dai membri
 di diritto e dai componenti eletti dal consiglio comunale.
  4. Non possono far parte della commissione edilizia soggetti che
 per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o
 istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle pratiche
 sottoposte alla commissione stessa.
  5. La commissione edilizia esprime pareri preventivi, obbligatori
 non vincolanti, su tutte le istanze per il rilascio di concessioni
 e di autorizzazioni edilizie, di loro varianti e sui provvedimenti
 di annullamento e di revoca di concessioni ed autorizzazioni
 edilizie.
  6. Il sindaco, la giunta ed il consiglio comunale hanno facoltà 
 di richiedere pareri, non vincolanti, alla commissione edilizia su
 qualsiasi questione, attinente all'attività  edilizia od
 urbanistica, che incida sul territorio comunale.
  7. La commissione edilizia ha facoltà  di formulare proposte al
 sindaco, alla giunta ed al consiglio comunale in materia edilizia o
 urbanistica ed in tema di organizzazione e di procedimenti
 amministrativi riguardanti le materie predette.
  8. Le sedute della commissione edilizia non sono pubbliche. E'
 consentito l'accesso ai verbali della commissione edilizia e
 l'estrazione di copia degli stessi con le modalità  e alle
 condizioni stabilite ai sensi di legge.
  9. I componenti della commissione edilizia devono astenersi,
 allontanandosi dall'aula, dall'assistere all'esame, alla
 discussione ed al giudizio, delle pratiche nelle quali abbiano
 interessi di carattere privato.
  10. I comuni che non dispongono di regolamento edilizio
 provvedono, fino all'approvazione dello stesso, alla nomina della
 commissione edilizia formata dal presidente, dal comandante
 provinciale dei Vigili del Fuoco, o da un suo delegato, e da un
 numero di componenti eletti non inferiore a quattro e non superiore
 a dieci, scelti fra soggetti professionalmente competenti, per
 specifica preparazione ed esperienza, nelle discipline riguardanti
 l'edilizia, l'urbanistica e l'ambiente. Valgono comunque le
 disposizioni del comma 4.

 

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ARTICOLO 10

 (Colore ed arredo urbano)


  1. Le determinazioni in tema di colore, di arredo urbano e simili,
 nei comuni che si dotano di tale disciplina, sono approvate dal
 consiglio comunale e inserite nel regolamento edilizio.

 

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ARTICOLO 11

 (Poteri dell'autorità  comunale per l'applicazione del regolamento
 edilizio e sanzioni)


  1. Il rispetto e l'applicazione delle norme e delle prescrizioni
 del regolamento edilizio comunale è  assicurato dall'autorità 
 comunale anche mediante l'esercizio dei poteri di coercizione ed,
 occorrendo, attraverso l'esecuzione d'ufficio delle necessarie
 opere, a spese dei contravventori.
  2. La violazione delle disposizioni del regolamento edilizio è 
 inoltre perseguita con sanzione amministrativa pecuniaria. Resta
 impregiudicata l'applicazione delle sanzioni penali, ove ne
 ricorrano le condizioni, e di eventuali ulteriori sanzioni di
 legge.
  3. Chiunque violi le disposizioni del regolamento edilizio
 comunale è  soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
 una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a
 lire cinque milioni.
  4. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria
 tra il limite minimo e il limite massimo si ha riguardo alla
 gravità  della violazione, all'incidenza della stessa
 sull'ambiente, alla misura del pericolo creato, all'opera svolta
 dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze
 dannose.
  5. Il proprietario dell'immobile o dell'area interessata dalla
 violazione è  obbligato in solido con l'autore della violazione
 stessa al pagamento della sanzione amministrativa e delle spese di
 cui al comma 1.
  6. Il rapporto che ha accertato la violazione è  presentato
 all'autorità  comunale competente ad irrogare la sanzione.
  7. Per quanto non disciplinato dalle presenti norme, si applicano
 le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
 sistema penale).

 

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ARTICOLO 12

 (Disposizioni transitorie)


  1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni
 non possono adottare varianti ai regolamenti edilizi vigenti, che
 conservano efficacia fino all'entrata in vigore dei nuovi
 regolamenti.
  2. La Regione restituisce ai comuni i regolamenti edilizi
 trasmessi per l'approvazione anteriormente all'entrata in vigore
 della legge stessa.
  3. Il regolamento edilizio tipo uniforma le definizioni dei
 parametri e degli indici edilizi e urbanistici da rispettare
 nell'edificazione. Tali definizioni devono essere recepite dalle
 normative comunali.
  4. I comuni dotati di piano regolatore generale, le cui norme
 definiscono i parametri e gli indici di cui al comma 3 in modo non
 conforme alle definizioni del regolamento edilizio tipo approvato
 dal Consiglio regionale, recepiscono in via transitoria nel
 regolamento edilizio comunale, anche mediante semplice norma di
 rinvio, le definizioni anzidette del piano regolatore generale.
  5. I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni, le
 varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione
 della deliberazione del Consiglio regionale che approva il
 regolamento edilizio tipo, devono adeguarsi alle definizioni
 uniformate.

 

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