LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 6-08-1998
REGIONE PIEMONTE

"Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 32
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

 1. La Regione Piemonte promuove, con la presente legge, il recupero
 a fini abitativi dei sottotetti, con l'obiettivo di limitare il
 consumo di suolo e di favorire il contenimento dei consumi
 energetici.
  2. In base alla permanenza di tipo continuativa o limitata nel
 tempo, agli effetti della presente legge, in ogni abitazione si
 distinguono i seguenti spazi:
  a) abitazione: cucina, stanze di soggiorno, da letto, per studio;
  b) accessori: bagni, posto cottura, verande, tavernette;
  c) servizio: corridoi e disimpegni in genere, lavanderie,
 spogliatoi, guardaroba, ripostigli.
  3. Negli edifici esistenti destinati o da destinarsi in tutto o in
 parte a residenza è  consentito il recupero a solo scopo
 residenziale del piano sottotetto, purchè  risulti legittimamente
 realizzato alla data di entrata in vigore della presente legge: il
 recupero è  soggetto a concessione edilizia.
  4. L'altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno
 lordo per la superficie interna lorda degli spazi ad uso
 abitazione, di cui al comma 2, lettera a), è  fissata in non meno
 di m 2,40. Per gli spazi accessori o di servizio, indicati al comma
 2, lettere b) e c), l'altezza è  riducibile a m 2,20. Nei comuni
 montani e nei territori montani dei comuni parzialmente montani è 
 ammessa una riduzione dell'altezza media sino a m 2,20 per gli
 spazi ad uso abitazione e a m 2,00 per gli spazi accessori e di
 servizio. In caso di soffitto non orizzontale, ferme restando le
 predette altezze medie, l'altezza della parete minima non può 
 essere inferiore a m 1,60 per gli spazi ad uso abitazione ed a m
 1,40 per gli spazi accessori e di servizio, riducibili
 rispettivamente a m 1,40 ed a m 1,20 per gli edifici siti nei
 comuni montani e nei territori montani dei comuni parzialmente
 montani. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono
 essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne può 
 essere consentito l'uso come spazio di servizio destinato a
 guardaroba ed a ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce
 diretta la chiusura di tali spazi non è  prescrittiva. Per i locali
 con soffitto a volta, l'altezza media è  calcolata come media
 aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo della
 volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una
 tolleranza fino al 5 per cento a seconda del tipo di volta.
  5. Il recupero di cui alla presente legge può  essere consentito
 solo nel caso in cui gli edifici interessati siano serviti dalle
 urbanizzazioni primarie.
  6. Si definiscono sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano
 degli edifici compresi nella sagoma di copertura.
  7. Il recupero abitativo dei sottotetti è  consentito ove siano
 rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le
 condizioni di abitabilità  previste dai regolamenti vigenti e
 quanto disposto dal comma 5.
  8. Con motivata deliberazione del Consiglio comunale, i comuni
 possono, nel termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata
 in vigore della presente legge, disporre l'esclusione di parti del
 territorio dall'applicazione delle presenti norme.
 

ARTICOLO 2

 1. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti
 esistenti avvengono senza alcuna modificazione delle altezze di
 colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, salvi
 restando gli eventuali incrementi consentiti dagli strumenti
 urbanistici vigenti. Il recupero può  avvenire anche mediante la
 previsione di apertura, in modo conforme ai caratteri d'insieme,
 formali e strutturali, dell'originario organismo architettonico, di
 finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, esclusivamente per
 assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione naturale
 dei locali.  

ARTICOLO 3

 1. Gli interventi edilizi di cui alla presente legge non richiedono
 preliminare adozione ed approvazione di piano attuativo nè 
 inserimento della relativa volumetria nel programma pluriennale di
 attuazione, ove previsto; essi sono classificati come interventi su
 fabbricati esistenti ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettere c)
 e d), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso
 del suolo), come da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge
 regionale 6 dicembre 1984, n. 61.
  2. Il recupero dei sottotetti esistenti ai fini abitativi è 
 ammesso anche in deroga agli indici o parametri urbanistici ed
 edilizi, previsti dagli strumenti urbanistici generali e attuativi
 vigenti o adottati.
  3. Le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, di
 cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il
 superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
 edifici privati), si applicano limitatamente ai requisiti di
 visitabilità  ed adattabilità  dell'alloggio.
  4. Il progetto di recupero ai fini abitativi deve prevedere idonee
 opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei
 consumi energetici dell'intero fabbricato. Le opere devono essere
 conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei
 regolamenti vigenti, nonchè  alle norme nazionali e regionali in
 materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi
 energetici.
  5. Il rilascio della concessione edilizia, di cui all'articolo 1,
 comma 3, comporta la corresponsione del contributo commisurato agli
 oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione, calcolati ai
 sensi dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per
 la edificabilità  dei suoli), sulla volumetria virtuale, altezza m
 3,00, resa abitativa, secondo le tariffe in vigore per le opere di
 nuova costruzione.
  6. Il contributo di cui al comma 5 è  ridotto nella misura del 50
 per cento, qualora il richiedente la concessione provveda,
 contestualmente al rilascio della concessione, a registrare ed a
 trascrivere, presso la competente conservatoria dei registri
 immobiliari, dichiarazione notarile con la quale le parti rese
 abitabili costituiscano pertinenza dell'unità  immobiliare
 principale.

ARTICOLO 4

 1. Le norme della presente legge, nei limiti definiti dai comuni ai
 sensi del comma 8, dell'articolo 1, prevalgono sulle disposizioni
 normative e regolamentari dei Piani regolatori e dei Regolamenti
 edilizi vigenti. 

ARTICOLO 5

 1. La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi
 dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno stesso
 della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel
<< Bollettino Ufficiale >> della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Piemonte.