ARTICOLO 1
1. La Regione Piemonte promuove, con la presente legge, il recupero
a fini abitativi dei sottotetti, con l'obiettivo di limitare il
consumo di suolo e di favorire il contenimento dei consumi
energetici.
2. In base alla permanenza di tipo continuativa o limitata nel
tempo, agli effetti della presente legge, in ogni abitazione si
distinguono i seguenti spazi:
a) abitazione: cucina, stanze di soggiorno, da letto, per studio;
b) accessori: bagni, posto cottura, verande, tavernette;
c) servizio: corridoi e disimpegni in genere, lavanderie,
spogliatoi, guardaroba, ripostigli.
3. Negli edifici esistenti destinati o da destinarsi in tutto o in
parte a residenza è consentito il recupero a solo scopo
residenziale del piano sottotetto, purchè risulti legittimamente
realizzato alla data di entrata in vigore della presente legge: il
recupero è soggetto a concessione edilizia.
4. L'altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno
lordo per la superficie interna lorda degli spazi ad uso
abitazione, di cui al comma 2, lettera a), è fissata in non meno
di m 2,40. Per gli spazi accessori o di servizio, indicati al comma
2, lettere b) e c), l'altezza è riducibile a m 2,20. Nei comuni
montani e nei territori montani dei comuni parzialmente montani è
ammessa una riduzione dell'altezza media sino a m 2,20 per gli
spazi ad uso abitazione e a m 2,00 per gli spazi accessori e di
servizio. In caso di soffitto non orizzontale, ferme restando le
predette altezze medie, l'altezza della parete minima non può
essere inferiore a m 1,60 per gli spazi ad uso abitazione ed a m
1,40 per gli spazi accessori e di servizio, riducibili
rispettivamente a m 1,40 ed a m 1,20 per gli edifici siti nei
comuni montani e nei territori montani dei comuni parzialmente
montani. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono
essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne può
essere consentito l'uso come spazio di servizio destinato a
guardaroba ed a ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce
diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva. Per i locali
con soffitto a volta, l'altezza media è calcolata come media
aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo della
volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una
tolleranza fino al 5 per cento a seconda del tipo di volta.
5. Il recupero di cui alla presente legge può essere consentito
solo nel caso in cui gli edifici interessati siano serviti dalle
urbanizzazioni primarie.
6. Si definiscono sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano
degli edifici compresi nella sagoma di copertura.
7. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito ove siano
rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le
condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti e
quanto disposto dal comma 5.
8. Con motivata deliberazione del Consiglio comunale, i comuni
possono, nel termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, disporre l'esclusione di parti del
territorio dall'applicazione delle presenti norme.
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ARTICOLO 2
1. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti
esistenti avvengono senza alcuna modificazione delle altezze di
colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, salvi
restando gli eventuali incrementi consentiti dagli strumenti
urbanistici vigenti. Il recupero può avvenire anche mediante la
previsione di apertura, in modo conforme ai caratteri d'insieme,
formali e strutturali, dell'originario organismo architettonico, di
finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, esclusivamente per
assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione naturale
dei locali.
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ARTICOLO 3
1. Gli interventi edilizi di cui alla presente legge non richiedono
preliminare adozione ed approvazione di piano attuativo nè
inserimento della relativa volumetria nel programma pluriennale di
attuazione, ove previsto; essi sono classificati come interventi su
fabbricati esistenti ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettere c)
e d), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso
del suolo), come da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge
regionale 6 dicembre 1984, n. 61.
2. Il recupero dei sottotetti esistenti ai fini abitativi è
ammesso anche in deroga agli indici o parametri urbanistici ed
edilizi, previsti dagli strumenti urbanistici generali e attuativi
vigenti o adottati.
3. Le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, di
cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il
superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici privati), si applicano limitatamente ai requisiti di
visitabilità ed adattabilità dell'alloggio.
4. Il progetto di recupero ai fini abitativi deve prevedere idonee
opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei
consumi energetici dell'intero fabbricato. Le opere devono essere
conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei
regolamenti vigenti, nonchè alle norme nazionali e regionali in
materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi
energetici.
5. Il rilascio della concessione edilizia, di cui all'articolo 1,
comma 3, comporta la corresponsione del contributo commisurato agli
oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione, calcolati ai
sensi dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per
la edificabilità dei suoli), sulla volumetria virtuale, altezza m
3,00, resa abitativa, secondo le tariffe in vigore per le opere di
nuova costruzione.
6. Il contributo di cui al comma 5 è ridotto nella misura del 50
per cento, qualora il richiedente la concessione provveda,
contestualmente al rilascio della concessione, a registrare ed a
trascrivere, presso la competente conservatoria dei registri
immobiliari, dichiarazione notarile con la quale le parti rese
abitabili costituiscano pertinenza dell'unità immobiliare
principale.
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