LEGGE REGIONALE N. 50 DEL 20-05-1980
REGIONE PIEMONTE

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre
1977, n. 56, su tutela ed uso del suolo

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 22
del 28 maggio 1980
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53  
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente
legge:

 

 

ARTICOLO 50

 (ex 51) - 1) Al titolo dell' articolo 87 sono
aggiunte le seguenti parole: e criteri regionali per l' edificazione.
  2) Il 5º comma dell' articolo 87 viene così  modificato:
  I regolamenti edilizi vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge conservano efficacia, per quanto
non in contrasto con la presente legge e con la legge 28
gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni,
sino a quando non siano approvati i nuovi regolamenti.
 3) Al penultimo comma dell' articolo 87 è  aggiunto il
seguente testo:
 I Comuni sprovvisti di regolamento edilizio e fino all' approvazione
dello stesso, provvedono, in via transitoria, alla
nomina della Commissione Igienico Edilizia, formata
da non meno di cinque membri eletti dal Consiglio Comunale
di cui almeno due tecnici.  La deliberazione del Consiglio
Comunale diventa esecutiva a norma dell' art. 3 della
legge 9 giugno 1947, n. 530, e successive modificazioni ed
integrazioni.
 L' ultimo comma dell' art. 87 è  soppresso e sostituito dal
seguente testo:
 << La Giunta Regionale, sentiti il parere della Commissione
Consiliare competente e del Comitato Urbanistico Regionale,
può  definire e proporre criteri ed indirizzi omogenei
per la redazione dei regolamenti edilizi e per l' edificazione
a destinazione residenziale, commerciale, industriale, artigianale
e agricola. >>.

 
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale PIEMONTE Numero 56 del 1977 Articolo 87

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