LEGGE REGIONALE N. 50 DEL 20-05-1980
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Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:   | |||
ARTICOLO 50 (ex 51) - 1) Al titolo dell' articolo 87 sono aggiunte le seguenti parole: e criteri regionali per l' edificazione. 2) Il 5º comma dell' articolo 87 viene così modificato: I regolamenti edilizi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia, per quanto non in contrasto con la presente legge e con la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, sino a quando non siano approvati i nuovi regolamenti. 3) Al penultimo comma dell' articolo 87 è aggiunto il seguente testo: I Comuni sprovvisti di regolamento edilizio e fino all' approvazione dello stesso, provvedono, in via transitoria, alla nomina della Commissione Igienico Edilizia, formata da non meno di cinque membri eletti dal Consiglio Comunale di cui almeno due tecnici. La deliberazione del Consiglio Comunale diventa esecutiva a norma dell' art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530, e successive modificazioni ed integrazioni. L' ultimo comma dell' art. 87 è soppresso e sostituito dal seguente testo: << La Giunta Regionale, sentiti il parere della Commissione Consiliare competente e del Comitato Urbanistico Regionale, può definire e proporre criteri ed indirizzi omogenei per la redazione dei regolamenti edilizi e per l' edificazione a destinazione residenziale, commerciale, industriale, artigianale e agricola. >>.
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