LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 13-08-1998
REGIONE PUGLIA

“Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali ed orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo- acustica o di inerzia termica”

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 82
del 25 agosto 1998

Indice:

Articoli della Legge:
1   2  

 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:

 

 

ARTICOLO 2

 

(Modalità di calcolo)
 
1.             I tamponamenti perimetrali e i muri perimetrali portanti, nonché  i tamponamenti orizzontali ed i solai delle nuove costruzioni di  qualsiasi  genere soggetti alle norme sul risparmio energetico e,  indistintamente, di tutti gli edifici residenziali che comportino  spessori complessivi sia per gli elementi strutturali che  sovrastrutturali  superiori a centimetri  venticinque, non sono  considerati nei computi per la determinazione dei volumi e nei  rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i centimetri trenta  e fino ad un massimo di ulteriori centimetri venticinque per gli  elementi verticali e di copertura e di centimetri quindici per quelli  orizzontali intermedi, se il maggior spessore contribuisce al  miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di  inerzia termica.
 
2.             Le disposizioni di cui al comma 1 valgono anche per le altezze  massime, per le distanze dai confini, fra gli edifici e dalle strade  fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione  statale.
 
3.             Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, con gli  stessi scopi e limiti quantitativi, anche agli edifici già costruiti,  in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli esistenti,  compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri  elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico,  nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le  conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti  che caratterizzano le cortine di edifici urbani e dei cascinali di  antica formazione.
 
4.             I proprietari e gli altri soggetti aventi titolo alla  presentazione di istanze per il rilascio di autorizzazione o  concessione edilizia o comunque aventi facoltà, nelle altre forme  consentite, di eseguire lavori interni ed esterni sugli edifici  costruiti o modificati avvalendosi delle disposizioni della presente  legge, non possono effettuare riduzioni degli spessori complessivi  indicati nei commi precedenti, salvo l’applicazione integrale delle  norme sul computo dei volumi e dei rapporti di copertura e nel  rispetto dei limiti massimi dettati da tali norme.
 
5.             Alle istanze per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi e  delle concessioni edilizie di coloro che intendono avvalersi della  presente legge deve essere allegata apposita relazione tecnica,  corredata di calcoli e grafici dimostrativi completi consistenti in  sezioni complessive dell’edificio e particolari costruttivi, in scala  adeguata, che costituisce parte integrante del progetto.
 
               La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  Regione Puglia.
               E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare come legge della Regione Puglia.
 
Data a Bari, addì 13 agosto 1998