Bollettino Ufficiale Regione Puglia
Bollettino Regionale n° 148
Pubblicato il 14 / 12 / 2004
"Principi, indirizzi e disposizioni per la formazione del Documento regionale di assetto generale (DRAG)".
Art.1
(Coordinamento tra gli strumenti di pianificazione)
1. Il governo, l'uso e lo sviluppo sostenibile del territorio, nonché la tutela
del relativo ecosistema si perseguono con il coordinamento dei livelli di
pianificazione individuati nell'articolo 3 della legge regionale 27 luglio
2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), e nel rispetto
dei principi di cui all'articolo 2 della stessa.
2. Costituisce riferimento vincolante per la pianificazione provinciale e
comunale il Documento regionale di assetto generale (DRAG) di cui agli articoli
4 e 5 della l.r. 20/2001.
3. Il DRAG di cui al comma 2 assicura il coordinamento della pianificazione
provinciale e comunale con le finalità di tutela dei Siti Natura 2000 di cui
alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 relativa alla
salvaguardia degli uccelli selvatici, alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio
del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e al relativo decreto
del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 recante modifiche e
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1987, n.
357.
Art. 2
(DRAG)
1. Nella formazione del DRAG si osservano i principi e gli indirizzi di seguito
riportati.
2. Il DRAG, in attuazione dell'articolo 4 della l.r. 20/2001 e in coerenza con
la programmazione regionale, determina:
a) gli ambiti rilevanti per la tutela e la conservazione dei valori ambientali
e dell'identità sociale e culturale del territorio pugliese;
b) le componenti del sistema territoriale secondo i sottosistemi
geologico-morfologico-idrogeologico, botanico-vegetazionale, colturale e
presenza faunistica, della stratificazione storica dell'organizzazione
insediativa;
c) gli indirizzi e le direttive per la tutela e valorizzazione dei territori
costruiti e dei territori rurali;
d) gli indirizzi per la tutela dei Siti Natura 2000 di cui alle direttive n.
79/409/CEE e n. 92/43/CEE;
e) i criteri e le direttive per le trasformazioni del territorio locale e di
quello costruito, ivi compresa la disciplina della ristrutturazione e della
modifica di destinazione d'uso, fornendo indirizzi per il calcolo dei
fabbisogni di edilizia residenziale, edilizia produttiva e aree per servizi;
f) gli indirizzi e le direttive per la formazione degli strumenti urbanistici;
g) gli schemi dei servizi infrastrutturali d'interesse regionale;
h) gli indirizzi per la valutazione d'incidenza e d'impatto ambientale dei
Piani urbanistici generali ed esecutivi;
i) gli indirizzi e le direttive per l'attuazione della perequazione;
j) gli indirizzi e le direttive per la redazione degli studi geologici a
corredo degli strumenti urbanistici.
Art. 3
(Piano territoriale di coordinamento provinciale)
1. I contenuti e la formazione del Piano territoriale di coordinamento
provinciale (PTCP) sono disciplinati dagli articoli 6 e 7 della l.r. 20/2001.
Ferme restando le competenze dei Comuni e degli Enti parco, il PTCP:
a) delinea il contesto generale di riferimento e specifica le linee di sviluppo
del territorio provinciale;
b) stabilisce, in coerenza con gli obiettivi e con le specificità dei diversi
ambiti territoriali, i criteri per la localizzazione degli interventi di
competenza provinciale;
c) individua le aree da sottoporre a specifica disciplina nelle trasformazioni
al fine di perseguire la tutela dell'ambiente, con particolare riferimento ai
Siti Natura 2000 di cui alle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;
d) individua le aree, nell'esclusivo ambito delle previsioni del Piano
urbanistico territoriale tematico (PUTT) delle stesse, da sottoporre a
specifica disciplina nelle trasformazioni al fine di perseguire la tutela
dell'ambiente.
2. La formazione del PTCP richiede:
a) la sistematica rilevazione e analisi delle risorse del territorio
provinciale, con specifico riferimento sia ai sistemi locali, sia al suo ruolo
attuale e desiderato nei sistemi nazionali e comunitari;
b) la definizione del quadro conoscitivo complessivo e articolato di ogni
tipologia di rischio sismico e idrogeologico;
c) gli indirizzi e le direttive per perseguire gli obiettivi economici,
spaziali e temporali dello sviluppo della comunità provinciale nello scenario
definito dalla programmazione regionale;
d) le azioni e gli interventi necessari per ottimizzare la funzionalità del
sistema della mobilità sul territorio;
e) le azioni necessarie per perseguire gli obiettivi energetici provinciali;
f) gli indirizzi per rendere omogenee a scala provinciale le regolamentazioni e
le programmazioni territoriali di scala comunale.
Art. 4
(Regolamento edilizio)
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia. "Testo A") e successive
modificazioni e integrazioni, e nel rispetto delle disposizioni del comma 4 del
medesimo articolo 2 e del successivo articolo 4, il DRAG fornisce indicazioni
per la redazione di un "regolamento edilizio e di igiene" tipo.
Art. 5
(Compatibilità del PTCP e del Piano urbanistico generale)
1. Il DRAG disciplina le modalità del controllo di compatibilità del PTCP e del
Piano urbanistico generale (PUG) adottati.
Art. 6
(Servizi alla popolazione e parametri edilizio-urbanistici)
1. Il DRAG:
a) ai fini degli standards di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
aprile1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle
attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), fornisce i
criteri per l'individuazione quantitativa e qualitativa delle aree per i
servizi;
b) detta i criteri per l'individuazione del rapporto medio tra volume occupato
e abitante sulla base dei dati ISTAT dell'ultimo censimento della popolazione e
delle abitazioni;
c) disciplina la formazione del Piano dei servizi, in attuazione del PUG con
riferimento:
1) alla qualificazione delle attrezzature esistenti e al miglioramento del loro
livello prestazionale;
2) al perseguimento delle dotazioni minime;
3) alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale
esistente per assicurarne la pubblica fruizione;
4) alla coerenza con il programma triennale delle opere pubbliche.
Art.7
(Perequazione sul territorio nell'attuazione degli strumenti urbanistici
esecutivi e attuativi)
1. La perequazione consiste nel riconoscere a tutte le proprietà immobiliari
ricomprese in tutto il territorio comunale un diritto edificatorio la cui
entità sia indifferente rispetto alla destinazione d'uso ma derivi invece dallo
stato di fatto e di diritto in cui si trovano le proprietà stesse al momento
della formazione del Piano urbanistico. I diritti edificatori sono attribuiti
in percentuale dell'entità catastale di ciascuna proprietà e sono liberamente
commerciabili negli e, ove non possibile, tra gli ambiti individuati con la
pianificazione comunale.
Art.8
(Validazione dei quadri conoscitivi del territorio)
1. Gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti sono formati in
coerenza con lo studio geologico del territorio interessato e delle sue valenze
naturalistiche.
2. Gli elaborati cartografici documentanti lo stato di fatto dei luoghi, posti
a base degli strumenti di pianificazione di ogni livello, sono definiti con
elaborazioni numeriche georeferenziate e implementate nel Sistema nazionale
Gauss-Boaga.
3. I dati e gli elaborati scritto-grafici-numerici, costituenti i quadri
conoscitivi del territorio per tutti i tematismi, posti a base degli strumenti
di pianificazione di ogni livello, sono validati e asseverati da professionista
abilitato.
Art.9
(Integrazioni e modifiche alla l.r. 20/2001)
1. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 20/2001 le parole: "sentito il
Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "sentita la
competente Commissione consiliare".
2. All'articolo 15 (Piani urbanistici esecutivi) della l.r. 20/2001 è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"5 bis I Piani d'intervento di recupero territoriale (PIRT) disciplinati
dal Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P) approvato
dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1748 del 15 dicembre 2000
(Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 6 del 6 gennaio 2001) sono anche
piani urbanistici esecutivi del PUG".
3. All'articolo 20 (Norme di prima attuazione) della l.r. 20/2001 è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"5 bis La formazione dei PIRT di cui all'articolo 15 è consentita anche in
presenza di strumento urbanistico generale adeguato al PUTT/P".
4. All'articolo 25 (Abrogazioni e disposizioni finali) della l.r. 20/2001, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2 bis Il Consiglio regionale approva, entro il 30 giugno 2005, il testo
unico in materia urbanistica".
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della
L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 13 dicembre 2004
FITTO