LEGGE REGIONALE 1 aprile
2003, n. 6
REGIONE PUGLIA
"Norme
per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di edilizia
residenziale privata. Disciplina dei parcheggi".
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Finalità)
1. Per consentire l'accesso e l'agibilità da parte di persone con ridotte o
impedite capacità motorie permanenti, in tutti gli alloggi di edilizia
residenziale privata si devono adottare interventi che prevedono l'eliminazione
delle barriere architettoniche (legge 9 gennaio 1989, n.13; decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236; decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1996, n.503).
Art. 2
(Definizione di barriera architettonica)
1. Ai fini della presente legge, per barriera architettonica si intende
qualsiasi ostacolo che limita o nega l'uso a tutti i cittadini di spazi,
edifici e strutture e, in particolare, impedisce la mobilità dei soggetti con
difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura permanente o temporanea,
dipendente da qualsiasi causa.
Art.
3
(Obiettivi e soggetti beneficiari)
1. Obiettivo della presente legge è l'adeguamento dell'ambiente costruito, al
fine di garantire l'assenza di limiti all'esercizio dell'attività autonoma dei
cittadini, in funzione delle esigenze individuali e delle loro variazioni
permanenti o temporanee e, in particolare, la disciplina dei parcheggi e dei
posti auto da riservare a cittadini con gravi difficoltà motorie (d.m. Lavori
pubblici 236/89, articolo 4.2.3).
Art. 4
(Ambiti di intervento)
1. Le norme della presente legge si applicano a tutti i condominii degli
edifici di uso abitativo privato.
Art. 5
(Disciplina dei parcheggi)
1. Nelle strutture esterne, come viali, spazi e cortili, aree di parcheggio,
connesse agli edifici devono essere previsti, nella misura di uno ogni dieci,
posti auto di larghezza non inferiore a metri 3 e centimetri 20 e riservati ai
veicoli al servizio di persone disabili. Detti posti auto, opportunamente
segnalati, sono ubicati in prossimità di una rampa d'accesso per disabili
all'edificio.
2. Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a
ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono,
preferibilmente, dotati di copertura (capo IV, articolo 8.2.3, d.m. lavori
pubblici 236/89)
Art. 6
(Specifiche funzionali e dimensionali)
1. I parcheggi per disabili devono garantire le seguenti prestazioni minime:
a) l'area propria di parcheggio relativa all'ingombro del veicolo deve essere
affiancata da uno spazio zebrato con larghezza minima tale da consentire la
rotazione di una carrozzina e comunque non inferiore a metri 1 e centimetri 30;
b) lo spazio di rotazione, complanare all'area di parcheggio, deve essere
sempre raccordato ai percorsi pedonali;
c) le aree di parcheggio, di manovra e di raccordo devono avere le stesse
caratteristiche dei percorsi pedonali;
d) la localizzazione del parcheggio deve essere evidenziata con segnalazioni su
pavimentazione e su palo.
2. Le dimensioni di un'area di parcheggio idonea a un autoveicolo che viene
usato o che trasporta un disabile devono essere le seguenti:
a) larghezza minima: metri 3 e centimetri 20;
b) lunghezza minima: metri 5.
3. Eventuali dislivelli tra zona parcheggio e percorsi pedonali devono essere
superati con scivoli aventi pendenza non superiore all'8 per cento per un
dislivello compreso tra centimetri 2,5 e centimetri 15.
4. Le specifiche funzionali e dimensionali di cui ai precedenti commi sono
riportate, in forma scrittografica, nell'allegato alla presente legge.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 1 Aprile 2003
RAFFAELE FITTO
NOTE
Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte
dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione
Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché
dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con
deliberazione n. 726/93 al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificato o alle quali è fatto rinvio.
Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.
Nota all'art. 1
La Legge regionale 9 gennaio 1989, 13 recante "Disposizioni per favorire
il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati" è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 21 del 26 gennaio 1989.
Il D.M. 14 giugno 1989 n. 236 recante "Prescrizioni tecniche necessarie a
garantire l'accessibilità, l'adottabilità e la visibilità degli edifici privati
e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del
superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" è pubblicato
nella Gazz. Uff. 23 giugno 1989 n. 145, S.O.
Si riporta il testo degli articoli 4.2.3. e 8.2.3.
4.2.3.
Parcheggi
Si considera accessibile un parcheggio complanare alle aree pedonali di
servizio o ad asse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento.
Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture delle persone disabili deve
avere le stesse caratteristiche di cui al punto 4.1.14.
8.2.3.
Parcheggi
Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti nella misura minima di
1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m. 3,20 e
riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.
Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai
percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura.
Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote
in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono,
preferibilmente, dotati di copertura.
Il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 recante "Regolamento recante norme per
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici" é pubblicato nella Gazz. Uff. 27 settembre 1996 n. 227, S.O.
Si rammenta che con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti circolari:
- Ministero dell'Interno: Circ. 27 maggio 1999 n. 7/99:
- Ministero delle Finanze: Circ. 4 dicembre 1996 n. 281/T;
- Ministero per i Beni Culturali e Ambientali: Circ. 19 dicembre 1996 n. 162.