LEGGE REGIONALE 23 novembre 2005, n. 16
“Deroghe alle volumetrie edilizie previste dagli indici di zona degli strumenti
urbanistici
generali in favore dei portatori di handicap grave”
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Finalità e ambito
di applicazione )
1.
La presente legge detta disposizioni finalizzate a dotare gli edifici di spazi
e strutture adeguati alle esigenze abitative dei portatori di handicap grave
ivi residenti.
2.
Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge
sono consentiti, anche in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici
vigenti, interventi di ampliamento della volumetria nella misura massima di 120
mc. e una superficie massima di 45 mq, al fine di creare servizi indispensabili
alle esigenze di vita del portatore di handicap quali: bagno, doccia a
pavimento, spogliatoio, spazio per l’installazione di apparecchiature per la
riabilitazione fisioterapica e infermieristica.
3.
Restano fermi, per gli ampliamenti di cui al comma 2, le disposizioni a tutela
dei beni ambientali e culturali, quelle previste dalla normativa vigente sulle
distanze dalle strade, sulle distanze dai confini e tra pareti finestrate e
pareti di edifici antistanti, nonché gli eventuali vincoli igienico-sanitari che
vietano ogni tipo di nuova edificazione.
(Modalità di intervento)
1. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 1 va inviata una Denuncia di Inizio di Attività (DIA) al Comune, ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, corredata di: a) una certificazione medica rilasciata dall’Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) attestante la situazione di handicap grave, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), della persona ivi residente, con indicazione delle condizioni necessarie a garantire il completo soddisfacimento delle esigenze abitative del portatore di handicap; b) una relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto, che attesti l’impossibilità tecnica di reperire spazi adeguati nell’ambito dell’edificio di residenza; c) il progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell’intervento nel rispetto della normativa vigente.
2. Sulle volumetrie
realizzate ai sensi dell’articolo 1 è istituito, a cura del richiedente, un
vincolo di durata quinquennale di non variazione della destinazione d’uso e di
non alienazione e non locazione a soggetti non portatori di handicap, da
trascriversi presso la Conservatoria dei registri immobiliari.
3. L’istruttoria delle pratiche relative all’esecuzione delle opere previste dalla presente legge rivestono carattere di assoluta priorità nei confronti delle altre normali pratiche edilizie.