LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 29-07-2008
REGIONE PUGLIA

Norme per la rigenerazione urbana.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 124
del 1 agosto 2008

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità e ambiti di applicazione)
 
1. La Regione Puglia con la presente legge promuove la rigenerazione di parti 
di città e sistemi urbani in coerenza con strategie comunali e intercomunali 
finalizzate al miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-
economiche, ambientali e culturali degli insediamenti umani e mediante 
strumenti di intervento elaborati con il coinvolgimento degli abitanti e di 
soggetti pubblici e privati interessati. 
 
2. I principali ambiti d’intervento sono i contesti urbani periferici e 
marginali interessati da carenza di attrezzature e servizi, degrado degli 
edifici e degli spazi aperti e processi di esclusione sociale, ivi compresi i 
contesti urbani storici interessati da degrado del patrimonio edilizio e degli 
spazi pubblici e da disagio sociale; i contesti urbani storici interessati da 
processi di sostituzione sociale e fenomeni di terziarizzazione; le aree 
dismesse, parzialmente utilizzate e degradate.

ARTICOLO 2

(Programmi integrati di rigenerazione urbana)
 
1. I programmi integrati di rigenerazione urbana sono strumenti volti a 
promuovere la riqualificazione di parti significative di città e sistemi 
urbani mediante interventi organici di interesse pubblico. I programmi si 
fondano su un’idea-guida di rigenerazione legata ai caratteri ambientali e 
storico-culturali dell’ambito territoriale interessato, alla sua identità e ai 
bisogni e alle istanze degli abitanti. Essi comportano un insieme coordinato 
d’interventi in grado di affrontare in modo integrato problemi di degrado 
fisico e disagio socio-economico che, in relazione alle specificità del 
contesto interessato, includono: 
a) la riqualificazione dell’ambiente costruito, attraverso il risanamento 
del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici, garantendo la tutela, 
valorizzazione e fruizione del patrimonio storico-culturale, paesaggistico, 
ambientale; 
b) la riorganizzazione dell’assetto urbanistico attraverso il recupero o 
la realizzazione di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi e la previsione 
delle relative modalità di gestione; 
c) il contrasto dell’esclusione sociale degli abitanti attraverso la 
previsione di una molteplicità di funzioni e tipi di utenti e interventi 
materiali e immateriali nel campo abitativo, socio-sanitario, dell’educazione, 
della formazione, del lavoro e dello sviluppo; 
d) il risanamento dell’ambiente urbano mediante la previsione di 
infrastrutture ecologiche quali reti verdi e blu finalizzate all’incremento 
della biodiversità nell’ambiente urbano, sentieri didattici e mussali, 
percorsi per la mobilità ciclabile e aree pedonali, spazi aperti a elevato 
grado di permeabilità, l’uso di fonti energetiche rinnovabili e l’adozione di 
criteri di sostenibilità ambientale e risparmio energetico nella realizzazione 
delle opere edilizie. 
 
2. I programmi sono predisposti dai comuni singoli o associati o sono proposti 
ai comuni da altri soggetti pubblici o privati, anche fra loro associati. I 
programmi assumono gli effetti di strumenti urbanistici esecutivi. A quelli di 
iniziativa privata si applica la previsione di cui alla lettera b) del comma 1 
dell’articolo 16 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali 
di governo e uso del territorio). 
 
3. I programmi devono interessare ambiti territoriali totalmente o 
prevalentemente edificati. I programmi non possono comportare varianti 
urbanistiche per trasformare in aree edificabili aree a destinazione agricola, 
comunque definite negli strumenti urbanistici comunali, fatta eccezione per 
quelle contigue necessarie alla realizzazione di verde e servizi pubblici 
nella misura massima del 5 per cento della superficie complessiva dell’area 
d’intervento. Tale variante deve comunque essere compensata prevedendo una 
superficie doppia rispetto a quella interessata dal mutamento della 
destinazione agricola, destinata a ripermeabilizzare e attrezzare a verde aree 
edificate esistenti.

ARTICOLO 3

(Documento programmatico per la rigenerazione urbana)
 
1. I comuni definiscono gli ambiti territoriali che, per le loro 
caratteristiche di contesti urbani periferici e marginali interessati, rendono 
necessari interventi di rigenerazione urbana. A tal fine predispongono un 
documento programmatico per la rigenerazione urbana, da mettere a punto con la 
partecipazione degli abitanti, tenendo conto anche delle proposte di 
intervento avanzate da altri soggetti pubblici e da soggetti privati, e da 
approvarsi con apposito atto deliberativo del consiglio comunale applicando le 
procedure previste dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 11 della l.r. 20/2001. In 
sede di prima applicazione, tale approvazione deve essere effettuata entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme. La 
mancata approvazione entro tali termini non impedisce la presentazione di 
proposte di programmi integrati di rigenerazione urbana da parte di soggetti 
pubblici o privati, sulle quali il consiglio comunale deve pronunciarsi entro 
novanta giorni.
 
2. La definizione degli ambiti territoriali da assoggettare ai programmi 
integrati di rigenerazione urbana può avvenire anche nell’ambito del documento 
programmatico preliminare del piano urbanistico generale previsto dalla l.r. 
20/2001. 
 
3. Il documento programmatico per la rigenerazione urbana individua parti 
significative di città o sistemi urbani aventi le caratteristiche elencate al 
comma 1 dell’articolo 1, che richiedono interventi prioritari di 
riqualificazione urbana. Basandosi sull’analisi dei problemi di degrado fisico 
e disagio abitativo e socio-economico e in coerenza con gli indirizzi dettati 
dal documento regionale di assetto generale (DRAG), il documento definisce: 
a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e 
sostenibilità ambientale da perseguire a livello comunale o intercomunale; 
b) gli ambiti territoriali da sottoporre a programmi integrati di 
rigenerazione urbana; 
c) le politiche pubbliche, in particolare abitative, urbanistiche, 
paesaggistico-ambientali, culturali, socio-sanitarie, occupazionali, formative 
e di sviluppo, che concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui alla 
lettera a); 
d) le iniziative per assicurare la partecipazione civica e il 
coinvolgimento di altri enti e delle forze sociali, economiche e culturali 
alla elaborazione e attuazione dei programmi; 
e) i criteri per valutare la fattibilità dei programmi; 
f) i soggetti pubblici che si ritiene utile coinvolgere nella 
elaborazione, attuazione e gestione dei programmi e le modalità di selezione 
dei soggetti privati. 
 
4. La mancata approvazione del documento programmatico per la rigenerazione 
urbana nei comuni con popolazione inferiore a 20 mila abitanti non impedisce 
la presentazione di proposte di programmi integrati di rigenerazione urbana da 
parte di soggetti pubblici o privati, sulle quali il consiglio comunale deve 
pronunciarsi entro novanta giorni.

ARTICOLO 4

(Contenuti dei programmi integrati di rigenerazione urbana)
 
1. Il programma integrato di rigenerazione urbana deve fondarsi su un’idea-
guida capace di orientare il processo di rigenerazione urbana e di legare fra 
loro interventi diversi afferenti alle politiche abitative, urbanistiche, 
ambientali, culturali, socio-sanitarie, occupazionali, formative e di 
sviluppo. Il programma riguarda prioritariamente:
a) il recupero, la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione 
urbanistica di immobili destinati o da destinare alla residenza, con 
particolare riguardo all’edilizia residenziale sociale, garantendo la tutela 
del patrimonio storico-culturale, paesaggistico, ambientale e l’uso di 
materiali e tecniche della tradizione; 
b) la realizzazione, manutenzione o adeguamento delle urbanizzazioni 
primarie e secondarie; 
c) l’eliminazione delle barriere architettoniche e altri interventi atti 
a garantire la fruibilità di edifici e spazi pubblici da parte di tutti gli 
abitanti, con particolare riguardo ai diversamente abili, ai bambini e agli 
anziani; 
d) il miglioramento della dotazione, accessibilità e funzionalità dei 
servizi socio-assistenziali in coerenza con la programmazione dei piani 
sociali di zona; 
e) il sostegno dell’istruzione, della formazione professionale e 
dell’occupazione; 
f) la rigenerazione ecologica degli insediamenti finalizzata al risparmio 
delle risorse, con particolare riferimento a suolo, acqua ed energia, alla 
riduzione delle diverse forme di inquinamento urbano, al miglioramento della 
dotazione di infrastrutture ecologiche e alla diffusione della mobilità 
sostenibile; 
g) la conservazione, restauro, recupero e valorizzazione di beni 
culturali e paesaggistici per migliorare la qualità insediativa e la 
fruibilità degli spazi pubblici; 
h) il recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente per favorire 
l’insediamento di attività turistico-ricettive, culturali, commerciali e 
artigianali nei contesti urbani interessati da degrado edilizio e disagio 
sociale. 
 
2. Il programma integrato di rigenerazione urbana è costituito da elaborati 
scrittografici atti a descrivere e rappresentare in scala adeguata al 
carattere operativo degli interventi previsti:
a) l’area d’intervento e le relative caratteristiche economico-sociali, 
paesaggistico-ambientali, urbanistiche, dimensionali, proprietarie; 
b) le soluzioni progettuali proposte con particolare riferimento ai 
caratteri morfologici degli insediamenti e all’integrazione nel tessuto 
urbano, alle destinazioni d’uso e ai tipi edilizi e insediativi, ai requisiti 
di qualità e di sostenibilità edilizia e urbana, al risparmio dell’uso delle 
risorse, con particolare riferimento al suolo, all’acqua e all’energia, alla 
dotazione di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, verde pubblico 
o parcheggi nel rispetto degli standard urbanistici, specificando gli impatti 
attesi dalle soluzioni stesse; 
c) le misure adottate per rispondere ai bisogni abitativi espressi dai 
soggetti svantaggiati e per contrastare l’esclusione sociale degli abitanti, 
con particolare riguardo a interventi e servizi socio-assistenziali e sanitari 
e a sostegno dell’istruzione, della formazione professionale e 
dell’occupazione, in coerenza con rispettivi programmi e politiche di settore; 
d) l’esistenza di eventuali vincoli normativi gravanti sull’area 
d’intervento, con particolare riferimento a quelli storico-culturali, 
paesaggistici, ambientali, urbanistici, idrogeologici e sismici, e le misure 
di salvaguardia e prevenzione adottate; 
e) gli alloggi eventualmente necessari per l’allocazione temporanea degli 
abitanti degli edifici da risanare; 
f) gli alloggi destinati a edilizia residenziale sociale da realizzare, 
recuperare o ristrutturare, eventualmente previa acquisizione degli stessi al 
patrimonio pubblico; 
g) le iniziative assunte per assicurare la partecipazione civica 
all’elaborazione e attuazione del programma, con particolare riferimento agli 
abitanti che risiedono o operano nel contesto da riqualificare o negli ambiti 
ad esso contigui e il grado di condivisione da parte degli stessi, 
opportunamente documentati; 
h) le iniziative assunte per coinvolgere le forze sociali, economiche, 
culturali all’elaborazione e attuazione del programma e il grado di 
condivisione da parte delle stesse, opportunamente documentate; 
i) l’eventuale articolazione in fasi dell’attuazione del programma, cui 
possono corrispondere anche diversi strumenti esecutivi; 
j) i soggetti pubblici e privati partecipanti alla realizzazione e 
gestione degli interventi previsti dal programma o i criteri di selezione 
degli stessi, secondo principi di concorrenzialità e trasparenza; 
k) i costi dei singoli interventi e le relative fonti di finanziamento e 
modalità gestionali, specificando la ripartizione degli stessi tra i soggetti 
coinvolti nel programma; 
l) lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra il comune e gli 
altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attuazione del programma e 
nella gestione delle iniziative da questo previste.

ARTICOLO 5

(Procedimento di approvazione dei programmi integrati di rigenerazione
 urbana conformi agli strumenti urbanistici generali comunali)
 
1. I programmi integrati di rigenerazione urbana conformi ai piani regolatori 
generali, ai programmi di fabbricazione o ai piani urbanistici generali 
comunali vigenti sono adottati con atto deliberativo del consiglio comunale 
tenendo conto delle proposte avanzate dalle forze sociali, economiche, 
culturali e dagli abitanti che risiedono o operano nel contesto da 
riqualificare e negli ambiti ad esso contigui. 
 
2. Entro trenta giorni dalla data di adozione, il programma e i relativi 
elaborati sono depositati, per quindici giorni consecutivi, presso la 
segreteria del comune, in libera visione al pubblico. Del deposito è dato 
avviso sull’albo comunale e su almeno due quotidiani a diffusione provinciale. 
 
3. Entro il termine di quindici giorni dalla data di scadenza del periodo di 
deposito di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può presentare proprie 
osservazioni, anche ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n.241 
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi). 
 
4. Qualora il programma riguardi aree sulle quali insistono vincoli specifici, 
decorso il termine per le osservazioni, il sindaco indice una conferenza di 
servizi alla quale partecipano rappresentanti delle amministrazioni competenti 
per l’emanazione dei necessari atti di consenso, comunque denominati. 
 
5. Entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli atti di consenso di 
cui al comma 4, il consiglio comunale approva in via definitiva il programma, 
pronunciandosi altresì sulle osservazioni presentate. 
 
6. La deliberazione di approvazione è pubblicata, anche per estratto, sul 
Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP). 
 
7. Il programma acquista efficacia dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione di cui al comma 6.

ARTICOLO 6

(Procedimento di approvazione dei programmi integrati di rigenerazione urbana 
in
variante agli strumenti urbanistici generali comunali)
 
1. I programmi integrati di rigenerazione urbana non conformi ai piani 
regolatori generali, ai programmi di fabbricazione o alle previsioni 
strutturali dei piani urbanistici generali comunali vigenti sono adottati con 
atto deliberativo del consiglio comunale sulla base di quanto stabilito dal 
documento programmatico per la rigenerazione urbana e tenendo conto delle 
proposte avanzate dalle forze sociali, economiche e culturali e dagli abitanti 
che risiedono o operano nel contesto da riqualificare e negli ambiti ad esso 
contigui. 
 
2. Il sindaco, dopo l’adozione del programma integrato di rigenerazione 
urbana, convoca una conferenza di servizi, ai sensi del comma 3 dell’articolo 
34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali), tra i rappresentanti di tutte le 
amministrazioni competenti per l’acquisizione dei necessari atti di consenso, 
comunque denominati, per verificare la possibilità di concordare il successivo 
accordo di programma. 
 
3. In sede di conferenza di servizi le amministrazioni partecipanti, nel 
rispetto del principio di copianificazione, devono indicare le ragioni 
ostative o, ove possibile, le modifiche necessarie ai fini della conclusione 
positiva dell’iter del programma mediante l’approvazione dell’accordo di 
programma. 
 
4. In caso di approvazione da parte della conferenza, lo schema di accordo di 
programma, sottoscritto dai soggetti intervenuti alla conferenza di servizi e 
corredato della documentazione tecnica e grafica prescritta, ivi compresa 
quella prevista dalle vigenti norme urbanistiche, è depositato per trenta 
giorni consecutivi presso la segreteria del comune interessato, durante i 
quali chiunque può prenderne visione. 
 
5. L’effettuato deposito è tempestivamente reso noto al pubblico mediante la 
pubblicazione sul BURP e su almeno due quotidiani a diffusione provinciale, 
nonché mediante l’affissione di un avviso all’albo pretorio con l’annotazione 
degli estremi di pubblicazione nel BURP. 
 
6. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BURP gli interessati 
possono presentare al comune le proprie osservazioni. 
 
7. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la 
presentazione delle osservazioni, il soggetto proponente presenta le proprie 
deduzioni sulle osservazioni pervenute. 
 
8. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 
7, il sindaco del comune interessato chiede al Presidente della Giunta 
regionale la convocazione dei soggetti invitati alla conferenza di cui al 
comma 2 per la valutazione delle osservazioni pervenute e la conclusione 
dell’accordo. 
 
9. L’accordo, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 
entro i trenta giorni successivi, produce effetto di variante allo strumento 
urbanistico comunale con l’adozione della deliberazione consiliare di ratifica 
dell’adesione del sindaco all’accordo. Tale ratifica deve intervenire, a pena 
di decadenza, entro trenta giorni dalla stipula dell’accordo.

ARTICOLO 7

(Incentivi)
 
1. L’inclusione degli interventi in programmi integrati di rigenerazione 
urbana e la previsione di programmi intercomunali sono criteri di valutazione 
assunti dalla Regione nell’erogazione di finanziamenti destinati alla 
riqualificazione urbana. 
 
2. Non costituisce variante ai piani regolatori generali, ai programmi di 
fabbricazione o alle previsioni strutturali dei piani urbanistici generali 
comunali vigenti l’approvazione di programmi integrati di rigenerazione urbana 
che comportino: 
a) adeguamento e/o rettifica di limitata entità del perimetro delle aree 
assoggettate a piani urbanistici esecutivi dovuti alla maggiore scala di 
rappresentazione grafica; 
b) modifiche del perimetro di comparti o unità di minimo intervento 
stabiliti dagli strumenti urbanistici generali. 
 
3. I comuni, in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, possono prevedere 
in favore di coloro che effettuano gli interventi di cui alla presente legge 
riduzioni dell’ICI o di altre imposte comunali e degli oneri di urbanizzazione 
secondaria e del costo di costruzione di cui agli articoli 16, come modificato 
dagli articoli 40, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166 e 1 del decreto 
legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, e 17 del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia), graduando gli stessi allo scopo di 
favorire la realizzazione di edilizia residenziale sociale e insediamenti 
sostenibili sotto il profilo energetico-ambientale. 
 
4. In aggiunta agli incentivi di cui al comma 3, per favorire la realizzazione 
di edilizia residenziale sociale nell’ambito dei programmi integrati di 
rigenerazione urbana, compatibilmente con i caratteri culturali e ambientali 
degli edifici e dei luoghi e nel rispetto dei limiti di densità edilizia 
fissati dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444 (Limiti inderogabili di 
densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi 
tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi 
pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi 
da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della 
revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 
1967, n. 765), e delle quantità complessive minime fissate dall’articolo 41 
sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive 
modifiche e integrazioni, i comuni possono prevedere senza che ciò configuri 
variante urbanistica: 
a) mutamenti di destinazione d’uso di immobili dismessi o da dismettere 
riservati all’edilizia residenziale sociale; 
b) incrementi fino al 10 per cento della capacità insediativa 
residenziale prevista dagli strumenti urbanistici generali vigenti riservati a 
interventi di edilizia residenziale sociale. 
 
5. Gli incentivi previsti dal presente articolo sono cumulabili con altri 
contributi compatibilmente con i criteri di cumulabilità previsti dagli 
incentivi nazionali.



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