LEGGE REGIONALE N. 56 DEL 31-05-1980
REGIONE PUGLIA

<< Tutela ed uso del territorio >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 44
del 26 giugno 1980
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56  
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale PUGLIA Numero 24 del 1994
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale PUGLIA Numero 8 del 1995 Articolo 1
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale PUGLIA Numero 8 del 1995 Articolo 5
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente
legge:

 

 


Titolo II
STRUMENTI URBANISTICI
Capo II
PIANIFICAZIONE COMUNALE
Sezione I
Piano regolatore

ARTICOLO 14

 Piano Regolatore Generale Comunale:
contenuti
 Il Piano Regolatore Generale Comunale organizza
e disciplina l' intero territorio comunale.
  Il Piano:
  1) prevede le esigenze dei settori produttivi,
del settore abitativo e di quello infrastrutturale
a scala urbana;
  2) individua e regolamenta le aree destinate a
soddisfare le esigenze di ciascun settore;
  3) individua e sottopone a norme specifiche,
nell' ambito delle zone produttive primarie,
i suoli utilizzati o da utilizzare per colture
specializzate e/ o irrigue;
  4) recepisce, quali indicazioni vincolanti ai
sensi dell' art. 4 della legge regionale 28- 10- 1977,
n. 32, le previsioni contenute nei
piani agricoli di zona approvati a norma
della legislazione regionale vigente;
  5) prescrive norme per la difesa del suolo, per
la tutela di ambienti e/ o di edifici di valore
storico - artistico;
  6) perimetra e sottopone a norme specifiche le
parti urbanizzate del territorio;
  7) delimita le aree riservate ad edifici o impianti
pubblici e/ o di uso pubblico ed individua
gli edifici, gli impianti e le aree
sottoposte a vincoli di interesse pubblico;
  8) perimetra le zone nelle quali operare, per
le condizioni di degrado, il recupero del patrimonio
urbanistico ed edilizio esistente ed
individua gli immobili, i complessi edilizi,
gli isolati e le aree da sottoporre a piani
di recupero;
  9) prevede le norme del regolamento edilizio.

 

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ARTICOLO 15

 Piano Regolatore Generale Comunale:
elaborati
 Il PRG è  costituito dai seguenti elaborati:
  1) Relazione generale che contiene:
  a) la ricognizione dello stato fisico - giuridico -
economico - sociale del territorio comunale;
  b) la illustrazione degli obiettivi generali e
particolari del PRG e dei criteri e metodi
seguiti per la loro individuazione;
  la motivazione circa la coerenza con i
piani territoriali;
  c) la specificazione degli strumenti esecutivi
e delle metodologie di realizzazione
del piano.
  2) Grafici e cartografie esplicativi e visualizzanti
i contenuti della relazione eseguiti
nelle seguenti scale:
  a) planimetria in scala 1: 25000 contenente
la individuazione delle interrelazioni
con i piani dei Comuni contermini ed
i piani territoriali;
  b) planimetria in scala 1: 10000 contenente
la rappresentazione dello stato di fatto
di tutto il territorio comunale e le
previsioni del PRG;
  c) planimetria in scala 1: 5000 contenente
la rappresentazione dello stato di fatto
e le previsioni del PRG per le parti
del territorio urbanizzate e da urbanizzare,
destinate al settore infrastrutturale,
al settore abitativo ed ai settori produttivi,
compreso quello primario per le
parti maggiormente significative;
  d) tavole a specificazione delle planimetrie
in scala 1: 5000, contenenti indicazioni
particolareggiate sulla reale situazione
dei luoghi e sulle prescrizioni di PRG
da osservare nella formazione degli strumenti
esecutivi;
  e) eventuali tavole (sostitutive della strumentazione
esecutiva) in scala 1: 2000
e/ o 1: 1000, contenenti le prescrizioni
di dettaglio del PRG da osservare nel
rilascio delle concessioni;
  f) tavole esplicative di specifici aspetti del
 PRG e delle sue fasi di attuazione con
la individuazione dei comparti di minimo
intervento per gli strumenti esecutivi,
ove previsti;
  3) Norme di esecuzione del PRG;
  4) Regolamento edilizio con il quale vengono
disciplinate, in conformità  alle leggi vigenti,
le seguenti materie:
  - formazione, attribuzione e funzionamento
delle Commissioni Urbanistica
e/ o Edilizia Comunale;  dette Commissioni
devono comprendere almeno un ingegnere
ed un architetto, esperti in disciplina
urbanistico - edilizia, scelti su segnalazione
dei competenti ordini professionali;
  nei comuni con aree sottoposte
a tutela paesaggistico - ambientale la Commissione
deve comprendere anche un
tecnico laureato esperto in tali settori,
scelto su segnalazione degli stessi ordini
professionali;
  - procedimento per il rilascio della concessione;
  - procedimento per il rilascio della autorizzazione;
  - compilazione e caratteristiche tecniche
degli atti e progetti da sottoporre all' esame
delle Commissioni Urbanistica e/ o
Edilizia;
  - criteri per le determinazioni degli indici
e parametri delle opere, edifici e spazi
interni;
  - caratteri esterni degli edifici e materiali
da costruzione, in riferimento all' ambiente;
  - norme igienico - sanitarie per le opere, gli
edifici e le aree esterne;
  - regole da osservare nella costruzione per
garantire la pubblica incolumità ;
  - vigilanza sull' esecuzione dei lavori;
  - uso e manutenzione del suolo, delle opere,
degli edifici, spazi e servizi pubblici.
  Nei comuni fino a 5.000 abitanti le tavole
di cui al precedente punto 2/ e sono obbligatorie.

 

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Titolo II
STRUMENTI URBANISTICI
Capo II
PIANIFICAZIONE COMUNALE
Sezione II
Strumenti esecutivi del Piano Regolatore

ARTICOLO 33

 Autorizzazione
 Alla autorizzazione per gli interventi di manutenzione
straordinaria si applicano, per quanto
non previsto dall' art. 48 della legge statale
5- 8- 1978 n. 457, le apposite norme previste
nel regolamento edilizio comunale o, in mancanza
di queste, la disciplina giuridica della
concessione edilizia, ad eccezione di quella relativa
alla onerosità  ed alle misure di salvaguardia.
  Alle altre autorizzazioni previste dai regolamenti
edilizi ed interessanti immobili di importanza
ambientale, naturalistica, architettonica,
storica ed archeologica si applica la disciplina
di cui al primo comma.

 

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