LEGGE REGIONALE N. 56 DEL 31-05-1980
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Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:   | |||||
ARTICOLO 14 Piano Regolatore Generale Comunale: contenuti Il Piano Regolatore Generale Comunale organizza e disciplina l' intero territorio comunale. Il Piano: 1) prevede le esigenze dei settori produttivi, del settore abitativo e di quello infrastrutturale a scala urbana; 2) individua e regolamenta le aree destinate a soddisfare le esigenze di ciascun settore; 3) individua e sottopone a norme specifiche, nell' ambito delle zone produttive primarie, i suoli utilizzati o da utilizzare per colture specializzate e/ o irrigue; 4) recepisce, quali indicazioni vincolanti ai sensi dell' art. 4 della legge regionale 28- 10- 1977, n. 32, le previsioni contenute nei piani agricoli di zona approvati a norma della legislazione regionale vigente; 5) prescrive norme per la difesa del suolo, per la tutela di ambienti e/ o di edifici di valore storico - artistico; 6) perimetra e sottopone a norme specifiche le parti urbanizzate del territorio; 7) delimita le aree riservate ad edifici o impianti pubblici e/ o di uso pubblico ed individua gli edifici, gli impianti e le aree sottoposte a vincoli di interesse pubblico; 8) perimetra le zone nelle quali operare, per le condizioni di degrado, il recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente ed individua gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree da sottoporre a piani di recupero; 9) prevede le norme del regolamento edilizio.
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ARTICOLO 15 Piano Regolatore Generale Comunale: elaborati Il PRG è costituito dai seguenti elaborati: 1) Relazione generale che contiene: a) la ricognizione dello stato fisico - giuridico - economico - sociale del territorio comunale; b) la illustrazione degli obiettivi generali e particolari del PRG e dei criteri e metodi seguiti per la loro individuazione; la motivazione circa la coerenza con i piani territoriali; c) la specificazione degli strumenti esecutivi e delle metodologie di realizzazione del piano. 2) Grafici e cartografie esplicativi e visualizzanti i contenuti della relazione eseguiti nelle seguenti scale: a) planimetria in scala 1: 25000 contenente la individuazione delle interrelazioni con i piani dei Comuni contermini ed i piani territoriali; b) planimetria in scala 1: 10000 contenente la rappresentazione dello stato di fatto di tutto il territorio comunale e le previsioni del PRG; c) planimetria in scala 1: 5000 contenente la rappresentazione dello stato di fatto e le previsioni del PRG per le parti del territorio urbanizzate e da urbanizzare, destinate al settore infrastrutturale, al settore abitativo ed ai settori produttivi, compreso quello primario per le parti maggiormente significative; d) tavole a specificazione delle planimetrie in scala 1: 5000, contenenti indicazioni particolareggiate sulla reale situazione dei luoghi e sulle prescrizioni di PRG da osservare nella formazione degli strumenti esecutivi; e) eventuali tavole (sostitutive della strumentazione esecutiva) in scala 1: 2000 e/ o 1: 1000, contenenti le prescrizioni di dettaglio del PRG da osservare nel rilascio delle concessioni; f) tavole esplicative di specifici aspetti del PRG e delle sue fasi di attuazione con la individuazione dei comparti di minimo intervento per gli strumenti esecutivi, ove previsti; 3) Norme di esecuzione del PRG; 4) Regolamento edilizio con il quale vengono disciplinate, in conformità alle leggi vigenti, le seguenti materie: - formazione, attribuzione e funzionamento delle Commissioni Urbanistica e/ o Edilizia Comunale; dette Commissioni devono comprendere almeno un ingegnere ed un architetto, esperti in disciplina urbanistico - edilizia, scelti su segnalazione dei competenti ordini professionali; nei comuni con aree sottoposte a tutela paesaggistico - ambientale la Commissione deve comprendere anche un tecnico laureato esperto in tali settori, scelto su segnalazione degli stessi ordini professionali; - procedimento per il rilascio della concessione; - procedimento per il rilascio della autorizzazione; - compilazione e caratteristiche tecniche degli atti e progetti da sottoporre all' esame delle Commissioni Urbanistica e/ o Edilizia; - criteri per le determinazioni degli indici e parametri delle opere, edifici e spazi interni; - caratteri esterni degli edifici e materiali da costruzione, in riferimento all' ambiente; - norme igienico - sanitarie per le opere, gli edifici e le aree esterne; - regole da osservare nella costruzione per garantire la pubblica incolumità ; - vigilanza sull' esecuzione dei lavori; - uso e manutenzione del suolo, delle opere, degli edifici, spazi e servizi pubblici. Nei comuni fino a 5.000 abitanti le tavole di cui al precedente punto 2/ e sono obbligatorie.
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ARTICOLO 33 Autorizzazione Alla autorizzazione per gli interventi di manutenzione straordinaria si applicano, per quanto non previsto dall' art. 48 della legge statale 5- 8- 1978 n. 457, le apposite norme previste nel regolamento edilizio comunale o, in mancanza di queste, la disciplina giuridica della concessione edilizia, ad eccezione di quella relativa alla onerosità ed alle misure di salvaguardia. Alle altre autorizzazioni previste dai regolamenti edilizi ed interessanti immobili di importanza ambientale, naturalistica, architettonica, storica ed archeologica si applica la disciplina di cui al primo comma.
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