LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 10-08-1985
REGIONE SICILIA

Nuove norme in materia di controllo dell' attività urbanistico -
edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere
abusive.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 35
del 17 agosto 1985
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40  
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 26 del 1986
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 9 del 1993 Articolo 5
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 6 del 1997 Articolo 45
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 15 del 1997 Articolo 4
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 15 del 1997 Articolo 7
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 15 del 1997 Articolo 10
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 15 del 1997 Articolo 22
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 17 del 1994 Articolo 4
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 28 del 1994 Articolo 2
Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale ha approvato
Il Presidente regionale promulga

 

 


Capo I
Controllo dell' attività urbanistico - edilizia

ARTICOLO 6

 Opere non soggette a concessione,
autorizzazione o comunicazione
 Non sono soggette a concessione, ad autorizzazione,
a comunicazione al sindaco le seguenti opere:
  - manutenzione ordinaria delgi edifici di cui alla
 lett. a dell' art. 20 della legge regionale 27 dicembre
1978, n. 71;
  - recinzione di fondi rustici;
  - strade poderali;
  - opere di giardinaggio;
  - risanamento e sistemazione dei suoli agricoli
anche se occorrano strutture murarie;
  - costruzione di serre;
  - cisterne ed opere connesse interrate;
  - opere di smaltimento delle acque piovane;
  - opere di presa e distribuzione di acuee di irrigazione
da effettuarsi in zone agricole.
  Le disposizioni del presente articolo nonchè  dello
articolo precedente prevalgono su quelle contenute negli
strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi vigenti.

 

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