LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 10-08-1985
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L'Assemblea Regionale ha approvato Il Presidente regionale promulga   | |||||||||||
ARTICOLO 6 Opere non soggette a concessione, autorizzazione o comunicazione Non sono soggette a concessione, ad autorizzazione, a comunicazione al sindaco le seguenti opere: - manutenzione ordinaria delgi edifici di cui alla lett. a dell' art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71; - recinzione di fondi rustici; - strade poderali; - opere di giardinaggio; - risanamento e sistemazione dei suoli agricoli anche se occorrano strutture murarie; - costruzione di serre; - cisterne ed opere connesse interrate; - opere di smaltimento delle acque piovane; - opere di presa e distribuzione di acuee di irrigazione da effettuarsi in zone agricole. Le disposizioni del presente articolo nonchè dello articolo precedente prevalgono su quelle contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi vigenti.
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