LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 16-04-2003
REGIONE SICILIA

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 17
del 17 aprile 2003
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142  
Allegato 1:
Allegato  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO ED IN MATERIA DI
ENTRATE

ARTICOLO 18

Norme per il contenimento del consumo di nuovo territorio

1. La Regione promuove il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, 
delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati degli 
edifici esistenti e regolarmente realizzati alla data di 
approvazione della presente legge, con l'obiettivo di contenere il 
consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di 
interventi tecnologici per il contenimento dei consumi 
energetici.
2. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza è 
consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale dei 
sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei 
seminterrati esistenti fatta eccezione delle pertinenze relative ai 
parcheggi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 
765, come integrato e modificato dall'articolo 31 della legge 
regionale 26 maggio 1973, n. 21. Il recupero volumetrico è 
consentito anche con la realizzazione di nuovi solai o la 
sostituzione dei solai esistenti.
3. Si definiscono come sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo 
piano degli edifici ed i volumi compresi tra il tetto esistente ed il 
soffitto dell'ultimo piano dei medesimi edifici. Si definiscono 
pertinenze, locali accessori e seminterrati, i volumi realizzati al 
servizio degli edifici, anche se non computabili nella volumetria 
assentita degli stessi.
4. Il recupero abitativo dei sottotetti, delle pertinenze dei locali 
accessori e dei seminterrati è consentito, previa concessione 
edilizia anche tacitamente assentita o denuncia di inizio attività, 
attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le 
prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di 
abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto 
disposto dal comma 7.
5. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia 
assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media 
ponderale di metri 2, calcolata dividendo il volume della parte di 
sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie 
relativa.
6. Il recupero abitativo delle pertinenze, dei locali accessori e 
dei seminterrati è consentito in deroga alle norme vigenti e 
comunque per una altezza minima non inferiore a m. 2,40.
7. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti, delle 
pertinenze e dei locali accessori devono avvenire senza alcuna 
modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di 
pendenza delle falde. Tale recupero può avvenire anche 
mediante la previsione di apertura di finestre, lucernari e 
terrazzi esclusivamente per assicurare l'osservanza dei 
requisiti di aeroilluminazione. Per gli interventi da effettuare 
nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del 
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, i comuni possono 
adottare apposita regolamentazione in variante al vigente 
regolamento edilizio comunale entro il termine di centottanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per 
l'adozione di detta variante è obbligatorio acquisire il parere 
della competente Sovrintendenza a prescindere dal fatto che il 
centro storico interessato risulti o meno sottoposto a vincolo 
paesistico; il parere richiesto deve essere reso entro il termine 
perentorio di centoventi giorni, decorso il quale se ne prescinde 
ove non reso. E' fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni previste 
dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
8. Il progetto di recupero ai fini abitativi deve essere conforme 
alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti 
vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di 
impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.
9. Le opere assentite ai sensi del presente articolo comportano 
la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e 
secondaria nonché del contributo commisurato al costo di 
costruzione, ai sensi dell'articolo 16 del testo unico emanato 
con decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, 
calcolati secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun 
comune per le opere di nuova costruzione. La realizzazione 
delle opere è altresì subordinata al versamento alla Regione di 
una somma pari al 20 per cento del valore dei locali oggetto di 
recupero desumibile dal conseguente incremento della relativa 
rendita catastale che deve risultare dalla perizia giurata allegata 
alla denuncia di attività o presentata ai sensi dell'articolo 2, 
comma 7, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, o deve 
essere presentata dal richiedente all'atto del rilascio della 
concessione edilizia da parte del responsabile del 
procedimento dell'ufficio tecnico comunale.
10. Il recupero abitativo di cui al presente articolo è consentito 
solo ove risultino completati anche i prospetti dell'intero edificio 
e delle relative pertinenze.