LEGGE REGIONALE N. 71 DEL 27-12-1978
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L'Assemblea Regionale ha approvato Il Presidente regionale promulga   | ||||||||||
ARTICOLO 2
Criteri di formazione dei piani regolatori generali Dopo l' entrata in vigore della presente legge nella formazione di nuovi piani regolatori generali e nella revisione di quelli esistenti dovranno essere dettate prescrizioni esecutive concernenti i fabbisogni residenziali pubblici, privati, turistici, produttivi e dei servizi connessi, rapportati ad un periodo di cinque anni. Le prescrizioni esecutive di cui al comma precedente, che costituiscono a tutti gli effetti piani particolareggiati di attuazione, devono uniformarsi alle indicazioni dell' art. 9 della presente legge. I comuni obbligati alla formazione dei programmi pluriennali procedono alla delimitazione delle aree d' intervento preferibilmente in armonia con le prescrizioni esecutive del piano regolatore generale. Contestualmente all' adozione del piano regolatore generale i comuni sono tenuti a deliberare il regolamento edilizio di cui all' art. 33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Nella formazione degli strumenti urbanistici generali non possono essere destinati ad usi extra agricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue o dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell' attività agricola, se non in via eccezionale, quando manchino ragionevoli possibilità di localizzazioni alternative. Le eventuali eccezioni devono essere congruamente motivate. Nei comuni dotati di piano regolatore generale, non ancora reso conforme alle prescrizioni della legge 6 agosto 1967, n. 765, l' edificazione nelle zone residenziali non può avvenire con indice di densità fondiaria superiore a 7 mc / mq, ove il piano non preveda prescrizioni più limitative. Nel verde agricolo, per le abitazioni, l' indice di densità fondiaria non può superare 0,03 mc / mq. Sono fatte salve le lottizzazioni già approvate e le concessioni già rilasciate. Nei nuovi strumenti urbanistici dei comuni di cui al comma precedente le zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti a verde agricolo possono essere destinate, per non più del 40 per cento, ad insediamenti di edilizia economica e popolare secondo le disposizioni vigenti e, per la parte rimanente, ad edificazione per edilizia residenziale, con indici di densità fondiaria comunque non superiori a quelli previsti per il verde agricolo nelle destinazioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
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ARTICOLO 5
Approvazione del programma di fabbricazione Il regolamento edilizio ed il programma di fabbricazione sono approvati con decreto dell' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente entro novanta giorni dalla loro presentazione all' Assessorato. Con il decreto di approvazione possono essere apportate al programma di fabbricazione le modifiche di cui all' art. 12 della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonchè quelle necessarie per assicurare l' osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge, e le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni. Nel caso di richiesta di controdeduzioni o di restituzione per rielaborazione totale o parziale, si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 4, salvo per quanto concerne i termini, che sono ridotti a giorni sessanta per la rielaborazione parziale e a giorni novanta per la rielaborazione totale. Nelle more della rielaborazione parziale o totale l' attività edilizia si svolgerà nella osservanza delle disposizioni contenute nel precedente art. 4. Si applica altresì l' ultimo comma del predetto art. 4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni non possono più affidare incarichi per la formazione di programmi di fabbricazione, ma sono tenuti a formare il piano regolatore generale.
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ARTICOLO 6
Termine per l' adozione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione I comuni che hanno ottenuto il contributo della Regione per la formazione del piano regolatore generale o dei piani intercomunali anche se non inclusi nel decreto interassessoriale 12 marzo 1956, n. 255 sono obbligati ad adottare il piano medesimo, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, ove risultino inadempienti. I comuni che hanno ottenuto il contributo della Regione per la formazione del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione, sono obbligati ad adottare gli stessi nel termine di quattro mesi dall' entrata in vigore della presente legge, ove risultino inadempienti. In caso di inerzia l' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente provvede direttamente a mezzo di commissario ad acta alla adozione e ai successivi adempimenti sino all' approvazione del piano. Possono essere richieste per una sola volta proroghe motivate per un periodo non superiore a mesi tre.
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ARTICOLO 19
Efficacia degli strumenti urbanistici Salvaguardia Decorsi i termini per l' approvazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio, del programma di fabbricazione e dei piani particolareggiati senza che sia intervenuta alcuna determinazione di approvazione con modifiche di ufficio, di rielaborazione totale o parziale degli stessi, da parte dell' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente, i predetti strumenti urbanistici diventano efficaci a tutti gli effetti. La susseguente determinazione dell' Assessorato, da effettuarsi nel termine perentorio di novanta giorni, deve fare salvi tutti i provvedimenti emessi dal comune nelle more dell' intervento assessoriale. In pendenza dell' approvazione degli strumenti urbanistici generali o particolareggiati l' applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modifiche, e alla legge regionale 5 agosto 1958, n. 22, è obbligatoria.
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