LEGGE REGIONALE N. 71 DEL 27-12-1978
REGIONE SICILIA

Norme integrative e modificative della legislazione vigente
nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 57
del 30 dicembre 1978
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78  
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 61 del 1981 Articolo 15
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 66 del 1984
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 37 del 1985 Articolo 33
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 15 del 1991
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 15 del 1991 Articolo 1
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 36 del 1991 Articolo 26
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 25 del 1993 Articolo 132
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 25 del 1993 Articolo 137
Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale ha approvato
Il Presidente regionale promulga

 

 


TITOLO II
STRUMENTI URBANISTICI
CAPO I
Strumenti urbanistici generali

ARTICOLO 2
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 15 del 1991 Articolo 3
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 15 del 1997 Articolo 25
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 15 del 1997 Articolo 26

 Criteri di formazione
dei piani regolatori generali
 Dopo l' entrata in vigore della presente legge nella
formazione di nuovi piani regolatori generali e nella
revisione di quelli esistenti dovranno essere dettate
prescrizioni esecutive concernenti i fabbisogni residenziali
pubblici, privati, turistici, produttivi e dei
servizi connessi, rapportati ad un periodo di cinque
anni.
  Le prescrizioni esecutive di cui al comma precedente,
che costituiscono a tutti gli effetti piani particolareggiati
di attuazione, devono uniformarsi alle indicazioni
dell' art. 9 della presente legge.
  I comuni obbligati alla formazione dei programmi
pluriennali procedono alla delimitazione delle aree
d' intervento preferibilmente in armonia con le prescrizioni
esecutive del piano regolatore generale.
  Contestualmente all' adozione del piano regolatore
generale i comuni sono tenuti a deliberare il regolamento
edilizio di cui all' art. 33 della legge 17 agosto
1942, n. 1150.
  Nella formazione degli strumenti urbanistici generali
non possono essere destinati ad usi extra agricoli
i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue o
dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell' attività 
agricola, se non in via eccezionale, quando manchino
ragionevoli possibilità  di localizzazioni alternative.
  Le eventuali eccezioni devono essere congruamente
motivate.
  Nei comuni dotati di piano regolatore generale,
non ancora reso conforme alle prescrizioni della legge
6 agosto 1967, n. 765, l' edificazione nelle zone residenziali
non può  avvenire con indice di densità  fondiaria
superiore a 7 mc / mq, ove il piano non preveda prescrizioni
più  limitative.  Nel verde agricolo, per le
abitazioni, l' indice di densità  fondiaria non può  superare
0,03 mc / mq.  Sono fatte salve le lottizzazioni già 
approvate e le concessioni già  rilasciate.
  Nei nuovi strumenti urbanistici dei comuni di cui
al comma precedente le zone destinate dagli strumenti
urbanistici vigenti a verde agricolo possono essere
destinate, per non più  del 40 per cento, ad insediamenti
di edilizia economica e popolare secondo le disposizioni
vigenti e, per la parte rimanente, ad edificazione
per edilizia residenziale, con indici di densità 
fondiaria comunque non superiori a quelli previsti per
il verde agricolo nelle destinazioni degli strumenti
urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge.

 

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ARTICOLO 5
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 66 del 1984 Articolo 7

 Approvazione del programma
di fabbricazione
 Il regolamento edilizio ed il programma di fabbricazione
sono approvati con decreto dell' Assessore regionale
per il territorio e l' ambiente entro novanta
giorni dalla loro presentazione all' Assessorato.
  Con il decreto di approvazione possono essere
apportate al programma di fabbricazione le modifiche
di cui all' art. 12 della legge 6 agosto 1967, n. 765,
nonchè  quelle necessarie per assicurare l' osservanza
delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese
quelle della presente legge, e le modifiche che
non comportino sostanziali innovazioni.
  Nel caso di richiesta di controdeduzioni o di restituzione
per rielaborazione totale o parziale, si applicano
le disposizioni contenute nel precedente art. 4, salvo
per quanto concerne i termini, che sono ridotti a giorni
sessanta per la rielaborazione parziale e a giorni novanta
per la rielaborazione totale.
  Nelle more della rielaborazione parziale o totale
l' attività  edilizia si svolgerà  nella osservanza delle
disposizioni contenute nel precedente art. 4.
  Si applica altresì  l' ultimo comma del predetto art. 4.
  Dalla data di entrata in vigore della presente legge,
i comuni non possono più  affidare incarichi per la formazione
di programmi di fabbricazione, ma sono tenuti
a formare il piano regolatore generale.

 

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ARTICOLO 6
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 66 del 1984 Articolo 7

 Termine per l' adozione dei piani regolatori generali
e dei programmi di fabbricazione
 I comuni che hanno ottenuto il contributo della
Regione per la formazione del piano regolatore generale
o dei piani intercomunali anche se non inclusi
nel decreto interassessoriale 12 marzo 1956, n. 255
sono obbligati ad adottare il piano medesimo, entro sei
mesi dall' entrata in vigore della presente legge, ove
risultino inadempienti.
  I comuni che hanno ottenuto il contributo della
Regione per la formazione del regolamento edilizio
e del programma di fabbricazione, sono obbligati ad
adottare gli stessi nel termine di quattro mesi dall' entrata
in vigore della presente legge, ove risultino inadempienti.
  In caso di inerzia l' Assessore regionale per il territorio
e l' ambiente provvede direttamente a mezzo di
commissario ad acta alla adozione e ai successivi adempimenti
sino all' approvazione del piano.
  Possono essere richieste per una sola volta proroghe
motivate per un periodo non superiore a mesi tre.

 

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TITOLO II
STRUMENTI URBANISTICI
CAPO III
Norme comuni agli strumenti urbanistici

ARTICOLO 19
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 159 del 1980
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 37 del 1985 Articolo 33
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 28 del 1991 Articolo 1

 Efficacia degli strumenti urbanistici
  Salvaguardia
 Decorsi i termini per l' approvazione del piano regolatore
generale, del regolamento edilizio, del programma
di fabbricazione e dei piani particolareggiati
senza che sia intervenuta alcuna determinazione di
approvazione con modifiche di ufficio, di rielaborazione
totale o parziale degli stessi, da parte dell' Assessorato
regionale del territorio e dell' ambiente, i predetti strumenti
urbanistici diventano efficaci a tutti gli effetti.
  La susseguente determinazione dell' Assessorato, da
effettuarsi nel termine perentorio di novanta giorni,
deve fare salvi tutti i provvedimenti emessi dal comune
nelle more dell' intervento assessoriale.
  In pendenza dell' approvazione degli strumenti urbanistici
generali o particolareggiati l' applicazione delle
misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre
1952, n. 1902, e successive modifiche, e alla legge regionale
5 agosto 1958, n. 22, è  obbligatoria.

 

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