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ARTICOLO 1 (Modifiche all’art. 39 della LR 5/1995) 1. Il comma 1 dell’articolo 39 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio) come modificato dall’articolo 15 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88, e’ sostituito dal seguente: "1. I Comuni, entro dieci anni dall’approvazione dello strumento urbanistico generale, avvenuta ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74, e successive modificazioni, o dell’articolo 40 della presente legge, sono tenuti ad avviare il procedimento per l’approvazione del Piano strutturale e ad adottarlo entro due anni dall’avvio. I Comuni, che alla data d’entrata in vigore della presente legge risultino dotati di strumento urbanistico generale approvato prima dell’1 gennaio 1989, sono tenuti ad adottare il Piano strutturale entro il 31 dicembre 2000". 2. Il comma 2 dell’articolo 39 della LR 5/1995 e’ sostituito dal seguente: "2. Decorsi i termini di cui al primo comma e fino alla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’atto d’adozione del Piano strutturale, la concessione ad edificare e’ rilasciata esclusivamente nei casi di cui all’articolo 31, comma 1, lettere a), b), c), d) alla legge 5 agosto 1978, n. 457, nei casi di cui all’articolo 6, comma 3, lettere b) e c) della legge 25 marzo 1982, n. 94, e per gli interventi previsti dai programmi pluriennali d’attuazione gia’ approvati". 3. Dopo il comma 2 dell’articolo 39 della LR 5/1995 e’ inserito il seguente: "2 bis. Le sanzioni di cui al comma 2 si applicano altresi’ alla data dell’eventuale decadenza delle salvaguardie del Piano strutturale e fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’atto d’adozione del Regolamento urbanistico". ARTICOLO 2 (Integrazione dell’articolo 40, comma 1, della LR 5/1995) 1. Al comma 1 dell’articolo 40 della LR 5/1995, come modificato dall’articolo 7 dalla legge regionale 30 luglio 1997, n. 57, dopo le parole: "vigenti alla data suddetta" sono inserite le seguenti: "; il parere della Sezione urbanistica e beni ambientali della Commissione regionale - tecnico amministrativa e’ richiesto in sede di approvazione regionale degli stessi, ma non in sede d’approvazione regionale conseguente alle controdeduzioni del Comune".
Materie:
URBANISTICA