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      LEGGE REGIONALE 17 marzo 2000, n. 25
      Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio).
      27.3.2000 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 12


      ARTICOLO 1
      (Modifiche all’art. 39 della LR 5/1995)
      
      1. Il  comma 1  dell’articolo 39 della legge regionale 16 gennaio
      1995, n.  5 (Norme per il governo del territorio) come modificato
      dall’articolo 15 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88, e’
      sostituito dal seguente:
      
         "1.  I   Comuni,  entro  dieci  anni  dall’approvazione  dello
         strumento   urbanistico    generale,   avvenuta    ai    sensi
         dell’articolo 11  della legge  regionale 31  dicembre 1984, n.
         74, e  successive  modificazioni,  o  dell’articolo  40  della
         presente legge,  sono tenuti  ad avviare  il procedimento  per
         l’approvazione del  Piano strutturale e ad adottarlo entro due
         anni dall’avvio.  I Comuni,  che alla data d’entrata in vigore
         della presente legge risultino dotati di strumento urbanistico
         generale approvato  prima dell’1  gennaio 1989, sono tenuti ad
         adottare il Piano strutturale entro il 31 dicembre 2000".
         
      2. Il  comma 2 dell’articolo 39 della LR 5/1995 e’ sostituito dal
      seguente:
      
         "2. Decorsi  i termini  di cui al primo comma e fino alla data
         della pubblicazione  sul Bollettino  Ufficiale  della  Regione
         dell’atto d’adozione  del Piano strutturale, la concessione ad
         edificare  e’   rilasciata  esclusivamente  nei  casi  di  cui
         all’articolo 31,  comma 1, lettere a), b), c), d) alla legge 5
         agosto 1978,  n. 457, nei casi di cui all’articolo 6, comma 3,
         lettere b)  e c)  della legge  25 marzo 1982, n. 94, e per gli
         interventi previsti  dai  programmi  pluriennali  d’attuazione
         gia’ approvati".
         
      3. Dopo  il comma  2 dell’articolo 39 della LR 5/1995 e’ inserito
      il seguente:
      
         "2 bis.  Le sanzioni  di cui  al comma 2 si applicano altresi’
         alla data  dell’eventuale  decadenza  delle  salvaguardie  del
         Piano strutturale  e  fino  alla  data  di  pubblicazione  sul
         Bollettino Ufficiale  della Regione  dell’atto d’adozione  del
         Regolamento urbanistico".
         
      ARTICOLO 2
      (Integrazione dell’articolo 40, comma 1, della LR 5/1995)
      
      1. Al  comma 1  dell’articolo 40 della LR 5/1995, come modificato
      dall’articolo 7 dalla legge regionale 30 luglio 1997, n. 57, dopo
      le  parole:   "vigenti  alla  data  suddetta"  sono  inserite  le
      seguenti:  ";   il  parere   della  Sezione  urbanistica  e  beni
      ambientali della  Commissione regionale  - tecnico amministrativa
      e’ richiesto  in sede  di approvazione regionale degli stessi, ma
      non   in   sede   d’approvazione   regionale   conseguente   alle
      controdeduzioni del Comune".
      


      Materie:
      URBANISTICA


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