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      Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
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      Leggi Regionali - Testi coordinati n 000064 del 14/04/1995 (Boll. n 34 del 27/08/1997, parte Prima , SEZIONE II )
      CONSIGLIO REGIONALE

      Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola.

      Avvertenza. Il  testo coordinato,  qui pubblicato  a  cura  degli
      Uffici  del  Consiglio  regionale,  e’  stato  redatto  ai  sensi
      dell’articolo 9,  quarto comma,  della LR  15 marzo  1996, n.  18
      (Ordinamento del  Bollettino Ufficiale  della Regione  Toscana  e
      norme per la pubblicazione degli atti) al solo fine di facilitare
      la lettura  delle disposizioni  riportate. Restano  invariati  il
      valore e l’efficacia degli atti qui riportati.
      
      Le modifiche  apportate  sono  stampate  in  corsivo.
      
      *Testo  coordinato   con  le   modifiche  apportate  dalla  Legge
      regionale 4 aprile 1997, n. 25.
      
      Art. 1
      Finalita’ e ambito di applicazione (1)
      
      1. La  presente legge disciplina gli interventi di trasformazione
      urbanistica ed edilizia necessari allo sviluppo dell’agricoltura,
      delle  attivita’   ad  essa  connesse  e  delle  altre  attivita’
      integrate e  compatibili con  la tutela  e l’utilizzazione  delle
      risorse  dei  territori  rurali  e  montani.  La  presente  Legge
      costituisce integrazione  e specificazione  dei principi generali
      contenuti nella  Legge regionale  16 gennaio  1995, n. 5, recante
      norme per il governo del territorio.
      
      2. La  presente legge  si applica  nelle  zone  con  esclusiva  o
      prevalente  funzione  agricola,  individuate,  sulla  base  delle
      prescrizioni e  della disciplina  dei sistemi  urbani,  rurali  e
      montani contenute nel P.I.T. e nel P.T.C. di cui alla LR 16/1/95,
      n. 5,  recante "Norme  per il  governo del territorio", dal piano
      regolatore generale  comunale di  cui all’art.  23  della  stessa
      legge.
      
      3. Fino  all’adeguamento  degli  strumenti  urbanistici  comunali
      previsto dall’art.  39 della  Legge regionale citata, la presente
      legge  si   applica  alle   aree  classificate,  negli  strumenti
      urbanistici comunali  vigenti, zone  omogenee E ai sensi del DM 2
      aprile  1968,   n.  1444,   ed  a   quelle   comunque   destinate
      all’agricoltura da  tali strumenti,  anche se definite in maniera
      diversa da quelle del suddetto DM.
      
      4. I  Comuni  possono  individuare  negli  strumenti  urbanistici
      comunali e  all’interno delle  zone  di  cui  al  comma  2,  aree
      soggette  a   particolare  normativa  al  fine  di  salvaguardare
      l’ambiente e  il paesaggio  agrario.   Con apposite  varianti,  i
      Comuni possono  promuovere la valorizzazione dell’economia rurale
      e montana  attraverso l’integrazione  dell’attivita’ agricola con
      altre funzioni  e settori  produttivi compatibili con la tutela e
      coerenti con  la valorizzazione delle risorse del territorio, ivi
      comprese le  attivita’ di  fruizione del territorio rurale per il
      tempo libero,  la produzione  per autoconsumo  e la  salvaguardia
      delle risorse  genetiche autoctone,  nonch attraverso il sostegno
      delle famiglie  residenti  in  funzione  del  mantenimento  della
      presenza  umana  a  presidio  dell’ambiente,  anche  adeguando  i
      servizi e  le infrastrutture  nelle aree  marginali. Il  Piano di
      indirizzo  territoriale  (P.I.T.)  e  il  Piano  Territoriale  di
      coordinamento (P.T.C.),  di  cui  alla  LR  5/95,  determinano  i
      parametri in  base ai  quali gli  strumenti urbanistici  comunali
      generali, di cui all’art. 23 della medesima legge, individuano la
      esclusivita’  o   la  prevalenza   della  funzione  agricola,  in
      relazione alle  caratteristiche produttive  e  alle  funzioni  di
      presidio ambientale e paesaggistico."
      
      Art. 2
      Definizione delle attivita’ (2)
      
      1. Ai  fini della  presente  legge,  sono  considerate  attivita’
      agricole quelle  previste dall’art.  2135 del Codice Civile nonch
      quelle  qualificate   come  agricole  da  disposizioni  normative
      comunitarie, nazionali e regionali.
      
      2. Ai  fini della  presente legge  sono  considerate  connesse  a
      quelle agricole,  oltre all’agriturismo,  le  seguenti  attivita’
      esercitate da una o piu’ aziende agricole:
      
      a) le  attivita’  di  promozione  e  di  servizio  allo  sviluppo
         dell’agricoltura, della zootecnia e della forestazione;
      b) le attivita’ faunistico - venatorie;
      c) tutte  quelle comunque definite tali da disposizioni normative
         comunitarie, nazionali e regionali.
      
      3.  Il  regolamento  di  attuazione  della  presente  legge  puo’
      contenere ulteriori  specifiche in  ordine alla definizione delle
      attivita’ di cui al comma 2.
      
      Art. 3
      Nuovi edifici rurali (3)
      
      1. I  nuovi edifici  rurali necessari alla conduzione del fondo e
      all’esercizio delle  attivita’ agricole e di quelle connesse sono
      consentiti secondo  quanto disposto  dai successivi  commi; fermo
      l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici
      esistenti secondo  quanto previsto  dall’art. 5  comma 4 della LR
      16.1.1995 n. 5.
      
      2. L’azienda  agricola per  realizzare nuovi  edifici rurali deve
      mantenere in  produzione superfici fondiarie minime non inferiori
      a:
      
      a)  0,8   ha.  per  colture  ortoflorovivaistiche  specializzate,
         riducibili a  0,6 ha.  quando almeno  il 50%  delle colture e’
         protetto in serra;
      b) 3 ha. per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
      c) 4  ha. per  oliveto  in  coltura  specializzata  e  seminativo
         irriguo;
      d) 6  ha. per  colture seminative,  seminativo  arborato,  prato,
         prato irriguo;
      e) 30  ha. per bosco ad alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo
         arborato e castagneto da frutto;
      f) 50 ha. per bosco ceduo e pascolo cespugliato.
      
      3. Per  i  fondi  rustici  con  terreni  di  diverso  ordinamento
      colturale la  superficie fondiaria  minima si  intende  raggiunta
      quando risulti  maggiore o  uguale ad  1 la  somma dei  quozienti
      ottenuti dividendo  le superfici dei terreni di ciascuna qualita’
      colturale per le relative superfici fondiarie minime previste dal
      comma 2.
      
      4. Le  Province, col  Piano Territoriale  di coordinamento di cui
      all’art. 16  della LR 16.1.1995 n. 5, possono stabilire superfici
      fondiarie minime  diverse da quelle definite al comma 2; con tale
      piano le  Province definiscono  inoltre ulteriori  parametri  per
      consentire  alle  aziende  agricole  la  realizzazione  di  nuove
      residenze rurali ed annessi agricoli in considerazione di:
      
      a) prodotto lordo vendibile
      b) impegno di manodopera
      c) tipologie produttive.
      
      5. Le  concessioni edilizie per la realizzazione di nuovi edifici
      sono rilasciate  esclusivamente alle  aziende  presentatrici  dei
      programmi di  cui all’art.  4, se  approvati. Dopo  l’entrata  in
      vigore della  presente legge,  nel caso di trasferimenti parziali
      di fondi  agricoli attuati  al di  fuori  dei  programmi  di  cui
      all’art. 4  a titolo  di compravendita  o  ad  altro  titolo  che
      abiliti al  conseguimento della  concessione edilizia,  non  sono
      consentiti  nuovi   edifici,  per   dieci  anni   successivi   al
      frazionamento, su tutti i terreni risultanti.(4)
      
      5 bis.  Il divieto  di cui  al comma 5 non si applica nel caso in
      cui i  rapporti fra superfici fondiarie ed edifici utilizzati per
      la conduzione  del fondo, cosi’ come stabiliti dalla Provincia in
      sede di determinazione dei parametri di cui all’art. 7, non siano
      stati  superati  su  alcuna  delle  porzioni  risultanti.    Tale
      circostanza deve  risultare nell’atto  di  trasferimento.  Per  i
      trasferimenti anteriori  alla determinazione  della Provincia  e’
      fatta salva la possibilita’ di dimostrare, attraverso i programmi
      di cui  all’articolo 4,  che  la  indispensabilita’  delle  nuove
      costruzioni sussisteva in riferimento all’estensione dell’azienda
      ed alle  costruzioni in  essa esistenti risultanti al momento del
      trasferimento, ferma  restando la  possibilita’ di comprendervi i
      successivi ampliamenti dell’estensione aziendale.(4)
      
      5 ter)   Le  disposizioni di  cui ai commi 5 e 5 bis si applicano
      anche agli  affitti di fondi rustici nelle fattispecie in cui, ai
      sensi della  normativa vigente,  abilitino al conseguimento della
      concessione edilizia.(4)
      
      6. Sono  comunque fatti  salvi i trasferimenti in sede di permute
      di immobili  agricoli  o  di  aggiustamenti  di  confine,  quelli
      derivanti  obbligatoriamente   dall’applicazione   di   normative
      comunitarie o nazionali, oppure che abbiano origine da:
      
      a) risoluzione  di contratti  di mezzadria  o di  altri contratti
         agrari;
      b) estinzione di enfiteusi o di servitu’ prediali;
      c) procedure espropriative;
      d) successioni ereditarie;
      e) divisioni patrimoniali quando la comproprieta’ del bene si sia
         formata antecedentemente  l’entrata in  vigore della  presente
         legge;
      f) cessazione  dell’attivita’ per  raggiunti limiti di eta’ degli
         imprenditori a titolo principale.
      
      7.  La   costruzione  di   nuovi  edifici  ad  uso  abitativo  e’
      consentita, fermo  quanto previsto  dal comma 2, se riferita alle
      esigenze degli  imprenditori agricoli, impegnati nella conduzione
      del fondo,  cosi’ come  definiti dalla  LR n. 12.1.1994 n. 6, dei
      familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato. Tali
      esigenze devono  essere dimostrate  dal programma di cui all’art.
      4, il  quale deve comunque prevedere la necessita’ di utilizzo di
      almeno 1.728  ore lavorative  annue per  ogni  unita’  abitativa.
      Nelle zone  montane  o  svantaggiate  ai  sensi  della  direttiva
      75/268/CEE, le  ore lavorative  annue per  ogni unita’  abitativa
      sono ridotte alla meta’.
      
      8. Gli  strumenti urbanistici  comunali, o  apposite varianti  ad
      essi, provvedono  a disciplinare  i nuovi  edifici rurali  ad uso
      abitativo fissandone  le dimensioni,  i materiali  e gli elementi
      tipologici anche  in relazione alla salvaguardia delle tradizioni
      architettoniche,  allo   sviluppo   della   bioedilizia   ed   al
      perseguimento  del   risparmio  energetico,   disponendone  anche
      l’eventuale motivato  divieto  di  realizzazione  in  determinate
      aree; in  via transitoria e fino a tale definizione la dimensione
      massima ammissibile  di ogni  unita’ abitativa  e’ di  mq 110  di
      superficie dei  vani abitabili,  cosi’ come definiti ai sensi del
      DM 5 luglio 1975 e dei regolamenti comunali.
      
      9. La  costruzione di  annessi  agricoli  e’  consentita  qualora
      risulti commisurata  alla capacita’  produttiva del  fondo o alle
      reali necessita’  delle attivita’  connesse; tali esigenze devono
      essere dimostrate dal programma di cui all’art. 4.
      
      10. La  costruzione di  annessi agricoli, purch non espressamente
      vietata dagli  strumenti urbanistici  comunali, non e’ sottoposta
      al rispetto delle superfici minime fondiarie previste dal comma 2
      per le  aziende che  esercitano in  via prevalente l’attivita’ di
      coltivazione in  serra fissa,  di agricoltura  biologica ai sensi
      delle disposizioni comunitarie, di allevamento di ovicaprini o di
      animali  minori   individuati  dal   regolamento,   nonche’ della
      cinotecnica  e   dell’acquacoltura.  Gli  annessi  devono  essere
      commisurati  alle   dimensioni  dell’attivita’  dell’azienda  nel
      rispetto  delle   vigenti   normative   comunitarie,   nazionali,
      regionali e  comunali. La  prevalenza delle  attivita’ di  cui al
      presente comma  e’ verificata  quando tali  attivita’ determinano
      almeno l’80% del prodotto lordo vendibile.
      
      11. Ad  eccezione di  quanto previsto  dal  comma  10,  le  opere
      necessarie alla  realizzazione di  annessi agricoli  eccedenti le
      capacita’ produttive  del fondo  ovvero riferiti  a fondi  aventi
      superficie inferiore  ai minimi  di cui  al comma  2 puo’  essere
      consentita  solo  se  prevista  e  disciplinata  dagli  strumenti
      urbanistici comunali, ai sensi dell’art. 1, quarto comma.
      
      12.  E’   ammessa  l’installazione,   per  lo  svolgimento  delle
      attivita’ di  cui  all’art.  2  e  nei  casi  disciplinati  dalle
      apposite varianti  di cui  al comma  4 dell’art.  1, di manufatti
      precari   realizzati   con   strutture   in   materiale   leggero
      semplicemente appoggiati  a terra,  per le  quali sono consentite
      esclusivamente le  opere di ancoraggio, che non comportino alcuna
      modificazione dello  stato  dei  luoghi.  L’installazione  potra’
      essere realizzata,  previa comunicazione  al Sindaco  nella quale
      l’interessato dichiari:
      
      a)  le  motivate  esigenze  produttive,  le  caratteristiche,  le
         dimensioni e la collocazione del manufatto;
      b) il  periodo di  utilizzazione e  mantenimento  del  manufatto,
         comunque non  superiore ad  un anno;  salvo il  caso di cui al
         comma 13;
      c) il rispetto delle norme di riferimento;
      d) l’impegno  alla rimozione del manufatto al termine del periodo
         di utilizzazione fissato.
      
      13. La  realizzazione di  serre con  copertura  stagionale  e  di
      quelle destinate  ad essere  mantenute per  un periodo  di  tempo
      predeterminato  superiore   all’anno   con   le   caratteristiche
      costruttive  di  cui  al  comma  precedente,  e’  ammessa  previa
      comunicazione al  Sindaco, ai  sensi del  comma 12.  Negli  altri
      casi,  per   la  realizzazione   delle  serre   si  applicano  le
      disposizioni previste per gli annessi agricoli.
      
      Art. 4
      Programma di miglioramento agricolo-ambientale (5)
      
      1. Gli  interventi di  cui al  precedente art. 3, fatta eccezione
      per la  realizzazione di  annessi agricoli eccedenti le capacita’
      produttive del  fondo di cui al comma 11, nonch gli interventi di
      cui ai commi 12 e 13, sono consentiti a seguito dell’approvazione
      di un  programma aziendale  di miglioramento  agricolo ambientale
      che  metta   in  evidenza  le  esigenze  di  realizzazione  degli
      interventi edilizi  o di  trasformazione  territoriale  necessari
      allo sviluppo aziendale
      
      2. Il programma contiene:
      
      a) una descrizione della situazione attuale dell’azienda;
      b)  una   descrizione  degli   interventi  programmati   per   lo
         svolgimento  dell’attivita’   agricole  e/o   delle  attivita’
         connesse nonch degli altri interventi previsti per la tutela e
         la valorizzazione ambientale;
      c) una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari
         a   migliorare   le   condizioni   di   vita   e   di   lavoro
         dell’imprenditore  agricolo   nonche’ al  potenziamento  delle
         strutture produttive;
      d) l’individuazione  degli edifici  esistenti e  da realizzare  e
         delle relative superfici fondiarie collegate;
      e) l’individuazione degli  edifici presenti nell’azienda ritenuti
         non piu’  necessari e  coerenti con  le finalita’ economiche e
         strutturali descritte dal programma;
      f) l’indicazione  dei tempi  e delle  fasi di  realizzazione  del
         programma stesso.
      
      3.  Il  regolamento  di  attuazione  della  presente  legge  puo’
      contenere ulteriori  specifiche  in  ordine  alla  redazione  del
      programma.
      
      4. Il  programma ha durata pluriennale e comunque non inferiore a
      10 anni,  e puo’  essere  modificato  su  richiesta  dell’azienda
      agricola dopo  il primo triennio a scadenze annuali. Il programma
      puo’  essere   modificato  anche   prima  di  tali  scadenze,  in
      applicazione di programmi comunitari, statali e regionali.
      
      5. Il  programma e’ approvato dal Comune, secondo il procedimento
      e nei  termini indicati  nel comma 5 bis, previo parere dell’Ente
      delegato  in  materia  di  agricoltura  e  foreste.  Tale  parere
      consiste:
      
      a) nella  verifica degli  aspetti  agronomici  e  forestali,  con
         riferimento a classi colturali e non a singole colture;
      b)  nella   verifica  degli   aspetti  paesistico   ambientali  e
         idrogeologici;
      c) nella  verifica di  conformita’ con il P.T.C., di cui all’art.
         16 della LR 16.1.1995, n. 5.
      
      5 bis.  Il responsabile  del procedimento  verifica la  domanda e
      provvede, ove  occorra, a  richiedere all’interessato,  entro  15
      giorni   dalla    presentazione,   le   necessarie   integrazioni
      documentali, da  produrre non oltre una congrua scadenza indicata
      dal Comune.  La richiesta  di documentazione integrativa non puo’
      essere reiterata. Entro quindici giorni dalla presentazione della
      domanda, o  della documentazione integrativa, il responsabile del
      procedimento richiede  il parere alla Provincia, se ente delegato
      in materia di agricoltura, la quale si esprime entro i successivi
      trenta giorni.  Decorso inutilmente  detto termine,  si prescinde
      dal parere.  Il parere  puo’ essere  acquisito, entro  lo  stesso
      termine, in apposita conferenza di servizi, se l’ente delegato e’
      la Comunita’  Montana, in  modo da  conseguire contestualmente il
      parere di competenza della Provincia con riferimento alle lettere
      b) e  c) del  comma 5.  Entro 60 giorni dalla presentazione della
      domanda o  della documentazione  integrativa, il responsabile del
      procedimento trasmette  gli atti  all’organo comunale competente,
      il  quale  si  pronuncia  entro  i  successivi  quindici  giorni.
      Quest’ultimo  termine   e’  innalzato  a  45  giorni  qualora  il
      programma abbia  valore di  strumento urbanistico  attuativo.  Se
      l’interessato presenta  contestualmente al  programma le relative
      domande di  concessione edilizia,  il Comune provvede al rilascio
      entro trenta  giorni dalla  sottoscrizione  della  convenzione  o
      dell’atto d’obbligo di cui al sesto comma.
      
      6.   L’approvazione    del   programma   costituisce   condizione
      preliminare per  il rilascio  delle concessioni  o autorizzazioni
      edilizie. La  realizzazione del  programma e’  garantita  da  una
      apposita convenzione,  o da  un atto  d’obbligo  unilaterale,  da
      registrare e  trascrivere a  spese del  richiedente e  a cura del
      Comune,  che   stabilisca  in   particolare  l’obbligo   per   il
      richiedente:
      
      a) di  effettuare  gli  interventi  previsti  dal  programma,  in
         relazione ai  quali e’  richiesta la  realizzazione  di  nuovi
         edifici rurali  o di  interventi di  cui  all’art.  5,  quarto
         comma, lettere a) e b);
      b) di non modificare la destinazione d’uso agricola degli edifici
         esistenti  o   recuperati  necessari  allo  svolgimento  delle
         attivita’ agricole considerate ai sensi del comma 5 lettera a)
         dell’art. 2,  e di quelle connesse per il periodo di validita’
         del programma;
      c) di  non modificare  la destinazione  d’uso agricola  dei nuovi
         edifici rurali eventualmente da realizzare, per almeno 20 anni
         dalla loro ultimazione;
      d) di  non alienare  separatamente  dagli  edifici  le  superfici
         fondiarie  alla  cui  capacita’  produttiva  gli  stessi  sono
         riferiti;
      e) di  realizzare gli interventi di sistemazione ambientale delle
         pertinenze degli edifici eventualmente non piu’ utilizzabili a
         fini agricoli,  cosi’ come  individuate  dalle  convenzioni  o
         dagli atti d’obbligo;
      f)  di  prestare  idonee  garanzie  per  la  realizzazione  degli
         interventi di cui alle lettere a) ed e);
      g) di  assoggettarsi alle  sanzioni in caso di inadempimento.  In
         ogni caso  le sanzioni  non devono essere inferiori al maggior
         valore determinato dalla inadempienza.
      
      Alle modifiche  del programma  previste  dal  comma  4,  dovranno
      corrispondere le  relative modifiche alle convenzioni o agli atti
      d’obbligo unilaterali.
      
      7. Il  programma ha  valore di piano attuativo ai sensi e per gli
      effetti degli  art. 31  e 40,  comma 2, della LR 16.1.1995, n. 5,
      nei  casi   individuati  dagli   strumenti  urbanistici  generali
      comunali ed  e’ corredato  dagli elaborati  necessari. Fino  alla
      suddetta individuazione  il programma ha comunque valore di piano
      attuativo qualora  preveda la  realizzazione di  nuove abitazioni
      rurali  per  una  volumetria  superiore  ai  600  mc.  attraverso
      interventi  di   nuova  edificazione   o  di   trasferimenti   di
      volumetrie.
      
      8. Il programma, qualora preveda la realizzazione di strutture di
      interesse di  piu’ aziende  agricole, riferite  alle attivita’ di
      cui all’art.  2, e’  proposto congiuntamente  da tutte le aziende
      interessate  o   dal  legate   rappresentante  delle  stesse.  La
      convenzione   o    l’atto   d’obbligo    unilaterale    impegnano
      contestualmente le aziende interessate.
      
      Art. 5
      Interventi  sul   patrimonio  edilizio   con  destinazione  d’uso
      agricola (6)
      
      1. Sul  patrimonio  edilizio  esistente  con  destinazione  d’uso
      agricola sono consentiti gli interventi di manutenzione.
      
      2. Sono  inoltre consentiti  i seguenti  interventi, semprech non
      comportino mutamento della destinazione d’uso agricola:
      
      a) restauro e risanamento conservativo;
      b) ristrutturazione edilizia;
      c) trasferimenti  di volumetrie,  nei limiti  del 10%  del volume
         degli edifici  aziendali e  fino ad  un massimo  di 600  mc di
         volume ricostruito,  nell’ambito degli  interventi di cui alle
         lett. a) e b).
      
      3.  Nei   casi  indicati   nel  comma   2  sono  inoltre  ammessi
      ampliamenti, "una  tantum", per  le residenze  rurali, fino ad un
      massimo di  100 mc, e per gli annessi di aziende agricole del 10%
      del volume  esistente fino  ad un  massimo di  300 mc, e comunque
      entro i  limiti dimensionali previsti dallo strumento urbanistico
      comunale, purche’ tali interventi non comportino un aumento delle
      unita’ abitative.
      
      4. Sono  consentiti, previa  approvazione del programma aziendale
      di miglioramento  agricolo ambientale  di cui  all’art. 4 e fermo
      restando il  rispetto delle  superfici fondiarie  minime  di  cui
      all’art. 3, commi 2 e 3, gli interventi relativi a:
      
      a) ristrutturazioni urbanistiche di cui all’art. 31 della legge 5
         agosto 1978, n. 457;
      b) ampliamenti  volumetrici non riconducibili alle fattispecie di
         cui al terzo comma;
      c) mutamento  della destinazione d’uso agricola degli edifici che
         fanno parte  di aziende  agricole di  dimensioni  superiori  a
         quelle fissate dall’art. 3, comma 2.
      
      Art. 5 bis
      Interventi sul  patrimonio edilizio  con destinazione  d’uso  non
      agricola.(7)
      
      1.  Sugli  edifici  con  destinazione  d’uso  non  agricola  sono
      consentiti interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione
      edilizia,nonche’ quelli ammessi dalla disciplina di cui al quarto
      comma  dell’art.   1.  Sono  inoltre  consentiti  gli  interventi
      previsti dagli  strumenti urbanistici di cui al Capo III della LR
      16 gennaio 1995 n. 5.
      
      2. Agli  interventi di  restauro e  risanamento conservativo,  di
      ristrutturazione edilizia  e di  ristrutturazione urbanistica  si
      applica la  disciplina prevista  nell’art. 5 ter, commi 1, 2, 3 e
      4.
      
      Art. 5 ter
      Mutamento delle destinazioni d’uso (7)
      
      1. Gli  interventi edilizi  di cui al comma 2 dell’art. 5 bis che
      comportano  mutamento  della  destinazione  d’uso  degli  edifici
      rurali, ivi  compresi quelli  per  i  quali  siano  decaduti  gli
      impegni assunti ai sensi dell’art. 5 della LR 10.2.1979, n. 10, e
      ai sensi dell’art. 4 della presente legge, sono consentiti previa
      sottoscrizione di  convenzione o  atto d’obbligo  unilaterale  da
      registrare e  trascrivere  a  cura  del  Comune  e  a  spese  del
      richiedente. La  convenzione o  l’atto d’obbligo  individuano  le
      aree di pertinenza degli edifici.
      
      2. Nel  caso di aree di pertinenza di dimensioni non inferiori ad
      1 ha.,  la convenzione o l’atto d’obbligo impegnano i proprietari
      alla realizzazione  di  interventi  di  sistemazione  ambientale,
      fornendo idonee  garanzie.   Se  le  spese  per  la  sistemazione
      ambientale  da   sostenersi  nel  primo  decennio  da  parte  dei
      richiedente, contabilizzate  a prezzi  correnti al  momento della
      richiesta della  concessione, risultano  inferiori agli  oneri da
      corrispondere ai  sensi dei  comma 3,  e’  dovuta  al  Comune  la
      relativa differenza.
      
      3. Nel  caso di  aree di  pertinenza di dimensioni inferiori ad 1
      ha., in  luogo della  convenzione indicata  nel primo gomma, sono
      previamente corrisposti  specifici oneri  stabiliti dal  Comune e
      connessi al  miglioramento ambientale del sistema insediativo, in
      misura comunque non inferiore alla quota massima prevista per gli
      interventi di  ristrutturazione edilizia  e  non  superiore  alla
      quota minima prevista per gli interventi di nuova edificazione.
      
      4. Gli  oneri  e  gli  impegni  indicati  nei  commi  1,  2  e  3
      sostituiscono gli oneri di urbanizzazione di cui all’art. 5 della
      legge 28 gennaio 1977 n. 10.
      
      5. Gli  edifici che  mutano la  destinazione d’uso  agricola sono
      computati ai fini del dimensionamento degli strumenti urbanistici
      generali.
      
      Art. 6
      Costruzione di impianti pubblici e di pubblico interesse (8)
      
      1. Per  consentire la  realizzazione di  impianti pubblici  o  di
      pubblico interesse destinati alle telecomunicazioni, al trasporto
      energetico e dell’acqua, non previsti dagli strumenti urbanistici
      comunali,  i   Comuni  provvedono   con  apposite  varianti  agli
      strumenti urbanistici stessi nei casi previsti dal regolamento di
      attuazione della presente legge.
      
      Art. 7
      Compiti di coordinamento delle Province (9)
      
      1. Le  Province nel  Piano Territoriale  di coordinamento  di cui
      all’art. 16  della LR  16.1.1995  n.  5,  definiscono  indirizzi,
      criteri e parametri per:
      
      a) la  individuazione nei PRG comunali delle zone con esclusiva o
         prevalente funzione agricola;
      b)  la   valutazione  dei  programmi  di  miglioramento  agricolo
         ambientale;
      c) l’individuazione  degli interventi  di miglioramento fondiario
         per la tutela e la valorizzazione ambientale di cui all’art. 4
         comma 2 lettera b);
      d) l’individuazione  degli interventi  di sistemazione ambientale
         da  collegare  al  recupero  degli  edifici  che  comporta  il
         mutamento della  destinazione d’uso agricola; delle pertinenze
         minime di  tali edifici;  degli oneri  da porre  a carico  dei
         proprietari in mancanza di tali pertinenze.
      e) l’omogeneita’  dei contenuti  delle convenzioni  e degli  atti
         d’obbligo di cui all’art. 4 comma 6;
      f) l’individuazione delle dimensioni delle aree di pertinenza nei
         casi indicati negli articoli 5bis e 5ter;
      g) l’individuazione  delle  superfici  fondiarie  minime  di  cui
         all’art. 3, quarto comma;
      h)  l’individuazione   dei  rapporti   fra  edifici  e  superfici
         fondiarie di cui all’art. 3, comma 5bis.
      
      Art. 8
      Regolamento di attuazione
      
      1. Il Consiglio regionale entro 180 giorni dall’entrata in vigore
      della presente legge ne approva il regolamento di attuazione.(10)
      
      Art. 9
      Norme transitorie e di prima applicazione (11)
      
      1. La  disciplina speciale  approvata ai sensi dei commi quarto e
      quinto dell’art.  1 e  del comma  terzo dell’art.  4 della  LR 19
      febbraio 1979,  n. 10,  nonche’ la disciplina  del  recupero  del
      patrimonio edilizio  esistente di  cui alla LR 21 Maggio 1980, n.
      59, contenuta  negli strumenti  urbanistici  comunali  vigenti  o
      adottati alla  data di  entrata in  vigore della  presente legge,
      prevale   sulle    disposizioni   della   presente   legge   fino
      all’approvazione  del   piano  strutturale   previsto  dalla   LR
      16.1.1995 n.  5, fatta  eccezione per  l’articolo 4,  commi 5 e 5
      bis, concernenti  le modalita’  di approvazione  del programma di
      miglioramento agricolo ambientale.
      
      2. Sono  altresi’ fatti  salvi gli  impegni assunti  in base alle
      convenzioni e  agli atti  d’obbligo unilaterali  sottoscritti  in
      base alle disposizioni della LR 10.2.79 n. 10.
      
      Art. 10
      Abrogazioni
      
      1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:
      
      a) LR  19  febbraio  1979,  n.  10,  recante  norme  urbanistiche
         transitorie relative alle zone agricole e successive modifiche
         e integrazioni;
      b) il  3 ed il 5 comma dell’art. 4 della LR 21 maggio 1980 n. 59,
         recante norme  per gli  interventi di  recupero del patrimonio
         edilizio esistente;
      c) l’art.  9/bis della  LR 13  aprile 1982 n. 31 recante norme in
         materia di  agevolazioni contributive  e  creditizie  per  gli
         insediamenti produttivi agricoli;
      d) il comma 5 dell’art. 6 della LR 26 maggio 1993, n. 34, recante
         norme per  lo sviluppo  dell’acquacoltura e  della  produzione
         ittica;
      e) il  comma 8 dell’art. 9 della LR 17 ottobre 1994 n. 76 recante
         "Disciplina delle attivita’ agrituristiche."*
      
      Art. 11
      Modifiche e integrazioni
      
      1. Al  comma 3 dell’art. 7 della LR 21 maggio 1980 n. 59, recante
      "norme   per  gli  interventi  per  il  recupero  del  patrimonio
      edilizio esistente",   sono  soppresse le  parole "fermo restando
      quanto specificamente  disciplinato all’ultimo  comma dell’art. 1
      della LR 19 febbraio 1979 n. 10".
      
      2. Il  n. 6)  del comma  2 dell’art. 6 della LR 13 aprile 1982 n.
      31, recante   norme  in materia  di agevolazione  contributive  e
      creditizie per  gli insediamenti  produttivi agricoli,  e’  cosi’
      sostituito:
      
         "6) programma  di miglioramento  agricolo ambientale (nei casi
         in cui  e’  prescritta  la  concessione    edilizia)  previsto
         dall’art. 5  della LR  14.4.95 n. 64 concernente la disciplina
         degli interventi  di trasformazione  urbanistica  ed  edilizia
         nelle zone con prevalente funzione agricola."
      
      3. Al comma 2 dell’art. 3 della LR 20 giugno 1988 n. 46, relativa
      agli  "interventi regionali per  l’elettrificazione rurale", sono
      soppresse le  parole "ancorche’ gia’ deruralizzati ai sensi della
      LR 19.2.1979 n. 10".
      
      4. Al  comma 1 lettera a) dell’art. 4 della LR 23 gennaio 1989 n.
      10, recante  "norme generali  per    l’esercizio  delle  funzioni
      amministrative in  materia  di  agricoltura,  foreste,  caccia  e
      pesca", sono  soppresse le parole "ed adozione del parere ai fini
      urbanistici previsto dalla LR 10/79".
      
      5. L’art.  4 della LR 26 maggio 1993 n. 34, recante "norme per lo
      sviluppo    dell’acquacoltura  e  della  produzione  ittica",  e’
      sostituito dal seguente:
      
      Art. 4
      Disciplina degli impianti
      
      1. Gli  impianti di  acquacoltura sono  considerati ai fini della
      presente legge  annessi agricoli  ed ad  essi si applica la legge
      regionale n. 64, 14-4-1995.
      
      2. Gli impianti previsti dal  programma di miglioramento agricolo
      ambientale di cui alla sopracitata LR 14-4-1995 n. 64, ovvero dal
      piano di miglioramento aziendale di cui al Regolamento CEE   2328
      del 15   luglio  1991 e  successive modificazioni, che  rientrano
      nei limiti   individuati  nell’allegato "A"  alla presente legge,
      sono considerati  commisurati alla capacita’ produttiva del fondo
      e possono  essere realizzati nelle zone indicate all’art. 1 della
      LR n. 64, 14-4-95.
      
      I programmi  ed i  piani devono  dimostrare che le dimensioni e i
      volumi delle  opere, di  cui si  chiede  la  realizzazione,  sono
      commisurati alla  capacita’ produttiva  delle vasche. Il piano e’
      altresi’  integrato   da  una  relazione  che  descriva  in  modo
      sintetico gli effetti previsti:
      
      - sui corpi idrici e sulle falde;
      - sul suolo;
      - sulla morfologia del territorio;
      - sulla vegetazione.
      
      3. I  Comuni possono individuare nei propri strumenti urbanistici
      generali  ambiti nei quali non e consentita tale realizzazione".
      
      6. L’art.  5 della  LR 26  maggio 1993  n. 34,  e’ sostituito dal
      seguente:
      
      Art. 5
      Disciplina delle varianti
      
      1. La  realizzazione  degli impianti di acquacoltura che eccedono
      i limiti  di cui  all’allegato A, e’ consentita nelle zone di cui
      all’art. 1  della legge  regionale  14.4.95  n.  64  purche’  sia
      espressamente  prevista   e   disciplinata      negli   strumenti
      urbanistici comunali.  In sede  di formazione  del piano regolare
      generale, o  con apposite  varianti,  il  Comune  puo’  destinare
      specifiche aree  all’attivita’ di  acquacoltura, anche prevedendo
      il ricorso  al piano  di cui  all’art. 27  della legge 28 ottobre
      1971,  n.   865  in   presenza  di   iniziative   con   carattere
      prevalentemente industriale."
      7. Al  comma 1  dell’art. 6  della LR  26 maggio  1993 n.  34, le
      parole "fino  all’entrata in   vigore delle normative provinciali
      previste dalla  medesima   legge" sono  soppresse  e  sono  cosi’
      sostituite: "fino  all’approvazione dei  piani   territoriali  di
      coordinamento delle Province."
      
      8. Al  comma 1  dell’art. 7  della LR  26 maggio  1993 n.  34, le
      parole "di  cui all’art.  4, terzo   comma" sono soppresse e sono
      cosi’ sostituite: "di cui all’art. 4, secondo comma".
      
      9. Al  comma 2  dell’art. 7  della LR  26 maggio  1993 n.  34, le
      parole "previa  sottoscrizione delle convenzioni o atti d’obbligo
      unilaterali di  cui all’art.  5 della  LR 19-2-1979  n. 10"  sono
      soppresse e  sono cosi’  sostituite: "previa sottoscrizione delle
      convenzioni di cui all’art. 5 della LR 14-4-95 n. 64".
      
      10. All’art.  9 della  LR 26  maggio 1993  n. 34,  e’ aggiunto il
      seguente comma:
      
         "3. In   caso  di impossibilita’  di pervenire agli accordi di
         programma,  ovvero  agli  accordi  di  pianificazione  di  cui
         all’art. 36  della LR  16-1-1995 n.   5  recante "norme per il
         governo del  territorio", la  Regione provvede  ai sensi e per
         gli effetti degli artt. 6, 7 e 10 della citata LR 16-1-1995 n.
         5, recante "norme per il governo del territorio".
      
      11. Il  comma 4  dell’art. 5  della LR  17 ottobre  1994 n.    76
      recante "Disciplina  delle  attivita’  agrituristiche"  e’  cosi’
      sostituito:
      
         "4. La  sussistenza delle condizioni di cui al primo e secondo
         comma  viene   dimostrata  mediante     specifica    relazione
         sull’attivita’  agrituristica   prevista  per     il  triennio
         successivo.  Qualora   sussistano   le   condizioni   per   la
         presentazione    del    programma  di  miglioramento  agricolo
         ambientale di   cui  all’art.
      


      
      
      

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