Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
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Leggi Regionali - Testi coordinati n 000064 del 14/04/1995 (Boll. n 34 del 27/08/1997, parte Prima , SEZIONE II )
CONSIGLIO REGIONALE
Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed
edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola.
Avvertenza. Il testo coordinato, qui pubblicato a cura degli
Uffici del Consiglio regionale, e’ stato redatto ai sensi
dell’articolo 9, quarto comma, della LR 15 marzo 1996, n. 18
(Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e
norme per la pubblicazione degli atti) al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni riportate. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti qui riportati.
Le modifiche apportate sono stampate in corsivo.
*Testo coordinato con le modifiche apportate dalla Legge
regionale 4 aprile 1997, n. 25.
Art. 1
Finalita’ e ambito di applicazione (1)
1. La presente legge disciplina gli interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia necessari allo sviluppo dell’agricoltura,
delle attivita’ ad essa connesse e delle altre attivita’
integrate e compatibili con la tutela e l’utilizzazione delle
risorse dei territori rurali e montani. La presente Legge
costituisce integrazione e specificazione dei principi generali
contenuti nella Legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, recante
norme per il governo del territorio.
2. La presente legge si applica nelle zone con esclusiva o
prevalente funzione agricola, individuate, sulla base delle
prescrizioni e della disciplina dei sistemi urbani, rurali e
montani contenute nel P.I.T. e nel P.T.C. di cui alla LR 16/1/95,
n. 5, recante "Norme per il governo del territorio", dal piano
regolatore generale comunale di cui all’art. 23 della stessa
legge.
3. Fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
previsto dall’art. 39 della Legge regionale citata, la presente
legge si applica alle aree classificate, negli strumenti
urbanistici comunali vigenti, zone omogenee E ai sensi del DM 2
aprile 1968, n. 1444, ed a quelle comunque destinate
all’agricoltura da tali strumenti, anche se definite in maniera
diversa da quelle del suddetto DM.
4. I Comuni possono individuare negli strumenti urbanistici
comunali e all’interno delle zone di cui al comma 2, aree
soggette a particolare normativa al fine di salvaguardare
l’ambiente e il paesaggio agrario. Con apposite varianti, i
Comuni possono promuovere la valorizzazione dell’economia rurale
e montana attraverso l’integrazione dell’attivita’ agricola con
altre funzioni e settori produttivi compatibili con la tutela e
coerenti con la valorizzazione delle risorse del territorio, ivi
comprese le attivita’ di fruizione del territorio rurale per il
tempo libero, la produzione per autoconsumo e la salvaguardia
delle risorse genetiche autoctone, nonch attraverso il sostegno
delle famiglie residenti in funzione del mantenimento della
presenza umana a presidio dell’ambiente, anche adeguando i
servizi e le infrastrutture nelle aree marginali. Il Piano di
indirizzo territoriale (P.I.T.) e il Piano Territoriale di
coordinamento (P.T.C.), di cui alla LR 5/95, determinano i
parametri in base ai quali gli strumenti urbanistici comunali
generali, di cui all’art. 23 della medesima legge, individuano la
esclusivita’ o la prevalenza della funzione agricola, in
relazione alle caratteristiche produttive e alle funzioni di
presidio ambientale e paesaggistico."
Art. 2
Definizione delle attivita’ (2)
1. Ai fini della presente legge, sono considerate attivita’
agricole quelle previste dall’art. 2135 del Codice Civile nonch
quelle qualificate come agricole da disposizioni normative
comunitarie, nazionali e regionali.
2. Ai fini della presente legge sono considerate connesse a
quelle agricole, oltre all’agriturismo, le seguenti attivita’
esercitate da una o piu’ aziende agricole:
a) le attivita’ di promozione e di servizio allo sviluppo
dell’agricoltura, della zootecnia e della forestazione;
b) le attivita’ faunistico - venatorie;
c) tutte quelle comunque definite tali da disposizioni normative
comunitarie, nazionali e regionali.
3. Il regolamento di attuazione della presente legge puo’
contenere ulteriori specifiche in ordine alla definizione delle
attivita’ di cui al comma 2.
Art. 3
Nuovi edifici rurali (3)
1. I nuovi edifici rurali necessari alla conduzione del fondo e
all’esercizio delle attivita’ agricole e di quelle connesse sono
consentiti secondo quanto disposto dai successivi commi; fermo
l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici
esistenti secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 4 della LR
16.1.1995 n. 5.
2. L’azienda agricola per realizzare nuovi edifici rurali deve
mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori
a:
a) 0,8 ha. per colture ortoflorovivaistiche specializzate,
riducibili a 0,6 ha. quando almeno il 50% delle colture e’
protetto in serra;
b) 3 ha. per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
c) 4 ha. per oliveto in coltura specializzata e seminativo
irriguo;
d) 6 ha. per colture seminative, seminativo arborato, prato,
prato irriguo;
e) 30 ha. per bosco ad alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo
arborato e castagneto da frutto;
f) 50 ha. per bosco ceduo e pascolo cespugliato.
3. Per i fondi rustici con terreni di diverso ordinamento
colturale la superficie fondiaria minima si intende raggiunta
quando risulti maggiore o uguale ad 1 la somma dei quozienti
ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualita’
colturale per le relative superfici fondiarie minime previste dal
comma 2.
4. Le Province, col Piano Territoriale di coordinamento di cui
all’art. 16 della LR 16.1.1995 n. 5, possono stabilire superfici
fondiarie minime diverse da quelle definite al comma 2; con tale
piano le Province definiscono inoltre ulteriori parametri per
consentire alle aziende agricole la realizzazione di nuove
residenze rurali ed annessi agricoli in considerazione di:
a) prodotto lordo vendibile
b) impegno di manodopera
c) tipologie produttive.
5. Le concessioni edilizie per la realizzazione di nuovi edifici
sono rilasciate esclusivamente alle aziende presentatrici dei
programmi di cui all’art. 4, se approvati. Dopo l’entrata in
vigore della presente legge, nel caso di trasferimenti parziali
di fondi agricoli attuati al di fuori dei programmi di cui
all’art. 4 a titolo di compravendita o ad altro titolo che
abiliti al conseguimento della concessione edilizia, non sono
consentiti nuovi edifici, per dieci anni successivi al
frazionamento, su tutti i terreni risultanti.(4)
5 bis. Il divieto di cui al comma 5 non si applica nel caso in
cui i rapporti fra superfici fondiarie ed edifici utilizzati per
la conduzione del fondo, cosi’ come stabiliti dalla Provincia in
sede di determinazione dei parametri di cui all’art. 7, non siano
stati superati su alcuna delle porzioni risultanti. Tale
circostanza deve risultare nell’atto di trasferimento. Per i
trasferimenti anteriori alla determinazione della Provincia e’
fatta salva la possibilita’ di dimostrare, attraverso i programmi
di cui all’articolo 4, che la indispensabilita’ delle nuove
costruzioni sussisteva in riferimento all’estensione dell’azienda
ed alle costruzioni in essa esistenti risultanti al momento del
trasferimento, ferma restando la possibilita’ di comprendervi i
successivi ampliamenti dell’estensione aziendale.(4)
5 ter) Le disposizioni di cui ai commi 5 e 5 bis si applicano
anche agli affitti di fondi rustici nelle fattispecie in cui, ai
sensi della normativa vigente, abilitino al conseguimento della
concessione edilizia.(4)
6. Sono comunque fatti salvi i trasferimenti in sede di permute
di immobili agricoli o di aggiustamenti di confine, quelli
derivanti obbligatoriamente dall’applicazione di normative
comunitarie o nazionali, oppure che abbiano origine da:
a) risoluzione di contratti di mezzadria o di altri contratti
agrari;
b) estinzione di enfiteusi o di servitu’ prediali;
c) procedure espropriative;
d) successioni ereditarie;
e) divisioni patrimoniali quando la comproprieta’ del bene si sia
formata antecedentemente l’entrata in vigore della presente
legge;
f) cessazione dell’attivita’ per raggiunti limiti di eta’ degli
imprenditori a titolo principale.
7. La costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo e’
consentita, fermo quanto previsto dal comma 2, se riferita alle
esigenze degli imprenditori agricoli, impegnati nella conduzione
del fondo, cosi’ come definiti dalla LR n. 12.1.1994 n. 6, dei
familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato. Tali
esigenze devono essere dimostrate dal programma di cui all’art.
4, il quale deve comunque prevedere la necessita’ di utilizzo di
almeno 1.728 ore lavorative annue per ogni unita’ abitativa.
Nelle zone montane o svantaggiate ai sensi della direttiva
75/268/CEE, le ore lavorative annue per ogni unita’ abitativa
sono ridotte alla meta’.
8. Gli strumenti urbanistici comunali, o apposite varianti ad
essi, provvedono a disciplinare i nuovi edifici rurali ad uso
abitativo fissandone le dimensioni, i materiali e gli elementi
tipologici anche in relazione alla salvaguardia delle tradizioni
architettoniche, allo sviluppo della bioedilizia ed al
perseguimento del risparmio energetico, disponendone anche
l’eventuale motivato divieto di realizzazione in determinate
aree; in via transitoria e fino a tale definizione la dimensione
massima ammissibile di ogni unita’ abitativa e’ di mq 110 di
superficie dei vani abitabili, cosi’ come definiti ai sensi del
DM 5 luglio 1975 e dei regolamenti comunali.
9. La costruzione di annessi agricoli e’ consentita qualora
risulti commisurata alla capacita’ produttiva del fondo o alle
reali necessita’ delle attivita’ connesse; tali esigenze devono
essere dimostrate dal programma di cui all’art. 4.
10. La costruzione di annessi agricoli, purch non espressamente
vietata dagli strumenti urbanistici comunali, non e’ sottoposta
al rispetto delle superfici minime fondiarie previste dal comma 2
per le aziende che esercitano in via prevalente l’attivita’ di
coltivazione in serra fissa, di agricoltura biologica ai sensi
delle disposizioni comunitarie, di allevamento di ovicaprini o di
animali minori individuati dal regolamento, nonche’ della
cinotecnica e dell’acquacoltura. Gli annessi devono essere
commisurati alle dimensioni dell’attivita’ dell’azienda nel
rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali,
regionali e comunali. La prevalenza delle attivita’ di cui al
presente comma e’ verificata quando tali attivita’ determinano
almeno l’80% del prodotto lordo vendibile.
11. Ad eccezione di quanto previsto dal comma 10, le opere
necessarie alla realizzazione di annessi agricoli eccedenti le
capacita’ produttive del fondo ovvero riferiti a fondi aventi
superficie inferiore ai minimi di cui al comma 2 puo’ essere
consentita solo se prevista e disciplinata dagli strumenti
urbanistici comunali, ai sensi dell’art. 1, quarto comma.
12. E’ ammessa l’installazione, per lo svolgimento delle
attivita’ di cui all’art. 2 e nei casi disciplinati dalle
apposite varianti di cui al comma 4 dell’art. 1, di manufatti
precari realizzati con strutture in materiale leggero
semplicemente appoggiati a terra, per le quali sono consentite
esclusivamente le opere di ancoraggio, che non comportino alcuna
modificazione dello stato dei luoghi. L’installazione potra’
essere realizzata, previa comunicazione al Sindaco nella quale
l’interessato dichiari:
a) le motivate esigenze produttive, le caratteristiche, le
dimensioni e la collocazione del manufatto;
b) il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto,
comunque non superiore ad un anno; salvo il caso di cui al
comma 13;
c) il rispetto delle norme di riferimento;
d) l’impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo
di utilizzazione fissato.
13. La realizzazione di serre con copertura stagionale e di
quelle destinate ad essere mantenute per un periodo di tempo
predeterminato superiore all’anno con le caratteristiche
costruttive di cui al comma precedente, e’ ammessa previa
comunicazione al Sindaco, ai sensi del comma 12. Negli altri
casi, per la realizzazione delle serre si applicano le
disposizioni previste per gli annessi agricoli.
Art. 4
Programma di miglioramento agricolo-ambientale (5)
1. Gli interventi di cui al precedente art. 3, fatta eccezione
per la realizzazione di annessi agricoli eccedenti le capacita’
produttive del fondo di cui al comma 11, nonch gli interventi di
cui ai commi 12 e 13, sono consentiti a seguito dell’approvazione
di un programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale
che metta in evidenza le esigenze di realizzazione degli
interventi edilizi o di trasformazione territoriale necessari
allo sviluppo aziendale
2. Il programma contiene:
a) una descrizione della situazione attuale dell’azienda;
b) una descrizione degli interventi programmati per lo
svolgimento dell’attivita’ agricole e/o delle attivita’
connesse nonch degli altri interventi previsti per la tutela e
la valorizzazione ambientale;
c) una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari
a migliorare le condizioni di vita e di lavoro
dell’imprenditore agricolo nonche’ al potenziamento delle
strutture produttive;
d) l’individuazione degli edifici esistenti e da realizzare e
delle relative superfici fondiarie collegate;
e) l’individuazione degli edifici presenti nell’azienda ritenuti
non piu’ necessari e coerenti con le finalita’ economiche e
strutturali descritte dal programma;
f) l’indicazione dei tempi e delle fasi di realizzazione del
programma stesso.
3. Il regolamento di attuazione della presente legge puo’
contenere ulteriori specifiche in ordine alla redazione del
programma.
4. Il programma ha durata pluriennale e comunque non inferiore a
10 anni, e puo’ essere modificato su richiesta dell’azienda
agricola dopo il primo triennio a scadenze annuali. Il programma
puo’ essere modificato anche prima di tali scadenze, in
applicazione di programmi comunitari, statali e regionali.
5. Il programma e’ approvato dal Comune, secondo il procedimento
e nei termini indicati nel comma 5 bis, previo parere dell’Ente
delegato in materia di agricoltura e foreste. Tale parere
consiste:
a) nella verifica degli aspetti agronomici e forestali, con
riferimento a classi colturali e non a singole colture;
b) nella verifica degli aspetti paesistico ambientali e
idrogeologici;
c) nella verifica di conformita’ con il P.T.C., di cui all’art.
16 della LR 16.1.1995, n. 5.
5 bis. Il responsabile del procedimento verifica la domanda e
provvede, ove occorra, a richiedere all’interessato, entro 15
giorni dalla presentazione, le necessarie integrazioni
documentali, da produrre non oltre una congrua scadenza indicata
dal Comune. La richiesta di documentazione integrativa non puo’
essere reiterata. Entro quindici giorni dalla presentazione della
domanda, o della documentazione integrativa, il responsabile del
procedimento richiede il parere alla Provincia, se ente delegato
in materia di agricoltura, la quale si esprime entro i successivi
trenta giorni. Decorso inutilmente detto termine, si prescinde
dal parere. Il parere puo’ essere acquisito, entro lo stesso
termine, in apposita conferenza di servizi, se l’ente delegato e’
la Comunita’ Montana, in modo da conseguire contestualmente il
parere di competenza della Provincia con riferimento alle lettere
b) e c) del comma 5. Entro 60 giorni dalla presentazione della
domanda o della documentazione integrativa, il responsabile del
procedimento trasmette gli atti all’organo comunale competente,
il quale si pronuncia entro i successivi quindici giorni.
Quest’ultimo termine e’ innalzato a 45 giorni qualora il
programma abbia valore di strumento urbanistico attuativo. Se
l’interessato presenta contestualmente al programma le relative
domande di concessione edilizia, il Comune provvede al rilascio
entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione o
dell’atto d’obbligo di cui al sesto comma.
6. L’approvazione del programma costituisce condizione
preliminare per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni
edilizie. La realizzazione del programma e’ garantita da una
apposita convenzione, o da un atto d’obbligo unilaterale, da
registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del
Comune, che stabilisca in particolare l’obbligo per il
richiedente:
a) di effettuare gli interventi previsti dal programma, in
relazione ai quali e’ richiesta la realizzazione di nuovi
edifici rurali o di interventi di cui all’art. 5, quarto
comma, lettere a) e b);
b) di non modificare la destinazione d’uso agricola degli edifici
esistenti o recuperati necessari allo svolgimento delle
attivita’ agricole considerate ai sensi del comma 5 lettera a)
dell’art. 2, e di quelle connesse per il periodo di validita’
del programma;
c) di non modificare la destinazione d’uso agricola dei nuovi
edifici rurali eventualmente da realizzare, per almeno 20 anni
dalla loro ultimazione;
d) di non alienare separatamente dagli edifici le superfici
fondiarie alla cui capacita’ produttiva gli stessi sono
riferiti;
e) di realizzare gli interventi di sistemazione ambientale delle
pertinenze degli edifici eventualmente non piu’ utilizzabili a
fini agricoli, cosi’ come individuate dalle convenzioni o
dagli atti d’obbligo;
f) di prestare idonee garanzie per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere a) ed e);
g) di assoggettarsi alle sanzioni in caso di inadempimento. In
ogni caso le sanzioni non devono essere inferiori al maggior
valore determinato dalla inadempienza.
Alle modifiche del programma previste dal comma 4, dovranno
corrispondere le relative modifiche alle convenzioni o agli atti
d’obbligo unilaterali.
7. Il programma ha valore di piano attuativo ai sensi e per gli
effetti degli art. 31 e 40, comma 2, della LR 16.1.1995, n. 5,
nei casi individuati dagli strumenti urbanistici generali
comunali ed e’ corredato dagli elaborati necessari. Fino alla
suddetta individuazione il programma ha comunque valore di piano
attuativo qualora preveda la realizzazione di nuove abitazioni
rurali per una volumetria superiore ai 600 mc. attraverso
interventi di nuova edificazione o di trasferimenti di
volumetrie.
8. Il programma, qualora preveda la realizzazione di strutture di
interesse di piu’ aziende agricole, riferite alle attivita’ di
cui all’art. 2, e’ proposto congiuntamente da tutte le aziende
interessate o dal legate rappresentante delle stesse. La
convenzione o l’atto d’obbligo unilaterale impegnano
contestualmente le aziende interessate.
Art. 5
Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d’uso
agricola (6)
1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso
agricola sono consentiti gli interventi di manutenzione.
2. Sono inoltre consentiti i seguenti interventi, semprech non
comportino mutamento della destinazione d’uso agricola:
a) restauro e risanamento conservativo;
b) ristrutturazione edilizia;
c) trasferimenti di volumetrie, nei limiti del 10% del volume
degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di
volume ricostruito, nell’ambito degli interventi di cui alle
lett. a) e b).
3. Nei casi indicati nel comma 2 sono inoltre ammessi
ampliamenti, "una tantum", per le residenze rurali, fino ad un
massimo di 100 mc, e per gli annessi di aziende agricole del 10%
del volume esistente fino ad un massimo di 300 mc, e comunque
entro i limiti dimensionali previsti dallo strumento urbanistico
comunale, purche’ tali interventi non comportino un aumento delle
unita’ abitative.
4. Sono consentiti, previa approvazione del programma aziendale
di miglioramento agricolo ambientale di cui all’art. 4 e fermo
restando il rispetto delle superfici fondiarie minime di cui
all’art. 3, commi 2 e 3, gli interventi relativi a:
a) ristrutturazioni urbanistiche di cui all’art. 31 della legge 5
agosto 1978, n. 457;
b) ampliamenti volumetrici non riconducibili alle fattispecie di
cui al terzo comma;
c) mutamento della destinazione d’uso agricola degli edifici che
fanno parte di aziende agricole di dimensioni superiori a
quelle fissate dall’art. 3, comma 2.
Art. 5 bis
Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d’uso non
agricola.(7)
1. Sugli edifici con destinazione d’uso non agricola sono
consentiti interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione
edilizia,nonche’ quelli ammessi dalla disciplina di cui al quarto
comma dell’art. 1. Sono inoltre consentiti gli interventi
previsti dagli strumenti urbanistici di cui al Capo III della LR
16 gennaio 1995 n. 5.
2. Agli interventi di restauro e risanamento conservativo, di
ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica si
applica la disciplina prevista nell’art. 5 ter, commi 1, 2, 3 e
4.
Art. 5 ter
Mutamento delle destinazioni d’uso (7)
1. Gli interventi edilizi di cui al comma 2 dell’art. 5 bis che
comportano mutamento della destinazione d’uso degli edifici
rurali, ivi compresi quelli per i quali siano decaduti gli
impegni assunti ai sensi dell’art. 5 della LR 10.2.1979, n. 10, e
ai sensi dell’art. 4 della presente legge, sono consentiti previa
sottoscrizione di convenzione o atto d’obbligo unilaterale da
registrare e trascrivere a cura del Comune e a spese del
richiedente. La convenzione o l’atto d’obbligo individuano le
aree di pertinenza degli edifici.
2. Nel caso di aree di pertinenza di dimensioni non inferiori ad
1 ha., la convenzione o l’atto d’obbligo impegnano i proprietari
alla realizzazione di interventi di sistemazione ambientale,
fornendo idonee garanzie. Se le spese per la sistemazione
ambientale da sostenersi nel primo decennio da parte dei
richiedente, contabilizzate a prezzi correnti al momento della
richiesta della concessione, risultano inferiori agli oneri da
corrispondere ai sensi dei comma 3, e’ dovuta al Comune la
relativa differenza.
3. Nel caso di aree di pertinenza di dimensioni inferiori ad 1
ha., in luogo della convenzione indicata nel primo gomma, sono
previamente corrisposti specifici oneri stabiliti dal Comune e
connessi al miglioramento ambientale del sistema insediativo, in
misura comunque non inferiore alla quota massima prevista per gli
interventi di ristrutturazione edilizia e non superiore alla
quota minima prevista per gli interventi di nuova edificazione.
4. Gli oneri e gli impegni indicati nei commi 1, 2 e 3
sostituiscono gli oneri di urbanizzazione di cui all’art. 5 della
legge 28 gennaio 1977 n. 10.
5. Gli edifici che mutano la destinazione d’uso agricola sono
computati ai fini del dimensionamento degli strumenti urbanistici
generali.
Art. 6
Costruzione di impianti pubblici e di pubblico interesse (8)
1. Per consentire la realizzazione di impianti pubblici o di
pubblico interesse destinati alle telecomunicazioni, al trasporto
energetico e dell’acqua, non previsti dagli strumenti urbanistici
comunali, i Comuni provvedono con apposite varianti agli
strumenti urbanistici stessi nei casi previsti dal regolamento di
attuazione della presente legge.
Art. 7
Compiti di coordinamento delle Province (9)
1. Le Province nel Piano Territoriale di coordinamento di cui
all’art. 16 della LR 16.1.1995 n. 5, definiscono indirizzi,
criteri e parametri per:
a) la individuazione nei PRG comunali delle zone con esclusiva o
prevalente funzione agricola;
b) la valutazione dei programmi di miglioramento agricolo
ambientale;
c) l’individuazione degli interventi di miglioramento fondiario
per la tutela e la valorizzazione ambientale di cui all’art. 4
comma 2 lettera b);
d) l’individuazione degli interventi di sistemazione ambientale
da collegare al recupero degli edifici che comporta il
mutamento della destinazione d’uso agricola; delle pertinenze
minime di tali edifici; degli oneri da porre a carico dei
proprietari in mancanza di tali pertinenze.
e) l’omogeneita’ dei contenuti delle convenzioni e degli atti
d’obbligo di cui all’art. 4 comma 6;
f) l’individuazione delle dimensioni delle aree di pertinenza nei
casi indicati negli articoli 5bis e 5ter;
g) l’individuazione delle superfici fondiarie minime di cui
all’art. 3, quarto comma;
h) l’individuazione dei rapporti fra edifici e superfici
fondiarie di cui all’art. 3, comma 5bis.
Art. 8
Regolamento di attuazione
1. Il Consiglio regionale entro 180 giorni dall’entrata in vigore
della presente legge ne approva il regolamento di attuazione.(10)
Art. 9
Norme transitorie e di prima applicazione (11)
1. La disciplina speciale approvata ai sensi dei commi quarto e
quinto dell’art. 1 e del comma terzo dell’art. 4 della LR 19
febbraio 1979, n. 10, nonche’ la disciplina del recupero del
patrimonio edilizio esistente di cui alla LR 21 Maggio 1980, n.
59, contenuta negli strumenti urbanistici comunali vigenti o
adottati alla data di entrata in vigore della presente legge,
prevale sulle disposizioni della presente legge fino
all’approvazione del piano strutturale previsto dalla LR
16.1.1995 n. 5, fatta eccezione per l’articolo 4, commi 5 e 5
bis, concernenti le modalita’ di approvazione del programma di
miglioramento agricolo ambientale.
2. Sono altresi’ fatti salvi gli impegni assunti in base alle
convenzioni e agli atti d’obbligo unilaterali sottoscritti in
base alle disposizioni della LR 10.2.79 n. 10.
Art. 10
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:
a) LR 19 febbraio 1979, n. 10, recante norme urbanistiche
transitorie relative alle zone agricole e successive modifiche
e integrazioni;
b) il 3 ed il 5 comma dell’art. 4 della LR 21 maggio 1980 n. 59,
recante norme per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio esistente;
c) l’art. 9/bis della LR 13 aprile 1982 n. 31 recante norme in
materia di agevolazioni contributive e creditizie per gli
insediamenti produttivi agricoli;
d) il comma 5 dell’art. 6 della LR 26 maggio 1993, n. 34, recante
norme per lo sviluppo dell’acquacoltura e della produzione
ittica;
e) il comma 8 dell’art. 9 della LR 17 ottobre 1994 n. 76 recante
"Disciplina delle attivita’ agrituristiche."*
Art. 11
Modifiche e integrazioni
1. Al comma 3 dell’art. 7 della LR 21 maggio 1980 n. 59, recante
"norme per gli interventi per il recupero del patrimonio
edilizio esistente", sono soppresse le parole "fermo restando
quanto specificamente disciplinato all’ultimo comma dell’art. 1
della LR 19 febbraio 1979 n. 10".
2. Il n. 6) del comma 2 dell’art. 6 della LR 13 aprile 1982 n.
31, recante norme in materia di agevolazione contributive e
creditizie per gli insediamenti produttivi agricoli, e’ cosi’
sostituito:
"6) programma di miglioramento agricolo ambientale (nei casi
in cui e’ prescritta la concessione edilizia) previsto
dall’art. 5 della LR 14.4.95 n. 64 concernente la disciplina
degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia
nelle zone con prevalente funzione agricola."
3. Al comma 2 dell’art. 3 della LR 20 giugno 1988 n. 46, relativa
agli "interventi regionali per l’elettrificazione rurale", sono
soppresse le parole "ancorche’ gia’ deruralizzati ai sensi della
LR 19.2.1979 n. 10".
4. Al comma 1 lettera a) dell’art. 4 della LR 23 gennaio 1989 n.
10, recante "norme generali per l’esercizio delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e
pesca", sono soppresse le parole "ed adozione del parere ai fini
urbanistici previsto dalla LR 10/79".
5. L’art. 4 della LR 26 maggio 1993 n. 34, recante "norme per lo
sviluppo dell’acquacoltura e della produzione ittica", e’
sostituito dal seguente:
Art. 4
Disciplina degli impianti
1. Gli impianti di acquacoltura sono considerati ai fini della
presente legge annessi agricoli ed ad essi si applica la legge
regionale n. 64, 14-4-1995.
2. Gli impianti previsti dal programma di miglioramento agricolo
ambientale di cui alla sopracitata LR 14-4-1995 n. 64, ovvero dal
piano di miglioramento aziendale di cui al Regolamento CEE 2328
del 15 luglio 1991 e successive modificazioni, che rientrano
nei limiti individuati nell’allegato "A" alla presente legge,
sono considerati commisurati alla capacita’ produttiva del fondo
e possono essere realizzati nelle zone indicate all’art. 1 della
LR n. 64, 14-4-95.
I programmi ed i piani devono dimostrare che le dimensioni e i
volumi delle opere, di cui si chiede la realizzazione, sono
commisurati alla capacita’ produttiva delle vasche. Il piano e’
altresi’ integrato da una relazione che descriva in modo
sintetico gli effetti previsti:
- sui corpi idrici e sulle falde;
- sul suolo;
- sulla morfologia del territorio;
- sulla vegetazione.
3. I Comuni possono individuare nei propri strumenti urbanistici
generali ambiti nei quali non e consentita tale realizzazione".
6. L’art. 5 della LR 26 maggio 1993 n. 34, e’ sostituito dal
seguente:
Art. 5
Disciplina delle varianti
1. La realizzazione degli impianti di acquacoltura che eccedono
i limiti di cui all’allegato A, e’ consentita nelle zone di cui
all’art. 1 della legge regionale 14.4.95 n. 64 purche’ sia
espressamente prevista e disciplinata negli strumenti
urbanistici comunali. In sede di formazione del piano regolare
generale, o con apposite varianti, il Comune puo’ destinare
specifiche aree all’attivita’ di acquacoltura, anche prevedendo
il ricorso al piano di cui all’art. 27 della legge 28 ottobre
1971, n. 865 in presenza di iniziative con carattere
prevalentemente industriale."
7. Al comma 1 dell’art. 6 della LR 26 maggio 1993 n. 34, le
parole "fino all’entrata in vigore delle normative provinciali
previste dalla medesima legge" sono soppresse e sono cosi’
sostituite: "fino all’approvazione dei piani territoriali di
coordinamento delle Province."
8. Al comma 1 dell’art. 7 della LR 26 maggio 1993 n. 34, le
parole "di cui all’art. 4, terzo comma" sono soppresse e sono
cosi’ sostituite: "di cui all’art. 4, secondo comma".
9. Al comma 2 dell’art. 7 della LR 26 maggio 1993 n. 34, le
parole "previa sottoscrizione delle convenzioni o atti d’obbligo
unilaterali di cui all’art. 5 della LR 19-2-1979 n. 10" sono
soppresse e sono cosi’ sostituite: "previa sottoscrizione delle
convenzioni di cui all’art. 5 della LR 14-4-95 n. 64".
10. All’art. 9 della LR 26 maggio 1993 n. 34, e’ aggiunto il
seguente comma:
"3. In caso di impossibilita’ di pervenire agli accordi di
programma, ovvero agli accordi di pianificazione di cui
all’art. 36 della LR 16-1-1995 n. 5 recante "norme per il
governo del territorio", la Regione provvede ai sensi e per
gli effetti degli artt. 6, 7 e 10 della citata LR 16-1-1995 n.
5, recante "norme per il governo del territorio".
11. Il comma 4 dell’art. 5 della LR 17 ottobre 1994 n. 76
recante "Disciplina delle attivita’ agrituristiche" e’ cosi’
sostituito:
"4. La sussistenza delle condizioni di cui al primo e secondo
comma viene dimostrata mediante specifica relazione
sull’attivita’ agrituristica prevista per il triennio
successivo. Qualora sussistano le condizioni per la
presentazione del programma di miglioramento agricolo
ambientale di cui all’art.
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