LEGGE PROVINCIALE N. 11 DEL 10-11-1960
PROVINCIA DI BOLZANO

Disposizioni integrative alla legge provinciale
10 luglio 1960, n. 8.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
N. 54
del 6 dicembre 1960
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3  
Il Consiglio Provinciale ha approvato
Il Presidente della Giunta Provinciale
promulga la seguente legge:

 

 

ARTICOLO 1

 L' ultimo comma dell' art. 23 della legge provinciale
10 luglio 1960, n. 8, viene sostituito dal seguente
nuovo comma:
 << Il rilascio di licenza edilizia in applicazione
di disposizioni le quali consentono ai Comuni di
derogare alla norme di regolamento edilizio e di
attuazione dei piani regolatori, è  subordinata al preventivo
nulla osta dell' Assessore provinciale competente,
nonchè  della Sovrintendenza ai monumenti
nei casi di sua competenza ai sensi delle norme per
la tutela delle cose di interesse artistico e storico >>.

 

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ARTICOLO 3

 Il quarto comma dell' art. 29 della legge provinciale
10 luglio 1960, n. 8, viene sostituito dal
seguente nuovo comma:
 << La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento
della commissione, fermo restando il carattere
consultivo della medesima, possono essere ulteriormente
disciplinati nel regolamento edilizio comunale.
  Ogni Consiglio comunale può  aumentare il
numero dei componenti della commissione fino a
nove membri con facoltà  di sceglierli anche dal proprio
seno >>.
 La presente legge sarà  pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Provincia.
 Bolzano, 10 novembre 1960

 

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