LEGGE PROVINCIALE N. 11 DEL 10-11-1960
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Il Presidente della Giunta Provinciale promulga la seguente legge:   | |
ARTICOLO 1 L' ultimo comma dell' art. 23 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, viene sostituito dal seguente nuovo comma: << Il rilascio di licenza edilizia in applicazione di disposizioni le quali consentono ai Comuni di derogare alla norme di regolamento edilizio e di attuazione dei piani regolatori, è subordinata al preventivo nulla osta dell' Assessore provinciale competente, nonchè della Sovrintendenza ai monumenti nei casi di sua competenza ai sensi delle norme per la tutela delle cose di interesse artistico e storico >>.
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ARTICOLO 3 Il quarto comma dell' art. 29 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, viene sostituito dal seguente nuovo comma: << La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento della commissione, fermo restando il carattere consultivo della medesima, possono essere ulteriormente disciplinati nel regolamento edilizio comunale. Ogni Consiglio comunale può aumentare il numero dei componenti della commissione fino a nove membri con facoltà di sceglierli anche dal proprio seno >>. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Bolzano, 10 novembre 1960
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