LEGGE PROVINCIALE N. 16 DEL 25-07-1970
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Il Presidente della Giunta Provinciale promulga la seguente legge:   | ||||||||||||||||||||
ARTICOLO 6
Individuazione mediante i piani urbanistici L' individuazione dei beni di cui alle lettere da a) ad e) dell' articolo 1 nel piano di coordinamento territoriale, nei piani regolatori comunali e nei programmi di fabbricazione ha valore programmatico per i beni non già regolarmente sottoposti a tutela. Il decreto di vincolo paesaggistico è vincolante per i piani urbanistici successivi. Il regolamento edilizio comunale deve contenere norme generali per la tutela del paesaggio secondo i principi generali di cui ai successivi artt. 11, 13 e 14. Qualsiasi provvedimento emanato dalla autorità provinciale per la tutela del paesaggio deve essere comunicato al Comune competente per territorio. Nelle licenze edilizie deve essere espressamente richiamato l' esame paesaggistico effettuato ed inserite le susseguenti determinazioni.
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