LEGGE PROVINCIALE N. 2 DEL 25-01-2000
PROVINCIA DI BOLZANO

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2000)

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
N. 5
SUPPLEMENTO N. 4 DEL 1 Febbraio 2000
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  
Allegato 1:
Allegato  
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

promulga

la seguente legge:

 

 


CAPO IV
ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 14

Modifica alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, recante “Tutela 
del paesaggio”

1. L’articolo 6 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e 
successive modifiche, è così sostituito:

"Art. 6 (Coordinamento tra pianificazione urbanistica e tutela 
paesaggistica) - 1. L’individuazione dei beni di cui alle lettere da 
a) a d) dell’articolo 1, nel piano territoriale provinciale comporta 
l’imposizione del vincolo paesaggistico ai sensi della presente legge.
2. Ove il progetto del piano urbanistico comunale o di successive 
varianti preveda nell'ambito di zone soggette a tutela paesaggistica 
zone destinate ad insediamenti residenziali o per insediamenti 
produttivi o per opere pubbliche o di interesse pubblico o per opere 
di cui all’articolo 12, la commissione urbanistica provinciale oltre 
al parere di cui all’articolo 20 dell’ordinamento urbanistico deve 
esprimere un distinto parere nel quale viene valutata la compatibilità 
della nuova destinazione urbanistica con le esigenze della tutela del 
paesaggio. A tale scopo la commissione urbanistica provinciale viene 
integrata da un esperto in materia di conservazione della natura 
nominato su proposta dell’assessore competente per la tutela del 
paesaggio.

3. Le zone per le quali è prescritto un piano di attuazione ai sensi 
degli articoli 30, 37, 44 e 52 della legge urbanistica provinciale 11 
agosto 1997, n. 13, a partire dall’approvazione del piano di 
attuazione non sono sottoposte a prescrizioni di vincolo paesaggistico 
ed in tali settori di territorio perdono di efficacia le disposizioni 
di cui al successivo articolo 23.
4. Dopo l’entrata in vigore della legge sul piano territoriale 
provinciale, rispettivamente dopo l’appro-vazione del piano 
urbanistico comunale o dei piani di attuazione di cui al comma 
precedente con decreto del Presidente della Giunta provinciale si 
provvede all’adeguamento del vincolo paesaggistico, ad ecce-zione dei 
parchi naturali, dei biotopi e dei monumenti naturali, in modo tale da 
renderlo compatibile con le prescrizioni del piano territoriale 
provinciale rispettivamente del piano urbanistico comunale.
5. È tuttavia fatta salva la facoltà di individuare nelle zone di cui 
al comma 3 oggetti di cui alle lettere a), c) ed e) dell'articolo 1 e 
di sottoporli alla tutela del paesaggio ai sensi della presente legge. 
Con la delibera della Giunta provinciale che approva la proposta di 
vincolo vengono disposte le modifiche al piano urbanistico comunale, 
che sono necessarie per adeguare il piano stesso al vincolo 
paesaggistico.

6. Qualora i vincoli paesaggistici, imposti dopo l’approvazione del 
piano urbanistico comunale, rendano necessaria la modifica del piano 
stesso, nel decreto di vincolo di cui all'articolo 4 devono essere 
indicate le modifiche da apportare ai singoli allegati del piano 
urbanistico comunale. L’ufficio centrale di urbanistica cura le 
modifiche agli allegati grafici del piano urbanistico comunale 
previste dal decreto di vincolo.
7. Il regolamento edilizio comunale deve contenere norme generali per 
la tutela del paesaggio, secondo i principi generali di cui agli  
articoli 11 e 14. Qualsiasi provvedimento emanato dall’autorità 
provinciale per la tutela del paesaggio deve essere comunicato al 
comune competente per territorio. Nelle concessioni edilizie deve 
essere espressamente fatto richiamo all'autorizzazione paesaggistica 
con le relative prescrizioni.”

 

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