LEGGE PROVINCIALE N. 2 DEL 25-01-2000
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ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE promulga la seguente legge:   | ||
ARTICOLO 14 Modifica alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, recante Tutela del paesaggio 1. Larticolo 6 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito: "Art. 6 (Coordinamento tra pianificazione urbanistica e tutela paesaggistica) - 1. Lindividuazione dei beni di cui alle lettere da a) a d) dellarticolo 1, nel piano territoriale provinciale comporta limposizione del vincolo paesaggistico ai sensi della presente legge. 2. Ove il progetto del piano urbanistico comunale o di successive varianti preveda nell'ambito di zone soggette a tutela paesaggistica zone destinate ad insediamenti residenziali o per insediamenti produttivi o per opere pubbliche o di interesse pubblico o per opere di cui allarticolo 12, la commissione urbanistica provinciale oltre al parere di cui allarticolo 20 dellordinamento urbanistico deve esprimere un distinto parere nel quale viene valutata la compatibilità della nuova destinazione urbanistica con le esigenze della tutela del paesaggio. A tale scopo la commissione urbanistica provinciale viene integrata da un esperto in materia di conservazione della natura nominato su proposta dellassessore competente per la tutela del paesaggio. 3. Le zone per le quali è prescritto un piano di attuazione ai sensi degli articoli 30, 37, 44 e 52 della legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13, a partire dallapprovazione del piano di attuazione non sono sottoposte a prescrizioni di vincolo paesaggistico ed in tali settori di territorio perdono di efficacia le disposizioni di cui al successivo articolo 23. 4. Dopo lentrata in vigore della legge sul piano territoriale provinciale, rispettivamente dopo lappro-vazione del piano urbanistico comunale o dei piani di attuazione di cui al comma precedente con decreto del Presidente della Giunta provinciale si provvede alladeguamento del vincolo paesaggistico, ad ecce-zione dei parchi naturali, dei biotopi e dei monumenti naturali, in modo tale da renderlo compatibile con le prescrizioni del piano territoriale provinciale rispettivamente del piano urbanistico comunale. 5. È tuttavia fatta salva la facoltà di individuare nelle zone di cui al comma 3 oggetti di cui alle lettere a), c) ed e) dell'articolo 1 e di sottoporli alla tutela del paesaggio ai sensi della presente legge. Con la delibera della Giunta provinciale che approva la proposta di vincolo vengono disposte le modifiche al piano urbanistico comunale, che sono necessarie per adeguare il piano stesso al vincolo paesaggistico. 6. Qualora i vincoli paesaggistici, imposti dopo lapprovazione del piano urbanistico comunale, rendano necessaria la modifica del piano stesso, nel decreto di vincolo di cui all'articolo 4 devono essere indicate le modifiche da apportare ai singoli allegati del piano urbanistico comunale. Lufficio centrale di urbanistica cura le modifiche agli allegati grafici del piano urbanistico comunale previste dal decreto di vincolo. 7. Il regolamento edilizio comunale deve contenere norme generali per la tutela del paesaggio, secondo i principi generali di cui agli articoli 11 e 14. Qualsiasi provvedimento emanato dallautorità provinciale per la tutela del paesaggio deve essere comunicato al comune competente per territorio. Nelle concessioni edilizie deve essere espressamente fatto richiamo all'autorizzazione paesaggistica con le relative prescrizioni.
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