LEGGE PROVINCIALE N. 35 DEL 23-12-1987
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Il Presidente della Giunta Provinciale promulga la seguente legge:   | ||||||
ARTICOLO 4
(1) L' art. 6 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, modificato dall' art. 3 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, è sostituito dal seguente: " Coordinamento tra pianificazione urbanistica e tutela paesaggistica (1) L' individuazione dei beni, di cui alle lettere a) e d) dell' art. 1, nel piano territoriale provinciale comporta l' imposizione del vincolo paesaggistico ai sensi della presente legge. (2) Ove il progetto del piano urbanistico comunale o di successive varianti preveda nell' ambito di zone soggette a tutela paesaggistica zone destinate ad insediamenti residenziali o per insediamenti produttivi o per opere pubbliche o di interesse pubblico o per opere di cui all' art. 12, la commissione urbanistica provinciale oltre il parere di cui all' art. 16 dell' ordinamento urbanistico deve esprimere un distinto parere nel quale viene valutata la compatibilità della nuova destinazione urbanistica con le esigenze della tutela del paesaggio. A tale scopo la commissione urbanistica provinciale viene integrata da un esperto nominato su proposta dell' assessore competente per la tutela del paesaggio. (3) La zone, per le quali è prescritto un piano di attuazione ai sensi degli artt. 18 o 34 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 dell' ordinamento urbanistico provinciale o un piano di recupero ai sensi dell' art. 10 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, a partire dall' approvazione del piano di attuazione, non sono sottoposte a prescrizioni di vincolo paesaggistico ed in tali settori di territorio perdono di efficacia le disposizioni di cui al successivo art. 23. (4) Dopo l' entrata in vigore della legge sul piano territoriale provinciale, rispettivamente dopo l' approvazione del piano urbanistico comunale o dei piani di attuazione di cui al comma precedente con decreto del Presidente della Giunta provinciale si provvede all' adeguamento del vincolo paesaggistico in modo tale da renderlo compatibile con le prescrizioni del piano territoriale provinciale, rispettivamente del piano urbanistico comunale. (5) E' tuttavia fatta salva la facoltà di individuare nelle zone di cui al precedente terzo comma, oggetti di cui alle lettere a), c) ed e) dell' art. 1 e di sottoporli alla tutela del paesaggio ai sensi della presente legge. Con la delibera della Giunta provinciale che approva la proposta di vincolo vengono disposte le modifiche al piano urbanistico comunale che sono necessarie per adeguare il piano stesso al vincolo paesaggistico. (6) Qualora i vincoli paesaggistici, imposti dopo l' approvazione del piano urbanistico comunale rendano necessaria la modifica del piano stesso, nel decreto di vincolo di cui all' art. 4 devono essere indicate le modifiche da apportare ai singoli allegati del piano urbanistico comunale. L' ufficio centrale di urbanistica cura le modifiche agli allegati grafici del piano urbanistico comunale previste dal decreto di vincolo. (7) Il regolamento edilizio comunale deve contenere norme generali per la tutela del paesaggio, secondo i principi generali di cui ai successivi articoli 11, 13 e 14. Qualsiasi provvedimento emanato dall' autorità provinciale per la tutela del paesaggio deve essere comunicato al Comune competente per territoro. Nelle concessioni edilizie deve essere espressamente fatto richiamo all' autorizzazione paesaggistica con le relative prescrizioni."
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