LEGGE PROVINCIALE N. 35 DEL 23-12-1987
PROVINCIA DI BOLZANO

Integrazione della legge provinciale 25 luglio
1970, n. 16, modificata dalla legge provinciale 19
settembre 1973, n. 37, sulla tutela del paesaggio

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
N. 1
del 5 gennaio 1988
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16  
Il Consiglio Provinciale ha approvato
Il Presidente della Giunta Provinciale
promulga la seguente legge:

 

 

ARTICOLO 4
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO AB:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 13 del 1997 Articolo 134

 (1) L' art. 6 della legge provinciale 25 luglio
1970, n. 16, modificato dall' art. 3 della legge
provinciale 19 settembre 1973, n. 37, è  sostituito
dal seguente:
 " Coordinamento tra pianificazione urbanistica
e tutela paesaggistica
(1) L' individuazione dei beni, di cui alle lettere
a) e d) dell' art. 1, nel piano territoriale
provinciale comporta l' imposizione del vincolo
paesaggistico ai sensi della presente legge.
  (2) Ove il progetto del piano urbanistico comunale
o di successive varianti preveda nell'
ambito di zone soggette a tutela paesaggistica
zone destinate ad insediamenti residenziali o
per insediamenti produttivi o per opere pubbliche
o di interesse pubblico o per opere di
cui all' art. 12, la commissione urbanistica
provinciale oltre il parere di cui all' art. 16
dell' ordinamento urbanistico deve esprimere
un distinto parere nel quale viene valutata la
compatibilità  della nuova destinazione urbanistica
con le esigenze della tutela del paesaggio.
  A tale scopo la commissione urbanistica provinciale
viene integrata da un esperto nominato su
proposta dell' assessore competente per la tutela
del paesaggio.
  (3) La zone, per le quali è  prescritto un piano
di attuazione ai sensi degli artt. 18 o 34 della
legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e ai
sensi degli artt. 20, 21 e 22 dell' ordinamento
urbanistico provinciale o un piano di recupero
ai sensi dell' art. 10 della legge provinciale 25
novembre 1978, n. 52, e successive modifiche,
a partire dall' approvazione del piano di attuazione,
non sono sottoposte a prescrizioni di
vincolo paesaggistico ed in tali settori di territorio
perdono di efficacia le disposizioni di cui
al successivo art. 23.
  (4) Dopo l' entrata in vigore della legge sul
piano territoriale provinciale, rispettivamente
dopo l' approvazione del piano urbanistico
comunale o dei piani di attuazione di cui al
comma precedente con decreto del Presidente
della Giunta provinciale si provvede all' adeguamento
del vincolo paesaggistico in modo
tale da renderlo compatibile con le prescrizioni
del piano territoriale provinciale, rispettivamente
del piano urbanistico comunale.
  (5) E' tuttavia fatta salva la facoltà  di individuare
nelle zone di cui al precedente terzo
comma, oggetti di cui alle lettere a), c) ed e)
dell' art. 1 e di sottoporli alla tutela del paesaggio
ai sensi della presente legge.  Con la delibera
della Giunta provinciale che approva la
proposta di vincolo vengono disposte le modifiche
al piano urbanistico comunale che sono
necessarie per adeguare il piano stesso al vincolo
paesaggistico.
  (6) Qualora i vincoli paesaggistici, imposti
dopo l' approvazione del piano urbanistico
comunale rendano necessaria la modifica del
piano stesso, nel decreto di vincolo di cui all'
art. 4 devono essere indicate le modifiche da
apportare ai singoli allegati del piano urbanistico
comunale.  L' ufficio centrale di urbanistica
cura le modifiche agli allegati grafici del
piano urbanistico comunale previste dal decreto
di vincolo.
  (7) Il regolamento edilizio comunale deve contenere
norme generali per la tutela del paesaggio,
secondo i principi generali di cui ai successivi
articoli 11, 13 e 14.  Qualsiasi provvedimento
emanato dall' autorità  provinciale per
la tutela del paesaggio deve essere comunicato
al Comune competente per territoro.  Nelle
concessioni edilizie deve essere espressamente
fatto richiamo all' autorizzazione paesaggistica
con le relative prescrizioni."

 
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 16 del 1970 Articolo 6

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