LEGGE PROVINCIALE N. 37 DEL 19-09-1973
PROVINCIA DI BOLZANO

Modifiche alla legge provinciale 25 luglio 1970,
n. 16.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
N. 44
del 9 ottobre 1973
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8  
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 26 del 1975
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 5 del 1975
Il Consiglio Provinciale ha approvato
Il Presidente della Giunta Provinciale
promulga la seguente legge:

 

 

ARTICOLO 3

 L' art. 6 della legge provinciale 25 luglio 1970,
n. 16, è  sostituito dal seguente:
 << L' individuazione dei beni, di cui alle lettere
da a) ad e) dell' art. 1, nel piano territoriale provinciale
e nei piani urbanistici comunali ha valore programmatico
per i beni non già  regolarmente sottoposti
a tutela.
  Ove il piano urbanistico e successive varianti
prevedono zone destinate ad insediamenti residenziali
e produttivi con le relative opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, i vincoli del decreto di
cui al precedente art. 4 ed i provvedimenti di cui al
successivo art. 23, non compatibili con quanto stabilito
nel piano stesso, sono abrogati.
  L' approvazione del piano urbanistico o di sue
varianti comporta la modifica del decreto di vincolo
paesaggistico preesistente, in modo tale da rendere
compatibili le relative prescrizioni con quelle del piano
stesso.
  L' aggiornamento del vincolo paesaggistico viene
disposto con decreto del Presidente della Giunta
provinciale, su proposta dell' Assessore cui è  affidata
la materia della tutela del paesaggio, d' intesa con
l' Assessore cui è  affidata la materia dell' ordinamento
urbanistico, previa deliberazione della Giunta medesima.
  Il decreto viene trasmesso con le planimetrie
al Comune interessato, per essere affisso per la durata
di otto giorni all' albo del Comune stesso.
  I piani di attuazione prescritti ai sensi degli
artt. 18 e 34 della legge provinciale 20 agosto 1972,
n. 15, ed i piani di attuazione o di risanamento prescritti
dai piani urbanistici comunali, non sono sottoposti
a prescrizioni di vincolo paesaggistico ed in tali
settori di territorio perdono di efficacia le disposizioni
di cui al successivo art. 23.
  E' fatta tuttavia salva la facoltà  prevista al sesto
comma dell' art. 16 dell' ordinamento urbanistico
provinciale, in relazione alla lett. c), quando vengono
individuati, anche in tempi successivi, oggetti di
cui alle lett. a), c) ed e) dell' art. 1 nelle zone di cui
ai precedenti secondo  e quinto comma e sottoposti a
vincolo ai sensi degli artt. 3 e 4 della presente legge.
  Nel rimanente territorio non comprendente le
zone destinate ad insediamenti residenziali e produttivi,
le prescrizioni di ordine urbanistico, contenute
nel decreto di vincolo paesaggistico, vengono recepite
nel relativo piano urbanistico.
  La variante al piano urbanistico viene disposta
con decreto del Presidente della Giunta provinciale,
su proposta dell' Assessore cui è  affidata la materia
dell' ordinamento urbanistico, d' intesa con l' Assessore
cui è  affidata la materia della tutela del paesaggio,
previa deliberazione della Giunta medesima.  Il decreto
viene trasmesso con le planimetrie al Comune
interessato, per essere affisso per la durata di otto
giorni all' albo del Comune stesso.
  Il regolamento edilizio comunale deve contenere
norme generali per la tutela del paesaggio, secondo
i principi generali di cui ai successivi artt. 11,
13 e 14.  Qualsiasi provvedimento emanato dall' autorità 
provinciale per la tutela del paesaggio deve essere
comunicato al Comune competente per territorio.
  Nelle licenze edilizie deve essere espressamente fatto
richiamo all' autorizzazione paesaggistica con le relative
prescrizioni >>.

 
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 16 del 1970 Articolo 6
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 15 del 1972 Articolo 23
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 15 del 1972 Articolo 11
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 15 del 1972 Articolo 13
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 15 del 1972 Articolo 14

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