LEGGE PROVINCIALE N. 37 DEL 19-09-1973
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Il Presidente della Giunta Provinciale promulga la seguente legge:   | |||||||
ARTICOLO 3 L' art. 6 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, è sostituito dal seguente: << L' individuazione dei beni, di cui alle lettere da a) ad e) dell' art. 1, nel piano territoriale provinciale e nei piani urbanistici comunali ha valore programmatico per i beni non già regolarmente sottoposti a tutela. Ove il piano urbanistico e successive varianti prevedono zone destinate ad insediamenti residenziali e produttivi con le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, i vincoli del decreto di cui al precedente art. 4 ed i provvedimenti di cui al successivo art. 23, non compatibili con quanto stabilito nel piano stesso, sono abrogati. L' approvazione del piano urbanistico o di sue varianti comporta la modifica del decreto di vincolo paesaggistico preesistente, in modo tale da rendere compatibili le relative prescrizioni con quelle del piano stesso. L' aggiornamento del vincolo paesaggistico viene disposto con decreto del Presidente della Giunta provinciale, su proposta dell' Assessore cui è affidata la materia della tutela del paesaggio, d' intesa con l' Assessore cui è affidata la materia dell' ordinamento urbanistico, previa deliberazione della Giunta medesima. Il decreto viene trasmesso con le planimetrie al Comune interessato, per essere affisso per la durata di otto giorni all' albo del Comune stesso. I piani di attuazione prescritti ai sensi degli artt. 18 e 34 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, ed i piani di attuazione o di risanamento prescritti dai piani urbanistici comunali, non sono sottoposti a prescrizioni di vincolo paesaggistico ed in tali settori di territorio perdono di efficacia le disposizioni di cui al successivo art. 23. E' fatta tuttavia salva la facoltà prevista al sesto comma dell' art. 16 dell' ordinamento urbanistico provinciale, in relazione alla lett. c), quando vengono individuati, anche in tempi successivi, oggetti di cui alle lett. a), c) ed e) dell' art. 1 nelle zone di cui ai precedenti secondo e quinto comma e sottoposti a vincolo ai sensi degli artt. 3 e 4 della presente legge. Nel rimanente territorio non comprendente le zone destinate ad insediamenti residenziali e produttivi, le prescrizioni di ordine urbanistico, contenute nel decreto di vincolo paesaggistico, vengono recepite nel relativo piano urbanistico. La variante al piano urbanistico viene disposta con decreto del Presidente della Giunta provinciale, su proposta dell' Assessore cui è affidata la materia dell' ordinamento urbanistico, d' intesa con l' Assessore cui è affidata la materia della tutela del paesaggio, previa deliberazione della Giunta medesima. Il decreto viene trasmesso con le planimetrie al Comune interessato, per essere affisso per la durata di otto giorni all' albo del Comune stesso. Il regolamento edilizio comunale deve contenere norme generali per la tutela del paesaggio, secondo i principi generali di cui ai successivi artt. 11, 13 e 14. Qualsiasi provvedimento emanato dall' autorità provinciale per la tutela del paesaggio deve essere comunicato al Comune competente per territorio. Nelle licenze edilizie deve essere espressamente fatto richiamo all' autorizzazione paesaggistica con le relative prescrizioni >>.
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