LEGGE PROVINCIALE N. 8 DEL 10-07-1960
PROVINCIA DI BOLZANO

Ordinamento urbanistico.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
N. 35
del 16 agosto 1960
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40  
Il Consiglio Provinciale ha approvato
Il Presidente della Giunta Provinciale
promulga la seguente legge:

 

 

ARTICOLO 23

 Efficacia dei piani
 Il piano di coordinamento provinciale ha vigore
per cinque anni salvo conferma a sensi dell' articolo
11.  I piani regolatori generali dei Comuni
od intercomunali hanno vigore per il tempo determinato
nella legge relativa non inferiore ad anni
cinque.
  I piani particolareggiati hanno vigore per il
periodo di tempo fissato dalla Giunta provinciale
in sede di approvazione, sentito il Comune.  Entro
detto termine i consigli comunali devono deliberare
e trasmettere alla Giunta provinciale il nuovo
piano per quella parte del piano scaduto che non
fosse stata ancora attuata.
  Le deliberazioni e i provvedimenti da qualsiasi
autorità  emessi, tendenti ad autorizzare opere
non conformi alle prescrizioni dei piani entrati in
vigore od esecutivi, o che, in qualsiasi modo costituiscono
deroga o violazione delle stesse, sono nulli
di diritto e perciò  improduttivi di effetti giuridici.
  Il rilascio di licenza edilizia in applicazione di
disposizioni le quali consentono ai Comuni di derogare
alle norme di regolamento edilizio e di attuazione
dei piani regolatori, è  subordinata al preventivo
nulla osta dell' Assessore provinciale competente,
nonchè  della Sovrintendenza ai monumenti
a sensi del primo e terzo comma dell' articolo 3
della legge 21- 12- 1955, n. 1357.

 

top

 

ARTICOLO 29

 Commissione edilizia comunale
 Ogni consiglio comunale deve costituire una
commissione edilizia comunale composta di almeno
cinque membri e cioè :
  1) il Sindaco o un assessore da lui delegato che la
presiede;
  2) l' ufficiale sanitario;
  3) un esperto designato dall' Assessore provinciale
per il coordinamento territoriale e la tutela del
paesaggio sentita la Federazione provinciale per
la tutela del paesaggio;
  4) un tecnico comunale ove esista, od un esperto
in materia edilizia ed urbanistica, designati dal
consiglio comunale;
  5) il comandante del corpo dei vigili del fuoco competente
per territorio, o un suo delegato.
  Per gli esperti deve essere nominato anche un
supplente.
  Per la validità  delle riunioni è  necessaria la
presenza della maggioranza dei componenti della
commissione ed in ogni caso di almeno tre, tra i
quali il presidente e l' ufficiale sanitario.
  La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento
della commissione, fermo restando il carattere
consultivo della medesima, possono essere
ulteriormente disciplinati nel regolamento edilizio
comunale.  Ogni consiglio comunale può  aumentare
il numero dei componenti di detta commissione sino
ad un massimo di sette membri, designando all' uopo
dei consiglieri comunali.
  Al membro di cui alla cifra 3) sono estese le
disposizioni della legge provinciale 12- 7- 1957 N. 6,
concernente i compensi ai componenti di commissioni
istituite presso l' Amministrazione provinciale.

 

top

 

ARTICOLO 30

 Regolamenti edilizi comunali
 I consigli comunali devono deliberare il regolamento
edilizio in armonia con le norme del Codice
Civile, della presente legge e del testo unico delle
leggi sanitarie.
  Il regolamento edilizio deve contenere norme
sulle seguenti materie:
  a) i punti fissi di linea e di livello per determinare
la profondità  massima e minima per la posa in
opera dei servizi;
  b) l' altezza massima e minima e il volume massimo
delle opere edilizie;
  c) i distacchi delle opere edilizie delle aree di uso
pubblico, dai confini e da altri fabbricati anche
dello stesso lotto;  compresi i distacchi tra fabbricato
e fabbricato;
  d) le sporgenze sugli spazi pubblici;
  e) le dimensioni e la forma dei cortili e spazi interni,
ove ammessi;
  f) l' aspetto dei fabbricati ed il decoro dei servizi
ed impianti interessanti l' estetica urbana (tabelle
stradali, mostre e affissi pubblicitari, impianti
igienici di uso pubblico ecc);
  g) l' apposizione e la conservazione dei numeri civici
e delle tabelle toponomastiche;
  h) le norme atte ad assicurare la rispondenza delle
costruzioni alle condizioni climatiche;
  i) la recinzione e la manutenzione di aree inedificate,
di parchi e giardini privati e di zone private
interposte tra fabbricati e spazi pubblici e
da queste visibili;
  j) le buone norme di costruzione, le cautele da osservare
a garanzia della pubblica incolumità , per
l' occupazione del suolo pubblico, per i lavori nel
pubblico sottosuolo, e per prevenire il pericolo
di incendi, se queste ultime non formano oggetto
di un regolamento apposito.

 

top

 

ARTICOLO 31

 Programma di fabbricazione per Comuni
senza piano regolatore
 I Comuni sprovvisti di piano regolatore devono
includere nel proprio regolamento edilizio un
programma di fabbricazione.
  Il programma di fabbricazione deve indicare i
limiti di ciascuna zona secondo le delimitazioni in
atto o da adottarsi, nonchè  precisare i tipi edilizi
propri di ciascuna zona.  Le zone riservate alla viabilità 
nonchè  ad impianti od attrezzature del piano
urbanistico provinciale debbono obbligatoriamente
essere inserite nel programma di fabbricazione.
  Inoltre può  disciplinare:
  a) la lottizzazione delle aree fabbricabili e la costruzione
e manutenzione di strade private ed
indicare le eventuali direttrici di espansione;
  b) l' osservanza di determinati caratteri architettonici
e la formazione di complessi edilizi di carattere
unitario.
  Il regolamento edilizio è  sottoposto all' approvazione
della Giunta provinciale, previo parere del
Comitato urbanistico provinciale.

 

top

 

ARTICOLO 38

 Termini per nuovi regolamenti edilizi
 I Comuni dovranno deliberare entro un anno
dall' entrata in vigore della presente legge il regolamento
edilizio o modificare quello preesistente per
ottenere uno strumento efficente al fine dell' ordinamento
urbanistico ed edilizio.

 

top


Profilo di visualizzazione

Le Leggi Regionali