LEGGE PROVINCIALE N. 8 DEL 10-07-1960
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Il Presidente della Giunta Provinciale promulga la seguente legge:   | |
ARTICOLO 23 Efficacia dei piani Il piano di coordinamento provinciale ha vigore per cinque anni salvo conferma a sensi dell' articolo 11. I piani regolatori generali dei Comuni od intercomunali hanno vigore per il tempo determinato nella legge relativa non inferiore ad anni cinque. I piani particolareggiati hanno vigore per il periodo di tempo fissato dalla Giunta provinciale in sede di approvazione, sentito il Comune. Entro detto termine i consigli comunali devono deliberare e trasmettere alla Giunta provinciale il nuovo piano per quella parte del piano scaduto che non fosse stata ancora attuata. Le deliberazioni e i provvedimenti da qualsiasi autorità emessi, tendenti ad autorizzare opere non conformi alle prescrizioni dei piani entrati in vigore od esecutivi, o che, in qualsiasi modo costituiscono deroga o violazione delle stesse, sono nulli di diritto e perciò improduttivi di effetti giuridici. Il rilascio di licenza edilizia in applicazione di disposizioni le quali consentono ai Comuni di derogare alle norme di regolamento edilizio e di attuazione dei piani regolatori, è subordinata al preventivo nulla osta dell' Assessore provinciale competente, nonchè della Sovrintendenza ai monumenti a sensi del primo e terzo comma dell' articolo 3 della legge 21- 12- 1955, n. 1357.
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ARTICOLO 29 Commissione edilizia comunale Ogni consiglio comunale deve costituire una commissione edilizia comunale composta di almeno cinque membri e cioè : 1) il Sindaco o un assessore da lui delegato che la presiede; 2) l' ufficiale sanitario; 3) un esperto designato dall' Assessore provinciale per il coordinamento territoriale e la tutela del paesaggio sentita la Federazione provinciale per la tutela del paesaggio; 4) un tecnico comunale ove esista, od un esperto in materia edilizia ed urbanistica, designati dal consiglio comunale; 5) il comandante del corpo dei vigili del fuoco competente per territorio, o un suo delegato. Per gli esperti deve essere nominato anche un supplente. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della commissione ed in ogni caso di almeno tre, tra i quali il presidente e l' ufficiale sanitario. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento della commissione, fermo restando il carattere consultivo della medesima, possono essere ulteriormente disciplinati nel regolamento edilizio comunale. Ogni consiglio comunale può aumentare il numero dei componenti di detta commissione sino ad un massimo di sette membri, designando all' uopo dei consiglieri comunali. Al membro di cui alla cifra 3) sono estese le disposizioni della legge provinciale 12- 7- 1957 N. 6, concernente i compensi ai componenti di commissioni istituite presso l' Amministrazione provinciale.
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ARTICOLO 30 Regolamenti edilizi comunali I consigli comunali devono deliberare il regolamento edilizio in armonia con le norme del Codice Civile, della presente legge e del testo unico delle leggi sanitarie. Il regolamento edilizio deve contenere norme sulle seguenti materie: a) i punti fissi di linea e di livello per determinare la profondità massima e minima per la posa in opera dei servizi; b) l' altezza massima e minima e il volume massimo delle opere edilizie; c) i distacchi delle opere edilizie delle aree di uso pubblico, dai confini e da altri fabbricati anche dello stesso lotto; compresi i distacchi tra fabbricato e fabbricato; d) le sporgenze sugli spazi pubblici; e) le dimensioni e la forma dei cortili e spazi interni, ove ammessi; f) l' aspetto dei fabbricati ed il decoro dei servizi ed impianti interessanti l' estetica urbana (tabelle stradali, mostre e affissi pubblicitari, impianti igienici di uso pubblico ecc); g) l' apposizione e la conservazione dei numeri civici e delle tabelle toponomastiche; h) le norme atte ad assicurare la rispondenza delle costruzioni alle condizioni climatiche; i) la recinzione e la manutenzione di aree inedificate, di parchi e giardini privati e di zone private interposte tra fabbricati e spazi pubblici e da queste visibili; j) le buone norme di costruzione, le cautele da osservare a garanzia della pubblica incolumità , per l' occupazione del suolo pubblico, per i lavori nel pubblico sottosuolo, e per prevenire il pericolo di incendi, se queste ultime non formano oggetto di un regolamento apposito.
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ARTICOLO 31 Programma di fabbricazione per Comuni senza piano regolatore I Comuni sprovvisti di piano regolatore devono includere nel proprio regolamento edilizio un programma di fabbricazione. Il programma di fabbricazione deve indicare i limiti di ciascuna zona secondo le delimitazioni in atto o da adottarsi, nonchè precisare i tipi edilizi propri di ciascuna zona. Le zone riservate alla viabilità nonchè ad impianti od attrezzature del piano urbanistico provinciale debbono obbligatoriamente essere inserite nel programma di fabbricazione. Inoltre può disciplinare: a) la lottizzazione delle aree fabbricabili e la costruzione e manutenzione di strade private ed indicare le eventuali direttrici di espansione; b) l' osservanza di determinati caratteri architettonici e la formazione di complessi edilizi di carattere unitario. Il regolamento edilizio è sottoposto all' approvazione della Giunta provinciale, previo parere del Comitato urbanistico provinciale.
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ARTICOLO 38 Termini per nuovi regolamenti edilizi I Comuni dovranno deliberare entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge il regolamento edilizio o modificare quello preesistente per ottenere uno strumento efficente al fine dell' ordinamento urbanistico ed edilizio.
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