LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 11-08-1997
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ha approvato il Presidente della Giunta provinciale promulga la seguente legge:   | |||
ARTICOLO 70 Rilascio della concessione edilizia 1. La concessione è data dal sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia il titolo per richiederla con le modalità , con la procedura e con gli effetti di cui alla presente legge in conformità alle previsioni del piano urbanistico comunale e del regolamento edilizio. 2. Per gli immobili di proprietà dello Stato, della Regione e della Provincia o del Comune, la concessione può essere data anche a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene. 3. Dell'avvenuto rilascio della concessione viene data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita. L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa. 4. Le concessioni rilasciate vengono annotate a cura dell'amministrazione comunale con l'indicazione dell'area sfruttata in apposito registro.
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ARTICOLO 71
Concessione in deroga 1. Il rilascio di concessioni in applicazione di disposizioni, le quali consentono alle amministrazioni di derogare alle norme di regolamento edilizio e di attuazione dei piani urbanistici, è subordinato al preventivo nullaosta dell'assessore provinciale competente nonchè della Sovrintendenza ai beni culturali. 2. I poteri di deroga di cui al comma precedente possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici e di interesse pubblico.
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ARTICOLO 115 Commissione edilizia comunale 1. Ogni consiglio comunale deve costituire una commissione edilizia comunale composta di almeno sette membri e cioè : a) il Sindaco o un assessore da lui delegato, che la presiede; b) un rappresentante dell'unità sanitaria locale appartenente al servizio per l'igiene e la sanità pubblica competente per territorio; c) un esperto designato dall'Assessore provinciale all'urbanistica, scelto dall'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio istituito presso l'amministrazione provinciale; d) un tecnico scelto dal Consiglio comunale; e) il comandante del corpo dei vigili del fuoco competente per territorio, o un suo delegato; f) un rappresentante delle associazioni per la tutela dell'ambiente, scelto tra una terna di residenti nel comune, proposta dalle relative associazioni; g) un rappresentante degli agricoltori e coltivatori diretti scelto da una terna di nominativi proposta dall'associazione più rappresentativa. Il tecnico comunale funge da relatore. 2. Nei comuni stazioni di cura, soggiorno e di turismo ed in quelli dichiarati di interesse turistico della commissione deve far parte anche un rappresentante dell'associazione turistica. 3. Per tutti i membri della commissione, ad eccezione del presidente, deve essere nominato un supplente destinato a sostituire l'effettivo in caso di assenza od impedimento. 4. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento della commissione possono essere ulteriormente disciplinati nel regolamento edilizio comunale. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. La presenza in commissione dell'ufficiale sanitario sostituisce l'autorizzazione speciale prescritta. 5. Ogni Consiglio comunale può aumentare il numero dei componenti di detta commissione sino ad un massimo di dieci membri. Il capoluogo della provincia ha facoltà di estendere il numero sino a dodici membri. 6. Al membro di cui alla lettera c) del comma 1 sono estese le disposizioni della legge provinciale concernente i compensi ai componenti di commissioni istituite presso l'amministrazione provinciale. 7. Del membro di cui alla lettera c) del comma 1 il Sindaco può avvalersi per l'ispezione al fine del rilascio della licenza d'uso. 8. Il membro di cui alla lettera c) del comma 1 è tenuto ad esaminare prima della seduta della commissione edilizia comunale ogni progetto ai fini della tutela del paesaggio e della conformità con l'ordinamento urbanistico provinciale. 9. Dell'accertamento deve essere fatta menzione nel parere della commissione edilizia comunale. 10. Per gli accertamenti all'esperto viene corrisposto da parte dell'Amministrazione provinciale un compenso unitario per ogni progetto, da determinarsi con delibera della Giunta provinciale. Il relativo onere è a carico dello stanziamento del bilancio provinciale di cui all'articolo 114.
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ARTICOLO 116 Regolamenti edilizi comunali 1. I Consigli comunali devono deliberare il regolamento edilizio in armonia con le norme del Codice Civile, della presente legge e del testo unico delle leggi sanitarie. Il regolamento edilizio deve contenere norme sulle seguenti materie: a) i punti fissi di linea e di livello per determinare la profondità massima e minima per la posa in opera dei servizi; b) l'altezza massima e minima ed il volume massimo delle opere edilizie; c) i distacchi delle opere edilizie dalle aree di uso pubblico, dai confini e da altri fabbricati anche dello stesso lotto, compresi i distacchi tra fabbricato e fabbricato; d) le sporgenze sugli spazi pubblici; e) le dimensioni e la forma dei cortili e spazi interni, ove ammessi; f) l'aspetto dei fabbricati ed il decoro dei servizi ed impianti interessanti l'estetica urbana (tabelle stradali, mostre ed affissi pubblicitari, impianti igienici di uso pubblico, ecc.); g) l'apposizione e la conservazione dei numeri civici e delle tabelle toponomastiche; h) le norme atte ad assicurare la rispondenza delle costruzioni alle condizioni climatiche; i) la recinzione e la manutenzione di aree inedificate, di parchi e giardini privati e di zone private interposte tra fabbricati e spazi pubblici e da queste visibili; j) le buone norme di costruzione, le cautele da osservare a garanzia della pubblica incolumità , per l'occupazione del suolo pubblico, per i lavori nel pubblico sottosuolo, e per prevenire il pericolo di incendi, se queste ultime non formano oggetto di regolamento apposito; k) la documentazione da allegare alle domande di concessione edilizia e la documentazione richiesta per la dichiarazione di abitabilità , nel rispetto dei principi della semplificazione delle procedure amministrative e dell'autocertificazione.
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ARTICOLO 132 Denuncia inizio lavori 1. Nel regolamento edilizio comunale vengono indicati gli interventi, i quali sono subordinati solo alla denuncia di inizio di attività edilizia.
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