LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 11-08-1997
PROVINCIA DI BOLZANO

Legge urbanistica provinciale

Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134  
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 5 del 1998 Articolo 40
Il Consiglio provinciale
ha approvato
il Presidente della Giunta provinciale
promulga
la seguente legge:

 

 

ARTICOLO 70

                 Rilascio della concessione edilizia
1.  La  concessione è  data dal sindaco al proprietario dell'area o a
chi abbia  il  titolo  per  richiederla  con  le  modalità ,  con  la
procedura e con gli effetti di cui alla presente legge in conformità 
alle  previsioni  del  piano  urbanistico  comunale e del regolamento
edilizio.
2. Per gli immobili di proprietà  dello Stato, della Regione e  della
Provincia  o  del  Comune,  la  concessione  può  essere data anche a
coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai  competenti  organi
dell'amministrazione, al godimento del bene.
3.  Dell'avvenuto  rilascio  della  concessione viene data notizia al
pubblico mediante affissione all'albo pretorio, con la specificazione
del titolare e della località  nella quale la costruzione deve essere
eseguita. L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa.
4.   Le   concessioni   rilasciate   vengono    annotate    a    cura
dell'amministrazione  comunale  con l'indicazione dell'area sfruttata
in apposito registro.

 

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ARTICOLO 71
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 5 del 1998 Articolo 9

                        Concessione in deroga
1.  Il  rilascio  di  concessioni in applicazione di disposizioni, le
quali consentono alle  amministrazioni  di  derogare  alle  norme  di
regolamento  edilizio  e  di  attuazione  dei  piani  urbanistici, è 
subordinato  al  preventivo  nullaosta   dell'assessore   provinciale
competente nonchè  della Sovrintendenza ai beni culturali.
2.  I  poteri  di  deroga  di  cui al comma precedente possono essere
esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici e di
interesse pubblico.

 

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ARTICOLO 115

                    Commissione edilizia comunale
1.  Ogni  consiglio comunale deve costituire una commissione edilizia
comunale composta di almeno sette membri e cioè :
a) il Sindaco o un assessore da lui delegato, che la presiede;
b) un rappresentante dell'unità   sanitaria  locale  appartenente  al
servizio   per   l'igiene   e  la  sanità   pubblica  competente  per
territorio;
c) un esperto designato dall'Assessore  provinciale  all'urbanistica,
scelto  dall'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio
istituito presso l'amministrazione provinciale;
d) un tecnico scelto dal Consiglio comunale;
e) il comandante del  corpo  dei  vigili  del  fuoco  competente  per
territorio, o un suo delegato;
f)  un rappresentante delle associazioni per la tutela dell'ambiente,
scelto tra una terna di residenti nel comune, proposta dalle relative
associazioni;
g) un rappresentante degli agricoltori e coltivatori  diretti  scelto
da   una   terna   di   nominativi  proposta  dall'associazione  più 
rappresentativa.
Il tecnico comunale funge da relatore.
2. Nei comuni stazioni di cura, soggiorno e di turismo ed  in  quelli
dichiarati  di  interesse  turistico della commissione deve far parte
anche un rappresentante dell'associazione turistica.
3. Per tutti i membri della commissione, ad eccezione del presidente,
deve essere nominato un supplente destinato a sostituire  l'effettivo
in caso di assenza od impedimento.
4.  La  composizione,  le  attribuzioni  ed  il  funzionamento  della
commissione possono essere ulteriormente disciplinati nel regolamento
edilizio comunale. Per la validità  delle riunioni è   necessaria  la
presenza della maggioranza dei componenti. La presenza in commissione
dell'ufficiale   sanitario   sostituisce   l'autorizzazione  speciale
prescritta.
5. Ogni Consiglio comunale può  aumentare il numero dei componenti di
detta commissione sino ad un massimo di dieci  membri.  Il  capoluogo
della  provincia  ha  facoltà   di  estendere il numero sino a dodici
membri.
6. Al membro di cui alla lettera  c)  del  comma  1  sono  estese  le
disposizioni  della  legge  provinciale  concernente  i  compensi  ai
componenti  di   commissioni   istituite   presso   l'amministrazione
provinciale.
7.  Del  membro  di  cui  alla lettera c) del comma 1 il Sindaco può 
avvalersi per l'ispezione al fine del rilascio della licenza d'uso.
8.  Il  membro  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma 1 è  tenuto ad
esaminare prima della seduta della commissione edilizia comunale ogni
progetto ai fini della tutela del paesaggio e della  conformità   con
l'ordinamento urbanistico provinciale.
9.  Dell'accertamento  deve  essere  fatta  menzione nel parere della
commissione edilizia comunale.
10. Per gli  accertamenti  all'esperto  viene  corrisposto  da  parte
dell'Amministrazione   provinciale  un  compenso  unitario  per  ogni
progetto, da determinarsi con delibera della Giunta provinciale.   Il
relativo   onere   è    a  carico  dello  stanziamento  del  bilancio
provinciale di cui all'articolo 114.

 

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ARTICOLO 116

                    Regolamenti edilizi comunali
1.  I  Consigli comunali devono deliberare il regolamento edilizio in
armonia con le norme del Codice Civile, della presente  legge  e  del
testo  unico  delle  leggi  sanitarie.  Il  regolamento edilizio deve
contenere norme sulle seguenti materie:
a) i punti fissi di linea e di livello per determinare la profondità 
massima e minima per la posa in opera dei servizi;
b) l'altezza massima e  minima  ed  il  volume  massimo  delle  opere
edilizie;
c)  i  distacchi delle opere edilizie dalle aree di uso pubblico, dai
confini e da altri fabbricati anche dello stesso  lotto,  compresi  i
distacchi tra fabbricato e fabbricato;
d) le sporgenze sugli spazi pubblici;
e) le dimensioni e la forma dei cortili e spazi interni, ove ammessi;
f)  l'aspetto  dei  fabbricati  ed  il decoro dei servizi ed impianti
interessanti l'estetica urbana (tabelle stradali, mostre  ed  affissi
pubblicitari, impianti igienici di uso pubblico, ecc.);
g) l'apposizione e la conservazione dei numeri civici e delle tabelle
toponomastiche;
h)  le norme atte ad assicurare la rispondenza delle costruzioni alle
condizioni climatiche;
i) la recinzione e la manutenzione di aree inedificate, di  parchi  e
giardini  privati e di zone private interposte tra fabbricati e spazi
pubblici e da queste visibili;
j) le buone norme di costruzione, le cautele da osservare a  garanzia
della pubblica incolumità , per l'occupazione del suolo pubblico, per
i  lavori  nel  pubblico  sottosuolo,  e per prevenire il pericolo di
incendi,  se  queste  ultime  non  formano  oggetto  di   regolamento
apposito;
k) la documentazione da allegare alle domande di concessione edilizia
e  la  documentazione richiesta per la dichiarazione di abitabilità ,
nel rispetto  dei  principi  della  semplificazione  delle  procedure
amministrative e dell'autocertificazione.

 

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ARTICOLO 132

                       Denuncia inizio lavori
1. Nel regolamento edilizio comunale vengono indicati gli interventi,
i  quali  sono  subordinati solo alla denuncia di inizio di attività 
edilizia.

 

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