LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 11-08-1997
PROVINCIA DI BOLZANO

Legge urbanistica provinciale

Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134  
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 5 del 1998 Articolo 40
Il Consiglio provinciale
ha approvato
il Presidente della Giunta provinciale
promulga
la seguente legge:

 

 


CAPO I
Disposizioni generali

ARTICOLO 1

                           Norme generali
1.   La  conservazione  e  la  trasformazione  del  territorio  della
Provincia di Bolzano, e  perciò   la  programmazione  e  l'esecuzione
delle  relative  opere, sono regolate dalla presente legge, dal piano
provinciale di  sviluppo  e  coordinamento  territoriale,  dai  piani
urbanistici  intercomunali  e comunali, dai piani di attuazione e dai
regolamenti edilizi, fermo restando le sanzioni penali e le norme per
la tutela delle cose di interesse artistico e storico stabilite dalla
legge statale.
2.  Costituiscono  trasformazione   agli   effetti   dell'ordinamento
urbanistico provinciale:
a) l'esecuzione o la demolizione di complessi di opere su un immobile
al fine di mutarne l'utilizzazione in atto;
b)  la sostituzione sostanziale delle opere esistenti su un immobile,
anche se ciò  non comporta un mutamento dell'utilizzazione in atto.
3. L'ordinamento urbanistico ed edilizio ha come  scopi  l'equilibrio
sociale   ed   economico   del   territorio   provinciale,  l'assetto
idrogeologico,  la  tutela   del   patrimonio   storico,   artistico,
paesistico   ed   ambientale,   lo  sviluppo  culturale,  sociale  ed
economico, la salvaguardia del carattere  tradizionale  e  la  salute
della popolazione.

 
Note:

          Avvertenza
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato è  stato redatto ai
          sensi dell'articolo 29, commi 1 e 2 della legge provinciale
          22 ottobre 1993, n. 17,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettera delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          è   operato  il  rinvio.    Restano  invariati  il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 36 del 1996
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 36 del 1996 Articolo 2
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 56 del 1987 Articolo 12

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ARTICOLO 59
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 5 del 1998 Articolo 47

                    Definizione degli interventi
1.  Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono
così  definiti:
a) interventi di manutenzione  ordinaria  quelli  che  riguardano  le
opere  di  riparazione,  rinnovamento  e  sostituzione delle finiture
degli edifici  e  quelle  necessarie  ad  integrare  o  mantenere  in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b)  interventi  di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche  strutturali  degli
edifici,    nonchè     per   realizzare   e   integrare   i   servizi
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i  volumi  e
le  superfici  delle  singole  unità   immobiliari  e  non comportino
modifiche delle destinazioni d'uso;
c) interventi  di  restauro  e  di  risanamento  conservativo  quelli
rivolti  a  conservare  l'organismo  edilizio  e  ad  assicurarne  la
funzionalità  mediante un  insieme  sistematico  di  opere  che,  nel
rispetto    degli   elementi   tipologici   formali   e   strutturali
dell'organismo stesso, ne  consentano  destinazioni  d'uso  con  essi
compatibili.   Tali  interventi  comprendono  il  consolidamento,  il
ripristino e il rinnovo degli elementi  accessori  e  degli  impianti
richiesti  dalle  esigenze  dell'uso, e l'eliminazione degli elementi
estranei all'organismo edilizio;
d)  interventi  di  ristrutturazione  edilizia   quelli   rivolti   a
trasformare  gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di
opere che possono  portare  ad  un  organismo  edilizio  per  sagoma,
superficie,  dimensione  e  tipologia in tutto o in parte diverso dal
precedente.  Tali  interventi  comprendono   il   ripristino   o   la
sostituzione,  la  modifica  e  l'inserimento  di  nuovi  elementi ed
impianti;
e)  interventi  di  ristrutturazione  urbanistica  quelli  rivolti  a
sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso
mediante  un  insieme  sistemativo di interventi edilizi anche con la
modificazione del disegno dei  lotti,  degli  isolati  e  della  rete
stradale.
2. Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni
dei  piani  urbanistici  comunali  e dei regolamenti edilizi. Restano
ferme le disposizioni previste  dalle  leggi  provinciali  25  luglio
1970,  n.  16, concernente la tutela del paesaggio, e 12 giugno 1975,
n. 26, e successive modifiche e integrazioni, concernente  la  tutela
del patrimonio storico, artistico e popolare.
3.  Il  risanamento  di edifici singoli siti in zone residenziali non
soggette ad un piano  di  attuazione  può   essere  effettuato  anche
tramite  demolizione  e ricostruzione nella stessa posizione, purchè 
siano rispettate le distanze da edifici stabilite dal Codice civile.

 
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 16 del 1970
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 26 del 1975

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ARTICOLO 86

                      Varianti in corso d'opera
1.  Non  si  procede  alla  demolizione ovvero all'applicazione delle
sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazione di
varianti, purchè  esse siano conformi agli strumenti urbanistici e ai
regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con  quelli  adottati,
non comportino modifiche della sagoma nè  delle superfici utili e non
modifichino  la  destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole
unità  immobiliari, nonchè  il numero di queste ultime, e sempre  che
non  si  tratti  di  immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno
1939,  n.  1089,  concernente  la  tutela  delle  cose  di  interesse
artistico e storico, e della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16,
e  successive  modifiche  e  integrazioni,  concernente la tutela del
paesaggio.
2. Le varianti non devono comunque riguardare interventi di  restauro
come definiti dall'articolo 59.
3. L'approvazione della variante deve comunque essere richiesta prima
della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
4.  La  mancata  richiesta  di  approvazione delle varianti di cui al
presente articolo non comporta l'applicazione  delle  norme  previste
dall'articolo 100 della presente legge.

 
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 1089 del 1939
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 16 del 1970

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ARTICOLO 98

                            Opere interne
1.  Non sono soggette a concessione le opere interne alle costruzioni
che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici  adottati  o
approvati  e  con  i  regolamenti  edilizi  vigenti,  non  comportino
modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, nè   aumento
delle  superfici  utili  e  del  numero delle unità  immobiliari, non
modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e  delle  singole
unità     immobiliari,   non   rechino   pregiudizio   alla   statica
dell'immobile, e, per quanto riguarda  gli  immobili  compresi  nelle
zone indicate alla lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale
2  aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo  non  è   considerato
aumento  delle  superfici  utili  l'eliminazione  o lo spostamento di
pareti interne o di parti di esse.
2. Nei casi di cui al precedente  comma,  contestualmente  all'inizio
dei  lavori,  il proprietario dell'unità  immobiliare deve presentare
al sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla
progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle
norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.
3. Le sanzioni di cui all'articolo 10 della legge 28  febbraio  1985,
n.  47,  ridotte  di un terzo, si applicano anche nel caso di mancata
presentazione della relazione di cui al precedente comma.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non  si  applicano  nel
caso  di  immobili  vincolati  ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.
1089, concernente la tutela  delle  cose  di  interesse  artistico  e
storico,  e  della  legge  provinciale  25  luglio  1970,  n.  16,  e
successive modifiche  ed  integrazioni,  concernente  la  tutela  del
paesaggio.
5. Ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gli
spazi  di  cui  all'articolo  18  della  legge 6 agosto 1967, n. 765,
legge-ponte, costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai  sensi  e
per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del Codice civile.

 
Note:

          Nota all'articolo 98, comma 5
          Gli articoli 817, 818 e 819 del Codice civile recitano:
          817. (Pertinenze).
          Sono  pertinenze  le  cose  destinate  in  modo  durevole a
          servizio o ad ornamento di un'altra cosa (1640, 1641).
          La destinazione può   essere  effettuata  dal  proprietario
          della  cosa  principale  o da chi ha un diritto reale sulla
          medesima (246 ss., 862 ss. c.nav.).
          818. (Regime delle pertinenze).
          Gli  atti  e  i rapporti giuridici che hanno per oggetto la
          cosa principale comprendono anche le pertinenze (667, 1477,
          1617, 2811, 2912), se non  è   diversamente  disposto  (515
          c.p.c.).
          Le  pertinenze  possono  formare oggetto di separati atti o
          rapporti giuridici.
          La  cessazione  della  qualità   di   pertinenza   non   è 
          opponibile   ai   terzi   i   quali  abbiano  anteriormente
          acquistato diritti sulla cosa principale (247(elevato a 2),
          863 c.nav.).
          819. (Diritti dei terzi sulle pertinenze).
          La destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento  di
          un'altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a
          favore dei terzi.
          Tali  diritti  non possono essere opposti ai terzi di buona
          fede se  non  risultano  da  scrittura  avente  data  certa
          anteriore  (2704),  quando  la  cosa  principale è  un bene
          immobile o un bene mobile  iscritto  in  pubblici  registri
          (815, 2683, 247 comma 1, 863 c.nav.).

 
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Decreto Ministeriale Numero 2 del 1968
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 47 del 1985 Articolo 10
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 1089 del 1939
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 16 del 1970
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 47 del 1985 Articolo 26
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 765 del 1967 Articolo 18

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ARTICOLO 100

                           Sanzioni penali
1.  Ai  sensi  dell'articolo 23 dello Statuto speciale per la Regione
Trentino-Alto  Adige  la  Provincia  utilizza  le   sanzioni   penali
stabilite dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  più   grave  reato e ferme le
sanzioni amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza  delle  norme,
prescrizioni  e  modalità   esecutive  previste dalla presente legge,
dalla legge 17 agosto  1942,  n.  1150,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, in quanto applicabili, nonchè  dai regolamenti edilizi,
dagli  strumenti  urbanistici,  ovvero  dalle  prescrizioni  e  dalla
concessione;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10  milioni  a  lire
100 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità  o
assenza  della  concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante
l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30  milioni  a  lire
100  milioni  nel  caso  di  lottizzazione abusiva di terreni a scopo
edilizio, come previsto dal comma 1 dell'articolo 93. La stessa  pena
si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte
a  vincolo  storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale,
in variazione essenziale, in totale difformità  o  in  assenza  della
concessione.

 
Note:

          Nota all'articolo 100, comma 1
          L'articolo   23  dello  Statuto  speciale  per  la  Regione
          Trentino-Alto Adige recita:
          La Regione e le Province  utilizzano  -  a  presidio  delle
          norme contenute nelle rispettive leggi - le sanzioni penali
          che  le  leggi  dello  Stato  stabiliscono  per  le  stesse
          fattispecie.

 
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 47 del 1985 Articolo 20

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ARTICOLO 116

                    Regolamenti edilizi comunali
1.  I  Consigli comunali devono deliberare il regolamento edilizio in
armonia con le norme del Codice Civile, della presente  legge  e  del
testo  unico  delle  leggi  sanitarie.  Il  regolamento edilizio deve
contenere norme sulle seguenti materie:
a) i punti fissi di linea e di livello per determinare la profondità 
massima e minima per la posa in opera dei servizi;
b) l'altezza massima e  minima  ed  il  volume  massimo  delle  opere
edilizie;
c)  i  distacchi delle opere edilizie dalle aree di uso pubblico, dai
confini e da altri fabbricati anche dello stesso  lotto,  compresi  i
distacchi tra fabbricato e fabbricato;
d) le sporgenze sugli spazi pubblici;
e) le dimensioni e la forma dei cortili e spazi interni, ove ammessi;
f)  l'aspetto  dei  fabbricati  ed  il decoro dei servizi ed impianti
interessanti l'estetica urbana (tabelle stradali, mostre  ed  affissi
pubblicitari, impianti igienici di uso pubblico, ecc.);
g) l'apposizione e la conservazione dei numeri civici e delle tabelle
toponomastiche;
h)  le norme atte ad assicurare la rispondenza delle costruzioni alle
condizioni climatiche;
i) la recinzione e la manutenzione di aree inedificate, di  parchi  e
giardini  privati e di zone private interposte tra fabbricati e spazi
pubblici e da queste visibili;
j) le buone norme di costruzione, le cautele da osservare a  garanzia
della pubblica incolumità , per l'occupazione del suolo pubblico, per
i  lavori  nel  pubblico  sottosuolo,  e per prevenire il pericolo di
incendi,  se  queste  ultime  non  formano  oggetto  di   regolamento
apposito;
k) la documentazione da allegare alle domande di concessione edilizia
e  la  documentazione richiesta per la dichiarazione di abitabilità ,
nel rispetto  dei  principi  della  semplificazione  delle  procedure
amministrative e dell'autocertificazione.

 

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ARTICOLO 117

            Approvazione dei regolamenti edilizi comunali
1.  I  regolamenti  edilizi dei Comuni di cui all'articolo precedente
vengono pubblicati e sono sottoposti al  controllo  di  merito  della
Giunta  provinciale,  previo parere della ripartizione urbanistica ai
sensi dell'ordinamento dei Comuni.

 

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ARTICOLO 124

              Spazi per parcheggi per edifici esistenti
1.  Per adeguare gli edifici esistenti anche in caso di demolizione e
ricostruzione degli stessi alla disposizione  di  cui  al  precedente
articolo  123,  nel  sottosuolo  delle  aree di pertinenza ovvero nei
locali siti al piano terreno  degli  edifici  stessi  possono  essere
realizzati,   anche  in  deroga  agli  strumenti  urbanistici  ed  ai
regolamenti edilizi vigenti,  parcheggi  da  destinare  a  pertinenza
delle  singole  unità   immobiliari;  il  vincolo  di pertinenza deve
essere annotato nel libro fondiario. Ai  fini  della  presente  legge
sono   considerati  sotterranei  anche  i  parcheggi  in  terreni  in
pendenza, quando il solo lato di accesso sia fuori terra. Restano  in
ogni   caso   fermi   i  vincoli  previsti  dalle  leggi  in  materia
paesaggistica ed ambientale. Nelle  aree  di  pertinenza  di  singoli
edifici  e di condomini, sia nel sottosuolo o all'aperto sotto idonei
sistemi di copertura protettiva, possono essere realizzati, anche  in
deroga  agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti,
parcheggi per bici e motoveicoli, da  destinare  a  pertinenza  degli
edifici stessi.
2.  L'esecuzione  delle opere e degli interventi previsti dal comma 1
è  soggetta a concessione gratuita.
3. Ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 marzo  1989,  n.  122,  le
deliberazioni  che hanno per oggetto le opere e gli interventi di cui
al comma 1 sono adottate dall'assemblea del condominio, in prima o in
seconda  convocazione,  con  la  maggioranza  prevista  dal  comma  2
dell'articolo 1136 del codice civile. Resta fermo quanto disposto dal
comma  2  dell'articolo  1120  e  dal  comma 3 dell'articolo 1121 del
codice civile.
4. I comuni ovvero  altri  enti  pubblici,  anche  economici,  previa
determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su
richiesta  dei  privati  interessati  o di società  anche cooperative
appositamente  costituite  tra  gli  stessi,  possono  consentire  la
realizzazione  di  parcheggi,  da  destinare a pertinenza di immobili
privati, su aree di rispettiva  proprietà   o  nel  sottosuolo  delle
stesse. La costituzione del diritto di superficie è  subordinata alla
stipula di una convenzione nella quale siano previsti:
a)  la  durata  della  concessione  del  diritto di superficie per un
periodo non superiore a 90 anni;
b) il dimensionamento dell'opera ed  il  piano  economico-finanziario
previsti per la sua realizzazione;
c)  i  tempi  previsti  per  la  progettazione  esecutiva, la messa a
disposizione delle aree necessarie e l'esecuzione dei lavori;
d) i tempi e le modalità  per la verifica dello stato di  attuazione,
nonchè  le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti.
5.  Il corrispettivo che il comune ovvero gli altri enti chiedono per
la concessione del diritto di superficie non può  essere superiore al
10 per cento del costo convenzionale dell'opera, fissato  con  il  60
per cento del costo di costruzione per metro quadrato, determinato ai
sensi del comma 1 dell'articolo 73.
6. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n.
122,  i  parcheggi  realizzati  ai  sensi  del  presente articolo non
possono essere  ceduti  separatamente  dall'unità   immobiliare  alla
quale  sono  legati  da  vincolo  pertinenziale.  I  relativi atti di
cessione sono nulli.

 
Note:

          Nota all'articolo 124, comma 3
          Gli articoli 1120, 1121 e 1136 del Codice civile recitano:
          1120. (Innovazioni).
          I condomini, con la maggioranza indicata dal  quinto  comma
          dell'articolo  1136,  possono disporre tutte le innovazioni
          dirette al miglioramento o all'uso più  comodo o al maggior
          rendimento delle cose comuni (11081, 1121, 1123).
          Sono vietate le innovazioni che possono recare  pregiudizio
          alla  stabilità   o  alla  sicurezza del fabbricato, che ne
          alterino il decoro  architettonico  o  che  rendano  talune
          parti   comuni   dell'edificio  inservibili  all'uso  o  al
          godimento anche di un solo condomino (11081 , 11381 ).
          1121. (Innovazioni gravose o voluttuarie).
          Qualora l'innovazione importi una  spesa  molto  gravosa  o
          abbia   carattere  voluttuario  rispetto  alle  particolari
          condizioni e all'importanza dell'edificio,  e  consista  in
          opere,  impianti  o manufatti suscettibili di utilizzazione
          separata, i condomini che non  intendono  trarne  vantaggio
          sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
          Se l'utilizzazione separata non è  possibile, l'innovazione
          non  è   consentita, salvo che la maggioranza dei condomini
          che  l'ha  deliberata  o  accettata   intenda   sopportarne
          integralmente la spesa.
          Nel  caso  previsto  dal  primo  comma i condomini e i loro
          eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque  tempo,
          partecipare   ai  vantaggi  dall'innovazione,  contribuendo
          nelle spese di  esecuzione  e  di  manutenzione  dell'opera
          (11081 ).
          1136.   (Costituzione   dell'assemblea  e  validità   delle
          deliberazioni).
          L'assemblea è  regolarmente costituita con l'intervento  di
          tanti  condomini  che  rappresentino i due terzi del valore
          dell'intero edificio e i  due  terzi  dei  partecipanti  al
          condominio (67 ss.att.).
          Sono  valide  le  deliberazioni  approvate con un numero di
          voti che rappresenti la  maggioranza  degli  intervenuti  e
          almeno la metà  del valore dell'edificio.
          Se  l'assemblea non può  deliberare per mancanza di numero,
          l'assemblea di seconda convocazione delibera in  un  giorno
          successivo a quello della prima e, in ogni ccaso, non oltre
          dieci  giorni dalla medesima; la deliberazione è  valida se
          riporta un numero di voti  che  rappresenti  il  terzo  del
          valore dell'edificio.
          Le  deliberazioni  che  concernono  la  nomina  e la revoca
          dell'amministratore o le liti attive e passive  relative  a
          materie      che      esorbitano     dalla     attribuzioni
          dell'amministratore medesimo, nonchè  le deliberazioni  che
          concernono  la  ricostruzione  dell'edificio  o riparazioni
          straordinarie di  notevole  entità   devono  essere  sempre
          prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
          Le  deliberazioni  che  hanno  per  oggetto  le innovazioni
          previste dal primo comma dell'articolo 1120  devono  essere
          sempre  approvate  con un numero di voti che rappresenti la
          maggioranza dei partecipanti al condominio e  i  due  terzi
          del  valore dell'edificio. L'assemblea non può  deliberare,
          se non consta che tutti i  condomini  sono  stati  invitati
          alla riunione. Delle deliberazioni dell'assemblea si redige
          processo  verbale  da  trascriversi  in  un registro tenuto
          dall'amministratore (11384).
          Nota all'articolo 124, comma 6
          L'articolo 9, comma 5 della legge 24 marzo  1989,  n.  122,
          recita:
          I  parcheggi  realizzati ai sensi del presente articolo non
          possono essere ceduti separatamente dall'unità  immobiliare
          alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi
          atti di cessione sono nulli.

 
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 122 del 1989 Articolo 9
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Codice Civile Articolo 1136
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Codice Civile Articolo 1120
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Codice Civile Articolo 1121

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