LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 11-08-1997
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ha approvato il Presidente della Giunta provinciale promulga la seguente legge:   | ||||||||
ARTICOLO 1
Norme generali 1. La conservazione e la trasformazione del territorio della Provincia di Bolzano, e perciò la programmazione e l'esecuzione delle relative opere, sono regolate dalla presente legge, dal piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale, dai piani urbanistici intercomunali e comunali, dai piani di attuazione e dai regolamenti edilizi, fermo restando le sanzioni penali e le norme per la tutela delle cose di interesse artistico e storico stabilite dalla legge statale. 2. Costituiscono trasformazione agli effetti dell'ordinamento urbanistico provinciale: a) l'esecuzione o la demolizione di complessi di opere su un immobile al fine di mutarne l'utilizzazione in atto; b) la sostituzione sostanziale delle opere esistenti su un immobile, anche se ciò non comporta un mutamento dell'utilizzazione in atto. 3. L'ordinamento urbanistico ed edilizio ha come scopi l'equilibrio sociale ed economico del territorio provinciale, l'assetto idrogeologico, la tutela del patrimonio storico, artistico, paesistico ed ambientale, lo sviluppo culturale, sociale ed economico, la salvaguardia del carattere tradizionale e la salute della popolazione.
Avvertenza Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, al solo fine di facilitare la lettera delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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ARTICOLO 59
Definizione degli interventi 1. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti: a) interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso; c) interventi di restauro e di risanamento conservativo quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, e l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d) interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio per sagoma, superficie, dimensione e tipologia in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; e) interventi di ristrutturazione urbanistica quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistemativo di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 2. Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni dei piani urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni previste dalle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16, concernente la tutela del paesaggio, e 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche e integrazioni, concernente la tutela del patrimonio storico, artistico e popolare. 3. Il risanamento di edifici singoli siti in zone residenziali non soggette ad un piano di attuazione può essere effettuato anche tramite demolizione e ricostruzione nella stessa posizione, purchè siano rispettate le distanze da edifici stabilite dal Codice civile.
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ARTICOLO 86 Varianti in corso d'opera 1. Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazione di varianti, purchè esse siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, non comportino modifiche della sagoma nè delle superfici utili e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonchè il numero di queste ultime, e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, concernente la tutela delle cose di interesse artistico e storico, e della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche e integrazioni, concernente la tutela del paesaggio. 2. Le varianti non devono comunque riguardare interventi di restauro come definiti dall'articolo 59. 3. L'approvazione della variante deve comunque essere richiesta prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. 4. La mancata richiesta di approvazione delle varianti di cui al presente articolo non comporta l'applicazione delle norme previste dall'articolo 100 della presente legge.
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ARTICOLO 98 Opere interne 1. Non sono soggette a concessione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, nè aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse. 2. Nei casi di cui al precedente comma, contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti. 3. Le sanzioni di cui all'articolo 10 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ridotte di un terzo, si applicano anche nel caso di mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma. 4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, concernente la tutela delle cose di interesse artistico e storico, e della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la tutela del paesaggio. 5. Ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gli spazi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, legge-ponte, costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del Codice civile.
Nota all'articolo 98, comma 5 Gli articoli 817, 818 e 819 del Codice civile recitano: 817. (Pertinenze). Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa (1640, 1641). La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima (246 ss., 862 ss. c.nav.). 818. (Regime delle pertinenze). Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze (667, 1477, 1617, 2811, 2912), se non è diversamente disposto (515 c.p.c.). Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici. La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale (247(elevato a 2), 863 c.nav.). 819. (Diritti dei terzi sulle pertinenze). La destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento di un'altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi. Tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore (2704), quando la cosa principale è un bene immobile o un bene mobile iscritto in pubblici registri (815, 2683, 247 comma 1, 863 c.nav.).
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ARTICOLO 100 Sanzioni penali 1. Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige la Provincia utilizza le sanzioni penali stabilite dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili, nonchè dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici, ovvero dalle prescrizioni e dalla concessione; b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione; c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal comma 1 dell'articolo 93. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza della concessione.
Nota all'articolo 100, comma 1 L'articolo 23 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recita: La Regione e le Province utilizzano - a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi - le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie.
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ARTICOLO 116 Regolamenti edilizi comunali 1. I Consigli comunali devono deliberare il regolamento edilizio in armonia con le norme del Codice Civile, della presente legge e del testo unico delle leggi sanitarie. Il regolamento edilizio deve contenere norme sulle seguenti materie: a) i punti fissi di linea e di livello per determinare la profondità massima e minima per la posa in opera dei servizi; b) l'altezza massima e minima ed il volume massimo delle opere edilizie; c) i distacchi delle opere edilizie dalle aree di uso pubblico, dai confini e da altri fabbricati anche dello stesso lotto, compresi i distacchi tra fabbricato e fabbricato; d) le sporgenze sugli spazi pubblici; e) le dimensioni e la forma dei cortili e spazi interni, ove ammessi; f) l'aspetto dei fabbricati ed il decoro dei servizi ed impianti interessanti l'estetica urbana (tabelle stradali, mostre ed affissi pubblicitari, impianti igienici di uso pubblico, ecc.); g) l'apposizione e la conservazione dei numeri civici e delle tabelle toponomastiche; h) le norme atte ad assicurare la rispondenza delle costruzioni alle condizioni climatiche; i) la recinzione e la manutenzione di aree inedificate, di parchi e giardini privati e di zone private interposte tra fabbricati e spazi pubblici e da queste visibili; j) le buone norme di costruzione, le cautele da osservare a garanzia della pubblica incolumità , per l'occupazione del suolo pubblico, per i lavori nel pubblico sottosuolo, e per prevenire il pericolo di incendi, se queste ultime non formano oggetto di regolamento apposito; k) la documentazione da allegare alle domande di concessione edilizia e la documentazione richiesta per la dichiarazione di abitabilità , nel rispetto dei principi della semplificazione delle procedure amministrative e dell'autocertificazione.
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ARTICOLO 117 Approvazione dei regolamenti edilizi comunali 1. I regolamenti edilizi dei Comuni di cui all'articolo precedente vengono pubblicati e sono sottoposti al controllo di merito della Giunta provinciale, previo parere della ripartizione urbanistica ai sensi dell'ordinamento dei Comuni.
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ARTICOLO 124 Spazi per parcheggi per edifici esistenti 1. Per adeguare gli edifici esistenti anche in caso di demolizione e ricostruzione degli stessi alla disposizione di cui al precedente articolo 123, nel sottosuolo delle aree di pertinenza ovvero nei locali siti al piano terreno degli edifici stessi possono essere realizzati, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari; il vincolo di pertinenza deve essere annotato nel libro fondiario. Ai fini della presente legge sono considerati sotterranei anche i parcheggi in terreni in pendenza, quando il solo lato di accesso sia fuori terra. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalle leggi in materia paesaggistica ed ambientale. Nelle aree di pertinenza di singoli edifici e di condomini, sia nel sottosuolo o all'aperto sotto idonei sistemi di copertura protettiva, possono essere realizzati, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, parcheggi per bici e motoveicoli, da destinare a pertinenza degli edifici stessi. 2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta a concessione gratuita. 3. Ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e gli interventi di cui al comma 1 sono adottate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con la maggioranza prevista dal comma 2 dell'articolo 1136 del codice civile. Resta fermo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1120 e dal comma 3 dell'articolo 1121 del codice civile. 4. I comuni ovvero altri enti pubblici, anche economici, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, possono consentire la realizzazione di parcheggi, da destinare a pertinenza di immobili privati, su aree di rispettiva proprietà o nel sottosuolo delle stesse. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti: a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a 90 anni; b) il dimensionamento dell'opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua realizzazione; c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e l'esecuzione dei lavori; d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione, nonchè le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti. 5. Il corrispettivo che il comune ovvero gli altri enti chiedono per la concessione del diritto di superficie non può essere superiore al 10 per cento del costo convenzionale dell'opera, fissato con il 60 per cento del costo di costruzione per metro quadrato, determinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 73. 6. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, i parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli.
Nota all'articolo 124, comma 3 Gli articoli 1120, 1121 e 1136 del Codice civile recitano: 1120. (Innovazioni). I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (11081, 1121, 1123). Sono vietate le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino (11081 , 11381 ). 1121. (Innovazioni gravose o voluttuarie). Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dall'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera (11081 ). 1136. (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni). L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio (67 ss.att.). Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni ccaso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalla attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonchè le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'articolo 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio. L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione. Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore (11384). Nota all'articolo 124, comma 6 L'articolo 9, comma 5 della legge 24 marzo 1989, n. 122, recita: I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli.
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