LEGGE PROVINCIALE
N.
1
DEL
04-03-2008
REGIONE
TRENTO (Prov.)
Pianificazione urbanistica e governo del territorio
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Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE N. 11 del 11 marzo 2008 SUPPLEMENTO N. 2
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Indice:
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga la seguente legge:
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ARTICOLO
8
Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità
1. Presso ciascuna comunità è istituita una commissione per la
pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC).
2. Le commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio:
a) esprimono pareri obbligatori ai fini dell'adozione dei piani
regolatori generali e relative varianti, nonché dei regolamenti edilizi
comunali;
b) rilasciano le autorizzazioni di loro competenza nei casi previsti
dall'articolo 74 per gli interventi riguardanti immobili soggetti alla tutela
del paesaggio;
c) quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, esprimono
pareri obbligatori sulla qualità architettonica dei piani attuativi, esclusi i
piani guida, e delle tipologie d'intervento edilizio di particolare rilevanza
sotto il profilo paesaggistico e architettonico individuate dal piano
territoriale della comunità sulla base dei criteri generali stabiliti dal
regolamento di attuazione. Nei comuni con popolazione superiore alla soglia
individuata dal regolamento di attuazione i pareri possono essere resi dalla
commissione edilizia comunale, se lo prevede il regolamento edilizio del
comune interessato; in questi casi il regolamento edilizio deve prevedere che
la commissione edilizia sia integrata da un componente designato dalla Giunta
provinciale, al quale sono attribuite le prerogative previste dal comma 7. Le
disposizioni demandate al regolamento di attuazione ai sensi di questa lettera
sono approvate previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali; in caso
di mancato raggiungimento dell'intesa entro novanta giorni dalla richiesta
della Provincia, il regolamento può essere approvato prescindendo da essa.
3. I pareri per la qualità architettonica previsti dal comma 2, lettera
c), riguardano l'armonico inserimento degli interventi nel contesto di
riferimento e sono rilasciati sulla base dei principi desumibili dalla carta
del paesaggio e dalle sue linee guida. Per gli interventi che richiedono il
parere obbligatorio della CPC ai sensi del comma 2, lettera c), si prescinde
dal parere della commissione edilizia.
4. Si prescinde dal parere per la qualità architettonica di cui al comma
2, lettera c), nei seguenti casi:
a) per gli interventi previsti da piani attuativi, se la CPC, in sede di
rilascio del parere sui piani attuativi medesimi, ha accertato che essi
contengono precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali per
la loro realizzazione;
b) a decorrere dall'approvazione nell'ambito del piano territoriale della
comunità dei manuali a carattere tipologico o esplicativo di cui all'articolo
21, comma 4, relativamente alle parti di territorio considerate dai manuali
medesimi;
c) in assenza dei manuali tipologici di cui alla lettera b) ovvero nelle
aree non considerate dagli stessi, qualora le opere siano realizzate in
conformità a previsioni dei regolamenti edilizi, approvate previa acquisizione
del parere favorevole della CPC, che disciplinano le modalità costruttive per
la realizzazione di specifiche tipologie di opere.
5. I comuni possono avvalersi della CPC per l'espressione dei pareri
spettanti alle commissioni edilizie comunali se non intendono istituire tali
commissioni e per la richiesta di altri pareri previsti dai regolamenti
edilizi, anche in luogo del parere della commissione edilizia. In questi casi
alla richiesta di parere è allegato il verbale concernente l'esito
dell'istruttoria urbanistica ed edilizia effettuata dall'ufficio comunale
competente.
6. La CPC è nominata dalla comunità ed è composta da:
a) il presidente della comunità, che la presiede;
b) un numero di componenti non inferiore a quattro e non superiore a sei,
scelti fra esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del
paesaggio, di storia e cultura locali e di sviluppo socio-economico, di cui
uno designato dalla Giunta provinciale e uno dipendente della comunità.
7. Gli organi competenti nominano o designano gli esperti indicati nel
comma 6, lettera b), tenuto conto dei titoli in loro possesso. Nei casi
previsti dal comma 5 la CPC è integrata da rappresentanti designati in via
permanente dal comune in misura non superiore a tre. Le funzioni di segretario
sono svolte da un dipendente della comunità. Per il suo funzionamento la CPC
provvede secondo proprie determinazioni, fermo restando che in caso di voto
negativo dell'esperto designato dalla Giunta provinciale le autorizzazioni in
materia di tutela del paesaggio e i pareri positivi sulla qualità
architettonica possono essere rilasciati con il voto favorevole di almeno due
terzi dei componenti.
8. Con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con il
Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti:
a) i requisiti professionali minimi richiesti per la nomina a componente
della CPC;
b) le modalità di selezione dei componenti della CPC sulla base di
criteri proposti da un organismo tecnico composto da tre rappresentanti della
Provincia e da tre rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali;
c) gli obblighi di partecipazione alle iniziative di formazione
permanente individuate dalla Provincia sui temi della pianificazione
territoriale, della tutela del paesaggio e dell'ambiente;
d) le ipotesi d'incompatibilità con l'incarico di esperto e i casi di
decadenza dall'incarico.
9. Ai componenti della CPC la comunità corrisponde i compensi stabiliti
nell'atto di nomina e determinati entro i limiti minimi e massimi individuati
dalla Giunta provinciale previa intesa con il Consiglio delle autonomie
locali. Gli oneri per i compensi corrisposti ai rappresentanti dei comuni di
cui al comma 7, se previsti, sono a carico del bilancio comunale. Per i
componenti delle CPC che siano dipendenti degli enti territoriali si applicano
le disposizioni in materia di compensi previste dai rispettivi ordinamenti.
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Capo V
Piano territoriale della comunità
ARTICOLO
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Obiettivi e contenuti del piano territoriale della comunità
1. Il piano territoriale della comunità (PTC) è lo strumento di
pianificazione del territorio della comunità con il quale sono definite, sotto
il profilo urbanistico e paesaggistico, le strategie per uno sviluppo
sostenibile del rispettivo ambito territoriale, nell'obiettivo di conseguire
un elevato livello di competitività del sistema territoriale, di riequilibrio
e di coesione sociale e di valorizzazione delle identità locali, nella cornice
delle funzioni riservate alle comunità dalla legge provinciale n. 3 del 2006.
Il piano territoriale della comunità è elaborato in coerenza con i criteri e
gli indirizzi definiti dall'accordo-quadro di programma di cui all'articolo 22
e in raccordo con gli strumenti di programmazione socio-economica della
comunità, se approvati.
2. Il piano territoriale della comunità definisce e articola i propri
contenuti in funzione degli obiettivi indicati dal comma 1, nel rispetto di
quanto stabilito dal piano urbanistico provinciale.
3. Costituiscono contenuti essenziali del piano territoriale della
comunità, comunque:
a) l'inquadramento strutturale relativo al territorio della comunità;
b) l'approfondimento e l'interpretazione della carta del paesaggio
delineata dal piano urbanistico provinciale con riguardo all'ambito
territoriale della comunità;
c) la carta di regola del territorio, intesa come statuto condiviso delle
istituzioni e della comunità locale comprendente gli elementi cardine
dell'identità dei luoghi, espressivo anche della carta del paesaggio e delle
invarianti; la carta stabilisce regole generali d'insediamento e di
trasformazione del territorio, la cui tutela garantisce, nei processi
evolutivi, lo sviluppo sostenibile;
d) l'individuazione delle tipologie d'intervento edilizio di particolare
rilevanza sulla base dei criteri generali individuati con il regolamento di
attuazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c);
e) l'implementazione della disciplina d'uso delle invarianti e la loro
eventuale integrazione, nei limiti previsti dal piano urbanistico provinciale
e tenuto conto delle normative di settore vigenti;
f) l'approfondimento delle indicazioni del piano urbanistico provinciale
per le reti ecologiche e ambientali;
g) la delimitazione delle aree di protezione fluviale, tenuto conto dei
criteri del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;
h) la definizione di linee d'indirizzo per la determinazione, da parte
dei piani regolatori generali, del dimensionamento dell'edilizia pubblica e
agevolata per l'attuazione della politica della casa, perseguendo il
riequilibrio complessivo del territorio, tenuto conto della sua effettiva
capacità di carico antropico, in coerenza con i criteri generali stabiliti
dalla Giunta provinciale e con le disposizioni in materia di residenza
contenute nell'articolo 56;
i) il dimensionamento e la localizzazione delle attrezzature, dei
servizi, delle infrastrutture e dei centri di attrazione di livello
sovracomunale, previo assenso del comune, in coerenza con l'impianto
complessivo della pianificazione territoriale dei comuni;
j) la specificazione e l'integrazione dei criteri di programmazione
urbanistica del settore commerciale definiti dalla Giunta provinciale in
attuazione del piano urbanistico provinciale, e la localizzazione delle grandi
strutture di vendita al dettaglio, compresi i centri commerciali, e del
commercio all'ingrosso;
k) la delimitazione delle aree produttive del settore secondario di
livello provinciale indicate dal piano urbanistico provinciale e l'eventuale
localizzazione di nuove aree produttive del settore secondario di livello
provinciale;
l) la precisazione dei perimetri delle aree agricole e delle aree
agricole di pregio individuate dal piano urbanistico provinciale, con riguardo
alla situazione specifica del territorio della comunità, sulla base di
ulteriori analisi e valutazioni della qualità e della potenzialità dei suoli,
tenendo conto delle indicazioni della carta del paesaggio;
m) la modificazione anche sostanziale dei perimetri delle aree sciabili,
in osservanza delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale;
n) l'individuazione della viabilità e della mobilità di valenza
sovracomunale, fatti salvi gli interventi contemplati dal piano provinciale
della mobilità;
o) ogni altra misura o indicazione demandata al piano territoriale della
comunità dal piano urbanistico provinciale o dalle leggi di settore.
4. In relazione a quanto previsto dal comma 3, lettere b) e c), la
comunità approva, nell'ambito del piano territoriale della comunità, atti
d'indirizzo e manuali a carattere tipologico o esplicativo, anche per
specifiche parti del suo territorio, a supporto della pianificazione
territoriale dei comuni e dell'esercizio delle funzioni autorizzative e
concessorie in materia di urbanistica e di paesaggio.
5. Le previsioni del piano territoriale della comunità ai sensi del comma
3, lettere e), g), i), j), k), l), m), n) e o), se considerate vincolanti ai
sensi del piano urbanistico provinciale o delle leggi di settore, devono
essere osservate anche in deroga alle previsioni dei piani regolatori generali
in vigore o soltanto adottati. Se la comunità non definisce direttamente la
disciplina d'uso delle aree interessate dalle predette previsioni i comuni
definiscono tale disciplina nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione
territoriale, entro il termine stabilito dal piano territoriale della
comunità. In caso d'inutile decorso del termine la disciplina d'uso è definita
direttamente dalla comunità, acquisito il parere della CPC.
6. Il piano territoriale della comunità è costituito dai seguenti
elementi essenziali:
a) la relazione illustrativa e relativi allegati;
b) la struttura cartografica;
c) le norme di attuazione;
d) gli atti d'indirizzo e manuali tipologici o esplicativi di cui al
comma 4.
7. La relazione illustrativa del piano riporta, in un apposito allegato,
il rapporto ambientale relativo all'autovalutazione prevista dall'articolo 6.
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Capo VII
Regolamento edilizio comunale
ARTICOLO
36
Contenuti del regolamento edilizio comunale
1. Ogni comune ha un regolamento edilizio che determina:
a) le modalità e la documentazione per presentare al comune i progetti di
opere per la richiesta di concessione edilizia o la presentazione della
denuncia d'inizio di attività e per la richiesta e il rilascio del certificato
di destinazione urbanistica e del certificato di agibilità;
b) i criteri e le modalità per il decoro esterno degli edifici, la
sistemazione e le caratteristiche delle aree di pertinenza degli edifici e le
caratteristiche delle recinzioni, nonché l'eventuale disciplina delle modalità
costruttive per la realizzazione di specifiche tipologie di opere; il
regolamento, in particolare, può prevedere - ai fini della valorizzazione e
della tutela paesaggistico-ambientale anche del territorio non assoggettato a
tutela del paesaggio - norme sulla tipologia, le altezze, la cubatura, i
caratteri architettonici, i materiali e le sistemazioni esterne degli edifici,
la tutela di elementi caratterizzanti il paesaggio e ogni altra prescrizione
di carattere tecnico che risulti conveniente;
c) le disposizioni integrative degli standard stabiliti dalla Giunta
provinciale ai sensi dell'articolo 58 per quanto concerne le distanze fra le
costruzioni e dai confini, le sporgenze sulle vie e piazze pubbliche, i
parcheggi a servizio degli edifici;
d) l'eventuale fissazione di una superficie minima degli alloggi, anche
superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di edilizia
abitativa pubblica e agevolata;
e) le modalità di calcolo del contributo di concessione, nel rispetto dei
parametri stabiliti dalla Provincia ai sensi dell'articolo 115;
f) le caratteristiche tipologiche dei cartelli o altri mezzi pubblicitari
da collocare all'interno dei centri abitati;
g) i modi di approvvigionamento dalle reti dei servizi e le norme
igieniche d'interesse edilizio;
h) gli interventi soggetti al parere obbligatorio della CPC, in luogo
della commissione edilizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 5;
i) l'eventuale ordinamento della commissione edilizia, se il comune
intende costituire tale organo, e l'individuazione dei casi in cui è richiesto
il parere della commissione;
j) ogni altro elemento utile a disciplinare l'attività edilizia.
2. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle
autonomie locali, sono definiti i metodi di misurazione degli elementi
geometrici delle costruzioni. Queste disposizioni prevalgono su quelle dei
regolamenti edilizi e dei piani regolatori comunali in contrasto con esse.
3. La Giunta provinciale, sentito il parere della CUP e del Consiglio
delle autonomie locali, approva uno schema di regolamento edilizio tipo per la
redazione dei regolamenti edilizi.
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Sezione II
Piani d'iniziativa privata
ARTICOLO
42
Oggetto dei piani
1. Sono piani attuativi d'iniziativa privata:
a) i piani di lottizzazione;
b) i piani di recupero;
c) i piani per l'edilizia abitativa agevolata, come definita dalle leggi
provinciali in materia;
d) gli insediamenti produttivi.
2. I piani di lottizzazione sono obbligatori quando sono espressamente
previsti dal piano regolatore generale e nei seguenti casi:
a) quando si mira all'utilizzo edificatorio di una o più aree contigue,
finalizzato, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione, alla
creazione di una pluralità di edifici oppure di un rilevante insieme di unità
a scopo abitativo o produttivo, anche se facenti parte di un unico edificio,
compresi gli interventi di ristrutturazione urbanistica di aree già edificate,
e che richieda l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria o il loro
adeguamento;
b) quando la trasformazione urbanistica o edilizia di una o più aree di
estensione superiore ai 5.000 metri quadrati è predisposta attraverso il
frazionamento e la vendita del terreno in lotti edificabili, o atti
equivalenti, e l'utilizzo comporta l'esecuzione di opere di urbanizzazione
primaria; non costituisce lottizzazione ai sensi di questa legge il
frazionamento che consegue a una divisione ereditaria.
3. I piani di recupero hanno a oggetto la riqualificazione e il recupero
del patrimonio edilizio esistente e sono presentati al comune dai privati
interessati, proprietari di almeno il 60 per cento della volumetria degli
edifici dell'area.
4. I piani per l'edilizia abitativa agevolata sono presentati dai
soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme provinciali in materia
e individuano, entro le zone residenziali edificate e di nuovo sviluppo, le
aree e gli edifici da riservare a edilizia abitativa agevolata, determinandone
la disciplina.
5. I piani attuativi per gli insediamenti produttivi disciplinano aree
destinate a opere e impianti di carattere industriale, artigianale e
commerciale, a impianti e servizi turistici e a complessi destinati alla
trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli o ad
allevamenti zootecnici. Questi piani hanno l'obiettivo di promuovere un
efficace e coordinato utilizzo delle aree che essi disciplinano.
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Sezione IV
Piani d'iniziativa mista pubblico-privata
ARTICOLO
51
Programmi integrati d'intervento d'iniziativa mista pubblico-privata
1. Costituiscono piani d'iniziativa mista pubblico-privata i programmi
integrati d'intervento promossi dal comune o da altri soggetti pubblici e
privati per riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio e ambientale o per
programmare interventi edilizi di particolare complessità e impegno
finanziario. Il programma integrato d'intervento è caratterizzato dalla
presenza di una pluralità di funzioni, dall'integrazione di diverse tipologie
d'intervento, comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture, da una
dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile
concorso di più operatori e risorse finanziarie pubblici e privati.
2. Se il programma è promosso da soggetti pubblici e privati, singoli o
riuniti in consorzio o associati, essi devono risultare proprietari di almeno
il 60 per cento della superficie interessata dal piano.
3. Il regolamento di attuazione può stabilire i criteri per la redazione
dei programmi d'intervento prevedendo:
a) le modalità di redazione delle rappresentazioni grafiche e i relativi
contenuti;
b) l'ulteriore documentazione tecnica da allegare, anche sulla proprietà
e disponibilità delle aree;
c) la documentazione concernente il quadro generale delle risorse
mobilitabili;
d) lo schema-tipo di convenzione da stipulare fra gli interessati e il
comune, con particolare riferimento alle garanzie finanziarie, all'ordine
temporale di realizzazione delle opere o alle eventuali priorità da assegnare
agli interventi, e le sanzioni applicabili.
4. La previsione del piano regolatore generale circa la necessità di
utilizzare un'area previa formazione di un piano attuativo si ritiene
soddisfatta con la formazione del programma d'intervento. Se la formazione del
piano attuativo o del programma d'intervento è prevista come obbligatoria dal
piano regolatore generale, si applica l'articolo 50, comma 4.
5. I programmi sono approvati dal comune, previo parere della CPC. La
concessione edilizia o la denuncia d'inizio di attività per gli interventi
previsti nel programma possono riguardare anche singoli lotti funzionali.
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Capo X
Durata ed effetti degli strumenti di pianificazione territoriale
ARTICOLO
52
Durata ed effetti dei piani
1. Il piano urbanistico provinciale, il piano territoriale della comunità
e il piano regolatore generale hanno valore a tempo indeterminato, fatto salvo
quanto previsto da questo articolo.
2. Il piano regolatore generale può stabilire che determinate previsioni
concernenti aree specificatamente destinate a insediamento, la cui attuazione
assume particolare rilevanza per la comunità locale, cessano di avere
efficacia se entro il termine stabilito dal piano stesso, comunque non
inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni, non è stato presentato
il piano attuativo, se richiesto, o la domanda di concessione edilizia o la
denuncia d'inizio di attività per la realizzazione degli interventi.
3. I piani attuativi hanno efficacia per dieci anni dalla loro
approvazione. Decorso questo termine il piano attuativo diventa inefficace per
la parte non ancora eseguita relativa alle opere di urbanizzazione. In tal
caso, entro novanta giorni dalla cessazione di efficacia deve essere
predisposto un nuovo piano per il necessario assetto della parte rimasta
inattuata.
4. Le disposizioni dello strumento urbanistico che prevedono l'obbligo di
predisposizione di piani attuativi conservano efficacia per dieci anni,
decorrenti dalla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico
definitivamente approvato, salvo che il piano regolatore generale non preveda
un termine inferiore ai sensi del comma 2.
5. In considerazione della necessità di tutelare le limitate risorse
territoriali esistenti nella provincia le indicazioni del piano territoriale
della comunità e del piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su
beni determinati e li assoggettano a vincoli preordinati all'espropriazione o
che comportano l'inedificabilità, conservano efficacia per dieci anni, salvo
che nel frattempo non si sia proceduto al deposito della domanda diretta a
promuovere il procedimento espropriativo o non siano entrati in vigore i piani
attuativi. Resta ferma la possibilità per il piano territoriale della comunità
e per il piano regolatore generale di prevedere un'efficacia del vincolo per
periodi inferiori.
6. I vincoli previsti dal comma 5 possono essere motivatamente reiterati
una sola volta e per un periodo massimo di ulteriori cinque anni, purché il
comune provveda alla corresponsione al proprietario, su sua richiesta, di un
indennizzo, salvo rivalsa del comune nei confronti del soggetto nell'interesse
del quale il vincolo è stato reiterato se la richiesta di reiterazione è stata
formulata da questo soggetto. L'indennizzo è determinato come segue:
a) in misura pari all'interesse legale calcolato sull'indennità di
esproprio, sulla base dei tassi vigenti al momento della determinazione
dell'annualità, per ciascun anno successivo alla scadenza del vincolo
decennale;
b) l'indennità di esproprio di cui alla lettera a) è calcolata in base ai
parametri vigenti per la sua determinazione alla data di entrata in vigore del
provvedimento di reiterazione del vincolo;
c) l'indennizzo è corrisposto in annualità entro il 31 marzo dell'anno
successivo a quello di riferimento, a decorrere dall'anno successivo a quello
di reiterazione del vincolo; in caso di esproprio l'indennizzo annuale è
quantificato in ragione del numero di mesi decorsi prima del pagamento
dell'indennità di esproprio ed è liquidato entro il terzo mese successivo al
pagamento dell'indennità.
7. L'indennizzo non è dovuto:
a) nel caso di vincoli che incidono con carattere di generalità su intere
categorie di beni;
b) nel caso di vincoli che subordinano la realizzazione d'interventi
all'approvazione di piani attuativi d'iniziativa privata o d'iniziativa mista
pubblico-privata di cui alle sezioni II e IV del capo IX di questo titolo;
c) se in alternativa all'esproprio è stipulata una convenzione per la
compensazione urbanistica ai sensi dell'articolo 55;
d) se nelle aree soggette a vincolo i piani regolatori generali
ammettono, in attesa dell'espropriazione delle aree o dell'approvazione dei
piani attuativi d'iniziativa pubblica, la realizzazione di strutture
prefabbricate di carattere precario ai sensi dell'articolo 97, comma 2, e
altri interventi, secondo criteri da stabilire con regolamento, per
l'esercizio di attività compatibili con la destinazione di zona; dopo
l'attivazione della procedura espropriativa queste strutture devono essere
rimosse a cura e spese degli interessati nei termini stabiliti dal comune,
eventualmente prorogabili; decorso inutilmente il termine le strutture sono
equiparate a opera abusive realizzate in assenza di titolo abilitativo
edilizio.
8. Decorsi i termini previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 e fino
all'adozione delle varianti ai piani regolatori generali recanti la nuova
disciplina delle aree interessate, queste aree sono utilizzabili nei limiti di
una densità edilizia fondiaria di 0,01 metri cubi per ogni metro quadrato di
lotto accorpato, e comunque nel rispetto delle altre norme, anche più
restrittive, previste dal piano regolatore generale per le aree destinate ad
attività agricole.
9. In alternativa all'espropriazione i comuni possono acquisire le aree
soggette ai vincoli preordinati all'espropriazione mediante il ricorso alla
perequazione urbanistica e alla compensazione urbanistica disciplinate dal
capo XI di questo titolo.
10. L'obbligo di predisposizione di un piano attuativo e la previsione di
vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità è
riportata nel certificato di destinazione urbanistica relativo agli immobili
interessati.
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ARTICOLO
57
Disciplina degli alloggi destinati a residenza
1. Per favorire la conservazione delle peculiari caratteristiche
paesaggistico-ambientali del territorio provinciale e la sua identità
insediativa, contenendo il suo consumo nei limiti delle effettive necessità
abitative e socio-economiche della popolazione stabilmente insediata, questo
articolo disciplina le modalità per assentire la realizzazione di alloggi
destinati a residenza, in modo tale da privilegiare il soddisfacimento delle
esigenze abitative per alloggi destinati a residenza ordinaria rispetto a
quelle per alloggi per tempo libero e vacanze.
2. Per i fini del comma 1 l'edilizia residenziale è distinta nelle
seguenti categorie d'uso:
a) alloggi per tempo libero e vacanze, cioè occupati saltuariamente per
vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini
turistico-ricreativi;
b) alloggi destinati a residenza ordinaria, cioè alloggi diversi
da quelli previsti dalla lettera a).
3. In considerazione del diverso rilievo che assume nei comuni la
diffusione degli alloggi per tempo libero e vacanze, con deliberazione della
Giunta provinciale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali, la CUP e la
competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono individuati
i comuni che presentano una consistenza di alloggi per tempo libero e vacanze
rilevante ai fini della tutela paesaggistico-ambientale del territorio
comunale e delle effettive necessità abitative e socio-economiche della
popolazione, tanto da richiedere l'applicazione di questo articolo,
eventualmente anche a specifiche aree del territorio comunale. Con la medesima
deliberazione la Giunta provinciale stabilisce il dimensionamento massimo
degli interventi destinati ad alloggi per tempo libero e vacanze rispetto agli
alloggi destinati a residenza ordinaria, tenuto conto, in particolare, della
consistenza della popolazione residente, delle diverse destinazioni d'uso
degli alloggi residenziali esistenti, della ricettività turistica, delle
presenze turistiche e delle tendenze dello sviluppo residenziale comunale, con
particolare riferimento alla domanda di nuovi alloggi da destinare ad
abitazione principale. La deliberazione della Giunta provinciale è coerente
con i parametri per il dimensionamento della residenza stabiliti dal piano
urbanistico provinciale e determina il dimensionamento relativo alle nuove
edificazioni e al mutamento d'uso delle costruzioni esistenti. Resta fermo
quanto stabilito dall'articolo 12 della legge provinciale 11 novembre 2005, n.
16, concernente "Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22
(Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). Disciplina della
perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in
materia di urbanistica". Il cambio di destinazione d'uso dei volumi non
residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale
n. 16 del 2005 per la nuova destinazione ad alloggi per tempo libero e vacanze
è disciplinato dai piani regolatori generali, fermo restando che non può
superare il limite massimo del 50 per cento del volume per il quale è chiesto
il cambio di destinazione d'uso residenziale. Il piano regolatore generale può
determinare eccezioni all'applicazione di questo limite, in ragione delle
limitate dimensioni volumetriche e della localizzazione della costruzione
esistente. I piani territoriali delle comunità possono modificare il limite
del 50 per cento per il cambio di destinazione d'uso in determinate aree del
territorio comunale ai fini di garantire la sostenibilità e la qualità dello
sviluppo socio-economico nonché la salvaguardia dell'identità locale.
4. I comuni individuati dalla deliberazione prevista dal comma 3 adeguano
le previsioni dei piani regolatori comunali ai contenuti della deliberazione,
specificando:
a) le previsioni di sviluppo residenziale del comune nel successivo
decennio, con particolare riferimento ai nuovi alloggi da destinare ad
abitazione principale;
b) gli effetti attesi sulle infrastrutture viarie,
sull'approvvigionamento idrico, energetico, sullo smaltimento delle acque
reflue e dei rifiuti e i costi di realizzazione e manutenzione presumibili per
le nuove opere di urbanizzazione necessarie o per il potenziamento di quelle
esistenti;
c) il dimensionamento degli interventi destinati ad alloggi per tempo
libero e vacanze ritenuto compatibile con le esigenze di tutela paesaggistico-
ambientale del territorio comunale e con le effettive necessità abitative e
socio-economiche della popolazione;
d) i casi in cui il rilascio del titolo abilitativo edilizio per la
realizzazione di alloggi per tempo libero e vacanze è subordinato
all'approvazione di un piano attuativo.
5. L'eventuale aumento del dimensionamento degli alloggi da destinare a
residenza disposto da successive varianti al piano regolatore generale non
produce effetti sul dimensionamento massimo degli interventi destinati ad
alloggi per tempo libero e vacanze fissato dalle previgenti disposizioni di
piano ai sensi della lettera c) del comma 4, fino a quando non sia stato
realizzato almeno l'80 per cento del dimensionamento degli alloggi destinati a
residenza ordinaria previsto dalle previgenti disposizioni di piano.
6. La concessione edilizia o la denuncia d'inizio di attività per la
realizzazione di nuovi alloggi residenziali, anche mediante cambio d'uso con o
senza opere, precisa la destinazione a residenza ordinaria o ad alloggio per
tempo libero e vacanze delle unità immobiliari. Il comune provvede alla tenuta
di un elenco dei titoli abilitativi edilizi che specificano la destinazione
degli alloggi e all'annotazione nel libro fondiario, a spese dell'interessato,
della destinazione a residenza ordinaria degli alloggi a ciò destinati.
L'annotazione è richiesta dal comune ad avvenuta presentazione della
dichiarazione di fine lavori e prima del rilascio del certificato di
agibilità, sulla base del titolo edilizio e di un'attestazione del comune in
cui sono riportate le particelle edificali e le porzioni materiali soggette al
vincolo. La cancellazione del vincolo può essere richiesta dall'interessato
sulla base di una certificazione rilasciata dal comune che autorizza la
cancellazione del vincolo sulla base dell'accertata conformità urbanistica
della trasformazione d'uso dell'edificio.
7. Il cambio d'uso da alloggio per tempo libero e vacanze a residenza
ordinaria è sempre ammesso; quello da altre destinazioni d'uso ad alloggio per
tempo libero e vacanze è ammesso solo nei limiti stabiliti dal piano
regolatore generale ai sensi del comma 3 e della lettera c) del comma 4. Il
proprietario dell'alloggio, o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso
o abitazione, è responsabile nei confronti del comune per il mantenimento
della destinazione a residenza ordinaria degli edifici assentiti a questi fini.
8. Il comune vigila sul mantenimento della destinazione delle costruzioni
e sul loro utilizzo, anche mediante la verifica dei contratti delle aziende
erogatrici di servizi, dei controlli ai fini fiscali e dei contratti di
locazione stipulati. I controlli, che i comuni possono delegare alle comunità,
devono riguardare un campione di unità immobiliari comunque non inferiore,
annualmente, al 10 per cento del totale. Nell'ambito dei poteri di vigilanza
attribuiti alla Provincia dal titolo VI essa effettua accertamenti
sull'esecuzione dei controlli di competenza dei comuni.
9. La realizzazione abusiva, anche mediante cambio d'uso con o senza
opere, di alloggi per tempo libero e vacanze comporta l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria pari a 15.000 euro. La violazione è
accertata dal comune, al quale spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione;
per il pagamento delle sanzioni si applica l'articolo 136. I proventi delle
sanzioni riscossi dal comune sono destinati a interventi di edilizia pubblica
o agevolata o a interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale.
10. Ciascun accertamento della violazione di cui al comma 9 da parte degli
organi comunali successivo al precedente costituisce un'autonoma violazione e
comporta una distinta sanzione, sempre che fra il precedente accertamento e
quello successivo sia decorso un periodo non inferiore a tre mesi. Per la
prima violazione la sanzione pecuniaria può essere ridotta sino a un quinto
del suo importo, tenuto conto della gravità della violazione, dell'opera
svolta dall'interessato per l'eliminazione delle conseguenze della violazione,
della personalità e delle condizioni economiche dell'interessato.
11. Con regolamento, previo parere della competente commissione permanente
del Consiglio provinciale, sono stabiliti i casi in cui il comune può
autorizzare temporaneamente, in deroga a questo articolo, l'utilizzazione di
un alloggio destinato a residenza ordinaria come alloggio per tempo libero e
vacanze da parte del proprietario dell'alloggio o di suoi parenti entro il
secondo grado e affini entro il primo grado, stabilendone le condizioni e i
termini, eventualmente prorogabili.
12. Questo articolo non si applica agli alloggi destinati alle attività
extra-alberghiere di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), e), f)
e f bis), della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli
esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della
ricettività turistica), nonché agli alloggi realizzati ai sensi dell'articolo
61, limitatamente a quelli che possono essere destinati a fini abitativi
solamente in modo non permanente, ferma restando la possibilità di mutamento
d'uso di tali alloggi nel rispetto dei vincoli previsti da questo articolo e
dalle disposizioni speciali che li concernono.
13. Gli alloggi destinati a residenza ordinaria possono essere comunque
utilizzati quali alloggi per tempo libero e vacanze nei seguenti casi:
a) alloggi compresi nel medesimo edificio o in edifici contigui, nel
limite di tre per ciascun proprietario o usufruttuario, ceduti in locazione a
turisti in forma non imprenditoriale e con una capacità ricettiva complessiva
non superiore a dodici posti letto, a condizione che i proprietari risiedano
nell'edificio medesimo o in uno degli edifici contigui; il proprietario o
l'usufruttuario comunicano al comune l'utilizzo di tali alloggi per tempo
libero e vacanze; il comune tiene un elenco di tali alloggi, che ne specifica
la destinazione;
b) alloggi di proprietà di emigrati trentini all'estero ai sensi
dell'articolo 2 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a
favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti); alloggi di
proprietà di persone che abbiano risieduto nel comune interessato per un
periodo non inferiore a dieci anni e che abbiano successivamente trasferito la
residenza in un altro comune, o di proprietà del coniuge o di parenti di primo
grado; questa lettera si applica con riguardo a un unico alloggio per i
soggetti interessati.
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ARTICOLO
61
Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente
1. I piani regolatori comunali e i regolamenti edilizi dei comuni, anche
per consentire il riutilizzo a fini abitativi del patrimonio edilizio
tradizionale, disciplinano le condizioni e le modalità da osservare
nell'esecuzione degli interventi di recupero, di conservazione e di
valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale destinato originariamente
ad attività agricole e silvo-pastorali.
2. Il piano regolatore generale e il regolamento edilizio, per i fini del
comma 1 e nel rispetto degli indirizzi e criteri di cui al comma 3, prevedono:
a) l'individuazione degli edifici tradizionali esistenti o da recuperare
e delle relative pertinenze che richiedono interventi di manutenzione
ambientale, tenuto conto delle indicazioni in materia di interventi ambientali
e paesaggistici contenuti nel piano territoriale della comunità;
b) la definizione, anche per aree omogenee, dei caratteri tipologici,
degli elementi costruttivi, dei materiali, delle sistemazioni esterne, delle
modalità da osservare nell'esecuzione dei lavori e di ogni altro elemento
necessario per una corretta progettazione degli interventi;
c) le specifiche condizioni, comprese quelle di carattere igienico-
sanitario, indispensabili per consentire l'utilizzo abitativo, anche non
permanente, degli edifici.
3. La Giunta provinciale, sentita la CUP, stabilisce indirizzi e criteri
generali per la disciplina degli interventi di recupero previsti dal comma 2 e
fissa i requisiti igienico-sanitari che i regolamenti edilizi dei comuni
devono rispettare per consentire l'utilizzo a fini abitativi, anche non
permanente, degli edifici.
4. Se i piani regolatori comunali o le loro varianti adottati dal comune
per i fini del comma 1 soddisfano le esigenze di tutela paesaggistica, ai
sensi di questa legge, rimane fermo quanto disposto dall'articolo 32.
5. Gli interventi di valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale
sono effettuati, di norma, senza la realizzazione di nuove opere
d'infrastrutturazione. L'esecuzione delle opere necessarie per rendere
abitabile l'edificio non costituisce titolo per chiedere la riduzione del
contributo di concessione ai sensi dell'articolo 104.
6. Nel caso di recupero degli edifici tradizionali a fini abitativi il
rilascio della concessione edilizia o la presentazione della denuncia d'inizio
di attività sono subordinati alla stipulazione con il comune di una
convenzione con la quale i richiedenti s'impegnano a effettuare, per un
periodo non inferiore a dieci anni e con le modalità stabilite dalla
convenzione, interventi di manutenzione ambientale delle pertinenze
dell'edificio. In caso di violazione degli obblighi la convenzione prevede
l'esecuzione degli interventi di manutenzione da parte del comune a spese del
richiedente.
7. Agli interventi previsti da questo articolo non si applica la legge
provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche
in provincia di Trento).
8. Agli interventi edilizi riguardanti immobili individuati dal piano
regolatore generale ai sensi della lettera a) del comma 2, con esclusione di
quelli soggetti a restauro, si applica, se ne ricorrono i presupposti, il
comma 3 dell'articolo 121.
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ARTICOLO
62
Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura
1. Nelle aree destinate all'agricoltura dal piano regolatore generale,
con esclusione delle destinazioni a bosco, a pascolo e improduttivo, la
densità fondiaria può essere calcolata utilizzando tutti gli appezzamenti
componenti l'azienda agricola ed effettivamente utilizzati o utilizzabili,
purché ricadenti in un ambito comunale o di comuni confinanti. Nel caso di
aziende a prevalente indirizzo zootecnico possono essere utilizzate aree a
pascolo per il calcolo della densità fondiaria, su parere conforme del
comitato di cui al comma 9, formulato tenendo conto dei criteri eventualmente
stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.
2. Se sono utilizzate anche aree ricadenti in un comune confinante
interessato la densità fondiaria è calcolata in base all'indice edilizio
stabilito dal rispettivo piano regolatore generale; il comune competente,
prima di rilasciare la concessione edilizia, acquisisce il nulla osta dei
comuni confinanti.
3. Ai sensi dell'articolo 48 dell'allegato B (Norme di attuazione) della
legge provinciale concernente "Approvazione del nuovo piano urbanistico
provinciale", con regolamento sono stabiliti i casi e le condizioni per
consentire l'eventuale realizzazione di una ulteriore unità abitativa
nell'ambito della medesima impresa agricola al fine di garantire la continuità
gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali, nonché per
l'utilizzazione di fabbricati esistenti come foresterie per i lavoratori
stagionali.
4. Non può essere mutata la destinazione d'uso degli edifici realizzati
nelle aree destinate all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola,
compresi quelli a uso abitativo dell'imprenditore agricolo e quelli destinati
all'agriturismo. Ogni comune tiene e aggiorna un registro delle aree delle
quali è stata utilizzata la densità fondiaria ai sensi dei commi 1 e 2, con
allegati i relativi estratti tavolari e i fogli di possesso prodotti dagli
interessati, e degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura
per l'esercizio dell'attività agricola.
5. In presenza di eventi del tutto particolari e adeguatamente motivati
il consiglio comunale, sentito il parere del comitato previsto dal comma 9 e
previo nulla osta della Giunta provinciale, può autorizzare il mutamento di
destinazione degli edifici di cui al comma 4 per usi che risultino comunque
compatibili con le aree agricole.
6. Il vincolo di destinazione agricola degli edifici realizzati ai sensi
del comma 1 e di quelli ad uso abitativo dell'imprenditore agricolo è annotato
nel libro fondiario a cura del comune e a spese del concessionario.
L'annotazione è richiesta dal comune ad avvenuta presentazione della
dichiarazione di fine lavori e prima del rilascio del certificato di
agibilità, sulla base del titolo edilizio e di un'attestazione del comune in
cui sono riportate le particelle edificali e le eventuali porzioni materiali
soggette al vincolo. La cancellazione del vincolo può essere chiesta
dall'interessato sulla base di una certificazione rilasciata dal comune
competente che autorizza la cancellazione sulla base dell'accertata conformità
urbanistica della trasformazione d'uso dell'edificio.
7. Ai sensi dell'articolo 37, comma 4, lettera b), dell'allegato B (Norme
di attuazione) della legge provinciale concernente "Approvazione del nuovo
piano urbanistico provinciale", nelle aree destinate all'agricoltura la
realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola in
forma imprenditoriale, di manufatti di limitate dimensioni funzionali alla
coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale è subordinata al
rispetto dei limiti dimensionali e dei criteri generali, concernenti le
tipologie costruttive e i materiali da utilizzare, stabiliti con regolamento,
tenuto conto dell'estensione delle superfici coltivate e dell'orientamento
colturale prevalente.
8. Nelle aree destinate all'agricoltura gli edifici esistenti con
destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente,
dall'attività agricola alla data di entrata in vigore di questa legge, nonché
le costruzioni destinate alla conservazione e trasformazione dei prodotti
agricoli su scala industriale e ad allevamenti industriali, possono formare
oggetto degli interventi di recupero previsti dall'articolo 99, di
realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di limitati ampliamenti
per garantirne la funzionalità, nei limiti previsti dai piani regolatori
comunali. Nel caso di più edifici contigui l'aumento volumetrico
corrispondente alla somma di quello relativo a ciascun edificio può essere
utilizzato in modo indipendente dalle singole costruzioni, sulla base di un
piano attuativo di recupero organico del compendio edilizio.
9. È istituito il comitato per gli interventi nelle aree agricole, con il
compito di rilasciare l'autorizzazione richiesta dal piano urbanistico
provinciale in relazione agli interventi edilizi da realizzare in aree
agricole. Il comitato è composto da:
a) un funzionario del servizio provinciale competente in materia di
aziende agricole;
b) un funzionario del servizio provinciale competente in materia di
urbanistica;
c) un esperto designato dalle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello provinciale, che potrà avvalersi del
supporto del comitato territoriale di sviluppo rurale competente;
d) un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali.
10. Le funzioni di segretario del comitato per gli interventi nelle aree
agricole sono svolte da un dipendente della Provincia assegnato alla struttura
provinciale competente in materia di aziende agricole. Il comitato stabilisce
le sue modalità di funzionamento e le modalità di nomina del presidente.
11. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione
d'interventi in aree destinate a insediamento individuate dai piani
territoriali delle comunità o dai piani regolatori generali mediante la
riduzione di aree agricole di pregio e la relativa compensazione, ai sensi
dell'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale
concernente "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", è
subordinato:
a) alla redazione di un progetto unitario che preveda contestualmente
l'idonea infrastrutturazione e l'apprestamento per la coltivazione delle aree
individuate per la compensazione, in seguito alla loro acquisizione sulla base
di un titolo idoneo ai sensi dell'articolo 101, comma 1;
b) alla stipula di una convenzione fra i richiedenti e le comunità o i
comuni interessati, con la quale sono stabilite le condizioni, le modalità e i
termini da osservare per la realizzazione degli interventi
d'infrastrutturazione e apprestamento per la coltivazione delle aree
individuate per la compensazione, assistita da idonee garanzie finanziarie o
di altra natura determinate dalla comunità o dal comune.
12. Nel caso di opere pubbliche e d'interesse pubblico da realizzare in
aree individuate dai piani territoriali delle comunità o dai piani regolatori
generali mediante la riduzione di aree agricole di pregio e la relativa
compensazione, per le quali è esperibile la procedura espropriativa ai sensi
delle leggi in materia, l'approvazione del progetto unitario per la
realizzazione degli interventi, l'idonea infrastrutturazione e l'apprestamento
delle aree ai sensi del comma 11 costituiscono titolo per l'espropriazione
delle aree che formano oggetto di compensazione. In tal caso l'indennità di
espropriazione da corrispondere per l'acquisizione delle aree agricole di
pregio è aumentata in misura pari alla maggiorazione prevista in assenza di
rideterminazione dell'indennità di esproprio e di opposizione alla stima ai
sensi delle disposizioni provinciali in materia. In alternativa
all'espropriazione si può fare ricorso alla compensazione urbanistica di cui
all'articolo 55.
13. Per favorire l'acquisizione delle aree da fornire a titolo di
compensazione per la riduzione della aree agricole di pregio si osserva, in
quanto applicabile, l'articolo 44 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9
(Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di
ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola
e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura).
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Capo II
Disposizioni in materia di edilizia sostenibile
ARTICOLO
83
Ambito di applicazione
1. Questo capo si applica:
a) agli edifici di nuova costruzione, intesi come fabbricati per la cui
realizzazione è stato richiesto il titolo edilizio dopo la data di entrata in
vigore del regolamento di attuazione di questo capo, o singole unità
immobiliari dei medesimi fabbricati;
b) agli edifici esistenti, intesi come fabbricati per la cui
realizzazione è stato richiesto il titolo edilizio prima della data di entrata
in vigore del regolamento di attuazione di questo capo o legittimamente
esistenti prima di quella data, o singole unità immobiliari dei medesimi
fabbricati, se sono sottoposti ai lavori di recupero previsti dall'articolo
99, con esclusione della manutenzione ordinaria.
2. Per l'applicazione di questo capo agli edifici esistenti il
regolamento di attuazione prevede modalità specifiche ispirate a criteri di
gradualità e semplificazione.
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ARTICOLO
84
Prestazione e certificazione energetica degli edifici
1. Per migliorare i consumi energetici e valorizzare gli investimenti di
efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili effettuati sul
patrimonio edilizio sono definite le prestazioni energetiche degli edifici ed
è istituita la certificazione energetica, anche in attuazione della direttiva
2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002,
relativa al rendimento energetico nell'edilizia, e in coerenza con le
disposizioni statali in materia.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 83 il certificato energetico è
redatto da soggetti abilitati aventi i requisiti previsti dal regolamento di
attuazione. Il certificato è trasmesso in copia al comune contestualmente alla
dichiarazione di fine lavori; in caso di mancata trasmissione la dichiarazione
di fine lavori è inefficace.
3. Il certificato energetico comprende le informazioni che consentono
agli utenti di valutare e confrontare i consumi energetici dell'edificio,
anche usando indicatori sintetici. Il certificato è corredato dalle eventuali
indicazioni d'interventi migliorativi delle prestazioni, con i rispettivi
costi e benefici.
4. Ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia),
nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole
unità immobiliari il certificato è allegato all'atto di trasferimento; nel
caso di locazione il certificato è messo a disposizione del conduttore dal
proprietario.
5. Il regolamento di attuazione di questo capo individua i requisiti di
prestazione energetica, i criteri e le modalità di redazione e rilascio del
certificato energetico, in coordinamento con le disposizioni sul libretto del
fabbricato di cui al capo III di questo titolo.
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ARTICOLO
86
Interventi a favore della diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile
1. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del
Consiglio delle autonomie locali, sono definiti gli indirizzi di carattere
generale volti a definire criteri e modalità di redazione di strumenti di
pianificazione territoriale che favoriscano la diffusione delle tecniche di
edilizia sostenibile.
2. I piani regolatori generali possono individuare apposite aree da
destinare alla realizzazione di interventi di edilizia abitativa pubblica di
cui all'articolo 45, comma 1, lettera c), ivi compreso il recupero del
patrimonio edilizio esistente, mediante l'utilizzo di tecniche di edilizia
sostenibile, con particolare riferimento all'utilizzo del legno come elemento
strutturale; per l'acquisizione delle aree o degli immobili ai fini della
realizzazione degli interventi si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni di cui all'articolo 47.
3. I regolamenti edilizi possono prevedere l'obbligo di rispettare
livelli di prestazioni energetiche superiori a quelli previsti dal regolamento
di attuazione di questo capo, con particolare riferimento agli edifici di
nuova costruzione, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi e delle
altre disposizioni in materia stabilite dal regolamento. Per gli interventi
edilizi che rispettano determinati livelli di prestazioni energetiche e di
sostenibilità ambientale, attestati dalle certificazioni previste dagli
articoli 84 e 85, i comuni possono prevedere le seguenti forme
d'incentivazione:
a) la riduzione del contributo di concessione in misura non inferiore al
10 per cento e non superiore al 30 per cento; tale riduzione può essere
prevista fino alla misura della metà per le costruzioni realizzate per almeno
il 50 per cento del loro volume con legname provvisto di certificazione di
gestione forestale sostenibile e relative catene di custodia;
b) modalità di calcolo degli indici edilizi intese a favorire l'uso di
tecniche di edilizia sostenibile, anche ai fini del calcolo del contributo di
concessione, quali lo scomputo dagli indici edilizi delle murature perimetrali
degli edifici, dei solai e di altri elementi costruttivi finalizzati al
miglioramento delle prestazioni energetiche; nel caso di costruzioni in legno
lo scomputo predetto è effettuato in misura pari a quello applicabile ad un
edificio equivalente realizzato in muratura con le medesime prestazioni
energetiche;
c) sgravi tariffari e fiscali consentiti dalla normativa vigente;
d) altre forme d'incentivo individuate a livello locale.
4. La Provincia, le comunità e i comuni, anche sulla base di protocolli
d'intesa e convenzioni con le categorie, associazioni e organismi interessati,
promuovono la diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile anche
attraverso iniziative culturali, di formazione e aggiornamento professionale.
5. La Provincia può promuovere la creazione di un marchio, volto a
valorizzare edifici che rispettino standard elevati di carattere energetico e
di sostenibilità ambientale.
6. La Provincia, anche sulla base di convenzioni con gli istituti di
credito, favorisce l'accesso a forme agevolate di credito per interventi che
soddisfino determinati requisiti documentabili mediante le certificazioni
energetiche e ambientali di questo capo.
7. Nella determinazione dei criteri per la concessione delle agevolazioni
alle imprese previste dalle leggi provinciali in materia si tiene conto della
partecipazione delle imprese richiedenti alle filiere produttive locali che
operano nel settore del risparmio energetico e dell'edilizia sostenibile. Gli
strumenti di programmazione provinciale che prevedono la realizzazione di
edifici pubblici o il loro finanziamento individuano criteri e modalità per la
diffusione di tecniche di progettazione e costruzione degli edifici pubblici
ispirate ai principi dell'edilizia sostenibile.
8. La concessione di contributi per l'edilizia agevolata previsti dalla
legge provinciale n. 21 del 1992 e la valutazione dei progetti nell'ambito
delle procedure di convenzionamento con le imprese previste dalla legge
provinciale n. 15 del 2005 è effettuata tenendo conto dei livelli di
prestazioni energetiche e di sostenibilità ambientale, attestati dalle
certificazioni previste dagli articoli 84 e 85.
9. Nel finanziamento degli interventi di competenza di ITEA s.p.a.
effettuati ai sensi delle leggi provinciali n. 21 del 1992 e n. 15 del 2005 la
Giunta provinciale può stabilire l'entità della quota minima d'interventi che
devono osservare i criteri per il rilascio del certificato di sostenibilità
ambientale.
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ARTICOLO
89
Regolamento di attuazione
1. Per l'attuazione di questo capo con uno o più regolamenti, sentita
l'agenzia provinciale per l'energia, sono disciplinati:
a) i requisiti minimi di prestazione energetica per l'edilizia, anche con
riguardo agli interventi sugli edifici esistenti ai fini del rilascio delle
relative certificazioni;
b) i criteri e le modalità per il rilascio della certificazione
energetica; nel rispetto dell'ordinamento comunitario il regolamento può
prevedere che le predette certificazioni o l'abilitazione dei soggetti che le
pongono in essere siano affidate ad un soggetto, anche partecipato
direttamente o indirettamente dalla Provincia, e può altresì prevedere che
siano riconosciute le certificazioni effettuate da altri soggetti individuati
con modalità trasparenti e non discriminatorie purché l'attività
certificatoria di tali soggetti garantisca il rispetto delle metodologie e
degli standard individuati dalla Provincia;
c) i criteri e le modalità di promozione della formazione delle
professionalità che concorrono al processo di certificazione, anche
avvalendosi dei soggetti di cui alla lettera b);
d) le modalità per l'istituzione e l'utilizzo del marchio previsto
dall'articolo 86, comma 5;
e) la tipologia di edifici eventualmente esclusi dall'obbligo della
certificazione energetica in ragione delle caratteristiche dimensionali, del
valore culturale e paesaggistico e delle modalità d'uso;
f) la porzione minima di edificio soggetto alla certificazione energetica;
g) modalità semplificate per la certificazione energetica per gli edifici
esistenti e per le unità immobiliari con superficie ridotta;
h) le modalità di trasmissione della copia dei certificati ai comuni,
anche su supporto informatico, ai sensi degli articoli 84 e 85;
i) la validità temporale dei certificati;
j) eventuali indirizzi e criteri per la fissazione con il regolamento
edilizio di modalità di calcolo degli indici edilizi ai sensi dell'articolo
86, comma 3.
2. Per il rilascio della certificazione energetica il regolamento
stabilisce inoltre:
a) i termini dai quali decorrono gli obblighi per la certificazione
energetica, prevedendo un'applicazione graduale e semplificata della
certificazione in relazione al tipo d'intervento, con particolare riferimento
agli edifici esistenti;
b) le tipologie di edifici che richiedono l'esposizione del certificato
energetico, in maniera visibile e nel luogo più frequentato.
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Capo III
Libretto del fabbricato
ARTICOLO
92
Finalità e oggetto
1. Per consentire un'adeguata conoscenza dello stato conservativo del
patrimonio edilizio provinciale, per individuare tempestivamente situazioni a
rischio e promuovere la conoscenza dell'utilizzo di tecniche di efficienza
energetica e di edilizia sostenibile ai sensi del capo II di questo titolo è
istituito il libretto del fabbricato.
2. Il libretto del fabbricato assicura una conoscenza adeguata dei
fabbricati a partire dall'epoca della loro costruzione, riportando le
modificazioni e gli adeguamenti eventualmente introdotti. Il libretto concerne
ogni fabbricato di nuova costruzione, sia privato che pubblico, e i fabbricati
esistenti, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 94, comma 5, e
dal regolamento di attuazione di questo capo.
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ARTICOLO
93
Definizioni
1. Ai fini di questo capo s'intendono:
a) per fabbricati di nuova costruzione, quelli per la cui realizzazione è
stato richiesto il titolo edilizio dopo la data di entrata in vigore del
regolamento di attuazione di questo capo, o le loro singole unità immobiliari;
b) per fabbricati esistenti, quelli per la cui realizzazione è stato
richiesto il titolo edilizio prima della data di entrata in vigore del
regolamento di attuazione di questo capo, o le loro singole unità immobiliari;
c) per soggetti interessati, i soggetti che hanno ottenuto i titoli
abilitativi edilizi per la costruzione dei nuovi fabbricati o per la
realizzazione degli interventi edilizi sui fabbricati esistenti;
d) per proprietari, il singolo proprietario dell'intero fabbricato o, in
solido, i proprietari delle singole porzioni materiali, se non è costituito il
condominio, o il condominio, se costituito.
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ARTICOLO
95
Regolamento di attuazione
1. Con regolamento sono stabilite:
a) le modalità con cui gli interessati devono presentare al comune il
libretto per i fabbricati di nuova costruzione, anche su base informatica;
b) le modalità di rilascio delle copie vidimate del libretto agli
interessati da parte del comune;
c) le forme, i termini e le modalità per l'aggiornamento del libretto in
occasione d'interventi interessanti il fabbricato che richiedono un titolo
abilitativo edilizio, fermo restando che il comune provvede all'aggiornamento
d'ufficio dell'anagrafe comunale degli immobili sulla base della
documentazione di cui è o viene in possesso, ai fini del coordinamento delle
banche dati previsto dalla lettera f);
d) i contenuti del libretto e i relativi schemi, che per gli edifici
esistenti devono risultare semplificati; il libretto deve comunque comprendere
la certificazione energetica e l'eventuale certificazione di sostenibilità
ambientale dell'edificio;
e) per i fabbricati esistenti eventuali modalità e criteri per la
realizzazione di progetti sperimentali per la stesura del libretto, termini e
modalità per la sua presentazione al comune fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 94, comma 6, secondo principi di gradualità e semplificazione,
prevedendo le eventuali priorità dell'obbligo di presentazione del libretto in
relazione al tipo di penalità previsto dalla carta di sintesi della
pericolosità per la zona in cui ricade il fabbricato e le eventuali esclusioni
dall'obbligo in relazione alle modalità costruttive, al valore storico-
culturale e alla destinazione d'uso del fabbricato;
f) eventuali modalità e criteri di tenuta dell'anagrafe comunale degli
immobili, anche ai fini di coordinamento con i registri dei crediti edilizi di
cui all'articolo 53, e della destinazione residenziale di cui all'articolo 57,
commi 7 e 13, nonché con altre banche dati dei comuni riguardanti
l'urbanistica e l'edilizia, con il catasto e con il SIAT.
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Titolo V
Disposizioni in materia di titoli abilitativi
Capo I
Disposizioni generali
ARTICOLO
97
Disciplina degli interventi sul territorio
1. Le attività comportanti trasformazione urbanistica o edilizia del
territorio possono essere iniziate e proseguite, nel rispetto degli strumenti
di pianificazione territoriale, solo sulla base della concessione o a seguito
della presentazione di una denuncia d'inizio di attività in base a questa
legge. Non sono subordinate a concessione o a preventiva presentazione di
denuncia d'inizio di attività:
a) le opere di manutenzione ordinaria previste dall'articolo 99, comma 1,
lettera a);
b) gli appostamenti di caccia disciplinati dalle disposizioni provinciali
vigenti in materia di protezione della fauna selvatica e esercizio della
caccia, con esclusione degli appostamenti fissi realizzati in muratura o altro
materiale diverso dal legno;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a carattere
geognostico;
d) le opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il
normale esercizio dell'attività agricola, come precisate dal regolamento di
attuazione, con esclusione degli interventi che comportano la trasformazione
di un'area originariamente boscata, nonché i tunnel temporanei utilizzati per
le colture intensive ortoflorofrutticole o per la moltiplicazione di piante,
ai sensi dell'articolo 98, comma 3;
e) l'attività mineraria di estrazione e discarica nell'ambito dell'area
di concessione mineraria;
f) gli interventi pubblici disciplinati dagli articoli 108, 109, 110 e
111;
g) l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici e dei relativi
impianti quali pertinenze di edifici, nel rispetto dei criteri e dei limiti
stabiliti dal regolamento di attuazione;
h) l'installazione di depositi interrati di gas di petrolio liquefatto di
pertinenza di edifici, entro i limiti dimensionali stabiliti dal regolamento
di attuazione;
i) gli allestimenti mobili di cui alla legge provinciale 13 dicembre
1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a
disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate,
esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività
idrotermali), nel rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima e
dalle relative norme regolamentari;
j) le opere precarie di cui al comma 2.
2. Le opere precarie facilmente rimovibili e destinate a soddisfare
esigenze improrogabili e temporanee sono soggette a preventiva comunicazione
al comune secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione. In
relazione all'entità e alla durata degli interventi, il comune può subordinare
la loro realizzazione alla presentazione di idonee garanzie, anche di
carattere finanziario, ai fini del rispetto dei termini e delle modalità di
rimessa in pristino dei luoghi. In caso di violazione delle disposizioni di
cui a questo comma le opere si considerano realizzate in assenza o difformità
dal titolo edilizio. Gli adempimenti previsti da questo comma non si applicano
con riferimento ai manufatti accessori ai cantieri relativi a progetti di
intervento per i quali sia stato acquisito il titolo abilitativo edilizio.
3. L'installazione d'impianti fissi di telecomunicazione con potenza
massima al connettore d'antenna non superiore a 5 watt non è soggetta a
denuncia d'inizio di attività, né ai provvedimenti permissivi previsti
dall'articolo 101, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 100, comma 1,
lettera c). Questi impianti sono considerati opere d'infrastrutturazione del
territorio ai sensi delle norme vigenti e possono essere installati senza
necessità di specifiche previsioni o di adeguamenti degli strumenti
urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale. Tali impianti sono
soggetti esclusivamente all'osservanza dei limiti e dei valori stabiliti dalla
normativa statale in materia di campi elettromagnetici e devono essere
segnalati all'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e ai comuni
territorialmente interessati entro sessanta giorni dalla loro installazione.
4. Per la coltivazione delle cave e torbiere restano ferme le
disposizioni provinciali in materia.
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ARTICOLO
102
Rilascio della concessione
1. Il comune si pronuncia sulla domanda di concessione nei termini
previsti dal regolamento di attuazione.
2. Se non sono stati allegati alla domanda di concessione tutti gli atti
di assenso di competenza comunale richiesti, il comune li acquisisce
d'ufficio. Se non sono allegati alla domanda tutti gli atti di assenso
comunque denominati di competenza di amministrazioni diverse da quella
comunale, il regolamento edilizio può prevedere la loro acquisizione d'ufficio
da parte del comune.
3. Il regolamento di attuazione stabilisce:
a) le modalità e i termini per l'acquisizione degli atti di assenso di
competenza di amministrazioni diverse da quella comunale; il regolamento può
prevedere anche il ricorso alle conferenze di servizi previste dalla legge
provinciale n. 23 del 1992;
b) i termini e le modalità per il rilascio della concessione edilizia,
eventualmente differenziati in relazione alle dimensioni dei comuni
interessati, alle tipologie di intervento e alle ipotesi di cui all'articolo
105, comma 3, ferma restando la facoltà dei comuni di prevedere, nel proprio
regolamento edilizio, termini più ampi e ulteriori modalità per il rilascio
della concessione edilizia rispetto a quanto previsto nel regolamento di
attuazione;
c) le modalità per assicurare la pubblicità delle concessioni rilasciate;
d) eventuali ulteriori precisazioni sul procedimento di rilascio della
concessione, comprese le ipotesi di sospensione del procedimento.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 105, la domanda di
concessione per interventi da eseguire su aree dotate di un piano attuativo o
di un piano di lottizzazione in vigore s'intende accolta se, entro il termine
stabilito per il rilascio della concessione, non è stato comunicato il
provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio. In tal caso il
richiedente, purché in possesso dei provvedimenti permissivi previsti
dall'articolo 101, se necessari, può dar corso ai lavori dandone comunicazione
al comune, previa corresponsione degli oneri dovuti ai sensi dell'articolo
115, calcolati in via provvisoria dal richiedente, salvo conguaglio sulla base
delle determinazioni del comune.
5. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la
decadenza delle concessioni in contrasto con esse, salvo che i relativi lavori
siano iniziati e vengano ultimati entro il termine di tre anni dalla data
d'inizio, sempre che non intervenga la proroga per l'ultimazione concessa dal
comune ai sensi dell'articolo 103, comma 6.
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ARTICOLO
104
Condizioni particolari per il rilascio della concessione e per la
presentazione della denuncia d'inizio di attività
1. Quando le opere di urbanizzazione primaria mancano o non sono idonee e
non è prevista la loro esecuzione da parte del comune entro un triennio, la
concessione può essere rilasciata e la denuncia d'inizio di attività può
essere presentata solo se i richiedenti si impegnano a eseguire le opere
contestualmente alle costruzioni.
2. Se ricorrono le condizioni di cui al comma 1 il contributo di
concessione previsto dall'articolo 115 è ridotto della parte relativa
all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria o del minor costo delle
opere realizzate, la cui congruità è accertata dal comune in sede di rilascio
della concessione e di presentazione della denuncia d'inizio di attività.
3. Se le opere di urbanizzazione primaria si prestano a essere
utilizzate, in tutto o in parte, per successivi interventi edilizi anche da
parte di terzi, prima del rilascio della concessione e della presentazione
della denuncia d'inizio di attività si può stipulare una convenzione con il
comune per fissare le modalità necessarie a consentire questo utilizzo e
conseguentemente determinare in misura anche più ridotta di quanto previsto il
contributo per le spese di urbanizzazione a carico dell'interessato.
4. Per le opere da destinare all'esercizio dell'attività agrituristica ai
sensi delle disposizioni provinciali in materia, il rilascio della concessione
e la presentazione della denuncia d'inizio di attività è subordinato
all'accertamento dell'iscrizione del richiedente nell'elenco provinciale degli
idonei all'esercizio dell'attività agrituristica.
5. Il rilascio della concessione edilizia e la presentazione della
denuncia d'inizio di attività per la realizzazione d'interventi in aree
destinate dagli strumenti urbanistici a insediamenti produttivi del settore
secondario, a favore di soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1
dell'articolo 101, è subordinato alla stipula di una convenzione fra il comune
e i richiedenti. La convenzione stabilisce le condizioni e i termini da
osservare per l'insediamento nei fabbricati delle imprese che hanno titolo per
esercitare l'attività ammessa dal piano regolatore, e deve essere assistita da
idonee garanzie finanziarie o di altra natura determinate dal comune. La
stipula della convenzione è richiesta, inoltre, per il rilascio della
concessione edilizia e la presentazione della denuncia d'inizio di attività
per il riutilizzo, con o senza opere, di strutture produttive del settore
secondario aventi le caratteristiche, anche dimensionali, individuate dalla
Giunta provinciale con propria deliberazione. La Giunta provinciale può
emanare direttive per l'applicazione di questo comma.
6. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio per realizzare, anche con
il solo cambio d'uso degli edifici esistenti, unità residenziali nelle aree
produttive del settore secondario è ammesso nel rispetto dei limiti e delle
condizioni stabilite ai sensi delle norme di attuazione in materia di cui
all'allegato B della legge provinciale concernente "Approvazione del nuovo
piano urbanistico provinciale". Ai sensi dell'articolo 48 dell'allegato B
(Norme di attuazione) della medesima legge provinciale, con regolamento sono
stabiliti i casi e le condizioni per consentire l'eventuale realizzazione di
una ulteriore unità abitativa nell'ambito della medesima impresa al fine di
garantire la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali.
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ARTICOLO
106
Disposizioni relative alla denuncia d'inizio di attività
1. Possono presentare denuncia d'inizio di attività i proprietari
dell'immobile e i soggetti in possesso di un altro titolo idoneo.
2. Trenta giorni dopo la data di presentazione della denuncia possono
essere iniziati i lavori per i seguenti interventi:
a) interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione,
sostituzione edilizia e demolizione d'immobili di cui all'articolo 99, comma
1, lettere c), d), e), f) e h);
b) interventi previsti dai piani attuativi contenenti precise
disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali;
c) sopraelevazioni, ampliamenti e pertinenze costituenti volume prive di
autonoma funzionalità concernenti edifici esistenti, in presenza di strumenti
urbanistici contenenti precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e
formali;
d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumi;
e) impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e impianti fissi di
telecomunicazione di cui alla legislazione provinciale in materia, concernenti
la realizzazione di strutture a palo o tralicci con altezza inferiore a sei
metri;
f) parcheggi da realizzare nel sottosuolo o nei locali a piano terreno
degli edifici, da destinare a pertinenza di singole unità immobiliari.
3. Per gli interventi diversi da quelli del comma 2 il regolamento
edilizio può stabilire termini più brevi per l'inizio dei lavori.
4. La denuncia d'inizio di attività è corredata dalla prescritta
documentazione tecnica in adeguato numero di copie, dai provvedimenti
permissivi previsti dall'articolo 101, in quanto richiesti, e, fatti salvi i
casi individuati dal regolamento edilizio concernenti opere di lieve entità,
da una dettagliata relazione firmata da un progettista abilitato, in cui è
indicato il nominativo del direttore dei lavori, se richiesto ai sensi della
legge. La relazione, inoltre, assevera:
a) la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e
ai regolamenti edilizi vigenti e l'assenza di contrasti con quelli adottati;
b) il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;
c) l'eventuale subordinazione dell'intervento ai vincoli indicati
dall'articolo 101 e l'avvenuto rilascio di tutti i prescritti atti
autorizzativi;
d) nel caso di interventi riguardanti edifici soggetti alla disciplina
degli insediamenti storici previsti dall'articolo 99, comma 1, lettere c), d)
ed e), ovvero del patrimonio edilizio tradizionale di cui all'articolo 61, lo
stato esistente e l'eventuale presenza di elementi decorativi - quali
affreschi, portali e contorni dei fori in genere in pietra, collegamenti
verticali e parapetti particolari ed altri elementi decorativi significativi -
mediante la presentazione di idonea documentazione fotografica, nonché con
l'indicazione degli interventi previsti per la tutela e valorizzazione dei
predetti elementi decorativi; in ordine alla presenza degli elementi
decorativi e alla relativa documentazione fotografica il comune dà esplicito
riscontro.
5. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al titolo VI,
il comune verifica la completezza della documentazione presentata, accerta che
l'intervento rientri fra quelli di cui all'articolo 105 e determina
l'ammontare del contributo di concessione, in quanto dovuto, fissando il
termine per il suo pagamento. In caso di mancato pagamento del contributo di
concessione entro il termine prescritto, il comune stabilisce un nuovo termine
per il pagamento, mediante diffida; decorso inutilmente il termine l'efficacia
della denuncia d'inizio di attività è sospesa fino al pagamento della somma
dovuta. Nel caso degli interventi previsti dall'articolo 99, comma 1, lettere
c), d) ed e), soggetti alla disciplina degli insediamenti storici, il
controllo è esteso ai contenuti della relazione prevista dal comma 4; per gli
altri interventi i controlli ai contenuti della relazione sono facoltativi. Se
riscontra l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, il comune
notifica agli interessati l'ordine di non effettuare le opere denunciate e, se
ne ricorrono i presupposti, provvede alla comunicazione prevista dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 in materia di responsabilità
del progettista. In tal caso il termine per l'inizio dei lavori o, se il
predetto termine è già decorso, l'efficacia della denuncia d'inizio di
attività restano sospesi fino al ricevimento dell'eventuale documentazione
integrativa o delle modifiche necessarie agli elaborati.
6. La denuncia d'inizio di attività perde efficacia decorsi tre anni
dalla data di presentazione. Il termine è prorogabile su richiesta, da
presentare prima della scadenza, solo per fatti di carattere straordinario
sopravvenuti, tali da ritardare l'esecuzione dei lavori.
7. L'interessato comunica al comune la data di ultimazione dei lavori.
Alla comunicazione è allegato un certificato finale sulla regolare esecuzione
redatto da un tecnico abilitato, che attesta la conformità delle opere al
progetto presentato. Si prescinde dal certificato di regolare esecuzione per i
lavori che non richiedono la relazione del progettista.
8. Ogni comune tiene in pubblica visione i registri delle denunce
d'inizio di attività presentate. Si applicano alle denunce d'inizio di
attività, inoltre, le forme di pubblicità stabilite dal regolamento per la
concessione edilizia.
9. I comuni effettuano controlli successivi sulle denunce d'inizio di
attività, anche mediante controlli su campioni che rappresentino almeno il 10
per cento degli interventi in corso o realizzati. Resta fermo l'esercizio dei
poteri di vigilanza da parte della Provincia ai sensi di questa legge.
10. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la
decadenza delle denunce d'inizio di attività in contrasto con esse, salvo che
i relativi lavori siano iniziati e siano ultimati entro tre anni dalla data di
presentazione, sempre che non intervenga la proroga per l'ultimazione concessa
dal comune ai sensi del comma 6.
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Capo IV
Realizzazione di opere in deroga alle disposizioni urbanistiche
ARTICOLO
112
Esercizio dei poteri di deroga
1. I poteri di deroga previsti dalle norme di attuazione degli strumenti
di pianificazione, sia in vigore che adottati, o dal regolamento edilizio
possono essere esercitati limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche
o d'interesse pubblico.
2. Il regolamento di attuazione individua le opere qualificate
d'interesse pubblico ai fini dell'esercizio del potere di deroga.
3. La realizzazione in deroga di opere d'interesse pubblico e di opere
pubbliche diverse da quelle previste dall'articolo 114, anche per gli
interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività, è subordinata al rilascio
della concessione edilizia previa autorizzazione del consiglio comunale, che
si esprime dopo aver acquisito il parere della CPC.
4. Il rilascio della concessione in deroga ai sensi del comma 3 è
subordinato, oltre che all'autorizzazione del consiglio comunale e al parere
della CPC, al nulla osta della Giunta provinciale, nel caso di opere in
contrasto con la destinazione di zona. In tal caso l'autorizzazione del
consiglio comunale è preceduta dalla pubblicazione all'albo della richiesta di
deroga e dal deposito del progetto presso gli uffici del comune per un periodo
non inferiore a venti giorni, entro i quali chiunque può presentare
osservazioni; il comune trasmette alla Provincia le osservazioni presentate
nel periodo di deposito.
5. Le varianti al progetto assentito in deroga sono sottoposte a un nuovo
procedimento di deroga, a eccezione di quelle che rientrano nei limiti
indicati all'articolo 107 nonché di quelle che prevedono modifiche in
diminuzione dei valori di progetto, che sono soggette solamente a denuncia di
inizio di attività.
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Capo V
Contributi e oneri per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi
ARTICOLO
115
Contributo di concessione
1. Il rilascio della concessione edilizia e la presentazione della
denuncia d'inizio di attività per interventi che comportano un aumento del
carico urbanistico è subordinato alla presenza d'idonee opere di
urbanizzazione primaria o all'impegno formale del richiedente a realizzarle, e
alla corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di
urbanizzazione e al costo di costruzione, salvi i casi espressamente previsti
da questa legge.
2. L'incidenza del contributo di concessione non può essere
complessivamente inferiore al 5 per cento né superiore al 20 per cento del
costo medio della costruzione determinato ai sensi del comma 4.
3. Ai fini di quanto previsto dai successivi articoli, l'incidenza degli
oneri di urbanizzazione primaria, di urbanizzazione secondaria e del costo di
costruzione è pari, ciascuna, a un terzo del complessivo contributo di
concessione.
4. Con regolamento sono individuati:
a) gli interventi che determinano un aumento del carico urbanistico e
richiedono il pagamento del contributo di concessione;
b) le modalità e i termini per il pagamento del contributo, anche in
relazione al titolo edilizio richiesto;
c) le diverse categorie tipologico-funzionali degli interventi edilizi,
distinguendo, nell'ambito delle categorie residenziali, la residenza ordinaria
da quella per tempo libero e vacanze di cui all'articolo 57;
d) i criteri per la determinazione del costo di costruzione per ciascuna
delle categorie tipologico-funzionali di cui alla lettera c), da effettuare
con deliberazione della Giunta provinciale soggetta ad aggiornamento annuale
in base all'andamento degli indici ISTAT riferiti alla città di Trento.
5. Ciascun comune stabilisce e aggiorna le misure percentuali e le
modalità di determinazione del contributo richiesto a norma di questo
articolo, tenuto conto dei limiti minimi e massimi del comma 2, del
regolamento previsto dal comma 4 e dei costi medi di costruzione stabiliti
annualmente dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, lettera d).
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ARTICOLO
134
Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla denuncia d'inizio
di attività
1. Nel caso d'interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività
eseguiti in assenza della denuncia o in difformità da essa o iniziati prima
dei termini stabiliti dai commi 2 e 3 dell'articolo 106, il comune emette
un'ingiunzione ai sensi dell'articolo 129, commi 1 e 2.
2. Se i responsabili dell'abuso non provvedono nei termini di cui
all'articolo 129, comma 1, il comune applica le seguenti sanzioni:
a) nel caso degli interventi di ristrutturazione e sostituzione edilizia
di cui agli articoli 99, comma 1, lettere e) e f), di sopraelevazioni,
ampliamenti e pertinenze ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera a),
d'interventi previsti da piani attuativi ai sensi dell'articolo 105, comma 1,
lettera c), e di mutamenti di destinazione d'uso senza opere, le sanzioni
previste dall'articolo 129;
b) nel caso d'interventi diversi da quelli della lettera a), fatto salvo
quanto stabilito dall'articolo 129, comma 6, e dal comma 3 di questo articolo,
una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'aumento del valore venale
dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere e comunque non
inferiore a 1.500 euro; se le opere risultano in contrasto con rilevanti
interessi urbanistici, in luogo dell'applicazione della sanzione pecuniaria il
comune può ordinare la rimessa in pristino a spese dei responsabili dell'abuso.
3. Quando le opere realizzate in assenza della denuncia o in difformità
da essa riguardano interventi eseguiti su immobili soggetti al vincolo del
restauro o risanamento conservativo e sono diverse da quelle di cui
all'articolo 129, comma 6, se i responsabili dell'abuso non provvedono nei
termini di cui all'articolo 129, comma 1, in luogo dell'applicazione della
sanzione pecuniaria di cui al comma 2, lettera b), di questo articolo, il
comune può ordinare la rimessa in pristino a spese del contravventore,
irrogando inoltre una sanzione pecuniaria da 1.500 a 6.000 euro.
4. Nel caso di violazione delle disposizioni concernenti l'abbattimento
delle barriere architettoniche il comune ordina l'esecuzione delle opere, a
spese dei responsabili, in conformità al progetto autorizzato.
5. Fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 129, comma 1, il
responsabile dell'abuso o altro soggetto avente titolo, fermo restando
l'obbligo di munirsi preventivamente dei provvedimenti permissivi previsti
dall'articolo 101, in quanto richiesti, possono chiedere al comune il rilascio
del provvedimento di sanatoria:
a) nel caso degli interventi di cui al comma 2, lettera a), alle
condizioni previste dall'articolo 135;
b) nel caso d'interventi diversi da quelli della lettera a), se le opere
realizzate in assenza o difformità dalla denuncia d'inizio di attività
risultano conformi agli strumenti urbanistici in vigore e non in contrasto con
quelli adottati, e se risultano conformi, inoltre, al regolamento edilizio
vigente; in tal caso il rilascio del provvedimento di sanatoria è subordinato
al pagamento di una sanzione pecuniaria di 1.500 euro, oltre al pagamento di
eventuali oneri connessi al rilascio del provvedimento; per la procedura di
rilascio del provvedimento di sanatoria si applicano i commi 2, 3 e 6
dell'articolo 135.
6. In caso di presentazione della denuncia d'inizio di attività quando le
opere sono in corso e nel caso d'inizio dei lavori prima che sia decorso il
termine dopo il quale possono essere iniziati i lavori, il comune applica la
sanzione pecuniaria di 1.500 euro.
7. Le sanzioni previste da questo articolo non si applicano se le opere
sono eseguite a seguito di calamità naturali o di avversità atmosferiche
dichiarate di carattere eccezionale.
8. Si osserva l'articolo 129, commi da 8 a 14, in quanto applicabile.
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