LEGGE PROVINCIALE N. 1 DEL 04-03-2008
REGIONE TRENTO (Prov.)

Pianificazione urbanistica e governo del territorio

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
N. 11
del 11 marzo 2008
SUPPLEMENTO
N. 2
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156  

Allegato 1:
Allegato  
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga
la seguente legge:
              
                

ARTICOLO 8

Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità
1. Presso ciascuna comunità è istituita una commissione per la 
pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC).
2. Le commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio:
a) esprimono pareri obbligatori ai fini dell'adozione dei piani 
regolatori generali e relative varianti, nonché dei regolamenti edilizi 
comunali;
b) rilasciano le autorizzazioni di loro competenza nei casi previsti 
dall'articolo 74 per gli interventi riguardanti immobili soggetti alla tutela 
del paesaggio;
c) quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, esprimono 
pareri obbligatori sulla qualità architettonica dei piani attuativi, esclusi i 
piani guida, e delle tipologie d'intervento edilizio di particolare rilevanza 
sotto il profilo paesaggistico e architettonico individuate dal piano 
territoriale della comunità sulla base dei criteri generali stabiliti dal 
regolamento di attuazione. Nei comuni con popolazione superiore alla soglia 
individuata dal regolamento di attuazione i pareri possono essere resi dalla 
commissione edilizia comunale, se lo prevede il regolamento edilizio del 
comune interessato; in questi casi il regolamento edilizio deve prevedere che 
la commissione edilizia sia integrata da un componente designato dalla Giunta 
provinciale, al quale sono attribuite le prerogative previste dal comma 7. Le 
disposizioni demandate al regolamento di attuazione ai sensi di questa lettera 
sono approvate previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali; in caso 
di mancato raggiungimento dell'intesa entro novanta giorni dalla richiesta 
della Provincia, il regolamento può essere approvato prescindendo da essa.
3. I pareri per la qualità architettonica previsti dal comma 2, lettera 
c), riguardano l'armonico inserimento degli interventi nel contesto di 
riferimento e sono rilasciati sulla base dei principi desumibili dalla carta 
del paesaggio e dalle sue linee guida. Per gli interventi che richiedono il 
parere obbligatorio della CPC ai sensi del comma 2, lettera c), si prescinde 
dal parere della commissione edilizia.
4. Si prescinde dal parere per la qualità architettonica di cui al comma 
2, lettera c), nei seguenti casi:
a) per gli interventi previsti da piani attuativi, se la CPC, in sede di 
rilascio del parere sui piani attuativi medesimi, ha accertato che essi 
contengono precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali per 
la loro realizzazione;
b) a decorrere dall'approvazione nell'ambito del piano territoriale della 
comunità dei manuali a carattere tipologico o esplicativo di cui all'articolo 
21, comma 4, relativamente alle parti di territorio considerate dai manuali 
medesimi;
c) in assenza dei manuali tipologici di cui alla lettera b) ovvero nelle 
aree non considerate dagli stessi, qualora le opere siano realizzate in 
conformità a previsioni dei regolamenti edilizi, approvate previa acquisizione 
del parere favorevole della CPC, che disciplinano le modalità costruttive per 
la realizzazione di specifiche tipologie di opere.
5. I comuni possono avvalersi della CPC per l'espressione dei pareri 
spettanti alle commissioni edilizie comunali se non intendono istituire tali 
commissioni e per la richiesta di altri pareri previsti dai regolamenti 
edilizi, anche in luogo del parere della commissione edilizia. In questi casi 
alla richiesta di parere è allegato il verbale concernente l'esito 
dell'istruttoria urbanistica ed edilizia effettuata dall'ufficio comunale 
competente.
6. La CPC è nominata dalla comunità ed è composta da:
a) il presidente della comunità, che la presiede;
b) un numero di componenti non inferiore a quattro e non superiore a sei, 
scelti fra esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del 
paesaggio, di storia e cultura locali e di sviluppo socio-economico, di cui 
uno designato dalla Giunta provinciale e uno dipendente della comunità.
7. Gli organi competenti nominano o designano gli esperti indicati nel 
comma 6, lettera b), tenuto conto dei titoli in loro possesso. Nei casi 
previsti dal comma 5 la CPC è integrata da rappresentanti designati in via 
permanente dal comune in misura non superiore a tre. Le funzioni di segretario 
sono svolte da un dipendente della comunità. Per il suo funzionamento la CPC 
provvede secondo proprie determinazioni, fermo restando che in caso di voto 
negativo dell'esperto designato dalla Giunta provinciale le autorizzazioni in 
materia di tutela del paesaggio e i pareri positivi sulla qualità 
architettonica possono essere rilasciati con il voto favorevole di almeno due 
terzi dei componenti.
8. Con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con il 
Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti:
a) i requisiti professionali minimi richiesti per la nomina a componente 
della CPC;
b) le modalità di selezione dei componenti della CPC sulla base di 
criteri proposti da un organismo tecnico composto da tre rappresentanti della 
Provincia e da tre rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali;
c) gli obblighi di partecipazione alle iniziative di formazione 
permanente individuate dalla Provincia sui temi della pianificazione 
territoriale, della tutela del paesaggio e dell'ambiente;
d) le ipotesi d'incompatibilità con l'incarico di esperto e i casi di 
decadenza dall'incarico.
9. Ai componenti della CPC la comunità corrisponde i compensi stabiliti 
nell'atto di nomina e determinati entro i limiti minimi e massimi individuati 
dalla Giunta provinciale previa intesa con il Consiglio delle autonomie 
locali. Gli oneri per i compensi corrisposti ai rappresentanti dei comuni di 
cui al comma 7, se previsti, sono a carico del bilancio comunale. Per i 
componenti delle CPC che siano dipendenti degli enti territoriali si applicano 
le disposizioni in materia di compensi previste dai rispettivi ordinamenti.


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Capo V Piano territoriale della comunità

ARTICOLO 21

Obiettivi e contenuti del piano territoriale della comunità
1. Il piano territoriale della comunità (PTC) è lo strumento di 
pianificazione del territorio della comunità con il quale sono definite, sotto 
il profilo urbanistico e paesaggistico, le strategie per uno sviluppo 
sostenibile del rispettivo ambito territoriale, nell'obiettivo di conseguire 
un elevato livello di competitività del sistema territoriale, di riequilibrio 
e di coesione sociale e di valorizzazione delle identità locali, nella cornice 
delle funzioni riservate alle comunità dalla legge provinciale n. 3 del 2006. 
Il piano territoriale della comunità è elaborato in coerenza con i criteri e 
gli indirizzi definiti dall'accordo-quadro di programma di cui all'articolo 22 
e in raccordo con gli strumenti di programmazione socio-economica della 
comunità, se approvati.
2. Il piano territoriale della comunità definisce e articola i propri 
contenuti in funzione degli obiettivi indicati dal comma 1, nel rispetto di 
quanto stabilito dal piano urbanistico provinciale.
3. Costituiscono contenuti essenziali del piano territoriale della 
comunità, comunque:
a) l'inquadramento strutturale relativo al territorio della comunità;
b) l'approfondimento e l'interpretazione della carta del paesaggio 
delineata dal piano urbanistico provinciale con riguardo all'ambito 
territoriale della comunità;
c) la carta di regola del territorio, intesa come statuto condiviso delle 
istituzioni e della comunità locale comprendente gli elementi cardine 
dell'identità dei luoghi, espressivo anche della carta del paesaggio e delle 
invarianti; la carta stabilisce regole generali d'insediamento e di 
trasformazione del territorio, la cui tutela garantisce, nei processi 
evolutivi, lo sviluppo sostenibile;
d) l'individuazione delle tipologie d'intervento edilizio di particolare 
rilevanza sulla base dei criteri generali individuati con il regolamento di 
attuazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c);
e) l'implementazione della disciplina d'uso delle invarianti e la loro 
eventuale integrazione, nei limiti previsti dal piano urbanistico provinciale 
e tenuto conto delle normative di settore vigenti;
f) l'approfondimento delle indicazioni del piano urbanistico provinciale 
per le reti ecologiche e ambientali;
g) la delimitazione delle aree di protezione fluviale, tenuto conto dei 
criteri del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;
h) la definizione di linee d'indirizzo per la determinazione, da parte 
dei piani regolatori generali, del dimensionamento dell'edilizia pubblica e 
agevolata per l'attuazione della politica della casa, perseguendo il 
riequilibrio complessivo del territorio, tenuto conto della sua effettiva 
capacità di carico antropico, in coerenza con i criteri generali stabiliti 
dalla Giunta provinciale e con le disposizioni in materia di residenza 
contenute nell'articolo 56;
i) il dimensionamento e la localizzazione delle attrezzature, dei 
servizi, delle infrastrutture e dei centri di attrazione di livello 
sovracomunale, previo assenso del comune, in coerenza con l'impianto 
complessivo della pianificazione territoriale dei comuni;
j) la specificazione e l'integrazione dei criteri di programmazione 
urbanistica del settore commerciale definiti dalla Giunta provinciale in 
attuazione del piano urbanistico provinciale, e la localizzazione delle grandi 
strutture di vendita al dettaglio, compresi i centri commerciali, e del 
commercio all'ingrosso;
k) la delimitazione delle aree produttive del settore secondario di 
livello provinciale indicate dal piano urbanistico provinciale e l'eventuale 
localizzazione di nuove aree produttive del settore secondario di livello 
provinciale;
l) la precisazione dei perimetri delle aree agricole e delle aree 
agricole di pregio individuate dal piano urbanistico provinciale, con riguardo 
alla situazione specifica del territorio della comunità, sulla base di 
ulteriori analisi e valutazioni della qualità e della potenzialità dei suoli, 
tenendo conto delle indicazioni della carta del paesaggio;
m) la modificazione anche sostanziale dei perimetri delle aree sciabili, 
in osservanza delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale;
n) l'individuazione della viabilità e della mobilità di valenza 
sovracomunale, fatti salvi gli interventi contemplati dal piano provinciale 
della mobilità;
o) ogni altra misura o indicazione demandata al piano territoriale della 
comunità dal piano urbanistico provinciale o dalle leggi di settore.
4. In relazione a quanto previsto dal comma 3, lettere b) e c), la 
comunità approva, nell'ambito del piano territoriale della comunità, atti 
d'indirizzo e manuali a carattere tipologico o esplicativo, anche per 
specifiche parti del suo territorio, a supporto della pianificazione 
territoriale dei comuni e dell'esercizio delle funzioni autorizzative e 
concessorie in materia di urbanistica e di paesaggio.
5. Le previsioni del piano territoriale della comunità ai sensi del comma 
3, lettere e), g), i), j), k), l), m), n) e o), se considerate vincolanti ai 
sensi del piano urbanistico provinciale o delle leggi di settore, devono 
essere osservate anche in deroga alle previsioni dei piani regolatori generali 
in vigore o soltanto adottati. Se la comunità non definisce direttamente la 
disciplina d'uso delle aree interessate dalle predette previsioni i comuni 
definiscono tale disciplina nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione 
territoriale, entro il termine stabilito dal piano territoriale della 
comunità. In caso d'inutile decorso del termine la disciplina d'uso è definita 
direttamente dalla comunità, acquisito il parere della CPC.
6. Il piano territoriale della comunità è costituito dai seguenti 
elementi essenziali:
a) la relazione illustrativa e relativi allegati;
b) la struttura cartografica;
c) le norme di attuazione;
d) gli atti d'indirizzo e manuali tipologici o esplicativi di cui al 
comma 4.
7. La relazione illustrativa del piano riporta, in un apposito allegato, 
il rapporto ambientale relativo all'autovalutazione prevista dall'articolo 6.


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Capo VII Regolamento edilizio comunale

ARTICOLO 36

Contenuti del regolamento edilizio comunale
1. Ogni comune ha un regolamento edilizio che determina:
a) le modalità e la documentazione per presentare al comune i progetti di 
opere per la richiesta di concessione edilizia o la presentazione della 
denuncia d'inizio di attività e per la richiesta e il rilascio del certificato 
di destinazione urbanistica e del certificato di agibilità;
b) i criteri e le modalità per il decoro esterno degli edifici, la 
sistemazione e le caratteristiche delle aree di pertinenza degli edifici e le 
caratteristiche delle recinzioni, nonché l'eventuale disciplina delle modalità 
costruttive per la realizzazione di specifiche tipologie di opere; il 
regolamento, in particolare, può prevedere - ai fini della valorizzazione e 
della tutela paesaggistico-ambientale anche del territorio non assoggettato a 
tutela del paesaggio - norme sulla tipologia, le altezze, la cubatura, i 
caratteri architettonici, i materiali e le sistemazioni esterne degli edifici, 
la tutela di elementi caratterizzanti il paesaggio e ogni altra prescrizione 
di carattere tecnico che risulti conveniente;
c) le disposizioni integrative degli standard stabiliti dalla Giunta 
provinciale ai sensi dell'articolo 58 per quanto concerne le distanze fra le 
costruzioni e dai confini, le sporgenze sulle vie e piazze pubbliche, i 
parcheggi a servizio degli edifici;
d) l'eventuale fissazione di una superficie minima degli alloggi, anche 
superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di edilizia 
abitativa pubblica e agevolata;
e) le modalità di calcolo del contributo di concessione, nel rispetto dei 
parametri stabiliti dalla Provincia ai sensi dell'articolo 115;
f) le caratteristiche tipologiche dei cartelli o altri mezzi pubblicitari 
da collocare all'interno dei centri abitati;
g) i modi di approvvigionamento dalle reti dei servizi e le norme 
igieniche d'interesse edilizio;
h) gli interventi soggetti al parere obbligatorio della CPC, in luogo 
della commissione edilizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 5;
i) l'eventuale ordinamento della commissione edilizia, se il comune 
intende costituire tale organo, e l'individuazione dei casi in cui è richiesto 
il parere della commissione;
j) ogni altro elemento utile a disciplinare l'attività edilizia.
2. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle 
autonomie locali, sono definiti i metodi di misurazione degli elementi 
geometrici delle costruzioni. Queste disposizioni prevalgono su quelle dei 
regolamenti edilizi e dei piani regolatori comunali in contrasto con esse.
3. La Giunta provinciale, sentito il parere della CUP e del Consiglio 
delle autonomie locali, approva uno schema di regolamento edilizio tipo per la 
redazione dei regolamenti edilizi.


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Sezione II Piani d'iniziativa privata

ARTICOLO 42

Oggetto dei piani
1. Sono piani attuativi d'iniziativa privata:
a) i piani di lottizzazione;
b) i piani di recupero;
c) i piani per l'edilizia abitativa agevolata, come definita dalle leggi 
provinciali in materia;
d) gli insediamenti produttivi.
2. I piani di lottizzazione sono obbligatori quando sono espressamente 
previsti dal piano regolatore generale e nei seguenti casi:
a) quando si mira all'utilizzo edificatorio di una o più aree contigue, 
finalizzato, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione, alla 
creazione di una pluralità di edifici oppure di un rilevante insieme di unità 
a scopo abitativo o produttivo, anche se facenti parte di un unico edificio, 
compresi gli interventi di ristrutturazione urbanistica di aree già edificate, 
e che richieda l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria o il loro 
adeguamento;
b) quando la trasformazione urbanistica o edilizia di una o più aree di 
estensione superiore ai 5.000 metri quadrati è predisposta attraverso il 
frazionamento e la vendita del terreno in lotti edificabili, o atti 
equivalenti, e l'utilizzo comporta l'esecuzione di opere di urbanizzazione 
primaria; non costituisce lottizzazione ai sensi di questa legge il 
frazionamento che consegue a una divisione ereditaria.
3. I piani di recupero hanno a oggetto la riqualificazione e il recupero 
del patrimonio edilizio esistente e sono presentati al comune dai privati 
interessati, proprietari di almeno il 60 per cento della volumetria degli 
edifici dell'area.
4. I piani per l'edilizia abitativa agevolata sono presentati dai 
soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme provinciali in materia 
e individuano, entro le zone residenziali edificate e di nuovo sviluppo, le 
aree e gli edifici da riservare a edilizia abitativa agevolata, determinandone 
la disciplina.
5. I piani attuativi per gli insediamenti produttivi disciplinano aree 
destinate a opere e impianti di carattere industriale, artigianale e 
commerciale, a impianti e servizi turistici e a complessi destinati alla 
trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli o ad 
allevamenti zootecnici. Questi piani hanno l'obiettivo di promuovere un 
efficace e coordinato utilizzo delle aree che essi disciplinano.


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Sezione IV Piani d'iniziativa mista pubblico-privata

ARTICOLO 51

Programmi integrati d'intervento d'iniziativa mista pubblico-privata
1. Costituiscono piani d'iniziativa mista pubblico-privata i programmi 
integrati d'intervento promossi dal comune o da altri soggetti pubblici e 
privati per riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio e ambientale o per 
programmare interventi edilizi di particolare complessità e impegno 
finanziario. Il programma integrato d'intervento è caratterizzato dalla 
presenza di una pluralità di funzioni, dall'integrazione di diverse tipologie 
d'intervento, comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture, da una 
dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile 
concorso di più operatori e risorse finanziarie pubblici e privati.
2. Se il programma è promosso da soggetti pubblici e privati, singoli o 
riuniti in consorzio o associati, essi devono risultare proprietari di almeno 
il 60 per cento della superficie interessata dal piano.
3. Il regolamento di attuazione può stabilire i criteri per la redazione 
dei programmi d'intervento prevedendo:
a) le modalità di redazione delle rappresentazioni grafiche e i relativi 
contenuti;
b) l'ulteriore documentazione tecnica da allegare, anche sulla proprietà 
e disponibilità delle aree;
c) la documentazione concernente il quadro generale delle risorse 
mobilitabili;
d) lo schema-tipo di convenzione da stipulare fra gli interessati e il 
comune, con particolare riferimento alle garanzie finanziarie, all'ordine 
temporale di realizzazione delle opere o alle eventuali priorità da assegnare 
agli interventi, e le sanzioni applicabili.
4. La previsione del piano regolatore generale circa la necessità di 
utilizzare un'area previa formazione di un piano attuativo si ritiene 
soddisfatta con la formazione del programma d'intervento. Se la formazione del 
piano attuativo o del programma d'intervento è prevista come obbligatoria dal 
piano regolatore generale, si applica l'articolo 50, comma 4.
5. I programmi sono approvati dal comune, previo parere della CPC. La 
concessione edilizia o la denuncia d'inizio di attività per gli interventi 
previsti nel programma possono riguardare anche singoli lotti funzionali.


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Capo X Durata ed effetti degli strumenti di pianificazione territoriale

ARTICOLO 52

Durata ed effetti dei piani
1. Il piano urbanistico provinciale, il piano territoriale della comunità 
e il piano regolatore generale hanno valore a tempo indeterminato, fatto salvo 
quanto previsto da questo articolo.
2. Il piano regolatore generale può stabilire che determinate previsioni 
concernenti aree specificatamente destinate a insediamento, la cui attuazione 
assume particolare rilevanza per la comunità locale, cessano di avere 
efficacia se entro il termine stabilito dal piano stesso, comunque non 
inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni, non è stato presentato 
il piano attuativo, se richiesto, o la domanda di concessione edilizia o la 
denuncia d'inizio di attività per la realizzazione degli interventi.
3. I piani attuativi hanno efficacia per dieci anni dalla loro 
approvazione. Decorso questo termine il piano attuativo diventa inefficace per 
la parte non ancora eseguita relativa alle opere di urbanizzazione. In tal 
caso, entro novanta giorni dalla cessazione di efficacia deve essere 
predisposto un nuovo piano per il necessario assetto della parte rimasta 
inattuata.
4. Le disposizioni dello strumento urbanistico che prevedono l'obbligo di 
predisposizione di piani attuativi conservano efficacia per dieci anni, 
decorrenti dalla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico 
definitivamente approvato, salvo che il piano regolatore generale non preveda 
un termine inferiore ai sensi del comma 2.
5. In considerazione della necessità di tutelare le limitate risorse 
territoriali esistenti nella provincia le indicazioni del piano territoriale 
della comunità e del piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su 
beni determinati e li assoggettano a vincoli preordinati all'espropriazione o 
che comportano l'inedificabilità, conservano efficacia per dieci anni, salvo 
che nel frattempo non si sia proceduto al deposito della domanda diretta a 
promuovere il procedimento espropriativo o non siano entrati in vigore i piani 
attuativi. Resta ferma la possibilità per il piano territoriale della comunità 
e per il piano regolatore generale di prevedere un'efficacia del vincolo per 
periodi inferiori.
6. I vincoli previsti dal comma 5 possono essere motivatamente reiterati 
una sola volta e per un periodo massimo di ulteriori cinque anni, purché il 
comune provveda alla corresponsione al proprietario, su sua richiesta, di un 
indennizzo, salvo rivalsa del comune nei confronti del soggetto nell'interesse 
del quale il vincolo è stato reiterato se la richiesta di reiterazione è stata 
formulata da questo soggetto. L'indennizzo è determinato come segue:
a) in misura pari all'interesse legale calcolato sull'indennità di 
esproprio, sulla base dei tassi vigenti al momento della determinazione 
dell'annualità, per ciascun anno successivo alla scadenza del vincolo 
decennale;
b) l'indennità di esproprio di cui alla lettera a) è calcolata in base ai 
parametri vigenti per la sua determinazione alla data di entrata in vigore del 
provvedimento di reiterazione del vincolo;
c) l'indennizzo è corrisposto in annualità entro il 31 marzo dell'anno 
successivo a quello di riferimento, a decorrere dall'anno successivo a quello 
di reiterazione del vincolo; in caso di esproprio l'indennizzo annuale è 
quantificato in ragione del numero di mesi decorsi prima del pagamento 
dell'indennità di esproprio ed è liquidato entro il terzo mese successivo al 
pagamento dell'indennità.
7. L'indennizzo non è dovuto:
a) nel caso di vincoli che incidono con carattere di generalità su intere 
categorie di beni;
b) nel caso di vincoli che subordinano la realizzazione d'interventi 
all'approvazione di piani attuativi d'iniziativa privata o d'iniziativa mista 
pubblico-privata di cui alle sezioni II e IV del capo IX di questo titolo;
c) se in alternativa all'esproprio è stipulata una convenzione per la 
compensazione urbanistica ai sensi dell'articolo 55;
d) se nelle aree soggette a vincolo i piani regolatori generali 
ammettono, in attesa dell'espropriazione delle aree o dell'approvazione dei 
piani attuativi d'iniziativa pubblica, la realizzazione di strutture 
prefabbricate di carattere precario ai sensi dell'articolo 97, comma 2, e 
altri interventi, secondo criteri da stabilire con regolamento, per 
l'esercizio di attività compatibili con la destinazione di zona; dopo 
l'attivazione della procedura espropriativa queste strutture devono essere 
rimosse a cura e spese degli interessati nei termini stabiliti dal comune, 
eventualmente prorogabili; decorso inutilmente il termine le strutture sono 
equiparate a opera abusive realizzate in assenza di titolo abilitativo 
edilizio.
8. Decorsi i termini previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 e fino 
all'adozione delle varianti ai piani regolatori generali recanti la nuova 
disciplina delle aree interessate, queste aree sono utilizzabili nei limiti di 
una densità edilizia fondiaria di 0,01 metri cubi per ogni metro quadrato di 
lotto accorpato, e comunque nel rispetto delle altre norme, anche più 
restrittive, previste dal piano regolatore generale per le aree destinate ad 
attività agricole.
9. In alternativa all'espropriazione i comuni possono acquisire le aree 
soggette ai vincoli preordinati all'espropriazione mediante il ricorso alla 
perequazione urbanistica e alla compensazione urbanistica disciplinate dal 
capo XI di questo titolo.
10. L'obbligo di predisposizione di un piano attuativo e la previsione di 
vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità è 
riportata nel certificato di destinazione urbanistica relativo agli immobili 
interessati.


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ARTICOLO 57

Disciplina degli alloggi destinati a residenza
1. Per favorire la conservazione delle peculiari caratteristiche 
paesaggistico-ambientali del territorio provinciale e la sua identità 
insediativa, contenendo il suo consumo nei limiti delle effettive necessità 
abitative e socio-economiche della popolazione stabilmente insediata, questo 
articolo disciplina le modalità per assentire la realizzazione di alloggi 
destinati a residenza, in modo tale da privilegiare il soddisfacimento delle 
esigenze abitative per alloggi destinati a residenza ordinaria rispetto a 
quelle per alloggi per tempo libero e vacanze.
2. Per i fini del comma 1 l'edilizia residenziale è distinta nelle 
seguenti categorie d'uso:
a) alloggi per tempo libero e vacanze, cioè occupati saltuariamente per 
vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini 
turistico-ricreativi;
b) alloggi destinati a residenza ordinaria, cioè alloggi diversi 
da quelli previsti dalla lettera a).
3. In considerazione del diverso rilievo che assume nei comuni la 
diffusione degli alloggi per tempo libero e vacanze, con deliberazione della 
Giunta provinciale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali, la CUP e la 
competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono individuati 
i comuni che presentano una consistenza di alloggi per tempo libero e vacanze 
rilevante ai fini della tutela paesaggistico-ambientale del territorio 
comunale e delle effettive necessità abitative e socio-economiche della 
popolazione, tanto da richiedere l'applicazione di questo articolo, 
eventualmente anche a specifiche aree del territorio comunale. Con la medesima 
deliberazione la Giunta provinciale stabilisce il dimensionamento massimo 
degli interventi destinati ad alloggi per tempo libero e vacanze rispetto agli 
alloggi destinati a residenza ordinaria, tenuto conto, in particolare, della 
consistenza della popolazione residente, delle diverse destinazioni d'uso 
degli alloggi residenziali esistenti, della ricettività turistica, delle 
presenze turistiche e delle tendenze dello sviluppo residenziale comunale, con 
particolare riferimento alla domanda di nuovi alloggi da destinare ad 
abitazione principale. La deliberazione della Giunta provinciale è coerente 
con i parametri per il dimensionamento della residenza stabiliti dal piano 
urbanistico provinciale e determina il dimensionamento relativo alle nuove 
edificazioni e al mutamento d'uso delle costruzioni esistenti. Resta fermo 
quanto stabilito dall'articolo 12 della legge provinciale 11 novembre 2005, n. 
16, concernente "Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 
(Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). Disciplina della 
perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in 
materia di urbanistica". Il cambio di destinazione d'uso dei volumi non 
residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale 
n. 16 del 2005 per la nuova destinazione ad alloggi per tempo libero e vacanze 
è disciplinato dai piani regolatori generali, fermo restando che non può 
superare il limite massimo del 50 per cento del volume per il quale è chiesto 
il cambio di destinazione d'uso residenziale. Il piano regolatore generale può 
determinare eccezioni all'applicazione di questo limite, in ragione delle 
limitate dimensioni volumetriche e della localizzazione della costruzione 
esistente. I piani territoriali delle comunità possono modificare il limite 
del 50 per cento per il cambio di destinazione d'uso in determinate aree del 
territorio comunale ai fini di garantire la sostenibilità e la qualità dello 
sviluppo socio-economico nonché la salvaguardia dell'identità locale.
4. I comuni individuati dalla deliberazione prevista dal comma 3 adeguano 
le previsioni dei piani regolatori comunali ai contenuti della deliberazione, 
specificando:
a) le previsioni di sviluppo residenziale del comune nel successivo 
decennio, con particolare riferimento ai nuovi alloggi da destinare ad 
abitazione principale;
b) gli effetti attesi sulle infrastrutture viarie, 
sull'approvvigionamento idrico, energetico, sullo smaltimento delle acque 
reflue e dei rifiuti e i costi di realizzazione e manutenzione presumibili per 
le nuove opere di urbanizzazione necessarie o per il potenziamento di quelle 
esistenti;
c) il dimensionamento degli interventi destinati ad alloggi per tempo 
libero e vacanze ritenuto compatibile con le esigenze di tutela paesaggistico-
ambientale del territorio comunale e con le effettive necessità abitative e 
socio-economiche della popolazione;
d) i casi in cui il rilascio del titolo abilitativo edilizio per la 
realizzazione di alloggi per tempo libero e vacanze è subordinato 
all'approvazione di un piano attuativo.
5. L'eventuale aumento del dimensionamento degli alloggi da destinare a 
residenza disposto da successive varianti al piano regolatore generale non 
produce effetti sul dimensionamento massimo degli interventi destinati ad 
alloggi per tempo libero e vacanze fissato dalle previgenti disposizioni di 
piano ai sensi della lettera c) del comma 4, fino a quando non sia stato 
realizzato almeno l'80 per cento del dimensionamento degli alloggi destinati a 
residenza ordinaria previsto dalle previgenti disposizioni di piano.
6. La concessione edilizia o la denuncia d'inizio di attività per la 
realizzazione di nuovi alloggi residenziali, anche mediante cambio d'uso con o 
senza opere, precisa la destinazione a residenza ordinaria o ad alloggio per 
tempo libero e vacanze delle unità immobiliari. Il comune provvede alla tenuta 
di un elenco dei titoli abilitativi edilizi che specificano la destinazione 
degli alloggi e all'annotazione nel libro fondiario, a spese dell'interessato, 
della destinazione a residenza ordinaria degli alloggi a ciò destinati. 
L'annotazione è richiesta dal comune ad avvenuta presentazione della 
dichiarazione di fine lavori e prima del rilascio del certificato di 
agibilità, sulla base del titolo edilizio e di un'attestazione del comune in 
cui sono riportate le particelle edificali e le porzioni materiali soggette al 
vincolo. La cancellazione del vincolo può essere richiesta dall'interessato 
sulla base di una certificazione rilasciata dal comune che autorizza la 
cancellazione del vincolo sulla base dell'accertata conformità urbanistica 
della trasformazione d'uso dell'edificio.
7. Il cambio d'uso da alloggio per tempo libero e vacanze a residenza 
ordinaria è sempre ammesso; quello da altre destinazioni d'uso ad alloggio per 
tempo libero e vacanze è ammesso solo nei limiti stabiliti dal piano 
regolatore generale ai sensi del comma 3 e della lettera c) del comma 4. Il 
proprietario dell'alloggio, o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso 
o abitazione, è responsabile nei confronti del comune per il mantenimento 
della destinazione a residenza ordinaria degli edifici assentiti a questi fini.
8. Il comune vigila sul mantenimento della destinazione delle costruzioni 
e sul loro utilizzo, anche mediante la verifica dei contratti delle aziende 
erogatrici di servizi, dei controlli ai fini fiscali e dei contratti di 
locazione stipulati. I controlli, che i comuni possono delegare alle comunità, 
devono riguardare un campione di unità immobiliari comunque non inferiore, 
annualmente, al 10 per cento del totale. Nell'ambito dei poteri di vigilanza 
attribuiti alla Provincia dal titolo VI essa effettua accertamenti 
sull'esecuzione dei controlli di competenza dei comuni.
9. La realizzazione abusiva, anche mediante cambio d'uso con o senza 
opere, di alloggi per tempo libero e vacanze comporta l'applicazione di una 
sanzione amministrativa pecuniaria pari a 15.000 euro. La violazione è 
accertata dal comune, al quale spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione; 
per il pagamento delle sanzioni si applica l'articolo 136. I proventi delle 
sanzioni riscossi dal comune sono destinati a interventi di edilizia pubblica 
o agevolata o a interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale.
10. Ciascun accertamento della violazione di cui al comma 9 da parte degli 
organi comunali successivo al precedente costituisce un'autonoma violazione e 
comporta una distinta sanzione, sempre che fra il precedente accertamento e 
quello successivo sia decorso un periodo non inferiore a tre mesi. Per la 
prima violazione la sanzione pecuniaria può essere ridotta sino a un quinto 
del suo importo, tenuto conto della gravità della violazione, dell'opera 
svolta dall'interessato per l'eliminazione delle conseguenze della violazione, 
della personalità e delle condizioni economiche dell'interessato.
11. Con regolamento, previo parere della competente commissione permanente 
del Consiglio provinciale, sono stabiliti i casi in cui il comune può 
autorizzare temporaneamente, in deroga a questo articolo, l'utilizzazione di 
un alloggio destinato a residenza ordinaria come alloggio per tempo libero e 
vacanze da parte del proprietario dell'alloggio o di suoi parenti entro il 
secondo grado e affini entro il primo grado, stabilendone le condizioni e i 
termini, eventualmente prorogabili.
12. Questo articolo non si applica agli alloggi destinati alle attività 
extra-alberghiere di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), e), f) 
e f bis), della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli 
esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della 
ricettività turistica), nonché agli alloggi realizzati ai sensi dell'articolo 
61, limitatamente a quelli che possono essere destinati a fini abitativi 
solamente in modo non permanente, ferma restando la possibilità di mutamento 
d'uso di tali alloggi nel rispetto dei vincoli previsti da questo articolo e 
dalle disposizioni speciali che li concernono.
13. Gli alloggi destinati a residenza ordinaria possono essere comunque 
utilizzati quali alloggi per tempo libero e vacanze nei seguenti casi:
a) alloggi compresi nel medesimo edificio o in edifici contigui, nel 
limite di tre per ciascun proprietario o usufruttuario, ceduti in locazione a 
turisti in forma non imprenditoriale e con una capacità ricettiva complessiva 
non superiore a dodici posti letto, a condizione che i proprietari risiedano 
nell'edificio medesimo o in uno degli edifici contigui; il proprietario o 
l'usufruttuario comunicano al comune l'utilizzo di tali alloggi per tempo 
libero e vacanze; il comune tiene un elenco di tali alloggi, che ne specifica 
la destinazione;
b) alloggi di proprietà di emigrati trentini all'estero ai sensi 
dell'articolo 2 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a 
favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti); alloggi di 
proprietà di persone che abbiano risieduto nel comune interessato per un 
periodo non inferiore a dieci anni e che abbiano successivamente trasferito la 
residenza in un altro comune, o di proprietà del coniuge o di parenti di primo 
grado; questa lettera si applica con riguardo a un unico alloggio per i 
soggetti interessati.


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ARTICOLO 61

Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente
1. I piani regolatori comunali e i regolamenti edilizi dei comuni, anche 
per consentire il riutilizzo a fini abitativi del patrimonio edilizio 
tradizionale, disciplinano le condizioni e le modalità da osservare 
nell'esecuzione degli interventi di recupero, di conservazione e di 
valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale destinato originariamente 
ad attività agricole e silvo-pastorali.
2. Il piano regolatore generale e il regolamento edilizio, per i fini del 
comma 1 e nel rispetto degli indirizzi e criteri di cui al comma 3, prevedono:
a) l'individuazione degli edifici tradizionali esistenti o da recuperare 
e delle relative pertinenze che richiedono interventi di manutenzione 
ambientale, tenuto conto delle indicazioni in materia di interventi ambientali 
e paesaggistici contenuti nel piano territoriale della comunità;
b) la definizione, anche per aree omogenee, dei caratteri tipologici, 
degli elementi costruttivi, dei materiali, delle sistemazioni esterne, delle 
modalità da osservare nell'esecuzione dei lavori e di ogni altro elemento 
necessario per una corretta progettazione degli interventi;
c) le specifiche condizioni, comprese quelle di carattere igienico-
sanitario, indispensabili per consentire l'utilizzo abitativo, anche non 
permanente, degli edifici.
3. La Giunta provinciale, sentita la CUP, stabilisce indirizzi e criteri 
generali per la disciplina degli interventi di recupero previsti dal comma 2 e 
fissa i requisiti igienico-sanitari che i regolamenti edilizi dei comuni 
devono rispettare per consentire l'utilizzo a fini abitativi, anche non 
permanente, degli edifici.
4. Se i piani regolatori comunali o le loro varianti adottati dal comune 
per i fini del comma 1 soddisfano le esigenze di tutela paesaggistica, ai 
sensi di questa legge, rimane fermo quanto disposto dall'articolo 32.
5. Gli interventi di valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale 
sono effettuati, di norma, senza la realizzazione di nuove opere 
d'infrastrutturazione. L'esecuzione delle opere necessarie per rendere 
abitabile l'edificio non costituisce titolo per chiedere la riduzione del 
contributo di concessione ai sensi dell'articolo 104.
6. Nel caso di recupero degli edifici tradizionali a fini abitativi il 
rilascio della concessione edilizia o la presentazione della denuncia d'inizio 
di attività sono subordinati alla stipulazione con il comune di una 
convenzione con la quale i richiedenti s'impegnano a effettuare, per un 
periodo non inferiore a dieci anni e con le modalità stabilite dalla 
convenzione, interventi di manutenzione ambientale delle pertinenze 
dell'edificio. In caso di violazione degli obblighi la convenzione prevede 
l'esecuzione degli interventi di manutenzione da parte del comune a spese del 
richiedente.
7. Agli interventi previsti da questo articolo non si applica la legge 
provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche 
in provincia di Trento).
8. Agli interventi edilizi riguardanti immobili individuati dal piano 
regolatore generale ai sensi della lettera a) del comma 2, con esclusione di 
quelli soggetti a restauro, si applica, se ne ricorrono i presupposti, il 
comma 3 dell'articolo 121.


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ARTICOLO 62

Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura
1. Nelle aree destinate all'agricoltura dal piano regolatore generale, 
con esclusione delle destinazioni a bosco, a pascolo e improduttivo, la 
densità fondiaria può essere calcolata utilizzando tutti gli appezzamenti 
componenti l'azienda agricola ed effettivamente utilizzati o utilizzabili, 
purché ricadenti in un ambito comunale o di comuni confinanti. Nel caso di 
aziende a prevalente indirizzo zootecnico possono essere utilizzate aree a 
pascolo per il calcolo della densità fondiaria, su parere conforme del 
comitato di cui al comma 9, formulato tenendo conto dei criteri eventualmente 
stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.
2. Se sono utilizzate anche aree ricadenti in un comune confinante 
interessato la densità fondiaria è calcolata in base all'indice edilizio 
stabilito dal rispettivo piano regolatore generale; il comune competente, 
prima di rilasciare la concessione edilizia, acquisisce il nulla osta dei 
comuni confinanti.
3. Ai sensi dell'articolo 48 dell'allegato B (Norme di attuazione) della 
legge provinciale concernente "Approvazione del nuovo piano urbanistico 
provinciale", con regolamento sono stabiliti i casi e le condizioni per 
consentire l'eventuale realizzazione di una ulteriore unità abitativa 
nell'ambito della medesima impresa agricola al fine di garantire la continuità 
gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali, nonché per 
l'utilizzazione di fabbricati esistenti come foresterie per i lavoratori 
stagionali.
4. Non può essere mutata la destinazione d'uso degli edifici realizzati 
nelle aree destinate all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola, 
compresi quelli a uso abitativo dell'imprenditore agricolo e quelli destinati 
all'agriturismo. Ogni comune tiene e aggiorna un registro delle aree delle 
quali è stata utilizzata la densità fondiaria ai sensi dei commi 1 e 2, con 
allegati i relativi estratti tavolari e i fogli di possesso prodotti dagli 
interessati, e degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura 
per l'esercizio dell'attività agricola.
5. In presenza di eventi del tutto particolari e adeguatamente motivati 
il consiglio comunale, sentito il parere del comitato previsto dal comma 9 e 
previo nulla osta della Giunta provinciale, può autorizzare il mutamento di 
destinazione degli edifici di cui al comma 4 per usi che risultino comunque 
compatibili con le aree agricole.
6. Il vincolo di destinazione agricola degli edifici realizzati ai sensi 
del comma 1 e di quelli ad uso abitativo dell'imprenditore agricolo è annotato 
nel libro fondiario a cura del comune e a spese del concessionario. 
L'annotazione è richiesta dal comune ad avvenuta presentazione della 
dichiarazione di fine lavori e prima del rilascio del certificato di 
agibilità, sulla base del titolo edilizio e di un'attestazione del comune in 
cui sono riportate le particelle edificali e le eventuali porzioni materiali 
soggette al vincolo. La cancellazione del vincolo può essere chiesta 
dall'interessato sulla base di una certificazione rilasciata dal comune 
competente che autorizza la cancellazione sulla base dell'accertata conformità 
urbanistica della trasformazione d'uso dell'edificio.
7. Ai sensi dell'articolo 37, comma 4, lettera b), dell'allegato B (Norme 
di attuazione) della legge provinciale concernente "Approvazione del nuovo 
piano urbanistico provinciale", nelle aree destinate all'agricoltura la 
realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola in 
forma imprenditoriale, di manufatti di limitate dimensioni funzionali alla 
coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale è subordinata al 
rispetto dei limiti dimensionali e dei criteri generali, concernenti le 
tipologie costruttive e i materiali da utilizzare, stabiliti con regolamento, 
tenuto conto dell'estensione delle superfici coltivate e dell'orientamento 
colturale prevalente.
8. Nelle aree destinate all'agricoltura gli edifici esistenti con 
destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, 
dall'attività agricola alla data di entrata in vigore di questa legge, nonché 
le costruzioni destinate alla conservazione e trasformazione dei prodotti 
agricoli su scala industriale e ad allevamenti industriali, possono formare 
oggetto degli interventi di recupero previsti dall'articolo 99, di 
realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di limitati ampliamenti 
per garantirne la funzionalità, nei limiti previsti dai piani regolatori 
comunali. Nel caso di più edifici contigui l'aumento volumetrico 
corrispondente alla somma di quello relativo a ciascun edificio può essere 
utilizzato in modo indipendente dalle singole costruzioni, sulla base di un 
piano attuativo di recupero organico del compendio edilizio.
9. È istituito il comitato per gli interventi nelle aree agricole, con il 
compito di rilasciare l'autorizzazione richiesta dal piano urbanistico 
provinciale in relazione agli interventi edilizi da realizzare in aree 
agricole. Il comitato è composto da:
a) un funzionario del servizio provinciale competente in materia di 
aziende agricole;
b) un funzionario del servizio provinciale competente in materia di 
urbanistica;
c) un esperto designato dalle organizzazioni professionali agricole 
maggiormente rappresentative a livello provinciale, che potrà avvalersi del 
supporto del comitato territoriale di sviluppo rurale competente;
d) un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali.
10. Le funzioni di segretario del comitato per gli interventi nelle aree 
agricole sono svolte da un dipendente della Provincia assegnato alla struttura 
provinciale competente in materia di aziende agricole. Il comitato stabilisce 
le sue modalità di funzionamento e le modalità di nomina del presidente.
11. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione 
d'interventi in aree destinate a insediamento individuate dai piani 
territoriali delle comunità o dai piani regolatori generali mediante la 
riduzione di aree agricole di pregio e la relativa compensazione, ai sensi 
dell'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale 
concernente "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", è 
subordinato:
a) alla redazione di un progetto unitario che preveda contestualmente 
l'idonea infrastrutturazione e l'apprestamento per la coltivazione delle aree 
individuate per la compensazione, in seguito alla loro acquisizione sulla base 
di un titolo idoneo ai sensi dell'articolo 101, comma 1;
b) alla stipula di una convenzione fra i richiedenti e le comunità o i 
comuni interessati, con la quale sono stabilite le condizioni, le modalità e i 
termini da osservare per la realizzazione degli interventi 
d'infrastrutturazione e apprestamento per la coltivazione delle aree 
individuate per la compensazione, assistita da idonee garanzie finanziarie o 
di altra natura determinate dalla comunità o dal comune.
12. Nel caso di opere pubbliche e d'interesse pubblico da realizzare in 
aree individuate dai piani territoriali delle comunità o dai piani regolatori 
generali mediante la riduzione di aree agricole di pregio e la relativa 
compensazione, per le quali è esperibile la procedura espropriativa ai sensi 
delle leggi in materia, l'approvazione del progetto unitario per la 
realizzazione degli interventi, l'idonea infrastrutturazione e l'apprestamento 
delle aree ai sensi del comma 11 costituiscono titolo per l'espropriazione 
delle aree che formano oggetto di compensazione. In tal caso l'indennità di 
espropriazione da corrispondere per l'acquisizione delle aree agricole di 
pregio è aumentata in misura pari alla maggiorazione prevista in assenza di 
rideterminazione dell'indennità di esproprio e di opposizione alla stima ai 
sensi delle disposizioni provinciali in materia. In alternativa 
all'espropriazione si può fare ricorso alla compensazione urbanistica di cui 
all'articolo 55.
13. Per favorire l'acquisizione delle aree da fornire a titolo di 
compensazione per la riduzione della aree agricole di pregio si osserva, in 
quanto applicabile, l'articolo 44 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 
(Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di 
ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola 
e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura).


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Capo II Disposizioni in materia di edilizia sostenibile

ARTICOLO 83

Ambito di applicazione
1. Questo capo si applica:
a) agli edifici di nuova costruzione, intesi come fabbricati per la cui 
realizzazione è stato richiesto il titolo edilizio dopo la data di entrata in 
vigore del regolamento di attuazione di questo capo, o singole unità 
immobiliari dei medesimi fabbricati;
b) agli edifici esistenti, intesi come fabbricati per la cui 
realizzazione è stato richiesto il titolo edilizio prima della data di entrata 
in vigore del regolamento di attuazione di questo capo o legittimamente 
esistenti prima di quella data, o singole unità immobiliari dei medesimi 
fabbricati, se sono sottoposti ai lavori di recupero previsti dall'articolo 
99, con esclusione della manutenzione ordinaria.
2. Per l'applicazione di questo capo agli edifici esistenti il 
regolamento di attuazione prevede modalità specifiche ispirate a criteri di 
gradualità e semplificazione.


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ARTICOLO 84

Prestazione e certificazione energetica degli edifici
1. Per migliorare i consumi energetici e valorizzare gli investimenti di 
efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili effettuati sul 
patrimonio edilizio sono definite le prestazioni energetiche degli edifici ed 
è istituita la certificazione energetica, anche in attuazione della direttiva 
2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, 
relativa al rendimento energetico nell'edilizia, e in coerenza con le 
disposizioni statali in materia.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 83 il certificato energetico è 
redatto da soggetti abilitati aventi i requisiti previsti dal regolamento di 
attuazione. Il certificato è trasmesso in copia al comune contestualmente alla 
dichiarazione di fine lavori; in caso di mancata trasmissione la dichiarazione 
di fine lavori è inefficace.
3. Il certificato energetico comprende le informazioni che consentono 
agli utenti di valutare e confrontare i consumi energetici dell'edificio, 
anche usando indicatori sintetici. Il certificato è corredato dalle eventuali 
indicazioni d'interventi migliorativi delle prestazioni, con i rispettivi 
costi e benefici.
4. Ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione 
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), 
nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole 
unità immobiliari il certificato è allegato all'atto di trasferimento; nel 
caso di locazione il certificato è messo a disposizione del conduttore dal 
proprietario.
5. Il regolamento di attuazione di questo capo individua i requisiti di 
prestazione energetica, i criteri e le modalità di redazione e rilascio del 
certificato energetico, in coordinamento con le disposizioni sul libretto del 
fabbricato di cui al capo III di questo titolo.


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ARTICOLO 86

Interventi a favore della diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile
1. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del 
Consiglio delle autonomie locali, sono definiti gli indirizzi di carattere 
generale volti a definire criteri e modalità di redazione di strumenti di 
pianificazione territoriale che favoriscano la diffusione delle tecniche di 
edilizia sostenibile.
2. I piani regolatori generali possono individuare apposite aree da 
destinare alla realizzazione di interventi di edilizia abitativa pubblica di 
cui all'articolo 45, comma 1, lettera c), ivi compreso il recupero del 
patrimonio edilizio esistente, mediante l'utilizzo di tecniche di edilizia 
sostenibile, con particolare riferimento all'utilizzo del legno come elemento 
strutturale; per l'acquisizione delle aree o degli immobili ai fini della 
realizzazione degli interventi si osservano, in quanto applicabili, le 
disposizioni di cui all'articolo 47.
3. I regolamenti edilizi possono prevedere l'obbligo di rispettare 
livelli di prestazioni energetiche superiori a quelli previsti dal regolamento 
di attuazione di questo capo, con particolare riferimento agli edifici di 
nuova costruzione, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi e delle 
altre disposizioni in materia stabilite dal regolamento. Per gli interventi 
edilizi che rispettano determinati livelli di prestazioni energetiche e di 
sostenibilità ambientale, attestati dalle certificazioni previste dagli 
articoli 84 e 85, i comuni possono prevedere le seguenti forme 
d'incentivazione:
a) la riduzione del contributo di concessione in misura non inferiore al 
10 per cento e non superiore al 30 per cento; tale riduzione può essere 
prevista fino alla misura della metà per le costruzioni realizzate per almeno 
il 50 per cento del loro volume con legname provvisto di certificazione di 
gestione forestale sostenibile e relative catene di custodia;
b) modalità di calcolo degli indici edilizi intese a favorire l'uso di 
tecniche di edilizia sostenibile, anche ai fini del calcolo del contributo di 
concessione, quali lo scomputo dagli indici edilizi delle murature perimetrali 
degli edifici, dei solai e di altri elementi costruttivi finalizzati al 
miglioramento delle prestazioni energetiche; nel caso di costruzioni in legno 
lo scomputo predetto è effettuato in misura pari a quello applicabile ad un 
edificio equivalente realizzato in muratura con le medesime prestazioni 
energetiche;
c) sgravi tariffari e fiscali consentiti dalla normativa vigente;
d) altre forme d'incentivo individuate a livello locale.
4. La Provincia, le comunità e i comuni, anche sulla base di protocolli 
d'intesa e convenzioni con le categorie, associazioni e organismi interessati, 
promuovono la diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile anche 
attraverso iniziative culturali, di formazione e aggiornamento professionale.
5. La Provincia può promuovere la creazione di un marchio, volto a 
valorizzare edifici che rispettino standard elevati di carattere energetico e 
di sostenibilità ambientale.
6. La Provincia, anche sulla base di convenzioni con gli istituti di 
credito, favorisce l'accesso a forme agevolate di credito per interventi che 
soddisfino determinati requisiti documentabili mediante le certificazioni 
energetiche e ambientali di questo capo.
7. Nella determinazione dei criteri per la concessione delle agevolazioni 
alle imprese previste dalle leggi provinciali in materia si tiene conto della 
partecipazione delle imprese richiedenti alle filiere produttive locali che 
operano nel settore del risparmio energetico e dell'edilizia sostenibile. Gli 
strumenti di programmazione provinciale che prevedono la realizzazione di 
edifici pubblici o il loro finanziamento individuano criteri e modalità per la 
diffusione di tecniche di progettazione e costruzione degli edifici pubblici 
ispirate ai principi dell'edilizia sostenibile.
8. La concessione di contributi per l'edilizia agevolata previsti dalla 
legge provinciale n. 21 del 1992 e la valutazione dei progetti nell'ambito 
delle procedure di convenzionamento con le imprese previste dalla legge 
provinciale n. 15 del 2005 è effettuata tenendo conto dei livelli di 
prestazioni energetiche e di sostenibilità ambientale, attestati dalle 
certificazioni previste dagli articoli 84 e 85.
9. Nel finanziamento degli interventi di competenza di ITEA s.p.a. 
effettuati ai sensi delle leggi provinciali n. 21 del 1992 e n. 15 del 2005 la 
Giunta provinciale può stabilire l'entità della quota minima d'interventi che 
devono osservare i criteri per il rilascio del certificato di sostenibilità 
ambientale.


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ARTICOLO 89

Regolamento di attuazione
1. Per l'attuazione di questo capo con uno o più regolamenti, sentita 
l'agenzia provinciale per l'energia, sono disciplinati:
a) i requisiti minimi di prestazione energetica per l'edilizia, anche con 
riguardo agli interventi sugli edifici esistenti ai fini del rilascio delle 
relative certificazioni;
b) i criteri e le modalità per il rilascio della certificazione 
energetica; nel rispetto dell'ordinamento comunitario il regolamento può 
prevedere che le predette certificazioni o l'abilitazione dei soggetti che le 
pongono in essere siano affidate ad un soggetto, anche partecipato 
direttamente o indirettamente dalla Provincia, e può altresì prevedere che 
siano riconosciute le certificazioni effettuate da altri soggetti individuati 
con modalità trasparenti e non discriminatorie purché l'attività 
certificatoria di tali soggetti garantisca il rispetto delle metodologie e 
degli standard individuati dalla Provincia;
c) i criteri e le modalità di promozione della formazione delle 
professionalità che concorrono al processo di certificazione, anche 
avvalendosi dei soggetti di cui alla lettera b);
d) le modalità per l'istituzione e l'utilizzo del marchio previsto 
dall'articolo 86, comma 5;
e) la tipologia di edifici eventualmente esclusi dall'obbligo della 
certificazione energetica in ragione delle caratteristiche dimensionali, del 
valore culturale e paesaggistico e delle modalità d'uso;
f) la porzione minima di edificio soggetto alla certificazione energetica;
g) modalità semplificate per la certificazione energetica per gli edifici 
esistenti e per le unità immobiliari con superficie ridotta;
h) le modalità di trasmissione della copia dei certificati ai comuni, 
anche su supporto informatico, ai sensi degli articoli 84 e 85;
i) la validità temporale dei certificati;
j) eventuali indirizzi e criteri per la fissazione con il regolamento 
edilizio di modalità di calcolo degli indici edilizi ai sensi dell'articolo 
86, comma 3.
2. Per il rilascio della certificazione energetica il regolamento 
stabilisce inoltre:
a) i termini dai quali decorrono gli obblighi per la certificazione 
energetica, prevedendo un'applicazione graduale e semplificata della 
certificazione in relazione al tipo d'intervento, con particolare riferimento 
agli edifici esistenti;
b) le tipologie di edifici che richiedono l'esposizione del certificato 
energetico, in maniera visibile e nel luogo più frequentato.


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Capo III Libretto del fabbricato

ARTICOLO 92

Finalità e oggetto
1. Per consentire un'adeguata conoscenza dello stato conservativo del 
patrimonio edilizio provinciale, per individuare tempestivamente situazioni a 
rischio e promuovere la conoscenza dell'utilizzo di tecniche di efficienza 
energetica e di edilizia sostenibile ai sensi del capo II di questo titolo è 
istituito il libretto del fabbricato.
2. Il libretto del fabbricato assicura una conoscenza adeguata dei 
fabbricati a partire dall'epoca della loro costruzione, riportando le 
modificazioni e gli adeguamenti eventualmente introdotti. Il libretto concerne 
ogni fabbricato di nuova costruzione, sia privato che pubblico, e i fabbricati 
esistenti, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 94, comma 5, e 
dal regolamento di attuazione di questo capo.


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ARTICOLO 93

Definizioni
1. Ai fini di questo capo s'intendono:
a) per fabbricati di nuova costruzione, quelli per la cui realizzazione è 
stato richiesto il titolo edilizio dopo la data di entrata in vigore del 
regolamento di attuazione di questo capo, o le loro singole unità immobiliari;
b) per fabbricati esistenti, quelli per la cui realizzazione è stato 
richiesto il titolo edilizio prima della data di entrata in vigore del 
regolamento di attuazione di questo capo, o le loro singole unità immobiliari;
c) per soggetti interessati, i soggetti che hanno ottenuto i titoli 
abilitativi edilizi per la costruzione dei nuovi fabbricati o per la 
realizzazione degli interventi edilizi sui fabbricati esistenti;
d) per proprietari, il singolo proprietario dell'intero fabbricato o, in 
solido, i proprietari delle singole porzioni materiali, se non è costituito il 
condominio, o il condominio, se costituito.


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ARTICOLO 95

Regolamento di attuazione
1. Con regolamento sono stabilite:
a) le modalità con cui gli interessati devono presentare al comune il 
libretto per i fabbricati di nuova costruzione, anche su base informatica;
b) le modalità di rilascio delle copie vidimate del libretto agli 
interessati da parte del comune;
c) le forme, i termini e le modalità per l'aggiornamento del libretto in 
occasione d'interventi interessanti il fabbricato che richiedono un titolo 
abilitativo edilizio, fermo restando che il comune provvede all'aggiornamento 
d'ufficio dell'anagrafe comunale degli immobili sulla base della 
documentazione di cui è o viene in possesso, ai fini del coordinamento delle 
banche dati previsto dalla lettera f);
d) i contenuti del libretto e i relativi schemi, che per gli edifici 
esistenti devono risultare semplificati; il libretto deve comunque comprendere 
la certificazione energetica e l'eventuale certificazione di sostenibilità 
ambientale dell'edificio;
e) per i fabbricati esistenti eventuali modalità e criteri per la 
realizzazione di progetti sperimentali per la stesura del libretto, termini e 
modalità per la sua presentazione al comune fermo restando quanto stabilito 
dall'articolo 94, comma 6, secondo principi di gradualità e semplificazione, 
prevedendo le eventuali priorità dell'obbligo di presentazione del libretto in 
relazione al tipo di penalità previsto dalla carta di sintesi della 
pericolosità per la zona in cui ricade il fabbricato e le eventuali esclusioni 
dall'obbligo in relazione alle modalità costruttive, al valore storico-
culturale e alla destinazione d'uso del fabbricato;
f) eventuali modalità e criteri di tenuta dell'anagrafe comunale degli 
immobili, anche ai fini di coordinamento con i registri dei crediti edilizi di 
cui all'articolo 53, e della destinazione residenziale di cui all'articolo 57, 
commi 7 e 13, nonché con altre banche dati dei comuni riguardanti 
l'urbanistica e l'edilizia, con il catasto e con il SIAT.


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Titolo V Disposizioni in materia di titoli abilitativi Capo I Disposizioni generali

ARTICOLO 97

Disciplina degli interventi sul territorio
1. Le attività comportanti trasformazione urbanistica o edilizia del 
territorio possono essere iniziate e proseguite, nel rispetto degli strumenti 
di pianificazione territoriale, solo sulla base della concessione o a seguito 
della presentazione di una denuncia d'inizio di attività in base a questa 
legge. Non sono subordinate a concessione o a preventiva presentazione di 
denuncia d'inizio di attività:
a) le opere di manutenzione ordinaria previste dall'articolo 99, comma 1, 
lettera a);
b) gli appostamenti di caccia disciplinati dalle disposizioni provinciali 
vigenti in materia di protezione della fauna selvatica e esercizio della 
caccia, con esclusione degli appostamenti fissi realizzati in muratura o altro 
materiale diverso dal legno;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a carattere 
geognostico;
d) le opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il 
normale esercizio dell'attività agricola, come precisate dal regolamento di 
attuazione, con esclusione degli interventi che comportano la trasformazione 
di un'area originariamente boscata, nonché i tunnel temporanei utilizzati per 
le colture intensive ortoflorofrutticole o per la moltiplicazione di piante, 
ai sensi dell'articolo 98, comma 3;
e) l'attività mineraria di estrazione e discarica nell'ambito dell'area 
di concessione mineraria;
f) gli interventi pubblici disciplinati dagli articoli 108, 109, 110 e 
111;
g) l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici e dei relativi 
impianti quali pertinenze di edifici, nel rispetto dei criteri e dei limiti 
stabiliti dal regolamento di attuazione;
h) l'installazione di depositi interrati di gas di petrolio liquefatto di 
pertinenza di edifici, entro i limiti dimensionali stabiliti dal regolamento 
di attuazione;
i) gli allestimenti mobili di cui alla legge provinciale 13 dicembre 
1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a 
disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, 
esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività 
idrotermali), nel rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima e 
dalle relative norme regolamentari;
j) le opere precarie di cui al comma 2.
2. Le opere precarie facilmente rimovibili e destinate a soddisfare 
esigenze improrogabili e temporanee sono soggette a preventiva comunicazione 
al comune secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione. In 
relazione all'entità e alla durata degli interventi, il comune può subordinare 
la loro realizzazione alla presentazione di idonee garanzie, anche di 
carattere finanziario, ai fini del rispetto dei termini e delle modalità di 
rimessa in pristino dei luoghi. In caso di violazione delle disposizioni di 
cui a questo comma le opere si considerano realizzate in assenza o difformità 
dal titolo edilizio. Gli adempimenti previsti da questo comma non si applicano 
con riferimento ai manufatti accessori ai cantieri relativi a progetti di 
intervento per i quali sia stato acquisito il titolo abilitativo edilizio.
3. L'installazione d'impianti fissi di telecomunicazione con potenza 
massima al connettore d'antenna non superiore a 5 watt non è soggetta a 
denuncia d'inizio di attività, né ai provvedimenti permissivi previsti 
dall'articolo 101, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 100, comma 1, 
lettera c). Questi impianti sono considerati opere d'infrastrutturazione del 
territorio ai sensi delle norme vigenti e possono essere installati senza 
necessità di specifiche previsioni o di adeguamenti degli strumenti 
urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale. Tali impianti sono 
soggetti esclusivamente all'osservanza dei limiti e dei valori stabiliti dalla 
normativa statale in materia di campi elettromagnetici e devono essere 
segnalati all'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e ai comuni 
territorialmente interessati entro sessanta giorni dalla loro installazione.
4. Per la coltivazione delle cave e torbiere restano ferme le 
disposizioni provinciali in materia.


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ARTICOLO 102

Rilascio della concessione
1. Il comune si pronuncia sulla domanda di concessione nei termini 
previsti dal regolamento di attuazione.
2. Se non sono stati allegati alla domanda di concessione tutti gli atti 
di assenso di competenza comunale richiesti, il comune li acquisisce 
d'ufficio. Se non sono allegati alla domanda tutti gli atti di assenso 
comunque denominati di competenza di amministrazioni diverse da quella 
comunale, il regolamento edilizio può prevedere la loro acquisizione d'ufficio 
da parte del comune.
3. Il regolamento di attuazione stabilisce:
a) le modalità e i termini per l'acquisizione degli atti di assenso di 
competenza di amministrazioni diverse da quella comunale; il regolamento può 
prevedere anche il ricorso alle conferenze di servizi previste dalla legge 
provinciale n. 23 del 1992;
b) i termini e le modalità per il rilascio della concessione edilizia, 
eventualmente differenziati in relazione alle dimensioni dei comuni 
interessati, alle tipologie di intervento e alle ipotesi di cui all'articolo 
105, comma 3, ferma restando la facoltà dei comuni di prevedere, nel proprio 
regolamento edilizio, termini più ampi e ulteriori modalità per il rilascio 
della concessione edilizia rispetto a quanto previsto nel regolamento di 
attuazione;
c) le modalità per assicurare la pubblicità delle concessioni rilasciate;
d) eventuali ulteriori precisazioni sul procedimento di rilascio della 
concessione, comprese le ipotesi di sospensione del procedimento.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 105, la domanda di 
concessione per interventi da eseguire su aree dotate di un piano attuativo o 
di un piano di lottizzazione in vigore s'intende accolta se, entro il termine 
stabilito per il rilascio della concessione, non è stato comunicato il 
provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio. In tal caso il 
richiedente, purché in possesso dei provvedimenti permissivi previsti 
dall'articolo 101, se necessari, può dar corso ai lavori dandone comunicazione 
al comune, previa corresponsione degli oneri dovuti ai sensi dell'articolo 
115, calcolati in via provvisoria dal richiedente, salvo conguaglio sulla base 
delle determinazioni del comune.
5. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la 
decadenza delle concessioni in contrasto con esse, salvo che i relativi lavori 
siano iniziati e vengano ultimati entro il termine di tre anni dalla data 
d'inizio, sempre che non intervenga la proroga per l'ultimazione concessa dal 
comune ai sensi dell'articolo 103, comma 6.


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ARTICOLO 104

Condizioni particolari per il rilascio della concessione e per la 
presentazione della denuncia d'inizio di attività
1. Quando le opere di urbanizzazione primaria mancano o non sono idonee e 
non è prevista la loro esecuzione da parte del comune entro un triennio, la 
concessione può essere rilasciata e la denuncia d'inizio di attività può 
essere presentata solo se i richiedenti si impegnano a eseguire le opere 
contestualmente alle costruzioni.
2. Se ricorrono le condizioni di cui al comma 1 il contributo di 
concessione previsto dall'articolo 115 è ridotto della parte relativa 
all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria o del minor costo delle 
opere realizzate, la cui congruità è accertata dal comune in sede di rilascio 
della concessione e di presentazione della denuncia d'inizio di attività.
3. Se le opere di urbanizzazione primaria si prestano a essere 
utilizzate, in tutto o in parte, per successivi interventi edilizi anche da 
parte di terzi, prima del rilascio della concessione e della presentazione 
della denuncia d'inizio di attività si può stipulare una convenzione con il 
comune per fissare le modalità necessarie a consentire questo utilizzo e 
conseguentemente determinare in misura anche più ridotta di quanto previsto il 
contributo per le spese di urbanizzazione a carico dell'interessato.
4. Per le opere da destinare all'esercizio dell'attività agrituristica ai 
sensi delle disposizioni provinciali in materia, il rilascio della concessione 
e la presentazione della denuncia d'inizio di attività è subordinato 
all'accertamento dell'iscrizione del richiedente nell'elenco provinciale degli 
idonei all'esercizio dell'attività agrituristica.
5. Il rilascio della concessione edilizia e la presentazione della 
denuncia d'inizio di attività per la realizzazione d'interventi in aree 
destinate dagli strumenti urbanistici a insediamenti produttivi del settore 
secondario, a favore di soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 
dell'articolo 101, è subordinato alla stipula di una convenzione fra il comune 
e i richiedenti. La convenzione stabilisce le condizioni e i termini da 
osservare per l'insediamento nei fabbricati delle imprese che hanno titolo per 
esercitare l'attività ammessa dal piano regolatore, e deve essere assistita da 
idonee garanzie finanziarie o di altra natura determinate dal comune. La 
stipula della convenzione è richiesta, inoltre, per il rilascio della 
concessione edilizia e la presentazione della denuncia d'inizio di attività 
per il riutilizzo, con o senza opere, di strutture produttive del settore 
secondario aventi le caratteristiche, anche dimensionali, individuate dalla 
Giunta provinciale con propria deliberazione. La Giunta provinciale può 
emanare direttive per l'applicazione di questo comma.
6. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio per realizzare, anche con 
il solo cambio d'uso degli edifici esistenti, unità residenziali nelle aree 
produttive del settore secondario è ammesso nel rispetto dei limiti e delle 
condizioni stabilite ai sensi delle norme di attuazione in materia di cui 
all'allegato B della legge provinciale concernente "Approvazione del nuovo 
piano urbanistico provinciale". Ai sensi dell'articolo 48 dell'allegato B 
(Norme di attuazione) della medesima legge provinciale, con regolamento sono 
stabiliti i casi e le condizioni per consentire l'eventuale realizzazione di 
una ulteriore unità abitativa nell'ambito della medesima impresa al fine di 
garantire la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali.


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ARTICOLO 106

Disposizioni relative alla denuncia d'inizio di attività
1. Possono presentare denuncia d'inizio di attività i proprietari 
dell'immobile e i soggetti in possesso di un altro titolo idoneo.
2. Trenta giorni dopo la data di presentazione della denuncia possono 
essere iniziati i lavori per i seguenti interventi:
a) interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, 
sostituzione edilizia e demolizione d'immobili di cui all'articolo 99, comma 
1, lettere c), d), e), f) e h);
b) interventi previsti dai piani attuativi contenenti precise 
disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali;
c) sopraelevazioni, ampliamenti e pertinenze costituenti volume prive di 
autonoma funzionalità concernenti edifici esistenti, in presenza di strumenti 
urbanistici contenenti precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e 
formali;
d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumi;
e) impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e impianti fissi di 
telecomunicazione di cui alla legislazione provinciale in materia, concernenti 
la realizzazione di strutture a palo o tralicci con altezza inferiore a sei 
metri;
f) parcheggi da realizzare nel sottosuolo o nei locali a piano terreno 
degli edifici, da destinare a pertinenza di singole unità immobiliari.
3. Per gli interventi diversi da quelli del comma 2 il regolamento 
edilizio può stabilire termini più brevi per l'inizio dei lavori.
4. La denuncia d'inizio di attività è corredata dalla prescritta 
documentazione tecnica in adeguato numero di copie, dai provvedimenti 
permissivi previsti dall'articolo 101, in quanto richiesti, e, fatti salvi i 
casi individuati dal regolamento edilizio concernenti opere di lieve entità, 
da una dettagliata relazione firmata da un progettista abilitato, in cui è 
indicato il nominativo del direttore dei lavori, se richiesto ai sensi della 
legge. La relazione, inoltre, assevera:
a) la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e 
ai regolamenti edilizi vigenti e l'assenza di contrasti con quelli adottati;
b) il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;
c) l'eventuale subordinazione dell'intervento ai vincoli indicati 
dall'articolo 101 e l'avvenuto rilascio di tutti i prescritti atti 
autorizzativi;
d) nel caso di interventi riguardanti edifici soggetti alla disciplina 
degli insediamenti storici previsti dall'articolo 99, comma 1, lettere c), d) 
ed e), ovvero del patrimonio edilizio tradizionale di cui all'articolo 61, lo 
stato esistente e l'eventuale presenza di elementi decorativi - quali 
affreschi, portali e contorni dei fori in genere in pietra, collegamenti 
verticali e parapetti particolari ed altri elementi decorativi significativi - 
mediante la presentazione di idonea documentazione fotografica, nonché con 
l'indicazione degli interventi previsti per la tutela e valorizzazione dei 
predetti elementi decorativi; in ordine alla presenza degli elementi 
decorativi e alla relativa documentazione fotografica il comune dà esplicito 
riscontro.
5. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al titolo VI, 
il comune verifica la completezza della documentazione presentata, accerta che 
l'intervento rientri fra quelli di cui all'articolo 105 e determina 
l'ammontare del contributo di concessione, in quanto dovuto, fissando il 
termine per il suo pagamento. In caso di mancato pagamento del contributo di 
concessione entro il termine prescritto, il comune stabilisce un nuovo termine 
per il pagamento, mediante diffida; decorso inutilmente il termine l'efficacia 
della denuncia d'inizio di attività è sospesa fino al pagamento della somma 
dovuta. Nel caso degli interventi previsti dall'articolo 99, comma 1, lettere 
c), d) ed e), soggetti alla disciplina degli insediamenti storici, il 
controllo è esteso ai contenuti della relazione prevista dal comma 4; per gli 
altri interventi i controlli ai contenuti della relazione sono facoltativi. Se 
riscontra l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, il comune 
notifica agli interessati l'ordine di non effettuare le opere denunciate e, se 
ne ricorrono i presupposti, provvede alla comunicazione prevista dal decreto 
del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 in materia di responsabilità 
del progettista. In tal caso il termine per l'inizio dei lavori o, se il 
predetto termine è già decorso, l'efficacia della denuncia d'inizio di 
attività restano sospesi fino al ricevimento dell'eventuale documentazione 
integrativa o delle modifiche necessarie agli elaborati.
6. La denuncia d'inizio di attività perde efficacia decorsi tre anni 
dalla data di presentazione. Il termine è prorogabile su richiesta, da 
presentare prima della scadenza, solo per fatti di carattere straordinario 
sopravvenuti, tali da ritardare l'esecuzione dei lavori.
7. L'interessato comunica al comune la data di ultimazione dei lavori. 
Alla comunicazione è allegato un certificato finale sulla regolare esecuzione 
redatto da un tecnico abilitato, che attesta la conformità delle opere al 
progetto presentato. Si prescinde dal certificato di regolare esecuzione per i 
lavori che non richiedono la relazione del progettista.
8. Ogni comune tiene in pubblica visione i registri delle denunce 
d'inizio di attività presentate. Si applicano alle denunce d'inizio di 
attività, inoltre, le forme di pubblicità stabilite dal regolamento per la 
concessione edilizia.
9. I comuni effettuano controlli successivi sulle denunce d'inizio di 
attività, anche mediante controlli su campioni che rappresentino almeno il 10 
per cento degli interventi in corso o realizzati. Resta fermo l'esercizio dei 
poteri di vigilanza da parte della Provincia ai sensi di questa legge.
10. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la 
decadenza delle denunce d'inizio di attività in contrasto con esse, salvo che 
i relativi lavori siano iniziati e siano ultimati entro tre anni dalla data di 
presentazione, sempre che non intervenga la proroga per l'ultimazione concessa 
dal comune ai sensi del comma 6.


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Capo IV Realizzazione di opere in deroga alle disposizioni urbanistiche

ARTICOLO 112

Esercizio dei poteri di deroga
1. I poteri di deroga previsti dalle norme di attuazione degli strumenti 
di pianificazione, sia in vigore che adottati, o dal regolamento edilizio 
possono essere esercitati limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche 
o d'interesse pubblico.
2. Il regolamento di attuazione individua le opere qualificate 
d'interesse pubblico ai fini dell'esercizio del potere di deroga.
3. La realizzazione in deroga di opere d'interesse pubblico e di opere 
pubbliche diverse da quelle previste dall'articolo 114, anche per gli 
interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività, è subordinata al rilascio 
della concessione edilizia previa autorizzazione del consiglio comunale, che 
si esprime dopo aver acquisito il parere della CPC.
4. Il rilascio della concessione in deroga ai sensi del comma 3 è 
subordinato, oltre che all'autorizzazione del consiglio comunale e al parere 
della CPC, al nulla osta della Giunta provinciale, nel caso di opere in 
contrasto con la destinazione di zona. In tal caso l'autorizzazione del 
consiglio comunale è preceduta dalla pubblicazione all'albo della richiesta di 
deroga e dal deposito del progetto presso gli uffici del comune per un periodo 
non inferiore a venti giorni, entro i quali chiunque può presentare 
osservazioni; il comune trasmette alla Provincia le osservazioni presentate 
nel periodo di deposito.
5. Le varianti al progetto assentito in deroga sono sottoposte a un nuovo 
procedimento di deroga, a eccezione di quelle che rientrano nei limiti 
indicati all'articolo 107 nonché di quelle che prevedono modifiche in 
diminuzione dei valori di progetto, che sono soggette solamente a denuncia di 
inizio di attività.


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Capo V Contributi e oneri per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi

ARTICOLO 115

Contributo di concessione
1. Il rilascio della concessione edilizia e la presentazione della 
denuncia d'inizio di attività per interventi che comportano un aumento del 
carico urbanistico è subordinato alla presenza d'idonee opere di 
urbanizzazione primaria o all'impegno formale del richiedente a realizzarle, e 
alla corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di 
urbanizzazione e al costo di costruzione, salvi i casi espressamente previsti 
da questa legge.
2. L'incidenza del contributo di concessione non può essere 
complessivamente inferiore al 5 per cento né superiore al 20 per cento del 
costo medio della costruzione determinato ai sensi del comma 4.
3. Ai fini di quanto previsto dai successivi articoli, l'incidenza degli 
oneri di urbanizzazione primaria, di urbanizzazione secondaria e del costo di 
costruzione è pari, ciascuna, a un terzo del complessivo contributo di 
concessione.
4. Con regolamento sono individuati:
a) gli interventi che determinano un aumento del carico urbanistico e 
richiedono il pagamento del contributo di concessione;
b) le modalità e i termini per il pagamento del contributo, anche in 
relazione al titolo edilizio richiesto;
c) le diverse categorie tipologico-funzionali degli interventi edilizi, 
distinguendo, nell'ambito delle categorie residenziali, la residenza ordinaria 
da quella per tempo libero e vacanze di cui all'articolo 57;
d) i criteri per la determinazione del costo di costruzione per ciascuna 
delle categorie tipologico-funzionali di cui alla lettera c), da effettuare 
con deliberazione della Giunta provinciale soggetta ad aggiornamento annuale 
in base all'andamento degli indici ISTAT riferiti alla città di Trento.
5. Ciascun comune stabilisce e aggiorna le misure percentuali e le 
modalità di determinazione del contributo richiesto a norma di questo 
articolo, tenuto conto dei limiti minimi e massimi del comma 2, del 
regolamento previsto dal comma 4 e dei costi medi di costruzione stabiliti 
annualmente dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, lettera d).


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ARTICOLO 134

Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla denuncia d'inizio 
di attività
1. Nel caso d'interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività 
eseguiti in assenza della denuncia o in difformità da essa o iniziati prima 
dei termini stabiliti dai commi 2 e 3 dell'articolo 106, il comune emette 
un'ingiunzione ai sensi dell'articolo 129, commi 1 e 2.
2. Se i responsabili dell'abuso non provvedono nei termini di cui 
all'articolo 129, comma 1, il comune applica le seguenti sanzioni:
a) nel caso degli interventi di ristrutturazione e sostituzione edilizia 
di cui agli articoli 99, comma 1, lettere e) e f), di sopraelevazioni, 
ampliamenti e pertinenze ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera a), 
d'interventi previsti da piani attuativi ai sensi dell'articolo 105, comma 1, 
lettera c), e di mutamenti di destinazione d'uso senza opere, le sanzioni 
previste dall'articolo 129;
b) nel caso d'interventi diversi da quelli della lettera a), fatto salvo 
quanto stabilito dall'articolo 129, comma 6, e dal comma 3 di questo articolo, 
una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'aumento del valore venale 
dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere e comunque non 
inferiore a 1.500 euro; se le opere risultano in contrasto con rilevanti 
interessi urbanistici, in luogo dell'applicazione della sanzione pecuniaria il 
comune può ordinare la rimessa in pristino a spese dei responsabili dell'abuso.
3. Quando le opere realizzate in assenza della denuncia o in difformità 
da essa riguardano interventi eseguiti su immobili soggetti al vincolo del 
restauro o risanamento conservativo e sono diverse da quelle di cui 
all'articolo 129, comma 6, se i responsabili dell'abuso non provvedono nei 
termini di cui all'articolo 129, comma 1, in luogo dell'applicazione della 
sanzione pecuniaria di cui al comma 2, lettera b), di questo articolo, il 
comune può ordinare la rimessa in pristino a spese del contravventore, 
irrogando inoltre una sanzione pecuniaria da 1.500 a 6.000 euro.
4. Nel caso di violazione delle disposizioni concernenti l'abbattimento 
delle barriere architettoniche il comune ordina l'esecuzione delle opere, a 
spese dei responsabili, in conformità al progetto autorizzato.
5. Fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 129, comma 1, il 
responsabile dell'abuso o altro soggetto avente titolo, fermo restando 
l'obbligo di munirsi preventivamente dei provvedimenti permissivi previsti 
dall'articolo 101, in quanto richiesti, possono chiedere al comune il rilascio 
del provvedimento di sanatoria:
a) nel caso degli interventi di cui al comma 2, lettera a), alle 
condizioni previste dall'articolo 135;
b) nel caso d'interventi diversi da quelli della lettera a), se le opere 
realizzate in assenza o difformità dalla denuncia d'inizio di attività 
risultano conformi agli strumenti urbanistici in vigore e non in contrasto con 
quelli adottati, e se risultano conformi, inoltre, al regolamento edilizio 
vigente; in tal caso il rilascio del provvedimento di sanatoria è subordinato 
al pagamento di una sanzione pecuniaria di 1.500 euro, oltre al pagamento di 
eventuali oneri connessi al rilascio del provvedimento; per la procedura di 
rilascio del provvedimento di sanatoria si applicano i commi 2, 3 e 6 
dell'articolo 135.
6. In caso di presentazione della denuncia d'inizio di attività quando le 
opere sono in corso e nel caso d'inizio dei lavori prima che sia decorso il 
termine dopo il quale possono essere iniziati i lavori, il comune applica la 
sanzione pecuniaria di 1.500 euro.
7. Le sanzioni previste da questo articolo non si applicano se le opere 
sono eseguite a seguito di calamità naturali o di avversità atmosferiche 
dichiarate di carattere eccezionale.
8. Si osserva l'articolo 129, commi da 8 a 14, in quanto applicabile.


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