LEGGE PROVINCIALE
N.
1
DEL
04-03-2008
REGIONE
TRENTO (Prov.)
Pianificazione urbanistica e governo del territorio
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Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE N. 11 del 11 marzo 2008 SUPPLEMENTO N. 2
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga la seguente legge:
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ARTICOLO
1
Oggetto della legge
1. Con questa legge la Provincia autonoma di Trento, nell’esercizio della
propria competenza primaria in materia di urbanistica, di piani regolatori e
di tutela del paesaggio prevista dallo Statuto speciale e in coerenza con i
principi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di
governo dell’autonomia del Trentino), detta disposizioni per il governo e la
valorizzazione del territorio provinciale.
2. Questa legge definisce in particolare:
a) gli strumenti e le modalità per la formazione degli atti di
pianificazione territoriale;
b) i contenuti e il procedimento di formazione e approvazione degli
strumenti di pianificazione territoriale in relazione alle competenze
attribuite alla Provincia, alle comunità e ai comuni, nonché gli strumenti
della loro attuazione;
c) la disciplina della tutela e valorizzazione del paesaggio e le sue
modalità di esercizio da parte della Provincia, nonché le funzioni delegate
alle comunità in tale materia;
d) la disciplina in materia di edilizia.
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ARTICOLO
2
Finalità della legge
1. Questa legge persegue le seguenti finalità:
a) garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione
del sistema delle risorse territoriali e del paesaggio provinciali per
migliorare la qualità della vita, dell’ambiente e degli insediamenti;
b) assicurare la tutela dell’identità storica e culturale della
popolazione trentina;
c) promuovere la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole nel
rispetto del principio di sussidiarietà responsabile;
d) assicurare lo sviluppo e la coesione sociale nell’ambito del
territorio provinciale e nel quadro dei processi di sviluppo nazionale ed
europeo;
e) accrescere la competitività del sistema territoriale provinciale;
f) assicurare la partecipazione dei cittadini nei processi di
elaborazione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale;
g) assicurare la flessibilità del sistema della pianificazione
territoriale, mediante un processo d’integrazione fra i piani e
l’aggiornamento permanente del sistema della pianificazione;
h) prevedere che la formazione degli strumenti di pianificazione
territoriale avvenga nel rispetto del principio della sussidiarietà
responsabile e del decentramento delle scelte pianificatorie, nonché con il
metodo della pianificazione condivisa fra la Provincia, le comunità e i comuni;
i) prevedere la valutazione strategica degli strumenti di pianificazione
territoriale, con il metodo dell’autovalutazione, per assicurare la coerenza
dei piani con il sistema della pianificazione provinciale;
j) valorizzare gli strumenti della perequazione e della compensazione
nella redazione e attuazione degli atti di pianificazione territoriale locale,
anche per favorire un’equa ripartizione tra i proprietari degli immobili dei
diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla pianificazione.
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ARTICOLO
3
Sistema della pianificazione territoriale
1. Il sistema della pianificazione territoriale provinciale si articola
nei seguenti strumenti di pianificazione territoriale generale:
a) il piano urbanistico provinciale;
b) il piano territoriale della comunità;
c) il piano regolatore generale;
d) i piani dei parchi naturali provinciali e del parco nazionale dello
Stelvio.
2. Il sistema di pianificazione territoriale provinciale, inoltre,
comprende i seguenti strumenti di pianificazione con funzione integrativa, di
specificazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti di pianificazione
territoriale generale:
a) i regolamenti edilizi comunali previsti dall’articolo 36;
b) i piani attuativi previsti dal capo VIII di questo titolo.
3. I piani e i programmi di settore sono elaborati in coerenza con gli
strumenti di pianificazione territoriale di carattere generale del rispettivo
livello territoriale e contribuiscono al loro aggiornamento secondo quanto
previsto dall’articolo 4.
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ARTICOLO
4
Flessibilità del sistema di pianificazione territoriale
1. Il sistema della pianificazione territoriale provinciale s’ispira al
principio della sussidiarietà responsabile e si realizza mediante un processo
permanente d’integrazione, di aggiornamento e di modifica degli strumenti di
pianificazione secondo quanto previsto da questa legge e dal piano urbanistico
provinciale.
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ARTICOLO
5
Partecipazione alle scelte pianificatorie
1. Nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale la
Provincia, le comunità e i comuni conformano la propria attività al metodo
della partecipazione per la definizione delle scelte. Questo metodo si
realizza mediante:
a) l’intervento dei soggetti interessati nell’ambito delle procedure di
formazione degli strumenti di pianificazione;
b) l’utilizzo degli accordi-quadro di programma previsti da questa legge;
c) il coinvolgimento degli altri enti pubblici, delle associazioni che
rappresentano rilevanti interessi di categoria e interessi diffusi nonché dei
gestori di servizi pubblici e d’interesse pubblico nella definizione degli
obiettivi e delle scelte strategiche nell’ambito degli accordi-quadro di
programma;
d) il ricorso agli accordi tra comuni e privati nell’ambito delle
procedure di approvazione del piano regolatore generale e dei piani attuativi,
nonché nell’utilizzo degli strumenti della compensazione e della perequazione
urbanistica.
2. Per i fini di cui al comma 1, le comunità e i comuni assicurano
appropriate misure di informazione per favorire la partecipazione della
cittadinanza sugli atti deliberativi di prima adozione delle varianti generali
o delle revisioni dei rispettivi strumenti urbanistici.
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ARTICOLO
6
Autovalutazione dei piani
1. Il piano urbanistico provinciale, i piani territoriali delle comunità
e i piani di settore richiamati dalle norme di attuazione del piano
urbanistico provinciale o da questa legge sono sottoposti a un processo di
autovalutazione inserito nei relativi procedimenti di formazione.
L’autovalutazione si configura come una metodologia di analisi e di
valutazione in base alla quale il pianificatore integra le considerazioni
ambientali e socio-economiche all’atto dell’elaborazione e adozione del piano,
anche ai fini del monitoraggio degli effetti significativi della sua
attuazione.
2. I piani regolatori generali e i piani dei parchi naturali provinciali
sono elaborati sulla base di una rendicontazione urbanistica che verifica ed
esplicita, su scala locale, le coerenze con l’autovalutazione dei piani
previsti dal comma 1.
3. L’autovalutazione e la rendicontazione evidenziano gli effetti
finanziari dei piani sul bilancio dell’amministrazione interessata, con
particolare riguardo alle spese per la realizzazione d’interventi e
infrastrutture pubblici o connesse a previsioni che comportano vincoli
ablativi o di asservimento della proprietà, esplicitando la coerenza con le
previsioni, anche pluriennali, degli strumenti di bilancio e di programmazione
finanziaria.
4. L’autovalutazione e la rendicontazione si svolgono con le modalità e
secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi
dell’articolo 11 (Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in
materia di tutela dell’ambiente al quadro normativo statale e comunitario)
della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, che riguardano la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.
5. Se ne ricorrono i presupposti l’autovalutazione e la rendicontazione
comprendono la valutazione d’incidenza, volta a considerare, secondo quanto
previsto dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell’articolo 11
della legge provinciale n. 10 del 2004, gli effetti diretti e indiretti dei
piani sugli habitat e sulle specie afferenti i siti e le zone individuati ai
sensi delle disposizioni provinciali in materia.
6. La struttura ambientale provinciale prevista dalle disposizioni
regolamentari emanate ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale n. 10
del 2004 è sostituita, relativamente agli strumenti di pianificazione
territoriale delle comunità, dei comuni e dei parchi, dalle rispettive
strutture competenti in materia di ambiente. Le strutture della Provincia e
della comunità possono, su richiesta, prestare supporto tecnico alle strutture
dei comuni.
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ARTICOLO
7
Commissione provinciale per l’urbanistica e il paesaggio
1. Presso la Provincia è istituita la commissione provinciale per
l’urbanistica e il paesaggio (CUP), quale organo di elevata qualificazione
tecnica con funzioni consultive sulle tematiche di maggior interesse
concernenti il governo e la valorizzazione del territorio e del paesaggio e
con funzioni autorizzative in materia di tutela del paesaggio.
2. In particolare spetta alla commissione:
a) su richiesta, esprimere pareri alla Giunta provinciale su temi di
particolare rilevanza ai fini della programmazione degli interventi per lo
sviluppo socio-economico della Provincia, per garantirne la sostenibilità
ambientale e la compatibilità paesaggistica;
b) esprimere pareri sulle deliberazioni della Giunta provinciale nei casi
previsti da questa legge;
c) esprimere pareri alle comunità ai fini dell’adozione del piano
territoriale delle comunità;
d) su richiesta della Giunta provinciale, proporre soluzioni urbanistiche
per far fronte a nuove esigenze e a problemi di particolare rilevanza
urbanistica;
e) esprimere i pareri e rilasciare le autorizzazioni ai fini
paesaggistici per le opere previste dall’articolo 71, comma 1, e dall’articolo
73.
3. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:
a) l’assessore provinciale competente in materia di pianificazione
territoriale e paesaggio, che la presiede;
b) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di
pianificazione territoriale e paesaggio, con funzioni di vicepresidente;
c) un numero non inferiore a sette e non superiore a nove esperti di
riconosciuta professionalità ed esperienza nel settore della pianificazione
territoriale, del paesaggio, dello sviluppo socio-economico, della
sostenibilità ambientale e in materia giuridica, di cui almeno tre scelti fra
professionisti competenti in materia di pianificazione, paesaggio e
architettura iscritti ai rispettivi albi e uno indicato dal Consiglio delle
autonomie locali.
4. Per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni indicati nel comma
2, lettera e), la commissione opera mediante una sottocommissione costituita
da un numero di componenti non inferiore a due e non superiore a quattro ed è
integrata da due dipendenti della Provincia esperti in tutela del paesaggio. I
componenti della sottocommissione sono individuati dalla Giunta provinciale
con la delibera di nomina della commissione.
5. Le modalità di funzionamento della commissione e la determinazione dei
compensi per i suoi componenti sono disciplinate con deliberazione della
Giunta provinciale. Ai componenti della commissione che sono dipendenti della
Provincia si applicano le disposizioni provinciali in materia di compensi per
la partecipazione a organi collegiali. Agli esperti esterni è attribuito un
compenso determinato dalla Giunta provinciale sulla base dei compiti
attribuiti.
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ARTICOLO
8
Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità
1. Presso ciascuna comunità è istituita una commissione per la
pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC).
2. Le commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio:
a) esprimono pareri obbligatori ai fini dell’adozione dei piani
regolatori generali e relative varianti, nonché dei regolamenti edilizi
comunali;
b) rilasciano le autorizzazioni di loro competenza nei casi previsti
dall’articolo 74 per gli interventi riguardanti immobili soggetti alla tutela
del paesaggio;
c) quando non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica, esprimono
pareri obbligatori sulla qualità architettonica dei piani attuativi, esclusi i
piani guida, e delle tipologie d’intervento edilizio di particolare rilevanza
sotto il profilo paesaggistico e architettonico individuate dal piano
territoriale della comunità sulla base dei criteri generali stabiliti dal
regolamento di attuazione. Nei comuni con popolazione superiore alla soglia
individuata dal regolamento di attuazione i pareri possono essere resi dalla
commissione edilizia comunale, se lo prevede il regolamento edilizio del
comune interessato; in questi casi il regolamento edilizio deve prevedere che
la commissione edilizia sia integrata da un componente designato dalla Giunta
provinciale, al quale sono attribuite le prerogative previste dal comma 7. Le
disposizioni demandate al regolamento di attuazione ai sensi di questa lettera
sono approvate previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali; in caso
di mancato raggiungimento dell’intesa entro novanta giorni dalla richiesta
della Provincia, il regolamento può essere approvato prescindendo da essa.
3. I pareri per la qualità architettonica previsti dal comma 2, lettera
c), riguardano l’armonico inserimento degli interventi nel contesto di
riferimento e sono rilasciati sulla base dei principi desumibili dalla carta
del paesaggio e dalle sue linee guida. Per gli interventi che richiedono il
parere obbligatorio della CPC ai sensi del comma 2, lettera c), si prescinde
dal parere della commissione edilizia.
4. Si prescinde dal parere per la qualità architettonica di cui al comma
2, lettera c), nei seguenti casi:
a) per gli interventi previsti da piani attuativi, se la CPC, in sede di
rilascio del parere sui piani attuativi medesimi, ha accertato che essi
contengono precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali per
la loro realizzazione;
b) a decorrere dall’approvazione nell’ambito del piano territoriale della
comunità dei manuali a carattere tipologico o esplicativo di cui all’articolo
21, comma 4, relativamente alle parti di territorio considerate dai manuali
medesimi;
c) in assenza dei manuali tipologici di cui alla lettera b) ovvero nelle
aree non considerate dagli stessi, qualora le opere siano realizzate in
conformità a previsioni dei regolamenti edilizi, approvate previa acquisizione
del parere favorevole della CPC, che disciplinano le modalità costruttive per
la realizzazione di specifiche tipologie di opere.
5. I comuni possono avvalersi della CPC per l’espressione dei pareri
spettanti alle commissioni edilizie comunali se non intendono istituire tali
commissioni e per la richiesta di altri pareri previsti dai regolamenti
edilizi, anche in luogo del parere della commissione edilizia. In questi casi
alla richiesta di parere è allegato il verbale concernente l’esito
dell’istruttoria urbanistica ed edilizia effettuata dall’ufficio comunale
competente.
6. La CPC è nominata dalla comunità ed è composta da:
a) il presidente della comunità, che la presiede;
b) un numero di componenti non inferiore a quattro e non superiore a sei,
scelti fra esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del
paesaggio, di storia e cultura locali e di sviluppo socio-economico, di cui
uno designato dalla Giunta provinciale e uno dipendente della comunità.
7. Gli organi competenti nominano o designano gli esperti indicati nel
comma 6, lettera b), tenuto conto dei titoli in loro possesso. Nei casi
previsti dal comma 5 la CPC è integrata da rappresentanti designati in via
permanente dal comune in misura non superiore a tre. Le funzioni di segretario
sono svolte da un dipendente della comunità. Per il suo funzionamento la CPC
provvede secondo proprie determinazioni, fermo restando che in caso di voto
negativo dell’esperto designato dalla Giunta provinciale le autorizzazioni in
materia di tutela del paesaggio e i pareri positivi sulla qualità
architettonica possono essere rilasciati con il voto favorevole di almeno due
terzi dei componenti.
8. Con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con il
Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti:
a) i requisiti professionali minimi richiesti per la nomina a componente
della CPC;
b) le modalità di selezione dei componenti della CPC sulla base di
criteri proposti da un organismo tecnico composto da tre rappresentanti della
Provincia e da tre rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali;
c) gli obblighi di partecipazione alle iniziative di formazione
permanente individuate dalla Provincia sui temi della pianificazione
territoriale, della tutela del paesaggio e dell’ambiente;
d) le ipotesi d’incompatibilità con l’incarico di esperto e i casi di
decadenza dall’incarico.
9. Ai componenti della CPC la comunità corrisponde i compensi stabiliti
nell’atto di nomina e determinati entro i limiti minimi e massimi individuati
dalla Giunta provinciale previa intesa con il Consiglio delle autonomie
locali. Gli oneri per i compensi corrisposti ai rappresentanti dei comuni di
cui al comma 7, se previsti, sono a carico del bilancio comunale. Per i
componenti delle CPC che siano dipendenti degli enti territoriali si applicano
le disposizioni in materia di compensi previste dai rispettivi ordinamenti.
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ARTICOLO
9
Sistema informativo ambientale e territoriale
1. La Provincia, attraverso il sistema informativo ambientale e
territoriale (SIAT), cura la raccolta, l’elaborazione e l’aggiornamento dei
dati conoscitivi e delle informazioni relative al territorio e all’ambiente.
2. Il SIAT costituisce il sistema informativo integrato e unitario a
supporto dell’intero sistema della programmazione della Provincia, delle
comunità, dei comuni e della funzione di autovalutazione degli strumenti di
pianificazione territoriale.
3. Gli elementi conoscitivi del piano urbanistico provinciale, dei piani
di settore della Provincia, degli strumenti di pianificazione territoriale
delle comunità e dei comuni costituiscono la struttura fondamentale del SIAT.
4. La Provincia, le comunità e i comuni forniscono al SIAT le
informazioni in materia di pianificazione territoriale in loro possesso.
5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti:
a) i contenuti del SIAT e le sue articolazioni;
b) le specificazioni tecniche che la Provincia, le comunità e i comuni
devono seguire nella redazione dei piani territoriali per garantire uniformità
e omogeneità nella loro elaborazione;
c) i criteri e le modalità per la trasmissione, lo scambio e
l’integrazione di dati e informazioni nonché per il collegamento dei sistemi
informativi degli enti territoriali e degli altri soggetti interessati ai
processi di pianificazione territoriale, per creare una rete unificata
provinciale;
d) i criteri di validazione dei dati acquisiti dal SIAT.
6. La Giunta provinciale individua le modalità di coordinamento fra i
dipartimenti competenti in materia di urbanistica, di programmazione e le
strutture provinciali tenute all’implementazione del sistema.
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ARTICOLO
10
Obiettivi del piano urbanistico provinciale
1. Il piano urbanistico provinciale (PUP) è lo strumento unitario di
governo e di pianificazione del territorio provinciale con il quale si
definiscono le strategie, le direttive e le prescrizioni da seguire per le
trasformazioni territoriali.
2. Il piano urbanistico provinciale persegue i seguenti obiettivi:
a) garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione
del sistema delle risorse territoriali provinciali al fine di realizzare uno
sviluppo sostenibile e durevole, nel rispetto del principio di sussidiarietà
responsabile;
b) definire il quadro di riferimento per l’approvazione degli altri
strumenti di pianificazione territoriale, di carattere generale e settoriale,
assicurando il raccordo con gli strumenti di programmazione socio-economica;
c) assicurare lo sviluppo e la coesione sociale nell’ambito del
territorio provinciale e nel quadro del processo d’integrazione nel territorio
europeo;
d) accrescere la competitività del sistema territoriale provinciale.
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ARTICOLO
11
Contenuti e struttura del piano urbanistico provinciale
1. Il piano urbanistico provinciale definisce i propri contenuti per
perseguire gli obiettivi indicati dall’articolo 10. Costituiscono contenuti
essenziali del piano urbanistico provinciale, comunque:
a) l’inquadramento strutturale e l’individuazione delle invarianti ai
sensi dell’articolo 12;
b) l’analisi del sistema del paesaggio trentino mediante la carta del
paesaggio prevista dall’articolo 13;
c) l’individuazione delle aree di tutela ambientale - stabilendone la
specifica normativa d’uso per la valorizzazione paesaggistico-ambientale - e
dei beni ambientali, da sottoporre a tutela del paesaggio nelle forme e con le
modalità previste dal titolo III;
d) i criteri, gli indirizzi e i parametri per l’elaborazione degli
strumenti di pianificazione territoriale delle comunità e dei comuni;
e) la sintesi della disciplina degli aspetti legati alla sicurezza fisica
del territorio, nelle componenti idrogeologiche, valanghive, sismiche e di
difesa dal pericolo d’incendi boschivi, mediante la carta di sintesi della
pericolosità prevista dall’articolo 14;
f) la definizione degli indirizzi per le strategie che costituiscono il
quadro di riferimento nella valutazione strategica della pianificazione
urbanistica e di settore.
2. Il piano urbanistico provinciale comprende tra i territori di cui al
comma 1, lettera c), le aree indicate dall’articolo 142 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ferma restando
la definizione di bosco di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della
legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e
montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette), e ha valenza di piano
urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici
ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. Nella delimitazione dei
territori il piano può adeguare, per ragioni di andamento orografico, la
profondità delle fasce contermini ai laghi e ai fiumi o torrenti, escludere in
tutto o in parte i corsi d’acqua che non hanno rilevanza a fini paesaggistici,
escludere le zone totalmente o parzialmente edificate.
3. I contenuti del piano urbanistico provinciale sono espressi da:
a) norme prescrittive e vincolanti, che sospendono gli effetti della
disciplina incompatibile contenuta negli strumenti di pianificazione delle
comunità e dei comuni o che richiedono il loro adeguamento;
b) norme di direttiva, indirizzo e orientamento rivolte agli enti
titolari di poteri pianificatori, che costituiscono parametro di coerenza
nella valutazione dei singoli strumenti di pianificazione;
c) indicatori strategici e parametri, da implementare, monitorare e
aggiornare attraverso il SIAT, per misurare e valutare il livello di
conseguimento degli obiettivi nell’ambito del processo di valutazione degli
strumenti di pianificazione.
4. Il piano urbanistico provinciale è costituito dai seguenti elementi
essenziali:
a) la relazione illustrativa e i relativi allegati;
b) la struttura cartografica;
c) le norme di attuazione.
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ARTICOLO
12
Inquadramento strutturale e invarianti
1. L’inquadramento strutturale rappresenta la sintesi interpretativa del
quadro conoscitivo del territorio provinciale e costituisce il riferimento per
la definizione degli obiettivi, degli indirizzi e delle strategie da parte
degli strumenti di pianificazione territoriale. Esso comprende gli elementi
aventi valore strutturale, in quanto elementi cardine dell’articolazione
morfologica e insediativa che caratterizzano il territorio provinciale. Gli
strumenti di pianificazione tengono conto degli elementi dell’inquadramento
strutturale nella definizione dei propri obiettivi e delle proprie strategie.
2. L’inquadramento strutturale individua le invarianti, definite a scala
provinciale, quali elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche
distintive dell’ambiente e dell’identità territoriale, in quanto di stabile
configurazione o di lenta modificazione, e che sono meritevoli di tutela, di
qualificazione e di valorizzazione per garantire lo sviluppo sostenibile nei
processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione
territoriale.
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ARTICOLO
13
Carta del paesaggio
1. Al fine del riconoscimento e della tutela dei valori paesaggistici la
carta del paesaggio e le relative linee guida, previste dal piano urbanistico
provinciale, forniscono l’analisi e l’interpretazione del sistema del
paesaggio, inteso come sintesi dell’identità e delle invarianti che gli
strumenti di pianificazione territoriale utilizzano come ausilio nella
definizione delle scelte di sviluppo e nella conseguente valutazione della sua
sostenibilità e dell’equilibrio territoriale.
2. I piani territoriali delle comunità approfondiscono e interpretano la
carta del paesaggio con riferimento al relativo territorio, anche mediante
l’utilizzo di scale cartografiche più idonee, tenuto conto delle linee guida
previste dal piano urbanistico provinciale.
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ARTICOLO
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Carta di sintesi della pericolosità
1. La carta di sintesi della pericolosità individua le aree
caratterizzate da diversi gradi di penalità ai fini dell’uso del suolo sulla
base della classificazione della pericolosità derivante dalla combinazione dei
fattori di pericolo indicati dal comma 2. La carta è approvata dalla Giunta
provinciale tenuto conto delle carte della pericolosità previste dalla vigente
normativa in materia di protezione civile e di servizi antincendi ed è
soggetta ad aggiornamenti periodici.
2. Ai fini della redazione della carta di sintesi della pericolosità la
Giunta provinciale determina la metodologia per l’identificazione e la
valutazione combinata dei fattori relativi ai pericoli idrogeologico, sismico,
valanghivo e d’incendio boschivo, nonché per la perimetrazione delle aree
soggette a questi pericoli, secondo criteri che tengono conto dei livelli
d’intensità e di probabilità degli eventi attesi. La Giunta provinciale
determina i criteri e le modalità per verificare la coerenza delle nuove
previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, nell’ambito del
loro procedimento di approvazione, con la carta di sintesi della pericolosità.
3. Le disposizioni contenute nella carta di sintesi della pericolosità e
nei suoi aggiornamenti prevalgono sugli strumenti di pianificazione
territoriale.
4. Dalla data di approvazione della carta di sintesi della pericolosità
si applica la disciplina di uso del suolo stabilita dal capo IV dell’allegato
B (Norme di attuazione) della legge provinciale concernente "Approvazione del
nuovo piano urbanistico provinciale" e dai provvedimenti da esso richiamati.
5. La disciplina prevista dal comma 4 soddisfa i requisiti e i principi
stabiliti, sotto il profilo urbanistico, dal capo IV dell’allegato del decreto
del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 (Norme di attuazione del
Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche). Le disposizioni del
piano in materia di uso del suolo cessano di applicarsi a decorrere dalla data
di approvazione della carta di sintesi della pericolosità.
6. Il regolamento di attuazione stabilisce i contenuti e le modalità di
presentazione e valutazione delle relazioni tecniche previste dal capo IV
dell’allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale
concernente "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale" e dai
provvedimenti da esso richiamati, individuando le strutture provinciali o
comunali competenti e disciplinando la tenuta, da parte dei comuni, di un
apposito registro delle relazioni tecniche e degli esiti della loro
valutazione.
7. Il grado di pericolosità e la relativa penalità evidenziati dalla
carta di sintesi della pericolosità sono riportati nei certificati di
destinazione urbanistica.
8. I progetti d’interventi che interessano gli ambiti fluviali
d’interesse idraulico di cui all’articolo 32 dell’allegato del decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 (Norme di attuazione del Piano
generale di utilizzazione delle acque pubbliche), sono corredati da
un’apposita relazione tecnica, volta a illustrare il rispetto delle condizioni
previste dal piano, e sono sottoposti ad autorizzazione della struttura
provinciale competente in materia.
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ARTICOLO
15
Flessibilità del piano urbanistico provinciale
1. Per assicurare la flessibilità del sistema della pianificazione
territoriale provinciale il piano urbanistico provinciale è soggetto ad
aggiornamenti progressivi, nei limiti previsti da questo articolo e dalle
norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, in relazione al
processo di sviluppo del sistema di pianificazione.
2. La carta del paesaggio contenuta nel piano urbanistico provinciale
costituisce lo strumento di analisi e interpretazione del sistema del
paesaggio per la redazione del piano territoriale della comunità nei termini
previsti dal piano urbanistico provinciale.
3. La carta di sintesi della pericolosità prevista dall’articolo 14 è
modificata con deliberazione della Giunta provinciale a seguito
dell’approvazione delle modificazioni dei provvedimenti in base ai quali è
elaborata.
4. Le previsioni del piano urbanistico provinciale possono essere
integrate, specificate e modificate dagli strumenti di pianificazione
territoriale nei casi previsti dal piano urbanistico provinciale medesimo. Le
modifiche alle previsioni del piano urbanistico provinciale da parte degli
strumenti di pianificazione e dei piani e programmi di settore sono comunque
subordinate all’effettuazione di una specifica verifica di coerenza con i
contenuti fondamentali del piano urbanistico provinciale e con il sistema
della pianificazione, nell’ambito dell’autovalutazione degli strumenti di
pianificazione e di programmazione.
5. Nei casi in cui le norme di attuazione del piano urbanistico
provinciale consentono alla Giunta provinciale di apportare integrazioni,
specificazioni e modificazioni al piano urbanistico provinciale, senza
ricorrere alle procedure di approvazione degli strumenti di pianificazione
territoriale di cui al comma 4, l’approvazione dei relativi provvedimenti è
subordinata all’acquisizione del parere della CUP, alla preventiva adozione -
resa nota con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e
sui quotidiani locali - e al successivo deposito del provvedimento, per
consentire la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli
interessati, secondo modalità e termini stabiliti con regolamento. A tal fine
i provvedimenti adottati sono trasmessi alle comunità, ai comuni e agli enti
parco interessati.
6. Le modificazioni del piano urbanistico provinciale ai sensi di questo
articolo sono disposte dalla Giunta provinciale con l’approvazione dei
provvedimenti previsti da questo articolo e sono effettuate dalle strutture
provinciali competenti con le procedure stabilite per l’aggiornamento del SIAT
ai sensi dell’articolo 9.
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ARTICOLO
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Documento preliminare
1. Ai fini dell’adozione del piano urbanistico provinciale o di sue
varianti la Giunta provinciale predispone e approva un documento preliminare
contenente l’indicazione e l’illustrazione degli obiettivi generali e delle
linee direttive che si intendono perseguire. La relativa deliberazione è
comunicata alle comunità, ai comuni ed al Consiglio delle autonomie locali, i
quali, entro i successivi novanta giorni, possono far pervenire alla Giunta
provinciale osservazioni sul documento e proposte per la risoluzione dei
principali problemi di assetto dei loro territori.
2. La deliberazione della Giunta provinciale che approva il documento
preliminare è trasmessa al Consiglio provinciale che, entro centoventi giorni
dal ricevimento, può approvare indirizzi ai fini della formazione e
dell’adozione del progetto di piano urbanistico provinciale.
3. Decorsi i termini previsti dai commi 1 e 2 la Giunta provinciale può
procedere all’adozione del progetto di piano.
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ARTICOLO
17
Adozione del progetto di piano urbanistico provinciale
1. Il progetto di piano urbanistico provinciale è adottato dalla Giunta
provinciale e depositato in tutti i suoi elementi, compreso il rapporto
ambientale relativo all’autovalutazione del piano ai sensi dell’articolo 6, a
disposizione del pubblico, per novanta giorni consecutivi, presso la struttura
provinciale competente in materia di pianificazione urbanistica.
2. Il deposito decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta
provinciale di adozione del piano. Le date di deposito del piano sono rese
note anche mediante avviso da pubblicare sui quotidiani locali.
3. Nel periodo di deposito chiunque può prendere visione del progetto e
presentare osservazioni nel pubblico interesse.
4. Contemporaneamente al deposito la Giunta provinciale trasmette il
progetto di piano alla competente commissione permanente del Consiglio
provinciale, che esprime il proprio parere entro sessanta giorni dal
ricevimento. Il parere della commissione può contenere anche richieste di
modifica o integrazione del progetto.
5. Il parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell’articolo
8, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7
(Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali), è richiesto
in relazione al progetto di piano adottato e depositato. A tal fine il
progetto, contemporaneamente al deposito, è trasmesso al Consiglio delle
autonomie locali, che esprime il suo parere entro sessanta giorni dal
ricevimento.
6. Contemporaneamente al deposito la Giunta provinciale trasmette il
progetto di piano alla CUP, che entro novanta giorni formula il proprio
parere. Alla CUP sono trasmessi, per le valutazioni di competenza, i pareri
espressi dalla competente commissione permanente del Consiglio provinciale e
dal Consiglio delle autonomie locali.
7. Contemporaneamente al deposito il progetto di piano è inviato allo
Stato per eventuali osservazioni a scopo di coordinamento, ai sensi
dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n.
381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto
Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche). Decorso il termine di
novanta giorni dal ricevimento del progetto la Giunta provinciale può
prescindere dal parere.
8. Se la Giunta provinciale delibera variazioni al piano in seguito ai
pareri della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, del
Consiglio delle autonomie locali e della CUP, nonché di osservazioni pervenute
ai sensi di questo articolo, è disposto un secondo deposito con la riduzione a
metà dei termini previsti da questo articolo, prescindendo dalla richiesta di
ulteriori pareri o osservazioni a eccezione di quelle previste dal comma 3,
che però possono riguardare solo le parti variate.
9. Le variazioni apportate in accoglimento delle nuove osservazioni
relative alle parti variate non sono soggette a pubblicazione, né a
osservazioni.
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ARTICOLO
18
Approvazione del piano urbanistico provinciale e relazioni al Consiglio
provinciale
1. Al termine del procedimento disciplinato dall’articolo 17 la Giunta
provinciale approva il disegno di legge di approvazione del piano, unitamente
ai documenti concernenti l’autovalutazione, e lo trasmette al Consiglio
provinciale.
2. La legge di approvazione del piano urbanistico provinciale è
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione limitatamente alla relazione
illustrativa e alle norme di attuazione.
3. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta provinciale presenta al
Consiglio provinciale una relazione sullo stato di attuazione del piano
urbanistico provinciale. La relazione è discussa dal Consiglio provinciale con
gli strumenti previsti dal suo regolamento interno, nell’ambito della
programmazione dei lavori consiliari.
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ARTICOLO
19
Salvaguardia del piano urbanistico provinciale
1. La Giunta provinciale, all’atto dell’adozione del piano urbanistico
provinciale o di sue varianti, individua le previsioni nei cui confronti si
applica la salvaguardia e ne determina le modalità.
2. A decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione della deliberazione della Giunta provinciale che adotta il piano
urbanistico provinciale o sue varianti, e fino alla data di entrata in vigore
della relativa legge di approvazione, i comuni, con provvedimento motivato da
notificare al richiedente, devono sospendere ogni determinazione sulle domande
di concessione edilizia relative a interventi soggetti alle misure di
salvaguardia. Inoltre sono sospesi gli effetti delle denunce d’inizio di
attività relative a questi interventi.
3. In caso di variazioni al progetto di piano o di variante deliberate
dalla Giunta provinciale la misura di salvaguardia può essere modificata e va
riferita al progetto così come variato.
4. Nei territori sottoposti a salvaguardia la Giunta provinciale può
sospendere il rilascio di atti di assenso comunque denominati di competenza
provinciale per lavori di modifica del suolo.
5. Le sospensioni previste da questo articolo non possono essere
protratte oltre quattro anni dalla data di adozione del piano o della variante
e comunque non oltre due anni dalla data di approvazione del disegno di legge
da parte della Giunta provinciale.
6. L’entrata in vigore di nuove previsioni del piano urbanistico
provinciale comporta la decadenza delle concessioni e delle denunce d’inizio
di attività in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori
siano stati iniziati e siano ultimati entro tre anni dalla data d’inizio dei
lavori, sempre che non intervenga una proroga per l’ultimazione concessa dal
comune ai sensi dell’articolo 103, comma 6.
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ARTICOLO
20
Adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale
1. L’entrata in vigore di un nuovo piano urbanistico provinciale o di sue
varianti sospende con effetto immediato l’applicazione delle prescrizioni
contenute nei piani territoriali delle comunità, nei piani regolatori generali
e nei piani e programmi provinciali di settore incompatibili con le previsioni
del piano o della variante.
2. Le comunità possono apportare modificazioni ai propri piani
territoriali solo contestualmente o dopo il loro adeguamento al nuovo piano
urbanistico provinciale o alle sue varianti. In ogni caso le comunità
provvedono all’adeguamento entro i termini eventualmente stabiliti dal piano
urbanistico provinciale.
3. I comuni non possono procedere all’adozione di nuovi piani regolatori
generali o di loro revisioni prima dell’adeguamento del piano territoriale
della comunità al piano urbanistico provinciale o alle sue varianti. In sede
di approvazione delle varianti diverse dalle revisioni la comunità e la
Provincia verificano comunque la loro coerenza con il piano urbanistico
provinciale e con il piano territoriale della comunità.
4. Ad avvenuto adeguamento del piano territoriale della comunità al piano
urbanistico provinciale i comuni possono apportare modificazioni ai propri
piani regolatori solo contestualmente o dopo il loro adeguamento al piano
territoriale della comunità. Sono fatte salve le varianti per la realizzazione
di opere pubbliche e il rilascio di concessioni in deroga, ai sensi di questa
legge, che la CPC ha ritenuto compatibili con le previsioni del piano
territoriale. In ogni caso i comuni adeguano il proprio piano regolatore entro
i termini eventualmente stabiliti dal piano territoriale della comunità.
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ARTICOLO
21
Obiettivi e contenuti del piano territoriale della comunità
1. Il piano territoriale della comunità (PTC) è lo strumento di
pianificazione del territorio della comunità con il quale sono definite, sotto
il profilo urbanistico e paesaggistico, le strategie per uno sviluppo
sostenibile del rispettivo ambito territoriale, nell’obiettivo di conseguire
un elevato livello di competitività del sistema territoriale, di riequilibrio
e di coesione sociale e di valorizzazione delle identità locali, nella cornice
delle funzioni riservate alle comunità dalla legge provinciale n. 3 del 2006.
Il piano territoriale della comunità è elaborato in coerenza con i criteri e
gli indirizzi definiti dall’accordo-quadro di programma di cui all’articolo 22
e in raccordo con gli strumenti di programmazione socio-economica della
comunità, se approvati.
2. Il piano territoriale della comunità definisce e articola i propri
contenuti in funzione degli obiettivi indicati dal comma 1, nel rispetto di
quanto stabilito dal piano urbanistico provinciale.
3. Costituiscono contenuti essenziali del piano territoriale della
comunità, comunque:
a) l’inquadramento strutturale relativo al territorio della comunità;
b) l’approfondimento e l’interpretazione della carta del paesaggio
delineata dal piano urbanistico provinciale con riguardo all’ambito
territoriale della comunità;
c) la carta di regola del territorio, intesa come statuto condiviso delle
istituzioni e della comunità locale comprendente gli elementi cardine
dell’identità dei luoghi, espressivo anche della carta del paesaggio e delle
invarianti; la carta stabilisce regole generali d’insediamento e di
trasformazione del territorio, la cui tutela garantisce, nei processi
evolutivi, lo sviluppo sostenibile;
d) l’individuazione delle tipologie d’intervento edilizio di particolare
rilevanza sulla base dei criteri generali individuati con il regolamento di
attuazione ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera c);
e) l’implementazione della disciplina d’uso delle invarianti e la loro
eventuale integrazione, nei limiti previsti dal piano urbanistico provinciale
e tenuto conto delle normative di settore vigenti;
f) l’approfondimento delle indicazioni del piano urbanistico provinciale
per le reti ecologiche e ambientali;
g) la delimitazione delle aree di protezione fluviale, tenuto conto dei
criteri del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;
h) la definizione di linee d’indirizzo per la determinazione, da parte
dei piani regolatori generali, del dimensionamento dell’edilizia pubblica e
agevolata per l’attuazione della politica della casa, perseguendo il
riequilibrio complessivo del territorio, tenuto conto della sua effettiva
capacità di carico antropico, in coerenza con i criteri generali stabiliti
dalla Giunta provinciale e con le disposizioni in materia di residenza
contenute nell’articolo 56;
i) il dimensionamento e la localizzazione delle attrezzature, dei
servizi, delle infrastrutture e dei centri di attrazione di livello
sovracomunale, previo assenso del comune, in coerenza con l’impianto
complessivo della pianificazione territoriale dei comuni;
j) la specificazione e l’integrazione dei criteri di programmazione
urbanistica del settore commerciale definiti dalla Giunta provinciale in
attuazione del piano urbanistico provinciale, e la localizzazione delle grandi
strutture di vendita al dettaglio, compresi i centri commerciali, e del
commercio all’ingrosso;
k) la delimitazione delle aree produttive del settore secondario di
livello provinciale indicate dal piano urbanistico provinciale e l’eventuale
localizzazione di nuove aree produttive del settore secondario di livello
provinciale;
l) la precisazione dei perimetri delle aree agricole e delle aree
agricole di pregio individuate dal piano urbanistico provinciale, con riguardo
alla situazione specifica del territorio della comunità, sulla base di
ulteriori analisi e valutazioni della qualità e della potenzialità dei suoli,
tenendo conto delle indicazioni della carta del paesaggio;
m) la modificazione anche sostanziale dei perimetri delle aree sciabili,
in osservanza delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale;
n) l’individuazione della viabilità e della mobilità di valenza
sovracomunale, fatti salvi gli interventi contemplati dal piano provinciale
della mobilità;
o) ogni altra misura o indicazione demandata al piano territoriale della
comunità dal piano urbanistico provinciale o dalle leggi di settore.
4. In relazione a quanto previsto dal comma 3, lettere b) e c), la
comunità approva, nell’ambito del piano territoriale della comunità, atti
d’indirizzo e manuali a carattere tipologico o esplicativo, anche per
specifiche parti del suo territorio, a supporto della pianificazione
territoriale dei comuni e dell’esercizio delle funzioni autorizzative e
concessorie in materia di urbanistica e di paesaggio.
5. Le previsioni del piano territoriale della comunità ai sensi del comma
3, lettere e), g), i), j), k), l), m), n) e o), se considerate vincolanti ai
sensi del piano urbanistico provinciale o delle leggi di settore, devono
essere osservate anche in deroga alle previsioni dei piani regolatori generali
in vigore o soltanto adottati. Se la comunità non definisce direttamente la
disciplina d’uso delle aree interessate dalle predette previsioni i comuni
definiscono tale disciplina nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione
territoriale, entro il termine stabilito dal piano territoriale della
comunità. In caso d’inutile decorso del termine la disciplina d’uso è definita
direttamente dalla comunità, acquisito il parere della CPC.
6. Il piano territoriale della comunità è costituito dai seguenti
elementi essenziali:
a) la relazione illustrativa e relativi allegati;
b) la struttura cartografica;
c) le norme di attuazione;
d) gli atti d’indirizzo e manuali tipologici o esplicativi di cui al
comma 4.
7. La relazione illustrativa del piano riporta, in un apposito allegato,
il rapporto ambientale relativo all’autovalutazione prevista dall’articolo 6.
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ARTICOLO
22
Accordo-quadro di programma
1. L’adozione del piano territoriale della comunità e delle relative
revisioni è preceduta, in relazione a quanto disposto dall’articolo 8 della
legge provinciale n. 3 del 2006, dalla convocazione da parte della comunità di
una conferenza per la stipulazione di un accordo-quadro di programma tra la
comunità, i comuni rientranti nel suo territorio e gli enti parco interessati.
2. Preliminarmente alla stipulazione dell’accordo-quadro di programma di
cui al comma 1, la comunità attiva un tavolo di confronto e consultazione al
quale partecipano soggetti pubblici e associazioni portatrici di interessi a
carattere economico, sociale, culturale e ambientale rilevanti per l’ambito
della comunità. Gli esiti di tale tavolo sono riportati in un apposito
documento che viene considerato nell’ambito della procedura di formazione
dell’accordo-quadro di programma medesimo.
3. Se non raggiunge l’accordo con tutti i comuni, la comunità può
adottare comunque il piano territoriale, purché l’accordo sia stipulato da un
numero di comuni che rappresenti almeno il 50 per cento della popolazione e
almeno il 50 per cento dei comuni. Alla conferenza partecipa la Provincia per
fornire il supporto conoscitivo necessario mediante i dati territoriali e
socio-economici del SIAT e per suggerire scelte coerenti con il piano
urbanistico provinciale. La stipulazione dell’accordo-quadro di programma è
esteso obbligatoriamente alla Provincia nel caso d’indirizzi che richiedono
delle modifiche al piano urbanistico provinciale mediante il piano
territoriale della comunità, ai sensi dell’articolo 15.
4. Per la definizione dei criteri ed indirizzi generali di cui al comma 3
riguardanti le aree a parco è richiesta l’intesa con l’ente parco e con le
altre comunità interessate, assicurando la coerenza con le previsioni dei
piani dei parchi vigenti ed adottati. A tal fine è sottoscritto un documento
che costituisce uno specifico allegato dell’accordo-quadro di programma; se
l’intesa non viene raggiunta la decisione definitiva è assunta dalla Giunta
provinciale in sede di approvazione del piano territoriale della comunità.
5. L’accordo-quadro di programma definisce i criteri e gli indirizzi
generali per la formulazione del piano territoriale, promuovendo l’azione
integrata della Provincia, della comunità, dei comuni e degli altri soggetti
rappresentativi d’interessi collettivi nella redazione dei rispettivi
strumenti di pianificazione territoriale, nella cornice del modello di
sviluppo locale e delle sue linee strategiche e tenuto conto degli indirizzi
del programma di sviluppo provinciale, e a loro integrazione.
6. Con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con il
Consiglio delle autonomie locali e nel rispetto del principio di leale
collaborazione, sono individuate le modalità per lo svolgimento della
conferenza prevista da questo articolo.
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ARTICOLO
23
Adozione del piano territoriale della comunità
1. La comunità elabora il progetto di piano territoriale della comunità
sulla base degli indirizzi approvati nell’ambito dell’accordo-quadro di
programma.
2. Il progetto di piano territoriale è adottato dalla comunità ed è
depositato per novanta giorni consecutivi in tutti i suoi elementi, compreso
il rapporto ambientale relativo all’autovalutazione, a disposizione del
pubblico. Il deposito decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del provvedimento di adozione del piano nel Bollettino Ufficiale della
Regione. Le date di deposito del piano, inoltre, sono rese note mediante
avviso pubblicato sui quotidiani locali. Nel periodo di deposito chiunque può
prendere visione del progetto e presentare osservazioni nel pubblico interesse.
3. Contemporaneamente al deposito il piano è trasmesso ai comuni facenti
parte della comunità e agli enti parco interessati per la formulazione di
osservazioni nonché alla Provincia per la verifica della sua coerenza con il
piano urbanistico provinciale, con gli strumenti di pianificazione e con la
programmazione di settore. Per la valutazione di coerenza con il piano
urbanistico provinciale è richiesto il parere della CUP. I comuni, gli enti
parco interessati e gli organi e strutture provinciali competenti si esprimono
entro centoventi giorni dal ricevimento, decorsi inutilmente i quali i pareri
s’intendono positivi salvo che, per ragioni adeguatamente motivate, la Giunta
provinciale non proroghi il termine per esigenze di carattere istruttorio.
4. Il piano, eventualmente modificato in conseguenza dell’accoglimento di
osservazioni, è definitivamente adottato dalla comunità. Con l’adozione
definitiva del piano è effettuata l’autovalutazione ai sensi dell’articolo 6.
L’autovalutazione stabilisce le modalità e gli strumenti per assicurare il
monitoraggio sugli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione
del piano.
5. Se l’accoglimento di osservazioni comporta l’introduzione di modifiche
rispetto alle previsioni del piano adottato, la comunità dispone una nuova
pubblicazione, reiterando la procedura, per la presentazione di osservazioni
limitatamente alle parti oggetto di modifica; in tal caso i termini previsti
dai commi 2 e 3 sono ridotti a trenta giorni, e le variazioni apportate in
accoglimento delle nuove osservazioni non sono soggette a pubblicazione, né a
osservazioni. Si prescinde dalla richiesta di ulteriori osservazioni se le
modifiche accolgono le osservazioni precedenti.
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ARTICOLO
24
Approvazione ed entrata in vigore del piano territoriale della comunità
1. Il piano territoriale della comunità è approvato dalla Giunta
provinciale, sentito il parere della struttura provinciale competente in
materia di urbanistica in merito alla coerenza delle previsioni del piano con
il piano urbanistico provinciale, l’accordo-quadro di programma, il parere
della CUP e le osservazioni presentate, entro sessanta giorni dal ricevimento.
2. Se in sede di approvazione del piano la Giunta provinciale riconosce
che le esigenze di tutela e di valorizzazione paesaggistica di determinate
zone sono interamente soddisfatte in ragione dei vincoli e delle prescrizioni
contenute nel piano, in queste zone, a partire dalla data di entrata in vigore
del piano, non è più richiesta l’autorizzazione paesaggistica.
3. In sede di approvazione possono essere apportate al piano
esclusivamente le modifiche indispensabili per assicurare la sua compatibilità
con il piano urbanistico provinciale.
4. Il piano territoriale della comunità entra in vigore il giorno
successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
della deliberazione che lo approva, anche per estratto.
5. Il piano territoriale della comunità è tenuto in libera visione del
pubblico presso la sede della comunità e dei comuni che ne fanno parte.
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ARTICOLO
25
Varianti al piano territoriale della comunità
1. Il piano territoriale della comunità può essere variato se ragioni
sopravvenute lo rendono necessario. Varianti puntuali al piano possono essere
effettuate solo per ragioni di necessità e d’urgenza adeguatamente motivate.
2. Per le varianti al piano territoriale della comunità si applicano le
disposizioni per la formazione del piano con le seguenti eccezioni:
a) si prescinde, di norma, dalla conferenza per la definizione
dell’accordo-quadro di programma ai sensi dell’articolo 22, salvo che la
comunità ritenga opportuno convocare la predetta conferenza in relazione
all’importanza o alla complessità della variante;
b) i termini indicati negli articoli 23 e 24 sono ridotti a metà;
c) il parere della CUP è sostituito da quello della struttura provinciale
competente in materia di urbanistica, fatta salva la facoltà del servizio
medesimo, in relazione all’importanza o alla complessità della variante, di
devolvere alla CUP la valutazione di propria competenza; in tal caso la
valutazione tecnica della CUP è resa entro novanta giorni.
3. La comunità determina preliminarmente se il progetto di variante al
piano deve essere sottoposto ad autovalutazione ai sensi dell’articolo 6,
quando può avere effetti significativi sull’ambiente, secondo quanto previsto
dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell’articolo 11 della legge
provinciale n. 10 del 2004.
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ARTICOLO
26
Rettifica delle previsioni del piano territoriale della comunità
1. Non richiedono la procedura di variante al piano territoriale della
comunità la correzione di errori materiali presenti nelle norme di attuazione,
nelle rappresentazioni grafiche e negli altri elaborati del piano e gli
adeguamenti conseguenti agli elaborati redatti allo scopo di eliminare
previsioni contrastanti tra loro.
2. Gli atti di rettifica relativi al comma 1 sono approvati dalla
comunità e sono comunicati ai comuni interessati e alla Provincia. La comunità
pubblica per notizia gli atti di rettifica nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
3. Non richiedono la procedura di variante al piano territoriale della
comunità, inoltre, l’adeguamento delle rappresentazioni grafiche e degli altri
elaborati a seguito dell’approvazione di piani, di programmi e di progetti
costituenti varianti ai piani territoriali delle comunità in forza di legge o
dell’avvenuta esecuzione di opere concernenti infrastrutture da potenziare o
progettate. In tal caso le comunità adeguano d’ufficio e tempestivamente gli
elementi del piano, dandone notizia nell’albo della comunità e trasmettendo
copia degli elaborati alla Provincia e ai comuni interessati.
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ARTICOLO
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Salvaguardia del piano territoriale della comunità
1. La comunità, all’atto di adozione del piano, individua le previsioni
nei cui confronti si applica la salvaguardia e ne determina le modalità. A
decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del progetto di piano territoriale della comunità, nonché delle sue revisioni
o varianti, e fino alla loro entrata in vigore, i comuni, con provvedimento
motivato da notificare al richiedente, devono sospendere ogni determinazione
sulle domande di concessione edilizia relative a interventi soggetti alle
misure di salvaguardia. Inoltre sono sospesi gli effetti delle denunce
d’inizio di attività relative a questi interventi.
2. In caso di variazioni al progetto di piano o di variante deliberate
dalla comunità in considerazione di osservazioni pervenute, la misura di
salvaguardia può essere modificata e va riferita al progetto così come variato.
3. Le sospensioni previste da questo articolo non possono essere
protratte oltre due anni dalla data di adozione del progetto di piano o di
variante.
4. L’entrata in vigore di un nuovo piano territoriale della comunità o di
sue revisioni o varianti sospende con effetto immediato l’applicazione delle
prescrizioni contenute nei piani regolatori comunali divenute incompatibili,
fino al loro adeguamento al piano territoriale della comunità. Se ricorre
l’ipotesi di cui all’articolo 24, comma 2, i vincoli e le prescrizioni in
materia di tutela e valorizzazione paesaggistica previsti dal piano
territoriale della comunità si osservano anche in deroga alle prescrizioni,
vigenti e adottate, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi comunali.
5. Per il periodo della salvaguardia il comune, con provvedimento da
notificare all’interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di
trasformazione delle proprietà private tali da compromettere o rendere più
gravosa l’attuazione del piano territoriale della comunità. Se i lavori non
possono essere ripresi per la diversa disciplina data dal piano alle aree
interessate, il soggetto che ha eseguito interventi o sostenuto spese ha
titolo per ottenere dall’ente che adotta le modificazioni il rimborso delle
spese e degli oneri relativi alle opere eseguite, per la parte divenuta
inutilizzabile.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, l’entrata in vigore di
nuove previsioni del piano territoriale della comunità comporta la decadenza
delle concessioni e delle denunce d’inizio di attività in contrasto con le
previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e siano
ultimati entro tre anni dalla data d’inizio dei lavori, sempre che non
intervenga una proroga per l’ultimazione concessa dal comune ai sensi
dell’articolo 103, comma 6.
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ARTICOLO
28
Adeguamento dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali
provinciali
1. I comuni e gli enti di gestione dei parchi naturali provinciali
adeguano il piano regolatore generale e il piano del parco entro i termini
stabiliti dal piano territoriale della comunità.
2. I comuni possono adottare piani regolatori generali o loro revisioni o
varianti solo contestualmente o dopo il loro adeguamento al piano territoriale
della comunità o alle sue revisioni o varianti. Sono fatte salve le varianti
per la realizzazione di opere pubbliche e il rilascio di concessioni in
deroga, ai sensi di questa legge, che la CPC ha ritenuto compatibili con le
previsioni del piano territoriale.
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ARTICOLO
29
Obiettivi e contenuti del piano regolatore generale
1. Il piano regolatore generale (PRG) è lo strumento di pianificazione
urbanistica predisposto dal comune, nell’esercizio delle funzioni di governo
generale del suo territorio non esplicitamente attribuite ad altri livelli di
pianificazione dal piano urbanistico provinciale o dalla legislazione di
settore.
2. Il piano regolatore generale, in coerenza con il piano urbanistico
provinciale e con il piano territoriale della comunità, assicura le condizioni
e i presupposti operativi per l’attuazione del programma strategico di
sviluppo sostenibile delineato dal piano territoriale della comunità. In
particolare il piano regolatore generale assume efficacia conformativa con
riguardo alle previsioni e alle destinazioni urbanistiche riservate al piano
urbanistico provinciale, al piano territoriale della comunità e ad altri
livelli di pianificazione, fatte salve le integrazioni, le specificazioni e la
disciplina espressamente attribuita al piano regolatore generale dai predetti
strumenti di pianificazione o dalla legislazione di settore, e fatti salvi gli
effetti conformativi demandati dalla legislazione vigente ad altri livelli di
pianificazione.
3. Nel quadro dei commi 1 e 2 il piano regolatore generale definisce i
suoi contenuti, tra i quali sono essenziali:
a) l’individuazione delle funzioni ammesse nelle diverse aree del
territorio comunale e la disciplina per l’organizzazione e la trasformazione
del territorio;
b) la precisazione dei perimetri delle aree di tutela ambientale
individuate dal piano urbanistico provinciale, nei limiti previsti dal piano
urbanistico provinciale medesimo;
c) la precisazione delle unità minime d’intervento, degli indici edilizi
e in generale delle regole per la trasformazione o conservazione delle aree
urbanizzate e da urbanizzare;
d) la determinazione del dimensionamento residenziale, nel rispetto dei
criteri e dei parametri stabiliti ai sensi del piano urbanistico provinciale,
eventualmente specificati dal piano territoriale della comunità, e delle
disposizioni in materia di residenza contenute negli articoli 56 e 57;
e) la definizione delle singole categorie d’intervento ammesse per gli
edifici soggetti alla tutela degli insediamenti storici, nel rispetto dei
criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 60 e della
disciplina integrativa eventualmente stabilita dal piano territoriale della
comunità;
f) la fissazione delle regole per il razionale utilizzo del patrimonio
edilizio tradizionale esistente, secondo gli indirizzi e criteri previsti
dall’articolo 61;
g) la localizzazione dei servizi, dei comparti produttivi e delle
infrastrutture di esclusivo interesse comunale;
h) l’evidenziazione delle aree soggette a pericolosità in base alla carta
di sintesi della pericolosità e delle reti ecologiche e ambientali;
i) la rappresentazione del sistema insediativo e delle reti
infrastrutturali;
j) la precisazione e la modificazione non sostanziale delle aree
sciabili, nei limiti consentiti dal piano urbanistico provinciale;
k) l’indicazione delle fasce di rispetto stradali e cimiteriali, nel
rispetto delle norme in materia;
l) l’individuazione delle aree soggette a piano attuativo e le eventuali
priorità per la loro approvazione;
m) l’eventuale individuazione di beni d’uso civico che richiedono un
mutamento della destinazione d’uso, ai fini della verifica di compatibilità di
tale mutamento prevista dalle disposizioni provinciali in materia di usi
civici;
n) ogni altra indicazione demandata al piano regolatore generale dal
piano urbanistico provinciale e dal piano territoriale della comunità o dalle
leggi di settore, purché non sia in contrasto con quanto riservato al piano
territoriale della comunità dalla legislazione vigente.
4. Se il comune intende utilizzare tecniche pianificatorie ispirate a
principi di perequazione urbanistica, il piano regolatore generale stabilisce
i criteri e le modalità per l’applicazione della perequazione e della
compensazione urbanistica, in coerenza con gli articoli 53 e 55.
5. Il piano regolatore generale è costituito dai seguenti elementi
essenziali:
a) la relazione illustrativa e relativi allegati;
b) la struttura cartografica;
c) le norme di attuazione.
6. La relazione illustrativa riporta in un apposito allegato la
rendicontazione urbanistica prevista dall’articolo 6.
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ARTICOLO
30
Accordi tra soggetti pubblici e privati
1. I comuni possono concludere accordi con soggetti privati per recepire
nel piano regolatore generale proposte di progetti e iniziative di rilevante
interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di
previsioni del piano, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
2. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di
pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di
partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello
strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue
previsioni nel piano approvato.
3. Gli accordi previsti da questo articolo possono essere stipulati
secondo la disciplina sugli accordi di programma di cui all’articolo 43 della
legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della
Regione Trentino-Alto Adige).
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ARTICOLO
31
Adozione del piano regolatore generale
1. Il comune elabora il progetto di piano regolatore generale, tenendo
conto degli eventuali accordi di cui all’articolo 30, anche avvalendosi dei
dati conoscitivi del SIAT e organizzando appositi confronti istruttori con le
strutture provinciali competenti per gli aspetti concernenti la pericolosità e
la mobilità.
2. Il progetto di piano regolatore generale adottato è depositato per
novanta giorni consecutivi in tutti i suoi elementi, compreso il rapporto
ambientale relativo alla rendicontazione urbanistica, a disposizione del
pubblico. Il deposito decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del provvedimento di adozione del piano nel Bollettino Ufficiale della
Regione. Le date di deposito del piano, inoltre, sono rese note mediante
avviso pubblicato sui quotidiani locali. Nel periodo di deposito chiunque può
prendere visione del progetto e presentare osservazioni nel pubblico interesse.
3. Contemporaneamente al deposito il piano è trasmesso alla CPC per
valutarne la coerenza con il piano territoriale della comunità. La CPC si
esprime entro novanta giorni dal ricevimento; decorso tale termine il comune
può comunque procedere. Se è previsto il mutamento di destinazione di beni
d’uso civico, la relativa documentazione è trasmessa anche all’organo
provinciale competente per la valutazione di compatibilità prevista dalle
disposizioni provinciali in materia di usi civici; l’organo provinciale
competente si esprime entro novanta giorni dal ricevimento.
4. Il piano, eventualmente modificato in conseguenza dell’accoglimento
delle osservazioni, è definitivamente adottato dal comune. Con l’adozione
definitiva del piano viene effettuata la rendicontazione urbanistica ai sensi
dell’articolo 6. La rendicontazione urbanistica stabilisce le modalità e gli
strumenti per assicurare il monitoraggio sugli effetti ambientali
significativi derivanti dall’attuazione del piano.
5. Se l’accoglimento di osservazioni comporta l’introduzione di modifiche
rispetto alle previsioni del piano adottato, il comune dispone una nuova
pubblicazione, reiterando la procedura, per la presentazione di osservazioni
limitatamente alle parti oggetto di modifica; in tal caso i termini previsti
dai commi 2 e 3 sono ridotti a metà, e le variazioni apportate in accoglimento
delle nuove osservazioni non sono soggette a pubblicazione, né a osservazioni.
Non è ulteriormente richiesta la valutazione della CPC ai sensi del comma 3 se
le modifiche accolgono le osservazioni già presentate dalla CPC.
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ARTICOLO
32
Approvazione ed entrata in vigore del piano regolatore generale
1. Il piano regolatore generale è approvato dalla Giunta provinciale
entro trenta giorni dal ricevimento. Il termine per l’approvazione del piano è
elevato a novanta giorni nei seguenti casi:
a) se la CPC, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, ha evidenziato elementi
d’incoerenza del piano regolatore generale rispetto al piano territoriale
della comunità; l’approvazione del piano è preceduta dall’acquisizione del
parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica in
merito agli elementi evidenziati dalla CPC;
b) qualora il comune presenti osservazioni sulle previsioni del piano
concernenti l’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, ai sensi
dell’articolo 14 della legge provinciale n. 11 del 2007.
2. Se in sede di approvazione del piano la Giunta provinciale riconosce
che le esigenze di tutela e di valorizzazione paesaggistica di determinate
zone sono interamente soddisfatte in ragione dei vincoli e delle prescrizioni
contenute nel piano, in queste zone, a partire dalla data di entrata in vigore
del piano, non è più richiesta l’autorizzazione paesaggistica.
3. In sede di approvazione possono essere apportate al piano
esclusivamente le modifiche indispensabili per assicurare la sua compatibilità
con il piano urbanistico provinciale e con il piano territoriale della
comunità.
4. Il piano regolatore generale entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della
deliberazione che lo approva, anche per estratto, ed è tenuto in libera
visione del pubblico presso la sede del comune.
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ARTICOLO
33
Varianti al piano regolatore generale
1. Il piano regolatore generale può essere variato se ragioni
sopravvenute lo rendono necessario o opportuno.
2. Per le varianti al piano regolatore generale si applicano le
disposizioni per la formazione del piano con la riduzione a metà dei termini
previsti dall’articolo 31, fermo restando che non possono essere adottate più
di tre varianti nello stesso biennio e non è ammessa l’adozione di varianti
nel semestre che precede il rinnovo del consiglio comunale, salvi i casi di
motivata urgenza e gli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente
ordinamento.
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ARTICOLO
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Rettifica delle previsioni del piano regolatore generale
1. Non richiedono la procedura di variante al piano regolatore generale
la correzione di errori materiali presenti nelle norme di attuazione, nelle
rappresentazioni grafiche e negli altri elaborati del piano e gli adeguamenti
conseguenti agli elaborati redatti allo scopo di eliminare previsioni
contrastanti tra loro.
2. Gli atti di rettifica relativi al comma 1 sono approvati dal comune e
sono comunicati alla comunità e alla Provincia. Il comune pubblica per notizia
gli atti di rettifica nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Non richiedono la procedura di variante al piano regolatore generale,
inoltre, l’adeguamento delle rappresentazioni grafiche e degli altri elaborati
del piano regolatore a seguito dell’approvazione di piani, di programmi e di
progetti costituenti varianti ai piani regolatori in forza di legge o
dell’avvenuta esecuzione di opere concernenti infrastrutture da potenziare o
progettate. In tal caso i comuni adeguano d’ufficio e tempestivamente gli
elementi del piano, dandone notizia nell’albo comunale e trasmettendo copia
degli elaborati alla Provincia e alla comunità.
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ARTICOLO
35
Salvaguardia del piano regolatore generale
1. A decorrere dall’adozione del progetto di piano regolatore generale o
di sue revisioni o varianti e fino alla loro entrata in vigore i comuni, con
provvedimento motivato da notificare al richiedente, devono sospendere ogni
determinazione sulle domande di concessione edilizia o sulle denunce d’inizio
di attività relative agli interventi, individuati dal comune all’atto di
adozione del progetto di piano o di variante, che possono comprometterne o
renderne più gravosa l’attuazione.
2. In caso di variazioni al progetto di piano deliberate dal comune in
considerazione di osservazioni pervenute la misura di salvaguardia può essere
modificata e va riferita al piano definitivamente adottato.
3. Le sospensioni previste da questo articolo non possono essere
protratte per più di tre anni dalla data di adozione del piano o della
variante.
4. Per il periodo della salvaguardia il comune, con provvedimento da
notificare all’interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di
trasformazione delle proprietà private tali da compromettere o rendere più
gravosa l’attuazione del piano. Se i lavori non possono essere ripresi per la
diversa disciplina data dal piano alle aree interessate, il soggetto che ha
eseguito interventi o sostenuto spese ha titolo per ottenere dall’ente che
adotta le modificazioni il rimborso delle spese e degli oneri relativi alle
opere eseguite, per la parte divenuta inutilizzabile.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, l’entrata in vigore di
nuove previsioni del piano regolatore generale comporta la decadenza delle
concessioni e delle denunce d’inizio di attività in contrasto con le
previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e siano
ultimati entro tre anni dalla data d’inizio dei lavori, sempre che non
intervenga una proroga per l’ultimazione concessa dal comune ai sensi
dell’articolo 103, comma 6.
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ARTICOLO
36
Contenuti del regolamento edilizio comunale
1. Ogni comune ha un regolamento edilizio che determina:
a) le modalità e la documentazione per presentare al comune i progetti di
opere per la richiesta di concessione edilizia o la presentazione della
denuncia d’inizio di attività e per la richiesta e il rilascio del certificato
di destinazione urbanistica e del certificato di agibilità;
b) i criteri e le modalità per il decoro esterno degli edifici, la
sistemazione e le caratteristiche delle aree di pertinenza degli edifici e le
caratteristiche delle recinzioni, nonché l’eventuale disciplina delle modalità
costruttive per la realizzazione di specifiche tipologie di opere; il
regolamento, in particolare, può prevedere - ai fini della valorizzazione e
della tutela paesaggistico-ambientale anche del territorio non assoggettato a
tutela del paesaggio - norme sulla tipologia, le altezze, la cubatura, i
caratteri architettonici, i materiali e le sistemazioni esterne degli edifici,
la tutela di elementi caratterizzanti il paesaggio e ogni altra prescrizione
di carattere tecnico che risulti conveniente;
c) le disposizioni integrative degli standard stabiliti dalla Giunta
provinciale ai sensi dell’articolo 58 per quanto concerne le distanze fra le
costruzioni e dai confini, le sporgenze sulle vie e piazze pubbliche, i
parcheggi a servizio degli edifici;
d) l’eventuale fissazione di una superficie minima degli alloggi, anche
superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di edilizia
abitativa pubblica e agevolata;
e) le modalità di calcolo del contributo di concessione, nel rispetto dei
parametri stabiliti dalla Provincia ai sensi dell’articolo 115;
f) le caratteristiche tipologiche dei cartelli o altri mezzi pubblicitari
da collocare all’interno dei centri abitati;
g) i modi di approvvigionamento dalle reti dei servizi e le norme
igieniche d’interesse edilizio;
h) gli interventi soggetti al parere obbligatorio della CPC, in luogo
della commissione edilizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 5;
i) l’eventuale ordinamento della commissione edilizia, se il comune
intende costituire tale organo, e l’individuazione dei casi in cui è richiesto
il parere della commissione;
j) ogni altro elemento utile a disciplinare l’attività edilizia.
2. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle
autonomie locali, sono definiti i metodi di misurazione degli elementi
geometrici delle costruzioni. Queste disposizioni prevalgono su quelle dei
regolamenti edilizi e dei piani regolatori comunali in contrasto con esse.
3. La Giunta provinciale, sentito il parere della CUP e del Consiglio
delle autonomie locali, approva uno schema di regolamento edilizio tipo per la
redazione dei regolamenti edilizi.
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ARTICOLO
37
Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11,
in materia di pianificazione
1. I piani dei parchi naturali provinciali e i piani di gestione delle
riserve naturali provinciali sono disciplinati dalle disposizioni provinciali
in materia in coerenza con il sistema della pianificazione provinciale.
2. Relativamente al parco nazionale dello Stelvio resta ferma
l’applicazione della disciplina stabilita dall’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello
statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di minime
proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), e dalle altre
norme statali e provinciali di riferimento.
3. Per i territori ricadenti nei parchi naturali provinciali il piano del
parco tiene luogo dei piani regolatori generali. Prima della sua approvazione
il piano del parco è sottoposto al parere della CUP, nella fase procedurale
stabilita dalle disposizioni regolamentari previste dalla legge provinciale n.
11 del 2007; la CUP verifica la coerenza del piano del parco con il piano
urbanistico provinciale e con i piani territoriali delle comunità interessate.
4. Fino all’approvazione della disciplina legislativa provinciale
prevista dall’articolo 15 della legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22 (Norme
per la costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello
Stelvio. Modifiche e integrazioni delle leggi provinciali in materia di
ordinamento dei parchi naturali e di salvaguardia dei biotopi di rilevante
interesse ambientale, culturale e scientifico), il piano regolatore generale
dei comuni il cui territorio ricade anche nel parco nazionale dello Stelvio ha
efficacia anche nel territorio del parco. A questo fine i comuni interessati
adottano il piano regolatore generale previo parere del comitato di gestione
del parco, per assicurare le necessarie misure di compatibilità e la
salvaguardia dell’area protetta.
5. Resta ferma la disciplina prevista dalla legge provinciale n. 11 del
2007 in materia di vincolo idrogeologico. Il regolamento di attuazione
previsto dall’articolo 14 della legge provinciale n. 11 del 2007 assicura
appropriate forme di coordinamento e integrazione con le procedure di
approvazione dei piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori
generali per il rilascio dell’autorizzazione ai fini del vincolo
idrogeologico, anche in deroga, ove occorra, alle disposizioni procedurali di
questa legge.
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ARTICOLO
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Disposizioni generali
1. Il piano attuativo è lo strumento per la pianificazione urbanistica di
dettaglio di determinate parti del territorio comunale, in conformità alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici.
2. I piani attuativi si distinguono in piani d’iniziativa pubblica,
d’iniziativa privata e d’iniziativa mista pubblico-privata.
3. La formazione di un piano attuativo è obbligatoria nei casi previsti
dal piano regolatore generale ai sensi dell’articolo 29 e in presenza delle
condizioni previste dall’articolo 42 per i piani di lottizzazione. In questi
casi, fino all’approvazione del piano sono consentiti gli interventi di
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo delle
costruzioni esistenti, anche con cambio di destinazione d’uso, senza aumento
di volume.
4. Il piano attuativo può apportare lievi modificazioni ai perimetri
delle zone individuate dal piano regolatore generale per rispettare i confini
catastali o per regolarizzare aree che per la loro conformazione non sono
suscettibili di razionale utilizzazione, purché di ridotte dimensioni e di
collocazione periferica. Nel caso dei piani di lottizzazione, inoltre, è
richiesta l’espressa dichiarazione dei proprietari interessati alla modifica
di non voler aderire alla lottizzazione.
5. Se il piano attuativo richiede delle modifiche alle previsioni del
piano regolatore generale per una più razionale programmazione degli
interventi la deliberazione del consiglio comunale che lo approva, nel caso di
piani attuativi d’iniziativa privata e mista pubblico-privata, o che lo
adotta, nel caso di piani attuativi d’iniziativa pubblica, costituisce
adozione di variante al piano regolatore generale. In questo caso si applica
la procedura di approvazione delle varianti al piano regolatore generale.
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ARTICOLO
39
Comparti edificatori
1. Il piano regolatore generale o i relativi piani di attuazione possono
prevedere la formazione di comparti edificatori, comprendenti uno o più
edifici o aree costituenti insieme un’unità minima d’intervento.
2. Se sono stati individuati comparti edificatori il comune può
notificare al proprietario o ai proprietari un invito a dichiarare, entro un
termine prefissato, se intendono procedere agli interventi previsti, a meno
che non vi provvedano direttamente, in maniera congiunta, i proprietari
interessati.
3. Entro il termine fissato ai sensi del comma 2 il proprietario propone
un programma esecutivo relativo all’intero comparto, comprensivo di rilievi e
progetti, e uno schema di convenzione nel quale sono fissati i tempi e le
modalità di realizzazione degli interventi. In presenza di più proprietari il
programma esecutivo può essere presentato da un consorzio tra essi costituito
con il concorso di almeno il 60 per cento della volumetria degli edifici del
comparto. In caso di mancata presentazione del programma nel termine
prescritto vi provvede d’ufficio il comune.
4. Il programma è approvato dal consiglio comunale. In sede di
approvazione possono essere apportate le modifiche necessarie e opportune a
garantirne la conformità alle previsioni e ai criteri direttivi del piano
regolatore generale. L’avviso dell’intervenuta approvazione dei programmi è
notificato ai proprietari interessati per la stipulazione della convenzione. I
lavori devono essere eseguiti entro il termine fissato.
5. A seguito dell’approvazione del programma il comune fissa un termine
per la sottoscrizione della convenzione allegata al programma da parte di
coloro che non l’hanno già sottoscritta in precedenza. In caso di mancata
sottoscrizione della convenzione da parte di alcuni dei proprietari, il comune
procede all’espropriazione dei beni con l’osservanza della normativa
provinciale in materia. Il comune procede all’espropriazione anche se i lavori
non risultano eseguiti nei termini previsti dal programma.
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ARTICOLO
40
Limiti alle variazioni di piano
1. Se è stato approvato un piano attuativo i comuni non possono disporre
nei nuovi piani regolatori, prima che scadano i termini previsti all’articolo
52, commi 2 e 3, una disciplina dei relativi terreni difforme da quella già
autorizzata, a meno che non ne forniscano adeguata motivazione sulla base di
circostanze o esigenze sopravvenute.
2. Se viene approvata una nuova disciplina di aree regolate dai piani o
dalle lottizzazioni di cui al comma 1, il soggetto che ha eseguito interventi
o sostenuto spese ha titolo per ottenere dall’ente che adotta le modificazioni
il rimborso delle spese e degli oneri finanziari relativi alle opere eseguite,
per la parte divenuta inutilizzabile.
3. Decorsi i termini previsti all’articolo 52, commi 2 e 3, i comuni
possono dare diversa destinazione alle aree senza particolare motivazione.
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ARTICOLO
41
Contenuti dei piani attuativi d’iniziativa pubblica e di quelli d’iniziativa
privata
1. Il regolamento di attuazione determina i contenuti dei piani attuativi
d’iniziativa pubblica e d’iniziativa privata prevedendo, in particolare:
a) le modalità di redazione e i contenuti delle rappresentazioni grafiche;
b) l’ulteriore documentazione tecnica da allegare;
c) i contenuti degli schemi di convenzione da stipulare fra gli
interessati e il comune, le garanzie da prestare e i termini, comunque non
superiori a dieci anni, per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione, la
misura del contributo di concessione da corrispondere in relazione all’entità
delle opere da realizzare direttamente a cura dei proprietari, le modalità
della cessione gratuita al comune delle opere di urbanizzazione realizzate.
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ARTICOLO
42
Oggetto dei piani
1. Sono piani attuativi d’iniziativa privata:
a) i piani di lottizzazione;
b) i piani di recupero;
c) i piani per l’edilizia abitativa agevolata, come definita dalle leggi
provinciali in materia;
d) gli insediamenti produttivi.
2. I piani di lottizzazione sono obbligatori quando sono espressamente
previsti dal piano regolatore generale e nei seguenti casi:
a) quando si mira all’utilizzo edificatorio di una o più aree contigue,
finalizzato, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione, alla
creazione di una pluralità di edifici oppure di un rilevante insieme di unità
a scopo abitativo o produttivo, anche se facenti parte di un unico edificio,
compresi gli interventi di ristrutturazione urbanistica di aree già edificate,
e che richieda l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria o il loro
adeguamento;
b) quando la trasformazione urbanistica o edilizia di una o più aree di
estensione superiore ai 5.000 metri quadrati è predisposta attraverso il
frazionamento e la vendita del terreno in lotti edificabili, o atti
equivalenti, e l’utilizzo comporta l’esecuzione di opere di urbanizzazione
primaria; non costituisce lottizzazione ai sensi di questa legge il
frazionamento che consegue a una divisione ereditaria.
3. I piani di recupero hanno a oggetto la riqualificazione e il recupero
del patrimonio edilizio esistente e sono presentati al comune dai privati
interessati, proprietari di almeno il 60 per cento della volumetria degli
edifici dell’area.
4. I piani per l’edilizia abitativa agevolata sono presentati dai
soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme provinciali in materia
e individuano, entro le zone residenziali edificate e di nuovo sviluppo, le
aree e gli edifici da riservare a edilizia abitativa agevolata, determinandone
la disciplina.
5. I piani attuativi per gli insediamenti produttivi disciplinano aree
destinate a opere e impianti di carattere industriale, artigianale e
commerciale, a impianti e servizi turistici e a complessi destinati alla
trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli o ad
allevamenti zootecnici. Questi piani hanno l’obiettivo di promuovere un
efficace e coordinato utilizzo delle aree che essi disciplinano.
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ARTICOLO
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Piano guida
1. Quando è obbligatoria l’approvazione di un piano di lottizzazione ai
sensi dell’articolo 42, il comune può approvare, previo parere della CPC, un
apposito piano guida di carattere preliminare, allo scopo di orientare le
iniziative private di lottizzazione e di consentire all’interno di ciascuna
zona l’adozione di piani di lottizzazione parziali, nel quadro di previsioni
estese a tutta la zona.
2. Il piano guida, nel rispetto dei parametri stabiliti dal piano
regolatore generale, stabilisce le indicazioni da osservare per la buona
sistemazione urbanistica della zona e il suo inserimento nel territorio
circostante, con particolare riferimento alla destinazione delle singole aree,
alla tipologia edilizia, alle opere di urbanizzazione primaria e, se occorre,
secondaria. All’interno di ogni area soggetta a piano di lottizzazione il
piano guida può determinare ambiti d’intervento distinti; in tal caso il piano
di lottizzazione può riguardare anche un singolo ambito d’intervento, a
condizione che rimanga sempre assicurata la contestuale realizzazione delle
corrispondenti opere di urbanizzazione primaria.
3. Se il piano guida, per una più razionale programmazione degli
interventi, richiede delle modifiche alle previsioni del piano regolatore
generale, la deliberazione del consiglio comunale che lo approva costituisce
adozione di variante al piano regolatore generale; quindi si applica la
procedura per l’approvazione delle varianti.
4. Al piano guida non si applicano le disposizioni concernenti i piani
attuativi contenute nell’articolo 52.
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ARTICOLO
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Formazione dei piani attuativi d’iniziativa privata
1. I piani attuativi d’iniziativa privata sono approvati dal comune,
previo parere della CPC.
2. La richiesta di approvazione del piano può essere presentata dai
proprietari che rappresentino almeno il 60 per cento degli indici edilizi
ammessi dal piano regolatore generale; in tal caso si applica il comma 4
dell’articolo 50. La richiesta di approvazione del piano deve essere
accompagnata dai provvedimenti elencati nell’articolo 101, se necessari.
3. Il comune approva anche lo schema di convenzione e successivamente ne
promuove la stipula. Per gli immobili interessati dal piano attuativo il
certificato di destinazione urbanistica riporta gli estremi dell’atto di
approvazione del piano e della relativa convenzione.
4. Con il provvedimento di approvazione del piano il comune può aumentare
fino a un massimo del 30 per cento l’incidenza del contributo di concessione
previsto dall’articolo 115, in relazione alla natura dell’insediamento, alle
caratteristiche geografiche della zona, allo stato delle opere di
urbanizzazione.
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ARTICOLO
45
Piano attuativo d’iniziativa pubblica
1. Il piano attuativo d’iniziativa pubblica riguarda:
a) la lottizzazione d’ufficio ai sensi dell’articolo 50;
b) il recupero del patrimonio edilizio esistente;
c) l’edilizia abitativa di cui alla legge provinciale 7 novembre 2005, n.
15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e
modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina
degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)" di seguito
definita edilizia abitativa pubblica, nonché l’edilizia agevolata, come
definita dalle leggi provinciali in materia;
d) gli insediamenti produttivi.
2. Si può compilare un piano di recupero del patrimonio edilizio
esistente d’iniziativa pubblica nei casi espressamente previsti dal piano
regolatore generale e quando il ricorso a questo strumento è ritenuto
necessario per un migliore utilizzo di determinate zone, in assenza
d’iniziativa da parte dei proprietari interessati. In tal caso si osservano le
disposizioni dell’articolo 50.
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ARTICOLO
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Formazione del piano attuativo d’iniziativa pubblica
1. I piani attuativi d’iniziativa pubblica sono adottati dal consiglio
comunale, previo parere della CPC. La proposta di piano deve essere
accompagnata dai provvedimenti permissivi previsti dall’articolo 101, se
necessari.
2. Il piano, adottato in tutti i suoi elementi, è depositato presso gli
uffici del comune, a libera visione del pubblico, per trenta giorni
consecutivi, durante i quali chiunque può presentare osservazioni nel pubblico
interesse.
3. Successivamente il piano, modificato in conseguenza dell’eventuale
accoglimento delle osservazioni pervenute, è approvato dal consiglio comunale
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione, a cura del comune, dell’avviso
sull’esecutività della relativa deliberazione.
4. L’entrata in vigore del piano attuativo d’iniziativa pubblica comporta
la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e
degli interventi in esso previsti. L’esecuzione delle opere pubbliche e degli
interventi deve avvenire entro il periodo di efficacia del piano attuativo.
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ARTICOLO
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Espropriazioni a fini di edilizia abitativa
1. I comuni possono espropriare le aree comprese nei piani attuativi per
l’edilizia abitativa pubblica e agevolata, nonché gli immobili che formano
oggetto dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente.
2. Le aree e gli immobili espropriati possono essere utilizzati dal
comune per la realizzazione di opere di edilizia abitativa pubblica o cedute
in proprietà, previa stipula di apposita convenzione:
a) a ITEA s.p.a., per l’attuazione dei programmi pubblici di edilizia
abitativa;
b) alle imprese convenzionate di cui all’articolo 4, comma 5, della legge
provinciale n. 15 del 2005 per la realizzazione degli interventi previsti dal
medesimo articolo;
c) alle cooperative edilizie e a richiedenti singoli, sempre che questi e
i soci delle cooperative siano in possesso dei requisiti previsti dalle
vigenti disposizioni per essere ammessi ai benefici dell’edilizia agevolata;
d) a privati, per la realizzazione delle attrezzature d’interesse
pubblico previste dai piani.
3. Il comune stabilisce l’ordine di priorità di assegnazione delle aree
ai soggetti indicati nel comma 2.
4. Le aree necessarie all’esecuzione di programmi di edilizia abitativa
possono essere espropriate direttamente da ITEA s.p.a., previa loro
individuazione da parte del comune medesimo, nell’ambito dei piani attuativi
per l’edilizia abitativa pubblica e per il recupero del patrimonio edilizio
esistente.
5. Se compatibile con le esigenze dei soggetti indicati nel comma 2, e
comunque tenuto conto del coordinato utilizzo delle aree, una quota non
superiore al 50 per cento, in termini volumetrici, delle aree comprese nei
piani attuativi per l’edilizia abitativa pubblica e agevolata può essere
utilizzata dai proprietari, singoli o riuniti in cooperativa, purché in
possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per essere ammessi
ai benefici dell’edilizia agevolata, con eccezione del rispetto dei limiti di
reddito. A tal fine i proprietari, entro le quantità volumetriche e i termini
annualmente fissati dal comune, possono presentare domanda di costruire
direttamente sulle aree stesse, nel rispetto delle prescrizioni dei piani. I
proprietari che si avvalgono di questa facoltà devono ultimare le costruzioni
entro un triennio dal rilascio della concessione edilizia, a pena di decadenza.
6. I proprietari che intendono costruire direttamente ai sensi del comma
5 devono presentare al comune un atto unilaterale d’obbligo con il quale
s’impegnano a rispettare le caratteristiche costruttive e d’uso degli edifici,
nonché i connessi vincoli. La mancata ultimazione dei lavori nel triennio dal
rilascio della concessione edilizia ed entro la scadenza di proroghe
eventualmente concesse comporta l’applicazione, da parte del comune, di una
sanzione pecuniaria in misura pari a metà del valore dell’immobile determinato
ai sensi dell’articolo 129.
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ARTICOLO
48
Espropriazioni per il recupero degli insediamenti storici
1. Qualora i proprietari delle aree e degli edifici individuati come
insediamenti storici non provvedano all’esecuzione delle opere e degli
interventi previsti nel piano regolatore generale o nei piani attuativi, nel
termine fissato dal rispettivo piano o stabilito con provvedimento del comune,
il comune medesimo può deliberare di procedere all’espropriazione per pubblica
utilità delle aree e degli edifici relativi; ove necessario, la deliberazione
del comune costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e
urgenza delle opere e degli interventi. Se l’immobile può essere destinato a
residenza, il comune ha la facoltà di demandare direttamente a ITEA s.p.a.
l’espropriazione. Gli immobili espropriati entrano a far parte del patrimonio
del comune o di ITEA s.p.a.
2. Ferma restando la disciplina dei piani di recupero del patrimonio
edilizio esistente e dei comparti edificatori, qualora i proprietari di almeno
il 60 per cento in termini volumetrici di un edificio facente parte di un
insediamento storico intendano effettuare interventi di restauro, risanamento
e ristrutturazione e l’esecuzione dei lavori debba, per ragioni strutturali o
di convenienza economica, interessare anche le parti residue dell’edificio i
cui proprietari non abbiano aderito all’esecuzione dei lavori, si provvede nel
seguente modo:
a) su richiesta degli interessati, il comune invita i restanti
proprietari ad associarsi all’iniziativa entro un termine stabilito;
b) la mancata presentazione al comune, entro il termine fissato, della
domanda di concessione edilizia per i lavori inclusi nei progetti, equivale a
rifiuto di adesione all’esecuzione dei lavori;
c) ove ricorrano i presupposti di cui alla lettera b), il comune può
provvedere per la parte residua in conformità a quanto previsto dal comma 1.
3. L’esproprio di immobili da parte del comune è sempre possibile quando,
secondo il piano regolatore generale o secondo i relativi piani attuativi,
occorra procedere a demolizione degli immobili ed i proprietari, benché
intimati, non vi abbiano provveduto nel termine fissato. Ai fini della
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi,
si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al comma 1.
4. Ove per l’esecuzione dei lavori o di opere previste dal piano
regolatore generale e dai relativi piani attuativi sia necessario poter
disporre temporaneamente, anche solo in parte, di edifici o di aree contigue o
prossime a quelle su cui tali lavori o opere debbono eseguirsi, la Provincia,
su richiesta del comune o anche dei diretti interessati, autorizza
l’occupazione temporanea, nelle forme e nei modi previsti dall’articolo 28
della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per
pubblica utilità).
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ARTICOLO
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Espropriazioni per insediamenti produttivi
1. I comuni possono espropriare le aree comprese nei piani attuativi
d’iniziativa pubblica riguardanti insediamenti produttivi.
2. Le aree espropriate sono utilizzate mediante la cessione in proprietà
o mediante la concessione del diritto di superficie, con la stipula di una
convenzione che disciplina gli oneri posti a carico del concessionario e
dell’acquirente e le sanzioni in caso d’inosservanza.
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ARTICOLO
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Piano di lottizzazione d’ufficio
1. Si può compilare un piano di lottizzazione anche per iniziativa
comunale. A tal fine il comune invita tutti i proprietari delle aree esistenti
nelle singole zone a presentare il progetto di lottizzazione entro un congruo
termine. La presentazione può avvenire anche se manca l’adesione di
proprietari di aree che, per la loro configurazione o minima estensione, non
pregiudicano il raggiungimento degli scopi di una pianificazione organica
dell’area.
2. A decorrere dalla data in cui il comune ha comunicato l’invito a
presentare il progetto di lottizzazione e fino all’esecutività del
provvedimento con cui il comune ha autorizzato il piano di lottizzazione, il
comune sospende ogni determinazione sulle domande di concessione che
riguardano l’area da lottizzare. La sospensione non può protrarsi per un
periodo superiore a dodici mesi.
3. Decorso inutilmente il termine fissato il comune dispone la
compilazione d’ufficio del piano di lottizzazione. Quindi il piano di
lottizzazione è adottato, previo parere della CPC, e approvato dal comune con
le procedure previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 46, tenendo conto in
particolare delle osservazioni eventualmente presentate dai proprietari delle
aree.
4. Il comune può espropriare gli immobili dei proprietari che non hanno
accettato la lottizzazione. Quando è opportuno e tecnicamente possibile, in
alternativa all’espropriazione degli immobili, il consiglio comunale può
deliberare di ridurre l’ambito della lottizzazione ai soli immobili dei
proprietari che l’hanno accettata, anche disponendo solamente l’espropriazione
degli immobili necessari all’esecuzione delle opere di urbanizzazione
primaria, fermo restando l’accollo dei relativi oneri ai lottizzanti. In tal
caso l’edificazione delle aree escluse dal piano di lottizzazione resta
subordinata all’approvazione di un piano di lottizzazione integrativo e al
pagamento del contributo di concessione previsto dall’articolo 115 in misura
doppia rispetto alle tariffe in vigore al momento del rilascio delle relative
concessioni edilizie.
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ARTICOLO
51
Programmi integrati d’intervento d’iniziativa mista pubblico-privata
1. Costituiscono piani d’iniziativa mista pubblico-privata i programmi
integrati d’intervento promossi dal comune o da altri soggetti pubblici e
privati per riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio e ambientale o per
programmare interventi edilizi di particolare complessità e impegno
finanziario. Il programma integrato d’intervento è caratterizzato dalla
presenza di una pluralità di funzioni, dall’integrazione di diverse tipologie
d’intervento, comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture, da una
dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile
concorso di più operatori e risorse finanziarie pubblici e privati.
2. Se il programma è promosso da soggetti pubblici e privati, singoli o
riuniti in consorzio o associati, essi devono risultare proprietari di almeno
il 60 per cento della superficie interessata dal piano.
3. Il regolamento di attuazione può stabilire i criteri per la redazione
dei programmi d’intervento prevedendo:
a) le modalità di redazione delle rappresentazioni grafiche e i relativi
contenuti;
b) l’ulteriore documentazione tecnica da allegare, anche sulla proprietà
e disponibilità delle aree;
c) la documentazione concernente il quadro generale delle risorse
mobilitabili;
d) lo schema-tipo di convenzione da stipulare fra gli interessati e il
comune, con particolare riferimento alle garanzie finanziarie, all’ordine
temporale di realizzazione delle opere o alle eventuali priorità da assegnare
agli interventi, e le sanzioni applicabili.
4. La previsione del piano regolatore generale circa la necessità di
utilizzare un’area previa formazione di un piano attuativo si ritiene
soddisfatta con la formazione del programma d’intervento. Se la formazione del
piano attuativo o del programma d’intervento è prevista come obbligatoria dal
piano regolatore generale, si applica l’articolo 50, comma 4.
5. I programmi sono approvati dal comune, previo parere della CPC. La
concessione edilizia o la denuncia d’inizio di attività per gli interventi
previsti nel programma possono riguardare anche singoli lotti funzionali.
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ARTICOLO
52
Durata ed effetti dei piani
1. Il piano urbanistico provinciale, il piano territoriale della comunità
e il piano regolatore generale hanno valore a tempo indeterminato, fatto salvo
quanto previsto da questo articolo.
2. Il piano regolatore generale può stabilire che determinate previsioni
concernenti aree specificatamente destinate a insediamento, la cui attuazione
assume particolare rilevanza per la comunità locale, cessano di avere
efficacia se entro il termine stabilito dal piano stesso, comunque non
inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni, non è stato presentato
il piano attuativo, se richiesto, o la domanda di concessione edilizia o la
denuncia d’inizio di attività per la realizzazione degli interventi.
3. I piani attuativi hanno efficacia per dieci anni dalla loro
approvazione. Decorso questo termine il piano attuativo diventa inefficace per
la parte non ancora eseguita relativa alle opere di urbanizzazione. In tal
caso, entro novanta giorni dalla cessazione di efficacia deve essere
predisposto un nuovo piano per il necessario assetto della parte rimasta
inattuata.
4. Le disposizioni dello strumento urbanistico che prevedono l’obbligo di
predisposizione di piani attuativi conservano efficacia per dieci anni,
decorrenti dalla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico
definitivamente approvato, salvo che il piano regolatore generale non preveda
un termine inferiore ai sensi del comma 2.
5. In considerazione della necessità di tutelare le limitate risorse
territoriali esistenti nella provincia le indicazioni del piano territoriale
della comunità e del piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su
beni determinati e li assoggettano a vincoli preordinati all’espropriazione o
che comportano l’inedificabilità, conservano efficacia per dieci anni, salvo
che nel frattempo non si sia proceduto al deposito della domanda diretta a
promuovere il procedimento espropriativo o non siano entrati in vigore i piani
attuativi. Resta ferma la possibilità per il piano territoriale della comunità
e per il piano regolatore generale di prevedere un’efficacia del vincolo per
periodi inferiori.
6. I vincoli previsti dal comma 5 possono essere motivatamente reiterati
una sola volta e per un periodo massimo di ulteriori cinque anni, purché il
comune provveda alla corresponsione al proprietario, su sua richiesta, di un
indennizzo, salvo rivalsa del comune nei confronti del soggetto nell’interesse
del quale il vincolo è stato reiterato se la richiesta di reiterazione è stata
formulata da questo soggetto. L’indennizzo è determinato come segue:
a) in misura pari all’interesse legale calcolato sull’indennità di
esproprio, sulla base dei tassi vigenti al momento della determinazione
dell’annualità, per ciascun anno successivo alla scadenza del vincolo
decennale;
b) l’indennità di esproprio di cui alla lettera a) è calcolata in base ai
parametri vigenti per la sua determinazione alla data di entrata in vigore del
provvedimento di reiterazione del vincolo;
c) l’indennizzo è corrisposto in annualità entro il 31 marzo dell’anno
successivo a quello di riferimento, a decorrere dall’anno successivo a quello
di reiterazione del vincolo; in caso di esproprio l’indennizzo annuale è
quantificato in ragione del numero di mesi decorsi prima del pagamento
dell’indennità di esproprio ed è liquidato entro il terzo mese successivo al
pagamento dell’indennità.
7. L’indennizzo non è dovuto:
a) nel caso di vincoli che incidono con carattere di generalità su intere
categorie di beni;
b) nel caso di vincoli che subordinano la realizzazione d’interventi
all’approvazione di piani attuativi d’iniziativa privata o d’iniziativa mista
pubblico-privata di cui alle sezioni II e IV del capo IX di questo titolo;
c) se in alternativa all’esproprio è stipulata una convenzione per la
compensazione urbanistica ai sensi dell’articolo 55;
d) se nelle aree soggette a vincolo i piani regolatori generali
ammettono, in attesa dell’espropriazione delle aree o dell’approvazione dei
piani attuativi d’iniziativa pubblica, la realizzazione di strutture
prefabbricate di carattere precario ai sensi dell’articolo 97, comma 2, e
altri interventi, secondo criteri da stabilire con regolamento, per
l’esercizio di attività compatibili con la destinazione di zona; dopo
l’attivazione della procedura espropriativa queste strutture devono essere
rimosse a cura e spese degli interessati nei termini stabiliti dal comune,
eventualmente prorogabili; decorso inutilmente il termine le strutture sono
equiparate a opera abusive realizzate in assenza di titolo abilitativo
edilizio.
8. Decorsi i termini previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 e fino
all’adozione delle varianti ai piani regolatori generali recanti la nuova
disciplina delle aree interessate, queste aree sono utilizzabili nei limiti di
una densità edilizia fondiaria di 0,01 metri cubi per ogni metro quadrato di
lotto accorpato, e comunque nel rispetto delle altre norme, anche più
restrittive, previste dal piano regolatore generale per le aree destinate ad
attività agricole.
9. In alternativa all’espropriazione i comuni possono acquisire le aree
soggette ai vincoli preordinati all’espropriazione mediante il ricorso alla
perequazione urbanistica e alla compensazione urbanistica disciplinate dal
capo XI di questo titolo.
10. L’obbligo di predisposizione di un piano attuativo e la previsione di
vincoli preordinati all’espropriazione o che comportano l’inedificabilità è
riportata nel certificato di destinazione urbanistica relativo agli immobili
interessati.
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ARTICOLO
53
Perequazione urbanistica
1. Il piano regolatore generale può essere redatto secondo tecniche
pianificatorie ispirate a principi di perequazione urbanistica.
2. La perequazione urbanistica persegue un’equa ripartizione dei diritti
edificatori e degli oneri derivanti dalla pianificazione tra i proprietari
delle aree alle quali si riferisce.
3. Il piano regolatore generale individua:
a) gli ambiti territoriali entro i quali si applica la perequazione;
b) gli indici edificatori convenzionali riferiti alla capacità
edificatoria territoriale complessivamente attribuita alle aree comprese negli
ambiti, anche differenziati per parti dell’ambito e per classi in base allo
stato di fatto e di diritto degli immobili interessati, indipendentemente
dalle destinazioni specifiche eventualmente assegnate alle singole aree;
c) gli indici urbanistici riferiti alla capacità edificatoria delle sole
aree destinate a insediamento, da rispettare in ogni caso ai fini della
pianificazione urbanistica attuativa e del rilascio della concessione
edilizia, anche in seguito all’eventuale riconoscimento di crediti edilizi ai
sensi degli articoli 55 e 56;
d) le aree e gli immobili degradati e incongrui o ricadenti in aree con
penalità elevate secondo le previsioni della carta di sintesi della
pericolosità prevista dall’articolo 14, anche non compresi negli ambiti di cui
alla lettera a), che richiedono interventi di riqualificazione urbanistica e
ambientale o di delocalizzazione la cui esecuzione può determinare un credito
edilizio ai sensi dell’articolo 55, comma 1;
e) gli eventuali obblighi di cessione al comune di aree, anche
specificatamente individuate, per la realizzazione di spazi pubblici o
riservati alle attività collettive e in genere di opere pubbliche;
f) gli ulteriori criteri e modalità per l’applicazione dell’istituto
della perequazione.
4. L’ammontare complessivo del dimensionamento degli interventi
corrispondente agli indici edificatori convenzionali previsti dal comma 3,
lettera b), ai crediti edilizi di cui agli articoli 55 e 56, e agli indici
edificatori previsti per le aree destinate a insediamento non comprese negli
ambiti territoriali oggetto di perequazione, non deve risultare superiore al
nuovo carico insediativo massimo complessivo definito per i diversi interventi
e deve risultare coerente, per quanto riguarda la residenza, con i parametri
per il dimensionamento residenziale stabiliti ai sensi del piano urbanistico
provinciale, eventualmente integrati e specificati dai piani territoriali
delle comunità.
5. Il piano regolatore generale stabilisce gli indici urbanistici per la
realizzazione di spazi pubblici o riservati alle attività collettive e in
genere di opere pubbliche, o i criteri per la loro determinazione, mediante i
piani attuativi previsti dal capo IX di questo titolo. Questi indici sono
determinati in modo indipendente e ulteriore rispetto agli indici
convenzionali riconosciuti ai proprietari delle aree ai sensi del comma 3,
lettera b).
6. I diritti corrispondenti agli indici edificatori convenzionali di cui
al comma 3, lettera b), e i crediti edilizi di cui agli articoli 55 e 56, ad
avvenuta approvazione dei piani attuativi previsti dall’articolo 54, comma 1,
e delle convenzioni previste dagli articoli 55 e 56, sono negoziabili fra i
soggetti interessati. Le negoziazioni producono effetti nei confronti del
comune nei modi previsti da questa legge e dal piano.
7. Ogni comune tiene il registro dei diritti edificatori e dei crediti
edilizi previsti dagli articoli 55 e 56. L’entità dei diritti edificatori e
dei crediti edilizi è indicata nel certificato di destinazione urbanistica
previsto dall’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia).
8. In attesa delle varianti generali ai piani regolatori redatte per
l’utilizzo di tecniche pianificatorie ispirate a principi di perequazione
urbanistica, i comuni possono applicare la perequazione in forma semplificata,
anche per attuare pienamente la compensazione urbanistica, sempre che siano
osservati i principi generali desumibili da questo articolo e dall’articolo
54. Per l’applicazione di questa perequazione possono essere utilizzate anche
le varianti speciali previste per l’attuazione degli articoli 56 e 57 e dei
corrispondenti articoli 18 quinquies e 18 sexies della legge provinciale 5
settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).
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ARTICOLO
54
Strumenti di attuazione della perequazione
1. La perequazione si attua mediante i piani attuativi previsti dal capo
IX di questo titolo. I piani attuativi possono riguardare uno o più ambiti
oggetto di perequazione, anche non contigui.
2. I piani attuativi previsti dal capo IX di questo titolo individuano le
aree in cui concentrare l’edificazione, nonché le eventuali aree da cedere
gratuitamente al comune e da destinare alla realizzazione delle dotazioni
territoriali per spazi pubblici o attività collettive o opere pubbliche, o a
eventuali interventi di riqualificazione ambientale.
3. I piani attuativi devono essere accompagnati da uno schema di
convenzione per disciplinare i rapporti tra il comune e i proprietari delle
aree comprese nei piani. Per gli immobili interessati dal piano attuativo il
certificato di destinazione urbanistica riporta gli estremi dell’atto di
approvazione del piano e della relativa convenzione.
4. Il piano regolatore può determinare le priorità da seguire nella
redazione dei piani attuativi, prevedendo i termini massimi entro i quali i
proprietari delle aree devono presentare la proposta di piano; decorsi
inutilmente i termini il comune può procedere d’ufficio alla redazione del
piano.
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ARTICOLO
55
Compensazione urbanistica
1. Se un immobile è soggetto a interventi di riqualificazione urbanistica
e ambientale o di delocalizzazione ai sensi dell’articolo 53, comma 3, lettera
d), il piano regolatore generale può riconoscere, a titolo di credito
edilizio, diritti edificatori da utilizzare nelle aree destinate a
edificazione. L’efficacia del riconoscimento del credito edilizio è
subordinata alla realizzazione degli interventi di riqualificazione
urbanistica e ambientale o di delocalizzazione. Salvo il caso in cui il
riconoscimento del credito edilizio è effettuato nell’ambito dei piani
attuativi previsti dall’articolo 54, comma 1, il riconoscimento deve essere
preceduto da una convenzione che determini, in particolare, le modalità di
realizzazione degli interventi e l’entità del credito edilizio.
2. In caso di aree assoggettate a vincoli espropriativi già ricadenti in
zone specificatamente destinate a insediamenti dal piano regolatore generale
prima dell’imposizione del vincolo il comune, in alternativa
all’espropriazione e contro cessione gratuita dell’area a suo favore, può
disporre il trasferimento a titolo di credito edilizio di diritti edificatori
su altre aree destinate a edificazione o la permuta con altre aree di
proprietà del comune. I criteri per la determinazione dei diritti edificatori
a titolo di credito edilizio sono stabiliti dal piano regolatore generale,
fermo restando che tali diritti non possono risultare superiori ai diritti
edificatori riconosciuti dal piano prima dell’imposizione del vincolo.
L’eventuale permuta di aree può essere effettuata tenendo conto non solo del
valore economico dell’operazione ma anche del rapporto costi-benefici
complessivi dello scambio ai fini della realizzazione dell’intervento. La
stima del valore economico delle aree è effettuata mediante perizie asseverate
redatte da professionisti abilitati. I rapporti tra il comune e il
proprietario interessato sono regolati mediante convenzione.
3. Il comma 2 si applica anche ai vincoli espropriativi imposti su aree
non specificatamente destinate a insediamenti, prima dell’imposizione del
vincolo da parte del piano regolatore generale. In tal caso i diritti
edificatori trasferibili non possono essere superiori a quelli convenzionali
determinati ai sensi dell’articolo 53, comma 3, lettera b).
4. Il credito edilizio riconosciuto per i fini previsti dai commi 1, 2 e
3 può essere utilizzato, in aggiunta agli indici convenzionali previsti,
unicamente in ambiti omogenei oggetto di perequazione individuati dal piano
regolatore generale, anche diversi da quello in cui ricade l’immobile che dà
titolo alla compensazione. Se il credito edilizio è utilizzato a incremento
degli indici convenzionali in ambiti oggetto di perequazione, il piano
regolatore generale individua l’entità massima di credito edilizio
utilizzabile per l’incremento in coerenza, per quanto riguarda gli interventi
di carattere residenziale, con i parametri per il dimensionamento previsti
dall’articolo 53, comma 4. Il trasferimento dei diritti edificatori non
richiede il procedimento di variante al piano regolatore generale. Se il
comune, su richiesta dell’interessato, ritiene opportuno consentire l’utilizzo
del credito edilizio in aree non comprese negli ambiti oggetto di
perequazione, le relative convenzioni sono soggette ad approvazione del
consiglio comunale secondo le procedure e con gli effetti previsti dal comma 2
dell’articolo 5 (Disposizioni in materia di edifici costituenti il patrimonio
edilizio montano esistente) della legge provinciale n. 10 del 2004. Se
l’interessato intende cedere i diritti edificatori riconosciuti a titolo di
credito edilizio a un altro soggetto per la loro utilizzazione in aree non
comprese negli ambiti oggetto di perequazione, la cessione dei diritti
edificatori e la relativa annotazione nel registro previsto dall’articolo 53,
comma 7, sono subordinate alla stipula di una convenzione fra i soggetti
interessati e il comune, da sottoporre all’approvazione del consiglio comunale
secondo le procedure e con gli effetti previsti dall’articolo 5, comma 2,
della legge provinciale n. 10 del 2004.
5. Le opere e i servizi pubblici previsti dal piano regolatore generale
possono essere realizzati direttamente dai proprietari delle aree gravate da
vincolo preordinato all’espropriazione, previa convenzione con il comune volta
ad assicurare l’effettiva realizzazione e destinazione pubblica delle
attrezzature e dei servizi, le loro modalità di realizzazione e di gestione.
Resta fermo in capo ai proprietari delle aree l’obbligo di rispettare la
normativa comunitaria in materia di appalti, quando gli importi per la
realizzazione di attrezzature e servizi superano le soglie comunitarie.
6. I commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche, in alternativa
all’espropriazione, alle opere pubbliche e d’interesse pubblico di competenza
della Provincia, della Regione e dello Stato. In tal caso le convenzioni
previste dai commi 2, 3, 4 e 5 sono sottoscritte, oltre che dal comune e dai
proprietari delle aree, dall’amministrazione competente a eseguire l’opera e
stabiliscono, in particolare, le modalità di cessione delle aree
all’amministrazione medesima. La sottoscrizione delle convenzioni può essere
preceduta da un accordo di programma ai sensi dell’articolo 43 della legge
regionale n. 1 del 1993.
7. Se, per effetto di vincoli sopravvenuti diversi da quelli di natura
urbanistica, non è più esercitabile, in tutto o in parte, il diritto di
edificare già riconosciuto dal piano regolatore generale prima
dell’imposizione del vincolo, il titolare del diritto può chiedere al comune
il trasferimento di diritti edificatori, la cui entità è stabilita con la
convenzione prevista da questo comma, a titolo di credito edilizio, su altre
aree destinate a edificazione, o la permuta con altre aree di proprietà del
comune o dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo contro cessione
a titolo gratuito, al comune o all’amministrazione preposta alla tutela del
vincolo, dell’area interessata dal vincolo sopravvenuto. In caso di
accoglimento dell’istanza, sentita l’amministrazione preposta alla tutela del
vincolo, i rapporti tra il comune, l’interessato e l’amministrazione predetta
sono regolati mediante convenzione. Per la permuta di aree si applicano i
criteri del comma 2; per la determinazione e l’utilizzo dei crediti edilizi si
applica il comma 4. L’accoglimento dell’istanza non costituisce titolo per
richieste d’indennizzo quando, secondo le norme vigenti, il vincolo
sopravvenuto non è indennizzabile. Quando, ai sensi della normativa vigente,
il titolare del diritto di edificare può chiedere l’indennizzo a causa del
vincolo sopravvenuto, il riconoscimento del credito edilizio è computato ai
fini della determinazione dell’indennizzo eventualmente dovuto.
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ARTICOLO
56
Disposizioni in materia di edilizia abitativa
1. Il piano regolatore generale può prescrivere che nelle aree destinate
a residenza vengano riservate quote d’indice edificatorio per la realizzazione
d’interventi di edilizia abitativa disciplinati dalla legge provinciale 13
novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di
edilizia abitativa), e dalla legge provinciale n. 15 del 2005.
2. Per i comuni dichiarati ad alta tensione abitativa con deliberazione
della Giunta provinciale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la
competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la previsione
della riserva di quote d’indice edificatorio costituisce un obbligo.
3. I comuni dichiarati ad alta tensione abitativa, d’accordo con la
Provincia, quantificano la riserva di quote d’indice edificatorio mediante
variante ai piani regolatori generali. La variante è adottata entro sei mesi
dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione
della Giunta provinciale prevista dal comma 2. Se il comune non adotta la
variante nei termini stabiliti la Giunta provinciale, previa diffida, può
nominare un commissario per la sua adozione.
4. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 55 si applicano anche per
l’acquisizione di aree da destinare alla realizzazione degli interventi
previsti dalla legge provinciale n. 21 del 1992 e dalla legge provinciale n.
15 del 2005. In tal caso gli accordi di programma e le convenzioni previste da
queste leggi sono integrati con i contenuti delle convenzioni previste
dall’articolo 55.
5. Il piano regolatore generale può prevedere che il comune possa
riconoscere, a titolo di credito edilizio, diritti edificatori da utilizzare
nelle aree destinate a edificazione, ai soggetti che s’impegnano a cedere
alloggi a ITEA s.p.a., in proprietà o in disponibilità per la successiva
locazione agli aventi diritto, secondo quanto previsto dalla legge provinciale
n. 15 del 2005. La cessione in disponibilità per la successiva locazione non
può essere inferiore a quindici anni. I rapporti tra l’interessato, il comune
e ITEA s.p.a., compresa la determinazione dei prezzi di cessione in proprietà
o in disponibilità per la successiva locazione, sono regolati con convenzione.
Il riconoscimento del credito edilizio e la sua annotazione nel registro
previsto dall’articolo 53, comma 7, sono subordinati alla preventiva cessione
degli alloggi a ITEA s.p.a. Per l’utilizzazione dei diritti edificatori
riconosciuti si applica l’articolo 55.
6. Il piano regolatore generale può inoltre prevedere che il comune possa
riconoscere, a titolo di credito edilizio, diritti edificatori da utilizzare
nelle aree destinate a edificazione, alle imprese convenzionate di cui
all’articolo 1, comma 3, lettera d), della legge provinciale n. 15 del 2005
che realizzano alloggi o mettono a disposizione alloggi già esistenti ai sensi
della medesima disposizione. La convenzione tra il comune e le imprese
stabilisce, in particolare, la durata dell’obbligo di mantenere la
destinazione degli alloggi alle finalità della predetta disposizione per un
periodo comunque non inferiore a quindici anni, nonché l’applicazione delle
penalità e le relative garanzie, anche di carattere finanziario, in caso di
violazione degli obblighi assunti. Il riconoscimento del credito edilizio e la
sua annotazione nel registro previsto dall’articolo 53, comma 7, sono
subordinati alla preventiva stipulazione della convenzione. Per
l’utilizzazione dei diritti edificatori riconosciuti si applica l’articolo 55.
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ARTICOLO
57
Disciplina degli alloggi destinati a residenza
1. Per favorire la conservazione delle peculiari caratteristiche
paesaggistico-ambientali del territorio provinciale e la sua identità
insediativa, contenendo il suo consumo nei limiti delle effettive necessità
abitative e socio-economiche della popolazione stabilmente insediata, questo
articolo disciplina le modalità per assentire la realizzazione di alloggi
destinati a residenza, in modo tale da privilegiare il soddisfacimento delle
esigenze abitative per alloggi destinati a residenza ordinaria rispetto a
quelle per alloggi per tempo libero e vacanze.
2. Per i fini del comma 1 l’edilizia residenziale è distinta nelle
seguenti categorie d’uso:
a) alloggi per tempo libero e vacanze, cioè occupati saltuariamente per
vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini
turistico-ricreativi;
b) alloggi destinati a residenza ordinaria, cioè alloggi diversi
da quelli previsti dalla lettera a).
3. In considerazione del diverso rilievo che assume nei comuni la
diffusione degli alloggi per tempo libero e vacanze, con deliberazione della
Giunta provinciale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali, la CUP e la
competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono individuati
i comuni che presentano una consistenza di alloggi per tempo libero e vacanze
rilevante ai fini della tutela paesaggistico-ambientale del territorio
comunale e delle effettive necessità abitative e socio-economiche della
popolazione, tanto da richiedere l’applicazione di questo articolo,
eventualmente anche a specifiche aree del territorio comunale. Con la medesima
deliberazione la Giunta provinciale stabilisce il dimensionamento massimo
degli interventi destinati ad alloggi per tempo libero e vacanze rispetto agli
alloggi destinati a residenza ordinaria, tenuto conto, in particolare, della
consistenza della popolazione residente, delle diverse destinazioni d’uso
degli alloggi residenziali esistenti, della ricettività turistica, delle
presenze turistiche e delle tendenze dello sviluppo residenziale comunale, con
particolare riferimento alla domanda di nuovi alloggi da destinare ad
abitazione principale. La deliberazione della Giunta provinciale è coerente
con i parametri per il dimensionamento della residenza stabiliti dal piano
urbanistico provinciale e determina il dimensionamento relativo alle nuove
edificazioni e al mutamento d’uso delle costruzioni esistenti. Resta fermo
quanto stabilito dall’articolo 12 della legge provinciale 11 novembre 2005, n.
16, concernente "Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22
(Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). Disciplina della
perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in
materia di urbanistica". Il cambio di destinazione d’uso dei volumi non
residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale
n. 16 del 2005 per la nuova destinazione ad alloggi per tempo libero e vacanze
è disciplinato dai piani regolatori generali, fermo restando che non può
superare il limite massimo del 50 per cento del volume per il quale è chiesto
il cambio di destinazione d’uso residenziale. Il piano regolatore generale può
determinare eccezioni all’applicazione di questo limite, in ragione delle
limitate dimensioni volumetriche e della localizzazione della costruzione
esistente. I piani territoriali delle comunità possono modificare il limite
del 50 per cento per il cambio di destinazione d’uso in determinate aree del
territorio comunale ai fini di garantire la sostenibilità e la qualità dello
sviluppo socio-economico nonché la salvaguardia dell’identità locale.
4. I comuni individuati dalla deliberazione prevista dal comma 3 adeguano
le previsioni dei piani regolatori comunali ai contenuti della deliberazione,
specificando:
a) le previsioni di sviluppo residenziale del comune nel successivo
decennio, con particolare riferimento ai nuovi alloggi da destinare ad
abitazione principale;
b) gli effetti attesi sulle infrastrutture viarie,
sull’approvvigionamento idrico, energetico, sullo smaltimento delle acque
reflue e dei rifiuti e i costi di realizzazione e manutenzione presumibili per
le nuove opere di urbanizzazione necessarie o per il potenziamento di quelle
esistenti;
c) il dimensionamento degli interventi destinati ad alloggi per tempo
libero e vacanze ritenuto compatibile con le esigenze di tutela paesaggistico-
ambientale del territorio comunale e con le effettive necessità abitative e
socio-economiche della popolazione;
d) i casi in cui il rilascio del titolo abilitativo edilizio per la
realizzazione di alloggi per tempo libero e vacanze è subordinato
all’approvazione di un piano attuativo.
5. L’eventuale aumento del dimensionamento degli alloggi da destinare a
residenza disposto da successive varianti al piano regolatore generale non
produce effetti sul dimensionamento massimo degli interventi destinati ad
alloggi per tempo libero e vacanze fissato dalle previgenti disposizioni di
piano ai sensi della lettera c) del comma 4, fino a quando non sia stato
realizzato almeno l’80 per cento del dimensionamento degli alloggi destinati a
residenza ordinaria previsto dalle previgenti disposizioni di piano.
6. La concessione edilizia o la denuncia d’inizio di attività per la
realizzazione di nuovi alloggi residenziali, anche mediante cambio d’uso con o
senza opere, precisa la destinazione a residenza ordinaria o ad alloggio per
tempo libero e vacanze delle unità immobiliari. Il comune provvede alla tenuta
di un elenco dei titoli abilitativi edilizi che specificano la destinazione
degli alloggi e all’annotazione nel libro fondiario, a spese dell’interessato,
della destinazione a residenza ordinaria degli alloggi a ciò destinati.
L’annotazione è richiesta dal comune ad avvenuta presentazione della
dichiarazione di fine lavori e prima del rilascio del certificato di
agibilità, sulla base del titolo edilizio e di un’attestazione del comune in
cui sono riportate le particelle edificali e le porzioni materiali soggette al
vincolo. La cancellazione del vincolo può essere richiesta dall’interessato
sulla base di una certificazione rilasciata dal comune che autorizza la
cancellazione del vincolo sulla base dell’accertata conformità urbanistica
della trasformazione d’uso dell’edificio.
7. Il cambio d’uso da alloggio per tempo libero e vacanze a residenza
ordinaria è sempre ammesso; quello da altre destinazioni d’uso ad alloggio per
tempo libero e vacanze è ammesso solo nei limiti stabiliti dal piano
regolatore generale ai sensi del comma 3 e della lettera c) del comma 4. Il
proprietario dell’alloggio, o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso
o abitazione, è responsabile nei confronti del comune per il mantenimento
della destinazione a residenza ordinaria degli edifici assentiti a questi fini.
8. Il comune vigila sul mantenimento della destinazione delle costruzioni
e sul loro utilizzo, anche mediante la verifica dei contratti delle aziende
erogatrici di servizi, dei controlli ai fini fiscali e dei contratti di
locazione stipulati. I controlli, che i comuni possono delegare alle comunità,
devono riguardare un campione di unità immobiliari comunque non inferiore,
annualmente, al 10 per cento del totale. Nell’ambito dei poteri di vigilanza
attribuiti alla Provincia dal titolo VI essa effettua accertamenti
sull’esecuzione dei controlli di competenza dei comuni.
9. La realizzazione abusiva, anche mediante cambio d’uso con o senza
opere, di alloggi per tempo libero e vacanze comporta l’applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria pari a 15.000 euro. La violazione è
accertata dal comune, al quale spetta l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione;
per il pagamento delle sanzioni si applica l’articolo 136. I proventi delle
sanzioni riscossi dal comune sono destinati a interventi di edilizia pubblica
o agevolata o a interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale.
10. Ciascun accertamento della violazione di cui al comma 9 da parte degli
organi comunali successivo al precedente costituisce un’autonoma violazione e
comporta una distinta sanzione, sempre che fra il precedente accertamento e
quello successivo sia decorso un periodo non inferiore a tre mesi. Per la
prima violazione la sanzione pecuniaria può essere ridotta sino a un quinto
del suo importo, tenuto conto della gravità della violazione, dell’opera
svolta dall’interessato per l’eliminazione delle conseguenze della violazione,
della personalità e delle condizioni economiche dell’interessato.
11. Con regolamento, previo parere della competente commissione permanente
del Consiglio provinciale, sono stabiliti i casi in cui il comune può
autorizzare temporaneamente, in deroga a questo articolo, l’utilizzazione di
un alloggio destinato a residenza ordinaria come alloggio per tempo libero e
vacanze da parte del proprietario dell’alloggio o di suoi parenti entro il
secondo grado e affini entro il primo grado, stabilendone le condizioni e i
termini, eventualmente prorogabili.
12. Questo articolo non si applica agli alloggi destinati alle attività
extra-alberghiere di cui all’articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), e), f)
e f bis), della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli
esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della
ricettività turistica), nonché agli alloggi realizzati ai sensi dell’articolo
61, limitatamente a quelli che possono essere destinati a fini abitativi
solamente in modo non permanente, ferma restando la possibilità di mutamento
d’uso di tali alloggi nel rispetto dei vincoli previsti da questo articolo e
dalle disposizioni speciali che li concernono.
13. Gli alloggi destinati a residenza ordinaria possono essere comunque
utilizzati quali alloggi per tempo libero e vacanze nei seguenti casi:
a) alloggi compresi nel medesimo edificio o in edifici contigui, nel
limite di tre per ciascun proprietario o usufruttuario, ceduti in locazione a
turisti in forma non imprenditoriale e con una capacità ricettiva complessiva
non superiore a dodici posti letto, a condizione che i proprietari risiedano
nell’edificio medesimo o in uno degli edifici contigui; il proprietario o
l’usufruttuario comunicano al comune l’utilizzo di tali alloggi per tempo
libero e vacanze; il comune tiene un elenco di tali alloggi, che ne specifica
la destinazione;
b) alloggi di proprietà di emigrati trentini all’estero ai sensi
dell’articolo 2 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a
favore dei trentini emigrati all’estero e dei loro discendenti); alloggi di
proprietà di persone che abbiano risieduto nel comune interessato per un
periodo non inferiore a dieci anni e che abbiano successivamente trasferito la
residenza in un altro comune, o di proprietà del coniuge o di parenti di primo
grado; questa lettera si applica con riguardo a un unico alloggio per i
soggetti interessati.
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ARTICOLO
58
Standard urbanistici
1. La Giunta provinciale può determinare, per zone territoriali omogenee,
i limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e dai
confini di proprietà, nonché i rapporti massimi tra spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle
attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, che devono essere
osservati dagli strumenti di pianificazione territoriale e dai relativi piani
attuativi.
2. La Giunta provinciale determina i limiti e i rapporti di cui al comma
1, previo parere della CUP. Se il parere della CUP non perviene entro sessanta
giorni dalla richiesta la Giunta provinciale approva egualmente gli standard.
Fino all’adozione della deliberazione della Giunta provinciale continuano ad
applicarsi le disposizioni emanate ai sensi dell’articolo 41 quinquies, nono
comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica).
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ARTICOLO
59
Spazi per parcheggio
1. La Giunta provinciale, avuto riguardo alle varie destinazioni d’uso,
alla collocazione nel contesto urbano e alla caratterizzazione economica della
località, determina gli standard di parcheggio da osservare in caso di nuove
costruzioni, di ampliamenti o di mutamenti di destinazione d’uso di
costruzioni esistenti.
2. Con la deliberazione prevista dal comma 1 possono essere individuati:
a) i casi di esenzione dall’obbligo di rispettare le quantità minime di
parcheggio, se è accertata l’oggettiva impossibilità di reperire gli spazi
richiesti;
b) i casi in cui l’esenzione è subordinata al pagamento al comune di una
somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di
parcheggi coperti equivalente agli spazi prescritti, da determinare con i
criteri e le modalità stabiliti dal regolamento previsto dall’articolo 115;
c) le modalità e il titolo per l’acquisizione di spazi di parcheggio ai
fini del rispetto degli standard di cui al comma 1, i casi e le condizioni in
cui è ammesso l’utilizzo di un medesimo parcheggio da parte di attività
funzionalmente diverse o, sulla base di una convenzione con il comune, di
parcheggi pubblici, se l’utilizzo multifunzionale risulta compatibile con la
funzione degli standard e dei parcheggi pubblici.
3. Nel caso di mancato rispetto dell’obbligo di mantenere gli standard
prescritti il trasgressore deve versare una sanzione pecuniaria definita dal
regolamento di attuazione di questa legge, compresa tra un minimo pari al
costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti, determinato
ai sensi del comma 2, lettera b), equivalente allo standard mancante, e un
massimo pari al doppio di questo costo.
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ARTICOLO
60
Tutela degli insediamenti storici
1. La tutela del tessuto storico, sociale, culturale ed economico degli
insediamenti storici costituisce elemento necessario per la pianificazione
urbanistica.
2. Per garantire l’omogeneità della pianificazione degli insediamenti
storici la Giunta provinciale, sentita la CUP, stabilisce indirizzi e criteri
generali per l’individuazione e la disciplina da parte dei comuni degli
insediamenti storici, nonché le categorie degli interventi ammissibili sugli
immobili e i siti in essi compresi.
3. Il piano territoriale della comunità può precisare gli indirizzi e
criteri generali per la pianificazione degli insediamenti storici da parte dei
comuni.
4. Con propria deliberazione la Giunta provinciale, su proposta dei
comuni interessati e d’intesa con essi, può individuare e definire come
insediamenti storici siti, beni e complessi di beni e stabilire per ciascuno
di essi gli interventi ammissibili.
5. L’individuazione del bene e le modalità d’intervento stabiliti ai
sensi del comma 4 comporta obbligo di adeguamento delle previsioni del piano
regolatore generale.
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ARTICOLO
61
Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente
1. I piani regolatori comunali e i regolamenti edilizi dei comuni, anche
per consentire il riutilizzo a fini abitativi del patrimonio edilizio
tradizionale, disciplinano le condizioni e le modalità da osservare
nell’esecuzione degli interventi di recupero, di conservazione e di
valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale destinato originariamente
ad attività agricole e silvo-pastorali.
2. Il piano regolatore generale e il regolamento edilizio, per i fini del
comma 1 e nel rispetto degli indirizzi e criteri di cui al comma 3, prevedono:
a) l’individuazione degli edifici tradizionali esistenti o da recuperare
e delle relative pertinenze che richiedono interventi di manutenzione
ambientale, tenuto conto delle indicazioni in materia di interventi ambientali
e paesaggistici contenuti nel piano territoriale della comunità;
b) la definizione, anche per aree omogenee, dei caratteri tipologici,
degli elementi costruttivi, dei materiali, delle sistemazioni esterne, delle
modalità da osservare nell’esecuzione dei lavori e di ogni altro elemento
necessario per una corretta progettazione degli interventi;
c) le specifiche condizioni, comprese quelle di carattere igienico-
sanitario, indispensabili per consentire l’utilizzo abitativo, anche non
permanente, degli edifici.
3. La Giunta provinciale, sentita la CUP, stabilisce indirizzi e criteri
generali per la disciplina degli interventi di recupero previsti dal comma 2 e
fissa i requisiti igienico-sanitari che i regolamenti edilizi dei comuni
devono rispettare per consentire l’utilizzo a fini abitativi, anche non
permanente, degli edifici.
4. Se i piani regolatori comunali o le loro varianti adottati dal comune
per i fini del comma 1 soddisfano le esigenze di tutela paesaggistica, ai
sensi di questa legge, rimane fermo quanto disposto dall’articolo 32.
5. Gli interventi di valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale
sono effettuati, di norma, senza la realizzazione di nuove opere
d’infrastrutturazione. L’esecuzione delle opere necessarie per rendere
abitabile l’edificio non costituisce titolo per chiedere la riduzione del
contributo di concessione ai sensi dell’articolo 104.
6. Nel caso di recupero degli edifici tradizionali a fini abitativi il
rilascio della concessione edilizia o la presentazione della denuncia d’inizio
di attività sono subordinati alla stipulazione con il comune di una
convenzione con la quale i richiedenti s’impegnano a effettuare, per un
periodo non inferiore a dieci anni e con le modalità stabilite dalla
convenzione, interventi di manutenzione ambientale delle pertinenze
dell’edificio. In caso di violazione degli obblighi la convenzione prevede
l’esecuzione degli interventi di manutenzione da parte del comune a spese del
richiedente.
7. Agli interventi previsti da questo articolo non si applica la legge
provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche
in provincia di Trento).
8. Agli interventi edilizi riguardanti immobili individuati dal piano
regolatore generale ai sensi della lettera a) del comma 2, con esclusione di
quelli soggetti a restauro, si applica, se ne ricorrono i presupposti, il
comma 3 dell’articolo 121.
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ARTICOLO
62
Edificazione nelle aree destinate all’agricoltura
1. Nelle aree destinate all’agricoltura dal piano regolatore generale,
con esclusione delle destinazioni a bosco, a pascolo e improduttivo, la
densità fondiaria può essere calcolata utilizzando tutti gli appezzamenti
componenti l’azienda agricola ed effettivamente utilizzati o utilizzabili,
purché ricadenti in un ambito comunale o di comuni confinanti. Nel caso di
aziende a prevalente indirizzo zootecnico possono essere utilizzate aree a
pascolo per il calcolo della densità fondiaria, su parere conforme del
comitato di cui al comma 9, formulato tenendo conto dei criteri eventualmente
stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.
2. Se sono utilizzate anche aree ricadenti in un comune confinante
interessato la densità fondiaria è calcolata in base all’indice edilizio
stabilito dal rispettivo piano regolatore generale; il comune competente,
prima di rilasciare la concessione edilizia, acquisisce il nulla osta dei
comuni confinanti.
3. Ai sensi dell’articolo 48 dell’allegato B (Norme di attuazione) della
legge provinciale concernente "Approvazione del nuovo piano urbanistico
provinciale", con regolamento sono stabiliti i casi e le condizioni per
consentire l’eventuale realizzazione di una ulteriore unità abitativa
nell’ambito della medesima impresa agricola al fine di garantire la continuità
gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali, nonché per
l’utilizzazione di fabbricati esistenti come foresterie per i lavoratori
stagionali.
4. Non può essere mutata la destinazione d’uso degli edifici realizzati
nelle aree destinate all’agricoltura per l’esercizio dell’attività agricola,
compresi quelli a uso abitativo dell’imprenditore agricolo e quelli destinati
all’agriturismo. Ogni comune tiene e aggiorna un registro delle aree delle
quali è stata utilizzata la densità fondiaria ai sensi dei commi 1 e 2, con
allegati i relativi estratti tavolari e i fogli di possesso prodotti dagli
interessati, e degli edifici realizzati nelle aree destinate all’agricoltura
per l’esercizio dell’attività agricola.
5. In presenza di eventi del tutto particolari e adeguatamente motivati
il consiglio comunale, sentito il parere del comitato previsto dal comma 9 e
previo nulla osta della Giunta provinciale, può autorizzare il mutamento di
destinazione degli edifici di cui al comma 4 per usi che risultino comunque
compatibili con le aree agricole.
6. Il vincolo di destinazione agricola degli edifici realizzati ai sensi
del comma 1 e di quelli ad uso abitativo dell’imprenditore agricolo è annotato
nel libro fondiario a cura del comune e a spese del concessionario.
L’annotazione è richiesta dal comune ad avvenuta presentazione della
dichiarazione di fine lavori e prima del rilascio del certificato di
agibilità, sulla base del titolo edilizio e di un’attestazione del comune in
cui sono riportate le particelle edificali e le eventuali porzioni materiali
soggette al vincolo. La cancellazione del vincolo può essere chiesta
dall’interessato sulla base di una certificazione rilasciata dal comune
competente che autorizza la cancellazione sulla base dell’accertata conformità
urbanistica della trasformazione d’uso dell’edificio.
7. Ai sensi dell’articolo 37, comma 4, lettera b), dell’allegato B (Norme
di attuazione) della legge provinciale concernente "Approvazione del nuovo
piano urbanistico provinciale", nelle aree destinate all’agricoltura la
realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l’attività agricola in
forma imprenditoriale, di manufatti di limitate dimensioni funzionali alla
coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale è subordinata al
rispetto dei limiti dimensionali e dei criteri generali, concernenti le
tipologie costruttive e i materiali da utilizzare, stabiliti con regolamento,
tenuto conto dell’estensione delle superfici coltivate e dell’orientamento
colturale prevalente.
8. Nelle aree destinate all’agricoltura gli edifici esistenti con
destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente,
dall’attività agricola alla data di entrata in vigore di questa legge, nonché
le costruzioni destinate alla conservazione e trasformazione dei prodotti
agricoli su scala industriale e ad allevamenti industriali, possono formare
oggetto degli interventi di recupero previsti dall’articolo 99, di
realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di limitati ampliamenti
per garantirne la funzionalità, nei limiti previsti dai piani regolatori
comunali. Nel caso di più edifici contigui l’aumento volumetrico
corrispondente alla somma di quello relativo a ciascun edificio può essere
utilizzato in modo indipendente dalle singole costruzioni, sulla base di un
piano attuativo di recupero organico del compendio edilizio.
9. È istituito il comitato per gli interventi nelle aree agricole, con il
compito di rilasciare l’autorizzazione richiesta dal piano urbanistico
provinciale in relazione agli interventi edilizi da realizzare in aree
agricole. Il comitato è composto da:
a) un funzionario del servizio provinciale competente in materia di
aziende agricole;
b) un funzionario del servizio provinciale competente in materia di
urbanistica;
c) un esperto designato dalle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello provinciale, che potrà avvalersi del
supporto del comitato territoriale di sviluppo rurale competente;
d) un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali.
10. Le funzioni di segretario del comitato per gli interventi nelle aree
agricole sono svolte da un dipendente della Provincia assegnato alla struttura
provinciale competente in materia di aziende agricole. Il comitato stabilisce
le sue modalità di funzionamento e le modalità di nomina del presidente.
11. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione
d’interventi in aree destinate a insediamento individuate dai piani
territoriali delle comunità o dai piani regolatori generali mediante la
riduzione di aree agricole di pregio e la relativa compensazione, ai sensi
dell’allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale
concernente "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", è
subordinato:
a) alla redazione di un progetto unitario che preveda contestualmente
l’idonea infrastrutturazione e l’apprestamento per la coltivazione delle aree
individuate per la compensazione, in seguito alla loro acquisizione sulla base
di un titolo idoneo ai sensi dell’articolo 101, comma 1;
b) alla stipula di una convenzione fra i richiedenti e le comunità o i
comuni interessati, con la quale sono stabilite le condizioni, le modalità e i
termini da osservare per la realizzazione degli interventi
d’infrastrutturazione e apprestamento per la coltivazione delle aree
individuate per la compensazione, assistita da idonee garanzie finanziarie o
di altra natura determinate dalla comunità o dal comune.
12. Nel caso di opere pubbliche e d’interesse pubblico da realizzare in
aree individuate dai piani territoriali delle comunità o dai piani regolatori
generali mediante la riduzione di aree agricole di pregio e la relativa
compensazione, per le quali è esperibile la procedura espropriativa ai sensi
delle leggi in materia, l’approvazione del progetto unitario per la
realizzazione degli interventi, l’idonea infrastrutturazione e l’apprestamento
delle aree ai sensi del comma 11 costituiscono titolo per l’espropriazione
delle aree che formano oggetto di compensazione. In tal caso l’indennità di
espropriazione da corrispondere per l’acquisizione delle aree agricole di
pregio è aumentata in misura pari alla maggiorazione prevista in assenza di
rideterminazione dell’indennità di esproprio e di opposizione alla stima ai
sensi delle disposizioni provinciali in materia. In alternativa
all’espropriazione si può fare ricorso alla compensazione urbanistica di cui
all’articolo 55.
13. Per favorire l’acquisizione delle aree da fornire a titolo di
compensazione per la riduzione della aree agricole di pregio si osserva, in
quanto applicabile, l’articolo 44 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9
(Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di
ricomposizione fondiaria e conservazione dell’integrità dell’azienda agricola
e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura).
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ARTICOLO
63
Tutela dagli inquinamenti, sicurezza del territorio e igiene
1. Nell’elaborazione degli strumenti di pianificazione e delle loro
varianti devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze di
tutela dall’inquinamento atmosferico, idrico, acustico e di smaltimento dei
rifiuti, di stabilità e di sicurezza dei terreni, in relazione alla
localizzazione degli interventi sul territorio.
2. In particolare, nello stabilire i vincoli di destinazione delle zone
si deve tener conto delle disponibilità idriche e della convenienza di
raggruppare utilizzazioni omogenee ai fini della più efficiente ed economica
realizzazione dei servizi d’igiene ambientale.
3. Comunque devono essere fatti tutti gli accertamenti tecnici previsti
dalla vigente normativa in materia di sicurezza idrologica, geologico-
geotecnica e valanghiva, nel rispetto della disciplina della carta di sintesi
della pericolosità di cui all’articolo 14.
4. La verifica di compatibilità dei piani regolatori comunali con le
esigenze di tutela dell’ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di
difesa della salute della popolazione è effettuata dalla Giunta provinciale in
sede di approvazione del piano.
5. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione, anche per
specifiche tipologie edilizie, i requisiti igienico-sanitari per l’edilizia
residenziale cui i regolamenti edilizi comunali devono uniformarsi.
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ARTICOLO
64
Distanze di rispetto stradali e ferroviarie
1. Nell’edificazione si osservano distanze minime a protezione del nastro
stradale e ferroviario, nel rispetto dei criteri, delle condizioni e dei
limiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 2.
2. Con regolamento sono stabilite:
a) le modalità di determinazione delle fasce di rispetto, i limiti del
loro utilizzo, ivi comprese le opere di natura precaria e i depositi, e gli
interventi ammessi;
b) le modalità di misurazione della larghezza delle strade;
c) le modalità per la classificazione dei tracciati stradali, ai fini del
dimensionamento e della definizione della relativa fascia di rispetto, tenuto
conto dei seguenti elementi:
1) il dimensionamento delle nuove strade va riferito alla domanda di
trasporto, individuata sulla base del volume di traffico, della sua
composizione e velocità;
2) la definizione dei tracciati e delle caratteristiche tecniche
considera le caratteristiche del paesaggio al fine di perseguire il migliore
inserimento ambientale;
3) le caratteristiche tecniche sono orientate alla massima integrazione
della rete viabilistica e dei trasporti, favorendo l’intermodalità e il
rafforzamento del transito ferroviario e la massima connettività reticolare;
4) per la connessione degli assi viari principali con la rete stradale
locale i piani regolatori generali individuano appositi snodi;
d) gli aspetti funzionali e geometrici per la costruzione delle strade,
ferma restando la disciplina statale in materia di autostrade.
3. Le disposizioni del regolamento prevalgono su quelle contrastanti
degli strumenti di pianificazione delle comunità e dei comuni.
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ARTICOLO
65
Apertura di strade in zone agricole o silvo-pastorali
1. L’apertura di nuove strade nell’interno delle zone agricole o silvo-
pastorali è consentita al solo fine di permettere l’accesso ai terreni per i
lavori necessari alla conduzione del fondo e per il trasporto dei prodotti.
Queste strade non devono avere una larghezza superiore a tre metri utili,
fatto salvo quanto previsto dalla specifica disciplina provinciale in materia
di strade forestali.
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ARTICOLO
66
Fasce di rispetto cimiteriale
1. Fatto salvo quanto previsto da questo articolo le fasce di rispetto
cimiteriale non possono essere inferiori a cinquanta metri.
2. La Giunta provinciale, previo parere favorevole dell’azienda
provinciale per i servizi sanitari, può autorizzare la riduzione della
distanza minima di cinquanta metri nei seguenti casi:
a) per la realizzazione di nuovi cimiteri quando non è possibile
provvedere altrimenti e non vi si oppongono ragioni di carattere igienico-
sanitario, purché non oltre il limite di venticinque metri dalle zone
residenziali;
b) per la realizzazione di zone residenziali, mediante l’approvazione dei
piani regolatori generali o di loro varianti che le prevedono e
subordinatamente alla redazione di un piano attuativo, fino a una distanza di
venticinque metri dai cimiteri esistenti, per motivate esigenze di natura
urbanistica e se non vi si oppongono ragioni di carattere igienico-sanitario;
c) per l’ampliamento di cimiteri esistenti, anche prescindendo dal limite
minimo di cui alle lettere a) e b), quando non è possibile provvedere
altrimenti e non vi si oppongono ragioni di carattere igienico-sanitario.
3. Nelle fasce di rispetto cimiteriale, previo parere favorevole
dell’azienda provinciale per i servizi sanitari, è consentita la realizzazione
dei servizi e delle strutture connessi con l’attività cimiteriale nonché di
opere pubbliche, d’interesse pubblico e di altri interventi edilizi ritenuti
compatibili, nei casi e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della
Giunta provinciale e osservando le procedure previste dagli articoli 112 e
114. Il titolo edilizio per questi interventi può essere acquisito senza
ricorrere alle procedure degli articoli 112 e 114, previa acquisizione del
solo parere favorevole dell’azienda provinciale per i servizi sanitari, in
caso di adeguamento dei piani regolatori generali ai criteri stabiliti dalla
Giunta provinciale o in presenza di previsioni dei piani regolatori vigenti
corrispondenti a questi criteri.
4. All’interno delle fasce di rispetto cimiteriale per gli edifici
esistenti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione
urbanistica, sono consentiti gli interventi di cui all’articolo 99, comma 1,
lettere da a) a f). Gli edifici esistenti, nel rispetto degli strumenti di
pianificazione urbanistica e previo parere favorevole dell’azienda provinciale
per i servizi sanitari, possono essere ampliati per migliorarne le condizioni
di utilizzo e possono formare oggetto di cambi di destinazione d’uso e di
demolizioni e ricostruzioni ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera g).
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ARTICOLO
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Disposizioni generali in materia di tutela del paesaggio
1. La Provincia, nell’esercizio della propria competenza legislativa
primaria in materia di tutela del paesaggio, esercita questa tutela in
coerenza e in attuazione del piano urbanistico provinciale, quale piano avente
valenza di piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei
valori paesaggistici, ai sensi dell’articolo 11.
2. La tutela del paesaggio si attua nelle forme e con le modalità
previste da questo capo e nel rispetto della carta delle tutele paesistiche,
della carta del paesaggio e delle relative linee guida del piano urbanistico
provinciale, previste dall’articolo 13, approfondite e integrate dai piani
territoriali delle comunità e dai piani regolatori generali con riferimento al
relativo territorio, ai sensi degli articoli 21 e 29, nonché della carta di
regola del territorio prevista dall’articolo 21, comma 3, lettera c).
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ARTICOLO
68
Lavori assoggettati ad autorizzazione paesaggistica
1. A fini di tutela del paesaggio sono soggetti alle autorizzazioni
previste da questo capo:
a) in qualunque parte del territorio provinciale i lavori relativi ad
aeroporti, linee ferroviarie, nuove strade statali e provinciali, miniere,
costruzione di dighe e relativi impianti idroelettrici, discariche, piste da
sci e relativi bacini d’innevamento, impianti a fune, posa di condotte
principali per il trasporto di fluidi energetici e non; nelle aree non
destinate specificatamente all’insediamento dagli strumenti di pianificazione,
inoltre, la realizzazione di nuove linee elettriche o la sostituzione di
quelle esistenti di competenza statale e provinciale di potenza superiore a
30.000 volt nonché di impianti eolici;
b) qualunque lavoro non soggetto ad autorizzazioni ai sensi della lettera
a) che possa alterare lo stato fisico:
1) del territorio compreso nel parco nazionale dello Stelvio;
2) dei parchi naturali provinciali;
3) delle aree di tutela ambientale individuate dalla carta delle tutele
paesistiche del piano urbanistico provinciale;
4) dei beni ambientali riportati in appositi elenchi allegati al piano
urbanistico provinciale, aggiornati e integrati dalla Giunta provinciale ai
sensi dell’articolo 69;
c) il taglio di piante ad alto fusto con diametro del tronco superiore a
40 centimetri, nell’ambito dei centri abitati, se non conseguenti a lavori
soggetti a concessione edilizia e non ricadenti nelle aree indicate nella
lettera b), numero 3);
d) la posa di cartelli o di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri
abitati, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.
2. L’autorizzazione paesaggistica non è richiesta per interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di
restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto
esteriore degli edifici, e per l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale
che non comporti alterazioni permanenti dello stato dei luoghi.
L’autorizzazione paesaggistica, inoltre, non è richiesta per gli allacciamenti
dei servizi all’utenza diretta e per le reti d’impianti tecnologici. Si
prescinde dall’autorizzazione paesaggistica per le opere previste in piani
attuativi già autorizzati ai fini della tutela del paesaggio che contengono
precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali per la loro
realizzazione o sono realizzate in conformità a manuali tipologici.
3. Nelle aree a bosco sono consentite, senza l’autorizzazione
paesaggistica, le attività e gli interventi come specificati all’articolo 56,
comma 2, della legge provinciale n. 11 del 2007.
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ARTICOLO
69
Individuazione di beni ambientali e inclusione negli elenchi
1. La Giunta provinciale, sentita la CPC competente per territorio,
individua i beni immobili, anche non compresi nelle aree di tutela ambientale
individuate dal piano urbanistico provinciale, che rivestono cospicui
caratteri di bellezza naturale o rappresentano singolarità ecologica o formano
punti di vista o di belvedere, nonché quelli costituiti da opere
d’infrastrutturazione del territorio e manufatti che, indipendentemente dalla
loro soggezione alle norme per la tutela delle cose d’interesse storico o
artistico, si distinguono, singolarmente o nell’insieme, per la loro non
comune bellezza o per la loro peculiare configurazione locale. Tra questi beni
la Giunta provinciale può individuare le aree agricole di pregio, che per la
presenza di singolari produzioni tipiche o per lo speciale rilievo
paesaggistico, si configurano come beni ambientali non suscettibili di
riduzione ai sensi dell’articolo 62.
2. Fra i beni di cui al comma 1 possono essere individuati anche alberi
monumentali caratterizzati da uno o più dei seguenti elementi distintivi:
rarità di specie, forma particolare o peculiare pregio estetico, testimonianza
e simboli della storia, della tradizione o della cultura locale o di attività
agricole cadute in oblio.
3. La proposta d’individuazione di beni ai sensi di questo articolo può
essere avanzata da chiunque presenti a tal fine un’adeguata documentazione. La
Giunta provinciale, se non dichiara manifestamente infondata la proposta, deve
provvedere su di essa mediante un’idonea istruttoria tecnica, sentito il
comune interessato. Se il parere del comune non perviene entro quaranta giorni
dalla richiesta la Giunta provinciale provvede ugualmente.
4. La deliberazione della Giunta provinciale che individua i beni è
notificata al proprietario, al possessore o al detentore ed è pubblicata
all’albo dei comuni interessati per trenta giorni. Se la notifica risulta
particolarmente difficile in ragione del numero o della non agevole
reperibilità dei soggetti, la deliberazione della Giunta provinciale, invece,
è pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. I comuni possono contribuire alla valorizzazione dei beni individuati
ai sensi di questo articolo in proprio o affidando l’intervento a soggetti
privati ovvero alle amministrazioni separate per i beni di uso civico, anche
mediante la predisposizione di percorsi adeguatamente segnalati; inoltre
possono contribuire alla loro manutenzione. Le competenti strutture
provinciali possono fornire ai comuni o ai soggetti privati coinvolti, su
richiesta, la consulenza necessaria per un’adeguata manutenzione degli alberi
monumentali e per il loro controllo fitosanitario.
6. Se per fatti sopravvenuti un bene immobile incluso nell’elenco ha
perduto le caratteristiche ambientali e intrinseche tutelate da questa legge,
il proprietario può chiederne la cancellazione mediante domanda motivata
corredata dalla necessaria documentazione. Se la Giunta provinciale, sentita
la CPC competente, constata la fondatezza della domanda, ordina la
cancellazione del bene dall’elenco, dandone comunicazione al richiedente. La
Giunta provinciale può procedere alla cancellazione anche su richiesta del
comune nel cui territorio è situato il bene o d’ufficio, per sopravvenute
ragioni di pubblico interesse.
7. I beni individuati ai sensi di questo articolo sono inclusi in
appositi elenchi allegati al piano urbanistico provinciale, aggiornati e
integrati con le modalità previste dal piano.
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ARTICOLO
70
Caratteristiche e validità dell’autorizzazione paesaggistica
1. Il soggetto che vuole intraprendere i lavori o le opere previsti
dall’articolo 68 deve presentare all’organo competente una domanda di
autorizzazione, corredata da adeguata documentazione, e astenersi
dall’iniziarli fino a quando non ha ottenuto l’autorizzazione. Nel caso
d’interventi soggetti a concessione edilizia alla richiesta provvede il
comune, ai sensi dell’articolo 101.
2. Dell’autorizzazione deve munirsi anche il soggetto che intende
procedere alla formazione dei piani attuativi previsti da questa legge,
compresi i piani guida, nell’ambito dei territori sottoposti a tutela del
paesaggio.
3. I lavori e le opere devono essere iniziati entro tre anni
dall’autorizzazione, o entro cinque anni se si tratta di una lottizzazione;
trascorso tale periodo e comunque in caso di cessazione dell’efficacia della
concessione edilizia o della denuncia d’inizio di attività, per decorrenza del
termine previsto per l’ultimazione dei lavori, o del piano attuativo,
l’autorizzazione deve essere nuovamente richiesta.
4. Nel rilasciare l’autorizzazione l’organo competente può apporvi
clausole per prescrivere l’adozione di misure particolari di tutela.
5. L’autorizzazione è richiesta anche se i lavori o le opere previsti
dall’articolo 68 devono svolgersi a cura dei comuni o di altri enti pubblici;
non è dovuta per le opere destinate alla difesa nazionale.
6. Nell’ipotesi prevista dall’articolo 120, comma 3, se si verifica una
particolare necessità per cui ogni indugio può essere pregiudizievole, gli
interessati possono provvedere direttamente ai lavori necessari a evitare
l’aggravamento del danno o l’avverarsi di un danno irreparabile, dandone
contemporaneamente notizia all’organo di tutela competente.
7. Le varianti in corso d’opera disciplinate dall’articolo 107 non sono
soggette all’autorizzazione prevista da questo articolo.
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ARTICOLO
71
Autorizzazioni per opere di competenza dello Stato, della Regione e della
Provincia
1. Spetta alla Giunta provinciale, sentita la CUP, il rilascio
dell’autorizzazione riguardante opere pubbliche di spettanza dello Stato o
della Regione. I relativi provvedimenti sono emessi d’intesa con le
amministrazioni interessate.
2. Per i lavori di competenza della Provincia, al controllo ai fini
paesaggistici provvede direttamente la struttura provinciale competente in
materia. La determinazione di tale struttura è resa nell’ambito di una
conferenza di servizi indetta dalla struttura provinciale competente in via
principale ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi
per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione
amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo).
Sono fatte salve le eventuali procedure speciali previste dalle leggi
provinciali vigenti.
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ARTICOLO
72
Autorizzazioni per opere soggette a valutazione d’impatto ambientale
1. Salvo quando disposto dall’articolo 71, per i lavori oggetto di
valutazione d’impatto ambientale ai sensi della legge provinciale 29 agosto
1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori
norme di tutela dell’ambiente), nei territori di cui all’articolo 68, comma 1,
lettera b), numero 3), spetta alla struttura provinciale competente esprimere
il parere in materia di tutela del paesaggio nel corso del relativo
procedimento e con i tempi previsti dalla legge provinciale n. 28 del 1988.
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ARTICOLO
73
Autorizzazioni di competenza della CUP
1. Salvo quanto disposto dagli articoli 71 e 72, il rilascio
dell’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori previsti dall’articolo 68,
comma 1, lettera a), spetta alla CUP.
2. Se la CUP ritiene che gli interventi previsti non siano compatibili
con la tutela del paesaggio, prima di pronunciarsi negativamente comunica al
richiedente i motivi che impediscono il rilascio dell’autorizzazione. Entro il
termine stabilito dalla CUP l’interessato può proporre soluzioni alternative
coerenti con le osservazioni della CUP. Decorso inutilmente il termine la CUP
adotta il provvedimento definitivo di diniego. Se sono fornite soluzioni
alternative la CUP si pronuncia definitivamente sulle nuove soluzioni.
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ARTICOLO
74
Autorizzazioni di competenza della CPC
1. Salvo quanto disposto dagli articoli 71, 72 e 73, il rilascio
dell’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori nei casi previsti
dall’articolo 68, comma 1, spetta alla CPC della comunità competente per
territorio.
2. Se ritiene che gli interventi previsti non siano compatibili con la
tutela del paesaggio, la CPC, prima di pronunciarsi negativamente, comunica al
richiedente i motivi che impediscono il rilascio dell’autorizzazione. Entro il
termine stabilito dalla CPC l’interessato può proporre soluzioni alternative
coerenti con le osservazioni della CPC. Decorso inutilmente il termine la CPC
adotta il provvedimento definitivo di diniego. Se sono fornite soluzioni
alternative la CPC si pronuncia definitivamente sulle nuove soluzioni.
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ARTICOLO
75
Limiti alle facoltà degli organi competenti alle autorizzazioni
1. Gli organi competenti nel pronunciarsi sulle domande di autorizzazione
a fini paesaggistici non possono imporre limiti alle altezze e alle cubature
diversi da quelli previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale per
le zone specificatamente destinate a edificazione.
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ARTICOLO
76
Annullamento di autorizzazioni e ricorsi
1. La Giunta provinciale può annullare motivatamente le autorizzazioni
paesaggistiche rilasciate dalla CUP e dalle CPC entro sessanta giorni dal
rilascio. A tal fine le CPC trasmettono copia delle autorizzazioni rilasciate
alla struttura provinciale competente in materia di paesaggio.
2. Avverso i provvedimenti della CUP gli interessati possono proporre
ricorso alla Giunta provinciale. Avverso i provvedimenti delle CPC gli
interessati possono proporre ricorso all’organo esecutivo della comunità. La
Giunta provinciale e l’organo esecutivo della comunità si esprimono in via
definitiva, sentito il parere della struttura provinciale competente in
materia di tutela del paesaggio.
3. I ricorsi devono essere proposti entro trenta giorni dall’avvenuta
comunicazione dei relativi provvedimenti e decisi entro novanta giorni.
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ARTICOLO
77
Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1
(Nuove disposizioni in materia di beni culturali)
1. L’autorizzazione rilasciata dal soprintendente competente ai sensi
dell’articolo 2 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, sostituisce le
determinazioni di cui agli articoli 71, comma 2, 72, 73 e 74.
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ARTICOLO
78
Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio
1. Per promuovere il recupero, la valorizzazione e lo sviluppo degli
insediamenti storici, nonché per la conservazione e la tutela del paesaggio e
la realizzazione di programmi e iniziative di particolare rilevanza degli
ecomusei, è attivato nell’ambito del bilancio provinciale il fondo per la
riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio.
2. Il fondo è destinato al finanziamento di:
a) progetti e interventi integrati, pubblici e privati, finalizzati a:
1) recuperare il patrimonio edilizio pubblico, con priorità per quello di
rilevanza storica e artistica o comunque situato in contesti di rilevante
pregio paesaggistico-ambientale o espressivo dei valori culturali e identitari
locali;
2) recuperare il patrimonio edilizio privato che presenti i requisiti di
cui al numero 1) o che sia comunque funzionale a un processo di sviluppo socio-
economico della comunità interessata, di miglioramento dei livelli di
vivibilità, di valorizzazione turistica e di rafforzamento o avvio di
pertinenti attività commerciali, di servizio e artigianali;
3) recuperare e sistemare strutture, manufatti ed elementi di
accessibilità e arredo urbano collegati agli interventi previsti dai numeri 1)
e 2);
b) progetti e interventi, pubblici e privati, finalizzati alla
conservazione, alla sistemazione o al ripristino del paesaggio, sia a
carattere puntuale che di area vasta, compreso il paesaggio rurale;
c) programmi e iniziative di particolare rilevanza degli ecomusei.
3. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti il Consiglio delle
autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio
provinciale, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione del fondo, le
modalità di concessione dei finanziamenti, anche nell’ambito di accordi di
programma o avvalendosi, anche parzialmente, degli enti locali. I
finanziamenti possono essere concessi anche in annualità, con modalità
stabilite nella deliberazione della Giunta provinciale. Annualmente la Giunta
provinciale individua la quota del fondo da destinare alle iniziative di cui
al comma 2, tenendo conto, ai fini degli interventi di recupero del patrimonio
edilizio privato di cui al comma 2, lettera a), numeri 2) e 3), della
disciplina di cui all’articolo 79 e prevedendo per questi la concessione di
contributi in conto capitale per le spese di restauro, di manutenzione
ordinaria e straordinaria, dei relativi arredi e strumenti di lavoro, nonché
contributi per spese connesse all’aumento del canone di locazione.
4. I finanziamenti a valere sul fondo sono concessi:
a) per gli enti locali, fino al limite d’intervento definito ai sensi
dell’articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in
materia di finanza locale);
b) per le imprese, fino al limite massimo previsto dalle leggi di
settore, con le maggiorazioni eventualmente previste dalla disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque nei limiti da questa
stabiliti;
c) per gli altri soggetti pubblici e privati, fino al limite definito
dall’articolo 55 della legge provinciale n. 21 del 1992 per i soggetti di
prima fascia, maggiorato fino a 20 punti percentuali.
5. Con il fondo possono essere finanziati interventi di completamento di
opere già ammesse a finanziamento sulla base della legge provinciale 15
gennaio 1993, n. 1 (Norme per il recupero degli insediamenti storici e
interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 settembre
1991, n. 22).
6. Fatte salve le disposizioni comunitarie che prevedono l’esenzione
dall’obbligo di notificazione, questo articolo e le deliberazioni di cui al
comma 3, quando riguardano misure qualificate come aiuti di Stato, hanno
effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell’autorizzazione della Commissione europea adottata
ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità
europea.
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ARTICOLO
79
Censimento dei locali storici
1. La Provincia in relazione agli interventi previsti dall’articolo 78,
comma 2, lettera a), numeri 2) e 3), entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore di questa legge, provvede con il concorso dei comuni al
censimento sul proprio territorio degli esercizi commerciali e artigianali
aperti al pubblico, con almeno sessanta anni di vita, che hanno valore
storico, artistico, ambientale e la cui attività costituisce testimonianza
delle tradizioni storiche e culturali della comunità locale, anche con
riferimento agli antichi mestieri, istituisce l’elenco provinciale dei
suddetti locali e detta disposizioni per la sua tenuta e per il suo
aggiornamento periodico.
2. La Provincia in relazione agli adempimenti di cui al comma 1 con
propria deliberazione definisce i criteri per l’individuazione dei locali
storici, le modalità per la rilevazione e la scheda tipo per il censimento che
riporta, in particolare, i seguenti dati:
a) localizzazione della sede e descrizione dell’attività;
b) inventario degli arredi e degli strumenti, nonché relativo stato di
conservazione;
c) datazione del patrimonio e delle attività significative sul piano
delle tradizioni storicoculturali.
3. I comuni entro centoventi giorni dall’approvazione della deliberazione
di cui al comma 2 effettuano, sulla base dei criteri e della metodologia di
rilevazione definita dalla Provincia, la ricognizione dei locali storici
presenti sul proprio territorio ed elaborano una relazione tecnica corredata
da elaborati grafici e fotografici che documenta l’esistenza di locali aventi
le caratteristiche descritte al comma 1.
4. L’effettiva anzianità dell’esercizio, a prescindere dalla titolarità,
è attestata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o
comprovata da altra idonea documentazione.
5. Le associazioni per la tutela dei locali storici, nonché le
associazioni, gli organismi e gli istituti aventi finalità di tutela del
patrimonio culturale possono indicare ai comuni i locali meritevoli di essere
censiti e fornire elementi utili alla predisposizione della relazione.
6. I comuni trasmettono alla Provincia la scheda di censimento dei locali
storici esistenti sul proprio territorio; la Provincia, effettuata la verifica
di compatibilità dei dati in essa indicati con i criteri stabiliti per
l’individuazione dei locali storici, provvede alla successiva iscrizione
nell’elenco provinciale.
7. L’iscrizione nell’elenco comporta l’acquisizione della qualifica di
locale storico.
8. I comuni possono effettuare revisioni annuali del censimento,
comunicandone gli esiti alla Provincia per gli ulteriori adempimenti.
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ARTICOLO
80
Interventi per la conservazione e sistemazione paesaggistica
1. Se non è specificatamente previsto dalle vigenti leggi provinciali di
settore, la Provincia può effettuare interventi di conservazione e di
sistemazione dei beni e dei territori soggetti a tutela paesaggistica con
progetti di ripristino dei valori ambientali alterati.
2. Per il ripristino di un bene compreso nei territori sottoposti a
tutela del paesaggio, o soggetto esso stesso a tutela, danneggiato da atti o
fatti non imputabili al proprietario, e per interventi di restauro o di
manutenzione straordinaria o di valorizzazione dei beni ai sensi dell’articolo
69, la Provincia è autorizzata a corrispondere appositi sussidi, anche sulla
base di una specifica convenzione con gli interessati. In luogo della
concessione dei sussidi può essere disposta la fornitura diretta di materiale
tradizionale di copertura e di finitura degli edifici.
3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i tempi di
presentazione delle domande, i criteri di priorità, le spese ammissibili e i
tempi e le modalità di erogazione dei sussidi previsti dal comma 2.
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ARTICOLO
81
Finalità
1. La Provincia, le comunità e i comuni, anche mediante gli interventi
previsti da questo titolo, promuovono e incentivano l’adozione e la diffusione
dell’edilizia sostenibile attraverso la tutela del patrimonio ambientale,
storico e culturale, la valorizzazione delle caratteristiche proprie dei
luoghi, la salvaguardia della salute e delle risorse naturali, il contenimento
dei consumi energetici, l’uso di fonti energetiche rinnovabili, il
miglioramento delle condizioni di sicurezza e del benessere abitativo,
favorendo inoltre lo sviluppo economico attraverso il miglioramento della
competitività dei settori interessati e l’avanzamento tecnologico delle
filiere produttive locali.
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ARTICOLO
82
Formazione e informazione
1. Per favorire la crescita di una cultura biosostenibile e per
sensibilizzare gli operatori del settore ai principi della sostenibilità
ambientale e del risparmio energetico, la Provincia, le comunità e i comuni,
anche in collaborazione con l’Università, le istituzioni scolastiche, gli enti
di formazione professionale, gli ordini professionali e le associazioni di
categoria interessate, promuovono la conoscenza delle tecniche di edilizia
sostenibile attraverso seminari informativi, iniziative culturali, di
formazione e aggiornamento rivolte ai soggetti interessati.
2. La Provincia e gli altri enti locali possono altresì promuovere
concorsi di idee o di progettazione per la realizzazione di interventi secondo
i principi dell’edilizia sostenibile.
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ARTICOLO
83
Ambito di applicazione
1. Questo capo si applica:
a) agli edifici di nuova costruzione, intesi come fabbricati per la cui
realizzazione è stato richiesto il titolo edilizio dopo la data di entrata in
vigore del regolamento di attuazione di questo capo, o singole unità
immobiliari dei medesimi fabbricati;
b) agli edifici esistenti, intesi come fabbricati per la cui
realizzazione è stato richiesto il titolo edilizio prima della data di entrata
in vigore del regolamento di attuazione di questo capo o legittimamente
esistenti prima di quella data, o singole unità immobiliari dei medesimi
fabbricati, se sono sottoposti ai lavori di recupero previsti dall’articolo
99, con esclusione della manutenzione ordinaria.
2. Per l’applicazione di questo capo agli edifici esistenti il
regolamento di attuazione prevede modalità specifiche ispirate a criteri di
gradualità e semplificazione.
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ARTICOLO
84
Prestazione e certificazione energetica degli edifici
1. Per migliorare i consumi energetici e valorizzare gli investimenti di
efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili effettuati sul
patrimonio edilizio sono definite le prestazioni energetiche degli edifici ed
è istituita la certificazione energetica, anche in attuazione della direttiva
2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002,
relativa al rendimento energetico nell’edilizia, e in coerenza con le
disposizioni statali in materia.
2. Per gli interventi di cui all’articolo 83 il certificato energetico è
redatto da soggetti abilitati aventi i requisiti previsti dal regolamento di
attuazione. Il certificato è trasmesso in copia al comune contestualmente alla
dichiarazione di fine lavori; in caso di mancata trasmissione la dichiarazione
di fine lavori è inefficace.
3. Il certificato energetico comprende le informazioni che consentono
agli utenti di valutare e confrontare i consumi energetici dell’edificio,
anche usando indicatori sintetici. Il certificato è corredato dalle eventuali
indicazioni d’interventi migliorativi delle prestazioni, con i rispettivi
costi e benefici.
4. Ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia),
nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole
unità immobiliari il certificato è allegato all’atto di trasferimento; nel
caso di locazione il certificato è messo a disposizione del conduttore dal
proprietario.
5. Il regolamento di attuazione di questo capo individua i requisiti di
prestazione energetica, i criteri e le modalità di redazione e rilascio del
certificato energetico, in coordinamento con le disposizioni sul libretto del
fabbricato di cui al capo III di questo titolo.
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ARTICOLO
85
Certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici
1. I proprietari di edifici o di singole unità immobiliari possono
chiedere ai soggetti abilitati aventi i requisiti previsti dal regolamento di
attuazione di questo capo il rilascio del certificato di sostenibilità
ambientale con le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento. Copia del
certificato è trasmessa al comune.
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ARTICOLO
86
Interventi a favore della diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile
1. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del
Consiglio delle autonomie locali, sono definiti gli indirizzi di carattere
generale volti a definire criteri e modalità di redazione di strumenti di
pianificazione territoriale che favoriscano la diffusione delle tecniche di
edilizia sostenibile.
2. I piani regolatori generali possono individuare apposite aree da
destinare alla realizzazione di interventi di edilizia abitativa pubblica di
cui all’articolo 45, comma 1, lettera c), ivi compreso il recupero del
patrimonio edilizio esistente, mediante l’utilizzo di tecniche di edilizia
sostenibile, con particolare riferimento all’utilizzo del legno come elemento
strutturale; per l’acquisizione delle aree o degli immobili ai fini della
realizzazione degli interventi si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni di cui all’articolo 47.
3. I regolamenti edilizi possono prevedere l’obbligo di rispettare
livelli di prestazioni energetiche superiori a quelli previsti dal regolamento
di attuazione di questo capo, con particolare riferimento agli edifici di
nuova costruzione, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi e delle
altre disposizioni in materia stabilite dal regolamento. Per gli interventi
edilizi che rispettano determinati livelli di prestazioni energetiche e di
sostenibilità ambientale, attestati dalle certificazioni previste dagli
articoli 84 e 85, i comuni possono prevedere le seguenti forme
d’incentivazione:
a) la riduzione del contributo di concessione in misura non inferiore al
10 per cento e non superiore al 30 per cento; tale riduzione può essere
prevista fino alla misura della metà per le costruzioni realizzate per almeno
il 50 per cento del loro volume con legname provvisto di certificazione di
gestione forestale sostenibile e relative catene di custodia;
b) modalità di calcolo degli indici edilizi intese a favorire l’uso di
tecniche di edilizia sostenibile, anche ai fini del calcolo del contributo di
concessione, quali lo scomputo dagli indici edilizi delle murature perimetrali
degli edifici, dei solai e di altri elementi costruttivi finalizzati al
miglioramento delle prestazioni energetiche; nel caso di costruzioni in legno
lo scomputo predetto è effettuato in misura pari a quello applicabile ad un
edificio equivalente realizzato in muratura con le medesime prestazioni
energetiche;
c) sgravi tariffari e fiscali consentiti dalla normativa vigente;
d) altre forme d’incentivo individuate a livello locale.
4. La Provincia, le comunità e i comuni, anche sulla base di protocolli
d’intesa e convenzioni con le categorie, associazioni e organismi interessati,
promuovono la diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile anche
attraverso iniziative culturali, di formazione e aggiornamento professionale.
5. La Provincia può promuovere la creazione di un marchio, volto a
valorizzare edifici che rispettino standard elevati di carattere energetico e
di sostenibilità ambientale.
6. La Provincia, anche sulla base di convenzioni con gli istituti di
credito, favorisce l’accesso a forme agevolate di credito per interventi che
soddisfino determinati requisiti documentabili mediante le certificazioni
energetiche e ambientali di questo capo.
7. Nella determinazione dei criteri per la concessione delle agevolazioni
alle imprese previste dalle leggi provinciali in materia si tiene conto della
partecipazione delle imprese richiedenti alle filiere produttive locali che
operano nel settore del risparmio energetico e dell’edilizia sostenibile. Gli
strumenti di programmazione provinciale che prevedono la realizzazione di
edifici pubblici o il loro finanziamento individuano criteri e modalità per la
diffusione di tecniche di progettazione e costruzione degli edifici pubblici
ispirate ai principi dell’edilizia sostenibile.
8. La concessione di contributi per l’edilizia agevolata previsti dalla
legge provinciale n. 21 del 1992 e la valutazione dei progetti nell’ambito
delle procedure di convenzionamento con le imprese previste dalla legge
provinciale n. 15 del 2005 è effettuata tenendo conto dei livelli di
prestazioni energetiche e di sostenibilità ambientale, attestati dalle
certificazioni previste dagli articoli 84 e 85.
9. Nel finanziamento degli interventi di competenza di ITEA s.p.a.
effettuati ai sensi delle leggi provinciali n. 21 del 1992 e n. 15 del 2005 la
Giunta provinciale può stabilire l’entità della quota minima d’interventi che
devono osservare i criteri per il rilascio del certificato di sostenibilità
ambientale.
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ARTICOLO
87
Criteri di selezione dei materiali da costruzione
1. Con il regolamento di attuazione di questo capo sono individuati i
materiali da costruzione da utilizzare ai fini della certificazione di
sostenibilità ambientale secondo i seguenti criteri di selezione:
a) utilizzo di materiali il cui ciclo di vita sia scientificamente
valutato come ecologicamente sostenibile sulla base di una serie di requisiti,
fra i quali la riciclabilità globale, la loro natura di materie prime
rinnovabili, il risparmio energetico nelle fasi di estrazione, produzione,
distribuzione e smaltimento;
b) utilizzo di materiali, tecniche e tecnologie costruttive locali, al
fine di incentivare il recupero e la salvaguardia delle tradizioni socio-
culturali e delle filiere produttive locali che operano nel settore del
risparmio energetico e dell’edilizia sostenibile, e di ridurre i costi dei
trasporti, incentivando l’innovazione e la sua diffusione;
c) assenza di sostanze riconosciute nocive per la salute dell’uomo e per
l’ambiente;
d) assenza di radioattività riconosciuta nociva per la salute dell’uomo;
e) rispetto dei ritmi naturali delle risorse rigenerabili.
2. I materiali isolanti termoacustici, oltre a rispondere ai criteri di
cui al comma 1, devono soddisfare i seguenti ulteriori requisiti sulla base di
soglie da definire con il regolamento di cui al comma 1:
a) possedere permeabilità al vapore e alta traspirabilità;
b) essere elettricamente neutri ovvero tali da non alterare il campo
elettrico naturale dell’aria e il campo magnetico terrestre;
c) essere inalterabili nel tempo.
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ARTICOLO
88
Utilizzo di acqua piovana, fonti energetiche rinnovabili e permeabilità dei
suoli urbanizzati
1. Negli edifici di nuova costruzione e in quelli esistenti in occasione
di lavori di ristrutturazione è previsto l’utilizzo delle acque piovane per
gli usi compatibili attraverso la realizzazione di appositi sistemi di
raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi.
2. Negli edifici di cui al comma 1 è previsto il ricorso a fonti
energetiche rinnovabili o alla cogenerazione-rigenerazione per soddisfare
almeno il 50 per cento dei fabbisogni di acqua calda per usi igienico-sanitari
e almeno il 20 per cento per il riscaldamento dell’edificio e la produzione di
energia elettrica. La progettazione cura l’integrazione degli impianti con le
strutture del fabbricato o del quartiere.
3. Le sistemazioni esterne agli interventi devono prevedere una copertura
naturale in grado di mitigare l’effetto noto come isola di calore e conservare
la naturalità e la permeabilità del sito.
4. Il regolamento di cui all’articolo 89 disciplina le modalità di
attuazione di questo articolo.
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ARTICOLO
89
Regolamento di attuazione
1. Per l’attuazione di questo capo con uno o più regolamenti, sentita
l’agenzia provinciale per l’energia, sono disciplinati:
a) i requisiti minimi di prestazione energetica per l’edilizia, anche con
riguardo agli interventi sugli edifici esistenti ai fini del rilascio delle
relative certificazioni;
b) i criteri e le modalità per il rilascio della certificazione
energetica; nel rispetto dell’ordinamento comunitario il regolamento può
prevedere che le predette certificazioni o l’abilitazione dei soggetti che le
pongono in essere siano affidate ad un soggetto, anche partecipato
direttamente o indirettamente dalla Provincia, e può altresì prevedere che
siano riconosciute le certificazioni effettuate da altri soggetti individuati
con modalità trasparenti e non discriminatorie purché l’attività
certificatoria di tali soggetti garantisca il rispetto delle metodologie e
degli standard individuati dalla Provincia;
c) i criteri e le modalità di promozione della formazione delle
professionalità che concorrono al processo di certificazione, anche
avvalendosi dei soggetti di cui alla lettera b);
d) le modalità per l’istituzione e l’utilizzo del marchio previsto
dall’articolo 86, comma 5;
e) la tipologia di edifici eventualmente esclusi dall’obbligo della
certificazione energetica in ragione delle caratteristiche dimensionali, del
valore culturale e paesaggistico e delle modalità d’uso;
f) la porzione minima di edificio soggetto alla certificazione energetica;
g) modalità semplificate per la certificazione energetica per gli edifici
esistenti e per le unità immobiliari con superficie ridotta;
h) le modalità di trasmissione della copia dei certificati ai comuni,
anche su supporto informatico, ai sensi degli articoli 84 e 85;
i) la validità temporale dei certificati;
j) eventuali indirizzi e criteri per la fissazione con il regolamento
edilizio di modalità di calcolo degli indici edilizi ai sensi dell’articolo
86, comma 3.
2. Per il rilascio della certificazione energetica il regolamento
stabilisce inoltre:
a) i termini dai quali decorrono gli obblighi per la certificazione
energetica, prevedendo un’applicazione graduale e semplificata della
certificazione in relazione al tipo d’intervento, con particolare riferimento
agli edifici esistenti;
b) le tipologie di edifici che richiedono l’esposizione del certificato
energetico, in maniera visibile e nel luogo più frequentato.
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ARTICOLO
90
Adeguamento dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali
1. I comuni adeguano i regolamenti edilizi e, se occorre, i piani
regolatori comunali alle disposizioni di questo capo e al suo regolamento di
attuazione. In attesa dell’adeguamento, le disposizioni di questo capo e del
regolamento di attuazione dichiarate direttamente applicabili prevalgono sulle
disposizioni contrastanti dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori
generali.
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ARTICOLO
91
Vigilanza sull’attività di certificazione
1. L’agenzia provinciale per l’energia vigila sull’attività di
certificazione energetica e di sostenibilità ambientale degli edifici svolta
dai soggetti abilitati, disponendo controlli a campione sulle certificazioni
rilasciate ed eventualmente irrogando le sanzioni stabilite dall’articolo 15
del decreto legislativo n. 192 del 2005 in quanto compatibili con questo capo.
La vigilanza è effettuata anche mediante accertamenti e ispezioni in corso
d’opera, o entro cinque anni dalla data di fine lavori.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 l’agenzia
provinciale per l’energia può avvalersi dei soggetti individuati dal
regolamento di attuazione ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera b).
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ARTICOLO
92
Finalità e oggetto
1. Per consentire un’adeguata conoscenza dello stato conservativo del
patrimonio edilizio provinciale, per individuare tempestivamente situazioni a
rischio e promuovere la conoscenza dell’utilizzo di tecniche di efficienza
energetica e di edilizia sostenibile ai sensi del capo II di questo titolo è
istituito il libretto del fabbricato.
2. Il libretto del fabbricato assicura una conoscenza adeguata dei
fabbricati a partire dall’epoca della loro costruzione, riportando le
modificazioni e gli adeguamenti eventualmente introdotti. Il libretto concerne
ogni fabbricato di nuova costruzione, sia privato che pubblico, e i fabbricati
esistenti, nei casi e alle condizioni previste dall’articolo 94, comma 5, e
dal regolamento di attuazione di questo capo.
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ARTICOLO
93
Definizioni
1. Ai fini di questo capo s’intendono:
a) per fabbricati di nuova costruzione, quelli per la cui realizzazione è
stato richiesto il titolo edilizio dopo la data di entrata in vigore del
regolamento di attuazione di questo capo, o le loro singole unità immobiliari;
b) per fabbricati esistenti, quelli per la cui realizzazione è stato
richiesto il titolo edilizio prima della data di entrata in vigore del
regolamento di attuazione di questo capo, o le loro singole unità immobiliari;
c) per soggetti interessati, i soggetti che hanno ottenuto i titoli
abilitativi edilizi per la costruzione dei nuovi fabbricati o per la
realizzazione degli interventi edilizi sui fabbricati esistenti;
d) per proprietari, il singolo proprietario dell’intero fabbricato o, in
solido, i proprietari delle singole porzioni materiali, se non è costituito il
condominio, o il condominio, se costituito.
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ARTICOLO
94
Contenuti del libretto del fabbricato
1. Per i fabbricati di nuova costruzione, il libretto del fabbricato è
presentato dagli interessati al comune competente per territorio, anche su
supporto informatico, contestualmente alla richiesta di rilascio del
certificato di agibilità. Il libretto è sottoscritto dal progettista o
direttore dei lavori.
2. A seguito della presentazione del libretto il comune verifica la
completezza dei suoi dati e ne rilascia agli interessati una copia vidimata. I
dati del libretto forniti al comune su base informatica sono utilizzati per la
costituzione dell’anagrafe comunale degli immobili prevista dal comma 7.
3. Il libretto del fabbricato è depositato presso il comune. Il comune
può rilasciare in ogni tempo una copia vidimata del libretto del fabbricato,
su richiesta del proprietario o dei soggetti comunque aventi titolo idoneo a
chiedere il rilascio della concessione edilizia o a presentare una denuncia
d’inizio di attività per interventi edilizi sull’edificio.
4. Il proprietario del libretto del fabbricato deve esibirne la copia
vidimata, su richiesta, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ai
funzionari e incaricati dei comuni, delle comunità e della Provincia.
5. Il libretto contiene, per il fabbricato e le pertinenze, le
informazioni riguardanti la situazione progettuale, urbanistica, edilizia,
catastale, strutturale, impiantistica e autorizzativa previste dal regolamento
ed è soggetto ad aggiornamenti periodici, comunque effettuati in occasione
d’interventi edilizi interessanti il fabbricato, con i criteri e le modalità
stabilite dal regolamento di attuazione di questo capo. I soggetti interessati
diversi dal proprietario devono trasmettere al proprietario la documentazione
necessaria per l’aggiornamento del libretto.
6. Per i fabbricati esistenti il regolamento di attuazione di questo capo
determina le condizioni, i termini e le modalità per la redazione del
libretto, secondo principi di gradualità e semplificazione purché sia
assicurata la dotazione del libretto per tutti gli edifici entro dieci anni
dall’entrata in vigore di questa legge.
7. Il complesso dei dati forniti ai comuni su base informatica
concernenti i libretti dei fabbricati costituisce l’anagrafe comunale degli
immobili, utilizzata dagli enti locali per attuare una politica di prevenzione
e corretta gestione territoriale e per ottimizzare i servizi sul territorio. I
comuni mettono a disposizione della Provincia e della comunità competente,
nell’ambito del SIAT, i dati del libretto, ai fini dello sviluppo e
aggiornamento del sistema della pianificazione territoriale.
8. Al fine di favorire la redazione del libretto per gli edifici
esistenti, nonché l’avvio della gestione dell’anagrafe comunale degli immobili
di cui al comma 7, possono essere concessi contributi ai soggetti interessati
secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta
provinciale.
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ARTICOLO
95
Regolamento di attuazione
1. Con regolamento sono stabilite:
a) le modalità con cui gli interessati devono presentare al comune il
libretto per i fabbricati di nuova costruzione, anche su base informatica;
b) le modalità di rilascio delle copie vidimate del libretto agli
interessati da parte del comune;
c) le forme, i termini e le modalità per l’aggiornamento del libretto in
occasione d’interventi interessanti il fabbricato che richiedono un titolo
abilitativo edilizio, fermo restando che il comune provvede all’aggiornamento
d’ufficio dell’anagrafe comunale degli immobili sulla base della
documentazione di cui è o viene in possesso, ai fini del coordinamento delle
banche dati previsto dalla lettera f);
d) i contenuti del libretto e i relativi schemi, che per gli edifici
esistenti devono risultare semplificati; il libretto deve comunque comprendere
la certificazione energetica e l’eventuale certificazione di sostenibilità
ambientale dell’edificio;
e) per i fabbricati esistenti eventuali modalità e criteri per la
realizzazione di progetti sperimentali per la stesura del libretto, termini e
modalità per la sua presentazione al comune fermo restando quanto stabilito
dall’articolo 94, comma 6, secondo principi di gradualità e semplificazione,
prevedendo le eventuali priorità dell’obbligo di presentazione del libretto in
relazione al tipo di penalità previsto dalla carta di sintesi della
pericolosità per la zona in cui ricade il fabbricato e le eventuali esclusioni
dall’obbligo in relazione alle modalità costruttive, al valore storico-
culturale e alla destinazione d’uso del fabbricato;
f) eventuali modalità e criteri di tenuta dell’anagrafe comunale degli
immobili, anche ai fini di coordinamento con i registri dei crediti edilizi di
cui all’articolo 53, e della destinazione residenziale di cui all’articolo 57,
commi 7 e 13, nonché con altre banche dati dei comuni riguardanti
l’urbanistica e l’edilizia, con il catasto e con il SIAT.
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ARTICOLO
96
Sanzioni
1. Se i soggetti interessati, ancorché diffidati dal comune, non
presentano al comune il libretto del fabbricato o i suoi aggiornamenti o non
integrano la documentazione mancante o incompleta, secondo le condizioni e i
termini previsti da questo capo e dal suo regolamento di attuazione, i comuni
applicano una sanzione pecuniaria da 50 a 300 euro. Se a seguito di
un’ulteriore diffida del comune gli interessati non provvedono nei termini
prescritti, si applica la sanzione pecuniaria da 75 a 450 euro per ogni
diffida inevasa; le diffide prevedono comunque un termine per provvedere non
inferiore a sessanta giorni.
2. Se il proprietario del fabbricato o l’amministratore di condominio non
esibiscono, su richiesta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, dei
funzionari e incaricati dei comuni, delle comunità e della Provincia il
libretto del fabbricato, il comune applica una sanzione pecuniaria da 50 a 300
euro per ciascuna violazione. Resta ferma l’applicazione delle ulteriori
sanzioni del comma 1 in caso di mancata presentazione al comune del libretto o
dei suoi aggiornamenti.
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ARTICOLO
97
Disciplina degli interventi sul territorio
1. Le attività comportanti trasformazione urbanistica o edilizia del
territorio possono essere iniziate e proseguite, nel rispetto degli strumenti
di pianificazione territoriale, solo sulla base della concessione o a seguito
della presentazione di una denuncia d’inizio di attività in base a questa
legge. Non sono subordinate a concessione o a preventiva presentazione di
denuncia d’inizio di attività:
a) le opere di manutenzione ordinaria previste dall’articolo 99, comma 1,
lettera a);
b) gli appostamenti di caccia disciplinati dalle disposizioni provinciali
vigenti in materia di protezione della fauna selvatica e esercizio della
caccia, con esclusione degli appostamenti fissi realizzati in muratura o altro
materiale diverso dal legno;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a carattere
geognostico;
d) le opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il
normale esercizio dell’attività agricola, come precisate dal regolamento di
attuazione, con esclusione degli interventi che comportano la trasformazione
di un’area originariamente boscata, nonché i tunnel temporanei utilizzati per
le colture intensive ortoflorofrutticole o per la moltiplicazione di piante,
ai sensi dell’articolo 98, comma 3;
e) l’attività mineraria di estrazione e discarica nell’ambito dell’area
di concessione mineraria;
f) gli interventi pubblici disciplinati dagli articoli 108, 109, 110 e
111;
g) l’installazione di pannelli solari o fotovoltaici e dei relativi
impianti quali pertinenze di edifici, nel rispetto dei criteri e dei limiti
stabiliti dal regolamento di attuazione;
h) l’installazione di depositi interrati di gas di petrolio liquefatto di
pertinenza di edifici, entro i limiti dimensionali stabiliti dal regolamento
di attuazione;
i) gli allestimenti mobili di cui alla legge provinciale 13 dicembre
1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all’aperto e modifiche a
disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate,
esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività
idrotermali), nel rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima e
dalle relative norme regolamentari;
j) le opere precarie di cui al comma 2.
2. Le opere precarie facilmente rimovibili e destinate a soddisfare
esigenze improrogabili e temporanee sono soggette a preventiva comunicazione
al comune secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione. In
relazione all’entità e alla durata degli interventi, il comune può subordinare
la loro realizzazione alla presentazione di idonee garanzie, anche di
carattere finanziario, ai fini del rispetto dei termini e delle modalità di
rimessa in pristino dei luoghi. In caso di violazione delle disposizioni di
cui a questo comma le opere si considerano realizzate in assenza o difformità
dal titolo edilizio. Gli adempimenti previsti da questo comma non si applicano
con riferimento ai manufatti accessori ai cantieri relativi a progetti di
intervento per i quali sia stato acquisito il titolo abilitativo edilizio.
3. L’installazione d’impianti fissi di telecomunicazione con potenza
massima al connettore d’antenna non superiore a 5 watt non è soggetta a
denuncia d’inizio di attività, né ai provvedimenti permissivi previsti
dall’articolo 101, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 100, comma 1,
lettera c). Questi impianti sono considerati opere d’infrastrutturazione del
territorio ai sensi delle norme vigenti e possono essere installati senza
necessità di specifiche previsioni o di adeguamenti degli strumenti
urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale. Tali impianti sono
soggetti esclusivamente all’osservanza dei limiti e dei valori stabiliti dalla
normativa statale in materia di campi elettromagnetici e devono essere
segnalati all’agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e ai comuni
territorialmente interessati entro sessanta giorni dalla loro installazione.
4. Per la coltivazione delle cave e torbiere restano ferme le
disposizioni provinciali in materia.
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ARTICOLO
98
Installazione di tunnel e serre a scopo agronomico
1. L’installazione di serre per le produzioni intensive
ortoflorofrutticole o per la moltiplicazione di piante è soggetta a denuncia
d’inizio di attività ai sensi di questo capo e, se ne ricorrono i presupposti,
al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche previste dal titolo III.
2. Le serre possono essere installate in aree in cui è consentita
l’attività agricola. Le serre costituite da tunnel permanenti possono essere
insediate anche in altre aree in cui l’attività agricola è transitoriamente
praticabile, in attesa della diversa utilizzazione delle aree secondo la
destinazione di zona prevista dallo strumento di pianificazione, nel rispetto
delle condizioni stabilite dal regolamento di attuazione. Il piano regolatore
generale può escludere l’installazione di serre per determinate zone del
territorio in relazione alla vicinanza ad aree già insediate o a particolari
ragioni paesaggistico-ambientali.
3. I tunnel temporanei utilizzati per le colture intensive
ortoflorofrutticole o per la moltiplicazione di piante non comportano
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e conseguentemente non
sono soggetti a denuncia d’inizio di attività e al rilascio delle
autorizzazioni paesaggistiche. Le caratteristiche costruttive e le condizioni
da rispettare per l’installazione dei tunnel temporanei sono stabilite dal
regolamento di attuazione, fermo restando che deve essere garantita la tutela
igienico-sanitaria degli insediamenti interessati dalla permanenza di persone.
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ARTICOLO
99
Definizione delle categorie di intervento per il recupero degli edifici
esistenti
1. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così
definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria: quelli finalizzati a rinnovare
ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l’efficienza
dell’edificio, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni, e quelli
necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche
sugli edifici necessarie per rinnovare o sostituire gli elementi costruttivi
degradati, anche con funzioni strutturali, e per realizzare o integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi o
aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino
modifiche delle destinazioni d’uso;
c) interventi di restauro: quelli rivolti alla conservazione o al
ripristino dell’organizzazione del complesso edilizio e alla valorizzazione
dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, assicurandone al
tempo stesso la funzionalità nell’ambito di una destinazione d’uso
compatibile; comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli
elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze
d’uso, nonché l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
d) interventi di risanamento conservativo: quelli tendenti alla
conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia,
della distribuzione e della tecnologia edilizia e all’adeguamento all’uso
moderno dell’intero organismo degli edifici, migliorando le condizioni di
abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico-sanitarie, mediante
un insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del legame con
l’impianto tipologico-organizzativo iniziale;
e) interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti ad adeguare
l’edificio a nuove e diverse esigenze, anche con cambio della destinazione
d’uso; comprendono la possibilità di variare l’impianto strutturale interno e
distributivo dell’edificio, modificandone l’aspetto architettonico, formale, i
tipi e il modo d’uso dei materiali, purché le murature perimetrali non vengano
demolite;
f) interventi di sostituzione edilizia: quelli rivolti alla demolizione e
conseguente ricostruzione dell’edificio nel rispetto del sedime e della
volumetria esistenti;
g) interventi di demolizione e ricostruzione: quelli rivolti alla
demolizione dei manufatti esistenti e alla loro ricostruzione su sedime o con
volumetria diversi dai precedenti;
h) interventi di demolizione: quelli rivolti alla sola demolizione dei
manufatti esistenti.
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ARTICOLO
100
Interventi soggetti a concessione
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 97, 98 e 105, sono soggetti
al rilascio della concessione edilizia i seguenti interventi:
a) la realizzazione di nuove costruzioni o l’ampliamento di costruzioni
esistenti che danno luogo a nuovi volumi edilizi o superfici utili, con
esclusione degli interventi di cui all’articolo 105, comma 1, che sono
soggetti a denuncia d’inizio di attività;
b) gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 99,
comma 1, lettera g), e gli interventi autorizzati ai sensi dell’articolo 121,
comma 3;
c) gli interventi relativi agli impianti di radiodiffusione sonora e
televisiva o agli impianti fissi di telecomunicazione di cui alla legislazione
provinciale in materia, concernenti la realizzazione di strutture a palo o
tralicci con altezza superiore a sei metri;
d) le opere interne alle costruzioni che comportano un aumento di numero
delle unità immobiliari o la modificazione della destinazione d’uso delle
costruzioni e delle singole unità immobiliari;
e) i muri di sostegno e contenimento di altezza superiore a tre metri;
f) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e
d’infrastrutturazione del territorio.
2. Il regolamento di attuazione può precisare le tipologie di opere e
interventi che rientrano nelle categorie di cui al comma 1.
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ARTICOLO
101
Presentazione della domanda di concessione
1. Possono chiedere la concessione i proprietari dell’immobile e i
soggetti in possesso di un altro titolo idoneo. Nel caso d’interventi
concernenti insediamenti produttivi del settore secondario la richiesta deve
essere presentata dal legale rappresentante della singola impresa o delle
imprese associate che intendono realizzare gli interventi per svolgere una
delle attività ammesse dalla destinazione di zona o dai soggetti cui è
affidato l’apprestamento delle aree ai sensi delle disposizioni provinciali in
materia.
2. La domanda di concessione deve essere corredata dalla prescritta
documentazione tecnica in adeguato numero di copie e da ogni atto di assenso,
comunque denominato, previsto da altre disposizioni per la realizzazione di
opere e interventi di modificazione del territorio.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, la concessione edilizia
costituisce l’atto conclusivo finale per procedere alla realizzazione delle
opere richieste ed è subordinata all’avvenuto rilascio di ogni atto di
assenso, comunque denominato, previsto da altre disposizioni per la
realizzazione di opere e interventi di modificazione del territorio.
4. Per gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi
del titolo III o al parere per la qualità architettonica previsto
dall’articolo 8, comma 2, lettera c), il comune richiede direttamente tali
atti all’organo competente qualora non siano stati già presentati
dall’interessato; in tal caso i termini per la conclusione del procedimento
rimangono sospesi fino al ricevimento dell’atto da parte del comune.
5. Prima di rilasciare la concessione il comune deve accertare che il
progetto delle opere sia stato sottoposto al parere della struttura competente
in materia di servizi antincendi della Provincia, se il suo parere è
prescritto dalle norme in vigore.
6. Ogni comune tiene in pubblica visione i registri delle domande e delle
concessioni rilasciate.
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ARTICOLO
102
Rilascio della concessione
1. Il comune si pronuncia sulla domanda di concessione nei termini
previsti dal regolamento di attuazione.
2. Se non sono stati allegati alla domanda di concessione tutti gli atti
di assenso di competenza comunale richiesti, il comune li acquisisce
d’ufficio. Se non sono allegati alla domanda tutti gli atti di assenso
comunque denominati di competenza di amministrazioni diverse da quella
comunale, il regolamento edilizio può prevedere la loro acquisizione d’ufficio
da parte del comune.
3. Il regolamento di attuazione stabilisce:
a) le modalità e i termini per l’acquisizione degli atti di assenso di
competenza di amministrazioni diverse da quella comunale; il regolamento può
prevedere anche il ricorso alle conferenze di servizi previste dalla legge
provinciale n. 23 del 1992;
b) i termini e le modalità per il rilascio della concessione edilizia,
eventualmente differenziati in relazione alle dimensioni dei comuni
interessati, alle tipologie di intervento e alle ipotesi di cui all’articolo
105, comma 3, ferma restando la facoltà dei comuni di prevedere, nel proprio
regolamento edilizio, termini più ampi e ulteriori modalità per il rilascio
della concessione edilizia rispetto a quanto previsto nel regolamento di
attuazione;
c) le modalità per assicurare la pubblicità delle concessioni rilasciate;
d) eventuali ulteriori precisazioni sul procedimento di rilascio della
concessione, comprese le ipotesi di sospensione del procedimento.
4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 105, la domanda di
concessione per interventi da eseguire su aree dotate di un piano attuativo o
di un piano di lottizzazione in vigore s’intende accolta se, entro il termine
stabilito per il rilascio della concessione, non è stato comunicato il
provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio. In tal caso il
richiedente, purché in possesso dei provvedimenti permissivi previsti
dall’articolo 101, se necessari, può dar corso ai lavori dandone comunicazione
al comune, previa corresponsione degli oneri dovuti ai sensi dell’articolo
115, calcolati in via provvisoria dal richiedente, salvo conguaglio sulla base
delle determinazioni del comune.
5. L’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la
decadenza delle concessioni in contrasto con esse, salvo che i relativi lavori
siano iniziati e vengano ultimati entro il termine di tre anni dalla data
d’inizio, sempre che non intervenga la proroga per l’ultimazione concessa dal
comune ai sensi dell’articolo 103, comma 6.
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ARTICOLO
103
Caratteristiche e validità della concessione
1. La concessione edilizia è rilasciata in conformità alle previsioni
degli strumenti urbanistici, in vigore o adottati, dei regolamenti edilizi e
della normativa urbanistica edilizia vigente.
2. Il rilascio della concessione edilizia è comunque subordinato
all’esistenza d’idonee opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da
parte del comune della loro attuazione nel successivo triennio, o all’impegno
degli interessati di procedere alla loro attuazione, secondo quanto previsto
dall’articolo 104.
3. La concessione non può avere durata superiore a tre anni dall’inizio
dei lavori, che deve comunque avvenire entro un anno dal rilascio della
concessione ed essere comunicato al comune. Per inizio dei lavori s’intende la
realizzazione di consistenti opere che non si riducano all’impianto del
cantiere, all’esecuzione di scavi o di sistemazione del terreno o di singole
opere di fondazione.
4. Un periodo più lungo per l’ultimazione dei lavori può essere
consentito dal comune esclusivamente in considerazione della mole dell’opera
da realizzare, delle sue particolari caratteristiche costruttive o della
situazione climatica della zona. I lavori s’intendono ultimati quando la
struttura e le caratteristiche formali dell’opera sono individuabili in modo
univoco.
5. Se i lavori non sono iniziati o ultimati entro i termini previsti dai
commi 3 e 4 il concessionario deve chiedere una nuova concessione, fermo
restando che i lavori eventualmente necessari per rendere l’opera abitabile o
agibile sono soggetti a denuncia d’inizio di attività ai sensi dell’articolo
105.
6. È ammessa la proroga del termine previsto per l’inizio o per
l’ultimazione dei lavori solo per eventi e fatti di carattere straordinario
sopravvenuti, tali da ritardare l’inizio o l’esecuzione dei lavori.
7. La concessione è trasferibile ai successori o agli aventi causa ed è
irrevocabile. La voltura della concessione deve essere richiesta al comune.
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ARTICOLO
104
Condizioni particolari per il rilascio della concessione e per la
presentazione della denuncia d’inizio di attività
1. Quando le opere di urbanizzazione primaria mancano o non sono idonee e
non è prevista la loro esecuzione da parte del comune entro un triennio, la
concessione può essere rilasciata e la denuncia d’inizio di attività può
essere presentata solo se i richiedenti si impegnano a eseguire le opere
contestualmente alle costruzioni.
2. Se ricorrono le condizioni di cui al comma 1 il contributo di
concessione previsto dall’articolo 115 è ridotto della parte relativa
all’incidenza delle spese di urbanizzazione primaria o del minor costo delle
opere realizzate, la cui congruità è accertata dal comune in sede di rilascio
della concessione e di presentazione della denuncia d’inizio di attività.
3. Se le opere di urbanizzazione primaria si prestano a essere
utilizzate, in tutto o in parte, per successivi interventi edilizi anche da
parte di terzi, prima del rilascio della concessione e della presentazione
della denuncia d’inizio di attività si può stipulare una convenzione con il
comune per fissare le modalità necessarie a consentire questo utilizzo e
conseguentemente determinare in misura anche più ridotta di quanto previsto il
contributo per le spese di urbanizzazione a carico dell’interessato.
4. Per le opere da destinare all’esercizio dell’attività agrituristica ai
sensi delle disposizioni provinciali in materia, il rilascio della concessione
e la presentazione della denuncia d’inizio di attività è subordinato
all’accertamento dell’iscrizione del richiedente nell’elenco provinciale degli
idonei all’esercizio dell’attività agrituristica.
5. Il rilascio della concessione edilizia e la presentazione della
denuncia d’inizio di attività per la realizzazione d’interventi in aree
destinate dagli strumenti urbanistici a insediamenti produttivi del settore
secondario, a favore di soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1
dell’articolo 101, è subordinato alla stipula di una convenzione fra il comune
e i richiedenti. La convenzione stabilisce le condizioni e i termini da
osservare per l’insediamento nei fabbricati delle imprese che hanno titolo per
esercitare l’attività ammessa dal piano regolatore, e deve essere assistita da
idonee garanzie finanziarie o di altra natura determinate dal comune. La
stipula della convenzione è richiesta, inoltre, per il rilascio della
concessione edilizia e la presentazione della denuncia d’inizio di attività
per il riutilizzo, con o senza opere, di strutture produttive del settore
secondario aventi le caratteristiche, anche dimensionali, individuate dalla
Giunta provinciale con propria deliberazione. La Giunta provinciale può
emanare direttive per l’applicazione di questo comma.
6. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio per realizzare, anche con
il solo cambio d’uso degli edifici esistenti, unità residenziali nelle aree
produttive del settore secondario è ammesso nel rispetto dei limiti e delle
condizioni stabilite ai sensi delle norme di attuazione in materia di cui
all’allegato B della legge provinciale concernente "Approvazione del nuovo
piano urbanistico provinciale". Ai sensi dell’articolo 48 dell’allegato B
(Norme di attuazione) della medesima legge provinciale, con regolamento sono
stabiliti i casi e le condizioni per consentire l’eventuale realizzazione di
una ulteriore unità abitativa nell’ambito della medesima impresa al fine di
garantire la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali.
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ARTICOLO
105
Interventi soggetti a denuncia d’inizio di attività
1. Sono soggetti a denuncia d’inizio di attività gli interventi che non
rientrano fra quelli previsti dagli articoli 97 e 100. Sono comunque soggetti
a denuncia d’inizio di attività i seguenti interventi:
a) volumi tecnici;
b) sopraelevazioni, ampliamenti e pertinenze prive di autonoma
funzionalità concernenti edifici esistenti, sempre che gli strumenti
urbanistici contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e
formali da osservare per la loro realizzazione;
c) interventi previsti dai piani attuativi, purché contengano precise
disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali;
d) lavori di cui all’articolo 103, comma 5, per rendere l’opera abitabile
o agibile;
e) parcheggi, da realizzare nel sottosuolo e nei locali a piano terreno
degli edifici, da destinare a pertinenza di singole unità immobiliari;
f) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici
esistenti.
2. Prima di presentare la denuncia d’inizio di attività l’interessato
deve acquisire i provvedimenti permissivi previsti dall’articolo 101,
l’autorizzazione paesaggistica prevista dal titolo III e il parere per la
qualità architettonica di cui all’articolo 8, comma 2, lettera c), in quanto
richiesti.
3. In alternativa alla presentazione della denuncia d’inizio di attività
è sempre consentito agli interessati presentare la domanda per il rilascio
della concessione edilizia, secondo le relative disposizioni.
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ARTICOLO
106
Disposizioni relative alla denuncia d’inizio di attività
1. Possono presentare denuncia d’inizio di attività i proprietari
dell’immobile e i soggetti in possesso di un altro titolo idoneo.
2. Trenta giorni dopo la data di presentazione della denuncia possono
essere iniziati i lavori per i seguenti interventi:
a) interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione,
sostituzione edilizia e demolizione d’immobili di cui all’articolo 99, comma
1, lettere c), d), e), f) e h);
b) interventi previsti dai piani attuativi contenenti precise
disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali;
c) sopraelevazioni, ampliamenti e pertinenze costituenti volume prive di
autonoma funzionalità concernenti edifici esistenti, in presenza di strumenti
urbanistici contenenti precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e
formali;
d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumi;
e) impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e impianti fissi di
telecomunicazione di cui alla legislazione provinciale in materia, concernenti
la realizzazione di strutture a palo o tralicci con altezza inferiore a sei
metri;
f) parcheggi da realizzare nel sottosuolo o nei locali a piano terreno
degli edifici, da destinare a pertinenza di singole unità immobiliari.
3. Per gli interventi diversi da quelli del comma 2 il regolamento
edilizio può stabilire termini più brevi per l’inizio dei lavori.
4. La denuncia d’inizio di attività è corredata dalla prescritta
documentazione tecnica in adeguato numero di copie, dai provvedimenti
permissivi previsti dall’articolo 101, in quanto richiesti, e, fatti salvi i
casi individuati dal regolamento edilizio concernenti opere di lieve entità,
da una dettagliata relazione firmata da un progettista abilitato, in cui è
indicato il nominativo del direttore dei lavori, se richiesto ai sensi della
legge. La relazione, inoltre, assevera:
a) la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e
ai regolamenti edilizi vigenti e l’assenza di contrasti con quelli adottati;
b) il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;
c) l’eventuale subordinazione dell’intervento ai vincoli indicati
dall’articolo 101 e l’avvenuto rilascio di tutti i prescritti atti
autorizzativi;
d) nel caso di interventi riguardanti edifici soggetti alla disciplina
degli insediamenti storici previsti dall’articolo 99, comma 1, lettere c), d)
ed e), ovvero del patrimonio edilizio tradizionale di cui all’articolo 61, lo
stato esistente e l’eventuale presenza di elementi decorativi - quali
affreschi, portali e contorni dei fori in genere in pietra, collegamenti
verticali e parapetti particolari ed altri elementi decorativi significativi -
mediante la presentazione di idonea documentazione fotografica, nonché con
l’indicazione degli interventi previsti per la tutela e valorizzazione dei
predetti elementi decorativi; in ordine alla presenza degli elementi
decorativi e alla relativa documentazione fotografica il comune dà esplicito
riscontro.
5. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di vigilanza di cui al titolo VI,
il comune verifica la completezza della documentazione presentata, accerta che
l’intervento rientri fra quelli di cui all’articolo 105 e determina
l’ammontare del contributo di concessione, in quanto dovuto, fissando il
termine per il suo pagamento. In caso di mancato pagamento del contributo di
concessione entro il termine prescritto, il comune stabilisce un nuovo termine
per il pagamento, mediante diffida; decorso inutilmente il termine l’efficacia
della denuncia d’inizio di attività è sospesa fino al pagamento della somma
dovuta. Nel caso degli interventi previsti dall’articolo 99, comma 1, lettere
c), d) ed e), soggetti alla disciplina degli insediamenti storici, il
controllo è esteso ai contenuti della relazione prevista dal comma 4; per gli
altri interventi i controlli ai contenuti della relazione sono facoltativi. Se
riscontra l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, il comune
notifica agli interessati l’ordine di non effettuare le opere denunciate e, se
ne ricorrono i presupposti, provvede alla comunicazione prevista dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 in materia di responsabilità
del progettista. In tal caso il termine per l’inizio dei lavori o, se il
predetto termine è già decorso, l’efficacia della denuncia d’inizio di
attività restano sospesi fino al ricevimento dell’eventuale documentazione
integrativa o delle modifiche necessarie agli elaborati.
6. La denuncia d’inizio di attività perde efficacia decorsi tre anni
dalla data di presentazione. Il termine è prorogabile su richiesta, da
presentare prima della scadenza, solo per fatti di carattere straordinario
sopravvenuti, tali da ritardare l’esecuzione dei lavori.
7. L’interessato comunica al comune la data di ultimazione dei lavori.
Alla comunicazione è allegato un certificato finale sulla regolare esecuzione
redatto da un tecnico abilitato, che attesta la conformità delle opere al
progetto presentato. Si prescinde dal certificato di regolare esecuzione per i
lavori che non richiedono la relazione del progettista.
8. Ogni comune tiene in pubblica visione i registri delle denunce
d’inizio di attività presentate. Si applicano alle denunce d’inizio di
attività, inoltre, le forme di pubblicità stabilite dal regolamento per la
concessione edilizia.
9. I comuni effettuano controlli successivi sulle denunce d’inizio di
attività, anche mediante controlli su campioni che rappresentino almeno il 10
per cento degli interventi in corso o realizzati. Resta fermo l’esercizio dei
poteri di vigilanza da parte della Provincia ai sensi di questa legge.
10. L’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la
decadenza delle denunce d’inizio di attività in contrasto con esse, salvo che
i relativi lavori siano iniziati e siano ultimati entro tre anni dalla data di
presentazione, sempre che non intervenga la proroga per l’ultimazione concessa
dal comune ai sensi del comma 6.
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ARTICOLO
107
Varianti in corso d’opera soggette a denuncia d’inizio di attività
1. Sono soggette a denuncia d’inizio di attività le variazioni di lieve
entità apportate in corso d’opera al progetto assentito nel rispetto dei
criteri e dei limiti stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale,
purché siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi
vigenti e non siano in contrasto con quelli adottati, non comportino, nel caso
di edifici, variazioni eccedenti il 5 per cento dei valori di progetto o delle
dimensioni delle costruzioni preesistenti concernenti il volume, la superficie
coperta, la superficie utile e l’altezza, oppure modificazioni tali da
alterare l’armonia dei prospetti e la tipologia complessiva dell’intervento, e
non modifichino la destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità
immobiliari e il loro numero. La variazione di superficie utile dei poggioli è
calcolata in relazione alla loro superficie. Costituiscono varianti in corso
d’opera ai sensi di questo articolo anche le variazioni al progetto
riguardanti le sistemazioni esterne dell’area di pertinenza delle opere.
2. La denuncia d’inizio di attività deve essere presentata prima della
dichiarazione di ultimazione dei lavori. Se la denuncia non viene presentata
nei termini previsti si applica la sanzione stabilita dal comma 6
dell’articolo 134.
3. Questo articolo non si applica agli immobili vincolati ai sensi della
legge provinciale n. 1 del 2003 e agli immobili soggetti al vincolo del
restauro.
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ARTICOLO
108
Opere pubbliche di competenza dello Stato
1. Ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 381 del 1974 la Provincia, su richiesta dell’amministrazione interessata,
accerta che le opere pubbliche di competenza dello Stato non siano in
contrasto con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione e dei
regolamenti edilizi.
2. L’accertamento è compiuto sentito il comune territorialmente
competente, che si esprime entro il termine perentorio di quarantacinque
giorni dalla richiesta, previo parere della CPC.
3. Le varianti al progetto assentito che comportano modificazioni in
aumento delle misure di progetto sono sottoposte a un nuovo procedimento di
accertamento della conformità urbanistica. Le varianti che comportano
modificazioni in diminuzione delle misure di progetto, o che corrispondono a
quelle che possono essere eseguite previa denuncia d’inizio di attività ai
sensi dell’articolo 107, sono soggette a semplice comunicazione al comune
territorialmente competente.
4. Per gli interventi soggetti a denuncia d’inizio di attività
l’accertamento può essere sostituito da una comunicazione al comune
accompagnata dagli elaborati progettuali e dalla dettagliata relazione di un
tecnico abilitato attestante la conformità delle opere da realizzare agli
strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e l’assenza di
contrasto con quelli adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e
igienico-sanitarie. In alternativa alla comunicazione al comune è consentito
il ricorso alle procedure di accertamento di conformità ai sensi di questo
articolo.
5. Questo articolo non si applica alle opere destinate alla difesa
nazionale.
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ARTICOLO
109
Opere pubbliche di competenza della Provincia, della Regione e di altri enti
territoriali
1. Per le opere pubbliche di competenza della Provincia, della Regione o
di altre regioni e relativi enti territoriali l’accertamento di conformità
agli strumenti di pianificazione spetta alla Provincia. Per queste opere si
applicano i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 108.
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ARTICOLO
110
Opere pubbliche di competenza delle comunità e dei comuni
1. Le opere pubbliche di competenza delle comunità, dei comuni e delle
loro forme associative sono deliberate dagli organi competenti in conformità
alle previsioni degli strumenti di pianificazione e alle norme in vigore.
2. Per le finalità di cui al comma 1, prima della deliberazione di
approvazione del progetto deve essere sentito il parere della CPC e devono
essere acquisiti, se necessari, i provvedimenti permissivi previsti
dall’articolo 101.
3. Se l’opera pubblica contrasta con gli strumenti di pianificazione
territoriale l’efficacia della relativa deliberazione è subordinata
all’ottenimento dei provvedimenti previsti dal comma 2 dell’articolo 114 salvi
i casi nei quali la legge provinciale prevede espressamente che la
deliberazione di approvazione dell’opera pubblica ha il valore di variante.
4. Le varianti al progetto assentito che comportano modificazioni in
aumento delle misure di progetto sono sottoposte a un nuovo procedimento di
accertamento della conformità urbanistica. Le varianti che comportano
modificazioni in diminuzione delle misure di progetto o che corrispondono a
quelle che possono essere soggette a denuncia d’inizio di attività ai sensi
dell’articolo 107 sono soggette a semplice comunicazione alla struttura
comunale competente in materia di edilizia.
5. Per gli interventi soggetti a denuncia d’inizio di attività il parere
della CPC è sostituito da quello della struttura del comune competente in
materia di edilizia, attestante la conformità delle opere agli strumenti
urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, l’assenza di contrasto con
quelli adottati e il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie.
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ARTICOLO
111
Linee elettriche
1. Le opere edilizie adibite a stazioni e cabine di trasformazione sono
soggette a concessione edilizia.
2. La costruzione di linee elettriche e di posti di trasformazione a palo
non è subordinata a concessione o a preventiva denuncia d’inizio di attività.
3. Per le opere concernenti linee elettriche soggette ad autorizzazione
di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) di competenza statale
spetta alla Giunta provinciale, sentito il comune interessato, accertare la
compatibilità delle opere con gli strumenti di pianificazione territoriale.
4. Per le opere concernenti linee elettriche di competenza provinciale
con tensione superiore a 30.000 volt, la compatibilità con gli strumenti di
pianificazione territoriale è accertata in sede di rilascio
dell’autorizzazione provvisoria o definitiva su conforme parere della
struttura provinciale competente in materia di pianificazione territoriale,
alla quale spetta di sentire il comune interessato.
5. Per le opere concernenti le altre linee elettriche si prescinde dalla
verifica di compatibilità urbanistica.
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ARTICOLO
112
Esercizio dei poteri di deroga
1. I poteri di deroga previsti dalle norme di attuazione degli strumenti
di pianificazione, sia in vigore che adottati, o dal regolamento edilizio
possono essere esercitati limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche
o d’interesse pubblico.
2. Il regolamento di attuazione individua le opere qualificate
d’interesse pubblico ai fini dell’esercizio del potere di deroga.
3. La realizzazione in deroga di opere d’interesse pubblico e di opere
pubbliche diverse da quelle previste dall’articolo 114, anche per gli
interventi soggetti a denuncia d’inizio di attività, è subordinata al rilascio
della concessione edilizia previa autorizzazione del consiglio comunale, che
si esprime dopo aver acquisito il parere della CPC.
4. Il rilascio della concessione in deroga ai sensi del comma 3 è
subordinato, oltre che all’autorizzazione del consiglio comunale e al parere
della CPC, al nulla osta della Giunta provinciale, nel caso di opere in
contrasto con la destinazione di zona. In tal caso l’autorizzazione del
consiglio comunale è preceduta dalla pubblicazione all’albo della richiesta di
deroga e dal deposito del progetto presso gli uffici del comune per un periodo
non inferiore a venti giorni, entro i quali chiunque può presentare
osservazioni; il comune trasmette alla Provincia le osservazioni presentate
nel periodo di deposito.
5. Le varianti al progetto assentito in deroga sono sottoposte a un nuovo
procedimento di deroga, a eccezione di quelle che rientrano nei limiti
indicati all’articolo 107 nonché di quelle che prevedono modifiche in
diminuzione dei valori di progetto, che sono soggette solamente a denuncia di
inizio di attività.
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ARTICOLO
113
Realizzazione di opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche e di
parcheggi residenziali in deroga
1. La realizzazione di opere per l’eliminazione delle barriere
architettoniche e di parcheggi nel sottosuolo o nei locali situati al piano
terreno di edifici con destinazione residenziale, commerciale o a servizi può
essere autorizzata dal comune anche se risulta in contrasto con gli strumenti
di pianificazione subordinati al piano urbanistico provinciale e i regolamenti
edilizi, mediante il rilascio della concessione in deroga ai sensi di questo
articolo, senza ricorrere al procedimento disciplinato dall’articolo 112. Nel
caso di opere in contrasto con la destinazione di zona resta ferma
l’applicazione dell’articolo 112.
2. Il regolamento di attuazione stabilisce i criteri che i comuni devono
osservare per il rilascio della concessione edilizia in deroga.
3. I parcheggi realizzati ai sensi di questo articolo non possono essere
ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo
pertinenziale. Gli atti di cessione redatti in violazione di questo divieto
sono nulli, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n.
122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree
urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo
unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393).
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ARTICOLO
114
Deroga per opere pubbliche non soggette a concessione
1. Se le opere pubbliche di competenza dello Stato, della Provincia,
della Regione o di altre regioni e relativi enti territoriali contrastano con
le prescrizioni degli strumenti di pianificazione subordinati al piano
urbanistico provinciale, la deroga alle relative norme può essere concessa
dalla Giunta provinciale nell’ambito del procedimento previsto dagli articoli
108 e 109, sentito il consiglio comunale. Il parere del consiglio comunale
deve essere espresso entro il termine perentorio di quarantacinque giorni
dalla richiesta e sostituisce quelli previsti dal comma 2 dell’articolo 108.
2. Per le opere pubbliche di competenza delle comunità e dei comuni
contrastanti con i loro strumenti di pianificazione l’autorizzazione a
derogare è accordata dall’organo competente all’adozione dello strumento di
pianificazione interessato, salvo che per gli interventi in contrasto con la
destinazione di zona, per i quali l’autorizzazione dell’organo competente deve
essere seguita dal nulla osta della Giunta provinciale.
3. L’autorizzazione della Giunta provinciale è preceduta dalla
pubblicazione all’albo della Provincia della richiesta di deroga e dal
deposito del progetto presso gli uffici della struttura provinciale competente
in materia di urbanistica per un periodo non inferiore a venti giorni, entro i
quali chiunque può presentare osservazioni. Per le opere pubbliche di
competenza dei comuni autorizzate dal consiglio comunale si applica il comma 3
dell’articolo 112.
4. Le varianti al progetto assentito in deroga sono sottoposte a un nuovo
procedimento di deroga ai sensi dei commi 1 e 2, a eccezione di quelle che
rientrano nei limiti indicati all’articolo 107 nonché di quelle che prevedono
modifiche in diminuzione dei valori di progetto, le quali sono preventivamente
comunicate al comune.
5. Per opere pubbliche di competenza della Provincia, delle comunità e
dei comuni, ai fini di questo articolo e degli articoli 109 e 110, s’intendono:
a) le opere da realizzare da questi enti o da soggetti da essi delegati o
da loro enti strumentali di diritto pubblico;
b) le opere da realizzare da società a partecipazione pubblica, diretta o
indiretta, direttamente affidatarie o concessionarie di lavori e servizi da
parte degli enti in questione, purché i lavori e le opere riguardino il lavoro
o il servizio affidato.
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ARTICOLO
115
Contributo di concessione
1. Il rilascio della concessione edilizia e la presentazione della
denuncia d’inizio di attività per interventi che comportano un aumento del
carico urbanistico è subordinato alla presenza d’idonee opere di
urbanizzazione primaria o all’impegno formale del richiedente a realizzarle, e
alla corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di
urbanizzazione e al costo di costruzione, salvi i casi espressamente previsti
da questa legge.
2. L’incidenza del contributo di concessione non può essere
complessivamente inferiore al 5 per cento né superiore al 20 per cento del
costo medio della costruzione determinato ai sensi del comma 4.
3. Ai fini di quanto previsto dai successivi articoli, l’incidenza degli
oneri di urbanizzazione primaria, di urbanizzazione secondaria e del costo di
costruzione è pari, ciascuna, a un terzo del complessivo contributo di
concessione.
4. Con regolamento sono individuati:
a) gli interventi che determinano un aumento del carico urbanistico e
richiedono il pagamento del contributo di concessione;
b) le modalità e i termini per il pagamento del contributo, anche in
relazione al titolo edilizio richiesto;
c) le diverse categorie tipologico-funzionali degli interventi edilizi,
distinguendo, nell’ambito delle categorie residenziali, la residenza ordinaria
da quella per tempo libero e vacanze di cui all’articolo 57;
d) i criteri per la determinazione del costo di costruzione per ciascuna
delle categorie tipologico-funzionali di cui alla lettera c), da effettuare
con deliberazione della Giunta provinciale soggetta ad aggiornamento annuale
in base all’andamento degli indici ISTAT riferiti alla città di Trento.
5. Ciascun comune stabilisce e aggiorna le misure percentuali e le
modalità di determinazione del contributo richiesto a norma di questo
articolo, tenuto conto dei limiti minimi e massimi del comma 2, del
regolamento previsto dal comma 4 e dei costi medi di costruzione stabiliti
annualmente dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, lettera d).
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ARTICOLO
116
Casi di riduzione del contributo di concessione
1. Il contributo di concessione è commisurato esclusivamente
all’incidenza delle spese di urbanizzazione primaria, come fissate
dall’articolo 115, comma 3, per i seguenti interventi:
a) costruzioni e impianti destinati, anche solo parzialmente, alla
conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli per conto terzi;
b) costruzioni e impianti destinati a ospitare allevamenti soggetti a
procedura di verifica ai sensi della legge provinciale n. 28 del 1988 e delle
altre disposizioni in materia;
c) costruzioni e impianti industriali, artigianali, di trasporto o
destinati al commercio all’ingrosso;
d) costruzioni e impianti destinati a strutture sanitarie e assistenziali
operanti in regime di convenzionamento o accreditamento con l’amministrazione
pubblica;
e) impianti di risalita.
2. Il contributo di concessione è commisurato all’incidenza delle spese
di urbanizzazione primaria e al costo di costruzione, per i seguenti
interventi:
a) costruzioni e impianti destinati ad attività direzionali;
b) costruzioni e impianti destinati ad attività commerciali, compresi i
pubblici esercizi e con esclusione di quelli destinati al commercio
all’ingrosso;
c) costruzioni e impianti destinati ad attività dirette alla prestazione
di servizi;
d) interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione
edilizia ai sensi dell’articolo 99, fatto salvo quanto previsto dall’articolo
117.
3. Per la realizzazione o per la modifica di complessi ricettivi
turistici all’aperto il contributo di concessione è commisurato all’incidenza
delle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria come fissata
dall’articolo 115, comma 3, eccetto le strutture edilizie ricettive
permanenti, per le quali il contributo è commisurato anche al costo di
costruzione.
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ARTICOLO
117
Esenzione dal contributo di concessione
1. Fatti salvi i casi previsti dall’articolo 116, il contributo di
concessione non è dovuto:
a) per i seguenti interventi riguardanti le imprese agricole:
1) opere da realizzare in funzione della coltivazione del fondo, nonché
per l’attività di acquacoltura esercitata da imprenditori ittici;
2) interventi di recupero di edifici esistenti da destinare ad attività
agrituristica;
3) fabbricati a uso residenziale da realizzare nelle zone agricole, nel
limite di quattrocento metri cubi di costruzione e purché costituiscano prima
abitazione dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi delle
leggi provinciali vigenti;
b) per i lavori di restauro, di risanamento conservativo e di
ristrutturazione di edifici esistenti da destinare a scopo abitativo,
limitatamente ai primi seicento metri cubi di volume e a condizione che
l’intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente;
c) per i parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità
immobiliari;
d) per gli impianti e le attrezzature tecnologiche;
e) per le opere d’interesse generale realizzate da organizzazioni non
lucrative di utilità sociale e da altri soggetti privi di fini di lucro;
f) per le opere di urbanizzazione eseguite in attuazione di strumenti
urbanistici o sulla base di convenzioni con il comune previste da questa legge;
g) per le opere di eliminazione delle barriere architettoniche;
h) per le opere da realizzare in attuazione di norme o provvedimenti
emanati a seguito di pubbliche calamità;
i) per i nuovi impianti e installazioni relativi alle energie rinnovabili
e al risparmio energetico, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 86,
comma 3, lettera a);
j) per i lavori oggetto di concessioni rinnovate per decorso dei termini
di validità o per annullamento comunque disposto, salva la corresponsione
dell’eventuale maggior onere dipendente dagli aggiornamenti del costo di
costruzione, ai sensi dell’articolo 115.
2. Nel caso di edifici di nuova costruzione destinati a scopo abitativo,
a condizione che l’intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del
richiedente, purché non qualificata di lusso ai sensi del decreto ministeriale
2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso), il contributo di
concessione, limitatamente ai primi quattrocento metri cubi di volume, è
commisurato esclusivamente all’incidenza degli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria. Questa esenzione parziale può essere riconosciuta anche
alle cooperative edilizie aventi come oggetto sociale la realizzazione della
prima casa, se ciascun socio è in possesso dei requisiti di cui al comma 3 e
stipula la convenzione prevista dal comma 4. Con la convenzione ciascun socio
si assume gli obblighi da essa previsti impegnandosi, in caso di violazione, a
pagare direttamente le somme dovute ai sensi del comma 4, relativamente alla
propria unità immobiliare.
3. Ai fini del riconoscimento dell’esenzione parziale o totale per la
prima abitazione i soggetti interessati devono risultare in possesso dei
requisiti previsti per ottenere le agevolazioni di cui alle disposizioni
provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata.
4. L’esenzione parziale o totale per la prima abitazione è subordinata
alla stipulazione con il comune di una convenzione con la quale il
proprietario si obbliga a non cedere l’immobile in proprietà o in godimento a
qualsiasi titolo per dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso
di cessione dell’immobile intervenuta nel corso dei dieci anni l’interessato
decade dai benefici concessi e il comune determina l’ammontare del contributo
di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all’atto della cessione.
Il comune vigila sul rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario
dell’esenzione, anche mediante controlli a campione.
5. Per le opere realizzate su immobili di proprietà dello Stato da
chiunque ha titolo al godimento del bene in base a un provvedimento degli
organi competenti, il contributo di concessione è commisurato all’incidenza
delle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria.
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ARTICOLO
118
Edilizia convenzionata
1. Per gli interventi di edilizia residenziale, se il richiedente si
impegna, a mezzo di una convenzione stipulata con il comune, a cedere o locare
gli alloggi a soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 117,
comma 3, il contributo di concessione può essere ridotto come segue:
a) nella misura di un terzo, corrispondente all’incidenza del costo di
costruzione, nel caso di nuovi edifici;
b) nella misura di due terzi, corrispondenti all’incidenza del costo di
costruzione e degli oneri di urbanizzazione secondaria, per gli interventi di
recupero di edifici esistenti.
2. Se la convenzione prevede la diretta esecuzione da parte
dell’interessato delle opere di urbanizzazione primaria e se sono stabilite le
modalità per la loro realizzazione, nonché idonee garanzie finanziarie per la
corretta esecuzione, la quota di contributo di concessione può essere
ulteriormente ridotta sino alla concorrenza delle spese sostenute.
3. La convenzione prevede, in particolare:
a) l’indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli
alloggi;
b) l’obbligo di cessione o di locazione degli alloggi ai soggetti in
possesso dei requisiti richiesti entro diciotto mesi dalla conclusione dei
lavori, termine eventualmente prorogabile dal comune su richiesta motivata
dell’interessato; la cessione dell’alloggio deve essere preceduta
dall’assunzione da parte dell’acquirente degli obblighi previsti dal comma 4
dell’articolo 117, mediante la stipula fra l’acquirente e il comune della
convenzione prevista dal medesimo comma;
c) in caso di disdetta dei contratti di locazione, l’obbligo di
sostituire entro sei mesi dalla cessazione della locazione precedente, salvo
eventuale proroga del comune su richiesta motivata del richiedente, i
precedenti locatari con altri soggetti in possesso dei requisiti di cui al
comma 1;
d) la durata degli effetti della convenzione, che non può essere
inferiore a dieci anni;
e) idonee forme di garanzia finanziaria per il rispetto degli obblighi
convenzionali, anche mediante la presentazione di atti di fidejussione.
4. La convenzione prevede che l’interessato s’impegni a garantire il
rispetto degli obblighi da essa previsti anche da parte di eventuali aventi
causa, fatto salvo il caso di assunzione diretta degli obblighi da parte di
questi ultimi.
5. In caso di mancato rispetto degli obblighi convenzionali il comune
chiede al soggetto che li ha assunti il pagamento della quota di contributo
non corrisposta ai sensi del comma 1, in proporzione alla durata residua della
convenzione, applicando le tariffe vigenti al momento della richiesta di
pagamento. Per la riscossione di queste somme il comune può avvalersi anche
delle garanzie fidejussorie previste dal comma 3, lettera e).
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ARTICOLO
119
Destinazione dei proventi delle concessioni
1. I proventi delle concessioni edilizie introitati dai comuni ai sensi
di questa legge sono iscritti nei loro bilanci e sono destinati alla
realizzazione e alla manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri
storici, all’acquisizione di aree e d’immobili per l’edilizia abitativa, al
finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.
2. Le somme introitate dai comuni ai sensi del comma 2 dell’articolo 59
sono destinate alla realizzazione di parcheggi pubblici.
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ARTICOLO
120
Obblighi particolari e interventi urgenti ai fini della tutela della sicurezza
pubblica, del decoro urbanistico e della tutela del paesaggio
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni
immobili devono provvedere al regolare completamento dei lavori iniziati, alla
manutenzione degli immobili e devono osservare il divieto di adibirli a usi
contrastanti con la tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbanistico e
del paesaggio.
2. In caso d’inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dal comma
1 il comune può ordinare che si provveda entro un congruo termine al
completamento dei lavori iniziati, alla manutenzione degli immobili o alla
cessazione degli usi non compatibili con i fini di cui al comma 1. Inoltre il
comune può prescrivere che si adottino le misure necessarie per salvaguardare
i beni, compresa, se necessario, la demolizione di opere in stato di degrado e
la rimessa in pristino dei luoghi. Se gli interessati non provvedono nei
termini stabiliti il comune, previa diffida, può procedere d’ufficio a spese
degli inadempienti. In caso d’inerzia del comune può provvedere la Provincia.
3. Quando si verifica un evento che comporti danno imminente o pericolo
di danno imminente a uno dei beni immobili compresi nelle aree sottoposte a
tutela paesaggisticoambientale o contenuti nell’elenco previsto dall’articolo
69, il proprietario o il soggetto che ha il godimento del bene devono darne
notizia alla struttura provinciale competente; questa impartisce gli ordini e
i divieti che reputa opportuni per la protezione del paesaggio. Gli ordini e i
divieti sono di competenza del comune se il bene tutelato ricade in zone per
le quali il piano regolatore generale ha soddisfatto le esigenze di tutela e
di valorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 32, comma 2. In caso
d’inerzia del comune provvede la Provincia.
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ARTICOLO
121
Interventi d’urgenza e di carattere straordinario riguardanti immobili
ricadenti negli insediamenti storici
1. Se occorre intervenire in via d’urgenza su edifici o strutture
soggetti alla tutela del paesaggio e degli insediamenti storici per impedire
il verificarsi di compromissioni o danni difficilmente riparabili e se i
proprietari non hanno provveduto nel termine fissato, il comune può chiedere
alla Provincia di provvedere direttamente all’esecuzione delle opere,
avvalendosi eventualmente, se si tratta di edifici a prevalente destinazione
residenziale, di ITEA s.p.a. La Provincia può procedere, se occorre,
all’espropriazione del bene e contestualmente all’esecuzione delle opere.
L’immobile espropriato, se ha prevalente destinazione residenziale, è
conferito o trasferito a ITEA s.p.a. per essere utilizzato a fini di locazione
abitativa.
2. Le opere previste dal comma 1 possono essere eseguite anche senza
espropriazione del bene, se il proprietario rimborsa alla Provincia le spese
da essa sostenute; con convenzione sono disciplinati i tempi e le modalità di
rimborso delle spese e la destinazione d’uso dell’immobile.
3. Nel caso d’interventi riguardanti edifici soggetti a risanamento
conservativo o a ristrutturazione, se l’interessato dimostra al comune
mediante la presentazione di una perizia che l’immobile presenta condizioni
statiche tali da non consentirne il recupero nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle norme urbanistiche per ciascuna tipologia d’intervento, il
consiglio comunale può autorizzare il rilascio della concessione edilizia per
la realizzazione del progetto di recupero proposto, anche in deroga alle
previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Il consiglio
comunale autorizza il rilascio della concessione edilizia previo parere
conforme della struttura provinciale competente in materia di urbanistica. In
deroga al titolo III il parere della struttura provinciale competente
costituisce autorizzazione ai fini di tutela del paesaggio, se richiesta.
4. Il comma 3 non si applica nel caso di crolli e demolizioni parziali o
totali già avvenuti, salvo che l’interessato non fornisca adeguata
documentazione intesa a dimostrare che i crolli parziali o totali non sono
stati causati volontariamente oppure da grave negligenza e imperizia
nell’esecuzione di interventi in corso di svolgimento sulla costruzione o che
eventuali demolizioni parziali o totali sono state eseguite in ottemperanza ad
ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal comune al fine di garantire la
sicurezza pubblica. In tal caso il rilascio dell’autorizzazione di cui al
comma 3, secondo le procedure previste dal medesimo comma, è subordinato alla
valutazione favorevole da parte della Provincia in merito all’adeguatezza
delle motivazioni prodotte dall’interessato sulle cause dei crolli.
5. Il comma 4 si applica, nel rispetto delle condizioni previste dal
medesimo comma, anche alle demolizioni già effettuate alla data di entrata in
vigore di questa legge.
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ARTICOLO
122
Disposizioni per la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti
1. Il rilascio della concessione o la presentazione della denuncia
d’inizio di attività edilizia per la ricostruzione di edifici esistenti
danneggiati o distrutti in seguito a eventi calamitosi o sinistri o in seguito
a crolli spontanei non avvenuti in concomitanza d’interventi svolti
sull’edificio sono ammessi, anche in deroga alle previsioni degli strumenti di
pianificazione territoriale, vigenti o adottati, delle comunità e dei comuni,
purché i fabbricati siano ricostruiti nel rispetto delle caratteristiche
tipologiche, degli elementi costruttivi, delle dimensioni planivolumetriche e
della destinazione d’uso originali. Il comune può autorizzare la ricostruzione
anche su sedime diverso, sentito il parere della CPC, se ciò risulta
funzionale a un migliore inserimento dell’edificio nel contesto paesaggistico
ambientale o a ridurre il grado di esposizione a eventuali pericoli o alla
realizzazione di opere di difesa, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Nelle aree soggette alla disciplina della carta di sintesi della
pericolosità prevista dall’articolo 14, le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano solo se conformi a questa disciplina.
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ARTICOLO
123
Vigilanza sull’attività edilizia
1. Il comune esercita la vigilanza sulle attività che comportano
trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio comunale, per
assicurarne la rispondenza alle disposizioni legislative e regolamentari, agli
strumenti di pianificazione territoriale e ai provvedimenti di concessione o
alle denunce d’inizio di attività. A tal fine si avvale di funzionari comunali
o d’incaricati.
2. I funzionari o gli incaricati dei controlli possono accedere ai
cantieri, alle costruzioni e ai fondi muniti di mandato, ai sensi
dell’articolo 124.
3. Ai sensi dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 380 del 2001 gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, se nei luoghi
in cui sono realizzate le opere non è esibito il titolo edilizio o non è stato
apposto il prescritto cartello, o in tutti gli altri casi di presunta
violazione urbanistico-edilizia, ne danno comunicazione al comune, che
verifica la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti,
all’autorità giudiziaria e alla Provincia. La Provincia, anche ai fini
dell’eventuale esercizio dei poteri previsti dagli articoli 139 e 140,
verifica i provvedimenti adottati dal comune, mediante controlli a campione
delle comunicazioni pervenute ai sensi di questo comma.
4. Il comune redige e pubblica mensilmente nell’albo comunale l’elenco
dei rapporti di cui al comma 3 e delle relative ordinanze di sospensione, e lo
trasmette all’autorità giudiziaria e alla Provincia.
5. Per le opere di cui agli articoli 108 e 109, se risultano violate le
disposizioni o gli strumenti citati nel comma 1, il comune informa
immediatamente la Provincia, alla quale compete l’adozione dei provvedimenti
previsti da questa legge.
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ARTICOLO
124
Accesso alla proprietà privata
1. Allo scopo di acquisire ogni elemento di conoscenza opportuno ai fini
degli atti e dei provvedimenti previsti da questa legge i componenti della
CUP, delle CPC e delle commissioni edilizie, nonché le persone incaricate
dalla Provincia, dalle comunità e dai comuni, hanno facoltà di accedere alle
proprietà private e di compiervi le operazioni inerenti al loro incarico,
purché siano munite di autorizzazione nominativa.
2. Il rilascio dell’autorizzazione spetta alla Provincia se l’accesso
deve essere effettuato da componenti di commissioni provinciali o da persone
incaricate dalla Provincia; spetta alla comunità o al comune se l’accesso deve
essere effettuato da componenti di commissioni o da persone da essi incaricate.
3. Almeno cinque giorni prima dell’inizio delle operazioni il
provvedimento è notificato al proprietario e all’attuale possessore, con la
specificazione del giorno dell’accesso.
4. Alle persone autorizzate all’accesso è consentito disporre le riprese
fotografiche e i rilievi necessari ai fini del comma 1.
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ARTICOLO
125
Ordinanza di sospensione
1. Quando constata l’esecuzione di opere in contrasto con leggi,
regolamenti, prescrizioni urbanistiche, atti di concessione o di denuncia
d’inizio di attività, il comune emette un’ordinanza d’immediata sospensione di
ogni attività contrastante con queste norme e prescrizioni.
2. Con l’ordinanza o con atto successivo il comune può ordinare o
consentire l’esecuzione di opere provvisionali strettamente necessarie a
prevenire pericoli per l’incolumità pubblica o privata, per la stabilità dei
manufatti e per la tutela dell’ambiente.
3. L’ordinanza è notificata a mezzo dell’ufficiale giudiziario o del
messo comunale o comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento al
titolare della concessione o al soggetto che ha presentato la denuncia
d’inizio di attività o al proprietario, al direttore dei lavori e al loro
esecutore.
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ARTICOLO
126
Effetti dell’ordinanza di sospensione
1. Spetta al comune il controllo sull’osservanza dell’ordine di
sospensione; a tal fine il comune può ordinare l’apposizione di sigilli e la
nomina di un custode. Le spese per le misure cautelari e di custodia sono
addebitate in solido ai soggetti responsabili ai sensi dell’articolo 127 e
sono riscosse, anche coattivamente, ai sensi della normativa vigente.
2. L’ordinanza di sospensione dell’attività edilizia eseguita in
difformità dalla concessione o dalla denuncia d’inizio di attività perde
efficacia, fermi restando gli effetti già maturati, se entro sessanta giorni
dalla sua notificazione il comune non ha adottato e notificato i provvedimenti
definitivi previsti da questo titolo.
3. L’ordinanza di sospensione ha vigore a tempo indeterminato quando
riguarda opere eseguite in assenza di concessione o senza che sia stata
previamente presentata denuncia d’inizio di attività, od opere eseguite in
totale difformità dalla concessione o dalla denuncia.
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ARTICOLO
127
Responsabilità del soggetto avente titolo, del committente, del costruttore,
del direttore dei lavori e del progettista
1. Il titolare della concessione o della denuncia d’inizio di attività,
il committente, il costruttore, il direttore dei lavori e il progettista sono
responsabili secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001.
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ARTICOLO
128
Definizione delle costruzioni abusive
1. Per i fini di questa legge sono costruzioni abusive quelle realizzate:
a) in assenza di concessione o di denuncia d’inizio di attività, o in
difformità da esse;
b) in base a un titolo abilitativo derivante dalla concessione o dalla
presentazione della denuncia d’inizio di attività annullato o scaduto;
c) prima che sia decorso il termine per poter iniziare i lavori in base
alla denuncia d’inizio di attività;
d) in base a denuncia d’inizio di attività presentata dopo l’inizio dei
lavori o scaduta.
2. Le opere realizzate in base a concessione o a denuncia d’inizio di
attività scadute sono equiparate a quelle eseguite in loro assenza.
3. Si considerano costruzioni eseguite in totale difformità quelle che
comportano:
a) la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per
caratteristiche tipologiche e planivolumetriche rispetto a quello assentito;
b) l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e
tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso autonomamente
utilizzabile;
c) la realizzazione di opere eccedenti i limiti massimi stabiliti per le
variazioni essenziali dal comma 4;
d) il mutamento della destinazione d’uso delle unità immobiliari, con o
senza opere, incompatibile con la destinazione di zona, in seguito a
dichiarazione del consiglio comunale previo parere della CPC.
4. Si considerano costruzioni eseguite con variazioni essenziali:
a) la violazione delle norme vigenti in materia di abbattimento delle
barriere architettoniche di cui alla legge provinciale n. 1 del 1991;
b) le variazioni che, anche singolarmente, eccedono il 10 per cento ma
non superano il 30 per cento dei valori di progetto o delle dimensioni delle
costruzioni legittimamente preesistenti concernenti il volume, la superficie
coperta, la superficie utile e l’altezza, fermo restando quanto previsto dalla
lettera c);
c) il mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito
in relazione alla classificazione di cui all’articolo 99;
d) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica,
quando non riguarda questioni procedurali;
e) ogni intervento difforme da quanto concesso o autorizzato su immobili
ricadenti nel parco nazionale dello Stelvio o nei parchi naturali provinciali;
f) il mutamento della destinazione d’uso, con o senza opere, delle unità
immobiliari, salvo quanto previsto dal comma 3, lettera d).
5. Si considerano costruzioni eseguite in difformità parziale:
a) quelle che non importano essenziali variazioni al progetto
come definite nel comma 4;
b) le variazioni non essenziali apportate alle opere legittimamente
preesistenti, anche in difetto di concessione edilizia.
6. Le costruzioni abusive realizzate in vigenza delle norme urbanistiche
anteriori al 30 gennaio 1977 in difetto o in difformità di licenza edilizia o
in base a licenza edilizia annullata o scaduta restano soggette alle sanzioni
amministrative previste dalla legge n. 1150 del 1942. Tuttavia il parere della
sezione urbanistica compartimentale previsto dall’articolo 32 della legge n.
1150 del 1942 s’intende sostituito dal parere della commissione edilizia
comunale.
7. Le costruzioni abusive eseguite a decorrere dal 30 gennaio 1977 e fino
alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in
materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere edilizie), restano soggette alle sanzioni amministrative
previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei
suoli).
8. Se i competenti organi comunali ritengono che le opere abusive di cui
ai commi 6 e 7 non contrastino con rilevanti interessi urbanistici, in luogo
delle sanzioni previste dai commi 6 e 7 possono essere applicate le sanzioni
pecuniarie previste dai commi 4 e 5 dell’articolo 135, maggiorate del 20 per
cento e comunque in misura non inferiore a 4.000 euro. Se le opere abusive di
cui ai commi 6 e 7 risultano realizzate anche in assenza o difformità dalle
autorizzazioni paesaggistiche, rimane ferma l’applicazione dell’articolo 133.
9. I commi 6, 7 e 8 si applicano limitatamente alle costruzioni abusive
che non abbiano conseguito la sanatoria di cui al capo IV della legge n. 47
del 1985.
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ARTICOLO
129
Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla concessione
1. In caso di opere abusive eseguite in assenza di concessione o in
difformità da essa il comune emette ingiunzione di rimessa in pristino entro
il termine perentorio di novanta giorni, eventualmente prorogabile solo per
provate ragioni tecniche.
2. L’ingiunzione è notificata al proprietario e agli altri soggetti
indicati nel comma 1 dell’articolo 127. Se questi non provvedono nei termini
si applicano le sanzioni previste da questo articolo.
3. Le opere eseguite in assenza di concessione sono di diritto acquisite
gratuitamente al patrimonio del comune con l’area di sedime e con quella
necessaria ad assicurare l’accesso e le distanze dai confini e, se necessario,
ad assicurare il rispetto degli standard per parcheggi. Tali opere devono
essere demolite con ordinanza del comune a spese dei responsabili dell’abuso,
salvo che con deliberazione del consiglio comunale non si dichiari l’esistenza
di prevalenti interessi pubblici. Per l’acquisizione si applicano le
condizioni e procedure previste dall’articolo 132. In caso di opere insistenti
su aree in comproprietà con altri soggetti l’acquisizione è disposta per la
quota che attiene l’opera abusiva. Su richiesta dell’interessato il comune può
limitare l’acquisizione alla sola opera abusiva, ai fini della sua successiva
demolizione, non provvedendo all’acquisizione dell’area di sedime, purché
l’interessato provveda al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria
pari al valore venale dell’area.
4. Le opere eseguite in totale difformità sono acquisite al patrimonio
del comune alle condizioni previste dal comma 3, se il comune riconosce che
l’opera può essere utilizzata per fini pubblici. Negli altri casi, e per le
opere eseguite in assenza di concessione consistenti in ampliamenti o
sopraelevazioni di fabbricati esistenti o comunque prive di una specifica
autonomia funzionale e non rientranti tra quelle di cui all’articolo 128,
comma 5, lettera b), il comune ordina la demolizione a spese dei responsabili
dell’abuso.
5. Per le opere eseguite con variazioni essenziali il comune ordina la
demolizione a spese dei responsabili dell’abuso oppure, se esse non
contrastano con rilevanti interessi urbanistici e comunque quando la
demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in
conformità, il pagamento di una sanzione pecuniaria determinata in misura pari
al 150 per cento del valore delle opere abusive. Se l’abuso consiste nella
mancata esecuzione di opere o modalità costruttive prescritte o nell’utilizzo
di materiali diversi da quelli richiesti la sanzione è pari al 150 per cento
del valore delle opere non realizzate. Se l’abuso consiste nel mutamento della
destinazione d’uso delle unità immobiliari, la sanzione è pari al valore
venale delle unità immobiliari interessate. In caso di violazione delle norme
riguardanti l’abbattimento delle barriere architettoniche il comune ordina
l’esecuzione delle opere in conformità al progetto che ha ottenuto la
concessione, a spese dei responsabili.
6. Per le opere eseguite in difformità parziale il comune ordina la
demolizione a spese dei responsabili dell’abuso oppure, se esse non
contrastano con rilevanti interessi urbanistici e comunque quando la
demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in
conformità, il pagamento di una sanzione determinata in misura pari al valore
delle parti eseguite in difformità. Se l’abuso consiste nella mancata
esecuzione di opere o modalità costruttive prescritte o nell’utilizzo di
materiali diversi da quelli richiesti la sanzione è pari al valore delle opere
non realizzate.
7. In ogni caso le sanzioni pecuniarie previste dai commi 5 e 6 non
possono essere inferiori a 1.500 euro.
8. Assieme alle sanzioni pecuniarie previste dai commi 5 e 6 il comune
ordina il pagamento del contributo di concessione, se dovuto.
9. La rimessa in pristino e la demolizione delle opere abusive a spese
dei responsabili previste dai commi 5 e 6, se risultano possibili, sono
comunque disposte se l’opera abusiva contrasta con rilevanti interessi
paesaggistico-ambientali e se gli interessati, ancorché diffidati, non hanno
provveduto nei termini stabiliti dal comune, eventualmente prorogati su
richiesta motivata, al pagamento delle sanzioni e dei contributi, fermo
restando quanto disposto dal comma 13.
10. Nel caso di opere eseguite in assenza o in difformità dalla
concessione su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti
pubblici il comune, se non si è ottemperato all’ingiunzione di cui al comma 1,
ordina la demolizione a spese dei responsabili dell’abuso dandone
comunicazione al proprietario del suolo, salvo che l’ente competente dichiari
che l’opera può essere utilizzata per fini pubblici e purché il comune accerti
che non contrasta con rilevanti interessi urbanistici o paesaggistico-
ambientali ai sensi dell’articolo 132, comma 3.
11. Se il comune, in seguito all’accertamento che è impossibile rimuovere
i vizi delle procedure amministrative e rimettere in pristino, annulla la
concessione, applica una sanzione pecuniaria pari al valore delle opere o
delle parti abusivamente eseguite e comunque non inferiore a 1.500 euro.
12. L’integrale corresponsione della sanzione pecuniaria e il pagamento
del contributo di concessione producono gli effetti della concessione.
Successivamente l’interessato presenta la denuncia d’inizio di attività per
l’esecuzione degli eventuali lavori di completamento strettamente necessari
all’utilizzo dell’opera previa acquisizione, se necessario, dei provvedimenti
permissivi previsti dall’articolo 101.
13. Se il responsabile dell’abuso provvede alla rimessa in pristino o al
pagamento delle sanzioni e dei contributi dopo la scadenza dei termini fissati
ai sensi di questo articolo ma prima dell’adozione dei provvedimenti di cui
all’articolo 132, si prescinde dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie di
cui ai commi 5 e 6 o dal proseguimento delle procedure di riscossione coattiva
purché l’interessato, entro il termine perentorio stabilito dal comune,
provveda al pagamento di una sanzione pari a 1.500 euro e delle spese
procedurali eventualmente sostenute dal comune.
14. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 121.
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ARTICOLO
130
Lottizzazioni abusive
1. Se il comune accerta una lottizzazione di terreni a scopo edificatorio
in assenza dell’autorizzazione comunale, con ordinanza da notificare ai
proprietari delle aree e agli altri soggetti indicati nell’articolo 127 ne
dispone la sospensione. La sospensione comporta gli effetti previsti
dall’articolo 30, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380
del 2001.
2. Entro centoventi giorni dall’ordinanza gli interessati possono
presentare richiesta di autorizzazione alla lottizzazione in sanatoria. Quando
per l’autorizzazione sono necessari i provvedimenti permissivi previsti
dall’articolo 101, il comune, su richiesta, può prorogare il termine per
consentire il completamento della documentazione.
3. Se non viene presentata richiesta di autorizzazione o se la richiesta
è respinta il comune, previa ingiunzione effettuata ai sensi dell’articolo
129, commi 1 e 2, ordina la rimessa in pristino del terreno a spese dei
responsabili dell’abuso.
4. L’ordinanza prevista dal comma 1 cessa i suoi effetti con il rilascio
dell’autorizzazione alla lottizzazione o con l’accertata avvenuta rimessa in
pristino del terreno.
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ARTICOLO
131
Determinazione del valore venale delle costruzioni
1. Il valore delle opere al quale sono commisurate le sanzioni pecuniarie
di competenza comunale è riferito alla data della richiesta di stima al
soggetto incaricato dal comune ed è quello risultante dalla valutazione
dell’opera considerata come finita e agibile, tenendo conto dell’incremento di
valore del terreno per effetto dell’eseguita costruzione abusiva. Le spese
sostenute dal comune per la valutazione sono poste a carico dei responsabili
dell’abuso.
2. Per la valutazione delle opere alle quali va commisurata la sanzione
pecuniaria il comune può avvalersi dell’agenzia del territorio competente, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. La stima
dell’agenzia e le spese per la valutazione sono comunicate ai destinatari
della sanzione in allegato al provvedimento d’irrogazione della sanzione; i
responsabili dell’abuso provvedono direttamente al pagamento delle spese
all’agenzia del territorio.
3. Se è stipulata una specifica convenzione con la comunità interessata,
la valutazione del valore venale delle opere può essere richiesta dai comuni
alla comunità sulla base di tariffe definite nell’intesa. Per la comunicazione
della stima ai responsabili dell’abuso e per il pagamento delle spese si
applica il comma 2.
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ARTICOLO
132
Demolizione di opere e acquisizione gratuita
1. Almeno sette giorni prima della data fissata per la demolizione il
comune invita il proprietario a provvedere allo sgombero dell’immobile. In
caso d’inottemperanza nessun obbligo di custodia di cose o animali incombe
sull’amministrazione comunale.
2. L’acquisizione dell’opera abusiva e del terreno di pertinenza è
disposta con ordinanza motivata del comune corredata, se del caso, dal tipo di
frazionamento. L’ordinanza ha gli effetti previsti dall’articolo 31, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
3. Se si procede all’acquisizione gratuita e le opere sono state
realizzate in assenza o in difformità delle autorizzazioni paesaggistiche, il
comune ne dà notizia alla Giunta provinciale segnalando le caratteristiche
dell’opera abusiva. La Giunta provinciale comunica al comune, entro sessanta
giorni, se l’opera contrasta con rilevanti interessi paesaggistico-ambientali.
In tal caso il comune ordina la demolizione.
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ARTICOLO
133
Coordinamento delle sanzioni pecuniarie
1. Quando si deve applicare la sanzione pecuniaria per opere abusive
realizzate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni paesaggistiche il
comune trasmette all’organo di tutela del paesaggio competente gli atti
relativi al procedimento.
2. L’organo competente accerta se l’opera:
a) è ammissibile sotto il profilo paesaggistico-ambientale;
b) non reca grave pregiudizio all’assetto paesaggistico-ambientale;
c) contrasta con rilevanti interessi paesaggistico-ambientali.
3. Gli accertamenti previsti dal comma 2 comportano i seguenti effetti:
a) nell’ipotesi della lettera a), l’irrogazione da parte del comune della
sanzione pecuniaria;
b) nell’ipotesi della lettera b), l’aumento della sanzione pecuniaria
nella misura del 40 per cento; in alternativa, se il coordinamento delle
sanzioni pecuniarie è richiesto per il rilascio dei provvedimenti di sanatoria
di cui agli articoli 134 e 135, l’organo competente in materia di tutela del
paesaggio può subordinare il rilascio della sanatoria paesaggistica
all’esecuzione, entro un congruo termine, d’interventi finalizzati a rendere
l’opera abusiva compatibile con la tutela paesaggistico-ambientale; se accerta
che gli interventi prescritti non sono eseguibili, in quanto privi della
conformità urbanistica, il comune provvede d’ufficio ad applicare l’aumento
della sanzione pecuniaria, dandone comunicazione all’organo competente in
materia di tutela del paesaggio;
c) nell’ipotesi della lettera c), l’esclusione dell’irrogazione da parte
del comune della sanzione pecuniaria e l’ordine da parte della Provincia, per
le opere di competenza di organi di tutela del paesaggio provinciali, o della
comunità competente, negli altri casi, di demolire l’opera entro novanta
giorni, prorogabili per provate ragioni tecniche; in caso d’inosservanza
dell’ordine di demolizione l’ente competente, previa diffida, provvede
d’ufficio a spese degli inadempienti seguendo le procedure dell’articolo 137.
4. Ai provvedimenti previsti dal comma 2 si applicano le disposizioni in
materia di annullamento di autorizzazioni e ricorsi di cui all’articolo 76.
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ARTICOLO
134
Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla denuncia d’inizio
di attività
1. Nel caso d’interventi soggetti a denuncia d’inizio di attività
eseguiti in assenza della denuncia o in difformità da essa o iniziati prima
dei termini stabiliti dai commi 2 e 3 dell’articolo 106, il comune emette
un’ingiunzione ai sensi dell’articolo 129, commi 1 e 2.
2. Se i responsabili dell’abuso non provvedono nei termini di cui
all’articolo 129, comma 1, il comune applica le seguenti sanzioni:
a) nel caso degli interventi di ristrutturazione e sostituzione edilizia
di cui agli articoli 99, comma 1, lettere e) e f), di sopraelevazioni,
ampliamenti e pertinenze ai sensi dell’articolo 100, comma 1, lettera a),
d’interventi previsti da piani attuativi ai sensi dell’articolo 105, comma 1,
lettera c), e di mutamenti di destinazione d’uso senza opere, le sanzioni
previste dall’articolo 129;
b) nel caso d’interventi diversi da quelli della lettera a), fatto salvo
quanto stabilito dall’articolo 129, comma 6, e dal comma 3 di questo articolo,
una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’aumento del valore venale
dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere e comunque non
inferiore a 1.500 euro; se le opere risultano in contrasto con rilevanti
interessi urbanistici, in luogo dell’applicazione della sanzione pecuniaria il
comune può ordinare la rimessa in pristino a spese dei responsabili dell’abuso.
3. Quando le opere realizzate in assenza della denuncia o in difformità
da essa riguardano interventi eseguiti su immobili soggetti al vincolo del
restauro o risanamento conservativo e sono diverse da quelle di cui
all’articolo 129, comma 6, se i responsabili dell’abuso non provvedono nei
termini di cui all’articolo 129, comma 1, in luogo dell’applicazione della
sanzione pecuniaria di cui al comma 2, lettera b), di questo articolo, il
comune può ordinare la rimessa in pristino a spese del contravventore,
irrogando inoltre una sanzione pecuniaria da 1.500 a 6.000 euro.
4. Nel caso di violazione delle disposizioni concernenti l’abbattimento
delle barriere architettoniche il comune ordina l’esecuzione delle opere, a
spese dei responsabili, in conformità al progetto autorizzato.
5. Fino alla scadenza del termine previsto dall’articolo 129, comma 1, il
responsabile dell’abuso o altro soggetto avente titolo, fermo restando
l’obbligo di munirsi preventivamente dei provvedimenti permissivi previsti
dall’articolo 101, in quanto richiesti, possono chiedere al comune il rilascio
del provvedimento di sanatoria:
a) nel caso degli interventi di cui al comma 2, lettera a), alle
condizioni previste dall’articolo 135;
b) nel caso d’interventi diversi da quelli della lettera a), se le opere
realizzate in assenza o difformità dalla denuncia d’inizio di attività
risultano conformi agli strumenti urbanistici in vigore e non in contrasto con
quelli adottati, e se risultano conformi, inoltre, al regolamento edilizio
vigente; in tal caso il rilascio del provvedimento di sanatoria è subordinato
al pagamento di una sanzione pecuniaria di 1.500 euro, oltre al pagamento di
eventuali oneri connessi al rilascio del provvedimento; per la procedura di
rilascio del provvedimento di sanatoria si applicano i commi 2, 3 e 6
dell’articolo 135.
6. In caso di presentazione della denuncia d’inizio di attività quando le
opere sono in corso e nel caso d’inizio dei lavori prima che sia decorso il
termine dopo il quale possono essere iniziati i lavori, il comune applica la
sanzione pecuniaria di 1.500 euro.
7. Le sanzioni previste da questo articolo non si applicano se le opere
sono eseguite a seguito di calamità naturali o di avversità atmosferiche
dichiarate di carattere eccezionale.
8. Si osserva l’articolo 129, commi da 8 a 14, in quanto applicabile.
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ARTICOLO
135
Concessione in sanatoria
1. Fino alla scadenza dei termini per l’esecuzione dell’ingiunzione
prevista dall’articolo 129, comma 1, il responsabile dell’abuso o altro
soggetto avente titolo possono chiedere la concessione in sanatoria se l’opera
è conforme agli strumenti urbanistici in vigore e non in contrasto con quelli
adottati sia al momento della realizzazione dell’opera, sia al momento della
presentazione della domanda.
2. Quando per la sanatoria sono necessari i provvedimenti permissivi
previsti dall’articolo 101, il comune, su richiesta, può prorogare i termini
fissati nell’ingiunzione per consentire l’acquisizione e la presentazione
della relativa documentazione.
3. Sulla richiesta di concessione in sanatoria il comune si pronuncia
entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, trascorsi i quali la
richiesta s’intende respinta.
4. Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento
del contributo di concessione e di una sanzione pecuniaria pari al valore del
contributo. Nei casi di esenzione o di riduzione del contributo la sanzione
pecuniaria è pari al contributo dovuto negli altri casi. Nei casi di
difformità il contributo e la relativa sanzione sono calcolati con riferimento
alla parte di opera difforme dalla concessione. In ogni caso la sanzione non
può essere inferiore a 1.500 euro.
5. Se non sono applicabili i criteri per il calcolo del contributo di
concessione, la misura della sanzione è determinata dal comune entro il limite
minimo di 1.500 e massimo di 6.000 euro.
6. Se le opere abusive, inoltre, sono state realizzate in assenza o
difformità dalle autorizzazioni paesaggistiche, il comune invia all’organo di
tutela del paesaggio competente in materia una copia degli atti ai fini del
coordinamento delle sanzioni pecuniarie ai sensi dell’articolo 133. L’invio
sospende il termine per il rilascio della concessione in sanatoria di cui al
comma 3.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, resta salvo il potere, ai
soli fini amministrativi, di rilasciare la concessione edilizia quando è
regolarmente richiesta e conforme, al momento della presentazione della
domanda, alle norme urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle
adottate, anche se l’opera per la quale è richiesta è già stata realizzata
abusivamente. In tal caso le sanzioni pecuniarie previste dai commi 4 e 5 sono
aumentate del 20 per cento.
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ARTICOLO
136
Pagamento delle sanzioni e dei contributi. Interessi e riscossioni
1. Se il pagamento delle sanzioni, dei contributi e delle spese, comunque
previsti da questa legge e a eccezione dell’articolo 137, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 129, comma 10, non avviene nei termini previsti nel
relativo provvedimento, la riscossione coattiva è effettuata con le modalità
previste dalla normativa vigente.
2. Le somme dovute sono maggiorate degli interessi legali calcolati per
ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, a far data dal
termine fissato nel provvedimento e fino all’effettivo pagamento.
3. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste da questo titolo, se
effettuato entro i termini iniziali indicati dal relativo provvedimento,
importa una riduzione pari al 25 per cento della sanzione irrogata.
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ARTICOLO
137
Sanzioni a tutela del paesaggio
1. Salvo quanto disposto dall’articolo 138, se sono stati iniziati lavori
senza le preventive autorizzazioni paesaggistiche o la loro esecuzione avviene
in modo difforme da quanto previsto nelle autorizzazioni paesaggistiche, la
Provincia o la comunità, secondo la rispettiva competenza, ordinano la
sospensione immediata dei lavori, se non vi ha già provveduto il comune ai
sensi dell’articolo 129, comma 1, dandone notizia alla Provincia o alla
comunità. Entro i novanta giorni successivi all’ordinanza la Provincia o la
comunità ordinano la rimessa in pristino o l’esecuzione delle opere ritenute
indispensabili per tutelare il paesaggio.
2. In caso d’inosservanza degli ordini previsti dal comma 1, la Provincia
o la comunità, previa diffida, possono procedere d’ufficio a spese degli
inadempienti. La nota delle spese è resa esecutoria con provvedimento
dell’ente competente ed è riscossa secondo le disposizioni vigenti per la
riscossione delle entrate patrimoniali.
3. La Provincia o la comunità, qualora ritengano motivatamente di non
adottare i provvedimenti di cui al comma 2, applicano alternativamente una
sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti
abusivamente eseguite o pari al valore del bene distrutto o danneggiato. Il
valore venale delle opere è determinato conformemente ai criteri di cui al
comma 1 dell’articolo 131.
4. Se le violazioni di cui al comma 1 consistono nel taglio di piante ad
alto fusto di cui all’articolo 68, comma 1, lettera c), si applica una
sanzione pecuniaria da 250 a 1.500 euro; qualora le violazioni consistano
nella manomissione, nel danneggiamento o nella deturpazione di un albero
monumentale individuato ai sensi dell’articolo 69 si applica una sanzione
pecuniaria da 500 a 3.000 euro. L’ammontare della sanzione è determinato dalla
comunità.
5. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste da questo
articolo si osserva, se non diversamente stabilito, la legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale). L’emissione dell’ordinanza-ingiunzione o
dell’ordinanza di archiviazione prevista dall’articolo 18 della legge n. 689
del 1981 di competenza della Provincia spetta al dirigente della struttura
provinciale competente in materia di tutela del paesaggio.
6. L’integrale pagamento delle sanzioni pecuniarie previste da questo
articolo o dall’articolo 133, limitatamente alla parte irrogata per opere
abusivamente eseguite agli effetti paesaggistici, produce i medesimi effetti
delle autorizzazioni paesaggistiche.
7. Le sanzioni pecuniarie previste da questo articolo non si applicano
nel caso di acquisizione di opere abusive al patrimonio del comune.
8. Le somme riscosse ai sensi di questo articolo sono introitate nel
bilancio della Provincia o nel bilancio della comunità, secondo la rispettiva
competenza.
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ARTICOLO
138
Sanzioni a tutela del paesaggio per l’apposizione di cartelli o di altri mezzi
pubblicitari non autorizzati
1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari apposti anche su mezzi
mobili, limitatamente ai casi di sosta nel medesimo luogo per un periodo
superiore a ventiquattro ore, in assenza dell’autorizzazione paesaggistica o
in difformità da essa, devono essere rimossi a cura e spese dei responsabili
dell’abuso, in solido con il soggetto beneficiario della pubblicità, entro un
termine congruo, comunque non superiore a sessanta giorni, fissato con
ordinanza della comunità competente.
2. Decorso inutilmente il termine stabilito nell’ordinanza la rimozione
viene effettuata dalla comunità a spese, in solido, del proprietario del
cartello o del mezzo pubblicitario, del beneficiario della pubblicità e del
proprietario del suolo.
3. La nota delle spese è resa esecutiva con provvedimento della comunità
ed è riscossa secondo le disposizioni in materia per la riscossione delle
entrate patrimoniali della comunità.
4. L’assenza dell’autorizzazione paesaggistica o la difformità da essa
comporta in ogni caso l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 1.000 a
3.000 euro a carico, in solido, del proprietario del cartello o mezzo
pubblicitario, del beneficiario della pubblicità e del proprietario del suolo.
Se il cartello non viene rimosso entro due giorni dalla notificazione
dell’ordinanza prevista dal comma 1, si applica l’ulteriore sanzione di 100
euro per ciascun giorno di ritardo nella rimozione.
5. Le somme recuperate ai sensi di questo articolo sono introitate nel
bilancio della comunità.
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ARTICOLO
139
Annullamento di provvedimenti
1. Le deliberazioni e i provvedimenti dei comuni e delle comunità non
conformi alle leggi urbanistiche, ai regolamenti e agli strumenti di
pianificazione territoriale, o che li violano, possono essere annullati dalla
Giunta provinciale, entro dieci anni dalla loro adozione.
2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi
dall’accertamento delle violazioni di cui al comma 1 ed è preceduto dalla
contestazione delle violazioni stesse all’amministrazione comunale o alla
comunità nonché, se necessario, al titolare della concessione, al proprietario
dell’opera e al progettista, con l’invito a presentare controdeduzioni entro
un termine prefissato.
3. Quando vengono eseguite opere in contrasto con le leggi urbanistiche,
i regolamenti e gli strumenti di pianificazione territoriale, la Giunta
provinciale, in pendenza della procedura di annullamento, può disporre la
sospensione dei lavori da notificare ai soggetti di cui al comma 2. L’ordine
di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua
notificazione, non è stato emesso il provvedimento di annullamento.
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ARTICOLO
140
Interventi sostitutivi da parte della Giunta provinciale
1. Se i competenti organi del comune o della comunità non provvedono agli
adempimenti cui sono obbligati da questa legge, la Giunta provinciale può
assegnare un breve termine per adempiervi.
2. Scaduto il termine la Giunta provinciale può sostituirsi e adottare,
tramite commissario, le deliberazioni di loro competenza.
3. In tal caso le spese sono iscritte d’ufficio nel bilancio dell’ente
inadempiente.
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ARTICOLO
141
Ambito di applicazione
1. Questo capo detta disposizioni per assicurare lo snellimento delle
procedure amministrative relative a:
a) opere e interventi privati soggetti a valutazione d’impatto ambientale
ai sensi della legge provinciale n. 28 del 1988, su espressa richiesta del
proponente formulata all’atto della presentazione della domanda di
compatibilità ambientale;
b) interventi e opere pubbliche eseguiti dalla Provincia o da eventuali
soggetti delegati dalla Provincia, nei casi individuati con apposita
deliberazione della Giunta provinciale da pubblicare nel Bollettino Ufficiale
della Regione; interventi e opere, individuati dalla stessa deliberazione,
realizzati da enti strumentali di diritto pubblico della Provincia e da
società a partecipazione provinciale, diretta o indiretta, direttamente
affidatarie di lavori e servizi da parte della Provincia, purché gli
interventi e le opere riguardino il lavoro o il servizio affidato;
c) opere degli enti locali individuati dalla deliberazione prevista dalla
lettera b), sentito il Consiglio delle autonomie locali; interventi e opere,
individuati dalla stessa deliberazione, realizzati da loro enti strumentali di
diritto pubblico o da società partecipate direttamente o indirettamente da
tali enti e direttamente affidatarie di lavori e servizi da parte degli stessi
enti, purché gli interventi e le opere riguardino il lavoro o il servizio
affidato;
d) determinazioni di competenza della Provincia relativamente ai progetti
di opere d’interesse statale, nei casi individuati dalla deliberazione
prevista dalla lettera b).
2. Con apposito regolamento sono stabilite le disposizioni procedurali
volte ad assicurare, anche in deroga, ove occorra, alle disposizioni
legislative in vigore, appropriate forme di coordinamento e di integrazione
della disciplina prevista da questo capo con le leggi provinciali in materia
di piste da sci e impianti a fune, di derivazioni di acque e di cave. Nelle
more di emanazione delle predette disposizioni regolamentari, questo capo non
si applica agli interventi indicati da questo comma.
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ARTICOLO
142
Procedimento per opere soggette a valutazione d’impatto ambientale
1. Se il progetto di un’opera o di un intervento previsto dall’articolo
141, comma 1, lettera a), è soggetto alla procedura di valutazione d’impatto
ambientale, il conseguente procedimento si svolge osservando le disposizioni
della legge provinciale n. 28 del 1988 e del suo regolamento di esecuzione
concernenti i progetti di massima o preliminari, fatto salvo quanto
diversamente stabilito da questo capo.
2. Il comitato provinciale per l’ambiente formula il parere di cui
all’articolo 6 della legge provinciale n. 28 del 1988 entro novanta giorni
dall’inizio del procedimento di valutazione d’impatto ambientale. Entro
quindici giorni dalla sua adozione il parere, a cura del dipartimento
provinciale competente in materia di ambiente, è comunicato al proponente,
alle strutture provinciali, alle amministrazioni e agli enti coinvolti nella
fase istruttoria.
3. Entro novanta giorni dal ricevimento del parere del comitato il
proponente chiede al dipartimento provinciale competente in materia di
ambiente l’indizione della conferenza di servizi ai fini dell’approvazione del
progetto, per l’acquisizione delle intese, dei pareri e di ogni altro
provvedimento concessorio o autorizzativo necessario, allegando alla domanda
il progetto definitivo dell’opera e l’elenco degli atti da acquisire per la
realizzazione del progetto in base alle disposizioni riguardanti gli aspetti
territoriali, urbanistici, edilizi, ambientali, igienico-sanitari, storici,
artistici, archeologici o di altra natura. Alla domanda d’indizione della
conferenza è allegata una copia del parere di cui all’articolo 6 della legge
provinciale n. 28 del 1988. Se il proponente non effettua la richiesta entro
novanta giorni il procedimento è estinto.
4. I titoli abilitativi edilizi e gli atti che autorizzano il mero
esercizio di opere o impianti, anche sotto il profilo commerciale, sono
acquisiti in conformità alle norme vigenti, dopo la conclusione del
procedimento previsto da questo articolo.
5. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta prevista dal comma
3 il dipartimento competente in materia di ambiente trasmette il progetto
definitivo alle strutture e alle amministrazioni interessate, in via
telematica o informatica.
6. Entro venti giorni dal ricevimento della richiesta prevista dal comma
3 il dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di ambiente
indice una conferenza di servizi alla quale sono invitati le strutture
provinciali, le agenzie e le altre amministrazioni pubbliche competenti
all’emanazione degli atti indicati nel comma 3. Alla conferenza di servizi
possono essere invitate altre amministrazioni o enti interessati.
7. Le determinazioni dei dirigenti delle strutture provinciali rese in
sede di conferenza sostituiscono gli atti previsti dalle leggi provinciali
vigenti, anche se demandati a organi collegiali della Provincia.
8. La conferenza di servizi si esprime sul progetto definitivo entro
sessanta giorni dalla sua convocazione. Se necessario la conferenza può
chiedere chiarimenti e documenti direttamente ai progettisti o ai proponenti;
in tal caso il termine procedimentale è sospeso fino al ricevimento delle
relative informazioni.
9. Le determinazioni rese in sede di conferenza di servizi devono essere
formulate tenuto conto dei pareri istruttori già espressi nel corso dello
svolgimento delle procedure di valutazione d’impatto ambientale o di verifica,
con riferimento ai corrispondenti progetti di massima o preliminari, e in
conformità agli esiti e alle prescrizioni risultanti dal parere previsto
dall’articolo 6 della legge provinciale n. 28 del 1988.
10. Se alla conferenza di servizi il rappresentante di una struttura
provinciale o di un’amministrazione invitata è assente o non è dotato di
adeguati poteri di rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola
volta entro quindici giorni dall’ultima convocazione e decide prescindendo
dalla presenza della totalità delle strutture e amministrazioni invitate e
dall’adeguatezza dei poteri di rappresentanza degli intervenuti.
11. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere
motivato e recare, a pena d’inammissibilità, le indicazioni sulle modifiche
progettuali necessarie all’assenso.
12. Sulla base del verbale della conferenza di servizi e del parere del
comitato provinciale per l’ambiente la Giunta provinciale, entro i trenta
giorni successivi alla conferenza, si esprime in via definitiva, con
deliberazione pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, sulla
valutazione dell’impatto ambientale del progetto e assorbe nella deliberazione
gli atti indicati nel comma 3, pronunciandosi in via definitiva anche con
riguardo ai casi considerati nei commi 10 e 11.
13. Ai fini di questo capo non si applicano l’articolo 6, comma 3, e
l’articolo 7 della legge provinciale n. 28 del 1988. Con riguardo ai progetti
individuati ai sensi dell’articolo 141, comma 1, lettere b), c) e d), non si
applicano, inoltre, l’articolo 6, comma 4, lettera b), e l’articolo 9 della
legge provinciale n. 28 del 1988.
14. Contro il parere del comitato provinciale per l’ambiente, le
determinazioni della conferenza di servizi e la deliberazione della Giunta
provinciale disciplinati da questo articolo non sono ammessi i ricorsi
amministrativi previsti dalle disposizioni vigenti.
15. Per quanto non diversamente disposto da questo capo, ai fini dello
svolgimento della conferenza di servizi si applica la legge provinciale n. 23
del 1992, in quanto compatibile.
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ARTICOLO
143
Procedimento per opere pubbliche di competenza della Provincia
1. Per gli interventi e le opere previste dall’articolo 141, comma 1,
lettera b), realizzati dalla Provincia o dai soggetti da essa delegati, si
applica l’articolo 142, in quanto compatibile, fermo restando che nel caso
d’interventi e opere non soggette a valutazione d’impatto ambientale:
a) non si applicano i commi 1 e 2 dell’articolo 142;
b) in mancanza di dissensi manifestati in sede di conferenza di servizi
non si applica il comma 12 dell’articolo 142 e il verbale della conferenza
assorbe gli atti indicati nel comma 3 del medesimo articolo.
2. Per i soggetti previsti dall’articolo 141, comma 1, lettera b),
diversi dalla Provincia e dai soggetti da essa delegati, il ricorso alle
procedure di cui all’articolo 142 e a questo articolo è facoltativo.
3. Prima della convocazione della conferenza di servizi di cui
all’articolo 142 il dirigente del dipartimento provinciale competente in
materia di ambiente verifica l’avvenuto deposito del progetto e
l’effettuazione delle relative comunicazioni secondo quanto previsto
dall’articolo 18, comma 4 bis, della legge provinciale 10 settembre 1993, n.
26 (Norme in materia di lavori pubblici d’interesse provinciale e per la
trasparenza negli appalti). La conferenza di servizi si esprime sul progetto
dopo aver acquisito le osservazioni formulate nella procedura prevista
dall’articolo 18, commi 4 bis e 4 ter, della legge provinciale n. 26 del 1993.
4. Il progetto definitivo delle opere realizzate dalla Provincia è
approvato dal dirigente della struttura competente, salvo che nel caso
previsto dall’articolo 144, comma 6.
5. Il parere tecnico-amministrativo ed economico che le leggi provinciali
vigenti attribuiscono alla competenza del comitato tecnico-amministrativo
istituito dall’articolo 56 della legge provinciale n. 26 del 1993 è reso in
conferenza di servizi dal suo presidente, previa deliberazione del comitato
approvata in tempo utile per la riunione della conferenza di servizi.
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ARTICOLO
144
Conformità urbanistica
1. Fatto salvo quanto previsto da questo articolo gli interventi e le
opere indicati nell’articolo 141, comma 1, devono essere conformi agli
strumenti di pianificazione territoriale. Resta ferma l’applicazione del
regime di deroga alle norme urbanistiche disciplinato dal capo IV del titolo V.
2. Se nella fase procedimentale disciplinata dall’articolo 142, comma 2,
o nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 142, viene
accertato che i progetti di opere e d’interventi indicati nell’articolo 141,
comma 1, lettere b), c) e d), non sono conformi agli strumenti di
pianificazione territoriale o ai piani settoriali con effetto conformativo, il
procedimento avviato ai sensi di questo capo è sospeso fino all’adeguamento
degli strumenti di pianificazione.
3. Se nella fase procedimentale disciplinata dall’articolo 142, comma 2,
o nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 142, viene
accertato che gli interventi o le opere indicati nell’articolo 141, comma 1,
lettera b), sono contemplati dal sistema complessivo della pianificazione
urbanistica o che la loro localizzazione di massima è stata effettuata dalla
Provincia ma che essi non sono stati localizzati in via definitiva dal
pertinente strumento di pianificazione territoriale o da un piano settoriale
avente efficacia equivalente, il dirigente della struttura competente, oltre
alla comunicazione a fini espropriativi e occupativi prevista dall’articolo
18, commi 4 bis e 4 ter, della legge provinciale n. 26 del 1993, cura la
pubblicazione di un avviso che illustra l’opera sotto il profilo urbanistico.
L’avviso è pubblicato su un quotidiano locale e affisso per almeno dieci
giorni all’albo della Provincia e a quello dei comuni nel cui territorio deve
essere realizzata l’opera. L’avviso contiene l’invito a presentare
osservazioni alla struttura competente per la realizzazione dell’opera entro
trenta giorni dal termine del periodo di pubblicazione all’albo della
Provincia.
4. Per i fini del comma 3, se le norme di attuazione del piano
urbanistico provinciale o specifiche norme di settore non dispongono
diversamente, spetta alla Giunta provinciale, sentiti il comune e la comunità
competenti, la localizzazione di massima delle opere o degli interventi
indicati nell’articolo 141, comma 1, lettera b).
5. Decorso il termine per la presentazione delle osservazioni ai sensi
del comma 3 è convocata la conferenza di servizi di cui all’articolo 142. Alla
conferenza partecipa un rappresentante dell’amministrazione competente a
localizzare definitivamente l’opera con il pertinente strumento di
pianificazione territoriale o settoriale, secondo quanto previsto da questa
legge e dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale. Se la
localizzazione definitiva è riservata a piani provinciali, alla conferenza
partecipa direttamente il dirigente del dipartimento provinciale competente
per materia. Se la localizzazione definitiva è demandata agli strumenti di
pianificazione territoriale delle comunità o dei comuni o degli enti di
gestione dei parchi naturali provinciali, alla conferenza partecipa il
rappresentante dell’amministrazione competente, dotato dei necessari poteri di
decisione. Se il rappresentante dell’amministrazione non è stato autorizzato a
decidere sul progetto del quale è stato accertata la non conformità
urbanistica, la conferenza di servizi è riconvocata non prima del ventesimo
giorno successivo per consentire al consiglio comunale o all’organo competente
della comunità o dell’ente parco di conferire i necessari poteri al
rappresentante. L’avviso di convocazione della conferenza contiene
l’avvertenza che, se il rappresentante dell’amministrazione non partecipa alla
riunione o non è munito dei necessari poteri, la conferenza può comunque
pronunciarsi a maggioranza, con gli effetti previsti dal comma 6.
6. Se il rappresentante dell’amministrazione, nella conferenza di servizi
convocata ai sensi del comma 5, esprime il suo dissenso sul progetto
definitivo, la Giunta provinciale decide ai sensi degli articoli 142, comma
12, tenuto conto dell’interesse provinciale alla realizzazione dell’opera,
provvedendo anche all’approvazione del progetto definitivo.
7. L’approvazione del progetto definitivo da parte della Giunta
provinciale ai sensi del comma 6 ha efficacia conformativa e costituisce, se
occorre, integrazione o variante allo strumento di pianificazione territoriale
o settoriale cui è riservata la localizzazione definitiva dell’opera. Il
dirigente responsabile del progetto trasmette al SIAT e all’amministrazione
eventualmente interessata copia degli atti e della documentazione necessaria
per l’adeguamento d’ufficio delle rappresentazioni grafiche e degli elaborati
degli strumenti di pianificazione.
8. Ai soli fini di questo capo questo articolo sostituisce la disciplina
generale in materia di conformità urbanistica delle opere pubbliche stabilita
da questa legge.
9. Sono fatte salve le modalità di localizzazione degli impianti e delle
opere disciplinate dalla normativa provinciale in materia di gestione dei
rifiuti e di trattamento delle acque reflue urbane.
10. Per la valutazione di conformità urbanistica delle opere d’interesse
statale di cui all’articolo 145 si provvede secondo quanto previsto dal
medesimo articolo, nel rispetto delle norme di attuazione del piano
urbanistico provinciale e delle disposizioni di specificazione previste da
questa legge.
11. La disciplina sulla conformità urbanistica delle opere indicate
nell’articolo 141, comma 1, lettera c), è stabilita dalle disposizioni
regolamentari previste dall’articolo 145, comma 1, che si attengono ai
seguenti criteri:
a) all’accertamento di conformità urbanistica dell’opera provvede l’ente
locale competente alla sua localizzazione;
b) in caso di accertamento negativo, se l’organo competente dell’ente
locale non si pronuncia favorevolmente sull’effetto di variante dello
strumento di pianificazione territoriale, la procedura si estingue.
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ARTICOLO
145
Opere degli enti locali e d’interesse statale
1. Ferma restando l’applicazione delle leggi provinciali di settore, il
regolamento di attuazione detta le disposizioni a carattere procedurale per
l’applicazione di questo capo alle opere indicate nell’articolo 141, comma 1,
lettera c), prevedendo i casi e le modalità di sostituzione degli organi e
delle strutture provinciali considerati da questo capo con quelli dei comuni o
delle comunità. L’ente locale può affidare alla Provincia o ad altri enti
locali, mediante convenzione, l’indizione della conferenza di servizi e
l’esecuzione degli altri adempimenti procedurali di sua competenza previsti
dal regolamento.
2. Nell’ambito della conferenza di servizi indetta dalle amministrazioni
statali relativamente ai progetti di opere d’interesse statale individuate ai
sensi dell’articolo 141, comma 1, lettera d), le determinazioni della
Provincia previste dai commi 3 e 4 sono rese dal dirigente del dipartimento
provinciale competente in materia di ambiente o da un suo delegato, previa
deliberazione della Giunta provinciale.
3. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 2
costituisce la fase conclusiva interna all’amministrazione provinciale,
funzionale all’acquisizione delle intese, dei pareri e di ogni altro
provvedimento concessorio o autorizzativo di competenza della Provincia,
necessari ai fini dell’esecuzione delle opere pubbliche d’interesse statale. A
tal fine si applicano le disposizioni procedurali di questo capo. Alla
conferenza di servizi possono essere invitati anche gli enti locali o altre
amministrazioni o enti interessati.
4. Con la deliberazione prevista dal comma 2 la Giunta provinciale si
pronuncia ai fini della formazione delle intese previste dallo Statuto
speciale e dalle sue norme di attuazione, nonché dalla disciplina sulla
valutazione d’impatto ambientale di competenza statale.
5. Se le amministrazioni statali, nei casi previsti dal comma 2, non
danno corso al procedimento della conferenza di servizi, la deliberazione
della Giunta provinciale adottata in conformità ai commi 3 e 4 tiene luogo di
tutte le determinazioni di competenza della Provincia necessarie per la
realizzazione dei progetti di opere d’interesse statale.
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ARTICOLO
146
Disposizioni particolari per il territorio individuato ai sensi dell’articolo
11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme
in materia di governo dell’autonomia del Trentino)
1. Nel caso del comune di Trento e degli altri comuni compresi nel
territorio individuato ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della
legge provinciale n. 3 del 2006, la convenzione prevista dal medesimo articolo
individua:
a) le modalità di svolgimento della conferenza di cui all’articolo 22;
b) le modalità per l’approvazione dei provvedimenti di adozione del piano
territoriale;
c) le modalità di nomina della CPC; in alternativa, la convenzione può
prevedere che la commissione edilizia del comune di Trento assuma le funzioni
della CPC per tutti i comuni del territorio, sempre che sia nominato nella
commissione un soggetto designato dalla Giunta provinciale ai sensi del comma
6, lettera b), dell’articolo 8, al quale sono attribuite le prerogative
previste dal comma 7 del medesimo articolo.
2. Fatto salvo quanto diversamente disposto da questo articolo, le
disposizioni di questa legge concernenti le comunità si applicano anche al
territorio individuato ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della
legge provinciale n. 3 del 2006.
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ARTICOLO
147
Formazione permanente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio
1. La Provincia realizza programmi di formazione e aggiornamento
permanente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio
avvalendosi della società per la formazione permanente del personale prevista
dall’articolo 35 della legge provinciale n. 3 del 2006.
2. Per i fini del comma 1 la Provincia, con gli indirizzi e le direttive
impartite alla società per la formazione permanente del personale, chiede la
costituzione di un apposito comitato scientifico al quale affidare i compiti
d’indirizzo e coordinamento per la programmazione e realizzazione dei corsi di
formazione e aggiornamento in materia di pianificazione territoriale e di
paesaggio, in cui sono rappresentati:
a) almeno due componenti designati dalla Giunta provinciale su proposta
dell’assessore competente in materia di urbanistica;
b) due esperti scelti fra due terne proposte dall’ordine degli
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e dall’ordine degli
ingegneri;
c) un rappresentante del Consorzio dei comuni trentini.
3. I programmi di formazione sono effettuati in coordinamento con le
iniziative formative del Consorzio dei comuni trentini e si propongono in
particolare di:
a) fornire a neolaureati, professionisti e dipendenti pubblici che
operano nel settore dell’urbanistica, della tutela del paesaggio,
dell’architettura e dell’edilizia sostenibile una specifica formazione o
l’approfondimento e l’aggiornamento in tali materie;
b) organizzare in via prioritaria corsi di aggiornamento per i componenti
delle CPC e per i dipendenti delle strutture della Provincia che operano nel
settore dell’urbanistica, della tutela del paesaggio e dell’edilizia.
4. I programmi di formazione possono prevedere altresì seminari,
programmi formativi e di aggiornamento per operatori economici che svolgono
l’attività nei settori dell’edilizia sostenibile e del risparmio energetico.
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ARTICOLO
148
Disposizioni per l’approvazione dei primi piani territoriali delle comunità e
dei piani regolatori generali
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge ciascuna
comunità, per il territorio di propria competenza, convoca una conferenza per
la stipulazione dell’accordo-quadro di programma volto a stabilire i criteri e
gli indirizzi ai sensi dell’articolo 22. Se la comunità non è stata ancora
costituita o non provvede entro il termine, alla definizione dei criteri e
indirizzi provvede la Provincia, previa intesa con i comuni che rappresentano
almeno il 50 per cento della popolazione e dei comuni del territorio
interessato e con gli enti parco interessati. Ai fini di questo comma ciascun
ente si esprime sull’intesa proposta entro sessanta giorni dalla richiesta;
decorsi i sessanta giorni si prescinde dalla sua posizione in merito
all’intesa, anche ai fini del calcolo del 50 per cento della popolazione e dei
comuni del territorio interessato.
2. Entro duecentosettanta giorni dalla definizione degli indirizzi e dei
criteri ai sensi del comma 1 la comunità o, se questa non è stata costituita o
non vi provvede, la Provincia elabora il progetto di piano territoriale della
comunità sulla base di questi indirizzi e criteri e lo adotta ai sensi
dell’articolo 23. Nei termini previsti dall’articolo 23 la comunità adotta
definitivamente il piano. Se la comunità non provvede o non è costituita,
all’adozione definitiva provvede la Provincia, previa intesa con i comuni che
rappresentano almeno il 50 per cento della popolazione e dei comuni del
territorio interessato e con gli enti parco interessati. Ai fini di questo
comma ciascun ente si esprime sull’intesa proposta entro sessanta giorni dalla
richiesta; decorsi i sessanta giorni si prescinde dalla sua posizione in
merito all’intesa, anche ai fini del calcolo del 50 per cento della
popolazione e dei comuni del territorio interessato.
3. I comuni adottano i propri piani regolatori generali adeguando le
previsioni dei piani regolatori vigenti alle disposizioni di questa legge sui
piani regolatori generali mediante la procedura di approvazione prevista
dall’articolo 32. L’adeguamento è effettuato entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore del piano territoriale della comunità. Questo comma si
applica anche per l’adeguamento dei piani dei parchi naturali provinciali.
4. Fino alla data di approvazione del primo piano territoriale della
comunità i comuni possono approvare varianti ai piani regolatori generali con
le procedure previste dalla legge provinciale n. 22 del 1991. In sede di
approvazione di queste varianti la Provincia verifica la coerenza con il piano
urbanistico provinciale e con il piano territoriale della comunità
eventualmente adottato.
5. Per l’approvazione delle varianti ai piani regolatori generali ai
sensi del comma 4, in deroga a quanto previsto dall’articolo 42, comma 3,
della legge provinciale n. 22 del 1991, si applicano le seguenti disposizioni:
a) il parere della CUP, previsto dall’articolo 40, comma 4, della legge
provinciale n. 22 del 1991, è sostituito da una valutazione tecnica del
servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del
paesaggio, espressa entro quarantacinque giorni, fatta salva la facoltà del
servizio medesimo, in relazione all’importanza o alla complessità della
variante, di devolvere alla CUP la valutazione di propria competenza; in tal
caso la valutazione tecnica della CUP è resa entro sessanta giorni;
b) il termine per l’approvazione del piano da parte della Giunta
provinciale di cui all’articolo 41, comma 1, della legge provinciale n. 22 del
1991 è ridotto a sessanta giorni;
c) fatto salvo quanto previsto dalle lettere a) e b), per le varianti
relative a singole opere pubbliche o conseguenti a pubbliche calamità i
termini previsti dall’articolo 40 della legge provinciale n. 22 del 1991 sono
ridotti a metà e si prescinde dal parere del servizio provinciale competente
in materia di urbanistica e tutela del paesaggio previsto dall’articolo 41,
comma 1, della medesima legge;
d) se l’accoglimento di osservazioni comporta l’introduzione di modifiche
rispetto alle previsioni del piano adottato, il comune dispone una nuova
pubblicazione, reiterando la procedura, per la presentazione di osservazioni
limitatamente alle parti oggetto di modifica; in tal caso i termini previsti
dall’articolo 40 della legge provinciale n. 22 del 1991 sono ridotti a metà e
le variazioni apportate in accoglimento delle nuove osservazioni non sono
soggette a pubblicazione, né a osservazioni. Non è ulteriormente richiesta la
valutazione tecnica del servizio provinciale competente in materia di
urbanistica e tutela del paesaggio o della CUP se le modifiche accolgono le
osservazioni già espresse dal servizio medesimo o dalla CUP; negli altri casi
la valutazione tecnica della CUP, ove richiesta, è sostituita dalla
valutazione del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e
tutela del paesaggio.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge
la Provincia nomina la CUP. Fino alla nomina della CUP le competenze a essa
attribuite sono svolte dalla commissione urbanistica provinciale e dalla
commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale previste dalla
legge provinciale n. 22 del 1991. Fino alla nomina da parte di ciascuna
comunità della CPC le competenze in materia di tutela del paesaggio previste
da questa legge sono svolte dagli organi competenti in materia di tutela del
paesaggio disciplinati dalla legge provinciale n. 22 del 1991, in base a
quest’ultima legge.
7. Fino all’approvazione del piano territoriale della comunità
l’esercizio della funzione di tutela del paesaggio da parte degli organi
competenti è effettuato in conformità con la carta del paesaggio e con le
relative linee guida, nonché, in quanto compatibili, con i criteri per la
tutela del paesaggio contenuti nella relazione illustrativa del piano
urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n.
26, come modificato con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto
2003, n. 7.
8. Nella prima applicazione dell’articolo 22, comma 4, qualora non siano
costituite tutte le comunità il cui territorio è interessato da aree destinate
a parchi naturali provinciali, alla sottoscrizione dell’intesa prevista dal
medesimo comma 4 provvedono i comuni territorialmente interessati.
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ARTICOLO
149
Altre disposizioni transitorie
1. Per l’approvazione del progetto di piano urbanistico provinciale
adottato alla data di entrata in vigore di questa legge si applicano le
procedure previste dalla legge provinciale n. 22 del 1991, a eccezione delle
modalità di pubblicazione del piano, per le quali si applica l’articolo 18,
comma 2, di questa legge.
2. In sede di trattazione del progetto di piano urbanistico provinciale
adottato alla data di entrata in vigore di questa legge il Consiglio
provinciale, oltre agli ordini del giorno, può approvare specifici atti
d’indirizzo. Questi atti d’indirizzo sono trattati con le procedure previste
dal regolamento interno del Consiglio provinciale e impegnano la Giunta
provinciale nell’elaborazione degli strumenti di pianificazione provinciale
previsti dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale.
3. Gli atti d’indirizzo previsti dal comma 2 impegnano la Giunta
provinciale anche oltre la scadenza della legislatura in corso, in quanto
costituiscono indirizzi a carattere generale o specifico, che stabiliscono
anche priorità, tempi di realizzazione e indicazioni metodologiche. Se la
Giunta provinciale, nell’elaborazione degli strumenti di pianificazione
provinciale previsti dalle norme di attuazione del piano urbanistico
provinciale, intende discostarsi, per chiare ragioni oggettive, da questi atti
d’indirizzo, presenta al Consiglio provinciale una relazione che contiene le
specifiche modificazioni degli indirizzi approvati dal Consiglio provinciale e
la relativa motivazione. Entro trenta giorni il Consiglio provinciale, con gli
strumenti previsti dal suo regolamento interno, discute la relazione e si
pronuncia in merito. Decorso il termine la Giunta provinciale può comunque
provvedere.
4. La disciplina in materia di autovalutazione e rendicontazione
urbanistica prevista dall’articolo 6 si applica a decorrere dalla data di
entrata in vigore delle disposizioni integrative della disciplina
regolamentare emanata ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale n. 10
del 2004. Queste disposizioni integrative sono approvate entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore di questa legge e contengono anche la
necessaria disciplina transitoria.
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ARTICOLO
150
Disposizioni attuative e abrogative
1. Uno o più regolamenti adottati entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore di questa legge, sentito il Consiglio delle autonomie locali e la
competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabiliscono le
disposizioni per la sua attuazione. I regolamenti possono prevedere norme
transitorie per la prima applicazione della legge.
2. A decorrere dalla data stabilita dai regolamenti di attuazione sono
abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 18 (Diffusione degli elementi costituenti il piano
urbanistico provinciale) della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7;
b) legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e
tutela del territorio), tranne gli articoli 91 ter, 155 e 156 bis;
c) titolo III della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1;
d) articolo 63 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26;
e) articolo 38 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36;
f) articolo 24 della legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7;
g) lettere gg), hh) e ii) del comma 1 dell’articolo 7 della legge
provinciale 12 febbraio 1996, n. 3;
h) articolo 54 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;
i) articoli 23 e 24 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;
j) articolo 40 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;
k) articoli 64, 65 e 66 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
l) articolo 5 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4;
m) articolo 14 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;
n) articolo 28 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
o) articolo 39 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1;
p) articolo 11 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5;
q) articoli 3 e 4 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10;
r) legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16, concernente "Modificazioni
della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e
tutela del territorio). Disciplina della perequazione, della residenza
ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica",
tranne gli articoli 11 e 12;
s) articolo 52 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;
t) lettera u) del comma 2 dell’articolo 115 della legge provinciale 23
maggio 2007, n. 11.
3. Fino alla data stabilita ai sensi del comma 2 continuano ad applicarsi
le corrispondenti disposizioni della legge provinciale n. 22 del 1991 e le
relative disposizioni regolamentari o deliberazioni di attuazione, in quanto
compatibili con questa legge.
4. Le disposizioni di questa legge che, per la loro attuazione, rinviano
a regolamenti o deliberazioni si applicano a decorrere dalla data stabilita da
questi regolamenti o da queste deliberazioni. Le deliberazioni sono pubblicate
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ARTICOLO
151
Modificazioni della legge provinciale 8 aprile 1997, n. 13, e dell’articolo 45
della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di opere
pubbliche, e connesse disposizioni organizzative e transitorie
1. Per assicurare un’agevole attuazione della disciplina concernente lo
snellimento delle procedure stabilita dal capo I di questo titolo può essere
costituita un’apposita struttura ai sensi del capo VII, sezione I, della legge
provinciale n. 3 del 2006, anche mediante razionalizzazione di altre strutture
provinciali.
2. Il capo I di questo titolo si applica a decorrere dalla data stabilita
dalla Giunta provinciale tenuto conto dell’adeguamento riorganizzativo di cui
al comma 1. A decorrere da tale data sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 2, 2 bis, 4, 5, 6, 7, 8 bis e 9 della legge provinciale 8
settembre 1997, n. 13, in materia di opere pubbliche;
b) articolo 49 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;
c) articolo 31 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;
d) articolo 75 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, ad
eccezione del comma 4;
e) articolo 17 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5;
f) articolo 24 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.
3. Le disposizioni abrogate dal comma 2 continuano ad applicarsi ai
procedimenti avviati e non ancora conclusi alla data di abrogazione.
4. Con effetto dalla data individuata ai sensi del comma 2, all’articolo
45 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per i lavori pubblici d’interesse provinciale si applica il capo I del
titolo VII della legge provinciale concernente "Pianificazione urbanistica e
governo del territorio", nei casi da esso contemplati.";
b) il comma 2 bis è abrogato.
5. Fino alla costituzione delle comunità, se la localizzazione definitiva
di un’opera è demandata alle comunità, nella procedura prevista dall’articolo
144, comma 5, interviene, al posto della comunità, il comune territorialmente
interessato.
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ARTICOLO
152
Sostituzione dell’articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3,
relativo al piano generale degli interventi per la viabilità
1. L’articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, è
sostituito dal seguente:
"Art. 52
Piano provinciale della mobilità
1. Il piano provinciale della mobilità è approvato dalla Giunta
provinciale ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera a), della legge
provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di
sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone
svantaggiate), e costituisce lo strumento pianificatorio per l’attuazione
delle politiche provinciali e per la programmazione degli interventi in
materia di mobilità, in attuazione del piano urbanistico provinciale e
dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n.
381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto
Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche).
2. L’approvazione del piano provinciale della mobilità e dei relativi
stralci o aggiornamenti ha efficacia conformativa sotto il profilo urbanistico
e prevale su ogni altro strumento di pianificazione territoriale per gli
interventi espressamente definiti a livello cartografico dal piano.
3. Il piano provinciale della mobilità è approvato, anche per stralci
tematici o territoriali, previa conclusione di un’intesa con le comunità
interessate, se costituite, ai sensi dell’articolo 8, commi 9 e 10, della
legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo
dell’autonomia del Trentino). L’intesa è sottoscritta entro sessanta giorni
dal ricevimento della proposta inoltrata dalla Provincia; il termine è
dimezzato nel caso di varianti.
4. Per i fini del comma 2 e parallelamente alla procedura disciplinata
dal comma 3, la proposta di piano provinciale della mobilità è trasmessa ai
comuni territorialmente interessati e alla struttura provinciale competente in
materia di urbanistica, per l’acquisizione dei loro pareri entro
quarantacinque giorni successivi alla ricezione. Inoltre la proposta è affissa
per trenta giorni all’albo di ciascun comune interessato; chiunque, nel
periodo di affissione, può presentare osservazioni ai comuni, che le
trasmettono al dipartimento provinciale competente in materia. La proposta di
piano è altresì trasmessa dalla Giunta provinciale alla competente commissione
permanente del Consiglio provinciale, che esprime il proprio parere entro
quarantacinque giorni dal ricevimento.
5. Decorsi i termini stabiliti dal comma 4 e a conclusione della
procedura disciplinata dal comma 3 la Giunta provinciale approva il piano,
tenuto conto dei pareri acquisiti e delle osservazioni pervenute. Il piano è
pubblicato, anche per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione ed
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
6. Per la realizzazione delle opere previste dal piano provinciale della
mobilità si applicano gli articoli 141, 142, 143, 144, 145 e 151 della legge
provinciale concernente "Pianificazione urbanistica e governo del territorio"."
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ARTICOLO
153
Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del
territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette)
1. All’articolo 14 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per le
trasformazioni dei boschi in un’altra forma di utilizzazione del suolo e dei
movimenti di terra è rilasciata dalla Giunta provinciale con l’approvazione
degli strumenti urbanistici dei comuni e delle comunità, per le previsioni in
essi contenute che abbiano efficacia conformativa sotto il profilo
urbanistico, secondo quanto previsto dal comma 2.";
b) nella lettera c) del comma 2 le parole: "sul parere del comitato
tecnico forestale" sono soppresse;
c) nel comma 6 le parole: "gli strumenti urbanistici comunali" sono
sostituite dalle seguenti: "gli strumenti urbanistici previsti dal comma 1".
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 35 della legge provinciale n. 11 del
2007 è inserito il seguente:
"2 bis. I perimetri dei parchi naturali provinciali individuati dal piano
urbanistico provinciale ovvero ai sensi del comma 3 possono essere ampliati
con deliberazione della Giunta provinciale, su richiesta dei comuni
interessati, purché sia assicurata la continuità territoriale e la coerenza
della richiesta con le finalità del parco, sentito il parere della struttura
provinciale competente in materia di conservazione della natura e previa
intesa con l’ente parco interessato. In tal caso, per l’approvazione della
deliberazione della Giunta provinciale si applicano le procedure previste
dall’articolo 15, comma 5, della legge provinciale concernente "Pianificazione
urbanistica e governo del territorio."
3. Al comma 2 dell’articolo 39 della legge provinciale n. 11 del 2007
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) è effettuata dalla struttura provinciale competente in materia di
conservazione della natura nei confronti dei progetti diversi da quelli
indicati dalla lettera a) e sentito l’ente di gestione del parco interessato
per i progetti che ricadono in tutto o in parte nei territori dei parchi.";
b) le lettere c) e d) sono abrogate.
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ARTICOLO
154
Modificazioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla
espropriazione per pubblica utilità), in materia di indennità di espropriazione
1. L’articolo 14 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, è
sostituito dal seguente:
"Art. 14
Indennità per le aree edificabili
1. Per le aree edificabili l’indennità di espropriazione è determinata in
misura pari al valore venale del bene quantificato dalla struttura provinciale
competente in materia di espropriazioni. Il predetto valore è ridotto di un
importo pari all’indennità eventualmente corrisposta ai sensi del comma 3
dell’articolo 20.
2. L’indennità di cui al comma 1 è ridotta del 25 per cento quando
l’espropriazione è finalizzata alla realizzazione di opere o interventi di
riforma economico-sociale individuati dal regolamento di cui al comma 4.
Rientrano comunque tra tali opere e interventi quelli disposti in attuazione
della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in
materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge
provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali
in materia di edilizia abitativa)", e del piano provinciale della mobilità,
nonché le attrezzature di livello provinciale e le altre infrastrutture e
opere di riforma economica previste dal piano urbanistico provinciale e
individuate dal predetto regolamento.
3. Per le aree destinate a servizi e attrezzature di interesse generale
il valore di mercato è determinato tenendo conto delle caratteristiche dei
terreni, del loro inserimento nel tessuto urbanistico, della destinazione
urbanistica dei terreni circostanti.
4. Il regolamento di attuazione di questo articolo è approvato previo
parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, reso
entro trenta giorni dalla richiesta, e disciplina in particolare:
a) i criteri e le modalità, anche organizzative, per la quantificazione
del valore venale delle aree edificabili;
b) le disposizioni transitorie eventualmente necessarie."
2. All’articolo 20 della legge provinciale n. 6 del 1993 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Qualora i proprietari delle aree non edificabili non chiedano la
rideterminazione dell’indennità e non propongano l’opposizione alla stima ai
sensi dell’articolo 9, l’indennità di espropriazione e di asservimento è
maggiorata del 30 per cento. Analoga maggiorazione spetta nei casi di
espropriazione eseguita tramite la procedura abbreviata.";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. Nei casi di espropriazione di aree edificabili, edificate e non
edificabili eseguita tramite la procedura abbreviata, qualora sia intervenuta
l’aggiudicazione di lavori pubblici ai sensi della normativa applicabile in
materia e sussista il consenso degli aventi diritto all’occupazione delle aree
da espropriare ai fini dell’immediato inizio dei lavori, è dovuta, altresì,
una maggiorazione del 10 per cento dell’indennità della sola area.";
c) al comma 2, dopo le parole: "Se l’area da espropriare" sono inserite
le seguenti: ", classificata non edificabile,";
d) alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "L’indennità
prevista da questo comma è corrisposta anche nel caso di espropriazione di
area classificata edificabile o edificata; per quest’ultima la maggiorazione è
calcolata sul valore agricolo medio attribuito all’orto."
3. Le modificazioni della legge provinciale n. 6 del 1993 previste da
questo articolo sono efficaci a decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di attuazione previsto dall’articolo 14 della medesima legge, come
sostituito dal comma 1 di questo articolo. Fino a tale data sono efficaci le
disposizioni della legge provinciale n. 6 del 1993 attualmente vigenti. Le
indennità determinate sulla base dei nuovi criteri introdotti da questo
articolo trovano applicazione, ove più favorevoli, anche per i procedimenti
espropriativi in corso, alla data di entrata in vigore di questa legge, per i
quali siano esperibili o pendenti i ricorsi per la rideterminazione
dell’indennità avanti alla commissione provinciale per le espropriazioni e i
ricorsi in opposizione alla stima avanti all’autorità giudiziaria.
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ARTICOLO
155
Modificazioni dell’articolo 13 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n.
7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione
della qualità della ricettività turistica)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 bis della legge provinciale 15 maggio
2002, n. 7, sono aggiunti i seguenti:
"1 bis. Per tutti gli esercizi alberghieri è comunque fatto divieto di
divisione delle unità abitative come definite all’articolo 2 in unità
immobiliari autonome. Il mancato rispetto del divieto comporta l’applicazione
di una sanzione pecuniaria, irrogata al proprietario dell’esercizio
alberghiero, pari al valore venale del bene frazionato.
1 ter. Il valore venale del bene al quale è commisurata la sanzione pecuniaria
è quello risultante dalla valutazione dello stesso quale unità immobiliare
autonoma considerata finita ed agibile. La determinazione del valore venale è
effettuata dall’agenzia del territorio su richiesta del servizio provinciale
competente in materia di turismo. La stima dell’agenzia e le spese per la
valutazione sono comunicate ai destinatari della sanzione in allegato al
provvedimento d’irrogazione della sanzione medesima; i responsabili dell’abuso
provvedono direttamente al pagamento delle spese all’agenzia del territorio."
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ARTICOLO
156
Disposizioni finanziarie
1. Per i fini degli articoli richiamati nella tabella A, le spese sono
poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposte per
i fini delle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di
accompagnamento e di specificazione del bilancio provinciale 2008-2010
indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di
riferimento.
2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le
variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell’articolo 27, terzo comma,
della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio
e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
Trento, 4 marzo 2008
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
|
ALLEGATO
1
Tabella A
Riferimento delle spese (articolo 156)
Articolo
|
Descrizione
|
Capitolo
|
Unità previsionale di base
|
7 - 62
|
Compensi comitati
|
800550
|
80.5.110
|
9
|
Sistema informativo ambientale e territoriale
|
801050
|
80.50.210
|
78
|
Fondo per la riqualificazione degli insediamenti
storici e del paesaggio
|
802370
802610
|
80.15.210
80.15.220
|
80
|
Interventi per la conservazione e sistemazione
paesaggistica
|
800500
802300
|
80.5.110
80.15.210
|
86
|
Interventi a favore della diffusione delle tecniche
di
edilizia sostenibile
Accesso a forme agevolate di credito
|
905400
907400
|
90.10.170
90.10.270
|
94
|
Interventi per la realizzazione e gestione di banche
dati concernenti i fabbricati
|
802300
|
80.15.210
|
121
|
Interventi d’urgenza e di carattere straordinario
riguardanti
immobili ricadenti negli insediamenti storici
|
800500
|
80.5.110
|
137
|
Rimessa in pristino d’ufficio
|
408550
|
40.20.220
|
147
|
Formazione permanente in materia di pianificazione
territoriale e di paesaggio
|
157255
|
15.20.140
|
|

|