LEGGE PROVINCIALE N. 10 DEL 15-12-2004
PROVINCIA DI TRENTO

Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
N. 50
STRAORDINARIO
del 17 dicembre 2004
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28  
Allegato 1:
1  
Allegato 2:
1  
N.B.: Il numero del Bollettino Ufficiale é: 50 BIS.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga
la seguente legge:

 

 


Capo I
Disposizioni in materia di urbanistica

ARTICOLO 3

Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 
(Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)
1.	All'articolo 21 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, 
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)	nella lettera a) del comma 2 le parole: ", sugli interventi di 
restauro e risanamento conservativo," sono soppresse;
b)	la lettera m) del comma 2 è abrogata;
c)	dopo il comma 2 sono inseriti seguenti:
"2 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i 
metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni. I 
comuni adeguano i regolamenti edilizi nonché, se occorre, i piani 
regolatori generali alla predetta deliberazione.
2 ter. I comuni possono avvalersi di commissioni edilizie 
intercomunali. La costituzione della commissione edilizia con 
competenze intercomunali è subordinata alla modifica da parte di 
ciascun comune delle norme del regolamento edilizio concernenti la 
composizione e il funzionamento della commissione in conformità a 
quanto stabilito dall'atto d'intesa fra i comuni interessati. 
Nell'applicare a queste commissioni il comma 3 si considera la somma 
della popolazione dei comuni che si avvalgono della commissione 
intercomunale."
2.	All'articolo 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991, dopo 
il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
"6 bis. Agli interventi previsti da questo articolo non si applica la 
legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere 
architettoniche in provincia di Trento).
6 ter. Agli interventi edilizi riguardanti immobili individuati dal 
piano regolatore generale ai sensi della lettera a) del comma 2, con 
esclusione di quelli soggetti a restauro, si applicano, qualora ne 
ricorrano i presupposti, le disposizioni previste dai commi 3 e 4 
dell'articolo 72 bis."
3.	All'articolo 25 della legge provinciale n. 22 del 1991, il comma 
4 è sostituito dal seguente:
"4.	Agli immobili realizzati ai sensi del comma 1 nonché a quelli ad 
uso abitativo realizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, delle 
norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con 
legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con la 
variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7, non può 
essere mutata la destinazione d'uso per un periodo di quindici anni, 
salva una diversa previsione degli strumenti di pianificazione. I 
predetti immobili ad uso abitativo non possono altresì essere ceduti 
separatamente dai fondi e dalle strutture produttive aziendali per il 
medesimo periodo di quindici anni, salva autorizzazione del comune da 
rilasciarsi in presenza di eventi eccezionali. I vincoli di cui al 
presente comma sono annotati nel libro fondiario a cura del comune ed 
a spese del concessionario."
4.	Dopo il comma 2 dell'articolo 27 della legge provinciale n. 22 
del 1991, è aggiunto il seguente:
"2 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i 
criteri, le modalità e le scadenze temporali che i comuni osservano 
nel trasmettere al sistema informativo territoriale i dati concernenti 
gli strumenti di pianificazione."
5.	Dopo l'articolo 39 della legge provinciale n. 22 del 1991, nel 
capo III del titolo IV, è inserito il seguente:
"Art. 39 bis
Documento preliminare
1.	Ai fini dell'adozione dei piani regolatori generali o delle 
relative revisioni i comuni adottano un documento preliminare di 
carattere programmatico, con cui individuano gli obiettivi da 
perseguire per raggiungere le finalità previste dall'articolo 1 e 
definiscono le linee strategiche d'azione su cui sviluppare le scelte 
del piano regolatore generale.
2.	Il documento preliminare, corredato dalle argomentazioni e dalle 
informazioni atte a consentire un'adeguata verifica degli obiettivi 
prefissati rispetto ai contenuti del piano urbanistico provinciale, è 
trasmesso al servizio provinciale competente in materia di urbanistica 
e tutela del paesaggio per le eventuali osservazioni, da formulare 
entro sessanta giorni. Su richiesta dell'amministrazione comunale, o 
quando il servizio provinciale ritenga opportuno approfondire le 
questioni attinenti la coerenza del documento preliminare con il piano 
urbanistico provinciale, il servizio provinciale convoca un tavolo di 
confronto con il comune, con funzione preparatoria e di 
semplificazione del procedimento di approvazione del piano regolatore. 
In tal caso il termine per la formulazione delle osservazioni è 
sospeso. Il documento è definitivamente approvato in coerenza con le 
osservazioni del servizio provinciale competente."
6.	Il comma 4 dell'articolo 40 della legge provinciale n. 22 del 
1991, è sostituito dal seguente:
"4.	Contemporaneamente al deposito, il piano è trasmesso al servizio 
provinciale competente in materia di urbanistica il quale, entro il 
termine di novanta giorni dal ricevimento, sottopone il piano medesimo 
alle valutazioni della CUP e trasmette al comune territorialmente 
competente il parere della CUP medesima."
7.	All'articolo 41 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a)	il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1.	Il piano regolatore generale definitivamente adottato è approvato 
dalla Giunta provinciale, sentito il parere del servizio competente in 
materia di urbanistica e tutela del paesaggio, entro centoventi giorni 
dal ricevimento da parte del servizio della deliberazione di 
definitiva adozione del piano, completa dei relativi elaborati 
tecnici. Il servizio si esprime in merito alla coerenza delle 
previsioni del piano regolatore con il piano urbanistico provinciale e 
con le valutazioni espresse dalla CUP ai sensi dell'articolo 40, comma 
4, e alle scelte effettuate in sede di adozione definitiva del 
piano.";
b)	dopo la lettera e) del comma 2 è aggiunta la seguente:
"e bis) il rispetto degli indirizzi e dei criteri stabiliti dalla 
Giunta provinciale per la disciplina degli interventi di conservazione 
e valorizzazione del patrimonio edilizio montano, previsti 
dall'articolo 24 bis."
8.	All'articolo 42 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a)	al comma 2, dopo le parole: "pubbliche calamità" sono inserite le 
seguenti: ", quelle conseguenti all'individuazione di nuove aree da 
destinare all'edilizia economica e popolare da assoggettare al piano 
attuativo di cui al comma 2 dell'articolo 45";
b)	il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3.	Le varianti sono soggette al procedimento previsto dagli articoli 
40 e 41, con riduzione a metà dei termini previsti dall'articolo 40. 
Per le varianti relative a singole opere pubbliche o conseguenti a 
pubbliche calamità il parere della CUP previsto dall'articolo 40, 
comma 4, è sostituito da una valutazione tecnica del servizio 
provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del 
paesaggio, espressa entro trenta giorni. Il termine di cui 
all'articolo 41, comma 1, è ridotto a sessanta giorni; si prescinde 
dal parere del servizio provinciale competente in materia di 
urbanistica e tutela del paesaggio."
9.	Il comma 6 dell'articolo 56 bis della legge provinciale n. 22 del 
1991, è sostituito dal seguente:
"6.	Qualora l'approvazione del programma richieda delle modifiche 
alle previsioni del piano regolatore generale, la delibera di 
approvazione del consiglio comunale costituisce adozione di variante 
al piano. L'approvazione del programma con effetto di adozione di 
variante può essere deliberata anche prima che siano decorsi due anni 
dalla deliberazione di adozione del piano regolatore generale o della 
precedente variante, in deroga a quanto previsto dall'articolo 42, 
comma 2."
10.	All'articolo 73 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a)	dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. Con la deliberazione di cui al comma 1 possono essere 
individuati i casi di esenzione dall'obbligo di rispettare le quantità 
minime di parcheggio, qualora sia accertata l'oggettiva impossibilità 
di reperire gli spazi richiesti; la medesima deliberazione può inoltre 
stabilire in quali casi la predetta esenzione è subordinata al 
pagamento al comune di una somma corrispondente al costo di 
costruzione di un volume standard di parcheggi coperti equivalente 
agli spazi prescritti da determinare secondo i criteri e le modalità 
stabiliti con la deliberazione di cui all'articolo 108, sentito il 
Consorzio dei comuni trentini.";
b)	nel comma 4, le parole: "ai sensi della lettera i)" sono 
sostituite dalle seguenti: "ai sensi della lettera m)".
11.	Al comma 1 dell'articolo 77 della legge provinciale n. 22 del 
1991, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)	l'alinea è sostituita dalla seguente: "1. Le attività comportanti 
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio possono essere 
iniziate e proseguite, nel rispetto degli strumenti di pianificazione 
territoriale, solo sulla base della concessione o a seguito di 
presentazione di denuncia d'inizio di attività secondo le disposizioni 
di questa legge. Non sono subordinate a concessione o a preventiva 
denuncia d'inizio di attività:";
b)	dopo la lettera a bis) è inserita la seguente:
"a ter) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a 
carattere geognostico;";
c)	alla fine della lettera b) sono aggiunte le parole: "e con 
esclusione degli interventi che comportano la trasformazione di 
un'area originariamente boscata".
12.	Il comma 2 dell'articolo 81 della legge provinciale n. 22 del 
1991, è sostituito dal seguente:
"2.	La costruzione di linee elettriche e di posti di trasformazione a 
palo non è subordinata a concessione o a preventiva denuncia d'inizio 
di attività."
13.	La rubrica del capo III del titolo VII della legge provinciale n. 
22 del 1991, è sostituita dalla seguente: "Concessione e denuncia 
d'inizio di attività".
14.	Nel comma 1 dell'articolo 82 della legge provinciale n. 22 del 
1991, le parole: "ad autorizzazione ovvero a denuncia d'inizio di 
attività" sono sostituite dalle seguenti: "a denuncia d'inizio di 
attività".
15.	All'articolo 83 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a)	la rubrica è sostituita dalla seguente: "Interventi soggetti a 
denuncia d'inizio di attività";
b)	l'alinea del comma 1 è sostituita dalla seguente: "1. Sono 
soggetti a denuncia d'inizio di attività i seguenti interventi:";
c)	la lettera b)	del comma 1 è abrogata;
d)	la lettera c)	del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"c)	gli scavi e successivi reinterri;";
e)	dopo la lettera e) del comma 1 sono inserite le seguenti:
"e bis) gli interventi di ristrutturazione e sostituzione edilizia di 
cui all'articolo 77 bis, comma 1, lettere e) ed f);
e ter) gli interventi previsti dai piani attuativi di cui al capo IV 
del titolo IV, sempreché contengano precise disposizioni 
plano-volumetriche, tipologiche e formali;
e quater) le sopraelevazioni, gli ampliamenti e le pertinenze 
costituenti volume prive di autonoma funzionalità di edifici 
esistenti, sempreché gli strumenti urbanistici contengano precise 
disposizioni plano-volumetriche, tipologiche e formali;";
f)	dopo la lettera i) del comma 1 è inserita la seguente:
"i bis) gli interventi relativi agli impianti di radiodiffusione 
sonora e televisiva di cui alla legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 
(Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di 
radiodiffusione), o agli impianti fissi di telecomunicazione, di cui 
alle disposizioni regolamentari previste dall'articolo 61 (Protezione 
dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) 
della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernenti la 
realizzazione su edifici esistenti di strutture a palo con altezza non 
superiore a sei metri nonché l'installazione di nuove antenne su 
qualsiasi struttura di sostegno già esistente e le modifiche tecniche 
o di potenziamento degli apparati esistenti di ricezione, elaborazione 
e trasmissione dei segnali;";
g)	la lettera k)	del comma 1 è abrogata;
h)	il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2.	Resta ferma la necessità di acquisire le prescritte 
autorizzazioni provinciali di cui ai commi 4, 4 bis e 5 dell'articolo 
88 prima della presentazione della denuncia d'inizio di attività."
16.	L'articolo 84 della legge provinciale n. 22 del 1991, e il comma 
11 dell'articolo 65 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, 
sono abrogati.
17.	Nel comma 1 dell'articolo 84 bis della legge provinciale n. 22 
del 1991, le parole: "o dell'autorizzazione" sono sostituite dalle 
seguenti: "o la presentazione della denuncia d'inizio di attività"; 
inoltre le parole: "è ammesso" sono sostituite dalle seguenti: "sono 
ammessi".
18.	L'articolo 86 della legge provinciale n. 22 del 1991, è 
sostituito dal seguente:

"Art. 86
Varianti in corso d'opera
1.	Sono soggette a denuncia d'inizio di attività le variazioni di 
lieve entità apportate in corso d'opera al progetto assentito, purché 
siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi 
vigenti e non in contrasto con quelli adottati, purché non comportino, 
nel caso di edifici, variazioni eccedenti il 5 per cento dei valori di 
progetto o delle dimensioni delle costruzioni preesistenti concernenti 
il volume, la superficie coperta, la superficie utile e l'altezza 
oppure modificazioni tali da alterare l'armonia dei prospetti e la 
tipologia complessiva dell'intervento, e purché non modifichino la 
destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità 
immobiliari, nonché il loro numero. La variazione di superficie utile 
dei poggioli è calcolata in relazione alla loro superficie.
2.	Costituiscono varianti in corso d'opera ai sensi di 
quest'articolo anche le variazioni al progetto riguardanti le 
sistemazioni esterne dell'area di pertinenza delle opere.
3.	La denuncia d'inizio di attività dev'essere presentata prima 
della dichiarazione di ultimazione dei lavori. Qualora la denuncia non 
venga presentata nei termini previsti si applica la sanzione stabilita 
dal comma 6 dell'articolo 128.
4.	Il presente articolo non si applica agli immobili vincolati ai 
sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 
42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 
10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), e agli immobili ricadenti 
nell'ambito degli insediamenti storici ovvero contenuti nell'elenco di 
cui all'articolo 24, qualora essi siano soggetti al vincolo del 
restauro."
19.	Nel comma 5 dell'articolo 87 della legge provinciale n. 22 del 
1991, le parole: "ad autorizzazione ovvero" sono soppresse.
20.	All'articolo 88 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a)	la rubrica è sostituita dalla seguente: "Presentazione della 
domanda di concessione";
b)	il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1.	Possono richiedere la concessione i proprietari dell'immobile 
nonché i soggetti in possesso di altro titolo idoneo. Nel caso di 
interventi da realizzare in aree destinate ad insediamenti produttivi 
del settore secondario, la richiesta deve essere presentata dal legale 
rappresentate della singola impresa o delle imprese associate che 
intendono realizzare gli interventi per svolgere una delle attività 
ammesse dalla destinazione di zona ovvero dai soggetti cui è affidato 
l'apprestamento delle aree ai sensi della legge provinciale 13 
dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per 
il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina 
dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 
1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio).";
c)	nel comma 2, le parole: "o di autorizzazione" sono soppresse;
d)	nel comma 3, le parole: "ed autorizzazioni" sono soppresse;
e)	l'alinea del comma 4 è sostituita dalla seguente: "4. La 
concessione edilizia costituisce l'atto conclusivo finale per 
procedere alla realizzazione delle opere richieste ed è subordinata 
all'avvenuto rilascio delle autorizzazioni, visti, pareri o nulla-osta 
previsti:";
f)	dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4 bis. Per le opere da destinare all'esercizio dell'attività 
agrituristica di cui al capo II della legge provinciale 19 dicembre 
2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e 
delle strade dei sapori), il rilascio della concessione è subordinato 
all'accertamento dell'iscrizione del richiedente all'elenco 
provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica, di 
cui all'articolo 3 della predetta legge provinciale n. 10 del 2001.
4 ter. Il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di 
interventi in aree destinate dagli strumenti urbanistici ad 
insediamenti produttivi del settore secondario a soggetti diversi da 
quelli di cui al comma 1 è subordinato alla stipula di una convenzione 
fra il comune, i richiedenti e le imprese che hanno titolo per 
esercitare l'attività ammessa dal piano regolatore.";
g)	nel comma 5, le parole: "l'autorizzazione o" sono soppresse.
21.	L'articolo 91 della legge provinciale n. 22 del 1991, è abrogato.
22.	L'articolo 91 bis della legge provinciale n. 22 del 1991, è 
sostituito dal seguente:

"Art. 91 bis
Disposizioni relative alla denuncia d'inizio di attività
1.	Possono presentare denuncia d'inizio di attività i proprietari 
dell'immobile, nonché i soggetti in possesso di altro titolo idoneo.
2.	Fatto salvo l'obbligo di munirsi preventivamente degli atti di 
cui all'articolo 88, commi 4 e 5, in quanto richiesti, i lavori 
possono essere iniziati con il decorso dei seguenti termini minimi, 
computati a decorrere dalla data di presentazione della denuncia:
a)	trenta giorni per gli interventi di restauro e risanamento 
conservativo e per gli interventi di cui alla lettera j) del comma 1 
dell'articolo 83 riguardanti edifici soggetti a restauro e risanamento 
conservativo nonché per le opere di demolizione di immobili e per gli 
interventi di cui alle lettere e bis), e ter), e quater), f), i bis) e 
m) del comma 1 dell'articolo 83;
b)	quindici giorni per gli interventi di cui al comma 1 
dell'articolo 83 diversi da quelli di cui alle lettere a) e c) di 
questo comma;
c)	il giorno successivo per l'occupazione di suolo pubblico o 
privato con depositi di materiale non superiori a venti metri cubi 
complessivi, attrezzature mobili, esposizioni a cielo libero di 
veicoli e merci in genere nonché per gli interventi di cui alle 
lettere c), h), i), j) e l) del comma 1 dell'articolo 83, fermo 
restando il termine di trenta giorni per gli interventi di cui alla 
predetta lettera j) riguardanti edifici soggetti a restauro e 
risanamento conservativo, secondo quanto stabilito dalla lettera a) di 
questo comma.
3.	Se gli strumenti di pianificazione o i regolamenti edilizi 
contengono precise indicazioni o criteri in ordine alla tipologia, 
alle dimensioni, ai caratteri architettonici e ai materiali per la 
realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) del comma 2, e 
se tale condizione è riconosciuta con provvedimento del comune avente 
funzione ricognitiva di tali indicazioni o criteri, i relativi lavori 
possono essere iniziati il giorno successivo a quello di presentazione 
della denuncia.
4.	La denuncia d'inizio di attività è corredata dalla prescritta 
documentazione tecnica in adeguato numero di copie, dai provvedimenti 
di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 88 - in quanto richiesti - e da 
una dettagliata relazione, firmata da un progettista abilitato, in cui 
è indicato il nominativo del direttore dei lavori, se richiesto ai 
sensi della legge. La relazione, inoltre, assevera:
a)	la conformità delle opere da realizzare agli strumenti 
urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, e l'assenza di contrasti 
con quelli adottati;
b)	il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle 
igienico-sanitarie;
c)	l'eventuale subordinazione dell'intervento ai vincoli indicati 
dall'articolo 88, e l'avvenuto rilascio di tutti i prescritti atti 
autorizzativi.
5.	La relazione del comma 4 non necessita della firma del 
progettista abilitato nel caso delle opere interne di cui alla lettera 
p) dell'articolo 83, purché siano garantiti i requisiti 
igienico-sanitari di cui all'articolo 29.
6.	Fatto salvo l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al titolo 
X, nei termini di cui al comma 2, lettere a) e b), il comune verifica 
la completezza della documentazione presentata, accerta che 
l'intervento rientri fra quelli di cui all'articolo 83 e verifica 
l'avvenuto versamento del contributo di concessione, in quanto dovuto, 
nonché l'esattezza del suo importo. Nel caso di interventi di cui alle 
lettere e) ed e bis) del comma 1 dell'articolo 83 soggetti alla 
disciplina degli insediamenti storici, il controllo è esteso ai 
contenuti della relazione di cui al comma 4. Per gli altri interventi 
è facoltà del comune estendere i controlli ai contenuti della 
relazione. Ove sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni 
stabilite, il sindaco notifica agli interessati l'ordine di non 
effettuare le opere denunciate e, se ne ricorrono i presupposti, 
provvede alla comunicazione di cui all'articolo 120 bis, comma 2. In 
tal caso il termine per l'inizio dei lavori resta sospeso sino al 
ricevimento dell'eventuale documentazione integrativa o delle 
modifiche necessarie agli elaborati.
7.	La denuncia d'inizio di attività perde efficacia decorsi tre anni 
dalla data di presentazione, termine prorogabile una sola volta, e 
solo per comprovate ragioni tecniche, su richiesta motivata 
dell'interessato presentata prima della scadenza. Se i lavori non sono 
ultimati entro tali termini, dev'essere presentata una nuova denuncia 
d'inizio di attività.
8.	L'interessato comunica al comune la data di ultimazione dei 
lavori. Alla comunicazione va allegato un certificato finale sulla 
regolare esecuzione redatto da un tecnico abilitato, che attesti la 
conformità delle opere al progetto presentato. Si prescinde dal 
certificato di regolare esecuzione per i lavori di cui al comma 5.
9.	Ogni comune tiene in pubblica visione i registri delle denunce 
d'inizio di attività presentate. Si applicano alle denunce d'inizio di 
attività, inoltre, le forme di pubblicità di cui all'articolo 89, 
commi 5 e 6.
10.	I comuni effettuano controlli successivi sulle denunce d'inizio 
di attività, anche mediante controlli su campioni che rappresentino 
almeno il 20 per cento degli interventi in corso o realizzati. Resta 
fermo l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al titolo X."
23.	Nel comma 1 dell'articolo 92 della legge provinciale n. 22 del 
1991, le parole: "gli estremi della concessione ad edificare" sono 
sostituite dalle seguenti: "gli estremi della concessione o della 
denuncia d'inizio di attività".
24.	Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 93 della legge 
provinciale n. 22 del 1991, le parole: "fuori dei centri abitati" sono 
sostituite dalla seguenti: "nelle aree non destinate specificatamente 
all'insediamento dagli strumenti di pianificazione subordinati al 
piano urbanistico provinciale".
25.	All'articolo 94 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a)	dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. Fra i beni immobili di cui al comma 1 possono essere 
individuati anche alberi monumentali caratterizzati da uno o più dei 
seguenti elementi distintivi: rarità di specie, forma particolare o 
peculiare pregio estetico, testimonianza e simboli della storia, della 
tradizione o della cultura locale nonché di attività agricole cadute 
in oblio.";
b)	dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. I comuni possono contribuire, in proprio o affidando 
l'intervento a soggetti privati, alla valorizzazione dei beni 
individuati ai sensi del presente articolo, anche mediante la 
predisposizione di percorsi adeguatamente segnalati, nonché alla 
manutenzione degli stessi. Le competenti strutture provinciali possono 
fornire ai comuni o ai soggetti privati coinvolti, su richiesta degli 
stessi, la consulenza necessaria per un'adeguata manutenzione degli 
alberi monumentali e per il controllo fitosanitario degli stessi."
26.	Nel comma 3 dell'articolo 95 della legge provinciale n. 22 del 
1991, le parole: ", dell'autorizzazione di cui all'articolo 83" sono 
soppresse.
27.	All'articolo 98 della legge provinciale n. 22 del 1991, il comma 
2 è sostituito dal seguente:
"2.	La CTC si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal 
ricevimento della domanda o della documentazione integrativa 
eventualmente richiesta."
28.	All'articolo 101 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a)	al comma 1, le parole: "sentito il parere della CTP" sono 
sostituite dalle seguenti: "sentito il parere del servizio competente 
in materia di urbanistica e tutela del paesaggio per i provvedimenti 
di cui all'articolo 97 e della CTP per i provvedimenti di cui 
all'articolo 98";
b)	al comma 2, le parole: "termine perentorio di sessanta giorni" 
sono sostituite dalle seguenti: "termine di novanta giorni".
29.	Nel comma 2 dell'articolo 103 della legge provinciale n. 22 del 
1991, dopo le parole: "o di manutenzione straordinaria" sono inserite 
le seguenti: "ovvero di valorizzazione dei beni ai sensi dell'articolo 
94, comma 3 bis".
30.	Dopo l'articolo 104 della legge provinciale n. 22 del 1991, è 
inserito il seguente:

"Art. 104 bis
Realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche e di parcheggi residenziali in deroga
1.	La realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche e di parcheggi nel sottosuolo o nei locali situati al 
piano terreno di edifici con destinazione residenziale può essere 
autorizzata dal comune anche qualora risulti in contrasto con le norme 
degli strumenti di pianificazione subordinati al piano urbanistico 
provinciale e dei regolamenti edilizi, mediante il rilascio della 
concessione in deroga ai sensi del presente articolo, senza ricorrere 
al procedimento di cui all'articolo 104.
2.	La deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 
104, comma 2, stabilisce i criteri che i comuni devono osservare per 
il rilascio della concessione edilizia in deroga.
3.	I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono 
essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono 
legati da vincolo pertinenziale. Gli atti di cessione redatti in 
violazione di questo divieto sono nulli, ai sensi dell'articolo 9, 
comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di 
parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente 
popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla 
disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393)."
31.	All'articolo 106 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a)	dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. Il comma 1 si applica alla presentazione della denuncia 
d'inizio di attività qualora siano in questione interventi che 
comportano un aumento del carico urbanistico.";
b)	il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5.	Il contributo è corrisposto al comune all'atto del rilascio della 
concessione nonché, nei casi in cui sia dovuto, all'atto della 
presentazione della denuncia d'inizio di attività. Nel caso della 
denuncia d'inizio di attività il contributo è corrisposto secondo le 
modalità di cui al comma 3 dell'articolo 89."
32.	All'articolo 112 della legge provinciale n. 22 del 1991, dopo il 
comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Le somme introitate dai comuni ai sensi del comma 1 bis 
dell'articolo 73 sono destinate alla realizzazione di parcheggi 
pubblici."
33.	All'articolo 117 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a)	nel comma 1, le parole: ", di autorizzazione " sono soppresse;
b)	al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Il servizio 
provinciale competente in materia di urbanistica, anche ai fini 
dell'eventuale esercizio dei poteri attribuiti alla Provincia ai sensi 
degli articoli 134 e 135, provvede alla verifica dei provvedimenti 
adottati dal comune ai sensi del presente articolo, anche mediante 
controlli a campione che rappresentino almeno il 10 per cento delle 
comunicazioni pervenute alla Provincia ai sensi del presente comma."
34.	All'articolo 118 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a)	nel comma 1, la parola: ", autorizzazione" è soppressa;
b)	nel comma 3, le parole: "o dell'autorizzazione" sono soppresse.
35.	All'articolo 119 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a)	nel comma 2, le parole: "o dall'autorizzazione" sono soppresse;
b)	nel comma 3, le parole: "o di autorizzazione" sono soppresse.
36.	All'articolo 121 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a)	le lettere a) e b) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti:
"a)	in assenza di concessione o di denuncia d'inizio di attività, o 
in difformità da esse;
b)	in base al titolo abilitativo derivante dalla concessione o dalla 
presentazione della denuncia d'inizio di attività annullate o 
scadute;";
b)	nel comma 2, le parole: ", a autorizzazione" sono soppresse;
c)	la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
"b)	le variazioni che, anche singolarmente, eccedono il 10 per cento 
ma non superano il 30 per cento dei valori di progetto o delle 
dimensioni delle costruzioni legittimamente preesistenti concernenti 
il volume, la superficie coperta, la superficie utile e l'altezza, 
fermo restando quanto previsto dalla lettera c);";
d)	dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8 bis. Qualora i competenti organi comunali ritengano che le opere 
abusive di cui ai commi 7 e 8 non risultino in contrasto con rilevanti 
interessi urbanistici, in luogo delle sanzioni previste dai predetti 
commi possono essere applicate le sanzioni pecuniarie di cui ai commi 
4 e 6 dell'articolo 129, maggiorate del 20 per cento e comunque in 
misura non inferiore ad euro 4.000. Qualora le opere abusive di cui ai 
commi 7 e 8 risultino realizzate anche in assenza o difformità dalle 
autorizzazioni di cui all'articolo 93, rimane ferma l'applicazione 
dell'articolo 127; in tale caso l'accertamento sulla compatibilità 
paesaggistica delle opere spetta alla CTP, in deroga a quanto 
stabilito dal comma 1 del citato articolo 127.";
e)	al comma 9 le parole: "I commi 7 e 8" sono sostituite dalle 
seguenti: "I commi 7, 8 e 8 bis".
37.	Nel comma 11 dell'articolo 122 della legge provinciale n. 22 del 
1991, le parole: "la richiesta di autorizzazione ovvero" sono 
soppresse.
38.	All'articolo 127 della legge provinciale n. 22 del 1991, come 
sostituito dall'articolo 28, comma 17, della legge provinciale 19 
febbraio 2002, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)	nella lettera b) del comma 3 le parole: "per il rilascio 
dell'autorizzazione o della concessione in sanatoria a termini degli 
articoli 128, comma 5, e 129, commi 1 e 8" sono sostituite dalle 
seguenti: "per il rilascio dei provvedimenti di sanatoria di cui agli 
articoli 128 e 129";
b)	dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4 bis. Ai provvedimenti di cui al comma 2 si applica l'articolo 98, 
comma 3."
39.	L'articolo 128 della legge provinciale n. 22 del 1991, è 
sostituito dal seguente:

"Art. 128
Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla denuncia 
d'inizio di attività
1.	Nel caso di interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività 
eseguiti in assenza della denuncia o in difformità da essa o iniziati 
prima dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 91 bis, il comune 
emette un'ingiunzione ai sensi dell'articolo 122, commi 1 e 2.
2.	Se i responsabili dell'abuso non provvedono nei termini di cui 
all'articolo 122, comma 1, il comune applica le seguenti sanzioni:
a)	nel caso degli interventi di cui all'articolo 83, comma 1, 
lettere e bis), e ter) ed e quater), le sanzioni previste 
dall'articolo 122;
b)	nel caso di interventi diversi da quelli della lettera a) del 
presente comma, fatto salvo quanto stabilito dal comma 3, una sanzione 
pecuniaria pari all'aumento del valore venale dell'immobile 
conseguente alla realizzazione delle opere e comunque non inferiore a 
1.032 euro. Qualora le opere risultino in contrasto con rilevanti 
interessi urbanistici, in luogo dell'applicazione della sanzione 
pecuniaria il comune può ordinare la rimessa in pristino a spese dei 
responsabili dell'abuso.
3.	Quando le opere realizzate in assenza della denuncia o in 
difformità da essa riguardano interventi eseguiti su immobili soggetti 
al vincolo del restauro o risanamento conservativo ricadenti 
nell'ambito degli insediamenti storici, se i responsabili dell'abuso 
non provvedono nei termini di cui all'articolo 122, comma 1, in luogo 
dell'applicazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 2, lettera 
a), del presente articolo, il comune può ordinare la restituzione in 
pristino a spese del contravventore, irrogando inoltre una sanzione 
pecuniaria da 516 a 5.160 euro.
4.	Nel caso di violazione delle disposizioni concernenti 
l'abbattimento delle barriere architettoniche il comune ordina la 
rimessa in pristino a spese del contravventore in conformità al 
progetto autorizzato o alla relazione inoltrata al comune ai sensi 
dell'articolo 91 bis.
5.	Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 122, comma 1, 
il responsabile dell'abuso, fermo restando l'obbligo di munirsi 
preventivamente degli atti di cui all'articolo 88, commi 4 e 5, in 
quanto richiesti, può chiedere al comune il rilascio del provvedimento 
di sanatoria:
a)	nel caso degli interventi di cui all'articolo 83, comma 1, 
lettere e bis), e ter) ed e quater), alle condizioni previste 
dall'articolo 129;
b)	nel caso d'interventi diversi da quelli della lettera a) del 
presente comma, qualora le opere realizzate in assenza o difformità 
dalla denuncia d'inizio di attività risultino conformi agli strumenti 
urbanistici in vigore e non in contrasto con quelli adottati, e 
risultino conformi, inoltre, al regolamento edilizio vigente. In tal 
caso il rilascio del provvedimento di sanatoria è subordinato al 
pagamento di una sanzione pecuniaria di 1.032 euro, oltre al pagamento 
di eventuali oneri connessi al rilascio del provvedimento. Per la 
procedura di rilascio del provvedimento di sanatoria si applicano i 
commi 2, 3 e 7 dell'articolo 129.
6.	In caso di presentazione della denuncia d'inizio di attività 
quando le opere sono in corso e nel caso d'inizio dei lavori prima che 
sia decorso il termine di cui all'articolo 91 bis, comma 2, il comune 
applica la sanzione pecuniaria di 516 euro.
7.	In caso di annullamento del titolo abilitativo derivante dalla 
presentazione della denuncia d'inizio di attività, sempreché non sia 
possibile la preventiva rimozione dei vizi delle procedure 
amministrative o la rimessa in pristino, il comune applica una 
sanzione pecuniaria pari all'aumento del valore venale dell'immobile 
conseguente alla realizzazione delle opere, e comunque non inferiore a 
1.032 euro.
8.	Le sanzioni previste da quest'articolo non si applicano qualora 
le opere siano eseguite a seguito di calamità naturali o di avversità 
atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale."
40.	All'articolo 131 della legge provinciale n. 22 del 1991, dopo il 
comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. Qualora le violazioni di cui al comma 1 consistano nella 
manomissione, nel danneggiamento o nella deturpazione di un albero 
monumentale individuato ai sensi dell'articolo 94, si applica una 
sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000. L'ammontare della 
sanzione è determinato dal servizio competente in materia di 
urbanistica e tutela del paesaggio. Per il pagamento e la riscossione 
della sanzione si applicano le procedure previste dai commi da 4 a 8."
41.	I comuni adeguano i regolamenti edilizi alla deliberazione della 
Giunta provinciale prevista dall'articolo 21, comma 2 bis, della legge 
provinciale n. 22 del 1991, come inserito dal comma 1 di 
quest'articolo, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della 
deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Se l'adeguamento 
richiede anche delle varianti al piano regolatore generale, esso è 
effettuato contestualmente alle modifiche da apportare al piano con la 
prima revisione o variante successiva all'adozione della deliberazione 
della Giunta provinciale. In tal caso le modifiche al regolamento 
edilizio producono effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore 
della revisione o variante al piano. In attesa dell'adeguamento dei 
regolamenti edilizi nonché, se occorre, dei piani regolatori generali, 
continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti edilizi e degli 
strumenti urbanistici vigenti.
42.	Le modificazioni apportate dal comma 3 di quest'articolo 
all'articolo 25 della legge provinciale n. 22 del 1991 si applicano 
alle domande di concessione ad edificare presentate dopo l'entrata in 
vigore di questa legge.
43.	L'articolo 39 bis e le modificazioni agli articoli 40, 41 e 42 
della legge provinciale n. 22 del 1991, come rispettivamente inserito 
ed apportate da questo articolo, non si applicano ai piani, o loro 
varianti, già adottati alla data di entrata in vigore di questa legge, 
ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
44.	Le modificazioni apportate da quest'articolo agli articoli 77, 
81, 82, 83, 84, 84 bis, 86, 87, 88, 91, 91 bis, 92, 93, 95, 117, 118, 
119, 121, 122, 127 e 128 della legge provinciale n. 22 del 1991 
entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione di questa legge nel Bollettino ufficiale della Regione. 
Per l'evasione delle domande di concessione e autorizzazione edilizia 
presentate prima dell'entrata in vigore delle modificazioni, 
riguardanti opere soggette a denuncia d'inizio di attività ai sensi 
delle modificazioni stesse, si applicano le disposizioni previgenti.
45.	Alle opere abusive soggette a denuncia d'inizio di attività ai 
sensi di quest'articolo che risultino realizzate in difformità dalla 
concessione o autorizzazione edilizia rilasciate ai sensi delle norme 
previgenti si applica l'articolo 128 della legge provinciale n. 22 del 
1991, come sostituito dal comma 39 di quest'articolo.

 

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