LEGGE PROVINCIALE N. 10 DEL 15-12-2004
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga la seguente legge:   | |||
ARTICOLO 3 Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) 1. All'articolo 21 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera a) del comma 2 le parole: ", sugli interventi di restauro e risanamento conservativo," sono soppresse; b) la lettera m) del comma 2 è abrogata; c) dopo il comma 2 sono inseriti seguenti: "2 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni. I comuni adeguano i regolamenti edilizi nonché, se occorre, i piani regolatori generali alla predetta deliberazione. 2 ter. I comuni possono avvalersi di commissioni edilizie intercomunali. La costituzione della commissione edilizia con competenze intercomunali è subordinata alla modifica da parte di ciascun comune delle norme del regolamento edilizio concernenti la composizione e il funzionamento della commissione in conformità a quanto stabilito dall'atto d'intesa fra i comuni interessati. Nell'applicare a queste commissioni il comma 3 si considera la somma della popolazione dei comuni che si avvalgono della commissione intercomunale." 2. All'articolo 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: "6 bis. Agli interventi previsti da questo articolo non si applica la legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento). 6 ter. Agli interventi edilizi riguardanti immobili individuati dal piano regolatore generale ai sensi della lettera a) del comma 2, con esclusione di quelli soggetti a restauro, si applicano, qualora ne ricorrano i presupposti, le disposizioni previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 72 bis." 3. All'articolo 25 della legge provinciale n. 22 del 1991, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Agli immobili realizzati ai sensi del comma 1 nonché a quelli ad uso abitativo realizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7, non può essere mutata la destinazione d'uso per un periodo di quindici anni, salva una diversa previsione degli strumenti di pianificazione. I predetti immobili ad uso abitativo non possono altresì essere ceduti separatamente dai fondi e dalle strutture produttive aziendali per il medesimo periodo di quindici anni, salva autorizzazione del comune da rilasciarsi in presenza di eventi eccezionali. I vincoli di cui al presente comma sono annotati nel libro fondiario a cura del comune ed a spese del concessionario." 4. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 della legge provinciale n. 22 del 1991, è aggiunto il seguente: "2 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri, le modalità e le scadenze temporali che i comuni osservano nel trasmettere al sistema informativo territoriale i dati concernenti gli strumenti di pianificazione." 5. Dopo l'articolo 39 della legge provinciale n. 22 del 1991, nel capo III del titolo IV, è inserito il seguente: "Art. 39 bis Documento preliminare 1. Ai fini dell'adozione dei piani regolatori generali o delle relative revisioni i comuni adottano un documento preliminare di carattere programmatico, con cui individuano gli obiettivi da perseguire per raggiungere le finalità previste dall'articolo 1 e definiscono le linee strategiche d'azione su cui sviluppare le scelte del piano regolatore generale. 2. Il documento preliminare, corredato dalle argomentazioni e dalle informazioni atte a consentire un'adeguata verifica degli obiettivi prefissati rispetto ai contenuti del piano urbanistico provinciale, è trasmesso al servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio per le eventuali osservazioni, da formulare entro sessanta giorni. Su richiesta dell'amministrazione comunale, o quando il servizio provinciale ritenga opportuno approfondire le questioni attinenti la coerenza del documento preliminare con il piano urbanistico provinciale, il servizio provinciale convoca un tavolo di confronto con il comune, con funzione preparatoria e di semplificazione del procedimento di approvazione del piano regolatore. In tal caso il termine per la formulazione delle osservazioni è sospeso. Il documento è definitivamente approvato in coerenza con le osservazioni del servizio provinciale competente." 6. Il comma 4 dell'articolo 40 della legge provinciale n. 22 del 1991, è sostituito dal seguente: "4. Contemporaneamente al deposito, il piano è trasmesso al servizio provinciale competente in materia di urbanistica il quale, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento, sottopone il piano medesimo alle valutazioni della CUP e trasmette al comune territorialmente competente il parere della CUP medesima." 7. All'articolo 41 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il piano regolatore generale definitivamente adottato è approvato dalla Giunta provinciale, sentito il parere del servizio competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, entro centoventi giorni dal ricevimento da parte del servizio della deliberazione di definitiva adozione del piano, completa dei relativi elaborati tecnici. Il servizio si esprime in merito alla coerenza delle previsioni del piano regolatore con il piano urbanistico provinciale e con le valutazioni espresse dalla CUP ai sensi dell'articolo 40, comma 4, e alle scelte effettuate in sede di adozione definitiva del piano."; b) dopo la lettera e) del comma 2 è aggiunta la seguente: "e bis) il rispetto degli indirizzi e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale per la disciplina degli interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano, previsti dall'articolo 24 bis." 8. All'articolo 42 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: "pubbliche calamità" sono inserite le seguenti: ", quelle conseguenti all'individuazione di nuove aree da destinare all'edilizia economica e popolare da assoggettare al piano attuativo di cui al comma 2 dell'articolo 45"; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le varianti sono soggette al procedimento previsto dagli articoli 40 e 41, con riduzione a metà dei termini previsti dall'articolo 40. Per le varianti relative a singole opere pubbliche o conseguenti a pubbliche calamità il parere della CUP previsto dall'articolo 40, comma 4, è sostituito da una valutazione tecnica del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, espressa entro trenta giorni. Il termine di cui all'articolo 41, comma 1, è ridotto a sessanta giorni; si prescinde dal parere del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio." 9. Il comma 6 dell'articolo 56 bis della legge provinciale n. 22 del 1991, è sostituito dal seguente: "6. Qualora l'approvazione del programma richieda delle modifiche alle previsioni del piano regolatore generale, la delibera di approvazione del consiglio comunale costituisce adozione di variante al piano. L'approvazione del programma con effetto di adozione di variante può essere deliberata anche prima che siano decorsi due anni dalla deliberazione di adozione del piano regolatore generale o della precedente variante, in deroga a quanto previsto dall'articolo 42, comma 2." 10. All'articolo 73 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1 bis. Con la deliberazione di cui al comma 1 possono essere individuati i casi di esenzione dall'obbligo di rispettare le quantità minime di parcheggio, qualora sia accertata l'oggettiva impossibilità di reperire gli spazi richiesti; la medesima deliberazione può inoltre stabilire in quali casi la predetta esenzione è subordinata al pagamento al comune di una somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti equivalente agli spazi prescritti da determinare secondo i criteri e le modalità stabiliti con la deliberazione di cui all'articolo 108, sentito il Consorzio dei comuni trentini."; b) nel comma 4, le parole: "ai sensi della lettera i)" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi della lettera m)". 11. Al comma 1 dell'articolo 77 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'alinea è sostituita dalla seguente: "1. Le attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio possono essere iniziate e proseguite, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, solo sulla base della concessione o a seguito di presentazione di denuncia d'inizio di attività secondo le disposizioni di questa legge. Non sono subordinate a concessione o a preventiva denuncia d'inizio di attività:"; b) dopo la lettera a bis) è inserita la seguente: "a ter) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico;"; c) alla fine della lettera b) sono aggiunte le parole: "e con esclusione degli interventi che comportano la trasformazione di un'area originariamente boscata". 12. Il comma 2 dell'articolo 81 della legge provinciale n. 22 del 1991, è sostituito dal seguente: "2. La costruzione di linee elettriche e di posti di trasformazione a palo non è subordinata a concessione o a preventiva denuncia d'inizio di attività." 13. La rubrica del capo III del titolo VII della legge provinciale n. 22 del 1991, è sostituita dalla seguente: "Concessione e denuncia d'inizio di attività". 14. Nel comma 1 dell'articolo 82 della legge provinciale n. 22 del 1991, le parole: "ad autorizzazione ovvero a denuncia d'inizio di attività" sono sostituite dalle seguenti: "a denuncia d'inizio di attività". 15. All'articolo 83 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività"; b) l'alinea del comma 1 è sostituita dalla seguente: "1. Sono soggetti a denuncia d'inizio di attività i seguenti interventi:"; c) la lettera b) del comma 1 è abrogata; d) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "c) gli scavi e successivi reinterri;"; e) dopo la lettera e) del comma 1 sono inserite le seguenti: "e bis) gli interventi di ristrutturazione e sostituzione edilizia di cui all'articolo 77 bis, comma 1, lettere e) ed f); e ter) gli interventi previsti dai piani attuativi di cui al capo IV del titolo IV, sempreché contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche e formali; e quater) le sopraelevazioni, gli ampliamenti e le pertinenze costituenti volume prive di autonoma funzionalità di edifici esistenti, sempreché gli strumenti urbanistici contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche e formali;"; f) dopo la lettera i) del comma 1 è inserita la seguente: "i bis) gli interventi relativi agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva di cui alla legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione), o agli impianti fissi di telecomunicazione, di cui alle disposizioni regolamentari previste dall'articolo 61 (Protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernenti la realizzazione su edifici esistenti di strutture a palo con altezza non superiore a sei metri nonché l'installazione di nuove antenne su qualsiasi struttura di sostegno già esistente e le modifiche tecniche o di potenziamento degli apparati esistenti di ricezione, elaborazione e trasmissione dei segnali;"; g) la lettera k) del comma 1 è abrogata; h) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Resta ferma la necessità di acquisire le prescritte autorizzazioni provinciali di cui ai commi 4, 4 bis e 5 dell'articolo 88 prima della presentazione della denuncia d'inizio di attività." 16. L'articolo 84 della legge provinciale n. 22 del 1991, e il comma 11 dell'articolo 65 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sono abrogati. 17. Nel comma 1 dell'articolo 84 bis della legge provinciale n. 22 del 1991, le parole: "o dell'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "o la presentazione della denuncia d'inizio di attività"; inoltre le parole: "è ammesso" sono sostituite dalle seguenti: "sono ammessi". 18. L'articolo 86 della legge provinciale n. 22 del 1991, è sostituito dal seguente: "Art. 86 Varianti in corso d'opera 1. Sono soggette a denuncia d'inizio di attività le variazioni di lieve entità apportate in corso d'opera al progetto assentito, purché siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, purché non comportino, nel caso di edifici, variazioni eccedenti il 5 per cento dei valori di progetto o delle dimensioni delle costruzioni preesistenti concernenti il volume, la superficie coperta, la superficie utile e l'altezza oppure modificazioni tali da alterare l'armonia dei prospetti e la tipologia complessiva dell'intervento, e purché non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il loro numero. La variazione di superficie utile dei poggioli è calcolata in relazione alla loro superficie. 2. Costituiscono varianti in corso d'opera ai sensi di quest'articolo anche le variazioni al progetto riguardanti le sistemazioni esterne dell'area di pertinenza delle opere. 3. La denuncia d'inizio di attività dev'essere presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. Qualora la denuncia non venga presentata nei termini previsti si applica la sanzione stabilita dal comma 6 dell'articolo 128. 4. Il presente articolo non si applica agli immobili vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), e agli immobili ricadenti nell'ambito degli insediamenti storici ovvero contenuti nell'elenco di cui all'articolo 24, qualora essi siano soggetti al vincolo del restauro." 19. Nel comma 5 dell'articolo 87 della legge provinciale n. 22 del 1991, le parole: "ad autorizzazione ovvero" sono soppresse. 20. All'articolo 88 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Presentazione della domanda di concessione"; b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Possono richiedere la concessione i proprietari dell'immobile nonché i soggetti in possesso di altro titolo idoneo. Nel caso di interventi da realizzare in aree destinate ad insediamenti produttivi del settore secondario, la richiesta deve essere presentata dal legale rappresentate della singola impresa o delle imprese associate che intendono realizzare gli interventi per svolgere una delle attività ammesse dalla destinazione di zona ovvero dai soggetti cui è affidato l'apprestamento delle aree ai sensi della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio)."; c) nel comma 2, le parole: "o di autorizzazione" sono soppresse; d) nel comma 3, le parole: "ed autorizzazioni" sono soppresse; e) l'alinea del comma 4 è sostituita dalla seguente: "4. La concessione edilizia costituisce l'atto conclusivo finale per procedere alla realizzazione delle opere richieste ed è subordinata all'avvenuto rilascio delle autorizzazioni, visti, pareri o nulla-osta previsti:"; f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: "4 bis. Per le opere da destinare all'esercizio dell'attività agrituristica di cui al capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori), il rilascio della concessione è subordinato all'accertamento dell'iscrizione del richiedente all'elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica, di cui all'articolo 3 della predetta legge provinciale n. 10 del 2001. 4 ter. Il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di interventi in aree destinate dagli strumenti urbanistici ad insediamenti produttivi del settore secondario a soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 è subordinato alla stipula di una convenzione fra il comune, i richiedenti e le imprese che hanno titolo per esercitare l'attività ammessa dal piano regolatore."; g) nel comma 5, le parole: "l'autorizzazione o" sono soppresse. 21. L'articolo 91 della legge provinciale n. 22 del 1991, è abrogato. 22. L'articolo 91 bis della legge provinciale n. 22 del 1991, è sostituito dal seguente: "Art. 91 bis Disposizioni relative alla denuncia d'inizio di attività 1. Possono presentare denuncia d'inizio di attività i proprietari dell'immobile, nonché i soggetti in possesso di altro titolo idoneo. 2. Fatto salvo l'obbligo di munirsi preventivamente degli atti di cui all'articolo 88, commi 4 e 5, in quanto richiesti, i lavori possono essere iniziati con il decorso dei seguenti termini minimi, computati a decorrere dalla data di presentazione della denuncia: a) trenta giorni per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e per gli interventi di cui alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 83 riguardanti edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo nonché per le opere di demolizione di immobili e per gli interventi di cui alle lettere e bis), e ter), e quater), f), i bis) e m) del comma 1 dell'articolo 83; b) quindici giorni per gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 83 diversi da quelli di cui alle lettere a) e c) di questo comma; c) il giorno successivo per l'occupazione di suolo pubblico o privato con depositi di materiale non superiori a venti metri cubi complessivi, attrezzature mobili, esposizioni a cielo libero di veicoli e merci in genere nonché per gli interventi di cui alle lettere c), h), i), j) e l) del comma 1 dell'articolo 83, fermo restando il termine di trenta giorni per gli interventi di cui alla predetta lettera j) riguardanti edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo, secondo quanto stabilito dalla lettera a) di questo comma. 3. Se gli strumenti di pianificazione o i regolamenti edilizi contengono precise indicazioni o criteri in ordine alla tipologia, alle dimensioni, ai caratteri architettonici e ai materiali per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) del comma 2, e se tale condizione è riconosciuta con provvedimento del comune avente funzione ricognitiva di tali indicazioni o criteri, i relativi lavori possono essere iniziati il giorno successivo a quello di presentazione della denuncia. 4. La denuncia d'inizio di attività è corredata dalla prescritta documentazione tecnica in adeguato numero di copie, dai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 88 - in quanto richiesti - e da una dettagliata relazione, firmata da un progettista abilitato, in cui è indicato il nominativo del direttore dei lavori, se richiesto ai sensi della legge. La relazione, inoltre, assevera: a) la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, e l'assenza di contrasti con quelli adottati; b) il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie; c) l'eventuale subordinazione dell'intervento ai vincoli indicati dall'articolo 88, e l'avvenuto rilascio di tutti i prescritti atti autorizzativi. 5. La relazione del comma 4 non necessita della firma del progettista abilitato nel caso delle opere interne di cui alla lettera p) dell'articolo 83, purché siano garantiti i requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 29. 6. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al titolo X, nei termini di cui al comma 2, lettere a) e b), il comune verifica la completezza della documentazione presentata, accerta che l'intervento rientri fra quelli di cui all'articolo 83 e verifica l'avvenuto versamento del contributo di concessione, in quanto dovuto, nonché l'esattezza del suo importo. Nel caso di interventi di cui alle lettere e) ed e bis) del comma 1 dell'articolo 83 soggetti alla disciplina degli insediamenti storici, il controllo è esteso ai contenuti della relazione di cui al comma 4. Per gli altri interventi è facoltà del comune estendere i controlli ai contenuti della relazione. Ove sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, il sindaco notifica agli interessati l'ordine di non effettuare le opere denunciate e, se ne ricorrono i presupposti, provvede alla comunicazione di cui all'articolo 120 bis, comma 2. In tal caso il termine per l'inizio dei lavori resta sospeso sino al ricevimento dell'eventuale documentazione integrativa o delle modifiche necessarie agli elaborati. 7. La denuncia d'inizio di attività perde efficacia decorsi tre anni dalla data di presentazione, termine prorogabile una sola volta, e solo per comprovate ragioni tecniche, su richiesta motivata dell'interessato presentata prima della scadenza. Se i lavori non sono ultimati entro tali termini, dev'essere presentata una nuova denuncia d'inizio di attività. 8. L'interessato comunica al comune la data di ultimazione dei lavori. Alla comunicazione va allegato un certificato finale sulla regolare esecuzione redatto da un tecnico abilitato, che attesti la conformità delle opere al progetto presentato. Si prescinde dal certificato di regolare esecuzione per i lavori di cui al comma 5. 9. Ogni comune tiene in pubblica visione i registri delle denunce d'inizio di attività presentate. Si applicano alle denunce d'inizio di attività, inoltre, le forme di pubblicità di cui all'articolo 89, commi 5 e 6. 10. I comuni effettuano controlli successivi sulle denunce d'inizio di attività, anche mediante controlli su campioni che rappresentino almeno il 20 per cento degli interventi in corso o realizzati. Resta fermo l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al titolo X." 23. Nel comma 1 dell'articolo 92 della legge provinciale n. 22 del 1991, le parole: "gli estremi della concessione ad edificare" sono sostituite dalle seguenti: "gli estremi della concessione o della denuncia d'inizio di attività". 24. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 93 della legge provinciale n. 22 del 1991, le parole: "fuori dei centri abitati" sono sostituite dalla seguenti: "nelle aree non destinate specificatamente all'insediamento dagli strumenti di pianificazione subordinati al piano urbanistico provinciale". 25. All'articolo 94 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1 bis. Fra i beni immobili di cui al comma 1 possono essere individuati anche alberi monumentali caratterizzati da uno o più dei seguenti elementi distintivi: rarità di specie, forma particolare o peculiare pregio estetico, testimonianza e simboli della storia, della tradizione o della cultura locale nonché di attività agricole cadute in oblio."; b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3 bis. I comuni possono contribuire, in proprio o affidando l'intervento a soggetti privati, alla valorizzazione dei beni individuati ai sensi del presente articolo, anche mediante la predisposizione di percorsi adeguatamente segnalati, nonché alla manutenzione degli stessi. Le competenti strutture provinciali possono fornire ai comuni o ai soggetti privati coinvolti, su richiesta degli stessi, la consulenza necessaria per un'adeguata manutenzione degli alberi monumentali e per il controllo fitosanitario degli stessi." 26. Nel comma 3 dell'articolo 95 della legge provinciale n. 22 del 1991, le parole: ", dell'autorizzazione di cui all'articolo 83" sono soppresse. 27. All'articolo 98 della legge provinciale n. 22 del 1991, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La CTC si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione integrativa eventualmente richiesta." 28. All'articolo 101 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "sentito il parere della CTP" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il parere del servizio competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio per i provvedimenti di cui all'articolo 97 e della CTP per i provvedimenti di cui all'articolo 98"; b) al comma 2, le parole: "termine perentorio di sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "termine di novanta giorni". 29. Nel comma 2 dell'articolo 103 della legge provinciale n. 22 del 1991, dopo le parole: "o di manutenzione straordinaria" sono inserite le seguenti: "ovvero di valorizzazione dei beni ai sensi dell'articolo 94, comma 3 bis". 30. Dopo l'articolo 104 della legge provinciale n. 22 del 1991, è inserito il seguente: "Art. 104 bis Realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi residenziali in deroga 1. La realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi nel sottosuolo o nei locali situati al piano terreno di edifici con destinazione residenziale può essere autorizzata dal comune anche qualora risulti in contrasto con le norme degli strumenti di pianificazione subordinati al piano urbanistico provinciale e dei regolamenti edilizi, mediante il rilascio della concessione in deroga ai sensi del presente articolo, senza ricorrere al procedimento di cui all'articolo 104. 2. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 104, comma 2, stabilisce i criteri che i comuni devono osservare per il rilascio della concessione edilizia in deroga. 3. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. Gli atti di cessione redatti in violazione di questo divieto sono nulli, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393)." 31. All'articolo 106 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1 bis. Il comma 1 si applica alla presentazione della denuncia d'inizio di attività qualora siano in questione interventi che comportano un aumento del carico urbanistico."; b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il contributo è corrisposto al comune all'atto del rilascio della concessione nonché, nei casi in cui sia dovuto, all'atto della presentazione della denuncia d'inizio di attività. Nel caso della denuncia d'inizio di attività il contributo è corrisposto secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 89." 32. All'articolo 112 della legge provinciale n. 22 del 1991, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1 bis. Le somme introitate dai comuni ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 73 sono destinate alla realizzazione di parcheggi pubblici." 33. All'articolo 117 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, le parole: ", di autorizzazione " sono soppresse; b) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Il servizio provinciale competente in materia di urbanistica, anche ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri attribuiti alla Provincia ai sensi degli articoli 134 e 135, provvede alla verifica dei provvedimenti adottati dal comune ai sensi del presente articolo, anche mediante controlli a campione che rappresentino almeno il 10 per cento delle comunicazioni pervenute alla Provincia ai sensi del presente comma." 34. All'articolo 118 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, la parola: ", autorizzazione" è soppressa; b) nel comma 3, le parole: "o dell'autorizzazione" sono soppresse. 35. All'articolo 119 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 2, le parole: "o dall'autorizzazione" sono soppresse; b) nel comma 3, le parole: "o di autorizzazione" sono soppresse. 36. All'articolo 121 della legge provinciale n. 22 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le lettere a) e b) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti: "a) in assenza di concessione o di denuncia d'inizio di attività, o in difformità da esse; b) in base al titolo abilitativo derivante dalla concessione o dalla presentazione della denuncia d'inizio di attività annullate o scadute;"; b) nel comma 2, le parole: ", a autorizzazione" sono soppresse; c) la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente: "b) le variazioni che, anche singolarmente, eccedono il 10 per cento ma non superano il 30 per cento dei valori di progetto o delle dimensioni delle costruzioni legittimamente preesistenti concernenti il volume, la superficie coperta, la superficie utile e l'altezza, fermo restando quanto previsto dalla lettera c);"; d) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8 bis. Qualora i competenti organi comunali ritengano che le opere abusive di cui ai commi 7 e 8 non risultino in contrasto con rilevanti interessi urbanistici, in luogo delle sanzioni previste dai predetti commi possono essere applicate le sanzioni pecuniarie di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 129, maggiorate del 20 per cento e comunque in misura non inferiore ad euro 4.000. Qualora le opere abusive di cui ai commi 7 e 8 risultino realizzate anche in assenza o difformità dalle autorizzazioni di cui all'articolo 93, rimane ferma l'applicazione dell'articolo 127; in tale caso l'accertamento sulla compatibilità paesaggistica delle opere spetta alla CTP, in deroga a quanto stabilito dal comma 1 del citato articolo 127."; e) al comma 9 le parole: "I commi 7 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "I commi 7, 8 e 8 bis". 37. Nel comma 11 dell'articolo 122 della legge provinciale n. 22 del 1991, le parole: "la richiesta di autorizzazione ovvero" sono soppresse. 38. All'articolo 127 della legge provinciale n. 22 del 1991, come sostituito dall'articolo 28, comma 17, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera b) del comma 3 le parole: "per il rilascio dell'autorizzazione o della concessione in sanatoria a termini degli articoli 128, comma 5, e 129, commi 1 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "per il rilascio dei provvedimenti di sanatoria di cui agli articoli 128 e 129"; b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4 bis. Ai provvedimenti di cui al comma 2 si applica l'articolo 98, comma 3." 39. L'articolo 128 della legge provinciale n. 22 del 1991, è sostituito dal seguente: "Art. 128 Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla denuncia d'inizio di attività 1. Nel caso di interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività eseguiti in assenza della denuncia o in difformità da essa o iniziati prima dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 91 bis, il comune emette un'ingiunzione ai sensi dell'articolo 122, commi 1 e 2. 2. Se i responsabili dell'abuso non provvedono nei termini di cui all'articolo 122, comma 1, il comune applica le seguenti sanzioni: a) nel caso degli interventi di cui all'articolo 83, comma 1, lettere e bis), e ter) ed e quater), le sanzioni previste dall'articolo 122; b) nel caso di interventi diversi da quelli della lettera a) del presente comma, fatto salvo quanto stabilito dal comma 3, una sanzione pecuniaria pari all'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere e comunque non inferiore a 1.032 euro. Qualora le opere risultino in contrasto con rilevanti interessi urbanistici, in luogo dell'applicazione della sanzione pecuniaria il comune può ordinare la rimessa in pristino a spese dei responsabili dell'abuso. 3. Quando le opere realizzate in assenza della denuncia o in difformità da essa riguardano interventi eseguiti su immobili soggetti al vincolo del restauro o risanamento conservativo ricadenti nell'ambito degli insediamenti storici, se i responsabili dell'abuso non provvedono nei termini di cui all'articolo 122, comma 1, in luogo dell'applicazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, il comune può ordinare la restituzione in pristino a spese del contravventore, irrogando inoltre una sanzione pecuniaria da 516 a 5.160 euro. 4. Nel caso di violazione delle disposizioni concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche il comune ordina la rimessa in pristino a spese del contravventore in conformità al progetto autorizzato o alla relazione inoltrata al comune ai sensi dell'articolo 91 bis. 5. Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 122, comma 1, il responsabile dell'abuso, fermo restando l'obbligo di munirsi preventivamente degli atti di cui all'articolo 88, commi 4 e 5, in quanto richiesti, può chiedere al comune il rilascio del provvedimento di sanatoria: a) nel caso degli interventi di cui all'articolo 83, comma 1, lettere e bis), e ter) ed e quater), alle condizioni previste dall'articolo 129; b) nel caso d'interventi diversi da quelli della lettera a) del presente comma, qualora le opere realizzate in assenza o difformità dalla denuncia d'inizio di attività risultino conformi agli strumenti urbanistici in vigore e non in contrasto con quelli adottati, e risultino conformi, inoltre, al regolamento edilizio vigente. In tal caso il rilascio del provvedimento di sanatoria è subordinato al pagamento di una sanzione pecuniaria di 1.032 euro, oltre al pagamento di eventuali oneri connessi al rilascio del provvedimento. Per la procedura di rilascio del provvedimento di sanatoria si applicano i commi 2, 3 e 7 dell'articolo 129. 6. In caso di presentazione della denuncia d'inizio di attività quando le opere sono in corso e nel caso d'inizio dei lavori prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 91 bis, comma 2, il comune applica la sanzione pecuniaria di 516 euro. 7. In caso di annullamento del titolo abilitativo derivante dalla presentazione della denuncia d'inizio di attività, sempreché non sia possibile la preventiva rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la rimessa in pristino, il comune applica una sanzione pecuniaria pari all'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, e comunque non inferiore a 1.032 euro. 8. Le sanzioni previste da quest'articolo non si applicano qualora le opere siano eseguite a seguito di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale." 40. All'articolo 131 della legge provinciale n. 22 del 1991, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3 bis. Qualora le violazioni di cui al comma 1 consistano nella manomissione, nel danneggiamento o nella deturpazione di un albero monumentale individuato ai sensi dell'articolo 94, si applica una sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000. L'ammontare della sanzione è determinato dal servizio competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio. Per il pagamento e la riscossione della sanzione si applicano le procedure previste dai commi da 4 a 8." 41. I comuni adeguano i regolamenti edilizi alla deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 21, comma 2 bis, della legge provinciale n. 22 del 1991, come inserito dal comma 1 di quest'articolo, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Se l'adeguamento richiede anche delle varianti al piano regolatore generale, esso è effettuato contestualmente alle modifiche da apportare al piano con la prima revisione o variante successiva all'adozione della deliberazione della Giunta provinciale. In tal caso le modifiche al regolamento edilizio producono effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della revisione o variante al piano. In attesa dell'adeguamento dei regolamenti edilizi nonché, se occorre, dei piani regolatori generali, continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici vigenti. 42. Le modificazioni apportate dal comma 3 di quest'articolo all'articolo 25 della legge provinciale n. 22 del 1991 si applicano alle domande di concessione ad edificare presentate dopo l'entrata in vigore di questa legge. 43. L'articolo 39 bis e le modificazioni agli articoli 40, 41 e 42 della legge provinciale n. 22 del 1991, come rispettivamente inserito ed apportate da questo articolo, non si applicano ai piani, o loro varianti, già adottati alla data di entrata in vigore di questa legge, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. 44. Le modificazioni apportate da quest'articolo agli articoli 77, 81, 82, 83, 84, 84 bis, 86, 87, 88, 91, 91 bis, 92, 93, 95, 117, 118, 119, 121, 122, 127 e 128 della legge provinciale n. 22 del 1991 entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione di questa legge nel Bollettino ufficiale della Regione. Per l'evasione delle domande di concessione e autorizzazione edilizia presentate prima dell'entrata in vigore delle modificazioni, riguardanti opere soggette a denuncia d'inizio di attività ai sensi delle modificazioni stesse, si applicano le disposizioni previgenti. 45. Alle opere abusive soggette a denuncia d'inizio di attività ai sensi di quest'articolo che risultino realizzate in difformità dalla concessione o autorizzazione edilizia rilasciate ai sensi delle norme previgenti si applica l'articolo 128 della legge provinciale n. 22 del 1991, come sostituito dal comma 39 di quest'articolo.
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