LEGGE PROVINCIALE N. 17 DEL 23-11-1998
PROVINCIA DI TRENTO

Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
N. 50
del 1 dicembre 1998
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 3
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27  
Allegato 1:
Allegato  
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
promulga
la seguente legge:

 

 


Sezione IV
Interventi settoriali

ARTICOLO 11

Norme speciali per la tutela e il recupero del patrimonio edilizio 
montano

1.	Ai fini della protezione e riqualificazione dei beni culturali e 
ambientali propri del territorio montano e al fine di consentire il 
recupero a fini abitativi anche non permanenti del vasto patrimonio di 
edifici minori esistenti, destinati ad attività rurali o 
silvo-pastorali, isolati o riuniti in gruppi, a bassa o alta quota, 
situati fuori dei centri abitati permanenti, la Giunta provinciale, in 
concorso con le amministrazioni locali interessate, adotta appositi 
progetti speciali.

2.	Ogni progetto contiene:
a)	il censimento e la localizzazione, per aree omogenee, e per 
ciascun ambito comunale, degli edifici suscettibili di recupero;
b)	la definizione di soluzioni tipologiche e di elementi edilizi e 
architettonici omogenei per una corretta progettazione degli 
interventi di recupero;
c)	le condizioni infrastrutturali necessarie per consentire 
l'utilizzo abitativo - anche stagionale - dei fabbricati;
d)	le prescrizioni urbanistiche e edilizie speciali, nonché quelle 
di carattere igienico-sanitario, anche diverse da quelle disposte ai 
sensi dell'articolo 29 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 
(Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come sostituito 
dall'articolo 40 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, 
necessarie a garantire la corretta progettazione e realizzazione degli 
interventi.

3.	La deliberazione di adozione della Giunta provinciale e gli atti 
connessi sono trasmessi al comune interessato per il deposito presso 
la segreteria comunale a libera visione del pubblico per quindici 
giorni consecutivi previo avviso esposto all'albo comunale.

4.	Entro quindici giorni successivi al periodo di deposito di cui al 
comma 3, chiunque ne abbia interesse e l'amministrazione comunale 
possono produrre osservazioni alla Giunta provinciale, la quale, 
previo esame e decisione sulle stesse, provvede all'approvazione 
definitiva del progetto.

5.	La deliberazione di approvazione definitiva è pubblicata per 
estratto nel Bollettino ufficiale della Regione. La deliberazione 
acquista efficacia col giorno successivo alla pubblicazione predetta. 
La documentazione allegata alla deliberazione è trasmessa al comune 
per il deposito a libera visione del pubblico. 

6.	Le prescrizioni di cui al comma 2, lettera d), ove compatibili 
con i vincoli del piano urbanistico provinciale, prevalgono rispetto 
alle norme contenute nello strumento urbanistico e nel regolamento 
edilizio locale in vigore.

7.	I comuni possono concedere, per i fini di cui al comma 1, 
contributi una tantum a favore dei proprietari che siano tali da 
almeno un anno all'entrata in vigore della presente legge e che 
intendano ristrutturare o recuperare gli edifici, a condizione che il 
beneficiario si impegni a non alienarli per almeno dieci anni dalla 
data di liquidazione del contributo e alla manutenzione dei luoghi e 
delle pertinenze di sua proprietà, secondo le indicazioni contenute 
nel provvedimento di concessione del contributo.

8.	Il contributo può essere concesso nella misura massima del 30 per 
cento della spesa ammessa.

 

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