LEGGE PROVINCIALE N. 17 DEL 23-11-1998
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ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE promulga la seguente legge:   | ||
ARTICOLO 11 Norme speciali per la tutela e il recupero del patrimonio edilizio montano 1. Ai fini della protezione e riqualificazione dei beni culturali e ambientali propri del territorio montano e al fine di consentire il recupero a fini abitativi anche non permanenti del vasto patrimonio di edifici minori esistenti, destinati ad attività rurali o silvo-pastorali, isolati o riuniti in gruppi, a bassa o alta quota, situati fuori dei centri abitati permanenti, la Giunta provinciale, in concorso con le amministrazioni locali interessate, adotta appositi progetti speciali. 2. Ogni progetto contiene: a) il censimento e la localizzazione, per aree omogenee, e per ciascun ambito comunale, degli edifici suscettibili di recupero; b) la definizione di soluzioni tipologiche e di elementi edilizi e architettonici omogenei per una corretta progettazione degli interventi di recupero; c) le condizioni infrastrutturali necessarie per consentire l'utilizzo abitativo - anche stagionale - dei fabbricati; d) le prescrizioni urbanistiche e edilizie speciali, nonché quelle di carattere igienico-sanitario, anche diverse da quelle disposte ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come sostituito dall'articolo 40 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, necessarie a garantire la corretta progettazione e realizzazione degli interventi. 3. La deliberazione di adozione della Giunta provinciale e gli atti connessi sono trasmessi al comune interessato per il deposito presso la segreteria comunale a libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi previo avviso esposto all'albo comunale. 4. Entro quindici giorni successivi al periodo di deposito di cui al comma 3, chiunque ne abbia interesse e l'amministrazione comunale possono produrre osservazioni alla Giunta provinciale, la quale, previo esame e decisione sulle stesse, provvede all'approvazione definitiva del progetto. 5. La deliberazione di approvazione definitiva è pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione. La deliberazione acquista efficacia col giorno successivo alla pubblicazione predetta. La documentazione allegata alla deliberazione è trasmessa al comune per il deposito a libera visione del pubblico. 6. Le prescrizioni di cui al comma 2, lettera d), ove compatibili con i vincoli del piano urbanistico provinciale, prevalgono rispetto alle norme contenute nello strumento urbanistico e nel regolamento edilizio locale in vigore. 7. I comuni possono concedere, per i fini di cui al comma 1, contributi una tantum a favore dei proprietari che siano tali da almeno un anno all'entrata in vigore della presente legge e che intendano ristrutturare o recuperare gli edifici, a condizione che il beneficiario si impegni a non alienarli per almeno dieci anni dalla data di liquidazione del contributo e alla manutenzione dei luoghi e delle pertinenze di sua proprietà, secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di concessione del contributo. 8. Il contributo può essere concesso nella misura massima del 30 per cento della spesa ammessa.
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