LEGGE PROVINCIALE N. 22 DEL 5-09-1991
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Il Presidente della Giunta Provinciale promulga la seguente legge:   | |||
ARTICOLO 21 Contenuti 1. Ogni comune ha un proprio regolamento edilizio. 2. Tale regolamento, in armonia con le disposizioni contenute nella presente legge, determina: a) la composizione, le attribuzioni e il funzionamento della commissione edilizia comunale, che esprime pareri obbligatori sui piani guida, sulle richieste di lottizzazione, di concessione e di autorizzazione ad edificare; b) le modalità per la presentazione al comune dei progetti di opere per le relative autorizzazioni o concessioni e per la richiesta ed il rilascio del certificato di destinazione urbanistica e del certificato di abitabilità ; c) i modi e i termini per la richiesta dei punti fissi di linea e di livello; d) le prescrizioni tecniche per l' abbattimento delle barriere architettoniche, per il contenimento dell' inquinamento acustico e per il risparmio energetico; e) i criteri e le modalità per il decoro esterno degli edifici, la sistemazione e le caratteristiche delle aree di pertinenza degli edifici e le caratteristiche delle recinzioni; f) le sporgenze sulle viene e piazze pubbliche; g) le caratteristiche tipologiche dei cartelli o altri mezzi pubblicitari da collocarsi all' interno dei centri abitati; h) i modi di approvvigionamento idrico, di scarico dei reflui e di smaltimento dei rifiuti; i) le norme igieniche di interesse edilizio; l) le cautele da osservare nell' esecuzione dei lavori; m) la definizione ei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni. 3. Nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, fra i componenti della commissione edilizia comunale devono essere compresi almeno due esperti scelti tra ingegneri, architetti e laureati in urbanistica, uno dei quali scelto fra gli iscritti all' albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio di cui all' articolo 12. Nella commissioni degli altri comuni fra i componenti deve essere ricompreso almeno un ingegnere o un architetto o un laureato in urbanistica sempre scelto fra gli esperti iscritti all' albo. Gli esperti di cui al presente comma non possono essere riconfermati. 4. Gli esperti di cui al comma 3 possono assumere, nell' ambito del territorio del comune della cui commissione edilizia fanno parte, solamente incarichi di pianificazione urbanistica e di progettazione di opere e impianti pubblici.
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ARTICOLO 22 Formazione 1. Il regolamento edilizio comunale è approvato dal consiglio comunale in conformità alla presente legge. 2. I regolamenti edilizi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia, per quanto non incompatibili, sino a quando non siano approvati i nuovi regolamenti. 3. Ogni comune deve approvare il regolamento edilizio o aggiornare quello esistente entro dodici mesi dall' entrata in vigore della presente legge. 4. La Giunta provinciale, sentito il parere della CUP, può proporre criteri ed indirizzi comuni per la redazione dei regolamenti edilizi.
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ARTICOLO 54 Elementi e caratteristiche 1. Nel rispetto delle norme del regolamento edilizio comunale, il piano di lottizzazione deve prevedere in ogni caso: a) le rappresentazioni grafiche atte a definire: 1) lo stato di fatto; 2) l' eventuale suddicisione in lotti; 3) la planivolumetria degli edifici previsti; 4) la sistemazione degli spazi esterni; 5) le opere di urbanizzazione; 6) gli elementi costruttivi di riferimento: forma e distribuzione dei fori, pendenze delle falde, tipologia del tetto, posizioni e materiali degli sporti, materiali e colori; b) la relazione tecnico - descrittiva; c) i dati tecnico - urbanistici degli interventi, riferiti agli strumenti di pianificazione in vigore; d) uno schema di convenzione che definisca: 1) l' assuzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria, previsate dall' articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e successive modifiche nonchè , ove richiesta dal comune, la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie; 2) l' assunzione, a carico del proprietario, di una quota parte degli oneri per opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione e la cessione gratuita delle aree necessarie, ovvero di una quota parte degli oneri riguardanti le opere necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all' entità ed alle caratteristiche degli insediamenti della lottizzazione; 3) i termini, non superiori ai dieci anni, entro i quali devono essere effettuate le prestazioni di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera; 4) garanzie finanziarie per l' adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione. 2. In sede di convenzione, gli oneri di cui ai numeri 1) e 2) della lettera d) del comma 1 possono, quando il comune intenda realizzare in tutto o in parte le relative opere, essere sostituiti dal contrinuto per le opere di urbanizzazione previsto dall' articolo 106, eventualmente aumentato ai sensi del comma 4 dell' articolo 55. In tal caso, il contributo corrispondente deve essere versato al comune prima del rilascio della concessione edilizia, secondo le modalità stabilite dalla convenzione. 3. Le concessioni attuative del piano di lottizzazione, dopo che sono state adempiute le prestazioni e gli oneri di cui ai precedenti commi, sono soggette al contributo commisurato alla sola incidenza del costo di costruzione. 4. Ove uno stesso piano di lottizzazione comprenda aree dislocate nel territorio di più comuni, l' autorizzazione prevista dall' articolo 53 deve essere richiesta a ciascuno dei comuni interessati, ognuno dei quali la rilascia per la parte di propria competenza, sulla base di un' unica convenzione che ripartisce tra essi gli oneri e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
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ARTICOLO 55 Formazione del piano di lottizzazione ad iniziativa privata 1. La richiesta di autorizzazione del piano di lottizzazione deve essere presentata al comune dai proprietarie completa di tutta la documentazione tecnica prescritta dal regolamento edilizio. 2. La richiesta deve essere accompagnata dai provvedimenti elencati all' articolo 88 in quanto necessari. 3. Il consiglio comunale autorizza la lottizzazione previo parere della commissione edilizia comunale, ed approva lo schema di convenzione. Successivamente il sindaco provvede alla stipula della convenzione, da rendersi pubblica mediante annotazione a cura dei proprietari nel libro fondiario. 4. Con la deliberazione di autorizzazione il consiglio comunale può determinare un aumento, fino ad un massimo del 30 per cento, dell' incidenza del contributo di concessione così come previsto dall' articolo 106, in relazione alla natura dell' insediamento, alle caratteristiche geografiche della zona nonchè allo stato delle opere di urbanizzazione.
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ARTICOLO 104
Esercizio dei poteri di deroga 1. I poteri di deroga previsti dalle norme di attuazione degli strumenti di pianificazione, sia in vigore che adottati, ovvero dal regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico. 2. la Giunta provinciale, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, individua le categorie di edifici ed opere qualificati di interesse pubblico ai fini dell' esercizio del potere di deroga. 3. Il rilascio della concessione in applicazione dei poteri di cui al comma 1 è subordinato all' autorizzazione del consiglio comunale e successivamente al nullaosta della Giunta provinciale.
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