LEGGE PROVINCIALE N. 22 DEL 5-09-1991
PROVINCIA DI TRENTO

Ordinamento urbanistico e tutela del territorio

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
N. 39
del 10 settembre 1991
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 DEL 10 settembre 1991
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166  
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 21 del 1992 Articolo 53
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 21 del 1992 Articolo 66
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 21 del 1992 Articolo 77
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 21 del 1992 Articolo 88
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 21 del 1992 Articolo 89
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 1 del 1993
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 1 del 1993 Articolo 1
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 1 del 1993 Articolo 13
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 23 del 1993 Articolo 23
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 5 del 1995 Articolo 1
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 5 del 1995 Articolo 15
Il Consiglio Provinciale ha approvato
Il Presidente della Giunta Provinciale
promulga la seguente legge:

 

 


TITOLO II
Strumenti di pianificazione territoriale
Capo V
Regolamento edilizio comunale

ARTICOLO 21

 Contenuti
 1.  Ogni comune ha un proprio regolamento
edilizio.
  2.  Tale regolamento, in armonia con le disposizioni
contenute nella presente legge, determina:
a) la composizione, le attribuzioni e il funzionamento
della commissione edilizia comunale,
che esprime pareri obbligatori sui piani guida,
sulle richieste di lottizzazione, di concessione
e di autorizzazione ad edificare;
  b) le modalità  per la presentazione al comune dei
progetti di opere per le relative autorizzazioni
o concessioni e per la richiesta ed il rilascio
del certificato di destinazione urbanistica e del
certificato di abitabilità ;
  c) i modi e i termini per la richiesta dei punti
fissi di linea e di livello;
  d) le prescrizioni tecniche per l' abbattimento delle
barriere architettoniche, per il contenimento
dell' inquinamento acustico e per il risparmio
energetico;
  e) i criteri e le modalità  per il decoro esterno degli
edifici, la sistemazione e le caratteristiche
delle aree di pertinenza degli edifici e le caratteristiche
delle recinzioni;
  f) le sporgenze sulle viene e piazze pubbliche;
  g) le caratteristiche tipologiche dei cartelli o altri
mezzi pubblicitari da collocarsi all' interno dei
centri abitati;
  h) i modi di approvvigionamento idrico, di scarico
dei reflui e di smaltimento dei rifiuti;
  i) le norme igieniche di interesse edilizio;
  l) le cautele da osservare nell' esecuzione dei lavori;
  m) la definizione ei metodi di misurazione degli
elementi geometrici delle costruzioni.
  3.  Nei comuni con popolazione superiore ai
5.000 abitanti, fra i componenti della commissione
edilizia comunale devono essere compresi almeno
due esperti scelti tra ingegneri, architetti e laureati
in urbanistica, uno dei quali scelto fra gli
iscritti all' albo degli esperti in urbanistica e tutela
del paesaggio di cui all' articolo 12.  Nella commissioni
degli altri comuni fra i componenti deve essere
ricompreso almeno un ingegnere o un architetto
o un laureato in urbanistica sempre scelto
fra gli esperti iscritti all' albo.  Gli esperti di cui
al presente comma non possono essere riconfermati.
  4.  Gli esperti di cui al comma 3 possono assumere,
nell' ambito del territorio del comune della
cui commissione edilizia fanno parte, solamente
incarichi di pianificazione urbanistica e di progettazione
di opere e impianti pubblici.

 

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ARTICOLO 22

 Formazione
 1.  Il regolamento edilizio comunale è  approvato
dal consiglio comunale in conformità  alla
presente legge.
  2.  I regolamenti edilizi vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge conservano
efficacia, per quanto non incompatibili, sino a
quando non siano approvati i nuovi regolamenti.
  3.  Ogni comune deve approvare il regolamento
edilizio o aggiornare quello esistente entro dodici
mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
  4.  La Giunta provinciale, sentito il parere
della CUP, può  proporre criteri ed indirizzi comuni
per la redazione dei regolamenti edilizi.

 

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TITOLO IV
Procedimenti per la formazione degli
strumenti di pianificazione territoriale
CAPO IV
Piani attuativi

ARTICOLO 54

 Elementi e caratteristiche
 1.  Nel rispetto delle norme del regolamento
edilizio comunale, il piano di lottizzazione deve
prevedere in ogni caso:
a) le rappresentazioni grafiche atte a definire:
1) lo stato di fatto;
  2) l' eventuale suddicisione in lotti;
  3) la planivolumetria degli edifici previsti;
  4) la sistemazione degli spazi esterni;
  5) le opere di urbanizzazione;
  6) gli elementi costruttivi di riferimento: forma
e distribuzione dei fori, pendenze delle
falde, tipologia del tetto, posizioni e materiali
degli sporti, materiali e colori;
  b) la relazione tecnico - descrittiva;
  c) i dati tecnico - urbanistici degli interventi, riferiti
agli strumenti di pianificazione in vigore;
  d) uno schema di convenzione che definisca:
1) l' assuzione, a carico del proprietario, degli
oneri relativi alle opere di urbanizzazione
primaria, previsate dall' articolo 4
della legge 29 settembre 1964, n. 847 e successive
modifiche nonchè , ove richiesta dal
comune, la cessione gratuita entro termini
prestabiliti delle aree necessarie;
  2) l' assunzione, a carico del proprietario, di
una quota parte degli oneri per opere di
urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione
e la cessione gratuita delle aree
necessarie, ovvero di una quota parte degli
oneri riguardanti le opere necessarie per
allacciare la zona ai pubblici servizi;  la
quota è  determinata in proporzione all' entità 
ed alle caratteristiche degli insediamenti
della lottizzazione;
  3) i termini, non superiori ai dieci anni, entro
i quali devono essere effettuate le prestazioni
di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera;
  4) garanzie finanziarie per l' adempimento degli
obblighi derivanti dalla convenzione.
  2.  In sede di convenzione, gli oneri di cui ai
numeri 1) e 2) della lettera d) del comma 1 possono,
quando il comune intenda realizzare in tutto o in
parte le relative opere, essere sostituiti dal contrinuto
per le opere di urbanizzazione previsto dall'
articolo 106, eventualmente aumentato ai sensi del
comma 4 dell' articolo 55.  In tal caso, il contributo
corrispondente deve essere versato al comune prima
del rilascio della concessione edilizia, secondo le
modalità  stabilite dalla convenzione.
  3.  Le concessioni attuative del piano di lottizzazione,
dopo che sono state adempiute le prestazioni
e gli oneri di cui ai precedenti commi,
sono soggette al contributo commisurato alla sola
incidenza del costo di costruzione.
  4.  Ove uno stesso piano di lottizzazione comprenda
aree dislocate nel territorio di più  comuni,
l' autorizzazione prevista dall' articolo 53 deve essere
richiesta a ciascuno dei comuni interessati,
ognuno dei quali la rilascia per la parte di propria
competenza, sulla base di un' unica convenzione
che ripartisce tra essi gli oneri e le opere di urbanizzazione
primaria e secondaria.

 
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 847 del 1964 Articolo 4

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ARTICOLO 55

 Formazione del piano di lottizzazione ad
iniziativa privata
 1.  La richiesta di autorizzazione del piano
di lottizzazione deve essere presentata al comune
dai proprietarie completa di tutta la documentazione
tecnica prescritta dal regolamento edilizio.
  2.  La richiesta deve essere accompagnata dai
provvedimenti elencati all' articolo 88 in quanto
necessari.
  3.  Il consiglio comunale autorizza la lottizzazione
previo parere della commissione edilizia comunale,
ed approva lo schema di convenzione.  Successivamente
il sindaco provvede alla stipula della
convenzione, da rendersi pubblica mediante annotazione
a cura dei proprietari nel libro fondiario.
  4.  Con la deliberazione di autorizzazione il consiglio
comunale può  determinare un aumento, fino
ad un massimo del 30 per cento, dell' incidenza del
contributo di concessione così  come previsto dall' articolo
106, in relazione alla natura dell' insediamento,
alle caratteristiche geografiche della zona nonchè 
allo stato delle opere di urbanizzazione.

 

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TITOLO VII
Disciplina delle modificazioni dell' uso del suolo
Capo V
Concessioni in deroga

ARTICOLO 104
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 26 del 1993 Articolo 57

 Esercizio dei poteri di deroga
 1.  I poteri di deroga previsti dalle norme di
attuazione degli strumenti di pianificazione, sia in
vigore che adottati, ovvero dal regolamento edilizio
possono essere esercitati limitatamente alla realizzazione
di opere pubbliche o di interesse pubblico.
  2.  la Giunta provinciale, entro sei mesi dall'
entrata in vigore della presente legge, individua
le categorie di edifici ed opere qualificati di interesse
pubblico ai fini dell' esercizio del potere di
deroga.
  3.  Il rilascio della concessione in applicazione
dei poteri di cui al comma 1 è  subordinato all'
autorizzazione del consiglio comunale e successivamente
al nullaosta della Giunta provinciale.

 

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