LEGGE PROVINCIALE N. 3 DEL 22-03-2001
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ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE promulga la seguente legge:   | ||
ARTICOLO 14 Modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) 1. All'articolo 21 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "a) la composizione, le attribuzioni e il funzionamento della commissione edilizia comunale, che esprime pareri obbligatori sui piani guida, sulle richieste di lottizzazione, di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 99, sugli interventi di restauro e risanamento conservativo, e l'individuazione dei casi in cui il parere della commissione non è richiesto per il rilascio della concessione a edificare;". 2. Dopo l'articolo 24 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è inserito il seguente: "Art. 24 bis Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano esistente 1. I piani regolatori generali e i regolamenti edilizi dei comuni, anche al fine di consentire il riutilizzo a fini abitativi del patrimonio edilizio tradizionale, disciplinano le condizioni e le modalità che devono essere osservate nell'esecuzione degli interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio medesimo destinato originariamente ad attività agricole e silvo-pastorali. 2. Il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio, per i fini di cui al comma 1 e nel rispetto degli indirizzi e criteri di cui al comma 3, prevedono: a) l'individuazione degli edifici tradizionali esistenti e delle relative pertinenze, che richiedono interventi di manutenzione ambientale; b) la definizione, anche per aree omogenee, dei caratteri tipologici, degli elementi costruttivi, dei materiali, delle sistemazioni esterne, delle modalità da osservare nell'esecuzione dei lavori e di ogni altro elemento necessario per una corretta progettazione degli interventi; c) le specifiche condizioni, ivi comprese quelle di carattere igienico-sanitario, indispensabili per consentire l'utilizzo abitativo, anche non permanente, degli edifici. 3. La Giunta provinciale, sentita la CUP e la CTP, stabilisce indirizzi e criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero di cui al comma 2 e fissa i requisiti igienico-sanitari che i regolamenti edilizi dei comuni devono rispettare per consentire l'utilizzo a fini abitativi, anche non permanente, degli edifici. 4. Qualora i piani regolatori generali, o loro varianti, adottati dal comune per i fini di cui al comma 1 soddisfino le esigenze di tutela paesaggistica, ai sensi della presente legge, rimane fermo quanto disposto dall'articolo 41, comma 3. 5. Gli interventi di valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale sono effettuati, di norma, senza la realizzazione di nuove opere di infrastrutturazione. L'esecuzione delle opere necessarie per rendere abitabile l'edificio non costituisce titolo per richiedere la riduzione del contributo di concessione a termini dell'articolo 90. 6. Nel caso di recupero degli edifici a fini abitativi il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia è subordinato alla stipulazione con il comune di una convenzione con la quale i richiedenti si impegnano ad effettuare, per un periodo non inferiore a dieci anni e secondo le modalità stabilite dalla convenzione medesima, interventi di manutenzione ambientale delle pertinenze dell'edificio. In caso di violazione degli obblighi assunti, la convenzione prevede l'esecuzione degli interventi di manutenzione da parte del comune a spese del richiedente." 3. Dopo l'articolo 42 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è inserito il seguente: "Art. 42 bis Rettifica delle previsioni del piano regolatore generale 1. Non richiedono la procedura di variante al piano regolatore generale di cui all'articolo 41 i seguenti atti: a) la correzione di errori materiali presenti nelle norme di attuazione, nelle rappresentazioni grafiche e negli altri elaborati del piano regolatore generale; b) gli adeguamenti conseguenti alle correzioni di cui alla lettera a), allo scopo di eliminare previsioni contrastanti tra loro. 2. Gli atti di cui al comma 1, accompagnati dalla documentazione individuata con deliberazione della Giunta provinciale, sono approvati dal consiglio comunale. 3. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Provincia, unitamente alla documentazione richiesta, e la deliberazione di approvazione del consiglio comunale è pubblicata a cura della Provincia nel Bollettino ufficiale della Regione. 4. I comuni adeguano secondo le procedure di cui ai commi 2 e 3 le rappresentazioni grafiche e gli altri elaborati del piano regolatore generale a seguito dell'approvazione di piani, di programmi e di progetti costituenti varianti ai piani regolatori generali in forza di legge ovvero all'avvenuta esecuzione di opere concernenti infrastrutture che risultano da potenziare o di progetto secondo le previsioni del piano regolatore generale." 4. L'articolo 72 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è sostituito dal seguente: "Art. 72 Obblighi particolari e interventi urgenti ai fini della tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbanistico e della tutela del paesaggio 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni immobili hanno l'obbligo di provvedere alla loro manutenzione e il divieto di adibirli a usi contrastanti con la tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbanistico e del paesaggio. 2. In caso d'inosservanza dell'obbligo e del divieto previsti al comma 1, il comune può ordinare che si provveda entro un congruo termine alla manutenzione degli immobili o alla cessazione degli usi non compatibili con i fini di cui al medesimo comma e può prescrivere che si adottino le misure necessarie per salvaguardare i beni, ivi compresa, ove necessario, la demolizione di opere in stato di degrado e la rimessa in pristino dei luoghi. Qualora gli interessati non provvedano nei termini stabiliti, il comune, previa diffida, può procedere d'ufficio a spese degli inadempienti. In caso d'inerzia del comune può provvedere la Provincia. 3. Quando si verifica un evento che comporti danno imminente o pericolo di danno imminente a uno dei beni immobili compresi nelle aree sottoposte a tutela paesaggistico-ambientale oppure contenuti nell'elenco di cui all'articolo 94, il proprietario o chi ha il godimento del bene debbono darne notizia al servizio provinciale competenze in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio, il quale emette gli ordini e i divieti che reputa opportuni ai fini della protezione del paesaggio. 4. Gli ordini e i divieti di cui al comma 3 sono di competenza del comune qualora il bene tutelato ricada in zone per le quali il piano regolatore generale o il piano attuativo abbiano soddisfatto le esigenze di tutela e di valorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 41, comma 3 e dell'articolo 31. In caso di inerzia del comune provvede la Provincia." 5. Dopo l'articolo 72 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è inserito il seguente: "Art. 72 bis Interventi di urgenza e di carattere straordinario riguardanti immobili ricadenti negli insediamenti storici 1. Qualora occorra intervenire in via d'urgenza su edifici o strutture individuate come insediamenti storici dal piano regolatore generale o dai piani di cui alla legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44 (Norme per la tutela ed il recupero degli insediamenti storici), o individuati ai sensi dell'articolo 24 della presente legge, per impedire il verificarsi di compromissioni o danni difficilmente riparabili e qualora i proprietari, anche a seguito della diffida prevista dall'articolo 68, non abbiamo provveduto nel termine fissato, il comune può richiedere alla Provincia di provvedere direttamente all'esecuzione delle opere, avvalendosi eventualmente, ove si tratti di edifici a prevalente destinazione residenziale, dell'ITEA. La Provincia può procedere, ove occorra, all'espropriazione del bene e contestualmente all'esecuzione delle opere. L'immobile espropriato, se avente prevalente destinazione residenziale, è consegnato all'ITEA per essere utilizzato a fini di locazione semplice. 2. L'esecuzione delle opere di cui al comma 1 può essere effettuata anche senza espropriazione del bene, qualora il proprietario rimborsi alla Provincia le spese da questa sostenute; con convenzione sono disciplinati i tempi e le modalità di rimborso delle spese nonché la destinazione d'uso dell'immobile. 3. Nel caso di interventi riguardanti edifici soggetti a risanamento conservativo o a ristrutturazione, qualora il richiedente la concessione edilizia dimostri al comune mediante la presentazione di una perizia che l'immobile presenta condizioni statiche tali da non consentirne il recupero nel rispetto delle condizioni stabilite dalle norme urbanistiche per ciascuna tipologia di intervento, il consiglio comunale può autorizzare il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione del progetto di recupero proposto, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Il consiglio comunale autorizza il rilascio della concessione edilizia previo parere conforme del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio. 4. Il comma 3 non si applica nel caso di crolli e demolizioni parziali o totali già avvenuti." 6. All'articolo 99 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come sostituito dall'articolo 65 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, dopo la lettera e) del comma 1 è aggiunta la seguente: "e bis) installazione di collettori solari e pannelli fotovoltaici, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta provinciale." 7. All'articolo 104 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come sostituito dall'articolo 65 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il rilascio della concessione, nell'esercizio dei poteri di cui al comma 1, è subordinato all'autorizzazione del consiglio comunale e successivamente al nulla-osta della Giunta provinciale. Con la deliberazione di cui al comma 2 la Giunta provinciale può stabilire per quali opere qualificate d'interesse pubblico, relative a interventi che non comportano rilevanti trasformazioni urbanistiche e che comunque non sono in contrasto con la destinazione di zona, l'esercizio dei poteri di deroga è subordinato alla sola autorizzazione del consiglio comunale." 8. L'articolo 111 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è sostituito dal seguente: "Art. 111 Esenzione dal contributo di concessione 1. Il contributo di concessione non è dovuto: a) per i seguenti interventi riguardanti le imprese agricole: 1) opere da realizzare nelle zone agricole in funzione della coltivazione del fondo, con esclusione delle costruzioni e degli impianti di cui all'articolo 109, comma 1, lettera a), destinati, anche solo parzialmente, alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli per conto terzi, nonché delle costruzioni ed impianti destinati agli allevamenti di cui all'articolo 109, comma 1, lettera b); 2) interventi di recupero di edifici esistenti da destinare ad attività agrituristica, anche se ricadenti in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola; 3) fabbricati ad uso residenziale da realizzare nelle zone agricole, nel limite di 400 metri cubi di costruzione e purché costituiscano prima abitazione dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 24 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 concernente 'Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)'. L'esenzione è comunque subordinata alla stipulazione con il comune della convenzione di cui al comma 4; b) per i lavori di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici esistenti da destinare a scopo abitativo, limitatamente ai primi 600 metri cubi di volume e a condizione che l'intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente; l'esenzione è comunque subordinata alla stipulazione con il comune della convenzione di cui al comma 4; c) per le modificazioni che non comportano aumento di volume o mutamento della destinazione d'uso e che sono necessarie per migliorare le condizioni igieniche, statiche o funzionali delle costruzioni esistenti; d) per i parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari; e) per gli impianti e le attrezzature tecnologiche; per le opere pubbliche o di interesse generale, ivi comprese le strutture di carattere religioso destinate a uso pubblico e gli interventi di edilizia abitativa pubblica, realizzate dagli enti istituzionalmente competenti; per le opere di urbanizzazione eseguite in attuazione di strumenti urbanistici o concordate con il comune; f) per le opere da realizzare in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità; g) per i nuovi impianti, lavori, opere e installazioni relativi alle energie rinnovabili e alla conservazione e al risparmio energetico; h) per le pertinenze funzionali degli interventi di cui alla lettera e); i) per i lavori oggetto di concessioni rinnovate per decorso dei termini di validità o per annullamento comunque disposto, salva la corresponsione dell'eventuale maggior onere in dipendenza dagli aggiornamenti previsti dagli articoli 107 e 108. 2. Nel caso di edifici di nuova costruzione destinati a scopo abitativo, a condizione che l'intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente, purché non qualificata di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso), il contributo di concessione, limitatamente ai primi 400 metri cubi di volume, è commisurato esclusivamente all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. 3. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione parziale o totale per la prima abitazione devono sussistere i seguenti requisiti: a) l'unità abitativa deve risultare di proprietà del richiedente; b) il richiedente deve stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla fine dei lavori; c) il richiedente e il suo coniuge, purché non divorziati né separati giudizialmente, non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un altro alloggio ubicato nel territorio nazionale. 4. L'esenzione parziale o totale per la prima abitazione è subordinata alla stipulazione con il comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso del predetto periodo, l'interessato decade dai benefici concessi e il comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione. Il comune provvede alla vigilanza sul rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario dell'esenzione, anche mediante controlli a campione. 5. Per le opere realizzate su immobili di proprietà dello Stato da chiunque abbia titolo al godimento del bene in base a provvedimento dei competenti organi dell'amministrazione, il contributo di concessione è commisurato all'incidenza delle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria." 9. In prima applicazione dell'articolo 24 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come inserito dal comma 2 del presente articolo: a) la Giunta provinciale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva la deliberazione di cui al comma 3 dell'articolo 24 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22; b) i comuni possono deliberare le varianti ai piani regolatori generali anche in deroga ai termini previsti dall'articolo 42, comma 2, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come sostituito dall'articolo 40 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3. 10. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 4 e 5 del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
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