LEGGE PROVINCIALE N. 3 DEL 22-03-2001
PROVINCIA DI TRENTO

Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2001

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
N. 13
del 27 marzo 2001
SUPPLEMENTO N. 2
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70  
Allegato 1:
Allegato   Allegato   Allegato  
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
promulga
la seguente legge:

 

 


Capo VI
Disposizioni in materia di urbanistica





ARTICOLO 14

Modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22
(Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)

1.	All'articolo 21 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 
la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"a)	la composizione, le attribuzioni e il funzionamento della 
commissione edilizia comunale, che esprime pareri obbligatori sui 
piani guida, sulle richieste di lottizzazione, di autorizzazione 
paesaggistica di cui all'articolo 99, sugli interventi di restauro e 
risanamento conservativo, e l'individuazione dei casi in cui il parere 
della commissione non è richiesto per il rilascio della concessione a 
edificare;".
2.	Dopo l'articolo 24 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 
22 è inserito il seguente:
"Art. 24 bis
Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano 
esistente
1.	I piani regolatori generali e i regolamenti edilizi dei comuni, 
anche al fine di consentire il riutilizzo a fini abitativi del 
patrimonio edilizio tradizionale, disciplinano le condizioni e le 
modalità che devono essere osservate nell'esecuzione degli interventi 
di conservazione e valorizzazione del patrimonio medesimo destinato 
originariamente ad attività agricole e silvo-pastorali.
2.	Il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio, per i 
fini di cui al comma 1 e nel rispetto degli indirizzi e criteri di cui 
al comma 3, prevedono:
a)	l'individuazione degli edifici tradizionali esistenti e delle 
relative pertinenze, che richiedono interventi di manutenzione 
ambientale;
b)	la definizione, anche per aree omogenee, dei caratteri 
tipologici, degli elementi costruttivi, dei materiali, delle 
sistemazioni esterne, delle modalità da osservare nell'esecuzione dei 
lavori e di ogni altro elemento necessario per una corretta 
progettazione degli interventi;
c)	le specifiche condizioni, ivi comprese quelle di carattere 
igienico-sanitario, indispensabili per consentire l'utilizzo 
abitativo, anche non permanente, degli edifici.
3.	La Giunta provinciale, sentita la CUP e la CTP, stabilisce 
indirizzi e criteri generali per la disciplina degli interventi di 
recupero di cui al comma 2 e fissa i requisiti igienico-sanitari che i 
regolamenti edilizi dei comuni devono rispettare per consentire 
l'utilizzo a fini abitativi, anche non permanente, degli edifici.
4.	Qualora i piani regolatori generali, o loro varianti, adottati 
dal comune per i fini di cui al comma 1 soddisfino le esigenze di 
tutela paesaggistica, ai sensi della presente legge, rimane fermo 
quanto disposto dall'articolo 41, comma 3.
5.	Gli interventi di valorizzazione del patrimonio edilizio 
tradizionale sono effettuati, di norma, senza la realizzazione di 
nuove opere di infrastrutturazione. L'esecuzione delle opere 
necessarie per rendere abitabile l'edificio non costituisce titolo per 
richiedere la riduzione del contributo di concessione a termini 
dell'articolo 90.
6.	Nel caso di recupero degli edifici a fini abitativi il rilascio 
della concessione o autorizzazione edilizia è subordinato alla 
stipulazione con il comune di una convenzione con la quale i 
richiedenti si impegnano ad effettuare, per un periodo non inferiore a 
dieci anni e secondo le modalità stabilite dalla convenzione medesima, 
interventi di manutenzione ambientale delle pertinenze dell'edificio. 
In caso di violazione degli obblighi assunti, la convenzione prevede 
l'esecuzione degli interventi di manutenzione da parte del comune a 
spese del richiedente."
3.	Dopo l'articolo 42 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 
22 è inserito il seguente:
"Art. 42 bis
Rettifica delle previsioni del piano regolatore generale
1.	Non richiedono la procedura di variante al piano regolatore 
generale di cui all'articolo 41 i seguenti atti:
a)	la correzione di errori materiali presenti nelle norme di 
attuazione, nelle rappresentazioni grafiche e negli altri elaborati 
del piano regolatore generale;
b)	gli adeguamenti conseguenti alle correzioni di cui alla lettera 
a), allo scopo di eliminare previsioni contrastanti tra loro.
2.	Gli atti di cui al comma 1, accompagnati dalla documentazione 
individuata con deliberazione della Giunta provinciale, sono approvati 
dal consiglio comunale.
3.	Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Provincia, 
unitamente alla documentazione richiesta, e la deliberazione di 
approvazione del consiglio comunale è pubblicata a cura della 
Provincia nel Bollettino ufficiale della Regione.
4.	I comuni adeguano secondo le procedure di cui ai commi 2 e 3 le 
rappresentazioni grafiche e gli altri elaborati del piano regolatore 
generale a seguito dell'approvazione di piani, di programmi e di 
progetti costituenti varianti ai piani regolatori generali in forza di 
legge ovvero all'avvenuta esecuzione di opere concernenti 
infrastrutture che risultano da potenziare o di progetto secondo le 
previsioni del piano regolatore generale."
4.	L'articolo 72 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è 
sostituito dal seguente:
"Art. 72
Obblighi particolari e interventi urgenti ai fini della tutela della 
sicurezza pubblica,
del decoro urbanistico e della tutela del paesaggio
1.	I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni 
immobili hanno l'obbligo di provvedere alla loro manutenzione e il 
divieto di adibirli a usi contrastanti con la tutela della sicurezza 
pubblica, del decoro urbanistico e del paesaggio.
2.	In caso d'inosservanza dell'obbligo e del divieto previsti al 
comma 1, il comune può ordinare che si provveda entro un congruo 
termine alla manutenzione degli immobili o alla cessazione degli usi 
non compatibili con i fini di cui al medesimo comma e può prescrivere 
che si adottino le misure necessarie per salvaguardare i beni, ivi 
compresa, ove necessario, la demolizione di opere in stato di degrado 
e la rimessa in pristino dei luoghi. Qualora gli interessati non 
provvedano nei termini stabiliti, il comune, previa diffida, può 
procedere d'ufficio a spese degli inadempienti. In caso d'inerzia del 
comune può provvedere la Provincia.
3.	Quando si verifica un evento che comporti danno imminente o 
pericolo di danno imminente a uno dei beni immobili compresi nelle 
aree sottoposte a tutela paesaggistico-ambientale oppure contenuti 
nell'elenco di cui all'articolo 94, il proprietario o chi ha il 
godimento del bene debbono darne notizia al servizio provinciale 
competenze in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio, il 
quale emette gli ordini e i divieti che reputa opportuni ai fini della 
protezione del paesaggio.
4.	Gli ordini e i divieti di cui al comma 3 sono di competenza del 
comune qualora il bene tutelato ricada in zone per le quali il piano 
regolatore generale o il piano attuativo abbiano soddisfatto le 
esigenze di tutela e di valorizzazione paesaggistica ai sensi 
dell'articolo 41, comma 3 e dell'articolo 31. In caso di inerzia del 
comune provvede la Provincia."
5.	Dopo l'articolo 72 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 
22 è inserito il seguente:
"Art. 72 bis
Interventi di urgenza e di carattere straordinario
riguardanti immobili ricadenti negli insediamenti storici
1.	Qualora occorra intervenire in via d'urgenza su edifici o 
strutture individuate come insediamenti storici dal piano regolatore 
generale o dai piani di cui alla legge provinciale 6 novembre 1978, n. 
44 (Norme per la tutela ed il recupero degli insediamenti storici), o 
individuati ai sensi dell'articolo 24 della presente legge, per 
impedire il verificarsi di compromissioni o danni difficilmente 
riparabili e qualora i proprietari, anche a seguito della diffida 
prevista dall'articolo 68, non abbiamo provveduto nel termine fissato, 
il comune può richiedere alla Provincia di provvedere direttamente 
all'esecuzione delle opere, avvalendosi eventualmente, ove si tratti 
di edifici a prevalente destinazione residenziale, dell'ITEA. La 
Provincia può procedere, ove occorra, all'espropriazione del bene e 
contestualmente all'esecuzione delle opere. L'immobile espropriato, se 
avente prevalente destinazione residenziale, è consegnato all'ITEA per 
essere utilizzato a fini di locazione semplice.
2.	L'esecuzione delle opere di cui al comma 1 può essere effettuata 
anche senza espropriazione del bene, qualora il proprietario rimborsi 
alla Provincia le spese da questa sostenute; con convenzione sono 
disciplinati i tempi e le modalità di rimborso delle spese nonché la 
destinazione d'uso dell'immobile.
3.	Nel caso di interventi riguardanti edifici soggetti a risanamento 
conservativo o a ristrutturazione, qualora il richiedente la 
concessione edilizia dimostri al comune mediante la presentazione di 
una perizia che l'immobile presenta condizioni statiche tali da non 
consentirne il recupero nel rispetto delle condizioni stabilite dalle 
norme urbanistiche per ciascuna tipologia di intervento, il consiglio 
comunale può autorizzare il rilascio della concessione edilizia per la 
realizzazione del progetto di recupero proposto, anche in deroga alle 
previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Il 
consiglio comunale autorizza il rilascio della concessione edilizia 
previo parere conforme del servizio provinciale competente in materia 
di urbanistica e tutela del paesaggio.
4.	Il comma 3 non si applica nel caso di crolli e demolizioni 
parziali o totali già avvenuti."
6.	All'articolo 99 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, 
come sostituito dall'articolo 65 della legge provinciale 11 settembre 
1998, n. 10, dopo la lettera e) del comma 1 è aggiunta la seguente:
"e bis) installazione di collettori solari e pannelli fotovoltaici, 
nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta provinciale."
7.	All'articolo 104 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, 
come sostituito dall'articolo 65 della legge provinciale 11 settembre 
1998, n. 10, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3.	Il rilascio della concessione, nell'esercizio dei poteri di cui 
al comma 1, è subordinato all'autorizzazione del consiglio comunale e 
successivamente al nulla-osta della Giunta provinciale. Con la 
deliberazione di cui al comma 2 la Giunta provinciale può stabilire 
per quali opere qualificate d'interesse pubblico, relative a 
interventi che non comportano rilevanti trasformazioni urbanistiche e 
che comunque non sono in contrasto con la destinazione di zona, 
l'esercizio dei poteri di deroga è subordinato alla sola 
autorizzazione del consiglio comunale."
8.	L'articolo 111 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è 
sostituito dal seguente:
"Art. 111
Esenzione dal contributo di concessione
1.	Il contributo di concessione non è dovuto:
a)	per i seguenti interventi riguardanti le imprese agricole:
1)	opere da realizzare nelle zone agricole in funzione della 
coltivazione del fondo, con esclusione delle costruzioni e degli 
impianti di cui all'articolo 109, comma 1, lettera a), destinati, 
anche solo parzialmente, alla conservazione e trasformazione dei 
prodotti agricoli per conto terzi, nonché delle costruzioni ed 
impianti destinati agli allevamenti di cui all'articolo 109, comma 1, 
lettera b);
2)	interventi di recupero di edifici esistenti da destinare ad 
attività agrituristica, anche se ricadenti in zone con destinazione 
urbanistica diversa da quella agricola;
3)	fabbricati ad uso residenziale da realizzare nelle zone agricole, 
nel limite di 400 metri cubi di costruzione e purché costituiscano 
prima abitazione dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai 
sensi dell'articolo 24 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 
concernente 'Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 
28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 
26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo 
sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in 
materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni 
per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole 
(APIA)'. L'esenzione è comunque subordinata alla stipulazione con il 
comune della convenzione di cui al comma 4;
b)	per i lavori di restauro, di risanamento conservativo e di 
ristrutturazione di edifici esistenti da destinare a scopo abitativo, 
limitatamente ai primi 600 metri cubi di volume e a condizione che 
l'intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del 
richiedente; l'esenzione è comunque subordinata alla stipulazione con 
il comune della convenzione di cui al comma 4;
c)	per le modificazioni che non comportano aumento di volume o 
mutamento della destinazione d'uso e che sono necessarie per 
migliorare le condizioni igieniche, statiche o funzionali delle 
costruzioni esistenti;
d)	per i parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità 
immobiliari;
e)	per gli impianti e le attrezzature tecnologiche; per le opere 
pubbliche o di interesse generale, ivi comprese le strutture di 
carattere religioso destinate a uso pubblico e gli interventi di 
edilizia abitativa pubblica, realizzate dagli enti istituzionalmente 
competenti; per le opere di urbanizzazione eseguite in attuazione di 
strumenti urbanistici o concordate con il comune;
f)	per le opere da realizzare in attuazione di norme o provvedimenti 
emanati a seguito di pubbliche calamità;
g)	per i nuovi impianti, lavori, opere e installazioni relativi alle 
energie rinnovabili e alla conservazione e al risparmio energetico;
h)	per le pertinenze funzionali degli interventi di cui alla lettera 
e);
i)	per i lavori oggetto di concessioni rinnovate per decorso dei 
termini di validità o per annullamento comunque disposto, salva la 
corresponsione dell'eventuale maggior onere in dipendenza dagli 
aggiornamenti previsti dagli articoli 107 e 108.
2.	Nel caso di edifici di nuova costruzione destinati a scopo 
abitativo, a condizione che l'intervento sia diretto a realizzare la 
prima abitazione del richiedente, purché non qualificata di lusso ai 
sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle 
abitazioni di lusso), il contributo di concessione, limitatamente ai 
primi 400 metri cubi di volume, è commisurato esclusivamente 
all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
3.	Ai fini del riconoscimento dell'esenzione parziale o totale per 
la prima abitazione devono sussistere i seguenti requisiti:
a)	l'unità abitativa deve risultare di proprietà del richiedente;
b)	il richiedente deve stabilirvi la propria residenza entro un anno 
dalla fine dei lavori;
c)	il richiedente e il suo coniuge, purché non divorziati né 
separati giudizialmente, non devono essere titolari di diritti di 
proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un altro alloggio ubicato 
nel territorio nazionale.
4.	L'esenzione parziale o totale per la prima abitazione è 
subordinata alla stipulazione con il comune di una convenzione con la 
quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà 
o in godimento a qualsiasi titolo per un periodo di dieci anni dalla 
data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile 
intervenuta nel corso del predetto periodo, l'interessato decade dai 
benefici concessi e il comune determina l'ammontare del contributo di 
concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della 
cessione. Il comune provvede alla vigilanza sul rispetto degli 
obblighi assunti dal beneficiario dell'esenzione, anche mediante 
controlli a campione.
5.	Per le opere realizzate su immobili di proprietà dello Stato da 
chiunque abbia titolo al godimento del bene in base a provvedimento 
dei competenti organi dell'amministrazione, il contributo di 
concessione è commisurato all'incidenza delle sole spese di 
urbanizzazione primaria e secondaria."
9.	In prima applicazione dell'articolo 24 bis della legge 
provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come inserito dal comma 2 del 
presente articolo:
a)	la Giunta provinciale, entro 180 giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, approva la deliberazione di cui al comma 
3 dell'articolo 24 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 
22;
b)	i comuni possono deliberare le varianti ai piani regolatori 
generali anche in deroga ai termini previsti dall'articolo 42, comma 
2, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come sostituito 
dall'articolo 40 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.
10.	Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 
4 e 5 del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate 
nell'allegata tabella B.


 

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