LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 18-02-2004
REGIONE UMBRIA

«Norme per l’attività edilizia.»

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 8
del 25 febbraio 2004
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57  
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 4

(Commissione comunale per la qualità architettonica e il 
paesaggio)

1. I comuni istituiscono la commissione per la qualità 
architettonica e il paesaggio, quale organo consultivo cui spetta 
l’emanazione di pareri, ai fini del rilascio dei provvedimenti 
comunali in materia di beni paesaggistici e di interventi in 
edifici e aree aventi interesse storico, architettonico e culturale, 
individuati come tali dalle relative normative e dagli strumenti 
urbanistici generali o attuativi, nonché dal piano urbanistico 
territoriale (PUT) e dal piano territoriale di coordinamento 
provinciale (PTCP). 

2. La commissione, con riferimento al comma 1,  esprime 
parere relativamente agli interventi che interessano:

a) i siti di interesse naturalistico, le aree di particolare interesse 
naturalistico ambientale, nonché quelle di interesse geologico 
e le singolarità geologiche di cui agli articoli 13, 14 e 16 della 
legge regionale 24 marzo 2000, n.  27;

b) le aree contigue di cui all’articolo 17, comma 3 della l.r. 
27/2000;

c) i centri storici, gli elementi del paesaggio antico, l’edificato 
civile di particolare rilievo architettonico e paesistico indicati 
all’articolo 29, della l.r. 27/2000;

d) gli edifici ricadenti nelle zone agricole censiti dai comuni, ai 
sensi dell’articolo 6 della legge regionale 2 settembre 1974, n.  
53 e successive modificazioni ed integrazioni quali immobili di 
interesse storico–architettonico. 

3. La commissione svolge le funzioni consultive in materia 
ambientale previste dall’articolo 22 ed esprime parere sulla 
qualità architettonica e sull’inserimento nel paesaggio degli 
interventi previsti dai piani attuativi.

4. Il comune, con il regolamento edilizio comunale, tenendo 
anche conto della eventuale partecipazione dei rappresentanti 
degli ordini e dei collegi professionali, definisce la 
composizione, le modalità di nomina e le ulteriori competenze 
della commissione, oltre a quelle di cui ai commi 1 e 2, 
nell’osservanza dei seguenti criteri:

a) la commissione costituisce organo di norma a carattere 
tecnico, i cui componenti devono possedere un’elevata 
competenza e specializzazione, al fine di perseguire l’obiettivo 
fondamentale della qualità architettonica e urbanistica negli 
interventi;

b) della commissione debbono obbligatoriamente fare parte 
almeno due esperti in materia di beni ambientali e 
architettonici, scelti nell’apposito elenco regionale costituito 
dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 12, comma 1 lett. c);

c) della commissione deve obbligatoriamente far parte un 
geologo, ai fini del parere di cui all’articolo 42, nonché dei 
pareri in materia idrogeologica e idraulica disciplinati 
dall’articolo 16 della legge regionale 8 giugno 1984, n.  29 e 
dalla legge regionale 21 ottobre 1997, n.  31;

d) i pareri sono espressi limitatamente agli aspetti compositivi 
e architettonici degli interventi e al loro inserimento nel contesto 
urbano, rurale, paesaggistico-ambientale, nonché per gli 
aspetti di cui alla lettera c). 

5. La commissione all’atto dell’insediamento può redigere un 
apposito documento guida sui principi e sui criteri compositivi e 
formali degli interventi di riferimento per l’emanazione dei 
pareri.

6. I pareri della commissione di cui al presente articolo, 
obbligatori e non vincolanti, sono espressi entro trenta giorni 
dalla data della richiesta avanzata dal responsabile del 
procedimento. Ai fini del parere di cui ai commi 1 e 2, all’istanza 
è allegata la documentazione di cui all’art.  22 comma 3. 

 

CAPO II
PERMESSO DI COSTRUIRE, NOZIONE E CARATTERISTICHE

ARTICOLO 13

(Interventi subordinati a permesso di costruire)

1. I seguenti interventi costituiscono  trasformazione urbanistica 
ed edilizia del territorio e, fatto salvo quanto previsto all’articolo 
20, sono subordinati a permesso di costruire:

a) nuova costruzione;

b) ristrutturazione urbanistica;

c) ristrutturazione edilizia, diversa da quanto previsto all’articolo 
3, comma 1, lettera d), che comprenda anche modifiche del 
volume, della sagoma e dell’area di sedime; 

d) ristrutturazione edilizia, che riguardi immobili compresi nelle 
zone omogenee A ed E, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 
1968, n.  1444;

e) opere di demolizione, rinterri e scavi che non riguardino la 
coltivazione di cave o torbiere;

f) recinzioni, muri di cinta e cancellate antistanti le sedi viarie e 
le aree pubbliche o di uso pubblico, nonché riguardanti aree di 
superficie superiore a tremila metri quadrati, solamente nel 
caso in cui tali interventi non siano disciplinati dal regolamento 
edilizio comunale o dallo strumento urbanistico.


  

CAPO III
PROCEDIMENTO

ARTICOLO 17

(Procedimento per il rilascio del permesso di costruire)

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, 
sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia titolo, è presentata 
allo sportello unico per l’edilizia corredata da un'attestazione 
concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali 
richiesti dal regolamento edilizio e da altri documenti previsti 
dalla vigente normativa, nonché da un’autocertificazione 
sottoscritta dal progettista circa la conformità del progetto alle 
norme  igienico-sanitarie, nel caso in cui il progetto riguardi 
interventi di edilizia residenziale.

2. Qualora lo sportello unico per l’edilizia o il responsabile del 
procedimento accerti l’incompletezza degli elaborati 
tecnico-amministrativi prescritti dal regolamento edilizio, da 
apposite normative o da altre disposizioni, o accerti la 
necessità di applicare la valutazione d’impatto ambientale di 
cui alla legge regionale 9 aprile 1998, n.  11, oppure la 
valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 8 settembre 1997, n.  357, dichiara con apposito 
atto l’irricevibilità della domanda e consegna 
contemporaneamente all’interessato la dichiarazione di cui 
all’articolo 5, comma 2, lettera e) della l.r. 11/1998, qualora ne 
sussistano le condizioni.

3. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni 
dal ricevimento della domanda, il nominativo del responsabile 
del procedimento, ai sensi degli articoli 4 e 5 della l. 241/1990 
e successive modificazioni. 

4. Entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della 
domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, 
acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri 
dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all'articolo 5, commi 
3, 4 e 5, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla 
domanda dal richiedente. Valutata la conformità del progetto 
alla normativa vigente, egli formula una proposta di 
provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la 
qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.

5. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga, anche a 
seguito del parere della commissione comunale di cui al 
comma 7, che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia 
necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al 
progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 
4, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. 
L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il 
termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto a integrare la 
documentazione nei successivi quindici giorni. Qualora 
l’interessato non ottemperi nei termini, il responsabile del 
procedimento prosegue l’istruttoria ai sensi dei commi 
successivi. La richiesta di cui al presente comma sospende  il 
decorso del termine di cui al comma 4.

6. Il termine di cui al comma 4 può essere interrotto una sola 
volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni 
dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la 
motivata richiesta di documenti che integrino o completino la 
documentazione presentata e che non siano già nella 
disponibilità dell'amministrazione. In tal caso il termine di 
sessanta giorni decorre dalla data di ricezione della 
documentazione integrativa.

7. Il responsabile del procedimento, limitatamente ai casi 
previsti da normative regionali e dal regolamento edilizio, 
acquisisce il parere della commissione comunale di cui all’art.  
4 in merito al progetto presentato. 

8. Il provvedimento finale è adottato dal dirigente della 
competente struttura comunale o dal responsabile dello 
sportello unico, entro quindici giorni dalla proposta formulata 
dal responsabile del procedimento, di cui ai commi 4 e 6, 
ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui all’articolo 5, 
comma 5. 

9. Qualora il provvedimento sia negativo, lo sportello unico 
provvede a comunicarlo direttamente all’interessato. 
Diversamente, lo sportello unico ne dà comunicazione 
all’interessato, prima del rilascio del titolo abilitativo, con la 
richiesta dei conseguenti adempimenti a carico dello stesso, 
anche in materia di contributo di costruzione, invitandolo ad 
ottemperare nel termine massimo di centottanta giorni dal 
ricevimento della comunicazione. L’inutile decorso del predetto 
termine, senza che l’interessato abbia presentato la 
documentazione richiesta, si intende quale rinuncia al rilascio 
del permesso di costruire e in tal caso il fascicolo relativo è 
automaticamente archiviato e ne è data comunicazione 
all’interessato. Dell'avvenuto rilascio entro quindici giorni dal 
ricevimento degli atti richiesti dallo sportello unico, è data 
notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli 
estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello 
esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal 
regolamento edilizio. Qualora l’interessato non ritiri il permesso 
di costruire entro un anno dalla pubblicazione all’albo pretorio, 
esso decade, fermo restando quanto già versato in materia di 
contributo di costruzione.

10.  I termini di cui ai commi 4 e 6 sono incrementati del 
cinquanta per cento per i comuni con più di centomila abitanti.

11.  Decorso inutilmente il termine per l'adozione del 
provvedimento finale di cui al comma 8, sulla domanda di 
permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.


 

 

ARTICOLO 18

(Procedimento edilizio abbreviato)

1. Il proprietario o chi ne abbia titolo può, relativamente a 
interventi nelle zone omogenee B, C, D, F, di cui al d.m. 
1444/1968, avvalersi del procedimento di cui al presente 
articolo, allegando alla domanda di rilascio del permesso di 
costruire di cui all’articolo 17, comma 1 una dichiarazione del 
progettista abilitato, che asseveri la conformità del progetto agli 
strumenti urbanistici sia vigenti che adottati, ai piani di settore, 
alle disposizioni in materia di standard urbanistici, alle norme 
del regolamento edilizio, nonché la conformità alle norme di 
sicurezza, igienico-sanitarie e a quelle concernenti 
l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la 
sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria funzionali 
all’intervento proposto o della convenzione o dell’atto d’obbligo 
per la loro realizzazione e la fattibilità dei collegamenti ai servizi 
pubblici e tecnologici. La domanda è corredata dei pareri, 
autorizzazioni o altri atti di assenso eventualmente necessari, 
rilasciati dai soggetti competenti, nonché dalla quantificazione 
certificata dal progettista, del contributo di costruzione e dal 
relativo versamento, secondo quanto previsto dalle relative 
normative, fatte salve le eventuali successive richieste di 
integrazione del contributo medesimo.

2. Qualora lo sportello unico accerti l’incompletezza degli 
elaborati tecnico-amministrativi prescritti dal regolamento 
edilizio, da apposite normative o da altre disposizioni aventi 
carattere regolamentare, nonché l’incompletezza della 
dichiarazione di cui al comma 1, dichiara con apposito atto 
l’irricevibilità della domanda.

3. Lo sportello unico acquisisce la domanda ed il responsabile 
del procedimento, limitatamente ai casi previsti dal 
regolamento edilizio o da normative regionali, acquisisce, entro 
trenta giorni, il parere della commissione comunale per la 
qualità architettonica e del paesaggio in merito al progetto 
presentato.

4. Il responsabile del procedimento provvede esclusivamente a 
verificare le seguenti condizioni:

a) la completezza della documentazione;

b) la corrispondenza della tipologia dell’intervento;

c) la correttezza del calcolo del contributo di costruzione nonché 
dell’avvenuto versamento del relativo importo;

d) l’eventuale necessità della procedura di valutazione di 
impatto ambientale ai sensi della l.r. 11/1998 o della 
valutazione di incidenza ai sensi del d.p.r. 357/1997.

5. Decorsi trenta giorni dalla scadenza di cui al comma 3 senza 
che il dirigente o il responsabile della competente struttura 
comunale, su motivata proposta del responsabile del 
procedimento ed in riferimento al parere di cui al comma 3 ed 
ai relativi atti di assenso, abbia adottato un provvedimento di 
diniego in ordine alla domanda, il permesso di costruire si 
intende assentito. Nel caso vengano riscontrate asseverazioni 
non veritiere nella dichiarazione di cui al comma 1, si applica 
quanto disposto all’articolo 21, comma 6. In caso di diniego del 
provvedimento si procede alla restituzione del contributo di 
costruzione versato. Resta comunque ferma la facoltà del 
rilascio  del permesso di costruire, conseguente alla 
dichiarazione di cui al comma 1, entro il termine di cui sopra.

6. L’eventuale autorizzazione in materia ambientale di cui al 
d.lgs. 490/1999, e le prescrizioni della commissione comunale 
di cui al comma 3, sono comunque notificate al richiedente 
entro il termine previsto al comma 5. 

7. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la 
sussistenza del titolo che abilita alla costruzione delle opere 
previste, nell’ipotesi contemplata dal presente articolo, tiene 
luogo del permesso di costruire, una copia dell’istanza 
presentata al comune per ottenere l’esplicito atto di assenso, 
da cui risulti la data di presentazione della istanza medesima, 
nonché copia della dichiarazione di cui al comma 1, degli atti di 
assenso o autorizzazione comunque necessari e una apposita 
dichiarazione, rilasciata dallo sportello unico per l’edilizia, dalla 
quale risulti il decorso del termine e l’assenso maturato ai 
sensi del comma 5, nonché  copia degli elaborati presentati a 
corredo del progetto opportunamente vistati dallo sportello 
unico.

8. Sono fatti salvi gli adempimenti in materia di valutazione di 
impatto ambientale di cui alla l.r. 11/1998 e di valutazione di 
incidenza di cui al d.p.r. 357/1997.

9. Gli estremi degli atti di cui al commi 6 e 7 sono indicati nel 
cartello esposto presso il cantiere secondo le modalità stabilite 
dal regolamento edilizio.

 

 

CAPO IV
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ

ARTICOLO 20

(Interventi subordinati a denuncia di inizio attività)

1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività 
obbligatoria tutti gli interventi non riconducibili all'elenco di cui 
agli articoli 7 e 13, nonché in particolare:

a) gli interventi di cui all’articolo 13, se sono specificatamente 
disciplinati da piani attuativi o dal piano regolatore generale 
(PRG), parte operativa, mediante precise disposizioni relative 
alla consistenza planovolumetrica, alle caratteristiche 
tipologiche, costruttive e di destinazione d’uso, la cui 
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio 
comunale in sede di approvazione degli stessi piani;

b) le varianti a permessi di costruire, presentate anche in corso 
d’opera o prima dell’ultimazione dei lavori, che non incidono sui 
parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la 
destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la 
sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni 
contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di 
vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del 
certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono 
integrazione del procedimento relativo al permesso di 
costruzione dell'intervento principale;

c) l’esecuzione delle opere e degli interventi di cui all’articolo 9, 
comma 1 della legge 24 marzo 1989, n.  122, che non 
comportano deroga agli strumenti urbanistici;

d) la eliminazione delle barriere architettoniche, al di fuori di 
quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera b); 

e) la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi di modeste 
dimensioni al servizio delle abitazioni o delle attività di tipo 
ricettivo o agrituristico che non comportano nuove volumetrie 
urbanistiche;

f) l’installazione o la revisione di impianti tecnologici che 
comportano la realizzazione di nuovi volumi e che, ai sensi del 
regolamento edilizio comunale, non rientrano tra gli interventi di 
manutenzione ordinaria;

2. A scelta dell’interessato può essere richiesta, ai fini previsti 
al comma 1, lettera a), la ricognizione dei piani attuativi vigenti, 
approvati anteriormente all’entrata in vigore della presente 
legge. Il relativo atto di ricognizione, di competenza del 
consiglio comunale, deve avvenire entro sessanta giorni dalla 
richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di 
ricognizione, purché il progetto di costruzione sia 
accompagnato da apposita relazione tecnica, nella quale venga 
asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche di 
cui al comma 6.

3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che 
riguardino immobili sottoposti in base a specifica disciplina, a 
tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è 
subordinata al preventivo rilascio del parere o 
dell’autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si 
applicano in particolare le disposizioni del d.lgs. 490/1999 e 
dell’articolo 39 della l.r. 31/1997.

4. Le opere sottoposte a denuncia di inizio attività, di cui al 
comma 1, sono assoggettate al contributo di costruzione 
secondo i criteri e i parametri definiti in applicazione delle 
disposizioni del titolo terzo.

5. L’esecuzione delle opere di cui al presente articolo è 
subordinata al rispetto delle previsioni degli strumenti 
urbanistici, generali e attuativi, sia vigenti che adottati, dei 
regolamenti edilizi, dei piani di settore e della disciplina 
urbanistico–edilizia e paesistica vigente, attestata dal tecnico 
progettista, con le modalità di cui all’articolo 21, comma 1.

6. Ai fini di cui al comma 2 il piano attuativo con previsioni 
planovolumetriche deve almeno individuare le prescrizioni sulle 
disposizioni planimetriche, volumetriche e tipologiche, nonché 
l’altezza massima, le destinazioni d’uso degli edifici e il 
rapporto tra la superficie coperta e la superficie del lotto.


 

ARTICOLO 21

(Disciplina della denuncia di inizio attività)

1. Il proprietario dell'immobile, o chi ne ha titolo, è tenuto a 
presentare allo sportello unico per l’edilizia, almeno trenta 
giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, la denuncia di inizio 
attività, accompagnata da una dettagliata dichiarazione a firma 
di un progettista abilitato e corredata dagli elaborati progettuali 
richiesti dal regolamento edilizio comunale. Detta dichiarazione 
deve asseverare la conformità del progetto agli strumenti 
urbanistici sia vigenti che adottati, ai piani di settore, alle 
disposizioni in materia di standard, alle norme del regolamento 
edilizio comunale. Essa deve inoltre attestare la conformità alle 
norme di sicurezza e igienico-sanitarie, a quelle concernenti 
l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la 
sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria funzionali 
all’intervento proposto o della convenzione oppure dell’atto 
d’obbligo per la loro realizzazione e la fattibilità dei collegamenti 
ai servizi pubblici e tecnologici. La denuncia di inizio attività è 
corredata altresì dalla quantificazione, certificata dal progettista, 
e dal versamento del contributo di costruzione,  secondo 
quanto previsto dalle relative normative. 

2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione del 
direttore dei lavori ed è sottoposta al termine massimo di 
efficacia pari a quattro anni, decorrenti dalla data di 
presentazione della denuncia stessa. La realizzazione della 
parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova 
denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo 
sportello unico la data di ultimazione dei lavori. La data di 
effettivo inizio dei lavori, con l’indicazione dell’impresa cui si 
intende affidare i lavori medesimi, inclusi i dati di cui all’art.  3, 
comma 8 del d.lgs. 494/1996, nei limiti e con le modalità di cui 
all’articolo 11, è comunicata al comune da parte del direttore 
dei lavori e lo stesso, congiuntamente all’impresa, è 
responsabile che l’inizio dei lavori intervenga successivamente 
ai termini di cui ai commi 1, 3 e 4. L’eventuale variazione del 
direttore dei lavori e dell’impresa è comunicata al comune a 
cura del titolare della denuncia di inizio di attività.

3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad 
un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla 
stessa amministrazione comunale o sia necessario acquisire 
il parere della commissione comunale per la qualità 
architettonica ed il paesaggio ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 
2 e 3, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal 
relativo atto di assenso del responsabile dell’ufficio preposto, 
da adottare comunque entro trenta giorni dalla presentazione 
della denuncia, fatto salvo quanto disposto all’articolo 22, 
comma 8. Ove tali atti non siano favorevoli, la denuncia è priva 
di effetti.

4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a un 
vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione 
comunale, o sia necessario acquisire pareri di altre 
amministrazioni, ove gli assensi necessari dei soggetti 
preposti non siano allegati alla denuncia, spetta allo sportello 
unico per l’edilizia, entro dieci giorni dalla presentazione della 
denuncia stessa, richiederne all’autorità preposta il rilascio. Lo 
sportello unico per l’edilizia può  convocare, anche su richiesta 
dell’interessato, ai fini dell’acquisizione degli assensi stessi, 
una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 
14-ter, 14-quater, della l. 241/1990. In tali casi il termine di 
trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal ricevimento dell’atto 
richiesto ovvero dall'esito favorevole della conferenza. In caso di 
esito non favorevole degli assensi richiesti, la denuncia è priva 
di effetti.

5. La sussistenza del titolo è provata dalla copia della denuncia 
di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della 
denuncia, dagli elaborati presentati a corredo del progetto 
opportunamente vistati dallo sportello unico, dall'attestazione 
del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso 
eventualmente necessari.

6. Il dirigente o il responsabile della competente struttura 
comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia 
riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al 
comma 7, notifica all'interessato l'ordine motivato di non 
effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione 
del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il 
consiglio dell'ordine o collegio di appartenenza. È comunque 
salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio di attività, 
con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla 
conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Con l’ordine di 
non effettuare il previsto intervento si procede alla restituzione 
del contributo di costruzione versato.

7. Il responsabile del procedimento provvede esclusivamente a 
verificare le seguenti condizioni:

a) la completezza della documentazione;

b) la corrispondenza della tipologia dell’intervento rispetto a 
quelli ammissibili a denuncia di inizio attività;

c) la correttezza del calcolo del contributo di costruzione, 
nonché l’avvenuto versamento del relativo importo; 

d) la eventuale necessità della procedura di valutazione di 
impatto ambientale ai sensi della legge regionale 9 aprile 1998 
n.  11 o della valutazione di incidenza ai sensi del d.p.r. 
357/1997.

8. Fatta eccezione del caso previsto all’articolo 20, comma 1, 
lettera b), ultimato l'intervento, il direttore dei lavori rilascia un 
certificato, che va presentato allo sportello unico, con il quale 
attesta la conformità dell'opera rispetto al progetto presentato 
unitamente alla denuncia di inizio attività.

9. Il titolo abilitativo acquisito con la denuncia di inizio attività, 
decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni 
urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano 
completati entro il termine di efficacia di cui al comma 2.

10. Gli estremi della denuncia di inizio attività sono indicati nel 
cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità 
stabilite dal regolamento edilizio.


 

 

 

TITOLO VII
VIGILANZA SULLA ATTIVITÀ EDILIZIA

ARTICOLO 39

(Controlli sui titoli e  sulle opere eseguite)

1. Il comune esercita i compiti di vigilanza dell’attività edilizia, 
verificando anche la veridicità delle dichiarazioni e certificazioni 
dei progetti previste dagli articoli 7 comma 2, 18, 21 e la 
corrispondenza delle opere in corso di realizzazione mediante 
permesso di costruire, denuncia di inizio attività e 
comunicazione  di cui all’articolo 7, comma 2.

2. Il comune esegue il controllo di merito dei contenuti 
dell’asseverazione allegata alla denuncia di inizio attività e alle 
istanze di cui agli articoli 18, 29 e 30.

3. Il comune è tenuto a eseguire semestralmente i controlli di 
cui al comma 1 su un campione di  almeno il dieci per cento e 
del trenta per cento sulle dichiarazioni di cui al comma 2. Di tale 
attività è data comunicazione alla provincia competente che, a 
sua volta, invia apposita relazione con analoga periodicità alla 
Regione, salvo altri obblighi di legge e regolamentari. 
Dell’attività di controllo svolta dai comuni viene presentata 
apposita relazione annuale al Consiglio regionale.

4. Il comune con il regolamento edilizio individua le modalità 
per effettuare il controllo a campione di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Qualora l’ufficio comunale competente riscontri 
l’inosservanza delle prescrizioni e delle modalità di intervento, 
nonché mendacità delle dichiarazioni di cui al comma 1 e 
difformità delle opere realizzate rispetto a quelle consentite in 
base al titolo abilitativo, o all’autorizzazione di cui all’articolo 22, 
assume i provvedimenti previsti dal titolo quarto del d.p.r. 
380/2001 e ne dà comunicazione ai collegi ed ordini 
professionali competenti. In caso di mendacità si applicano le 
disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 
2000, n.  445.

6. In caso di accertamento di inesattezza o mendacità delle 
dichiarazioni di cui agli articoli 7, comma 2, 18, comma 1 e 21, 
comma 1, il comune dispone rispettivamente la cessazione 
degli effetti della comunicazione o del titolo abilitativo, 
ordinando la cessazione dell’attività e provvedendo agli ulteriori 
adempimenti di cui al d.p.r. 380/2001, Titolo IV, salvo che, ove 
ciò sia possibile, l’interessato provveda a sanare i vizi entro il 
termine fissatogli dall’amministrazione stessa.

7.	Il Comune qualora accerti che la comunicazione di inizio dei 
lavori presentata ai sensi del comma 3 dell’articolo 16  e del 
comma 2 dell’articolo 21 non contenga i dati di cui all’articolo 3, 
comma 8, del d.lgs. 494/1996, acquisiti nei limiti e con le 
modalità di cui all’articolo 11 o sia segnalata dal direttore dei 
lavori la violazione degli stessi, provvede all’immediata 
sospensione dei lavori, ai sensi dell’articolo 27, comma 3 del 
d.p.r. 380/2001, che ha effetto fino alla regolarizzazione della 
relativa documentazione. 

8. Qualora il comune accerti, anche a seguito della richiesta di 
agibilità, violazioni al documento unico di regolarità contributiva, 
che non siano state segnalate dal direttore dei lavori, ne dà 
immediata comunicazione all’ordine o collegio professionali di 
appartenenza il quale provvede alle sanzioni di cui all’art.  29, 
comma 2 del d.p.r. 380/2001.

9. Il comune nei casi previsti ai commi 7 e 8 provvede a 
segnalare le presunte inadempienze dell’impresa 
all’Ispettorato del lavoro e alla Regione, la quale apre un 
procedimento di verifica secondo le modalità disciplinate da 
apposito regolamento da emanarsi in attuazione dell’articolo 
12, comma 1, lettera d).

10.  All’esito del procedimento di cui al comma 9, la Regione 
pubblica semestralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione 
l’elenco delle imprese inadempienti. Dette imprese sono 
escluse per un periodo di due anni dagli appalti e subappalti 
per l’affidamento dei lavori pubblici di competenza della 
Regione, degli enti locali, delle aziende erogatrici di servizi 
pubblici e di altre amministrazioni pubbliche regionali, nonché 
da finanziamento o agevolazioni pubbliche.

 

 

TITOLO IX
NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 45

(Atti di indirizzo e coordinamento)

1. La Giunta regionale, al fine di assicurare l’uniformità 
dell’attività tecnico-amministrativa e una omogenea 
applicazione da parte dei comuni dei requisiti e parametri 
tecnici e tipologici delle opere edilizie e per garantire il livello 
minimo di prestazione delle stesse, con riferimento anche a 
quanto indicato all’articolo 4, comma 1 del d.p.r. 380/2001, 
adotta atti di indirizzo volti a:

a) individuare gli elaborati progettuali minimi necessari a 
corredo delle domande per i titoli abilitativi;

b) disciplinare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio 
esistente;

c) definire lo schema tipo della dichiarazione di cui all’articolo 
18, comma 1 e all’articolo 21, comma 1;

d) definire lo schema tipo della certificazione preventiva 
sull’esistenza e sulla qualità dei vincoli, di cui all’articolo 10;

e) stabilire le modalità in materia di controllo, di cui 
all’articolo 
39;

f) disciplinare le modalità relative ai movimenti di terreno, di cui 
all’articolo 13, comma 1, lettera e);

g) individuare per le zone produttive di tipo D, tipologie e 
tecniche costruttive innovative, per consentire una 
ottimizzazione dell’uso dei manufatti, un loro migliore 
inserimento ambientale e per favorire il recupero delle aree 
 dismesse; (avviso di rettifica pubblicato sul BUR n. 17 del 21 
aprile 2004) 

h) acquisire le informazioni minime sui parametri di qualità e 
quantità degli interventi edilizi relativi ai titoli abilitativi, 
nonché 
alle autorizzazioni ambientali di cui all’articolo 22, ai fini della 
costituzione di una banca dati sull’attività edilizia.

2. I comuni adeguano il regolamento edilizio comunale a 
quanto indicato agli articoli 12, 43 e al  comma 1 in merito ai 
requisiti cogenti, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nel 
BUR. Trascorso tale termine i requisiti, parametri tecnici e 
tipologici obbligatori trovano diretta applicazione. Si 
considerano obbligatori quelli che contengono prescrizioni tese 
a garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale. 
Il regolamento edilizio comunale è trasmesso alla Regione 
che, attraverso il SITER provvede alla sua pubblicazione nel 
B.U.R., dalla quale decorre l’effettiva applicazione e ne rende 
possibile la consultazione.

3. La  Regione per la predisposizione e l’applicazione degli atti 
di cui al comma 1 promuove studi, ricerche e l’aggiornamento 
professionale degli operatori del settore, anche in 
collaborazione con gli istituti tecnici e scientifici competenti, 
nonché con gli ordini e collegi professionali.