LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 18-02-2004
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ha approvato. LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: | |
TITOLO I
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(Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio) 1. I comuni istituiscono la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, quale organo consultivo cui spetta l’emanazione di pareri, ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici e di interventi in edifici e aree aventi interesse storico, architettonico e culturale, individuati come tali dalle relative normative e dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, nonché dal piano urbanistico territoriale (PUT) e dal piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP). 2. La commissione, con riferimento al comma 1, esprime parere relativamente agli interventi che interessano: a) i siti di interesse naturalistico, le aree di particolare interesse naturalistico ambientale, nonché quelle di interesse geologico e le singolarità geologiche di cui agli articoli 13, 14 e 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27; b) le aree contigue di cui all’articolo 17, comma 3 della l.r. 27/2000; c) i centri storici, gli elementi del paesaggio antico, l’edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesistico indicati all’articolo 29, della l.r. 27/2000; d) gli edifici ricadenti nelle zone agricole censiti dai comuni, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni quali immobili di interesse storico–architettonico. 3. La commissione svolge le funzioni consultive in materia ambientale previste dall’articolo 22 ed esprime parere sulla qualità architettonica e sull’inserimento nel paesaggio degli interventi previsti dai piani attuativi. 4. Il comune, con il regolamento edilizio comunale, tenendo anche conto della eventuale partecipazione dei rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali, definisce la composizione, le modalità di nomina e le ulteriori competenze della commissione, oltre a quelle di cui ai commi 1 e 2, nell’osservanza dei seguenti criteri: a) la commissione costituisce organo di norma a carattere tecnico, i cui componenti devono possedere un’elevata competenza e specializzazione, al fine di perseguire l’obiettivo fondamentale della qualità architettonica e urbanistica negli interventi; b) della commissione debbono obbligatoriamente fare parte almeno due esperti in materia di beni ambientali e architettonici, scelti nell’apposito elenco regionale costituito dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 12, comma 1 lett. c); c) della commissione deve obbligatoriamente far parte un geologo, ai fini del parere di cui all’articolo 42, nonché dei pareri in materia idrogeologica e idraulica disciplinati dall’articolo 16 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29 e dalla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31; d) i pareri sono espressi limitatamente agli aspetti compositivi e architettonici degli interventi e al loro inserimento nel contesto urbano, rurale, paesaggistico-ambientale, nonché per gli aspetti di cui alla lettera c). 5. La commissione all’atto dell’insediamento può redigere un apposito documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali degli interventi di riferimento per l’emanazione dei pareri. 6. I pareri della commissione di cui al presente articolo, obbligatori e non vincolanti, sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta avanzata dal responsabile del procedimento. Ai fini del parere di cui ai commi 1 e 2, all’istanza è allegata la documentazione di cui all’art. 22 comma 3.
CAPO II
PERMESSO DI COSTRUIRE, NOZIONE E CARATTERISTICHE
ARTICOLO 13
(Interventi subordinati a permesso di costruire) 1. I seguenti interventi costituiscono trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e, fatto salvo quanto previsto all’articolo 20, sono subordinati a permesso di costruire: a) nuova costruzione; b) ristrutturazione urbanistica; c) ristrutturazione edilizia, diversa da quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera d), che comprenda anche modifiche del volume, della sagoma e dell’area di sedime; d) ristrutturazione edilizia, che riguardi immobili compresi nelle zone omogenee A ed E, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; e) opere di demolizione, rinterri e scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere; f) recinzioni, muri di cinta e cancellate antistanti le sedi viarie e le aree pubbliche o di uso pubblico, nonché riguardanti aree di superficie superiore a tremila metri quadrati, solamente nel caso in cui tali interventi non siano disciplinati dal regolamento edilizio comunale o dallo strumento urbanistico.
CAPO III
PROCEDIMENTO
ARTICOLO 17
(Procedimento per il rilascio del permesso di costruire) 1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia titolo, è presentata allo sportello unico per l’edilizia corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e da altri documenti previsti dalla vigente normativa, nonché da un’autocertificazione sottoscritta dal progettista circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale. 2. Qualora lo sportello unico per l’edilizia o il responsabile del procedimento accerti l’incompletezza degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti dal regolamento edilizio, da apposite normative o da altre disposizioni, o accerti la necessità di applicare la valutazione d’impatto ambientale di cui alla legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, oppure la valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, dichiara con apposito atto l’irricevibilità della domanda e consegna contemporaneamente all’interessato la dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 2, lettera e) della l.r. 11/1998, qualora ne sussistano le condizioni. 3. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, il nominativo del responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 4 e 5 della l. 241/1990 e successive modificazioni. 4. Entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all'articolo 5, commi 3, 4 e 5, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente. Valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, egli formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. 5. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga, anche a seguito del parere della commissione comunale di cui al comma 7, che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 4, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto a integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. Qualora l’interessato non ottemperi nei termini, il responsabile del procedimento prosegue l’istruttoria ai sensi dei commi successivi. La richiesta di cui al presente comma sospende il decorso del termine di cui al comma 4. 6. Il termine di cui al comma 4 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione. In tal caso il termine di sessanta giorni decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa. 7. Il responsabile del procedimento, limitatamente ai casi previsti da normative regionali e dal regolamento edilizio, acquisisce il parere della commissione comunale di cui all’art. 4 in merito al progetto presentato. 8. Il provvedimento finale è adottato dal dirigente della competente struttura comunale o dal responsabile dello sportello unico, entro quindici giorni dalla proposta formulata dal responsabile del procedimento, di cui ai commi 4 e 6, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui all’articolo 5, comma 5. 9. Qualora il provvedimento sia negativo, lo sportello unico provvede a comunicarlo direttamente all’interessato. Diversamente, lo sportello unico ne dà comunicazione all’interessato, prima del rilascio del titolo abilitativo, con la richiesta dei conseguenti adempimenti a carico dello stesso, anche in materia di contributo di costruzione, invitandolo ad ottemperare nel termine massimo di centottanta giorni dal ricevimento della comunicazione. L’inutile decorso del predetto termine, senza che l’interessato abbia presentato la documentazione richiesta, si intende quale rinuncia al rilascio del permesso di costruire e in tal caso il fascicolo relativo è automaticamente archiviato e ne è data comunicazione all’interessato. Dell'avvenuto rilascio entro quindici giorni dal ricevimento degli atti richiesti dallo sportello unico, è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio. Qualora l’interessato non ritiri il permesso di costruire entro un anno dalla pubblicazione all’albo pretorio, esso decade, fermo restando quanto già versato in materia di contributo di costruzione. 10. I termini di cui ai commi 4 e 6 sono incrementati del cinquanta per cento per i comuni con più di centomila abitanti. 11. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento finale di cui al comma 8, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
ARTICOLO 18
(Procedimento edilizio abbreviato) 1. Il proprietario o chi ne abbia titolo può, relativamente a interventi nelle zone omogenee B, C, D, F, di cui al d.m. 1444/1968, avvalersi del procedimento di cui al presente articolo, allegando alla domanda di rilascio del permesso di costruire di cui all’articolo 17, comma 1 una dichiarazione del progettista abilitato, che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici sia vigenti che adottati, ai piani di settore, alle disposizioni in materia di standard urbanistici, alle norme del regolamento edilizio, nonché la conformità alle norme di sicurezza, igienico-sanitarie e a quelle concernenti l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento proposto o della convenzione o dell’atto d’obbligo per la loro realizzazione e la fattibilità dei collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici. La domanda è corredata dei pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso eventualmente necessari, rilasciati dai soggetti competenti, nonché dalla quantificazione certificata dal progettista, del contributo di costruzione e dal relativo versamento, secondo quanto previsto dalle relative normative, fatte salve le eventuali successive richieste di integrazione del contributo medesimo. 2. Qualora lo sportello unico accerti l’incompletezza degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti dal regolamento edilizio, da apposite normative o da altre disposizioni aventi carattere regolamentare, nonché l’incompletezza della dichiarazione di cui al comma 1, dichiara con apposito atto l’irricevibilità della domanda. 3. Lo sportello unico acquisisce la domanda ed il responsabile del procedimento, limitatamente ai casi previsti dal regolamento edilizio o da normative regionali, acquisisce, entro trenta giorni, il parere della commissione comunale per la qualità architettonica e del paesaggio in merito al progetto presentato. 4. Il responsabile del procedimento provvede esclusivamente a verificare le seguenti condizioni: a) la completezza della documentazione; b) la corrispondenza della tipologia dell’intervento; c) la correttezza del calcolo del contributo di costruzione nonché dell’avvenuto versamento del relativo importo; d) l’eventuale necessità della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della l.r. 11/1998 o della valutazione di incidenza ai sensi del d.p.r. 357/1997. 5. Decorsi trenta giorni dalla scadenza di cui al comma 3 senza che il dirigente o il responsabile della competente struttura comunale, su motivata proposta del responsabile del procedimento ed in riferimento al parere di cui al comma 3 ed ai relativi atti di assenso, abbia adottato un provvedimento di diniego in ordine alla domanda, il permesso di costruire si intende assentito. Nel caso vengano riscontrate asseverazioni non veritiere nella dichiarazione di cui al comma 1, si applica quanto disposto all’articolo 21, comma 6. In caso di diniego del provvedimento si procede alla restituzione del contributo di costruzione versato. Resta comunque ferma la facoltà del rilascio del permesso di costruire, conseguente alla dichiarazione di cui al comma 1, entro il termine di cui sopra. 6. L’eventuale autorizzazione in materia ambientale di cui al d.lgs. 490/1999, e le prescrizioni della commissione comunale di cui al comma 3, sono comunque notificate al richiedente entro il termine previsto al comma 5. 7. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione delle opere previste, nell’ipotesi contemplata dal presente articolo, tiene luogo del permesso di costruire, una copia dell’istanza presentata al comune per ottenere l’esplicito atto di assenso, da cui risulti la data di presentazione della istanza medesima, nonché copia della dichiarazione di cui al comma 1, degli atti di assenso o autorizzazione comunque necessari e una apposita dichiarazione, rilasciata dallo sportello unico per l’edilizia, dalla quale risulti il decorso del termine e l’assenso maturato ai sensi del comma 5, nonché copia degli elaborati presentati a corredo del progetto opportunamente vistati dallo sportello unico. 8. Sono fatti salvi gli adempimenti in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla l.r. 11/1998 e di valutazione di incidenza di cui al d.p.r. 357/1997. 9. Gli estremi degli atti di cui al commi 6 e 7 sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
ARTICOLO 20
(Interventi subordinati a denuncia di inizio attività) 1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività obbligatoria tutti gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 7 e 13, nonché in particolare: a) gli interventi di cui all’articolo 13, se sono specificatamente disciplinati da piani attuativi o dal piano regolatore generale (PRG), parte operativa, mediante precise disposizioni relative alla consistenza planovolumetrica, alle caratteristiche tipologiche, costruttive e di destinazione d’uso, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani; b) le varianti a permessi di costruire, presentate anche in corso d’opera o prima dell’ultimazione dei lavori, che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono integrazione del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale; c) l’esecuzione delle opere e degli interventi di cui all’articolo 9, comma 1 della legge 24 marzo 1989, n. 122, che non comportano deroga agli strumenti urbanistici; d) la eliminazione delle barriere architettoniche, al di fuori di quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera b); e) la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi di modeste dimensioni al servizio delle abitazioni o delle attività di tipo ricettivo o agrituristico che non comportano nuove volumetrie urbanistiche; f) l’installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di nuovi volumi e che, ai sensi del regolamento edilizio comunale, non rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria; 2. A scelta dell’interessato può essere richiesta, ai fini previsti al comma 1, lettera a), la ricognizione dei piani attuativi vigenti, approvati anteriormente all’entrata in vigore della presente legge. Il relativo atto di ricognizione, di competenza del consiglio comunale, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione sia accompagnato da apposita relazione tecnica, nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche di cui al comma 6. 3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che riguardino immobili sottoposti in base a specifica disciplina, a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del d.lgs. 490/1999 e dell’articolo 39 della l.r. 31/1997. 4. Le opere sottoposte a denuncia di inizio attività, di cui al comma 1, sono assoggettate al contributo di costruzione secondo i criteri e i parametri definiti in applicazione delle disposizioni del titolo terzo. 5. L’esecuzione delle opere di cui al presente articolo è subordinata al rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, sia vigenti che adottati, dei regolamenti edilizi, dei piani di settore e della disciplina urbanistico–edilizia e paesistica vigente, attestata dal tecnico progettista, con le modalità di cui all’articolo 21, comma 1. 6. Ai fini di cui al comma 2 il piano attuativo con previsioni planovolumetriche deve almeno individuare le prescrizioni sulle disposizioni planimetriche, volumetriche e tipologiche, nonché l’altezza massima, le destinazioni d’uso degli edifici e il rapporto tra la superficie coperta e la superficie del lotto.
ARTICOLO 21
(Disciplina della denuncia di inizio attività) 1. Il proprietario dell'immobile, o chi ne ha titolo, è tenuto a presentare allo sportello unico per l’edilizia, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, la denuncia di inizio attività, accompagnata da una dettagliata dichiarazione a firma di un progettista abilitato e corredata dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio comunale. Detta dichiarazione deve asseverare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici sia vigenti che adottati, ai piani di settore, alle disposizioni in materia di standard, alle norme del regolamento edilizio comunale. Essa deve inoltre attestare la conformità alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie, a quelle concernenti l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento proposto o della convenzione oppure dell’atto d’obbligo per la loro realizzazione e la fattibilità dei collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici. La denuncia di inizio attività è corredata altresì dalla quantificazione, certificata dal progettista, e dal versamento del contributo di costruzione, secondo quanto previsto dalle relative normative. 2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione del direttore dei lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a quattro anni, decorrenti dalla data di presentazione della denuncia stessa. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. La data di effettivo inizio dei lavori, con l’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori medesimi, inclusi i dati di cui all’art. 3, comma 8 del d.lgs. 494/1996, nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 11, è comunicata al comune da parte del direttore dei lavori e lo stesso, congiuntamente all’impresa, è responsabile che l’inizio dei lavori intervenga successivamente ai termini di cui ai commi 1, 3 e 4. L’eventuale variazione del direttore dei lavori e dell’impresa è comunicata al comune a cura del titolare della denuncia di inizio di attività. 3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale o sia necessario acquisire il parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2 e 3, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal relativo atto di assenso del responsabile dell’ufficio preposto, da adottare comunque entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia, fatto salvo quanto disposto all’articolo 22, comma 8. Ove tali atti non siano favorevoli, la denuncia è priva di effetti. 4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, o sia necessario acquisire pareri di altre amministrazioni, ove gli assensi necessari dei soggetti preposti non siano allegati alla denuncia, spetta allo sportello unico per l’edilizia, entro dieci giorni dalla presentazione della denuncia stessa, richiederne all’autorità preposta il rilascio. Lo sportello unico per l’edilizia può convocare, anche su richiesta dell’interessato, ai fini dell’acquisizione degli assensi stessi, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della l. 241/1990. In tali casi il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal ricevimento dell’atto richiesto ovvero dall'esito favorevole della conferenza. In caso di esito non favorevole degli assensi richiesti, la denuncia è priva di effetti. 5. La sussistenza del titolo è provata dalla copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, dagli elaborati presentati a corredo del progetto opportunamente vistati dallo sportello unico, dall'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari. 6. Il dirigente o il responsabile della competente struttura comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al comma 7, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine o collegio di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio di attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Con l’ordine di non effettuare il previsto intervento si procede alla restituzione del contributo di costruzione versato. 7. Il responsabile del procedimento provvede esclusivamente a verificare le seguenti condizioni: a) la completezza della documentazione; b) la corrispondenza della tipologia dell’intervento rispetto a quelli ammissibili a denuncia di inizio attività; c) la correttezza del calcolo del contributo di costruzione, nonché l’avvenuto versamento del relativo importo; d) la eventuale necessità della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 9 aprile 1998 n. 11 o della valutazione di incidenza ai sensi del d.p.r. 357/1997. 8. Fatta eccezione del caso previsto all’articolo 20, comma 1, lettera b), ultimato l'intervento, il direttore dei lavori rilascia un certificato, che va presentato allo sportello unico, con il quale attesta la conformità dell'opera rispetto al progetto presentato unitamente alla denuncia di inizio attività. 9. Il titolo abilitativo acquisito con la denuncia di inizio attività, decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di efficacia di cui al comma 2. 10. Gli estremi della denuncia di inizio attività sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
TITOLO VII
VIGILANZA SULLA ATTIVITÀ EDILIZIA
ARTICOLO 39
(Controlli sui titoli e sulle opere eseguite) 1. Il comune esercita i compiti di vigilanza dell’attività edilizia, verificando anche la veridicità delle dichiarazioni e certificazioni dei progetti previste dagli articoli 7 comma 2, 18, 21 e la corrispondenza delle opere in corso di realizzazione mediante permesso di costruire, denuncia di inizio attività e comunicazione di cui all’articolo 7, comma 2. 2. Il comune esegue il controllo di merito dei contenuti dell’asseverazione allegata alla denuncia di inizio attività e alle istanze di cui agli articoli 18, 29 e 30. 3. Il comune è tenuto a eseguire semestralmente i controlli di cui al comma 1 su un campione di almeno il dieci per cento e del trenta per cento sulle dichiarazioni di cui al comma 2. Di tale attività è data comunicazione alla provincia competente che, a sua volta, invia apposita relazione con analoga periodicità alla Regione, salvo altri obblighi di legge e regolamentari. Dell’attività di controllo svolta dai comuni viene presentata apposita relazione annuale al Consiglio regionale. 4. Il comune con il regolamento edilizio individua le modalità per effettuare il controllo a campione di cui ai commi 1, 2 e 3. 5. Qualora l’ufficio comunale competente riscontri l’inosservanza delle prescrizioni e delle modalità di intervento, nonché mendacità delle dichiarazioni di cui al comma 1 e difformità delle opere realizzate rispetto a quelle consentite in base al titolo abilitativo, o all’autorizzazione di cui all’articolo 22, assume i provvedimenti previsti dal titolo quarto del d.p.r. 380/2001 e ne dà comunicazione ai collegi ed ordini professionali competenti. In caso di mendacità si applicano le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 6. In caso di accertamento di inesattezza o mendacità delle dichiarazioni di cui agli articoli 7, comma 2, 18, comma 1 e 21, comma 1, il comune dispone rispettivamente la cessazione degli effetti della comunicazione o del titolo abilitativo, ordinando la cessazione dell’attività e provvedendo agli ulteriori adempimenti di cui al d.p.r. 380/2001, Titolo IV, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissatogli dall’amministrazione stessa. 7. Il Comune qualora accerti che la comunicazione di inizio dei lavori presentata ai sensi del comma 3 dell’articolo 16 e del comma 2 dell’articolo 21 non contenga i dati di cui all’articolo 3, comma 8, del d.lgs. 494/1996, acquisiti nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 11 o sia segnalata dal direttore dei lavori la violazione degli stessi, provvede all’immediata sospensione dei lavori, ai sensi dell’articolo 27, comma 3 del d.p.r. 380/2001, che ha effetto fino alla regolarizzazione della relativa documentazione. 8. Qualora il comune accerti, anche a seguito della richiesta di agibilità, violazioni al documento unico di regolarità contributiva, che non siano state segnalate dal direttore dei lavori, ne dà immediata comunicazione all’ordine o collegio professionali di appartenenza il quale provvede alle sanzioni di cui all’art. 29, comma 2 del d.p.r. 380/2001. 9. Il comune nei casi previsti ai commi 7 e 8 provvede a segnalare le presunte inadempienze dell’impresa all’Ispettorato del lavoro e alla Regione, la quale apre un procedimento di verifica secondo le modalità disciplinate da apposito regolamento da emanarsi in attuazione dell’articolo 12, comma 1, lettera d). 10. All’esito del procedimento di cui al comma 9, la Regione pubblica semestralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione l’elenco delle imprese inadempienti. Dette imprese sono escluse per un periodo di due anni dagli appalti e subappalti per l’affidamento dei lavori pubblici di competenza della Regione, degli enti locali, delle aziende erogatrici di servizi pubblici e di altre amministrazioni pubbliche regionali, nonché da finanziamento o agevolazioni pubbliche.
TITOLO IX
NORME FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO 45
(Atti di indirizzo e coordinamento) 1. La Giunta regionale, al fine di assicurare l’uniformità dell’attività tecnico-amministrativa e una omogenea applicazione da parte dei comuni dei requisiti e parametri tecnici e tipologici delle opere edilizie e per garantire il livello minimo di prestazione delle stesse, con riferimento anche a quanto indicato all’articolo 4, comma 1 del d.p.r. 380/2001, adotta atti di indirizzo volti a: a) individuare gli elaborati progettuali minimi necessari a corredo delle domande per i titoli abilitativi; b) disciplinare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente; c) definire lo schema tipo della dichiarazione di cui all’articolo 18, comma 1 e all’articolo 21, comma 1; d) definire lo schema tipo della certificazione preventiva sull’esistenza e sulla qualità dei vincoli, di cui all’articolo 10; e) stabilire le modalità in materia di controllo, di cui all’articolo 39; f) disciplinare le modalità relative ai movimenti di terreno, di cui all’articolo 13, comma 1, lettera e); g) individuare per le zone produttive di tipo D, tipologie e tecniche costruttive innovative, per consentire una ottimizzazione dell’uso dei manufatti, un loro migliore inserimento ambientale e per favorire il recupero delle aree dismesse; (avviso di rettifica pubblicato sul BUR n. 17 del 21 aprile 2004) h) acquisire le informazioni minime sui parametri di qualità e quantità degli interventi edilizi relativi ai titoli abilitativi, nonché alle autorizzazioni ambientali di cui all’articolo 22, ai fini della costituzione di una banca dati sull’attività edilizia. 2. I comuni adeguano il regolamento edilizio comunale a quanto indicato agli articoli 12, 43 e al comma 1 in merito ai requisiti cogenti, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nel BUR. Trascorso tale termine i requisiti, parametri tecnici e tipologici obbligatori trovano diretta applicazione. Si considerano obbligatori quelli che contengono prescrizioni tese a garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale. Il regolamento edilizio comunale è trasmesso alla Regione che, attraverso il SITER provvede alla sua pubblicazione nel B.U.R., dalla quale decorre l’effettiva applicazione e ne rende possibile la consultazione. 3. La Regione per la predisposizione e l’applicazione degli atti di cui al comma 1 promuove studi, ricerche e l’aggiornamento professionale degli operatori del settore, anche in collaborazione con gli istituti tecnici e scientifici competenti, nonché con gli ordini e collegi professionali.