LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 22-02-2005
REGIONE UMBRIA

«Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale».

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 11
del 9 marzo 2005
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

 

 

ARTICOLO 1

(Oggetto e finalità)
 
1. La presente legge, nell’ambito delle attività di governo del territorio volte 
ad assicurare il suo assetto ottimale, con particolare riferimento alla sua 
utilizzazione ed alle trasformazioni, disciplina la pianificazione urbanistica 
comunale privilegiando il metodo della copianificazione, assicurando il 
completamento del processo di conferimento di funzioni a province e 
comuni.
 
2. Il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali territoriali è 
ispirato ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
 
3. La Regione persegue obiettivi di qualità nel governo del territorio, 
attraverso l’attivazione di politiche di sviluppo sostenibile e la promozione di 
una disciplina urbanistica di uso del suolo improntata a criteri di tutela e 
valorizzazione delle risorse naturalistiche ed antropiche, con particolare 
attenzione alla biodiversità, alla qualità dello spazio rurale, alla qualità 
urbana e alla qualità paesaggistica del territorio.
 

 

 

 

ARTICOLO 2

(Definizione e componenti del piano regolatore generale)
 
1. Il piano regolatore generale (PRG) è lo strumento di pianificazione con il 
quale il comune, sulla base del sistema delle conoscenze e delle valutazioni 
di cui all’articolo 8, stabilisce la disciplina urbanistica per la valorizzazione e 
la trasformazione del territorio comunale, definendo le condizioni di assetto 
per la realizzazione di uno sviluppo locale sostenibile, nonché individua gli 
elementi areali, lineari e puntuali del territorio sottoposto a vincoli e 
stabilisce le modalità per la valorizzazione ambientale e paesaggistica.
 
2. Il PRG è composto da:
 
a) una parte strutturale che, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi della 
programmazione regionale e della pianificazione territoriale provinciale, con 
particolare riferimento al Piano urbanistico territoriale (PUT) e al Piano 
territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), e tenendo conto delle 
relazioni con altri territori comunali coinvolti, definisce le strategie per il 
governo dell’intero territorio comunale, provvedendo a:
 
1) identificare le componenti strutturali del territorio;
 
2) articolare il territorio comunale in sistemi ed unità di paesaggio;
 
3) configurare il sistema delle principali attività e funzioni urbane e 
territoriali, anche definendo scenari di sviluppo qualitativo e quantitativo atti 
a caratterizzarne la sostenibilità;
 
4) indicare le azioni di conservazione, di valorizzazione e di trasformazione 
considerate strategiche ai fini dello sviluppo sostenibile;
 
b) una parte operativa, che individua e disciplina gli interventi relativi alle 
azioni di conservazione, valorizzazione e trasformazione del territorio, 
considerate strategiche nella parte strutturale, nel rispetto degli scenari 
qualitativi e quantitativi da quest’ultima definiti e con specifica attenzione 
alle dimensioni sociali, economiche, ambientali e morfologico-funzionali 
degli interventi. 
 
3. Il comune predispone il PRG, parte strutturale, preferibilmente in forma 
associata con i comuni limitrofi, anche avvalendosi di strutture tecniche 
condivise.
 
4. Il PRG di norma è redatto da un gruppo multidisciplinare di progettazione, 
atto a garantire le competenze necessarie rispetto alle valenze spaziali, 
fisiche, sociali, culturali ed economiche del territorio e dell’insediamento.
 

 

 

 

ARTICOLO 3

(Parte strutturale del PRG)
 
1. Il PRG, parte strutturale, identifica, in riferimento ad un’idea condivisa di 
sviluppo socio – economico e spaziale e mediante individuazione fondiaria, 
le componenti strutturali del territorio e cioè:
 
a) gli elementi del territorio che costituiscono il sistema delle componenti 
naturali e assicurino il rispetto della biodiversità;
 
b) le aree instabili o a rischio, per caratteristiche geomorfologiche, 
idrogeologiche, idrauliche e sismiche, nonché i giacimenti di cava accertati 
con le modalità previste all’articolo 5 bis della legge regionale 3 gennaio 
2000, n. 2, come modificata ed integrata dalla legge regionale 29 dicembre 
2003 n. 26;
 
c) le aree agricole, quelle di particolare interesse agricolo e delle produzioni 
agricole di pregio, nonché quelle boscate, anche con riferimento alle 
normative di settore;
 
d)  gli insediamenti esistenti e gli elementi del territorio che rivestono valore 
storico - culturale di cui all’articolo 29 della legge regionale 24 marzo 2000, 
n. 27, i beni vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, 
nonché gli edifici sparsi nel territorio agricolo, di cui all’articolo 33, comma 5 
e le eventuali relative fasce di rispetto; 
 
e) gli insediamenti esistenti non aventi le caratteristiche di cui alla lettera d);
 
f) le infrastrutture lineari e nodali per la mobilità ed in particolare la rete 
ferroviaria e viaria di interesse regionale, provinciale e comunale, nonché gli 
elettrodotti e gli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e radiodiffusione 
esistenti.
 
2. Il PRG, parte strutturale, illustra:
 
a) l’idea complessiva dello sviluppo socio-economico e spaziale della città e 
del suo territorio posta a base del PRG, evidenziando la coerenza in 
rapporto alle componenti strutturali di cui al comma 1 e prospettandone la 
realizzabilità tramite azioni sul sistema ambientale, della mobilità, nonché su 
quello delle dotazioni territoriali e funzionali dei servizi e delle attrezzature, 
nello spazio rurale e nello spazio urbano; 
 
b) il sistema delle funzioni insediative urbane e territoriali, esistenti e di 
progetto quantificandolo in rapporto ad ipotesi dimensionali relazionate a 
presunti andamenti demografici, migrazionali ed occupazionali e tenendo 
conto delle dotazioni, attuali e potenziali, di infrastrutture e servizi, nonché 
delle indicazioni del PTCP;
 
c) le azioni di cui alla lettera a) relative allo spazio rurale, articolandole in 
riferimento alle politiche di sviluppo, ad obiettivi di tutela e valorizzazione 
delle risorse naturalistiche e antropiche e di valorizzazione del paesaggio 
ed a quelli di riqualificazione ambientale e paesaggistica delle situazioni di 
degrado;
 
d) le azioni di cui alla lettera a) relative allo spazio urbano articolandole in 
quelle di tutela e valorizzazione dell’insediamento storico, in quelle di 
mantenimento, miglioramento e riqualificazione dell’assetto funzionale e 
morfologico dell’insediamento esistente e in quelle relative a nuovi 
insediamenti la cui definizione urbanistica è affidata al PRG, parte operativa.
 
3. In particolare, il PRG, parte strutturale:
 
a) articola, in coerenza con la pianificazione sovraordinata, il territorio 
comunale in sistemi ed unità di paesaggio, intesi come porzioni del territorio 
comunale, all’interno delle quali le componenti naturali, di tipo morfologico, 
idrografico e vegetazionale, e le componenti antropiche, di tipo insediativo e 
di uso del suolo, presentano caratteri omogenei e relazioni tali da attribuire 
a ciascuna porzione specificità ed identità riconoscibili sotto il profilo 
territoriale e paesaggistico; per essi indica il tipo di considerazione dei 
diversi paesaggi, e delle relative componenti, che occorre avere nella 
progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione del territorio 
e dell’insediamento;
 
b) definisce, anche in riferimento al sistema ed alle unità di paesaggio di cui 
alla lettera a) ed eventualmente rinviando al PRG, parte operativa, 
approfondimenti specifici, la disciplina di tutela e valorizzazione delle 
componenti strutturali, di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), nonché di 
valorizzazione per i beni vincolati dal D.Lgs. 42/2004 di cui alla stessa lett. 
d); 
 
c) indica, anche con riferimento al sistema ed alle unità di paesaggio di cui 
alla lettera a), i criteri di conservazione e valorizzazione, mantenimento o 
riqualificazione della città esistente, da assumere in sede di PRG, parte 
operativa, per la definizione della disciplina delle componenti strutturali di 
cui al comma 1, lettere d), e) ed f);
 
d) individua gli elementi insediativi, funzionali e infrastrutturali esistenti e di 
progetto che nel loro insieme costituiscono la struttura urbana minima di cui 
è necessario garantire l’efficienza in caso di eventi sismici allo scopo di 
ridurre la vulnerabilità sismica urbana; a tal fine definisce gli obiettivi da 
perseguirsi mediante la qualificazione antisismica degli interventi dai quali 
detti elementi sono interessati ordinariamente, demandando al PRG, parte 
operativa, la promozione di detta qualificazione anche attraverso 
meccanismi compensativi di cui all’articolo 30;
 
e) individua le principali infrastrutture lineari e nodali per la mobilità di 
progetto;
 
f) individua e disciplina, eventualmente rinviando al PRG, parte operativa, 
approfondimenti specifici, gli interventi di riqualificazione e valorizzazione 
delle risorse naturali, antropiche e paesaggistiche relative alle azioni nello 
spazio rurale di cui al comma 2, lettera c);
 
g) individua, in continuità con l’insediamento esistente, aree che classifica 
come zona agricola utilizzabile per nuovi insediamenti di cui al comma 2, 
lettera d), e stabilisce i criteri cui il PRG, parte operativa, deve attenersi nella 
relativa disciplina urbanistica; tali criteri, relazionati in base a quanto 
previsto al comma 2, lettera b), riguardano l’eventuale dimensionamento e 
la programmazione nel tempo dell’uso insediativo delle aree agricole 
utilizzabili, l’assetto funzionale e morfologico da perseguire, i meccanismi 
perequativi e compensativi da attivare; 
 
h) individua le aree per le quali è necessario ridurre il rischio ambientale e, 
in particolare, indica, anche in relazione ai contenuti del PTCP, le aree 
destinate alla produzione di beni e servizi a rischio di incidente rilevante;
 
i) stabilisce, con riferimento alle discipline relative all’inquinamento acustico, 
elettromagnetico, luminoso e da immissioni nell’atmosfera, eventuali 
verifiche da effettuare in sede di PRG, parte operativa, sul territorio da 
quest'ultimo interessato;
 
l) fissa i campi di variazione percentuale, non superiori al dieci per cento 
delle dimensioni da esso stabilite in materia di definizione fondiaria e di 
capacità insediativa di cui alla lettera g), all’interno dei quali eventuali 
modifiche del PRG, parte operativa, non costituiscono variante al PRG, parte 
strutturale;
 
m) fissa i criteri per la elaborazione di eventuali piani e programmi comunali 
di settore, aventi incidenza sulle componenti strutturali, con particolare 
riferimento a quelli relativi alla riduzione della vulnerabilità urbana.
 
4. Le previsioni del PRG, parte strutturale, di cui al comma 1, lettere a), b), c), 
d) ed f) hanno valore prescrittivo nei confronti della proprietà e degli altri 
diritti reali. Per le previsioni di nuove infrastrutture stradali e ferroviarie di cui 
al comma 1, lettera f), il PRG, parte strutturale, definisce ambiti di 
salvaguardia proporzionati all’interesse della infrastruttura, all’interno dei 
quali verrà sviluppato il tracciato definitivo dell’infrastruttura medesima. I 
diritti edificatori all’interno degli ambiti di cui sopra sono fatti salvi e possono 
essere esercitati su altra area del territorio comunale con le modalità di cui 
all’articolo 30.
 
 

 

 

 

ARTICOLO 4

(Parte operativa del PRG)
 
1. Il PRG, parte operativa, in applicazione del PRG, parte strutturale e 
motivando la fattibilità delle previsioni in relazione ai documenti della 
programmazione e di bilancio comunali:
 
a)  definisce la disciplina dell’insediamento esistente e dell’insediamento di 
progetto di cui all’articolo 3, comma 3, lettere c), d) e g);
 
b) integra il PRG, parte strutturale, nei casi da questo esplicitamente previsti, 
relativamente alla disciplina delle componenti strutturali di cui all'articolo 3, 
comma 3, lettere b) ed f).
 
2. In particolare il PRG, parte operativa:
 
a) individua e delimita le diverse parti o tessuti all’interno degli insediamenti 
esistenti, di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), per i quali, in 
coerenza con i criteri stabiliti dal PRG, parte strutturale, ai sensi dell’articolo 
3, comma 3, lettera c), detta norme di conservazione, trasformazione, uso e 
relative modalità d’attuazione;
 
b) individua, disciplinandone il recupero, le zone territorialmente degradate 
e delle aree produttive e per servizi dismesse, nonché disciplina le aree 
destinate alla produzione di beni e servizi a rischio di incidente rilevante;
 
c) individua e disciplina la viabilità, inclusa quella ciclopedonale, non 
ricompresa nella parte strutturale, nel rispetto, in particolare dei requisiti di 
cui all’art. 11, comma 1, lett. a) della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 
46, i parcheggi, le aree per i servizi e gli spazi verdi per parchi urbani e 
territoriali;
 
d) individua e disciplina le parti dell’insediato esistente dove, in ragione 
delle opere di urbanizzazione da migliorare o da completare, gli interventi 
edilizi possono essere eseguiti direttamente, definendo i casi in cui il titolo 
abilitativo è accompagnato da convenzione o atto d’obbligo;
 
e) individua e disciplina le parti dell’insediato esistente da riqualificare ed 
eventuali aree libere insediabili ove prevede incrementi premiali dei diritti 
edificatori ed eventuali ulteriori destinazioni d’uso purché compatibili, per 
interventi integrati finalizzati ad obiettivi di riqualificazione urbana, da 
attuarsi in forma privata o mista pubblico-privata secondo le modalità di cui 
all’articolo 28; l’entità dell’incremento premiale dei diritti edificatori è 
contenuta in limiti tali che i diritti edificatori complessivi non comportino un 
indice di utilizzazione territoriale maggiore di 1,5 mq/mq comprese le 
volumetrie esistenti. A fronte di interessi pubblici da perseguire in termini di 
maggiori dotazioni quali-quantitative delle attrezzature e degli spazi pubblici 
o in termini di interventi di miglioramento della qualità ambientale, sono 
ammissibili eventuali incrementi premiali dei diritti edificatori che eccedano i 
limiti sopradetti, che possono essere esercitati anche al di fuori dell’ambito 
interessato, in aree individuate e cedute dal comune con priorità tra quelle 
da esso acquisite ai sensi del comma 5;
 
f) individua e disciplina, all’interno delle aree classificate dal PRG, parte 
strutturale, come zona agricola, ai sensi all’articolo 3, comma 3, lettera g), gli 
ambiti per nuovi insediamenti. L’estensione e capacità insediativa degli 
ambiti per nuovi insediamenti è programmata nel tempo con il PRG, parte 
operativa, e attraverso la redazione di successive varianti, anche in 
relazione al piano dei servizi che ne valuta la fattibilità in relazione agli 
impianti delle reti tecnologiche, alle infrastrutture della mobilità e ai rischi 
territoriali ed ambientali. Il PRG, parte operativa, ne definisce inoltre i 
caratteri fissando, in relazione alla natura del sito e a quella orografica del 
suolo, nonché in rapporto alle preesistenze storiche e insediative, gli indici 
territoriali massimi, le dotazioni territoriali e funzionali minime, le possibili 
destinazioni d’uso e le altezze massime. Il PRG, parte operativa prevede, 
all’interno delle stesse aree agricole gli ambiti da utilizzare con il 
programma urbanistico di cui all’articolo 28, le quali assumono i diritti 
edificatori solo al momento della loro inclusione nel programma nei limiti 
dallo stesso stabiliti.
 
g) può definire, per le aree di cui alla lettera f), e ai soli fini della modalità 
attuativa prevista all'articolo 27, le unità minime di intervento, la 
configurazione planivolumetrica, i tipi insediativi urbanistico-edilizi, le 
destinazioni d’uso prevalenti e compatibili, le aree per dotazioni territoriali e 
funzionali minime e infrastrutture pubbliche e non, le opere di arredo 
urbano; qualora non si proceda ai sensi del citato articolo 27, le definizioni 
di cui sopra hanno valore esclusivamente indicativo;
 
h) detta la disciplina compensativa ai sensi dell’articolo 30 finalizzata al 
perseguimento degli obiettivi fissati dal PRG, parte strutturale, per la 
riduzione della vulnerabilità urbana di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d).
 
3. Tutte le previsioni del PRG, parte operativa, ove non diversamente 
precisato, esplicitano le relative modalità di attuazione e hanno valore 
prescrittivo nei confronti della proprietà e degli altri diritti reali.
 
4. Il PRG, parte operativa, nell’individuare parti della città esistente o per 
nuovi insediamenti da assoggettare a piano attuativo unitario, può 
ricomprendere, ai fini della perequazione urbanistica, di cui all’articolo 29, ai 
fini della compensazione di cui all’articolo 30, nonché ai fini del 
soddisfacimento delle dotazioni territoriali e funzionali minime, nel 
medesimo piano attuativo, anche aree non contigue e con diversa 
destinazione.
 
5. Il PRG, parte operativa, può stabilire, nelle aree da assoggettare a piano 
attuativo, ad esclusione di quello previsto all'articolo 21, comma 1, lettere b) 
e c), l’obbligo della cessione al comune di superfici fondiarie e relativi diritti 
edificatori, in percentuale non inferiore al venti per cento e non superiore al 
quaranta per cento del totale, i cui contenuti economici sono definiti in sede 
di convenzione. Il comune utilizza le aree ed i diritti suddetti per il 
soddisfacimento di esigenze di pubblica utilità, ivi compresa la realizzazione 
di edilizia residenziale pubblica, la realizzazione di edilizia pubblica per 
finalità sociali, le operazioni di compensazione di cui all’articolo 30. In 
alternativa all’obbligo di cessione delle superfici fondiarie e delle volumetrie, 
il comune può autorizzare, previa convenzione per la determinazione dei 
prezzi di vendita e dei canoni di locazione, i proprietari delle aree stesse, in 
possesso di idonei requisiti, alla realizzazione di alloggi con le 
caratteristiche dell’edilizia residenziale pubblica, entro i limiti volumetrici 
stabiliti.
 
6. Il PRG, parte operativa, stabilisce metodi e criteri ai fini dell’applicazione 
della perequazione urbanistica e delle compensazioni di cui agli articoli 29 
e 30.
 
 

 

 

 

ARTICOLO 5

(Piano comunale dei servizi)
 
1. Il comune, sulla base delle norme regolamentari di cui all’articolo 62, 
comma 1, lettera a), si dota del piano comunale dei servizi (PCS), che 
implementa il PRG, parte operativa.
 
2. Il PCS è lo strumento di programmazione e di indirizzo gestionale dei 
servizi pubblici e di interesse generale o collettivo per soddisfare le 
esigenze attuali dei cittadini e quelle prodotte dalle trasformazioni previste 
dal PRG, nonché per garantire la qualità e la efficienza dei servizi.
 
3. Le norme regolamentari di cui al comma 1 prevedono le agevolazioni 
connesse alla dotazione del PCS, concernenti anche l’attuazione e la 
modifica del PRG, parte operativa, che possono riguardare aspetti 
procedurali, programmatici e finanziari.
 
4. Le norme regolamentari di cui al comma 1 stabiliscono le modalità per il 
coinvolgimento dei soggetti privati, singoli o associati, alla definizione del 
PCS.
 
 

 

 

 

ARTICOLO 6

(Situazioni insediative e dotazioni territoriali e funzionali minime)
 
1. La Regione, con le norme regolamentari di cui all’articolo 62, comma 1, 
lettere b) e c), in riferimento alle diverse situazioni insediative esistenti o per 
nuovi insediamenti, definisce le dotazioni territoriali e funzionali minime per 
spazi pubblici di interesse generale e privati di interesse pubblico, destinati 
ad attività e servizi collettivi, a verde e a parcheggi, necessari ad assicurare 
le condizioni per la sostenibilità ambientale e la qualità urbanistica.
 
2. Le diverse situazioni insediative di cui al comma 1 sono individuate e 
classificate tenendo conto dei caratteri funzionali e morfologici che le 
distinguono, delle conseguenti capacità di carico urbanistico che esse sono 
in grado di sostenere ed in rapporto ai meccanismi attuativi diretti o indiretti 
da applicare, anche in riferimento ai limiti di densità edilizia, altezza, 
distanza tra i fabbricati, nonché ai rapporti tra insediamenti residenziali, 
produttivi e per servizi.
 

 

 

 

ARTICOLO 7

(Copianificazione del PRG)
 
1. La copianificazione per la formazione del PRG, basata sulla condivisione 
del sistema delle conoscenze e delle valutazioni:
 
a) costituisce il metodo per il governo del territorio, che mira a conseguire, 
nell’attività di pianificazione, la convergenza delle decisioni dei soggetti 
istituzionali coinvolti;
 
b) garantisce, nel rispetto delle prerogative e della autonomia dei singoli 
soggetti istituzionali, la continuità ed organicità dell'azione di governo del 
territorio.
 

 

 

 

ARTICOLO 8

(Sistema delle conoscenze e delle valutazioni)
 
1. Il sistema delle conoscenze e delle valutazioni è componente 
fondamentale della copianificazione, quale modalità di governo del territorio 
ai fini della definizione del PRG. Esso si articola in un quadro conoscitivo, in 
un bilancio urbanistico-ambientale ed in un documento di valutazione. 
 
2. Il quadro conoscitivo è l’insieme delle conoscenze necessarie ad 
evidenziare le risorse del territorio per lo sviluppo locale, con particolare 
riferimento al patrimonio naturalistico e culturale, nonché a dimostrare la 
sostenibilità sociale, economica ed ambientale, sia ecologica che culturale, 
delle trasformazioni previste.
 
3. Sono elementi, fra gli altri, del quadro conoscitivo gli atti di 
programmazione territoriale regionale, di pianificazione provinciale ed i 
piani di settore, nonché quelli di incidenza territoriale, emanati da enti e 
organizzazioni operanti nel territorio comunale e in quelli finitimi. 
 
4. Nel quadro conoscitivo sono inseriti anche i programmi e le disposizioni 
adottate dalle amministrazioni preposte alla tutela dei diversi interessi 
pubblici inerenti il territorio di riferimento.
 
5. Gli enti che partecipano all'attività di copianificazione contribuiscono alla 
formazione del quadro conoscitivo apportandovi gli elementi in loro 
possesso, incidenti sui fenomeni e sui processi oggetto di pianificazione.
 
6. Il comune cura l’elaborazione del quadro conoscitivo avvalendosi dei dati 
in proprio possesso e di quelli di cui ai commi 3, 4 e 5. A tal fine può 
convocare un’apposita conferenza di servizi cui partecipano tutti gli enti e le 
organizzazioni di cui al comma 3. Il comune cura l’aggiornamento continuo 
del quadro conoscitivo.
 
7. l comune, contestualmente all'avvio del procedimento di PRG, provvede a 
dotarsi di un bilancio urbanistico-ambientale, contenente la descrizione, 
anche in riferimento agli scenari degli andamenti demografici, migrazionali 
ed occupazionali, delle trasformazioni intercorse nell'arco degli ultimi dieci 
anni nel territorio in oggetto, nonché degli esiti operativi e dello stato di 
attuazione degli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale vigenti di 
propria competenza.
 
8. Il comune, sulla base del quadro conoscitivo e del bilancio urbanistico, 
compie le valutazioni di opportunità e sostenibilità delle previsioni di assetto, 
uso e trasformazione del territorio, redigendo il documento di valutazione di 
cui al comma 1.
 
 

 

 

 

ARTICOLO 9

(Documento programmatico)
 
1. Il comune, in coerenza con le valutazioni di cui all’articolo 8, approva il 
documento programmatico contenente gli indirizzi per la parte strutturale del 
PRG, validi anche ai fini dell’eventuale accordo preliminare di 
copianificazione di cui all’articolo 11.
 
2. Il documento programmatico è composto da: 
 
a) una relazione contenente le indicazioni degli obiettivi generali e specifici 
che si intendono perseguire con il piano, delle scelte strutturali per l'assetto 
del territorio e delle azioni strategiche, anche con riferimento agli obiettivi e 
indirizzi della programmazione regionale, della pianificazione provinciale e 
dei piani di settore. La relazione contiene altresì le indicazioni del sistema 
delle principali funzioni urbane e territoriali, esistenti e di progetto;
 
b) schemi grafici illustrativi che indicano la struttura territoriale e le principali 
scelte e azioni strategiche per l’assetto del territorio, di cui alla lettera a), con 
l’indicazione dell’incidenza sugli ambiti territoriali contermini; 
 
c) il quadro conoscitivo, il bilancio urbanistico-ambientale ed il documento di 
valutazione di cui all’articolo 8.
 
3. Il comune attua la partecipazione assicurando la pubblicità del 
documento programmatico, mediante pubblico avviso e ulteriori ampie 
forme di informazione alla popolazione, agli enti o amministrazioni 
pubbliche, statali e regionali interessati dall’esercizio delle funzioni di 
pianificazione, ai soggetti titolari di pubblici servizi, ai soggetti portatori di 
interessi collettivi qualificati, ai soggetti di rilevanza sociale ed economica 
presenti nel territorio, nonché, eventualmente, ai comuni e province 
confinanti, appartenenti ad altre regioni.
 
4. L’avviso fissa anche i termini, non inferiori a trenta giorni, per la 
presentazione da parte dei soggetti di cui al comma 3, delle valutazioni o 
proposte in merito al documento programmatico. Il comune è tenuto a 
valutare formalmente tali proposte in sede di adozione del PRG.
 
 

 

 

 

ARTICOLO 10

(Conferenza di copianificazione)
 
1. Il comune, sulla base del documento programmatico di cui all'articolo 9, 
convoca, entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle 
valutazioni o proposte di cui al comma 4 dello stesso articolo 9, la 
conferenza di copianificazione, alla quale partecipano la Regione, la 
provincia territorialmente competente, nonché i comuni e le province i cui 
territori sono limitrofi a quelli del comune interessato. Il comune cura la 
segreteria e l’organizzazione della conferenza. Alla conferenza sono invitati 
anche i comuni e le province confinanti appartenenti ad altre regioni.
 
2. Ogni ente partecipa alla conferenza con un unico rappresentante, 
legittimato ad esprimere le valutazioni e la volontà dell’ente medesimo su 
tutte le questioni oggetto della conferenza.
 
3. La conferenza ha la finalità di esprimere valutazioni preliminari in merito 
agli obiettivi e alle scelte prospettate nel documento programmatico, nonché 
di pervenire all’eventuale stipula dell’accordo preliminare di 
copianificazione, di cui all’articolo 11.
 
4. Il comune convoca la prima riunione della conferenza almeno venti giorni 
prima della data della stessa, trasmettendo agli enti convocati gli atti relativi.
 
5. La conferenza si conclude entro trenta giorni dalla prima riunione. I 
soggetti invitati possono presentare, entro tale termine, proposte scritte e 
memorie, che il comune valuta in sede di adozione del PRG. Dei lavori della 
conferenza è redatto apposito verbale.
 
6. La conferenza di copianificazione può concludersi con la proposta di 
variante al PTCP, al PUT o ai piani di settore in accordo con gli enti 
competenti.
 
7. I comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti possono 
presentare alla provincia, in sede di conferenza, una proposta di accordo 
preliminare di copianificazione con i contenuti del PRG, parte strutturale, 
compatibili con le previsioni del PUT, del PTCP e dei piani di settore. Il 
comune, qualora la provincia ritenga sufficienti i contenuti della proposta di 
cui sopra, per gli aspetti di cui all’articolo 15, comma 3, adotta, prima della 
sottoscrizione dell’accordo, il PRG, parte strutturale, provvedendo alle 
procedure di pubblicazione di cui all’articolo 13 ed alle decisioni in merito 
alle osservazioni presentate durante la fase di pubblicazione. La 
sottoscrizione dell’accordo da parte del rappresentante del comune e della 
provincia consente al comune di procedere alla definitiva approvazione del 
PRG, parte strutturale in conformità all’accordo sottoscritto, senza attuare le 
procedure di conferenza istituzionale previste all’articolo 15.
 
 

 

 

 

ARTICOLO 11

(Accordo preliminare di copianificazione)
 
1. A conclusione della conferenza i soggetti partecipanti o alcuni di essi, 
nonché quelli invitati ai sensi dell’articolo 10, comma 1 e sulla base del 
verbale di cui al comma 5 dello stesso articolo, possono concludere un 
accordo preliminare di copianificazione sulla proposta del comune 
procedente in merito alle scelte strategiche di assetto del territorio, nonché a 
quelle volte a dar corso a specifiche politiche di settore. La sottoscrizione 
dell'accordo preliminare avviene entro i dieci giorni successivi alla 
conclusione della conferenza.
 
2. L’accordo di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla sottoscrizione, è 
ratificato dal comune procedente e assentito da parte degli altri enti che 
hanno sottoscritto l’accordo, di cui è data notizia al comune procedente.
 
3. La ratifica da parte del comune procedente e l’assenso della Regione e 
della provincia sono condizioni sufficienti ai fini dell’efficacia dell’accordo. 
 
4. Il comune procedente, in sede di adozione del PRG, si adegua 
all’accordo preliminare di copianificazione.
 
 

 

 

 

ARTICOLO 12

(Partecipazione dei privati)
 
1. I soggetti privati singoli o associati, durante le fasi di deposito e 
pubblicazione del PRG, parte operativa, possono partecipare alla sua 
definizione e a quelle delle relative varianti, proponendo i piani attuativi di 
cui all’articolo 20 e seguenti o i programmi urbanistici di cui all’articolo 28, 
con i contenuti richiesti per detti piani o programmi, accompagnati da atti 
d’obbligo unilaterali relativi agli impegni anche economici dei proponenti in 
materia di infrastrutture, di dotazioni territoriali e funzionali minime. Qualora 
il comune accolga in sede di esame delle osservazioni tali proposte, il loro 
contenuto si intende adottato anche come piano attuativo o programma 
urbanistico, fatto salvo quanto previsto all’articolo 24, comma 11. 
 
2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le 
disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed è 
comunque fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di 
procedure concorsuali di evidenza pubblica.
 
 

 

 

 

ARTICOLO 13

(Adozione della parte strutturale del PRG)
 
1. Entro il termine di centoventi giorni dalla ratifica dell’accordo di cui 
all’articolo 11, comma 2 o, in assenza del medesimo, dalla conclusione 
della conferenza di copianificazione, il PRG, parte strutturale, è adottato dal 
consiglio comunale ed è depositato presso gli uffici comunali.
 
2. Il deposito è reso noto al pubblico mediante la pubblicazione di un avviso 
nel bollettino ufficiale della Regione (BUR), e l’affissione dello stesso avviso, 
contenente gli estremi di pubblicazione nel BUR, all’albo pretorio, nonché 
attraverso la pubblicazione su almeno due quotidiani locali ed eventuali 
altre idonee forme di pubblicità. Il comune trasmette la deliberazione di 
adozione alla Regione che provvede alla pubblicazione del suddetto avviso 
nel BUR ed alla implementazione della banca dati del Sistema informativo 
territoriale (S.I.TER.) di cui alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.
 
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di inserzione 
dell’avviso all’albo pretorio chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti 
e del progetto di PRG depositati e, entro lo stesso termine, i soggetti 
interessati possono presentare al comune le proprie osservazioni.
 
4. Le osservazioni sono depositate presso gli uffici comunali e chiunque può 
prenderne visione ed estrarne copia.
 
5. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la 
presentazione delle osservazioni, chiunque ne ha interesse può presentare 
brevi repliche alle osservazioni eventualmente pervenute.
 
6. Sulle osservazioni, anche conseguenti alla verifica di cui all’articolo 14, 
nonché sulle eventuali repliche, delibera il consiglio comunale entro 
centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5.
 
7. Qualora nel PRG vengano introdotte, ai sensi del comma 6, modifiche 
conseguenti all’accoglimento di osservazioni e repliche, le misure di 
salvaguardia sono applicabili con riferimento alle nuove previsioni.
 
8. L’accoglimento delle osservazioni e delle repliche al PRG non comporta 
la sua ripubblicazione ai fini di ulteriori osservazioni.
 
9. Il parere di cui all’articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 
6 giugno 2001, n. 380, nonché quello in materia idraulica e idrogeologica, in 
merito alle previsioni del PRG, parte strutturale, è espresso dal comune in 
sede di adozione, tenuto conto degli elaborati del PRG relativi alle indagini 
geologiche, idrogeologiche e idrauliche, nonché agli studi di 
microzonazione sismica effettuati nei casi e con le modalità previste dalle 
normative vigenti, nonché di quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera 
b).
 

 

 

 

ARTICOLO 14

(Verifica di carattere igienico-sanitario)
 
1. Il comune, contestualmente all’affissione all’albo pretorio di cui all’articolo 
13, comma 2, trasmette il PRG alla ASL interessata territorialmente, ai fini 
della verifica delle relative previsioni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20, 
comma 1, lettera f) della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
 
2.      La verifica di cui al comma 1 è effettuata entro il termine di pubblicazione 
del PRG.
 

 

 

 

ARTICOLO 15

(Conferenza istituzionale per la formazione del PRG)
 
1. Il comune, entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui 
all'articolo 13, comma 6, trasmette alla provincia competente la parte 
strutturale del PRG adottato.
 
2. La provincia, entro e non oltre il termine perentorio di novanta giorni dal 
ricevimento degli atti di cui al comma 1, convoca la conferenza istituzionale 
tra gli enti di cui all’articolo 10, comma 1.
 
3. La provincia verifica i contenuti del PRG, parte strutturale, rispetto a 
quanto stabilito nell’accordo preliminare di copianificazione, ove stipulato, 
nonché sotto il profilo della loro compatibilità con le previsioni del PUT, del 
PTCP e dei piani di settore, vigenti al momento dell’adozione del PRG.
 
4. La conferenza istituzionale, sulla base delle verifiche di cui al comma 3, 
decide sulle eventuali modifiche da apportare al PRG e all’accordo 
preliminare di copianificazione, nonché sull’eventuale adeguamento del 
PTCP, del PUT e dei piani di settore. 
 
5. Ogni ente partecipa alla conferenza istituzionale con un unico 
rappresentante, legittimato a esprimere in modo vincolante le valutazioni e 
la volontà dell’ente medesimo su tutte le questioni oggetto della conferenza.
 
6. Il termine massimo di cui al comma 2 può essere prorogato una sola volta 
per giustificati motivi e comunque per non più di sessanta giorni.
 
7. I lavori della conferenza istituzionale si concludono entro trenta giorni 
dalla data di inizio.
 
8. La conferenza istituzionale si conclude, ove possibile, con un accordo 
definitivo, sottoscritto dai rappresentanti degli enti partecipanti, contenente le 
eventuali modifiche da apportare al PRG e all’accordo preliminare di 
copianificazione, nonché l’eventuale adeguamento del PTCP, del PUT e dei 
piani di settore, nel rispetto della legislazione e comunque finalizzate 
all’aggiornamento delle infrastrutture e dei servizi e tali da non ridurre le 
azioni di tutela di detti piani. 
 
9.      L’accordo definitivo di cui al comma 8, qualora comporti la necessità di 
modificare l’accordo preliminare di copianificazione o i piani di cui allo 
stesso comma 8, con rilevanza anche sul territorio di comuni e di province 
limitrofe, che hanno stipulato l’accordo preliminare di copianificazione, deve 
essere condiviso, per la parte interessata, anche dai rappresentanti di tali 
enti. Gli adeguamenti del PUT, del PTCP e dei piani di settore, definiti in 
sede di conferenza istituzionale, devono essere ratificati entro 
quarantacinque giorni dal ricevimento dell’accordo definitivo. Decorso 
inutilmente tale termine si intende non ratificata la modifica di detti piani.
 
10. La provincia, entro venti giorni dalla conclusione della conferenza e 
preso atto delle avvenute ratifiche di cui al comma 9, adotta il provvedimento 
finale in conformità alle determinazioni contenute nell’accordo definitivo. 
 
11. Qualora l’accordo definitivo non venga sottoscritto da tutti i partecipanti, 
o in mancanza delle ratifiche di cui al comma 9, la provincia, sulla base degli 
esiti della conferenza stessa delibera, dettando le eventuali prescrizioni in 
merito al PRG, parte strutturale, necessarie ad assicurarne la coerenza con 
il PUT, il PTCP e i piani di settore. Gli adempimenti di cui sopra sono 
effettuati dalla provincia entro venti giorni dalla conclusione della 
conferenza o decorsi i termini di cui al comma 9. 
 
12. L’accordo definitivo e le deliberazioni della provincia, di cui ai commi 10 
e 11, sono trasmesse alla Regione, al comune ed agli enti coinvolti nella 
conferenza, entro quindici giorni dalla adozione delle deliberazioni 
medesime.
 

 

 

 

ARTICOLO 16

(Approvazione della parte strutturale del PRG)
 
1. Il consiglio comunale, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data 
di ricevimento delle deliberazioni della provincia di cui all’articolo 15, commi 
10 e 11, approva il PRG, parte strutturale, in conformità alle determinazioni 
contenute in tali atti.
 
2. La deliberazione consiliare di approvazione e gli elaborati del PRG 
approvato in formato numerico georeferenziato sono trasmessi, entro trenta 
giorni dall’approvazione alla Regione che provvede alla pubblicazione della 
deliberazione consiliare nel BUR. Il S.I.TER rende possibile la consultazione 
della deliberazione e degli elaborati mediante strumenti informatici e 
telematici e implementa la propria banca dati.
 
3. Il PRG, parte strutturale, ha efficacia dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione nel BUR.
 

 

 

 

ARTICOLO 17

(Adozione ed approvazione della parte operativa del PRG)
 
1. Il PRG, parte operativa, è adottato e approvato dal consiglio comunale 
con le procedure di deposito e pubblicazione previste all’articolo 13 e quelle 
di verifica di carattere igienico-sanitario previste all’articolo 14, nel rispetto 
delle previsioni contenute nella parte strutturale del PRG, delle normative in 
materia, nonché della programmazione regionale e delle vigenti previsioni 
della pianificazione provinciale e di settore.
 
2. Il parere di cui all’articolo 89 del d.p.r. 380/2001, nonché quello in materia 
idraulica e idrogeologica, sono espressi dal comune in sede di adozione del 
PRG, parte operativa, tenuto conto degli elaborati del PRG relativi alle 
indagini geologiche, idrogeologiche, idrauliche, nonché agli studi di 
microzonazione sismica effettuati nei casi e con le modalità previste dalle 
normative vigenti.
 
3. Al PRG, parte operativa, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, 
commi 7 e 8 e articolo 16, commi 2 e 3.
 

 

 

 

ARTICOLO 18

(Varianti del PRG)
 
1. Le varianti del PRG, parte strutturale, seguono le procedure previste dagli 
articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Per i comuni con popolazioni 
inferiore a diecimila abitanti, possono essere applicate le procedure previste 
all’articolo 10, comma 7. 
 
2. Le varianti del PRG, parte strutturale, conseguenti a sopravvenute 
previsioni di strumenti di pianificazione provinciali o nell’ipotesi di 
recepimento, da parte degli enti interessati, di accordi definitivi sottoscritti ai 
sensi dell’articolo 15, sono adottate ed approvate dal consiglio comunale 
con le procedure previste all’articolo 13, comma 2 e seguenti, articolo 14 e 
articolo 16, comma 2, i cui tempi sono ridotti della metà.
 
3. Le varianti del PRG, parte strutturale, in attuazione di specifici strumenti di 
programmazione negoziata, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 o 
necessarie per realizzare opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese 
quelle disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 
2001, n. 327 e successive modificazioni, nonché quelle da effettuare anche 
a mezzo di piano attuativo, connesse alla attuazione dei programmi edilizi 
ed urbanistici, comunque denominati in base alla legislazione vigente, ivi 
compresi quelli di cui alla legge regionale 11 aprile 1997, n. 13, sono 
adottate dal comune con le procedure previste agli articoli 13 e 14, i cui 
tempi sono ridotti della metà, e sono inviate alla provincia. Esse sono 
approvate dal comune qualora la provincia, entro trenta giorni dal 
ricevimento degli atti e previa istruttoria, non convoca la conferenza 
istituzionale di cui all’articolo 15 o comunica di non doverla attivare.
 
4. Le varianti del PRG, parte operativa, sono adottate e approvate dal 
comune, ai sensi e con le procedure di cui all’articolo 17. Qualora le varianti 
riguardino quanto previsto ai commi 2 e 3, i tempi di deposito e 
pubblicazione previsti sono ridotti della metà.
 
5. Nel caso di procedimenti per i quali è previsto il ricorso a conferenze di 
servizi che comportano variazione degli strumenti urbanistici generali, le 
conferenze medesime tengono luogo dell’adozione della variante ed 
assolvono anche alle funzioni previste dagli articoli 8, 9, 10 e 15 per la 
conferenza di copianificazione e per la conferenza istituzionale. La potestà 
provvedimentale degli enti interessati si esprime nell’ambito della 
conferenza, in base alle competenze previste dalla presente legge. I tempi 
di deposito e pubblicazione delle relative varianti previsti dalla presente 
legge, sono ridotti della metà ed entro tali termini i soggetti di cui all’articolo 
9, comma 3 possono presentare valutazioni e proposte in merito alla 
variante.
 
6. Il comune, in sede di adozione delle varianti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 
esprime il parere di cui all’articolo 89 del d.p.r. 380/2001, nonché quello in 
materia idraulica e idrogeologica.
 
7. Alle varianti di cui al presente articolo si applica quanto disposto 
all’articolo 16, commi 2 e 3.
 
8. Le disposizioni di cui al presente articolo di applicano anche alle varianti 
al PRG approvato ai sensi della l.r. 31/1997.
 
9. Non costituiscono variante al PRG la perimetrazione delle aree soggette a 
nuovi provvedimenti di vincolo, o a modifiche di quelli esistenti, nonchè il 
recepimento delle previsioni di atti di programmazione regionali e di piani di 
settore immediatamente applicabili. 
 

 

 

 

ARTICOLO 19

(Assistenza per la formazione del PRG)
 
1. La Regione e le province, per favorire la formazione e l’operatività del 
PRG, coadiuvano i comuni che ne facciano richiesta, fornendo gli studi, le 
indagini e le ricerche necessarie, nonché l'eventuale consulenza tecnica. A 
tal fine la Regione organizza corsi di aggiornamento professionale, con il 
supporto delle università, degli ordini e collegi professionali e degli 
organismi scientifici operanti in materia urbanistica. La cartografia è fornita 
dalla Regione, attraverso il S.I.TER., in formato numerico georeferenziato, 
ed il comune è tenuto a trasmettere alla Regione gli elaborati del PRG 
aggiornati, come previsto agli articoli 16, comma 2, 17, comma 3, 18, comma 
7 e 63, comma 1, sempre con la stessa modalità. 
 

 

 

 

ARTICOLO 20

(Piano attuativo e modalità di intervento)
 
1. Il PRG è attuato mediante piani attuativi: 
 
a) di iniziativa pubblica, se promosso da soggetti pubblici;
 
b) di iniziativa privata, se promosso da soggetti privati;
 
c) di iniziativa mista, se promosso da soggetti pubblici e privati. 
 
2. La Regione, con le norme regolamentari di cui all’articolo 62, comma 1, 
lettera e), disciplina le ipotesi in cui è obbligatoria la redazione del piano 
attuativo.
 

 

 

 

ARTICOLO 21

(Piano attuativo di iniziativa pubblica)
 
1. Il piano attuativo di iniziativa pubblica, la cui approvazione equivale a 
dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste, fermo restando quanto 
previsto dal d.p.r. 327/2001 in materia di apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio, riguarda:
 
a) gli interventi di dettaglio delle previsioni del PRG;
 
b) le aree da acquisire per la costruzione di alloggi a carattere economico e 
popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e delle disposizioni 
regionali in materia di edilizia residenziale pubblica;
 
c) le aree da acquisire per la realizzazione di insediamenti produttivi ai sensi 
dell’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. La formazione di tale 
piano non è soggetta alla preventiva autorizzazione;
 
d) gli interventi di recupero;
 
e) gli interventi previsti da programmi edilizi e urbanistici, comunque 
denominati in base alla legislazione vigente, che per la loro realizzazione 
necessitano di piano attuativo, anche secondo le previsioni del PRG, parte 
operativa.
 

 

 

 

ARTICOLO 22

(Piano attuativo di iniziativa privata e mista)
 
1. Il piano attuativo di iniziativa privata o mista riguarda:
 
a) l’utilizzazione di aree a scopo edilizio;
 
b) gli interventi di recupero; 
 
c) gli interventi concernenti le attività estrattive;
 
d) gli interventi per la valorizzazione del paesaggio di cui all’articolo 32, 
comma 2, lettera i);
 
e) gli interventi previsti da programmi edilizi e urbanistici, comunque 
denominati in base alla legislazione vigente, che per la loro realizzazione 
necessitano di piano attuativo, anche secondo le previsioni del PRG, parte 
operativa.
 
2. I piani di cui al comma 1 promossi da soggetti misti, pubblici e privati, 
producono gli effetti di cui all'articolo 21. 
 
3. I proprietari di almeno il cinquantuno per cento del valore catastale degli 
immobili e della superficie delle aree perimetrate dal PRG, parte operativa, 
possono presentare una proposta di piano attuativo, purché riferita a un 
comparto che costituisca un’entità funzionale. La proposta deve prevedere, 
in ogni caso, la sistemazione complessiva delle aree perimetrate dal PRG, 
in maniera da consentirne la corretta e razionale attuazione, in termini 
planovolumetrici, di allaccio ai servizi tecnologici, nonché di assetti viari. Il 
piano è di iniziativa privata per la parte proposta dai proprietari e di iniziativa 
pubblica per la restante parte. La parte di iniziativa pubblica è attuata con 
convenzione urbanistica nella quale sono stabiliti gli oneri a carico dei 
privati, nonché le forme, i termini e le modalità per l’eventuale recupero di 
quanto anticipato per la realizzazione delle opere infrastrutturali.
 
4. Nel caso previsto al comma 3, qualora i proprietari proponenti 
rappresentino almeno il settantacinque per cento del valore catastale degli 
immobili e della superficie delle aree si procede per la realizzazione degli 
interventi finalizzati all’attuazione dei piani attuativi con le modalità previste 
all’articolo 27, comma 5 della legge 1 agosto 2002, n. 166.
 
 

 

 

 

ARTICOLO 23

(Piano attuativo)
 
1. Il piano attuativo consegue gli obiettivi fissati nel PRG mediante:
 
a) la delimitazione degli spazi collettivi, destinati a servizi pubblici, di 
interesse generale, privati e di uso pubblico e a infrastrutture, ivi comprese 
quelle di cui all’articolo 12 della l.r. 46/97;
 
b) la realizzazione e la localizzazione del complesso degli interventi previsti, 
nonché la relativa articolazione per comparti o unità minime d'intervento;
 
c) l'individuazione delle proprietà interessate con l’eventuale indicazione di 
quelle da espropriare o vincolare, attraverso idonea documentazione da 
presentare a cura dei proprietari, in caso di piani attuativi d’iniziativa privata 
o mista, o da accertare a cura del comune, in caso di piani attuativi di 
iniziativa pubblica.
 
2. Il piano attuativo contiene:
 
a) l’analisi e le indagini conoscitive atte a definire i caratteri e le qualità degli 
elementi del territorio interessato; 
 
b) la definizione degli interventi consentiti, delle loro caratteristiche tecniche 
e le modalità di esecuzione.
 
3. Gli interventi previsti dal piano attuativo ricadenti in zone vincolate ai 
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nei siti di interesse 
naturalistico, nelle aree contigue alle aree naturali protette, negli ambiti 
interessati dai centri storici, nonché negli ambiti interessati dagli elementi 
del paesaggio antico, dall’edificato civile di particolare rilievo architettonico 
e paesistico, indicati agli articoli 13, 17, comma 3 e 29, della l.r. 27/2000, 
devono rispettare i valori riconosciuti dal vincolo, i provvedimenti di tutela 
vigenti, le peculiari caratteristiche dei siti ed immobili interessati e le 
prescrizioni della normativa paesistica.
 
4. Il piano attuativo, nell’ipotesi che contenga previsioni di media e grande 
struttura di vendita ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 3 agosto 
1999, n. 24, deve indicare la localizzazione degli insediamenti e le relative 
aree per dotazioni territoriali e funzionali di competenza.
 

 

 

 

ARTICOLO 24

(Adozione e approvazione del piano attuativo)
 
1. Il comune comunica al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della 
domanda, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli 
articoli 4 e 5 della l. 241/1990 e successive modificazioni.
 
2. Il responsabile del procedimento, qualora accerti l’incompletezza degli 
elaborati del piano attuativo previsti dalle relative normative, dichiara con 
apposito atto l’irricevibilità della domanda. Qualora accerti la necessità di 
applicare la valutazione d’impatto ambientale di cui alla legge regionale 9 
aprile 1998, n. 11, oppure la valutazione di incidenza di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, oltre a dichiarare 
l’irricevibilità della domanda, consegna contemporaneamente all’interessato 
la dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 2, lettera e) della l.r. 11/1998, 
qualora ne sussistano le condizioni.
 
3. Il piano attuativo è adottato dal comune ed è depositato presso gli uffici 
comunali fino alla scadenza di cui al comma 5. Nella deliberazione di 
adozione è dichiarata la eventuale sussistenza dei requisiti di piano 
attuativo con previsioni planovolumetriche anche ai fini dell’applicazione 
dell’art. 20, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2004. 
 
4. L’avviso dell’effettuato deposito è pubblicato nel BUR e successivamente 
è affisso all’albo pretorio del comune con gli estremi della pubblicazione nel 
BUR. Lo stesso può essere reso noto anche attraverso altre forme di 
pubblicità.
 
5. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BUR, 
chiunque può presentare osservazioni e opposizioni al piano attuativo.
 
6. Le osservazioni e le opposizioni sono depositate presso gli uffici comunali 
e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia.
 
7. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la 
presentazione delle osservazioni e opposizioni, chiunque ne abbia 
interesse può presentare repliche. 
 
8. Il regolamento comunale può prevedere l’adozione da parte della Giunta 
comunale dei piani attuativi. 
 
9. Il comune, in sede di adozione del piano attuativo e tenuto conto della 
relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, relativa alle aree 
interessate, nonché degli studi di microzonazione sismica di dettaglio nei 
casi previsti dalle normative vigenti, esprime parere ai fini dell’articolo 89 del 
d.p.r. 380/2001 ed ai fini idrogeologici e idraulici, sentito il parere della 
commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio. 
 
10. Il piano attuativo è approvato dal comune previa valutazione delle 
osservazioni, delle opposizioni, delle repliche presentate e delle eventuali 
osservazioni conseguenti alla verifica di cui all'articolo 25. 
 
11. Il piano attuativo è approvato previo parere vincolante della provincia, da 
rendersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, 
limitatamente alle zone sottoposte ai vincoli di cui al d.lgs. 42/2004 ed alle 
aree o immobili di cui all’articolo 4, comma 2, della l.r. 1/2004.
 
12. L'accoglimento delle osservazioni e delle opposizioni non comporta una 
nuova pubblicazione del piano attuativo ai fini di ulteriori osservazioni.
 
13. L’approvazione di piani attuativi di iniziativa privata, conformi alle norme 
ed agli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati, deve intervenire entro 
il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione 
dell’istanza corredata degli elaborati previsti dalle relative normative e dal 
regolamento edilizio comunale. Qualora vi sia necessità di preventivi pareri 
o nulla osta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui tali atti sono 
acquisiti. Il responsabile del procedimento può convocare, anche su 
richiesta del proponente, ai fini dell’acquisizione di pareri o nullaosta una 
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14bis, 14ter, 14 quater della 
legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
14. Il termine di novanta giorni di cui al comma 13 può essere interrotto una 
sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla 
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di 
documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che 
non siano già nella disponibilità dell’amministrazione. In tal caso il termine 
di novanta giorni decorre dalla data di ricezione della documentazione 
integrativa.
 
15. I piani attuativi di iniziativa pubblica sono predisposti entro centottanta 
giorni dalla data in cui l’amministrazione comunale ha assunto formalmente 
l’impegno di procedere alla loro redazione; l’adozione avviene nei 
successivi novanta giorni. L’approvazione del piano attuativo di iniziativa 
pubblica deve intervenire nei quarantacinque giorni successivi alla 
scadenza del termine per le osservazioni, le opposizioni e le repliche.
 
16. Il piano attuativo può essere approvato anche in variante al PRG, parte 
operativa, nel rispetto delle previsioni dei piani, delle normative e delle 
procedure di deposito e pubblicazione espressamente richiamate all’articolo 
17, comma 1.
 
17. La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo è 
trasmessa, entro quindici giorni, alla Regione che provvede alla 
pubblicazione della stessa nel BUR, dalla quale decorre l’efficacia dell’atto. 
Qualora il piano attuativo costituisca variante al PRG, parte operativa, il 
comune, unitamente alla deliberazione di cui sopra, trasmette alla Regione 
anche i relativi elaborati di variante, per quanto previsto all’articolo 16, 
commi 2 e 3. 
 

 

 

 

ARTICOLO 25

(Verifica di carattere igienico-sanitario)
 
1. Il comune, contestualmente all’affissione all’albo pretorio di cui all’articolo 
24, comma 4, trasmette il piano attuativo alla ASL interessata 
territorialmente, ai fini della verifica delle relative previsioni, ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 20, comma 1, lettera f) della l. 833/1978.
 
2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata entro il termine di pubblicazione 
del piano attuativo.
 
 

 

 

 

ARTICOLO 26

(Validità del piano attuativo)
 
1. La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo è 
depositata nella segreteria comunale e notificata a ciascun proprietario degli 
immobili compresi nel piano stesso.
 
2. La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo 
d’iniziativa pubblica o mista stabilisce il termine, non superiore a dieci anni, 
entro il quale il piano deve essere attuato, e può stabilire il termine entro il 
quale il decreto di esproprio va eseguito, secondo quanto previsto dalle 
vigenti normative.
 
3. La convenzione del piano attuativo, ove prevista, fissa il termine, non 
superiore a dieci anni, entro il quale deve essere ultimata la realizzazione 
delle opere di urbanizzazione.
 
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5, decorsi i termini stabiliti ai sensi 
dei commi 2 e 3, il piano attuativo decade automaticamente per la parte non 
attuata, rimanendo ferma, a tempo indeterminato, la possibilità di realizzare 
gli interventi edilizi, condizionatamente all’esistenza delle opere di 
urbanizzazione relative, con l’obbligo di osservare, nella costruzione di 
nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le 
prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso, fermo restando quanto indicato 
all’articolo 33, comma 7 della l.r. 1/2004.
 
5. La parte di piano attuativo non attuata entro i termini stabiliti dai commi 2 e 
3 può essere urbanizzata ed edificata previa approvazione di un nuovo 
piano attuativo.
 
6. I piani attuativi approvati per le finalità della l. 167/1962, ivi compresi 
quelli della legge regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, 
nonché dell'articolo 27 della l. 865/1971 hanno efficacia per il periodo 
previsto dalle rispettive normative. La proroga del termine di cui all’articolo 
9, comma 2 della l. 167/1962 è disposta dal comune interessato.
 
7. La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo 
costituisce titolo abilitativo per la realizzazione degli allacci e delle opere di 
urbanizzazione previste, compresi gli elementi di arredo urbano e il sistema 
del verde, purché sia stata stipulata l'apposita convenzione di cui all’articolo 
62, comma 1, lett. g) e nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate ai 
sensi dell’articolo 24, comma 11.
 
 

 

 

 

ARTICOLO 27

(Intervento diretto per i nuovi insediamenti del PRG)
 
1. Nelle aree individuate dal PRG, parte operativa, ai sensi dell’articolo 4, 
comma 2, lettera g), è consentito l’intervento diretto a condizione che:
 
a) il progetto dell’intervento sia relativo all’intero comparto o all’unità minima 
d’intervento, come definiti dal PRG, e contenga, obbligatoriamente, gli 
elaborati previsti per il piano attuativo;
 
b) preliminarmente al titolo abilitativo, sia stipulata apposita convenzione di 
cui all’articolo 62, comma 1, lett. g), o atto d’obbligo, con l’indicazione delle 
opere di urbanizzazione da realizzare, come prevista per il piano attuativo e 
corredata dello schema di sistemazione delle opere di urbanizzazione. 
 

 

 

 

ARTICOLO 28

(Attuazione del PRG tramite programma urbanistico)
 
1. Nelle parti del territorio per le quali il PRG prevede, ai fini degli interventi 
integrati finalizzati alla riqualificazione urbana, la disciplina di cui all’articolo 
4, comma 2, lettera e), l'attuazione del PRG ha luogo tramite programma 
urbanistico. Gli interventi integrati finalizzati alla riqualificazione urbana 
riguardano parti del territorio ove sono presenti fenomeni di degrado 
edilizio, di abbandono, di dismissione, ovvero carenza di servizi e 
infrastrutture.
 
2. Il programma urbanistico è costituito da un insieme organico di interventi 
relativi alle opere di urbanizzazione, alle infrastrutture, all’edilizia per la 
residenza, per le attività produttive ed i servizi, al superamento delle barriere 
architettoniche. La loro attuazione è favorita dal PRG tramite le norme di tipo 
premiale, di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e). L’incremento della 
capacità edificatoria è commisurato ai benefici pubblici conseguiti a fronte 
della cessione al comune, a titolo gratuito, di immobili, di infrastrutture, 
servizi e spazi aggiuntivi rispetto alle dotazioni territoriali e funzionali 
minime, nonché a fronte della realizzazione di interventi di qualità 
urbanistica e ambientale, anche in applicazione delle direttive di cui 
all’articolo 43 della l.r. 1/2004, secondo le modalità stabilite dai criteri di 
valutazione di cui al comma 4.
 
3. Il comune promuove i programmi urbanistici con le modalità previste per i 
piani attuativi mediante l’adozione di un preliminare del programma 
urbanistico, reso noto come previsto all’articolo 24 per ogni ambito indicato 
dal PRG, parte operativa. Il preliminare del programma urbanistico può 
interessare anche aree non contigue. I soggetti aventi la disponibilità degli 
immobili possono comunque presentare al comune le proposte di intervento 
sulla base delle indicazioni del PRG.
 
4. Il preliminare di programma urbanistico definisce gli obbiettivi del 
programma in termini urbanistici, sociali, economici ed ambientali, gli 
interventi pubblici da realizzare e le relative priorità, nonché gli indirizzi per 
la progettazione degli interventi privati. Successivamente il comune tramite 
un avviso pubblico stabilisce i tempi e le modalità di presentazione, anche in 
più fasi, delle proposte di intervento di cui al comma 6, nonché i relativi 
criteri di valutazione. Il preliminare di programma urbanistico indica 
eventuali risorse finanziarie pubbliche per la sua realizzazione.
 
5. I soggetti privati ed i soggetti pubblici competenti, anche in applicazione di 
quanto previsto agli articoli 12 e 22, commi 3 e 4, presentano proposte di 
intervento coerenti con il preliminare di programma urbanistico. 
 
6. Il comune procede alla formazione e approvazione del programma 
urbanistico definitivo sulla base delle proposte pervenute, come 
eventualmente modificate ed integrate attraverso le opportune forme di 
concertazione con i proponenti ai sensi dell’articolo 29 della direttiva CE n. 
18/2004. Il programma urbanistico definitivo deve conseguire una parte 
rilevante degli obiettivi stabiliti dal preliminare di programma urbanistico, e 
comunque consentire la realizzazione di almeno il cinquanta per cento, in 
termini economici, degli interventi pubblici previsti dal programma 
preliminare stesso. Al programma urbanistico definitivo, che ha valore di 
piano attuativo, si applicano le disposizioni previste agli articoli 23, 24, 29, 
30 e 31.
 
7. Il programma urbanistico definitivo, in particolare, stabilisce, al livello 
progettuale previsto dagli strumenti urbanistici attuativi, l’assetto delle aree 
interessate, nonché contiene i documenti di cui all’articolo 15, comma 5, del 
regolamento per i lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il piano finanziario comprendente le 
risorse pubbliche e private, il cronoprogramma degli interventi e la 
convenzione con i soggetti attuatori e con i gestori dei servizi.
 
8. Qualora il preliminare di programma urbanistico ed il programma 
urbanistico definitivo abbiano contenuti e forma dei Programmi urbani 
complessi di cui alla l.r. 13/1997, le maggiorazioni di edificabilità sono 
dimensionate tenendo anche conto dei contributi finanziari pubblici 
eventualmente attribuiti dalla Regione.
 
9. Il PRG, parte operativa, adottato o approvato ai sensi della l.r. 31/1997, 
può essere integrato con le indicazioni di cui all’articolo 4, comma 2, lett. e) 
con atto del consiglio comunale.
 

 

 

 

ARTICOLO 29

(Perequazione urbanistica)
 
1. La perequazione urbanistica persegue l’equa distribuzione, tra i 
proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori 
riconosciuti o attribuiti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti 
dalla realizzazione delle dotazioni territoriali e funzionali.
 
2. Il PRG, parte operativa, disciplina gli interventi di ristrutturazione 
urbanistica e di nuovo insediamento, assicurando una equa distribuzione 
dei diritti edificatori in riferimento alle condizioni urbanistiche ed alle 
situazioni di stato di fatto e di diritto degli immobili.
 
3. I piani attuativi e i programmi urbanistici attuano la perequazione, 
disciplinando gli interventi di trasformazione da realizzare sulla base di 
progetti unitari ed assicurando l’equità attraverso una ripartizione dei diritti e 
degli oneri, indipendente dalle specifiche destinazioni d’uso assegnate alle 
singole aree. A fini di cui sopra sono evidenziate le aree da cedere 
gratuitamente al comune per la realizzazione dei servizi e delle 
infrastrutture, nonché, per le finalità di cui all’articolo 4, comma 5, le aree 
dove concentrare l’utilizzazione dei diritti edificatori, individuando gli edifici 
esistenti, compresi quelli da demolire ed eventualmente compensare ai 
sensi dell’articolo 30.
 
4. I comuni contermini possono stipulare accordi per attuare la 
perequazione in ambiti intercomunali.
 

 

 

 

ARTICOLO 30

(Compensazioni)
 
1. Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere l’utilizzazione dei 
diritti edificatori e delle aree acquisite dal comune ai sensi dell’articolo 4, 
comma 5 per compensazioni di oneri imposti ai proprietari in materia di 
acquisizione pubblica degli immobili, di demolizioni senza ricostruzioni in 
loco per finalità urbanistiche, di ripristino e di riqualificazione di spazi, di 
eliminazione di detrattori ambientali.
 
2. Le compensazioni vengono definite, sulla base di perizie 
tecnico-estimative e sono deliberate dal comune.
 
 

 

 

 

ARTICOLO 31

(Piano attuativo con modifiche al PRG)
 
1. Il Piano attuativo può apportare al PRG, parte operativa, le seguenti 
modifiche senza ricorrere alle procedure di varianti al PRG:
 
a) limitate modifiche delle perimetrazioni e della viabilità all’interno dell’area 
interessata dal piano;
 
b) variazioni, non superiori al dieci per cento, in più o in meno, fra le singole 
quantità attribuite a ciascuna delle diverse utilizzazioni previste, 
relativamente a volumetrie, superfici, destinazioni d’uso e dotazioni 
territoriali e funzionali minime, purché non incidano sul dimensionamento 
complessivo dell’area interessata dal piano attuativo;
 
c) incrementi nelle dotazioni di spazi pubblici e di uso pubblico.
 
2. Le modifiche di cui al comma 1 non possono comportare l’apposizione di 
nuovi vincoli preordinati all’esproprio. 
 

 

 

 

ARTICOLO 32

(Finalità e definizioni)
 
1. Gli strumenti urbanistici generali disciplinano l’uso dello spazio rurale in 
coerenza con i principi, i criteri e le azioni previste dalla programmazione 
regionale, al fine di salvaguardare la funzione che i terreni agricoli svolgono 
per il sistema socio economico, per la difesa dell'ambiente, per l’integrità del 
paesaggio e per la conservazione degli aspetti storici e culturali.
 
2. Ai fini dell’applicazione del presente capo, si assumono le seguenti 
definizioni:
 
a) impresa agricola: è quella condotta dall’imprenditore agricolo sotto 
qualsiasi forma, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, in 
possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5 del regolamento del Consiglio 
della Comunità europea n. 1257 del 17 maggio 1999, con una adeguata 
capacità di reddito;
 
b) nuovi edifici: sono quelli di nuova costruzione destinati a residenza, ad 
attività produttive agricole e attività connesse;
 
c) edifici esistenti, ai fini dell’articolo 35, commi 1, 5, 7 e 8: sono quelli 
presenti e legittimati nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici 
generali a usi agricoli, purché siano stati ultimati i lavori relativi alle strutture 
alla data del 13 novembre 1997;
 
d) indice di utilizzazione territoriale: è il rapporto massimo consentito tra la 
superficie utile coperta e la superficie di terreno interessato;
 
e) superficie utile coperta: è la sommatoria delle superfici coperte ad ogni 
piano del fabbricato, misurate all’esterno dei muri perimetrali, fatto salvo 
quanto previsto dalle norme regionali in materia di miglioramento del 
comfort ambientale e del risparmio energetico di cui agli articoli 37 e 38 
della l.r. 1/2004; nel caso in cui l’altezza utile interna dei piani o parti di essi 
di nuovi edifici ecceda i metri lineari tre e cinquanta, la superficie utile 
coperta è conteggiata dividendo il relativo volume per tre e cinquanta. La 
superficie utile coperta dei piani completamente interrati e seminterrati è 
ottenuta moltiplicando la superficie utile coperta complessiva del piano per il 
rapporto tra la superficie delle pareti fuori terra o scoperte del piano 
medesimo e la superficie complessiva delle pareti del piano stesso. La 
superficie delle pareti fuori terra è misurata rispetto al piano naturale di 
campagna ante operam. Ai fini del computo di cui sopra il piano 
completamente interrato deve comunque far parte di edifici costituiti da uno 
o più piani fuori terra e la sua superficie planimetrica non deve eccedere 
quella del piano sovrastante. La superficie del piano completamente 
interrato che ecceda quella del piano sovrastante, deve essere computata 
per intero e, nel caso di realizzazione del solo piano completamente 
interrato, si computa la sua intera superficie utile coperta;
 
f) singolo edificio: si intende l’immobile nel suo complesso costituito anche 
da più unità immobiliari, nonché ciascuna unità immobiliare individuabile 
come organismo edilizio strutturalmente autonomo da cielo a terra per 
tipologia costruttiva, nonché per consistenza catastale e proprietà, ancorché 
posta in contiguità con altre;
 
g) piano aziendale: è l’insieme delle azioni tese al miglioramento produttivo 
e ambientale delle attività dell’impresa agricola, secondo criteri di 
sostenibilità ambientale del processo produttivo. Il Piano prevede in via 
prioritaria l’utilizzo e il recupero degli edifici esistenti, nonché la 
realizzazione di nuovi edifici, in coerenza con le esigenze dell’impresa, 
contenente gli interventi tesi a valorizzare il paesaggio rurale interessato. Il 
piano aziendale costituisce parte integrante del progetto edilizio;
 
h) piano aziendale convenzionato, di cui all’articolo 34, comma 4: ferma 
restando la definizione contenuta alla lettera g), esso ha valore di piano 
attuativo di iniziativa privata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 22, e la sua 
realizzazione, relativamente agli interventi previsti, è garantita da apposita 
convenzione;
 
i) progetto d’area per la valorizzazione del paesaggio: è un piano attuativo 
per la valorizzazione del paesaggio e lo sviluppo dello spazio rurale.
 

 

 

 

ARTICOLO 33

(Disposizioni di carattere generale e competenze dei comuni)
 
1. Gli interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti e trasformazioni di 
edifici esistenti nel territorio agricolo sono realizzati nel rispetto delle 
tradizionali caratteristiche tipologiche e costruttive della edilizia rurale dei 
relativi territori, individuate dal comune, anche in base a studi e ricerche 
promossi dalla Regione sul patrimonio architettonico e di interesse 
toponomastico rurale.
 
2. In tutte le zone agricole, ivi comprese quelle di particolare interesse 
agricolo, previste negli strumenti urbanistici generali dei comuni, è 
compatibile la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative di modeste 
dimensioni strettamente connesse alle abitazioni o alle attività di tipo 
ricettivo e agrituristico. In tali zone è altresì consentita la realizzazione di 
infrastrutture tecnologiche a rete o puntuali, di rilevante interesse pubblico, 
fatto salvo quanto previsto al comma 3 e all’articolo 20, comma 3 della l.r. 
27/2000. 
 
3. I comuni, in ragione di particolari aspetti ambientali da tutelare ed al fine 
di ridurre l’impatto nel territorio agricolo, disciplinano: 
 
a) le caratteristiche degli interventi di cui ai commi 1 e 2;
 
b) le eventuali prescrizioni in ordine alla realizzazione degli interventi di cui 
al comma 2.
 
4. Gli strumenti urbanistici generali dei comuni possono stabilire indici di 
utilizzazione territoriale per la realizzazione di nuovi edifici, inferiori agli 
indici massimi stabiliti all'articolo 34, anche tenendo conto del sistema e 
delle unità di paesaggio di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), ove previste 
dallo strumento urbanistico generale, e della normativa paesistica, per 
particolari interessi ambientali da tutelare, nonché tenendo conto delle 
disposizioni legislative in materia di distretti rurali e agroalimentari di qualità.
 
5. I comuni individuano negli strumenti urbanistici generali, anche con 
specifica variante agli stessi, con le modalità previste all’articolo 18, commi 3 
e 8 e all’articolo 67, comma 3, gli edifici sparsi nel territorio costituenti beni 
immobili di interesse storico, architettonico e culturale oltre a quelli indicati 
all’articolo 29 della l.r. 27/2000.
 
6. I comuni, in attuazione dei programmi in materia di valorizzazione del 
paesaggio, possono approvare progetti d’area di cui all’articolo 32, comma 
2, lettera i).
 

 

 

 

ARTICOLO 34

(Realizzazione di nuovi edifici)
 
1. Nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli, 
l’indice di utilizzazione territoriale massimo consentito per la realizzazione di 
nuovi edifici destinati a residenza è di due metri quadri di superficie utile 
coperta per ogni ettaro di superficie di terreno interessato.
 
2. Nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli è 
consentita la realizzazione di nuovi edifici per le attività produttive agricole 
necessari all’attività dell’impresa, con un indice di utilizzazione territoriale 
massimo di quaranta metri quadri di superficie utile coperta per ogni ettaro 
di superficie di terreno interessato. Le serre qualora non comportino 
trasformazione permanente del suolo non costituiscono superficie utile 
coperta. La realizzazione di tali edifici è subordinata alla presentazione al 
comune di un piano aziendale.
 
3. La realizzazione di nuovi edifici, di cui al comma 2, è subordinata alla 
condizione che l’impresa agricola eserciti la sua attività su superfici non 
inferiori a cinque ettari, con esclusione delle aree boscate di cui all’articolo 
15, commi 1, 2 e 8 della l.r. 27/2000.
 
4. L’impresa agricola può realizzare nuovi edifici ai sensi del comma 2 in 
deroga all’indice di utilizzazione, nonché alla superficie di cui al comma 3 
che comunque non devono risultare, rispettivamente, superiore a cento 
metri quadri di superficie utile coperta per ettaro e inferiore a tre ettari, nei 
casi previsti al comma 5, previa approvazione di un piano aziendale 
convenzionato. Il piano è approvato dal comune, secondo le procedure 
previste dall’articolo 24, previo parere favorevole della Regione in merito 
alla congruità dell’intervento previsto in rapporto alla potenzialità produttiva 
dell’impresa agricola. L’approvazione non comporta l’applicazione delle 
disposizioni di cui all’articolo 68, comma 2.
 
5. Gli interventi in deroga di cui al comma 4 sono consentiti esclusivamente 
per produzioni tipiche di qualità, ad alta redditività, anche a seguito di piani 
regionali di riconversione produttiva, nonché coerenti con la 
programmazione regionale di settore, da definire con le norme 
regolamentari di cui all’art. 62, comma 1 lettera h) che individuano le 
specialità produttive, le tipologie degli impianti, nonché le caratteristiche 
edilizie degli edifici al fine di favorirne l’inserimento nell’ambiente rurale.
 
6. L’altezza massima per i nuovi edifici residenziali, di cui al comma 1 è 
fissata in metri lineari sei e cinquanta dal piano di campagna.
 
7. Gli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono subordinati alla costituzione, 
prima del rilascio del titolo abilitativo, di un vincolo di asservimento dei 
terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge, nei 
limiti della superficie utile coperta prevista dall’intervento. Il vincolo relativo 
agli interventi di cui sopra riguarda i terreni corrispondenti all’applicazione 
del relativo indice di utilizzazione territoriale considerando la superficie utile 
coperta sia del nuovo edificio che quella di tutti gli edifici dell’impresa 
agricola.
 
8. Sui nuovi edifici per attività diverse dalla residenza, di cui ai commi 2 e 4 e 
nei casi di utilizzazione di singoli annessi agricoli per attività agrituristiche, è 
costituito un vincolo di destinazione d’uso ventennale decorrente dalla data 
di ultimazione dei lavori, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge.
 
9. L’applicazione dell’indice di utilizzazione territoriale per la realizzazione 
di nuovi edifici al servizio dell’impresa agricola è effettuata tenendo anche 
conto di terreni non contigui. Tale applicazione è ammessa anche per 
terreni ricadenti in comuni confinanti e, in caso di edifici diversi dalla 
residenza, previa comunicazione ai comuni interessati. Per la localizzazione 
di nuovi edifici, con le modalità di cui sopra, è resa in sede progettuale 
ampia e motivata dimostrazione, al fine di ridurre sia l’impatto ambientale 
che l’eccessivo sviluppo delle reti infrastrutturali e di servizio. 
 
10. Ai fini dell’applicazione dell’indice di utilizzazione territoriale, sono 
considerati tutti gli immobili del richiedente il titolo abilitativo esistenti sui 
terreni interessati al momento della presentazione della domanda al 
comune, tenendo conto dei vincoli di asservimento già gravanti sui terreni, 
nonché di tutti gli edifici esistenti o in corso di costruzione alla data del 13 
novembre 1997, ancorché oggetto di successivo trasferimento, 
frazionamento di proprietà, o cambiamento di destinazione d’uso. 
 

 

 

 

ARTICOLO 35

(Interventi relativi agli edifici esistenti)
 
1. Nei singoli edifici destinati a residenza sono ammessi gli interventi di 
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e 
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, nonché, per quelli già 
esistenti alla data del 13 novembre 1997, ampliamenti per un incremento 
massimo di cento metri quadri di superficie utile coperta, purché la superficie 
utile coperta complessiva del singolo edificio oggetto di intervento, 
comprensivo dell’ampliamento, non risulti superiore a 
quattrocentocinquanta metri quadri. In caso di ampliamento, l’altezza 
massima della parte ampliata può eccedere il limite di metri lineari sei e 
cinquanta, sino al raggiungimento dell’altezza massima dell’edificio 
esistente.
 
2. L’ampliamento di cui al comma 1 è comprensivo di quelli già realizzati in 
applicazione della normativa previgente. 
 
3. Gli interventi di ampliamento di edifici residenziali cui al comma 1, nonché 
gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica previsti dal presente 
articolo, sono subordinati alla individuazione da parte del comune degli 
edifici sparsi nel territorio, ai sensi dell’articolo 33, comma 5.
 
4. Per gli edifici di cui all’articolo 33, comma 5 sono consentiti gli interventi di 
manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento 
conservativo, nonché interventi di ristrutturazione interna, purché non 
pregiudichino le caratteristiche tipologiche e storico architettoniche del 
medesimo. Eventuali ampliamenti di tali edifici destinati a residenza sono 
consentiti nei limiti fissati dai comuni in sede di individuazione, in rapporto 
alle caratteristiche tipologiche e storico - architettoniche di ciascun edificio e, 
comunque con le limitazioni di cui al comma 1. Detti ampliamenti, qualora a 
seguito della loro realizzazione compromettano le caratteristiche 
tipologiche, storiche ed architettoniche dell’edificio esistente, possono 
costituire un organismo edilizio autonomo, purchè per l’edificio esistente sia 
già completato il recupero e la riqualificazione e gli ampliamenti siano 
realizzati a distanza non inferiore a dieci metri lineari e non superiore a 
trenta metri lineari dall’edificio esistente in ragione della tutela delle visuali 
godibili in direzione dell’edificio medesimo.
 
5. Per gli edifici rurali esistenti, non adibiti a residenza, sono consentiti gli 
interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di 
restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia ed 
urbanistica, al fine di migliorare la qualità strutturale e favorire la 
riqualificazione urbanistica e ambientale. Gli interventi di ristrutturazione 
urbanistica, con riferimento ai quali è prevista la demolizione e ricostruzione 
degli edifici in sito diverso, sono consentiti purché la ricostruzione del 
fabbricato avvenga nelle aree dove sono già presenti insediamenti edilizi di 
tipo abitativo, produttivo o ricettivo, entro cinquanta metri dall’insediamento 
edilizio più vicino e comunque nel rispetto della disciplina del sistema e 
delle unità di paesaggio di cui all’articolo 3, comma 2 ove prevista dal PRG. 
L’eventuale delocalizzazione di edifici destinati ad attività zootecniche, ai fini 
delle riqualificazione urbanistica degli ambiti interessati, è comunque 
effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie, e di quanto previsto 
all’articolo 27, comma 6 della l.r. 27/2000 o comunque in allontanamento.
 
6. La ricostruzione in sito diverso di edifici rurali esistenti, non adibiti a 
residenza, da parte dell’impresa agricola, è consentita nell’ambito 
dell’azienda previa presentazione al comune di piano aziendale.
 
7. Gli interventi negli edifici destinati a residenza di cui ai commi 1 e 4 
possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d’uso 
dell’intero edificio, incluso l’eventuale ampliamento, ai fini residenziali, per 
attività extralberghiere, per residenze d’epoca, nonché per servizi connessi 
all’attività agricola.
 
8. Per gli edifici rurali esistenti alla data del 13 novembre 1997, non adibiti a 
residenza, gli interventi di cui al comma 5 possono comprendere anche il 
cambiamento di destinazione d’uso, come previsto al comma 7, purché tali 
edifici siano in muratura o a struttura in cemento armato o metallica chiusa 
almeno su tre lati e purché ricadenti nelle aree dove sono già presenti 
insediamenti edilizi di tipo abitativo, o ricettivo, entro cinquanta metri da 
questi e limitatamente a una superficie utile coperta di duecento metri quadri 
per ciascuna impresa agricola o proprietà fondiaria, da realizzare in un 
unico edificio. Negli interventi di cui sopra sono computate le superfici già 
eventualmente interessate da cambiamento di destinazione d’uso in 
applicazione della normativa previgente, ancorché oggetto di successivo 
trasferimento o frazionamento di proprietà. E’ fatto salvo quanto previsto 
dalle normative in materia di agriturismo.
 
9. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e/o di cambiamento della 
destinazione d’uso per gli edifici di cui ai commi 5 e 8, nonché gli interventi 
di ampliamento di cui al comma 4, sono condizionati all’approvazione di un 
piano attuativo per il quale non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 
68, comma 2.
 
10. Il comune, in sede di adozione del piano attuativo di cui al comma 9 
valuta l’entità dei manufatti da ricomprendere nell’intervento, in ragione 
degli obiettivi di riqualificazione da raggiungere per il miglioramento delle 
condizioni del territorio e dei manufatti edilizi presenti, con particolare 
riferimento alle aree sottoposte a vincolo di cui al d.lgs. 42/2004 ed alla 
normativa paesistica. Il piano attuativo dovrà inoltre tutelare gli edifici 
eventualmente presenti che rivestono interesse storico - architettonico, gli 
elementi del paesaggio antico, nonché l’edificato civile di particolare rilievo 
architettonico e paesistico, anche in riferimento alle disposizioni regionali in 
materia. Il comune, in caso di interventi di demolizione e successiva 
ricostruzione in sito diverso, è tenuto ad accertare che la demolizione 
dell’edificio preesistente avvenga preliminarmente agli interventi di 
ricostruzione.
 
11. Gli interventi concernenti il cambiamento di destinazione d’uso, di cui al 
comma 8, sono subordinati alla costituzione, prima del rilascio del titolo 
abilitativo, di un vincolo di asservimento dei terreni interessati, registrato e 
trascritto nei modi previsti dalla legge. Il vincolo riguarda i terreni necessari e 
corrispondenti all’applicazione dell’indice di utilizzazione territoriale per le 
nuove costruzioni, di cui all'articolo 34, comma 2 considerando la superficie 
utile coperta degli immobili interessati dall’intervento. In carenza di terreno 
necessario ai fini dell’applicazione dell’indice di utilizzazione territoriale 
sono vincolati i terreni agricoli di proprietà del richiedente comunque 
disponibili nel territorio comunale.
 

 

 

 

ARTICOLO 36

(Funzioni conferite alle province)
 
1. Sono conferite alle province le funzioni concernenti:
 
a) l’adozione degli accordi di programma promossi dal comune o dalla 
provincia ai fini della variazione degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi 
dell’articolo 34, comma 4, secondo periodo del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, 
ferma restando la partecipazione della Regione alla sottoscrizione 
dell’accordo;
 
b) l'emissione del parere vincolante preliminare all’approvazione dei piani 
attuativi comunali, limitatamente alle zone sottoposte ai vincoli indicati agli 
articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004 ed alle aree o immobili di cui all’articolo 
4, comma 2 della l.r. 1/2004; 
 
c) le funzioni amministrative regionali di cui agli articoli 146, 152, 154, 159 e 
167 del d.lgs 42/2004 attinenti le opere della provincia e gli elettrodotti con 
tensione non superiore a centocinquanta Kv, purché integralmente ricadenti 
nel territorio provinciale e con esclusione degli interventi riguardanti la rete 
nazionale di trasporto dell’energia elettrica.
 
2. Per la determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui 
all’articolo 167 del d.lgs. 42/2004, la provincia può avvalersi delle 
disposizioni di cui al decreto del Ministero per i Beni culturali e ambientali 26 
settembre 1997 e di organi tecnici statali, regionali e provinciali. I proventi 
delle sanzioni, limitatamente alle funzioni conferite ai sensi del comma 1, 
sono incamerati dalla provincia competente e sono inseriti in apposito 
capitolo di bilancio, da utilizzare esclusivamente per interventi di tutela e 
valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
 
3. La provincia, per la emissione dei provvedimenti in materia ambientale di 
cui al comma 1, lett. b) e c) e comma 2, verifica la compatibilità degli 
interventi proposti ed accerta:
 
a) la congruità dell’intervento con i valori riconosciuti dal vincolo;
 
b) la conformità dell’intervento con le prescrizioni contenute nella 
pianificazione paesistica.
 
4. La provincia invia semestralmente alla Regione una relazione informativa 
sull’esercizio delle funzioni e sui provvedimenti adottati ai sensi del presente 
articolo. 
 

 

 

 

ARTICOLO 37

(Funzioni conferite ai comuni)
 
1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministratiative di cui agli articoli 
146, 152, 153, 154, 159, 167 e 168 del d.lgs. 42/2004.
 
2. Le funzioni di cui al comma 1 attengono anche alle opere pubbliche, 
purché integralmente ricadenti nel territorio comunale, ivi comprese quelle 
relative agli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione. 
Sono escluse le opere di interesse statale, da realizzarsi da parte degli enti 
istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, 
anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 
1994, n. 383, nonché sono escluse le opere della Regione e della provincia 
e quelle relative a infrastrutture viarie regionali, sia stradali che ferroviarie.
 
3. Sono conferite ai comuni le funzioni per l’emissione del parere di cui 
all’articolo 89 del d.p.r. 380/2001, nonché in materia idraulica ed 
idrogeologica, in merito alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali. I 
relativi pareri sono espressi con le modalità previste dalla presente legge e 
dall’articolo 4, comma 4, lettera c) della l.r. 1/2004.
 

 

 

 

ARTICOLO 38

(Richiesta di atti)
 
1. La Regione può richiedere agli enti interessati copia degli strumenti 
urbanistici, degli atti di pianificazione e degli atti relativi alle funzioni 
conferite ai sensi della presente legge, nonché ogni altra notizia sull’attività 
urbanistica ed edilizia.
 
2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere trasmessi entro il termine 
perentorio di venti giorni dalla richiesta.
 

 

 

 

ARTICOLO 39

(Modificazione dell’art. 10)
 
1. Al comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 le 
parole “- le proposte di variante agli strumenti urbanistici;” sono soppresse.

 

 

 

ARTICOLO 40

(Modificazione dell’art. 12)
 
1. Il terzo periodo del comma 8 dell’articolo 12 della l.r. 9/1995 è sostituito 
dal seguente: “L’approvazione delle varianti dello strumento urbanistico 
generale comunale comporta la contemporanea modifica del Piano 
dell’Area naturale protetta.”

 

 

 

ARTICOLO 41

(Modificazioni e integrazioni dell’art. 16)
 
1. Al comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 
dopo il punto è aggiunto il seguente periodo:
 
“La provincia trasmette la deliberazione di adozione e gli elaborati del 
P.T.C.P. adottato in formato numerico georeferenziato alla Regione che 
provvede alla pubblicazione dell’avviso nel BUR ed alla implementazione 
della banca dati del Sistema Informativo Territoriale di cui alla legge 
regionale 21 ottobre 1997, n. 31.”.
 
2. Al comma 12 dell’articolo 16 della l.r. 28/1995, dopo il punto sono aggiunti 
i seguenti periodi:
 
 “La deliberazione di approvazione e gli elaborati del PTCP approvato in 
formato numerico georeferenziato sono trasmessi, entro trenta giorni 
dall’approvazione, alla Regione che provvede alla pubblicazione della 
deliberazione nel BUR dalla quale decorre l’efficacia dell’atto. Il SITER 
rende possibile la consultazione della deliberazione e degli elaborati 
mediante strumenti informatici e telematici.”.
 
 

 

 

 

ARTICOLO 42

(Modificazione dell’art. 17)
 
1. Il comma 4 dell’articolo 17 della l.r. 28/1995 è sostituito dal seguente:
 
“4.     Le varianti al PTCP concernenti la previsione di servizi o infrastrutture di 
pubblico interesse, sono adottate dalla provincia e trasmesse alla Regione. 
Esse sono approvate dalla provincia qualora la Regione, entro 
quarantacinque giorni dal ricevimento degli atti e previa istruttoria, non 
convoca la Conferenza istituzionale di cui all’articolo 16, commi 7 e seguenti 
o comunica di non doverla attivare.”.
 
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 17 della l.r. 28/1995 sono aggiunti i 
seguenti:
 
“4 bis. Le varianti del PTCP diverse da quelle previste al comma 4 sono 
adottate e approvate con le forme e i termini previsti agli articoli 15 bis e 16.
 
4 ter.  Le perimetrazioni delle aree interessate da provvedimenti di vincolo, 
l’adeguamento a nuove disposizioni del PUT con carattere cogente o le 
previsioni di piani di settore immediatamente applicabili, nonché nell’ipotesi 
di ratifica di accordi definitivi per l’approvazione del PRG implementano il 
PTCP.”.
 
 

 

 

 

ARTICOLO 43

(Modificazione dell’articolo 6)
 
1. All’articolo 6, comma 3, della legge regionale 13/1997 le parole “, sentita 
la Commissione Consiliare competente,” sono soppresse.
 

 

 

 

ARTICOLO 44

(Sostituzione dell’articolo 7)
 
1. La rubrica e il testo dell’articolo 7 della l.r. n. 13/1997 sono sostituiti dai 
seguenti: 
“Art. 7.
(Attuazione dei programmi urbani complessi in variante agli strumenti 
urbanistici generali)
 
1. Il comune, qualora per l’attuazione del programma urbano complesso 
finanziato dalla Regione sia necessario apportare varianti allo strumento 
urbanistico generale, può proporre la sottoscrizione di un accordo di 
programma ai sensi dell’articolo 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e delle relative disposizioni regionali.
 
2. Ai fini di cui al comma 1, gli atti del programma urbano complesso sono 
depositati e pubblicati in conformità alle normative regionali in materia di 
strumenti urbanistici generali comunali.”.
 
 

 

 

 

ARTICOLO 45

(Integrazione dell’articolo 110)
 
1. Al comma 1 dell’articolo 110 della legge regionale n. 3/1999, alla lettera r) 
dopo la parola “1999” sono aggiunte le seguenti parole: “con una adeguata 
capacità di reddito”.
 

 

 

 

ARTICOLO 46

(Sostituzione dell’art. 9 della l.r. 27/2000)
 
1. La rubrica e il testo dell’articolo 9 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 
27 è sostituito dal seguente:
“Art. 9.
(Rete Ecologica Regionale)
1.La Rete Ecologica Regionale è un sistema interconnesso di habitat, di 
elementi paesistici e di unità territoriali di tutela ambientale finalizzato alla 
salvaguardia ed al mantenimento della biodiversità.
 
2. La Rete Ecologica Regionale è costituita da: 
 
a) unità regionali di connessione ecologica, quali aree di habitat delle 
specie ombrello di estensione superiore alla soglia critica, reciprocamente 
connesse e relativa fascia di permeabilità ecologica;
 
b) corridoi, quali aree di habitat di estensione inferiore alla soglia critica ma 
reciprocamente connesse e relativa fascia di permeabilità ecologica in 
forma lineare o areale collegate con le unità regionali di connessione 
ecologica;
 
c) frammenti, quali aree di habitat di estensione inferiore alla soglia critica, 
reciprocamente non connesse e non collegate alle unità regionali di 
connessione ecologica, ma circondate da una fascia di categorie ambientali 
non selezionate dalle specie ombrello.
 
3. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 7, comma 3 aggiorna la carta n. 
6 per le finalità di cui al presente articolo e all’articolo 10.”.
 

 

 

 

ARTICOLO 47

(Sostituzione dell’art. 10 della l.r. 27/2000)
 
1. La rubrica e il testo dell’articolo 10 della l.r. 27/2000 è sostituito dal 
seguente:
“Art. 10.
(Unità regionali di connessione ecologica, corridoi e frammenti)
1. Nelle zone di cui all’articolo 9, il PTCP elabora, per il sistema di 
protezione faunistico, ambientale e paesaggistico, indirizzi per la 
pianificazione comunale finalizzati al mantenimento della biodiversità ed 
alla tutela della biopermeabilità, definendo gli ambiti che costituiscono la 
Rete Ecologica Regionale.
 
2. Il PRG, parte strutturale, localizza in termini fondiari, alla scala non 
inferiore al rapporto1:5.000, le indicazioni di cui al comma 1 stabilendone le 
specifiche dimensioni e le normative di assoluta salvaguardia. Il PRG 
formula, altresì, le previsioni finalizzate alla protezione, ricostituzione e 
all'adeguamento degli elementi ecologici prevedendo le modalità di 
attuazione degli interventi.
 
3. Nei corridoi localizzati nel PRG è consentita la realizzazione di opere 
infrastrutturali non costituenti barriera, nonché di infrastrutture viarie e 
ferroviarie purché esse siano adeguate all’articolo 11, comma 2 della legge 
regionale 16 dicembre 1997, n. 46 e siano previsti interventi di 
riambientazione.
 
4. Nei corridoi è vietato alterare in maniera permanente la vegetazione 
legnosa spontanea preesistente a seguito di interventi agricolturali e 
silvicolturali o per l'esecuzione di opere pubbliche e private, con l'esclusione 
di quelle indicate al comma 3. È comunque consentita la coltivazione con le 
modalità di cui al comma 5. In ogni caso in tali corridoi possono essere 
comprese aree urbanizzate o oggetto di previsione edificatoria che non ne 
interrompano la connettività prevedendo adeguati varchi per garantire la 
biopermeabilità, evitando fenomeni di linearizzazione urbana e prevedendo 
interventi di riambientazione.
 
5. Nei frammenti di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), il censimento delle 
aree di vegetazione legnosa da sottoporre a protezione totale o particolare e 
la loro definizione in termini fondiari, è effettuata dai comuni nel PRG, parte 
strutturale, sulla base di quanto indicato dal PTCP che, tenuto conto degli 
indirizzi programmatici e pianificatori regionali, stabilisce criteri e modalità di 
coltivazione per le altre aree boscate, che siano compatibili con le specie 
faunistiche.
 
6. La Regione nei frammenti di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) 
incentiva la ricostruzione di siepi e filari permanenti che ricolleghino tra di 
loro le aree di cui al comma 5, al fine di ristabilire la continuità con le unità 
regionali di connessione ecologica.”.
 

 

 

 

ARTICOLO 48

(Integrazioni dell’art. 28 della l.r. 27/2000)
 
1. Al comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 27/2000, è aggiunto il seguente 
periodo: “Tali disposizioni si applicano anche per gli interventi in materia di 
infrastrutture viarie ed insediamenti produttivi strategici di cui alle leggi 21 
dicembre 2001, n. 443 e 1 agosto 2002, n. 166.”.
 

 

 

 

ARTICOLO 49

(Integrazioni dell’articolo 4)
 
1. All’articolo 4 della legge regionale n. 1/2004 dopo il comma 4 è aggiunto 
il seguente: 
 
“4 bis. Il regolamento edilizio comunale può prevedere che la Commissione 
comunale per la qualità architettonica e il paesaggio sia presieduta dal 
Sindaco o suo delegato, senza diritto di voto.”.

 

 

 

ARTICOLO 50

(Istituzione dell’articolo 5 bis)
 
1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 1/2004 è aggiunto il seguente 
articolo:
“Art. 5bis
(Regolamento comunale per l’attività edilizia)
1. Il Comune disciplina con proprio regolamento l’attività edilizia ai sensi 
della presente legge e della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 anche 
sulla base delle norme regolamentari e degli atti di indirizzo emanati dalla 
Regione.
 
2. Il regolamento comunale di cui al comma 1 è trasmesso alla Regione che 
provvede alla sua pubblicazione nel BUR e, attraverso il Sistema Informativo 
Territoriale (SITER), ne rende possibile la consultazione. Il regolamento 
entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BUR.”
 

 

 

 

ARTICOLO 51

(Integrazione dell’articolo 8)
 
1. All’articolo 8, comma 1 della legge regionale n. 1/2004 dopo le parole 
“presente titolo” sono aggiunte le seguenti parole: “, fatto salvo quanto 
previsto all’articolo 7,”.
 
2. All’articolo 8, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 1/2004 dopo la 
parola “urbanistiche” è soppressa la virgola.
 
3. All’articolo 8, comma 1 della l.r. 1/2004 al termine della lettera e) il punto è 
sostituito dal punto e virgola ed è aggiunta la seguente lettera:
 
“e) bis. le opere della Regione e delle province concernenti la 
manutenzione ordinaria di edifici, attrezzature, impianti, opere idrauliche, 
sedi viarie ed aree per parcheggi e verde, ivi comprese quelle per garantire 
la sicurezza e la pubblica incolumità, fermo restando quanto previsto 
all’articolo 7, commi 3 e 4.”
 
 

 

 

 

ARTICOLO 52

(Integrazione dell’art. 12)
 
1. All’articolo 12, comma 1, lett. d) della l.r. 1/2004, il punto al termine del 
comma è sostituito dal punto e virgola ed è aggiunta la seguente lettera: 
 
“d)bis. detta criteri per le norme regolamentari dell’attività edilizia di cui 
all’art. 5bis.”.
 

 

 

 

ARTICOLO 53

(Modificazioni dell’articolo 20)
 
1. All’articolo 20, comma 1, lettera b) della l.r. 1/2004 le parole “non 
modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia,” sono soppresse e 
dopo la parola “costruire” sono aggiunte le seguenti parole: “e non 
riconducibili all’elenco di cui all’articolo 13.”
 

 

 

 

ARTICOLO 54

(Integrazione dell’articolo 21)
 
1. All’articolo 21, comma 1 della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente periodo: 
“Lo sportello unico comunica al proprietario dell’immobile o a chi ne ha 
titolo, entro dieci giorni dal ricevimento della denuncia, il nominativo del 
Responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 4 e 5 della L. 
241/1990 e successive modificazioni.”.
 
2. All’articolo 21, comma 8 della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente periodo:
 
“Contestualmente è presentata la ricevuta dell’avvenuta presentazione della 
variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione 
che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento; in 
assenza di tale documentazione si applica la sanzione pari ad euro 600,00.”
 
 

 

 

 

ARTICOLO 55

(Modificazione dell’art. 24)
 
1. All’art. 24 al comma 9 della legge regionale 1/2004 le parole: “, attraverso 
il Sistema Informativo Territoriale (SITER), “ sono soppresse e dopo le 
parole “applicazione, e” sono aggiunte le seguenti parole: “, attraverso il 
Sistema Informativo Territoriale (SITER),”.

 

 

 

ARTICOLO 56

(Modificazioni dell’art. 25)
 
1. All’art. 25 al comma 6 della legge regionale 1/2004 le parole: “, attraverso 
il SITER,” sono soppresse e dopo le parole “applicazione, e” sono aggiunte 
le seguenti parole: “, attraverso il SITER,”.
 

 

 

 

ARTICOLO 57

(Integrazione dell’articolo 32)
 
1. All’articolo 32 della l.r. 1/2004 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente 
comma:
 
“3 bis. Non costituiscono difformità rispetto al titolo abilitativo il mancato 
completamento degli interventi o la realizzazione di minori superfici o 
volumetrie o altezze o parziali riduzioni dell’area di sedime, purchè, sulla 
base della valutazione del dirigente o responsabile del competente ufficio 
comunale, gli interventi non comportino difformità dalle prescrizioni del titolo 
abilitativo medesimo o del piano attuativo. Tali interventi sono comunicati 
con la dichiarazione di cui all’articolo 30, comma 1, lettera b) alla quale sono 
allegati gli elaborati che rappresentano l’esatta consistenza delle opere.”.

 

 

 

ARTICOLO 58

(Modificazioni dell’art. 45)
 
1. All’art. 45 al comma 2 della legge regionale 1/2004 le parole “, attraverso 
il SITER” sono soppresse e dopo le parole “applicazione e” sono aggiunte le 
seguenti parole: “, attraverso il SITER,”.
 

 

 

 

ARTICOLO 59

(Modificazione dell’articolo 3)
 
1. All’articolo 3, comma 8 della l.r. 21/2004 le parole “comma 3” sono 
sostituite dalle parole “commi 3 e 4”.

 

 

 

ARTICOLO 60

(Modificazioni dell’art. 15)
 
1. All’art. 15, comma 4, secondo periodo della legge regionale 21/2004 le 
parole “al comma 1” sono sostituite dalle parole: “ai commi 1 e 2”.  
 

 

 

 

ARTICOLO 61

(Integrazioni all’articolo 17)
 
1. All’articolo 17, comma 2 della legge regionale 21/2004 è aggiunto il 
seguente periodo: “Nell’ipotesi di intervento per il quale la normativa non 
prevede il contributo di costruzione, il rilascio del permesso in sanatoria è 
subordinato al pagamento di una somma non superiore ad euro 4.000,00 e 
non inferiore ad euro 600,00, stabilita dal dirigente o dal responsabile del 
competente ufficio comunale, in relazione all’entità dell’intervento 
medesimo.”.

 

 

 

ARTICOLO 62

(Norme regolamentari e atti di indirizzo)
 
1. La Regione, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, adotta norme 
regolamentari attuative della presente legge, con riferimento:
 
a) alla disciplina del piano comunale dei servizi alla popolazione, 
contenente l’individuazione dei comuni che devono provvedere 
all’approvazione del piano stesso, ai sensi dell’articolo 5;
 
b) alle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti, di cui 
all’articolo 6;
 
c) alle situazioni insediative di cui all’articolo 6, per le quali sono definiti 
parametri qualitativi anche in riferimento alle destinazioni d’uso ammesse;
 
d) alla disciplina delle modalità dell’esercizio del potere sostitutivo 
regionale, di cui all’articolo 65, commi 1 e 2;
 
e) alla definizione delle ipotesi in cui è obbligatoria la formazione del piano 
attuativo, ai sensi dell’articolo 20, comma 2;
 
f) agli elaborati del PRG;
 
g) agli elaborati del piano attuativo, ivi compreso lo schema di convenzione, 
di cui all’art. 26, commi 3 e 7, per regolare i rapporti connessi alla sua 
attuazione;
 
h) alle produzioni di cui all’articolo 34, comma 5.
 
2. La Giunta regionale, al fine di assicurare l’uniformità dell’applicazione 
delle disposizioni contenute nella presente legge adotta atti di indirizzo volti:
 
a) alla definizione, ai fini della formazione del quadro conoscitivo, delle 
modalità e degli elementi integrativi di cui all’articolo 8, commi 2, 3 e 4 
nonché alla definizione dei contenuti del documento di bilancio urbanistico 
ambientale e del documento di valutazione, di cui all’articolo 8;
 
b) a definire criteri e linee di indirizzo finalizzate alla sostenibilità ambientale 
degli interventi nell’ambito della pianificazione urbanistica comunale;
 
c) alla definizione del contenuto della convenzione di cui all’art. 28, comma 
7;
 
d) alla definizione dei contenuti, delle condizioni e delle limitazioni, del 
piano aziendale e del piano aziendale convenzionato di cui rispettivamente 
ai commi 2 e 4 dell’articolo 34;
 
e) all’individuazione delle tipologie di serre che non comportano 
trasformazione permanente del suolo e quindi non costituiscono superficie 
utile coperta di cui all’articolo 34 comma 2.
 
3. Le norme regolamentari di cui al comma 1 e gli atti di indirizzo di cui al 
comma 2 si applicano, in quanto compatibili, al PRG approvato ai sensi del 
l.r. 31/1997 e alle relative varianti.
 
4. Le norme regolamentari di cui al comma 1 e gli atti di indirizzo di cui al 
comma 2, sono emanate entro trecentosessantacinque giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge. Fino alla loro emanazione operano le 
corrispondenti normative vigenti.
 

 

 

 

ARTICOLO 63

(Informazioni)
 
1. Le deliberazioni di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici 
comunali generali, dei piani attuativi, dei programmi urbanistici, del PCS e 
loro varianti, con allegata la documentazione relativa, redatta in formato 
numerico georeferenziato, sono inviate alla Giunta regionale ai fini della 
conoscenza e dell’aggiornamento dei dati relativi alla trasformazione del 
territorio, della valutazione delle scelte di governo del territorio compiute in 
attuazione degli indirizzi generali di programmazione, nonché dello 
svolgimento di elaborazioni statistiche di dati per la programmazione 
territoriale.
 
2. Copia degli atti amministrativi e tecnici che compongono gli strumenti 
urbanistici comunali generali e attuativi e loro varianti è trasmessa alla 
provincia competente dopo l’approvazione definitiva da parte del consiglio 
comunale.
 
3. La Giunta regionale si avvale del S.I.TER ai fini dell’aggiornamento e 
della elaborazione di dati territoriali di cui al comma 1.
 

 

 

 

ARTICOLO 64

(Rapporto sulla pianificazione territoriale)
 
1. La Regione con il documento annuale di programmazione (DAP), ai fini 
della valutazione delle scelte di governo del territorio compiute dalla 
pianificazione comunale, di cui all’articolo 63, comma 1, può individuare gli 
obiettivi di maggior rilievo ai fini della predisposizione di un rapporto 
annuale sulla pianificazione comunale. 
 
2. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 1, redige 
periodicamente il rapporto sulle trasformazioni territoriali previste dalla 
pianificazione comunale. 
 
3. La Giunta regionale presenta al Consiglio delle autonomie locali il 
rapporto sulla pianificazione territoriale, di cui ai commi 1 e 2, per le 
valutazioni conseguenti e lo trasmette successivamente al Consiglio 
regionale.
 
4. La Regione, qualora dal rapporto risulti che la pianificazione comunale 
contenga previsioni in contrasto con le prescrizioni degli strumenti di 
programmazione regionale, di pianificazione paesistica e dei piani di 
settore, invita il comune ad adottare, entro un termine congruo e comunque 
entro centottanta giorni, i necessari provvedimenti per la modifica e 
l’aggiornamento delle previsioni medesime. In caso di contrasto con le 
disposizioni del PTCP la Regione invita la provincia a provvedere con le 
modalità di cui all’articolo 65, commi 3 e 4. In mancanza di tali adempimenti 
la Giunta regionale provvede in applicazione delle norme regolamentari di 
cui all’articolo 62, comma 1, lettera d).
 

 

 

 

ARTICOLO 65

(Poteri sostitutivi)
 
1. In caso di mancato rispetto dei termini inerenti i procedimenti di 
approvazione di strumenti urbanistici generali, la Giunta regionale, a seguito 
di apposita istanza e previa comunicazione al Consiglio delle Autonomie 
locali, invita gli enti inadempienti a provvedere entro trenta giorni, decorsi 
inutilmente i quali, al compimento dei singoli atti provvede un commissario 
nominato dalla Giunta regionale, con oneri a carico degli enti inadempienti. 
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai piani attuativi 
in variante allo strumento urbanistico generale. 
 
2. In caso di inerzia di province e comuni nell’esercizio di funzioni 
amministrative loro conferite dall’art. 22, comma 4 della l.r. 1/2004, nonché 
dagli articoli 24, comma 11, 36 e 37 della presente legge, la Giunta 
regionale, a seguito di apposita istanza e previa comunicazione al Consiglio 
delle autonomie locali, invita gli enti inadempienti a provvedere entro 
sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali, alla adozione dei singoli atti 
amministrativi provvede un commissario nominato dalla Giunta regionale, 
con oneri a carico dell’ente inadempiente.
 
3. L’inutile decorso dei termini per l’approvazione del piano attuativo di cui 
all’articolo 24, commi 13, 14 e 15 costituisce presupposto per la richiesta di 
intervento sostitutivo alla provincia competente. A tal fine è data facoltà 
all’interessato di inoltrare istanza per la nomina di un commissario ad acta al 
Presidente della provincia il quale, previa comunicazione al Consiglio delle 
Autonomie locali, invita il comune ad adempiere nei successivi sessanta 
giorni. La provincia, in caso di ulteriore inerzia del comune, provvede, alla 
nomina di un commissario ad acta entro i venti giorni successivi. Gli oneri 
derivanti dall’attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune 
inadempiente. 
 
4. Il procedimento di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui i 
comuni omettano di recepire o deliberino in difformità dalle prescrizioni 
dettate dalla provincia in applicazione dell’articolo 15, commi 11 e 12, 
dell’articolo 67, comma 3 della presente legge e dell’articolo 30, comma 10 
della l.r. 31/1997.
 
 

 

 

 

ARTICOLO 66

(Recupero urbanistico-edilizio)
 
1. I comuni di cui all’articolo 1, comma 2 dell’ordinanza ministeriale n. 
2694/1997, censiscono, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della 
presente legge, gli edifici, non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti 
urbanistici, realizzati prima del 31 dicembre 2000 da privati o da enti 
pubblici, anche con il contributo pubblico, in sostituzione delle abitazioni 
principali, delle attività produttive, dei servizi e dei relativi accessori, che per 
effetto della crisi sismica dell’anno 1997 sono stati oggetto di sgombero 
totale. I risultati del censimento sono pubblicati all’Albo pretorio del Comune 
e contemporaneamente trasmessi in copia alla Regione e alla Provincia.
 
2. I conduttori dei beni immobili di cui al comma 1, destinati alla ripresa delle 
attività produttive, dei servizi e dei relativi accessori, sono tenuti a presentare 
entro trenta giorni dalla pubblicazione del censimento, la richiesta ai fini 
dell’acquisto dell’edificio. Per le strutture di cui alla l.r. 12 agosto 1998, n. 30, 
articolo 9, comma 2 è allegato alla richiesta il versamento di un terzo 
dell’importo previsto; per le altre strutture il valore di cessione è stabilito 
sulla base della stima del valore dell’immobile, elaborata secondo criteri 
determinati dalla Giunta regionale, ridotta del trenta per cento. Al momento 
dell’acquisto, ai fini del calcolo del residuo importo da versare si applica la 
riduzione stabilita dalla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, articolo 
56, comma 4. 
 
3. I comuni, entro novanta giorni dal censimento di cui al comma 1, nel 
rispetto di quanto previsto al comma 4 e nei limiti delle richieste presentate 
ai sensi del comma 2, possono adottare apposita variante allo strumento 
urbanistico generale, finalizzata al recupero e alla riqualificazione delle aree 
degli edifici interessati, prevedendone il raccordo con gli insediamenti 
esistenti. La variante è adottata ed approvata con le procedure di cui agli 
articoli 18, comma 3 o 67, comma 3.
 
4. Le varianti, mediante la definizione di zone di recupero urbanistico, 
prevedono:
 
a) di realizzare un’adeguata urbanizzazione, quantificando le dotazioni 
territoriali e funzionali necessarie, ai sensi delle vigenti normative, attraverso 
apposita convenzione tra il comune e l’interessato o atto d’obbligo, per 
definire modalità, criteri, tempi ed oneri per l’attuazione degli interventi;
 
b) di rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, 
ambientale, geologico, idrogeologico, sismico ed igienico – sanitario, 
acquisendo il parere favorevole degli organi preposti alla loro tutela;
 
c) di realizzare un razionale inserimento territoriale ed ambientale 
prevedendo le modalità di adeguamento edilizio, tipologico ed estetico degli 
edifici interessati, nonché gli elementi di arredo urbano necessari.
 
5. Gli edifici non raccordabili con gli insediamenti esistenti come previsto al 
comma 3, possono essere individuati in sede di variante, come ambito 
agricolo per la riqualificazione degli edifici medesimi, previa costituzione del 
vincolo di destinazione d’uso ai sensi all’articolo 34, comma 8 e di 
asservimento del terreno ai sensi dell’articolo 35, comma 11.
 
6. Le previsioni urbanistiche oggetto delle varianti di cui sopra debbono 
confermare le volumetrie ed altezze degli edifici interessati con eventuale 
possibilità di modifica entro il limite del dieci per cento; ulteriori modifiche 
delle previsioni possono essere apportate decorsi cinque anni 
dall’approvazione della variante. 
 
7. L’atto di trasferimento degli immobili di cui al comma 2 è stipulato entro 
trenta giorni dalla pubblicazione nel BUR della deliberazione consiliare di 
approvazione della variante e previo versamento dell’importo restante.
 
8. Il proprietario o avente titolo presenta al comune la richiesta per il titolo 
abilitativo a sanatoria, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di 
pubblicazione nel BUR della deliberazione consiliare di approvazione della 
variante. Il titolo abilitativo è rilasciato con le modalità ed oneri previsti agli 
articoli 18 e 23, comma 6 della l.r. 21/2004 con il solo obbligo di 
accertamento della conformità alle previsioni della variante approvata ai 
sensi del presente articolo. 
 
9. Per gli edifici oggetto del censimento di cui al comma 1, che per ragioni di 
contrasto con gli interessi di cui al comma 4, lettera b) e/o con un razionale 
inserimento territoriale ed ambientale di cui alla lettera c) dello stesso 
comma 4, non risulti possibile l’inclusione nelle varianti di cui al presente 
articolo, o nel caso in cui il comune non abbia approvato tali varianti, si 
applicano, decorso il termine di cui al comma 11, le disposizioni di cui al 
Titolo I della stessa l.r. 21/2004.
 
10.  In caso di non inclusione degli edifici nelle varianti di cui al presente 
articolo, la somma versata a titolo di anticipazione di cui al comma 2 è 
restituita previa richiesta dell’interessato.
 
11.  Il termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi di 
demolizione e rimessa in pristino di cui all’articolo 48,comma 1 della legge 
regionale 21/2004 è prorogato al 31 dicembre 2006 e comunque 
successivamente al completamento dei lavori di ristrutturazione degli 
immobili oggetto di sgombero.
 

 

 

 

ARTICOLO 67

(Norme transitorie inerenti gli strumenti urbanistici generali comunali)
 
1. I PRG, parte strutturale e operativa e relative varianti, già adottati alla data 
di entrata in vigore della presente legge sono approvati ai sensi e con le 
modalità procedurali previste dalla l.r. 31/1997.
 
2. I comuni che hanno avviato le procedure di conferenza partecipativa di 
cui all’articolo 6 della l.r. 31/1997 possono adottare ed approvare il PRG ai 
sensi e con le modalità procedurali previste dalla stessa legge regionale.
 
3. I comuni possono adottare ed approvare varianti parziali agli strumenti 
urbanistici generali, non ancora adeguati alla l.r. 31/1997 o alla presente 
legge, nei casi e con le modalità previsti all’articolo 30, comma 3 e seguenti 
della l.r. 31/1997 medesima. Tali varianti parziali possono essere adottate 
ed approvate anche a mezzo di piano attuativo di iniziativa pubblica o mista, 
o a mezzo di piano attuativo di iniziativa privata ai fini previsti dall’articolo 19 
della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2. La deliberazione comunale di 
approvazione della variante è pubblicata nel BUR e dalla pubblicazione 
decorre l’efficacia dell’atto. Alle varianti di cui all’articolo 30, comma 3, 
lettera d) della l.r. 31/1997, connesse all’attuazione dei programmi di cui alla 
l.r. 13/1997, non si applicano le limitazioni inerenti il rispetto della capacità 
edificatoria.
 
4. Ai PRG, parte strutturale, approvati ai sensi della l.r. 31/1997, contenenti 
previsioni corrispondenti ai contenuti del PRG, parte operativa, di cui alla 
presente legge, possono essere apportate varianti con le modalità previste 
per l’approvazione della parte operativa medesima. Tali varianti sono 
adottate ed approvate con le procedure di cui all’articolo 18 comma 3.
 
5. I comuni che hanno approvato il PRG, parte strutturale, ai sensi della l.r. 
31/1997 o che procedano ai sensi dei commi 1 e 2, possono individuare, per 
le finalità di cui all’articolo 4, comma 2, lettera f), aree agricole o già 
destinate a nuovi insediamenti, da utilizzare per quanto previsto agli articoli 
28, 29 e 30. Tali aree devono rientrare nei limiti di espansione dell’edificato 
di cui all’articolo 27, comma 4 della l.r. 27/2000 e lo strumento urbanistico 
per la loro individuazione è adottato e approvato  con le procedure di cui 
all’articolo 18, comma 3.
 

 

 

 

ARTICOLO 68

(Norme transitorie inerenti il piano attuativo)
 
1. I comuni applicano le disposizioni di cui al titolo terzo, capo primo, nonché 
le norme regolamentari e gli atti di indirizzo emanate dalla Regione in 
materia di piani attuativi, anche agli strumenti urbanistici generali vigenti e 
loro varianti, nonché alle varianti approvate con le procedure previste dai 
commi 3 e seguenti dell’articolo 30 della l.r. 31/1997 e dall’articolo 67, 
comma 3.
 
2. Ai piani attuativi, sino alla data di adozione dei PRG, parte strutturale, ai 
sensi della l.r. 31/1997 o della presente legge, si applicano le norme 
procedurali di approvazione previste dall’articolo 9, comma 5 della l.r. 
26/1989.
 
3. I piani attuativi già adottati alla data di entrata in vigore della presente 
legge, sono approvati ai sensi e con le modalità procedurali previste dalle 
normative vigenti alla data della loro adozione.
 

 

 

 

ARTICOLO 69

(Norme transitorie generali e finali)
 
1. Le normative che fanno rinvio alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 
53 e alle norme della l.r. 31/1997, abrogate dall’articolo 73, devono 
intendersi riferite alle disposizioni della presente legge. 
 
2. Fino alla adozione da parte della Giunta regionale delle norme 
regolamentari, degli indirizzi e delle direttive attuative previsti dalla presente 
legge, si applicano le norme della stessa oppure le corrispondenti norme 
nazionali e quelle regionali previgenti, abrogate ai sensi dell’articolo 73, in 
quanto compatibili. 
 
3.  Fino alla emanazione delle norme regolamentari di cui all’articolo 62, 
comma 1, lettera d), si applica il regolamento regionale 12 aprile 2000, n. 3, 
in quanto compatibile.
 
4. Con l’entrata in vigore della presente legge, cessa l’applicabilità delle 
disposizioni di cui alla l. 10/1977, in materia di piani pluriennali di 
attuazione.
 
5. La disciplina concernente le dotazioni territoriali e funzionali minime, 
nonché quella relativa alle situazioni insediative del PRG, di cui all’art. 62, 
comma 1, lettere b) e c), sostituisce quella del decreto ministeriale 2 aprile 
1968, n. 1444 in materia, rispettivamente, di standard e di zone territoriali 
omogenee.
 
6. Fino alla emanazione delle norme regolamentari di cui all’art. 62, comma 
1, lettera b), costituiscono dotazioni territoriali e funzionali minime, per gli 
strumenti urbanistici comunali e relativi interventi edilizi, gli standard 
urbanistici di cui all’articolo 26 della l.r. 31/1997 e agli articoli 59, 60 e 61 
della l.r. 27/2000.
 
7. Dalla data di approvazione delle norme regolamentari di cui al all’art. 62, 
comma 1, lettere a), b) e c), tutte le normative che fanno rinvio o riferimento 
alle zone omogenee del d.m. 1444/1968 devono intendersi riferite alle 
corrispondenti situazioni insediative di cui alle stesse norme regolamentari.
 
8. La Regione, provvede a raccogliere in un unico testo l’intera legislazione 
regionale in materia urbanistica.
 
9. Le disposizioni di cui al titolo terzo, capo secondo, concernenti le norme 
per il territorio agricolo, prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici 
generali e dei regolamenti comunali purchè queste non prevedano indici di 
densità edilizia, di altezze e superfici più restrittivi.
 
10. Le norme della presente legge prevalgono sugli strumenti urbanistici e 
sulle normative edilizie dei comuni e delle province.
 
11. A seguito dell’entrata in vigore della presente legge cessa nella Regione 
Umbria la diretta operatività delle norme statali di dettaglio in materia 
urbanistica, ivi comprese quelle che non trovano una corrispondente 
disciplina nella normativa regionale, salvo quanto previsto al comma 2.
 
12. I comuni adeguano le proprie normative e conformano i propri atti in 
base ai requisiti e contenuti definiti come cogenti negli atti di cui all’art. 62, 
commi 1 e 2, entro sei mesi dalla data della loro pubblicazione nel BUR. 
Trascorso tale termine i requisiti, parametri tecnici e tipologici cogenti 
trovano diretta applicazione al fine di garantire comportamenti uniformi in 
tutto il territorio regionale.
 

 

 

 

ARTICOLO 70

(Adeguamenti del PRG)
 
1. Salvo quanto disposto all’articolo 67, comma 2, i comuni che non hanno 
adottato il PRG ai sensi della l.r. 31/1997 adottano il PRG, in conformità alle 
norme della presente legge, entro il 31 dicembre 2008.
 
2. Le disposizioni di cui agli articoli 12, 18, 28, 29, 30 e 31 si applicano 
anche ai piani regolatori generali approvati in base alla l.r. 31/1997.
 

 

 

 

ARTICOLO 71

(Incentivazione di forme associative fra i comuni)
 
1. La Giunta regionale:
 
a) promuove, mediante ausili professionali, tecnico-conoscitivi e finanziari, 
iniziative volte a realizzare intese tra comuni per elaborare studi, progetti e 
programmi di ambito sovracomunale;
 
b) promuove e sostiene, con le stesse modalità di cui alla lettera a), anche in 
attuazione della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 la formazione di 
uffici e servizi intercomunali per assolvere le funzioni in materia urbanistica;
 
c) concede contributi ai comuni per favorire la formazione dei PRG in forma 
associata, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 tenendo conto della dimensione 
demografica dei comuni, con priorità per quelli di minore popolazione. 
 
2. La Giunta regionale provvede alla concessione di contributi ai comuni per 
costituire il sistema informativo in raccordo con il S.I.TER..
 
3. Le pubblicazione sul BUR di cui agli articoli 13, comma 2, 16, comma 2, 
18, comma 7, 24, comma 17, nonché all’articolo 16, commi 2 e 12 della l.r. 
28/1995 e all’articolo 5 bis, comma 2 della l.r. 1/2004, sono gratuite.
 

 

 

 

ARTICOLO 72

(Norma finanziaria)
 
1.  Per il finanziamento degli oneri previsti all’articolo 19, comma 1 e 
all’articolo 33, comma 1 è autorizzata per l’anno 2005 la spesa di 23.291,00 
euro con imputazione alla unità previsionale di base 05.1.015 del bilancio 
regionale, parte spesa, denominata “Interventi in materia di urbanistica e di 
edilizia” (cap. 5825 n. i.).
 
2. Agli oneri previsti all’articolo 71 commi 1 e 2 si provvede con imputazione 
alla unità previsionale di base 05.1.015 del bilancio regionale, parte spesa, 
denominata “Interventi in materia di urbanistica e di edilizia” (cap. 5826 n. i.).
 
3. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si provvede quanto a 
3.291,00 euro con utilizzo delle disponibilità allocate nella unità previsionale 
di base 05.1.015 denominata “Interventi in materia di urbanistica” di cui alla 
legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (cap. 5815) e quanto a 20.000,00 
euro con riduzione delle disponibilità della unità previsionale di base 
03.2.005 del bilancio regionale 2005, parte spesa, denominata “Contributi 
per interventi di edilizia abitativa e riqualificazione urbana” (cap. 7023).
 
4. Per gli anni 2006 e successivi l’entità della spesa è determinata 
annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, 
comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
 
5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, 
è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti 
commi, sia in termini di competenza che di cassa.
 
 

 

 

 

ARTICOLO 73

(Abrogazioni)
 
1. Sono abrogati, fatto salvo quanto previsto all’articolo 69, comma 2 :
 
a) la legge regionale 2 settembre 1974, n. 53;
 
b) la legge regionale 3 giugno 1975, n. 40;
 
c) la legge regionale 30 giugno 1976, n. 26;
 
d) la legge regionale 28 marzo 1978, n. 14;
 
e) i commi 1 e 5 dell’articolo 5 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25;
 
f) il comma 3 dell’articolo 36 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8, 
come modificato dall’articolo 12 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 
33; 
 
g) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 26, 30, comma 1, 31, comma 2, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 48, comma 3 e 50 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31;
 
h) il comma 3 dell’articolo 4, il comma 2 dell’articolo 20 e gli articoli 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27;
 
i) l’articolo 42 della legge regionale n. 1/2004.
 
2. Il rinvio all’articolo 31, comma 2 della l.r. 31/1997, contenuto nell’articolo 
51, comma 1, lettera e) della stessa legge, va riferito all’articolo 68, comma 2 
della presente legge. 
 
3. Sono abrogati gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, commi 1 e 2, e 9 bis della legge 
regionale 4 marzo 1980, n. 14, da ritenersi già implicitamente abrogati con 
le leggi regionali 8 giugno 1984, n. 29, 10 aprile 1995, n. 28 e 21 ottobre 
1997, n. 31.

 
Note:

LAVORI PREPARATORI
 
Disegno di legge:
 
- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell’Assessore Di Bartolo, deliberazione 
n. 2024 del 22 dicembre 2004, atto consiliare n. 2354 (VIIa Legislatura).
 
- Assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti IIa “Attività economiche 
– assetto e utilizzazione del territorio – ambiente e infrastrutture – formazione 
professionale”, con competenza in sede referente e Ia “Affari istituzionali – 
programmazione – bilancio – finanze e patrimonio – organizzazione e personale – enti 
locali”, con competenza in sede consultiva, il 23 dicembre 2004.
 
- Effettuata sull’atto un’audizione che si è svolta il 24 gennaio 2005.
 
- Testo licenziato dalla IIa Commissione consiliare permanente il 31 gennaio 2005, con 
parere e relazioni illustrate oralmente dal Presidente Gobbini per la maggioranza e dal 
Vicepresidente Melasecche Germini per la minoranza e con il parere del Consiglio delle 
Autonomie Locali, espresso in data 15 dicembre 2004, nonchè con il parere favorevole, 
espresso in data 26 gennaio 2005, per gli aspetti di competenza, dalla Ia Commissione 
consiliare permanente (Atto n. 2354/BIS).
 
- Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti, nella seduta del 10 
febbraio 2005, deliberazione n. 473.
 
AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla 
Direzione regionale Politiche territoriali, ambiente ed infrastrutture (Ufficio Dirigenziale 
Urbanistica – Sezione Attività e piani comunali in materia urbanistica), in collaborazione 
con la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale (Servizio Relazioni con 
il Consiglio regionale – Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti – 
B.U.R. e Sistema Archivistico – Sezione Promulgazione leggi, emanazione regolamenti e 
decreti, relazioni con il Consiglio regionale), ai sensi dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della 
legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle 
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore 
e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)
 
Note all’art. 3, commi 1, lett. b) e d) e 3, lett. b):
 
- Il testo dell’art. 5-bis della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, recante “ Norme per 
la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni” 
(pubblicata nel B.U.R. 12 gennaio 2000, n. 2, S.O. n. 3), come modificata ed integrata 
dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26 (in S.O. n. 4 al B.U.R.7 gennaio 2004, n. 
1), è il seguente: 
 
«Art. 5-bis
Accertamento dei giacimenti di cava.
 
1. L'accertamento della disponibilità di giacimenti di materiali di cava destinati al 
soddisfacimento del fabbisogno ordinario è effettuato con le procedure di cui al presente 
articolo dal Comune competente per territorio, su richiesta del proprietario o dei 
proprietari dei suoli, oppure di altri soggetti aventi titolo, nel rispetto dei criteri e delle 
modalità stabiliti dal PRAE e dalle norme regolamentari di cui all'art. 18-bis. 
 
2. Con esclusivo riferimento ad aree inerenti attività in esercizio o dismesse il Comune, 
se i soggetti di cui al comma 1 non richiedono l'accertamento del giacimento, da 
effettuare su aree contigue a quelle già autorizzate, può procedere d'ufficio 
all'accertamento stesso, al fine di assicurare il razionale sfruttamento dei giacimenti e 
l'ottimale ricomposizione ambientale delle aree di cava. 
 
3. Il Comune esamina la richiesta di accertamento in relazione: 
 
a) alla rispondenza della documentazione allegata all'istanza di cui al comma 1; 
 
b) allo stato dei luoghi, loro grado di rinaturazione e reinserimento ambientale nel 
contesto paesaggistico locale, nel caso di accertamenti che interessino aree di cava 
dismesse; 
 
c) allo stato di avanzamento delle opere di escavazione e ricomposizione ambientale 
realizzate o previste, nel caso di accertamenti che interessino cave in esercizio; 
 
d) alle caratteristiche del territorio direttamente o indirettamente interessato, nel caso di 
accertamenti finalizzati all'apertura di nuove cave; 
 
e) alle previsioni degli strumenti urbanistici del territorio direttamente o indirettamente 
interessato e alle autorizzazioni rilasciate per l'esercizio delle attività di cava. 
 
4. Il Comune, effettuato l'esame di cui al comma 3, deposita le richieste di accertamento 
presso gli uffici comunali per dieci giorni consecutivi, duranti i quali chiunque ha facoltà 
di prenderne visione. L'effettuato deposito è tempestivamente reso noto al pubblico 
mediante affissione di un avviso all'Albo pretorio, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 
della Regione - BUR, un inserimento nel foglio degli annunci legali - FAL della provincia 
nonché attraverso altre idonee forme di pubblicità. Entro il termine di venti giorni dalla 
data di inserzione dell'avviso nel BUR chiunque ne abbia interesse ha facoltà di 
presentare osservazioni. Le osservazioni sono depositate presso gli uffici comunali e 
chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i dieci giorni successivi alla 
scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, chiunque ne ha interesse 
può presentare brevi repliche. Le norme del presente comma si applicano anche ai 
procedimenti d'ufficio di cui al comma 2. 
 
5. In caso di richiesta che comporti variante agli strumenti urbanistici, il Comune, ai sensi 
e per gli effetti dell'articolo 20, comma 1, lettera f), della legge 23 dicembre 1978, n. 
833, contestualmente all'avviso di cui al comma 4, comunica l'avvenuto deposito alla 
Azienda unità sanitaria locale (ASL), ai fini della verifica delle condizioni igienico-sanitarie 
dell'accertamento proposto. La verifica è effettuata entro il termine di pubblicazione. 
 
6. Il Comune al termine delle procedure di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 trasmette alla 
Provincia la relativa documentazione. 
 
7. La Provincia entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al 
comma 6 convoca una conferenza di copianificazione con il Comune interessato, ai sensi 
degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibile. Alla 
Conferenza partecipa anche la Regione ai fini della verifica di compatibilità ambientale di 
cui all'art. 4 della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, nonché ai fini di cui ai commi 4 e 
5 dell'art. 5. 
 
8. Alla conferenza di cui al comma 7 la Provincia, ai fini della formulazione di 
osservazioni e proposte, invita i Comuni direttamente coinvolti dall'esercizio dell'attività 
estrattiva, dalle attività di lavorazione, trasformazione e movimentazione dei materiali 
estratti. 
 
9. Ogni Ente partecipa alla conferenza con un unico rappresentante, legittimato ad 
esprimere in modo vincolante le valutazioni e la volontà dell'ente medesimo. 
 
10. La conferenza si conclude entro sessanta giorni dalla data di convocazione e, nel 
rispetto delle modalità e dei criteri del PRAE e delle norme regolamentari di cui all'art. 
18-bis, valuta l'istanza di accertamento, in particolare in relazione: 
 
a) alle risultanze dell'esame effettuato dal Comune ai sensi del comma 3; 
 
b) agli insediamenti e alle previsioni, nei territori direttamente o indirettamente 
interessati, contenute negli strumenti urbanistici del Comune procedente e dei comuni di 
cui al comma 8; 
 
c) alla presenza, nei territori interessati, di altre cave in esercizio o dismesse e loro 
prevedibile sviluppo, di impianti di lavorazione o trasformazione dei materiali estratti, di 
adeguate opere infrastrutturali; 
 
d) alle osservazioni e repliche pervenute ai sensi del comma 4; 
 
e) alla verifica effettuata dall'ASL di cui al comma 5; 
 
f) alle osservazioni e proposte dei Comuni di cui al comma 8; 
 
g) al rispetto delle previsioni dei piani di cui al comma 12. 
 
11. La valutazione della conferenza può comportare variante agli strumenti urbanistici 
comunali vigenti, ivi compresa l'eventuale previsione e localizzazione di impianti per la 
lavorazione o trasformazione dei materiali estratti. 
 
12. La Provincia, nell'ambito della conferenza, verifica il rispetto delle previsioni degli 
interventi proposti con il Piano urbanistico territoriale - PUT, con il Piano territoriale di 
coordinamento provinciale - PTCP, con le previsioni dei piani per l'assetto idrogeologico, 
di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e di altri piani di settore. In caso di variante agli 
strumenti urbanistici comunali esprime altresì i pareri di cui all'art. 89 del D.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380, nonché quelli ai fini idraulici e idrogeologici. 
 
13. La determinazione della conferenza è sottoscritta dai rappresentanti del Comune, 
della Provincia, della Regione. In caso di mancato accordo unanime l'istanza di cui al 
comma 1 o l'accertamento di cui al comma 2 sono respinti. 
 
14. In caso di accordo unanime la determinazione della conferenza dichiara la 
disponibilità del giacimento con particolare riguardo a: 
 
a) individuazione di superficie ed estensione dell'area del giacimento; 
 
b) cubatura totale o residua dei materiali estraibili; 
 
c) prevedibile durata dello sfruttamento del giacimento; 
 
d) destinazione d'uso e previsione di localizzazione degli impianti di lavorazione e 
trasformazione dei materiali estratti; 
 
e) previsione di destinazione finale dell'area di cava. 
 
15. La determinazione di cui al comma 14 tiene conto delle osservazioni presentate e 
detta eventuali prescrizioni e limitazioni, recependo le eventuali prescrizioni dettate ai 
sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 11/1998 e la necessità o meno di assoggettare la 
coltivazione del giacimento di cava alla procedura di VIA di cui all'articolo 5 della L.R. n. 
11/1998. Ove previsto, contiene altresì le indicazioni in ordine al rilascio 
dell'autorizzazione di cui all'articolo 151 del D.Lgs. n. 490/1999. 
 
16. La determinazione della conferenza è recepita con conforme provvedimento del 
Comune procedente. 
 
17. Nel caso di accertamento della disponibilità di un giacimento di cava che comporti 
variante dello strumento urbanistico comunale vigente, l'adesione all'accordo manifestata 
dal rappresentante del Comune deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta 
giorni a pena di decadenza. L'avvenuta ratifica costituisce approvazione della variante 
urbanistica. 
 
18. Il provvedimento comunale di cui al comma 16 e la deliberazione consiliare di cui al 
comma 17 sono pubblicati nel BUR. 
 
19. La determinazione della conferenza e il conforme provvedimento comunale di cui al 
comma 17 sono trasmessi alla Regione ai fini dell'inserimento del giacimento di cava nel 
PRAE.».
 
- Il testo dell’art. 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, recante “Piano 
urbanistico territoriale” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 31 maggio 2000, n. 31), è il 
seguente:
 
«Art. 29 
Insediamenti di valore storico culturale. 
 
1. Il P.U.T. indica nelle carte n. 23, 24, 25, 26 e 27: 
 
a) i siti di maggiore rilevanza espressivi della storia degli insediamenti umani in Umbria; 
 
b) la rete della infrastrutturazione storica del territorio; 
 
c) le aree già vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 
agosto 1985, n. 431, zone archeologiche. 
 
2. Il P.U.T., al fine di salvaguardarne l'integrità ambientale come bene unitario, riconosce 
valore estetico culturale e pregio ambientale ai siti delle abbazie benedettine indicate 
nella carta n. 28. 
 
3. Il P.U.T. riconosce quali zone di interesse archeologico le aree corrispondenti al 
percorso dell'antica via Flaminia e delle relative diramazioni, indicate nella carta n. 28. La 
Giunta regionale per favorire la valorizzazione archeologica dell'Antica via Flaminia e 
delle relative diramazioni promuove studi finalizzati alla precisa individuazione dei 
tracciati e riserva, nell'ambito dei programmi di settore, adeguate risorse finanziarie alla 
loro qualificazione. 
 
4. I comuni per le zone di tipo «A» di cui al D.M. 2 aprile 1968, [n. 1444], individuate 
negli strumenti urbanistici generali definiscono le normative tecniche e di settore per 
garantire la valorizzazione, la tutela e la riqualificazione degli aspetti storici, 
architettonici ed artistici presenti. Fino alla approvazione del PRG ai sensi della legge 
regionale 21 ottobre 1997, n. 31, gli interventi edilizi nelle zone «A», così come 
individuate negli strumenti urbanistici generali alla data di entrata in vigore della stessa 
legge regionale sono autorizzati previo parere della Commissione edilizia come integrata 
ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale n. 31/1997. 
 
5. Negli interventi di recupero edilizio, all'interno degli insediamenti di cui al presente 
articolo, deve essere conservata l'originaria immagine storica degli edifici e il loro 
principale impianto tipologico strutturale.».
 
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”, è pubblicato nel S.O. 
alla G.U. 24 febbraio 2004, n. 45.
 
Nota all’art. 4, comma 2, lett. c):
 
- Il testo dell’art. 11 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46, recante “Norme per 
la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per 
l'attuazione dei relativi interventi” (pubblicata nel B.U.R. 24 dicembre 1997, n. 66), è il 
seguente:
 
«Art. 11
Requisiti e standard di qualità della rete viaria.
 
1. La rete viaria regionale, provinciale e comunale è realizzata in conformità alla 
classificazione tecnico-funzionale di cui agli articoli 4 e 5 a quanto previsto dalle 
direttive regionali di cui all'articolo 8 nonché nel rispetto dei seguenti requisiti e standard 
di qualità: 
 
a) devono essere previsti spazi riservati a itinerari ciclabili e pedonali, opportunamente 
segnalati e, di norma, protetti, nonché privi di barriere architettoniche; 
 
b) le protezioni stradali, le opere d'arte e i muri di contenimento devono essere realizzati 
con tipologie costruttive e con materiali ambientalmente compatibili con i luoghi 
attraversati, in particolare nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico e ambientale, 
comunque senza pregiudizio per la sicurezza; 
 
c) il posizionamento della segnaletica e della cartellonistica pubblicitaria, nonché la 
tipologia di quest'ultima, devono essere tali da non inficiare le immagini umbre; 
 
d) nelle città obbligate a redigere i piani urbani di traffico, nei punti significativi della rete 
urbana a maggior flusso e congestione veicolare, devono essere previsti appositi 
rilevatori dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico; 
 
e) nelle strade di tipo a), b) d) di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere realizzato un 
adeguato sistema di monitoraggio della circolazione veicolare, correlato ad un efficiente 
sistema di informazione e orientamento dell'utenza che, in tempo reale, segnali 
condizioni di rischio e di traffico anomale, possibilmente indichi itinerari alternativi e 
preveda efficienti sistemi di pronto intervento per migliorare la circolazione stessa; 
 
f) nei nodi di interscambio modale devono essere previsti idonei apprestamenti finalizzati 
ad agevolare l'uso del mezzo pubblico da parte dei soggetti a mobilità limitata; 
 
g) nei nodi di interscambio più significativi delle città obbligate a redigere i piani urbani 
del traffico devono essere previsti sistemi telematici di informazione all'utenza, nonché 
forniture di servizi; 
 
h) nelle isole di canalizzazione del traffico deve essere prevista una vegetazione arbustiva 
autoctona, nonché essenze floreali tipiche regionali e, compatibilmente con le esigenze 
connesse alla sicurezza, previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, devono essere messe 
a dimora lungo le strade essenze arboree di tipo autoctono. 
 
2. La progettazione di nuove strade deve tenere conto della presenza di «insulae» 
ambientali e verificare che non contrasti con quelle in programma da parte della Regione, 
ivi compresi i corridoi faunistici e vegetazionali; nei casi in cui la viabilità esistente ne 
abbia interrotto la continuità, devono essere previsti interventi di ripristino. 
 
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 
gli enti proprietari delle strade possono stipulare, in via sperimentale, convenzioni con i 
soggetti confinanti per la pulizia delle fasce di rispetto delle strade e dei marciapiedi. 
Nelle convenzioni, oltre al compenso, dovranno essere specificate le modalità ed i tempi 
di intervento, che garantiscano la massima sicurezza sia per il soggetto esecutore dei 
lavori, che per la circolazione.». 
 
Nota all’art. 12, comma 4:
 
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (pubblicata nella G.U. 
18 agosto 1990, n. 192), è stata modificata ed integrata con: legge 24 dicembre 1993, n. 
537 (in S.O. alla G.U. 28 dicembre 2003, n. 303), decreto legge 12 maggio 1995, n. 163 
(in G.U. 12 maggio 1995, n. 109), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 
luglio 1995, n. 273 (in G.U. 11 luglio 1995, n. 160), legge 15 maggio 1997, n. 127 (in 
S.O. alla G.U. 17 maggio 1997, n. 113), legge 16 giugno 1998, n. 191 (in S.O. alla G.U. 
20 giugno 1998, n. 142), legge 3 agosto 1999, n. 265 (in S.O. alla G.U. 6 agosto 1999, n. 
183), legge 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24 novembre 2000, n. 275), legge 13 
febbraio 2001, n. 45 (in S.O. alla G.U. 10 marzo 2001, n. 58) e decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 (in S.O. alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174). Si riporta il testo dell’art. 
11
 
«Art. 11.
 
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, 
l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in 
ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di 
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti 
dalla legge, in sostituzione di questo. 
 
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile 
del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o 
contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati. 
 
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per 
atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non 
diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in 
quanto compatibili. 
 
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per 
questi ultimi. 
 
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente 
dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione 
agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. 
 
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di 
cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo.».
 
Note all’art. 13, commi 2 e 9:
 
- La legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, recante “ Disciplina della pianificazione 
urbanistica comunale e norme di modificazione delle LL. RR. 2 settembre 1974, n. 53, 18 
aprile 1989, n. 26, 17 aprile 1991, n. 6 e 10 aprile 1995, n. 28”, è pubblicata nel S.O. n. 
1 al B.U.R. 29 ottobre 1997, n. 52.
 
- Si riporta il testo dell’art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 
n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
edilizia”( pubblicato nel S.O. alla G.U. 20 ottobre 2001, n. 245):
 
«Articolo 89 
Parere sugli strumenti urbanistici. (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 13)
 
1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli 
di cui all'articolo 61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale 
sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione 
nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro 
varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni 
geomorfologiche del territorio. 
 
2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal 
ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale. 
 
3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve 
intendersi reso in senso negativo.».
 
Nota all’art. 14, comma 1:
 
- Si riporta il testo dell’art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione 
del servizio sanitario nazionale” (pubblicata nel S.O. alla G.U. 28 dicembre 1978, n. 360): 
 
«Art. 20.
Attività di prevenzione.
 
Le attività di prevenzione comprendono: 
 
a) la individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e 
di deterioramento negli ambienti [di vita e] di lavoro, in applicazione delle norme di legge 
vigenti in materia e al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi inderogabili di cui 
all'ultimo comma dell'articolo 4, nonché al fine della tenuta dei registri di cui al 
penultimo comma dell'articolo 27; i predetti compiti sono realizzati anche mediante 
collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti, installati o 
utilizzati nel territorio dell'unità sanitaria locale in attuazione delle funzioni definite 
dall'articolo 14; 
 
b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza, anche a 
livello di luogo di lavoro e di ambiente di residenza, sia direttamente che tramite gli 
organi del decentramento comunale, ai fini anche di una corretta gestione degli 
strumenti informativi di cui al successivo articolo 27, e le rappresentanze sindacali; 
 
c) l'indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al 
risanamento di ambienti [di vita e] di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti 
in materia, e l'esercizio delle attività delegate ai sensi del primo comma, lettere a), b), c), 
d) ed e) dell'articolo 7; 
 
d) la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo per le aziende di comunicare le 
sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili 
effetti sull'uomo e sull'ambiente; 
 
e) la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l'adozione delle misure idonee a 
prevenirne l'insorgenza; 
 
f) la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della 
compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attività 
produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-
sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati. 
Nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite per l'attività di prevenzione le unità 
sanitarie locali, garantendo per quanto alla lettera d) del precedente comma la tutela del 
segreto industriale, si avvalgono degli operatori sia dei propri servizi di igiene sia dei 
presìdi specialistici multizonali di cui al successivo articolo 22, sia degli operatori che, 
nell'àmbito delle loro competenze tecniche e funzionali, erogano le prestazioni di 
diagnosi, cura e riabilitazione. 
Gli interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro, concernenti la ricerca, 
l'elaborazione e l'attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare la salute e 
l'integrità fisica dei lavoratori, connesse alla particolarità del lavoro e non previste da 
specifiche norme di legge, sono effettuati sulla base di esigenze verificate 
congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il datore di lavoro, secondo le 
modalità previste dai contratti o accordi collettivi applicati nell'unità produttiva.». 
 
Nota all’art. 17, comma 2:
 
- Per il testo dell’art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 
380, si vedano le note all’art. 13, commi 2 e 9.
 
Note all’art. 18, commi 3, 6 e 8:
 
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “ Misure di razionalizzazione della finanza 
pubblica”, è pubblicata nel S.O. alla G.U. 28 dicembre 1996, n. 303.
 
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante “Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica 
utilità. (Testo A)”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 16 agosto 2001, n. 189 e rettificato con 
Comunicato 14 settembre 2001 (in G.U.14 settembre 2001, n. 214).
 
Per completezza di informazione si precisa che il termine di entrata in vigore del 
suddetto testo unico è stato prorogato prima al 30 giugno 2002, dall'art. 5 del D.L. 23 
novembre 2001, n. 411, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 31 
dicembre 2001, n. 463 (in G.U. 9 gennaio 2002, n. 7) e poi al 31 dicembre 2002 dall'art. 
5, comma 3, della L. 1° agosto 2002, n. 166. Successivamente lo stesso termine è stato 
ulteriormente prorogato al 30 giugno 2003 dall'art. 3 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122, 
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 1° agosto 2002, n. 185 (in 
G.U. 21 giugno 2002, n. 144) L'art. 1-sexies del D.L. 29 agosto 2003, n. 239, convertito 
in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 ottobre 2003, n. 290 (in G.U. 29 
agosto 2003, n. 200) e modificato dal comma 12 dell'art. 2 della L. 27 luglio 2004, n. 
186 e dal comma 25 dell'art. 1 della L. 23 agosto 2004, n. 239, ha disposto che le norme 
del testo unico si applichino alle reti energetiche a decorrere dal 31 dicembre 2004.
 
- La legge regionale 11 aprile 1997, n. 13, recante “Norme in materia di riqualificazione 
urbana”, è pubblicata nel B.U. R. 16 aprile 1997, n. 19.
 
- Per il testo dell’art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 
380, si vedano le note all’art. 13, commi 2 e 9.
 
- Per la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, si vedano le note all’art. 13, commi 2 e 
9. 
 
Note all’art. 21, comma 1:
 
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si vedano le note 
all’art. 18, commi 3, 6 e 8.
 
- La legge 18 aprile 1962, n. 167, recante “Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree 
fabbricabili per l'edilizia economica e popolare”, è pubblicata nella G.U. 30 aprile 1962, 
n. 111.
 
- La legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante “Programmi e coordinamento dell’edilizia 
residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed 
integrazioni alla L. 17 agosto 1942, n. 1150; L. 18 aprile 1962, n. 167; L. 29 settembre 
1964, n. 847”, è pubblicata nella G.U. 30 ottobre 1971, n. 276. Si riporta il testo dell’art. 
27:
 
«Art. 27.
 
I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati 
possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare a 
insediamenti produttivi. 
Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito delle zone destinate a 
insediamenti produttivi dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione 
vigenti, con deliberazione del consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme 
agli elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del comune per la durata di venti 
giorni, è approvata con decreto del presidente della giunta.
Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla data del 
decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi 
della legge 17 agosto 1942, n. 1150), e successive modificazioni. 
Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione del 
consiglio comunale e al decreto del presidente della giunta regionale si applicano, in 
quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive 
modificazioni. 
Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate dai 
comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di 
espropriazione per pubblica utilità.
Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di 
carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione in 
proprietà o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime. Tra più istanze 
concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici e aziende a 
partecipazione statale nell'ambito di programmi già approvati dal CIPE. 
La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e 
servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, è a tempo indeterminato, in 
tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a 
novantanove anni.
Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di cessione della proprietà dell'area, tra 
il comune da una parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene stipulata una 
convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico 
del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza.».
 
Nota all’art. 22, comma 4: 
 
- La legge 1 agosto 2002 n. 166, recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e 
trasporti”, è pubblicata nel S.O. alla G.U. 3 agosto 2002, n. 181. Si riporta il testo dell’art. 
27, comma 5:
 
«Art. 27.
Programmi di riabilitazione urbana.
 
Omissis.
 
5. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli 
immobili in base all'imponibile catastale, ricompresi nel piano attuativo, è sufficiente a 
costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di 
realizzazione dell'intervento e del relativo schema di convenzione. Successivamente il 
sindaco, assegnando un termine di novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano 
aderito alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto piano 
attuativo sottoscrivendo la convenzione presentata. Decorso infruttuosamente il termine 
assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a 
promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle 
costruzioni dei proprietari non aderenti. L'indennità espropriativa, posta a carico del 
consorzio, in deroga all'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, deve corrispondere al 
valore venale dei beni espropriati diminuito degli oneri di urbanizzazione stabiliti in 
convenzione. L'indennità può essere corrisposta anche mediante permute di altre 
proprietà immobiliari site nel comune.».
 
Nota all’art. 23, commi 1, lett. a), 3 e 4: 
 
- Il testo dell’art. 12 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 (si veda la nota 
all’art. 4, comma 2, lett. c)), è il seguente:
 
«Art. 12
Requisiti e standard di qualità per la pedonalità.
 
1. La pedonalità è realizzata in conformità alla classificazione tecnico-funzionale di cui 
agli articoli 4 e 5, a quanto previsto dalle direttive regionali di cui all'articolo 8 e nel 
rispetto dei requisiti di continuità, sicurezza e accessibilità e delle norme concernenti 
l'abbattimento delle barriere architettoniche. 
 
2. La strumentazione urbanistica attuativa ed il regolamento viario garantiscono il 
rispetto dei requisiti di cui al comma 1. 
 
3. Gli interventi di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria della viabilità, di cui 
alle lettere c), d), e), f), g) ed i) dell'articolo 5, sono realizzati nel rispetto dei requisiti di 
cui al comma 1. 
 
4. È consentita la deroga a quanto stabilito al comma 3 solo nei casi di impossibilità 
tecnico-strutturale, dettagliatamente motivata in sede di approvazione del progetto dal 
responsabile del procedimento, che ne dà preventiva comunicazione alle associazioni di 
settore.».
 
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all’art. 3, commi 1, 
lett. b) e d) e 3, lett. b).
 
- Il testo degli artt. 13, 17, comma 3 e 29 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 27 (si 
vedano le note all’ art. 3, commi 1, lett. b) e d) e 3, lett. b)), è il seguente:
 
«Art. 13.
(Siti di interesse naturalistico)
 
1. Nella carta n. 8 sono indicati i seguenti siti di interesse naturalistico, individuati 
secondo le corrispondenti direttive comunitarie e del Ministero dell'ambiente:
 
a) Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.), aree che, nelle regioni biogeografiche di 
appartenenza, sono fondamentali per mantenere o ripristinare un tipo di habitat naturale 
e seminaturale o una specie di flora e di fauna selvatica di cui agli allegati 1° e 2° della 
direttiva Habitat 92/43/CEE, in uno stato di conservazione soddisfacente e che 
contribuiscono al mantenimento della biodiversita’ nelle medesime regioni;
 
b) Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE 
relativa alla protezione dell'avifauna migratoria;
 
c) Siti di Interesse Regionale (S.I.R.), che rappresentano gli elementi identificativi della 
biodiversita’ regionale, nonche’ gli elementi di raccordo tra il patrimonio naturalistico 
continentale e quello dell'Umbria.
 
2. Il PUT, al fine di salvaguardare l'integrita’ ambientale come bene unitario, riconosce ai 
siti ed alle zone indicate al comma 1, valore estetico culturale e pregio ambientale.
 
3. Il PTCP e il PRG, parte strutturale, recepiscono le suddette delimitazioni di ambito.
 
4. Le aree di cui al presente articolo sono assoggettate alla disciplina del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
 
Art. 17.
(Aree naturali protette)
 
Omissis.
 
3. Il PUT, al fine di salvaguardare l'integrita’ ambientale come bene unitario, riconosce 
alle aree contigue, di cui al comma 1, valore estetico culturale e pregio ambientale. 
 
Omissis.
 
Art. 29.
(Insediamenti di valore storico culturale)
 
1. Il PUT indica nelle carte n. 23, 24, 25, 26 e 27:
 
a) i siti di maggiore rilevanza espressivi della storia degli insediamenti umani in Umbria;
 
b) la rete della infrastrutturazione storica del territorio;
 
c) le aree gia’ vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 
agosto 1985, n. 431, zone archeologiche.
 
2. Il PUT, al fine di salvaguardarne l'integrita’ ambientale come bene unitario, riconosce 
valore estetico culturale e pregio ambientale ai siti delle abbazie benedettine indicate 
nella carta n. 28.
 
3. Il PUT riconosce quali zone di interesse archeologico le aree corrispondenti al percorso 
dell'antica Via Flaminia e delle relative diramazioni, indicate nella carta n. 28. La Giunta 
regionale per favorire la valorizzazione archeologica dell’Antica Via Flaminia e delle 
relative diramazioni promuove studi finalizzati alla precisa individuazione dei tracciati e 
riserva, nell’ambito dei programmi di settore, adeguate risorse finanziarie alla loro 
qualificazione.
 
4. I Comuni per le zone di tipo «A» di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, individuate negli 
strumenti urbanistici generali definiscono le normative tecniche e di settore per garantire 
la valorizzazione, la tutela e la riqualificazione degli aspetti storici, architettonici ed 
artistici presenti. Fino alla approvazione del P.R.G. ai sensi della legge regionale 21 
ottobre 1997, n. 31 gli interventi edilizi nelle zone «A», così come individuate negli 
strumenti urbanistici generali alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale 
sono autorizzati previo parere della Commissione edilizia come integrata ai sensi dell’art. 
39, comma 2 della legge regionale 31/1997.
 
5. Negli interventi di recupero edilizio, all'interno degli insediamenti di cui al presente 
articolo, deve essere conservata l'originaria immagine storica degli edifici e il loro 
principale impianto tipologico strutturale.».
 
- Il testo dell’art. 4 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, recante “Disposizioni in 
materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114“ (pubblicata nel 
S.O. n. 1 al B.U.R. 11 agosto 1999, n. 44), è il seguente:
 
«Art. 4
Classificazione delle strutture di vendita.
 
1. Le medie e le grandi strutture di vendita, in relazione alla superficie di vendita 
utilizzata, si suddividono nelle seguenti tipologie: 
 
M1 - Medie strutture inferiori: esercizi aventi superficie di vendita compresa tra 151 e 
600 mq. nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 251 e 900 mq. nei 
comuni delle classi I e II; 
 
M2 - Medie strutture superiori: esercizi aventi superficie compresa tra 601 e 1500 mq. 
nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 901 e 2500 mq. nei comuni delle 
classi I e II; 
 
G1 - Grandi strutture inferiori: esercizi aventi superficie compresa tra 1501 e 3500 mq. 
nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 2501 e 5500 mq. nei comuni 
delle classi I e II; 
 
G2 - Grandi strutture superiori: esercizi aventi superficie di vendita maggiore di 3500 
mq. nei comuni delle classi III e IV o maggiore a 5.500 mq. nei comuni delle classi I e II 
fino ad un massimo di 10.000 mq. in entrambi i casi. 
 
2. Le grandi strutture di vendita di tipo G2 possono essere realizzate esclusivamente 
nella forma del centro commerciale nel quale la superficie occupata dagli esercizi di 
vicinato e dalle medie strutture di vendita risulti pari ad almeno il 40 per cento della 
superficie di vendita totale. 
 
3. In relazione ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, di cui all'art. 5, 
comma 1, del decreto, le medie e le grandi strutture di vendita si suddividono nelle 
seguenti categorie: 
 
A - Esercizi del solo settore alimentare ed esercizi dei settori alimentare e non 
alimentare; 
 
E - Esercizi del solo settore non alimentare. 
 
4. All'interno degli esercizi non sono modificabili le superfici attribuite ai singoli settori 
senza autorizzazione. 
 
5. L'identificazione di medie e grandi strutture di vendita avviene indicando la relativa 
tipologia dimensionale seguita dalla categoria merceologica.».
 
Note all’art. 24, commi 1, 2, 3, 9, 11 e 13: 
 
- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda la nota all’art. 12, comma 4.
Si riporta il testo degli artt. 4, 5, 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater:
 
«Art 4.
 
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche 
amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad 
atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro 
adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. 
 
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto 
previsto dai singoli ordinamenti. 
 
Art. 5.
 
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro 
dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro 
adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del 
provvedimento finale. 
 
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato 
responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa 
determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4. 
 
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento 
sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia 
interesse.
 
Art. 14.
 
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici 
coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indìce di 
regola una conferenza di servizi. 
 
2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve 
acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre 
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del 
procedimento, avendoli formalmente richiesti. 
 
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di 
interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi 
attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa 
informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico 
prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'articolo 7 della legge 11 
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza può 
essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 
 
4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque 
denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è 
convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per 
l'adozione del provvedimento finale. 
 
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è 
convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi 
regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
 
Art. 14-bis.
 
1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità, 
su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una 
istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per 
ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza 
si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del 
richiedente. 
 
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la 
conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le 
condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le 
autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla 
normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, 
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, si 
pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni 
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione 
disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette 
amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi 
necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di 
consenso. 
 
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni 
dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio 
d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione 
non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di 
servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'àmbito di tale 
conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione 
del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte 
integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, 
compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica 
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla 
localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica 
nell'àmbito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di 
presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso. 
 
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti 
a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente 
modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi 
successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto 
definitivo. 
 
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle 
amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni 
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto 
preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi 
alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di 
lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla 
base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 
1994, n. 109, e successive modificazioni.
 
Art. 14-ter.
 
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri 
lavori a maggioranza dei presenti. 
 
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle 
amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni 
prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate 
possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in 
una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, 
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. 
 
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella 
immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai 
sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine 
per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare 
i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, 
l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'articolo 14-
quater. 
 
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver 
acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per 
l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede 
di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine 
predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza 
di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri 
trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori. 
 
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la 
VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli 
articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla 
tutela della salute pubblica. 
 
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un 
unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo 
vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della 
stessa. 
 
7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia 
espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia 
notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di 
ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato 
dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva 
della conferenza di servizi. 
 
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai 
proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi 
ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame 
del provvedimento. 
 
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della 
conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, 
nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni 
partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza. 
 
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del 
proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel 
Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. 
Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali 
impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati. 
 
Art. 14-quater.
 
1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate 
alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella 
conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni 
connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le 
specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 
 
2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'àmbito della conferenza il proprio 
dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini 
perentori indicati dall'articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di 
conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in 
sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva. 
 
3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela 
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della 
salute, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione 
dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti 
organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri 
o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo 
che il Presidente del Consiglio dei ministri o il presidente della giunta regionale o il 
presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di 
prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni. 
 
4. Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del 
Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente 
della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a 
partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto. 
 
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo 
trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 
400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 
303.». 
 
- Il testo dell’art. 5, comma 2, lett. e), della legge regionale 9 aprile 1998, n.  11, recante 
“Norme in materia di impatto ambientale” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U. R. 22 aprile 
1998, n. 26), è il seguente:
 
Art. 5 
Procedura di valutazione di impatto ambientale. 
 
Omissis.
 
2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione nel numero di copie richiesto: 
 
Omissis;
 
e) dichiarazione del sindaco sulla compatibilità urbanistica dell'opera. 
 
Omissis.».
 
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento 
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, è pubblicato nel S.O. 
alla G.U. 23 ottobre 1997, n. 248.
 
- La legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, recante “Norme per l’attività edilizia”, è 
pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U. R. 25 febbraio 2004, n. 8.
        Per il testo vigente dell’art. 4, comma 2, si vedano le note all’articolo 49, comma 1, 
alinea.
        Per il testo vigente dell’art. 20, comma 1, si vedano le note all’articolo 53, comma 
1, alinea.
 
- Per il testo dell’art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, si vedano le note all’art. 13, 
commi 1 e 2.
 
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all’art. 3, commi 1, 
lett. b) e d) e 3, lett. b).
 
Nota all’art. 25, comma 1: 
 
? Per il testo dell’articolo 20, primo comma, lett. f), della legge 23 dicembre 1978, n. 
833, si veda la nota all’art. 14, comma 1.
 
Note all’art. 26, commi 4 e 6:
 
? Il testo dell’art. 33, comma 7, della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano 
le note all’art. 24, commi 1, 2, 3, 9, 11 e 13), è il seguente:
 
«Art. 33.
Mutamenti della destinazione d'uso degli immobili e titolo abilitativo.
 
Omissis.
 
7. Decorsi i termini di validità dei piani attuativi previsti dall'articolo 23 della L.R. n. 31/
1997 o dalla relativa convenzione, è consentita, previo titolo abilitativo, la modifica della 
destinazione d'uso in atto in un edificio esistente nell'ambito di un comparto o di una 
zona interessata dal piano attuativo medesimo, purché la nuova destinazione d'uso risulti 
compatibile con quella prevista dallo strumento urbanistico generale.»
 
? Si riporta il testo dell’art. 9, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167 (si 
vedano le note all’art. 21, comma 1):
 
«Art. 9.
 
Omissis.
 
Per giustificati motivi l'efficacia dei piani può, su richiesta del Comune interessato, essere 
prorogata, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, per non oltre due anni. 
 
Omissis.».
 
- Per il testo dell’art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si vedano le note all’art. 21, 
comma 1.
 
Note all’art. 28, commi 2, 7, 8, 9 e 11:
 
- Il testo dell’art. 43 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note 
all’art. 24, commi 1, 2, 3, 9, 11 e 13), è il seguente:
 
«Art. 43.
Sostenibilità ambientale in edilizia e architettura ecologica
 
1. La Regione favorisce l’adozione di tecniche edilizie conformi ai criteri di sviluppo 
sostenibile per ridurre il consumo delle risorse naturali e migliorare la qualità ed il 
comfort degli ambienti di vita e di lavoro.
 
2. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 1 emana atti di indirizzo e 
coordinamento per definire metodologie, criteri e tecniche nei seguenti ambiti di 
intervento:
 
a) permeabilità dei suoli urbani con l’individuazione di rapporti tra superfici permeabili e 
non permeabili; 
 
b) raccolta e riuso delle acque piovane al fine del razionale impiego delle risorse idriche; 
 
c) requisiti ecologici delle componenti edilizie, dei materiali, delle tecnologie e degli 
impianti anche ai fini della qualità dell’aria all’interno degli edifici; 
 
d) utilizzo di fonti di energie rinnovabili e risparmio energetico;
 
e) comfort acustico all’interno degli edifici.
 
3. La Giunta regionale promuove indagini, ricerche e sperimentazioni per favorire lo 
sviluppo e la diffusione della sostenibilità ambientale in edilizia e dell’architettura 
ecologica di cui al presente articolo, nonché promuove programmi di formazione e 
divulgazione.
 
4. La Giunta regionale stabilisce agevolazioni e/o incentivi per favorire l’attuazione degli 
interventi di cui al comma 2, in particolare nell’ambito dei provvedimenti per l’edilizia 
residenziale pubblica e in sede di definizione delle norme sul contributo di costruzione.».
 
- Si riporta il testo dell’art. 29 della direttiva CE 31 marzo 2004, n. 18, recante “Direttiva 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi” (pubblicata nella 
G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 134, entrata in vigore l'1 maggio 2004, termine di 
recepimento: 31 gennaio 2006):
 
«Art. 29.
Dialogo competitivo.
 
1. Nel caso di appalti particolarmente complessi gli Stati membri possono prevedere che 
l'amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga che il ricorso alla procedura aperta o 
ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, possa avvalersi del dialogo 
competitivo conformemente al presente articolo. 
L'unico criterio per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico è quello dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
 
2. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara in cui rendono noti le 
loro necessità e le loro esigenze, che definiscono nel bando stesso e/o in un documento 
descrittivo. 
 
3. Le amministrazioni aggiudicatrici avviano con i candidati selezionati conformemente 
alle disposizioni pertinenti degli articoli da 44 a 52 un dialogo finalizzato 
all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. 
Nella fase del dialogo esse possono discutere con i candidati selezionati tutti gli aspetti 
dell'appalto. 
Durante il dialogo le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento 
di tutti gli offerenti. In particolare esse non forniscono, in modo discriminatorio, 
informazioni che possano favorire alcuni offerenti rispetto ad altri. 
Le amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni 
proposte né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo 
senza l'accordo di quest'ultimo. 
 
4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura si svolga in fasi 
successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del 
dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel 
documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel 
documento descrittivo. 
 
5. L'amministrazione aggiudicatrice prosegue il dialogo finché non è in grado di 
individuare, se del caso dopo averle confrontate, la o le soluzioni che possano soddisfare 
le sue necessità. 
 
6. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le 
amministrazioni aggiudicatrici li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o 
alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono 
contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto. 
Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice le offerte possono essere chiarite, 
precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o 
complementi non possono avere l'effetto di modificare gli elementi fondamentali 
dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara la cui variazione rischi di falsare la 
concorrenza o di avere un effetto discriminatorio. 
 
7. Le amministrazione aggiudicatrici valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di 
aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo e scelgono l'offerta 
economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 53. 
A richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, l'offerente che risulta aver presentato 
l'offerta economicamente più vantaggiosa può essere indotto a precisare gli aspetti della 
sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che ciò non abbia 
l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in 
gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni. 
 
8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere premi o pagamenti ai 
partecipanti al dialogo.». 
 
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante 
“Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di 
lavori pubblici, e successive modificazioni”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 28 aprile 2000, 
n. 98.
 
- Per la legge regionale 11 aprile 1997, n. 13, si vedano le note all’art 18, commi 3, 6 e 
8.
 
- Per la legge regionale 21 ottobre1997, n. 31, si vedano le note all’art. 13, commi 2 e 9.
 
Note all’art. 32, comma 2, lett. a) ed e):
 
- Si riporta il testo dell’art. 2135 del codice civile:
 
«Art. 2135.
 Imprenditore agricolo.
 
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, 
selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. 
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le 
attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del 
ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, 
il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore 
agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, 
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti 
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, 
nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione 
prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività 
agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del 
patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla 
legge.».
 
- Si riporta il testo dell’art. 5 del regolamento del consiglio della Comunità Europea n. 
1257 del 17 maggio 1999, recante “Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che 
modifica ed abroga taluni regolamenti” (pubblicato nella G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L 
160. Entrato in vigore il 3 luglio 1999):
 
«Articolo 5.
 
1. Il sostegno agli investimenti viene concesso ad aziende agricole 
- che dimostrino redditività, 
 
- che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, 
 
e 
 
- il cui imprenditore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate. 
 
2. Le condizioni per il sostegno agli investimenti di cui al primo comma devono essere 
soddisfatte all'atto dell'adozione della decisione individuale relativa alla concessione 
dell'aiuto. 
 
3. Tuttavia, se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi alle nuove norme 
minime in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno può essere 
concesso a questo fine. In tali casi gli agricoltori possono beneficiare di una proroga per 
conformarsi alle norme minime ove un tale periodo sia necessario per risolvere i 
problemi specifici inerenti all'osservanza delle stesse. L'agricoltore ottempera alle 
pertinenti norme entro la fine del periodo di investimento.».
 
- Il testo degli artt. 37 e 38 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, (si vedano le 
note all’art. 24, commi 1, 2, 3, 9, 11 e 13), è il seguente:
 
«Art. 37.
(Extra spessori murari)
 
1. Ai fini del calcolo della volumetria urbanistica e della superficie utile coperta di un 
edificio, si assumono come non computabili i seguenti extra spessori murari:
 
a) la parte delle murature d’ambito esterno, siano esse pareti portanti o tamponature, 
che ecceda i centimetri trenta di spessore al finito. La porzione di muratura non inclusa 
nel calcolo della volumetria non può comunque superare lo spessore massimo di 
centimetri trenta e la sezione muraria nel suo complesso non può includere intercapedini 
vuote eccedenti centimetri cinque di spessore. Nel caso di pareti ventilate è ammissibile 
una intercapedine vuota di spessore fino a centimetri venti. Finalità e funzionalità della 
parete ventilata vanno dimostrate in una specifica relazione redatta da un tecnico 
abilitato;
 
b) la porzione superiore e non strutturale dei solai eccedente mediamente i dieci 
centimetri di spessore, fino ad un extra spessore massimo di quindici centimetri.
 
2. Con riferimento agli interventi di cui alla lettera b) del comma 1, gli extra spessori 
ammessi non rientrano nel calcolo per la determinazione delle altezze massime ammesse 
per i fabbricati, fatto salvo comunque il rispetto di eventuali limiti imposti dall’esistenza 
di specifici vincoli storici, ambientali e paesistici.
 
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano sia agli edifici di nuova costruzione che 
agli interventi di recupero degli edifici esistenti.
 
Art. 38.
(Soluzioni di architettura bioclimatica)
 
1. Ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche di un edificio destinato 
ad uso residenziale, servizi o ricettivo, sono esclusi dal computo le seguenti superfici e 
volumi finalizzati espressamente all’ottenimento di comfort ambientale e risparmio 
energetico attraverso il miglioramento della coibentazione e la captazione diretta 
dell’energia solare:
 
a) verande e serre solari non riscaldate disposte nei fronti da sudest a sudovest, con 
funzione di captazione solare, che abbiano la superficie esterna, riferita a pareti e 
copertura, vetrata per almeno il settanta per cento. Il volume o la superficie delle serre 
non può superare il venti per cento del volume o della superficie dell’intero edificio;
 
b) spazi collettivi interni coperti o racchiusi da vetrate quali corti chiuse, spazi 
condominiali coperti e climatizzati naturalmente, progettati al fine di migliorare il 
microclima del complesso edilizio, con incidenza fino ad un massimo pari al venticinque 
per cento del totale della superficie coperta dell’intero fabbricato.
 
2. La finalità e la funzionalità dei volumi elencati al comma 1 devono essere dimostrate in 
una specifica relazione, firmata da un tecnico, contenente il calcolo dell’energia 
risparmiata per l’intero edificio attraverso la realizzazione dell’opera, nonché la verifica 
del benessere termoigrometrico durante tutto l’arco dell’anno.
 
3.  È fatto salvo comunque il rispetto di eventuali limiti imposti dall’esistenza di specifici 
vincoli storici, ambientali e paesistici, nonché di norme igienico sanitarie. 
 
4. Le norme del presente articolo e dell’articolo 37 si applicano anche ai fini del calcolo 
della volumetria e delle superfici urbanistiche per la determinazione del contributo di 
costruzione e degli standard urbanistici.».
 
Note all’art. 33, commi 2 e 5:
 
- Il testo vigente dell’art. 20, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (si vedano le 
note all’art. 3, commi 1, lett. b) e d) e 3, lett. b)), a seguito delle abrogazioni apportate 
dalla presente legge, è il seguente:
 
«Art. 20 
Aree di particolare interesse agricolo. 
 
1. Il PRG, parte strutturale, delimita le aree di particolare interesse agricolo con 
riferimento alla carta n. 17 escludendo quelle compromesse e quelle prive di particolare 
interesse. Nelle suddette aree sono consentiti l'attività agricola e gli interventi di cui 
all'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e successive modificazioni ed 
integrazioni nonché gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, con 
le modalità ivi indicate. 
 
2. Abrogato. 
 
3. Nelle aree di particolare interesse agricolo di cui al presente articolo è consentita la 
realizzazione di infrastrutture a rete o puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora 
sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, nonché la realizzazione di opere di 
sistemazione idraulica. 
 
4. Le aree di particolare interesse agricolo, recepite e disciplinate nel PRG, parte 
strutturale, non possono essere modificate nella loro individuazione e destinazione salvo 
per i casi di cui al comma 3. Sono comunque consentite variazioni della loro 
individuazione purché non venga ridotta la superficie complessiva delle aree così 
individuate nel PRG, parte strutturale. 
 
5. Nelle aree di particolare interesse agricolo di cui alla L.R. 27 dicembre 1983, n. 52, per 
le quali i comuni non hanno adeguato gli strumenti urbanistici generali, sono consentiti 
solo gli interventi sugli edifici esistenti, previsti dalle lettere a), b), c), d) dell'art. 31 della 
legge 5 agosto 1978, n. 457 e dall'art. 8, commi 7 e 9 della legge regionale 2 settembre 
1974, n. 53.».
 
- Per il testo dell’art. 29 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 27, si vedano le note 
all’ art. 3, commi 1, lett. b) e d) e 3, lett. b).
 
Nota all’art. 34, comma 3:
 
- Il testo dell’art. 15, commi, 1, 2 e 8 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 27 (si 
vedano le note all’art. 3, comma 1, lett. b, e d) e 3, lett. b)), è il seguente:
 
«Art. 15
Aree boscate.
 
1. Per la definizione di aree boscate si fa riferimento alla definizione dell'art. 5 della 
legge regionale 19 novembre 2001, n. 28. 
 
2. Le aree boscate e quelle dove il bosco è parzialmente o totalmente distrutto da 
incendi, alluvioni o frane sono ulteriormente disciplinate dal PTCP quale piano paesistico 
- ambientale, ai fini della tutela e salvaguardia dell'estensione della superficie boscata e 
delle relative radure perimetrali o interne, fermo restando il divieto assoluto di nuovi 
interventi edilizi. 
 
Omissis.
 
8. Gli impianti di arboricoltura da legno, gli imboschimenti ed i rimboschimenti sono 
individuati dalla Giunta regionale su apposita cartografia.». 
 
Nota all’art. 35 commi 5 e 10:
 
- Il testo dell’art. 27 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (si vedano le note all’art. 
3, comma 1, lett. b), e d) e 3, lett. b)), come modificato dalle leggi regionali 31 luglio 
2002, n. 14 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 14 agosto 2002, n. 36) e 18 febbraio 2004, n. 1 (si 
vedano le note all’art. 24, commi 1, 2, 3, 9, 11 e 13), è il seguente:
 
«Art. 27
Politiche per gli ambiti urbani e per gli insediamenti produttivi.
 
1. Gli ambiti di cui agli articoli 21 e 26, nonché tutte le zone classificate «A», di cui 
all'articolo 29, sono oggetto delle politiche di risanamento urbano ed edilizio, nonché di 
valorizzazione e sviluppo, promosse dalla Giunta regionale che a tal fine negli atti di 
programmazione settoriale, destina con priorità le necessarie risorse finanziarie. 
 
2. La Giunta regionale negli ambiti di cui al comma precedente sostiene e promuove: 
 
a) la riqualificazione dei centri storici anche con la contestuale riduzione del rischio 
sismico per il patrimonio edilizio esistente; 
 
b) lo sviluppo urbano adeguato al contesto ambientale e storico, nonché alle effettive 
necessità abitative e produttive; 
 
c) la qualificazione del sistema dei servizi e delle infrastrutture necessarie anche per la 
diffusione dell'uso delle tecnologie informatiche, telematiche e satellitari; 
 
d) la realizzazione dei sistemi di mobilità e del trasporto pubblico locale, volti alla 
riduzione della congestione da traffico, l'uso di mezzi non inquinanti e gli interventi tesi 
a migliorare i livelli di mobilità di persone e merci; 
 
e) la riduzione dei livelli di inquinamento acustico e da immissioni nell'atmosfera, nonché 
l'adeguamento degli scarichi dei reflui, ai limiti prescritti dalla vigente legislazione 
nazionale e regionale; 
 
f) la definizione di un sistema di aree verdi attrezzate e di servizi da collegare con sedi 
viarie del tipo indicato nell'art. 5, comma 1, lett. h) ed i), della legge regionale 16 
dicembre 1997, n. 46; 
 
g) la valorizzazione di parchi urbani territoriali attraverso interventi di forestazione 
urbana; 
 
h) il recupero delle aree industriali dismesse e la valorizzazione di quelle costituenti il 
patrimonio di archeologia industriale, anche ai fini di quanto previsto dalla legge 
regionale 21 ottobre 1997, n. 31, art. 16, comma 3; 
 
i) l'individuazione di tipologie e tecniche costruttive innovative per consentire una 
ottimizzazione dell'uso dei manufatti, un loro migliore inserimento ambientale e favorire 
il recupero delle aree dismesse; 
 
l) il raggiungimento nelle strutture e negli spazi pubblici o aperti al pubblico di livelli di 
sicurezza adeguati ai bisogni delle diverse fasce di età e dei disabili temporanei o 
definitivi, mediante l'inserimento nell'ambiente di elementi infrastrutturali o di arredo 
urbano privi di ogni pericolosità. 
 
3. Abrogato. 
 
4. Ai fini di salvaguardare l'attuale configurazione dell'assetto degli ambiti destinati alla 
residenza, previsti dagli articoli 21 e 26, nonché di favorire la tutela del territorio ed il 
recupero del patrimonio edilizio esistente, i comuni nei PRG possono prevedere 
incrementi del 10 per cento delle previsioni edificatorie, salvo la necessità di ulteriori 
contenimenti al fine del necessario riequilibrio, sulla base dell'andamento demografico 
dell'ultimo decennio o di particolari documentate possibilità di sviluppo economico. 
 
5. La Regione nell'ambito degli obiettivi di cui al presente articolo e al fine di limitare 
l'espansione edilizia riserva, nell'ambito dei programmi di settore, adeguate risorse 
finanziarie per il loro raggiungimento, con particolare riferimento al recupero urbano ed 
edilizio, con la contestuale riduzione del rischio sismico negli edifici, nonché alla 
riduzione delle fonti di inquinamento. 
 
6. Le zone del PRG sulle quali sono formulate nuove previsioni residenziali o 
l'ampliamento di quelle esistenti non possono essere localizzate in avvicinamento agli 
impianti zootecnici di cui al comma 6 dell'art. 22, indicati nella carta n. 20, o alle 
industrie insalubri, determinando distanze inferiori a metri lineari 800.».
 
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all’art. 3, comma 1, 
lett. b), e d) e 3, lett. b). 
 
Note all’art. 36 commi 1 e 2:
 
- Si riporta il testo dell’art. 34, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (in S.O. alla G.U. 28 
settembre 2000, n. 227):
 
«Art. 34
Accordi di programma.
 
Omissis.
 
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del 
presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è 
approvato con atto formale del presidente della Regione o del presidente della provincia 
o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. L'accordo, qualora 
adottato con decreto del presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui 
all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, 
determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e 
sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato. 
 
Omissis.».
 
- Si riporta il testo degli artt. 136, 142, 146, 152, 154, 159 e 167 del decreto legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42 ( si vedano le note all’art. 3, commi 1, lett. b) e d) e 3, lett. b)):
 
«Articolo 136
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico.
 
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: 
 
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità 
geologica; 
 
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del 
presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; 
 
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore 
estetico e tradizionale; 
 
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di 
belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. 
 
Articolo 142
Aree tutelate per legge.
 
1. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono 
comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico: 
 
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di 
battigia, anche per i terreni elevati sul mare; 
 
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 
linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 
 
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 
dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 
metri ciascuna; 
 
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena 
alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 
 
e) i ghiacciai e i circhi glaciali; 
 
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei 
parchi; 
 
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e 
quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, 
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; 
 
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 
 
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 
13 marzo 1976, n. 448; 
 
l) i vulcani; 
 
m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente 
codice. 
 
2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 
settembre 1985: 
 
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B; 
 
b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate 
negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come 
zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, 
ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 
1971, n. 865. 
 
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in 
tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito 
elenco redatto e reso pubblico dalla regione competente. Il Ministero, con provvedimento 
adottato con le procedure previste dall'articolo 141, può tuttavia confermare la rilevanza 
paesaggistica dei suddetti beni. 
 
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati 
all'articolo 157. 
 
Articolo 146
Autorizzazione.
 
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto dei 
provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli 
articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle 
disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, né introdurvi 
modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. 
 
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, 
hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato 
la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della 
documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione. 
 
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è 
individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli 
interventi proposti. 
 
4. La domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo stato attuale del bene 
interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle 
trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari. 
 
5. L'amministrazione competente, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica 
la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne 
accerta: 
 
a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo; 
 
b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area; 
 
c) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica. 
 
6. L'amministrazione, accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento ed acquisito 
il parere della commissione per il paesaggio, entro il termine di quaranta giorni dalla 
ricezione dell'istanza, trasmette la proposta di autorizzazione, corredata dal progetto e 
dalla relativa documentazione, alla competente soprintendenza, dandone notizia agli 
interessati. Tale ultima comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo 
procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora 
l'amministrazione verifichi che la documentazione allegata non corrisponde a quella 
prevista al comma 3, chiede le necessarie integrazioni; in tal caso, il predetto termine è 
sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione. 
Qualora l'amministrazione ritenga necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto 
a quella prevista al comma 3, ovvero effettuare accertamenti, il termine è sospeso, per 
una sola volta, dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione, 
ovvero dalla data di comunicazione della necessità di accertamenti fino a quella di 
effettuazione degli stessi, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni. 
 
7. La soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni 
dalla ricezione della proposta di cui al comma 6. Decorso inutilmente il termine per 
l'acquisizione del parere, l'amministrazione assume comunque le determinazioni in 
merito alla domanda di autorizzazione. 
 
8. L'autorizzazione è rilasciata o negata dall'amministrazione competente entro il termine 
di venti giorni dalla ricezione del parere della soprintendenza e costituisce atto distinto e 
presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori 
non possono essere iniziati in difetto di essa. 
 
9. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 8, è data facoltà agli interessati di 
richiedere l'autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante un commissario ad 
acta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora 
venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, 
il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione 
richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove la regione non 
abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, 
la richiesta di rilascio in via sostitutiva è presentata alla competente soprintendenza. 
 
10. L'autorizzazione paesaggistica: 
 
a) diventa efficace dopo il decorso di venti giorni dalla sua emanazione; 
 
b) è trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che ha emesso il parere nel 
corso del procedimento, nonché, unitamente al parere, alla regione ed alla provincia e, 
ove esistenti, alla comunità montana e all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile 
o l'area sottoposti al vincolo; 
 
c) non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche 
parziale, degli interventi. 
 
11. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile con ricorso al tribunale amministrativo 
regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni 
ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 
8 luglio 1986, n. 349 e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia 
interesse. Il ricorso è deciso anche se, dopo la sua proposizione ovvero in grado di 
appello, il ricorrente dichiari di rinunciare o di non avervi più interesse. Le sentenze e le 
ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere impugnate da chi sia 
legittimato a ricorrere avverso l'autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia 
proposto il ricorso di primo grado. 
 
12. Presso ogni comune è istituito un elenco, aggiornato almeno ogni sette giorni e 
liberamente consultabile, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione 
paesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se 
essa sia stata rilasciata in difformità dal parere della soprintendenza. Copia dell'elenco è 
trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle 
funzioni di vigilanza di cui all'articolo 155. 
 
13. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle istanze concernenti le 
attività minerarie di ricerca ed estrazione. 
 
14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle autorizzazioni per le 
attività di coltivazione di cave e torbiere. Per tali attività restano ferme le potestà del 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi della normativa in materia, 
che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili 
paesaggistici, dalla competente soprintendenza. 
 
Articolo 152
Interventi soggetti a particolari prescrizioni.
 
1. Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e 
di palificazione nell'àmbito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 
136, ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) dello stesso articolo, 
la regione ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso 
d'esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già 
realizzate, valgano ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo. La medesima 
facoltà spetta al Ministero, che la esercita previa consultazione della regione. 
 
2. Per le zone di interesse archeologico elencate all'articolo 136, lettera c), o all'articolo 
142, comma 1, lettera m), la Regione consulta preventivamente le competenti 
soprintendenze. 
 
Articolo 154
Colore delle facciate dei fabbricati.
 
1. L'amministrazione competente individuata dalla regione può ordinare che, nelle aree 
contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 136, sia dato alle facciate dei fabbricati, il 
cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che con quella 
armonizzi. 
 
2. La disposizione del comma 1 non si applica nei confronti degli immobili di cui 
all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), dichiarati ai sensi dell'articolo 13. 
 
3. Per i fabbricati ricadenti nelle zone di interesse archeologico elencate all'articolo 136, 
lettera c), o all'articolo 139, comma 1, lettera m), l'amministrazione consulta 
preventivamente le competenti soprintendenze. 
 
4. In caso di inadempienza dei proprietari, possessori o detentori dei fabbricati, 
l'amministrazione provvede all'esecuzione d'ufficio.
 
Articolo 159
Procedimento di autorizzazione in via transitoria.
 
1. Fino all'approvazione dei piani paesaggistici, ai sensi dell'articolo 156 ovvero ai sensi 
dell'articolo 143, ed al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi 
dell'articolo 145, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione prevista 
dall'articolo 146, comma 2, dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle 
autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato 
nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è 
inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di 
procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
2. L'amministrazione competente può produrre una relazione illustrativa degli 
accertamenti indicati dall'articolo 146, comma 5. L'autorizzazione è rilasciata o negata 
entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce 
comunque atto distinto e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli 
legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In 
caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per 
una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla 
data di effettuazione degli accertamenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, 
comma 6-bis, del decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495. 
 
3. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione 
entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. 
 
4. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 2 è data facoltà agli interessati di 
richiedere l'autorizzazione alla competente soprintendenza, che si pronuncia entro il 
termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata 
dalla documentazione prescritta, è presentata alla competente soprintendenza e ne è 
data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione 
documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di 
ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli 
accertamenti. 
 
5. Per i beni che alla data di entrata in vigore del presente codice siano oggetto di 
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 
1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431 e pubblicati 
nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione prevista 
dal comma 1 e dagli articoli 146 e 147 può essere concessa solo dopo l'approvazione dei 
piani paesaggistici. 
 
Articolo 167 
Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria. 
 
1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, 
il trasgressore è tenuto, secondo che l'autorità amministrativa preposta alla tutela 
paesaggistica ritenga più opportuno nell'interesse della protezione dei beni indicati 
nell'articolo 134, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una 
somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito 
mediante la trasgressione. La somma è determinata previa perizia di stima. 
 
2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per 
provvedere. 
 
3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica 
provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove 
l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il 
direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa 
ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla 
suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla 
demolizione avvalendosi delle modalità operative previste dall'articolo 41 del decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione 
stipulata d'intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero della difesa 
 
4. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 1, nonché per effetto 
dell'articolo 1, comma 38, secondo periodo, della legge recante: «Delega al Governo per 
il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e 
misure di diretta applicazione» sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni 
in pristino di cui al comma 3, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di 
recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree 
degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono 
essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute 
dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti 
obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.». 
 
- Per il testo vigente dell’art. 4 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, si veda la 
nota all’art. 49, comma 1, alinea.
 
- Il decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali 26 settembre 1997, recante 
“Determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione della indennità 
risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo”, è pubblicato 
nella G.U. 4 ottobre 1997, n. 232.
 
Note all’art. 37: 
 
- Per il testo degli artt. 146, 152, 154, 159 e 167 del decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42, si vedano le note all’art. 36, commi 1 e 2.
 
- Si riporta il testo degli artt. 153 e 168 del suddetto decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42 :
 
«Articolo 153
Cartelli pubblicitari.
 
1. Nell'àmbito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 è vietato 
collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione 
dell'amministrazione competente individuata dalla regione. 
 
2. Lungo le strade site nell'àmbito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietato 
collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi 
dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive 
modificazioni, previo parere favorevole della amministrazione competente individuata 
dalla regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo 
pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.
 
Articolo 168
Violazione in materia di affissione.
 
1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di 
cui all'articolo 153 è punito con le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.». 
 
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, recante “Regolamento 
recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale”, è 
pubblicato nel S.O. alla G.U. 18 giugno 1994, n. 141.
 
- Per il testo dell’art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 
380, si vedano le note all’art. 13, commi 2 e 9.
 
- Per il testo vigente dell’art. 4, comma 4, lett. c) della legge regionale 18 febbraio 2004, 
n. 1, si veda la nota all’art. 49, comma 1, alinea.
 
Nota all’art. 39, comma 1, alinea: 
 
- Il testo vigente dell’art. 10 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, recante “Tutela 
dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla 
legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142” (pubblicata nel S.O. n. 
1 al B.U.R. 15 marzo 1995, n. 13), così come modificato dalla presente legge, è il 
seguente:
 
«Art. 10
Misure di salvaguardia.
 
1. Dall'entrata in vigore della legge istitutiva dell'Area naturale protetta, fino allo 
spiegamento dell'efficacia del piano dell'area stessa, sono comunque fatte salve le 
previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, le disposizioni sulle infrastrutture 
e servizi esistenti, le norme sulla ricostruzione nelle zone terremotate, sugli interventi 
per le aree in dissesto e sugli interventi di pubblica incolumità, nonché sulla conduzione 
dei boschi, salvo quanto previsto nei successivi commi. 
 
2. L'Area naturale protetta è sottoposta alla disciplina di tutela paesistica, di cui alla 
legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
3. Fino all'entrata in vigore del piano dell'area naturale protetta sono comunque vietati su 
tutto il territorio perimetrato: 
 
- l'attività venatoria, salvo le eccezioni previste al comma 6 dell'art. 22 della legge 6 
dicembre 1991, n. 394; 
 
- il transito di mezzi motorizzati fuori dai centri storici, dalle strade statali, provinciali, 
comunali, vicinali e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli 
occorrenti alla attività agro-silvo-pastorale; 
 
- l'apertura di nuove cave; 
 
- la costruzione di recinzioni su zona agricola, salvo quelle accessorie per l'attività agro-
silvo-pastorale e per la sicurezza degli impianti tecnologici; 
 
- la pesca nelle aree delimitate come zona 1 ai sensi dell'art. 7, comma 1, punto a); 
 
- l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari della segnaletica stradale e di quella 
specifica per l'area naturale protetta nelle aree delimitate come zona 1, ad esclusione dei 
centri abitati. 
 
4. Fino all'entrata in vigore del piano dell'Area naturale protetta sono sottoposte ad 
autorizzazione concessa dalla Giunta regionale: 
 
- le varianti e gli adeguamenti di progetti generali di valorizzazione e recupero 
ambientale dell'area protetta, previsti da leggi nazionali e regionali; 
 
- i tracciati stradali, ferroviari, filoviari, gli impianti a fune e le aviosuperfici; 
 
- le opere fluviali; 
 
- le opere tecnologiche: elettrodotti, gasdotti, captazioni idriche, acquedotti, depuratori, 
serbatoi, antenne, ripetitori e simili; 
 
- le opere di rilevante trasformazione e bonifica agraria; 
 
- i piani forestali e le nuove piste forestali; 
 
- le discariche; 
 
- i nuovi bacini idrici e le centraline idroelettriche. 
 
5. Fino all'entrata in vigore del piano dell'Area naturale protetta, la Giunta regionale 
verifica la corrispondenza degli investimenti pubblici, nell'area considerata, ai principi ed 
agli indirizzi contenuti nel piano stesso e coordina la vigilanza ed il controllo sul rispetto 
delle misure provvisorie di salvaguardia, che sono affidati agli enti locali nel cui territorio 
è compresa l'Area naturale protetta.». 
 
Nota all’art. 40, comma 1, alinea: 
 
- Il testo vigente dell’art. 12 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (si veda la nota 
all’art. 39, comma 1, alinea), come modificato ed integrato dall’art. 60 della legge 
regionale 2 marzo 1999, n. 3 (in B.U.R. 10 marzo 1999, n. 15), dall’art. 49 della legge 
regionale 3 novembre 2004, n. 21 (in E.S. al B.U.R. 8 novembre 2004, n. 47) e dalla 
presente legge, è il seguente:
 
«Art. 12
Piano dell'Area naturale protetta.
 
1. Il piano dell'Area naturale protetta è adottato dal soggetto gestore assicurando le 
forme di partecipazione e di pubblicità degli atti richiesti all'art. 22 della legge 6 
dicembre 1991, n. 394 ed in particolare, previa assunzione dei pareri obbligatori degli 
enti locali territorialmente interessati e della Comunità della stessa Area naturale 
protetta. 
 
2. Il piano dell'Area naturale protetta è adottato dal soggetto gestore entro sei mesi 
dall'entrata in vigore della legge regionale istitutiva dell'Area naturale protetta, ove si 
tratti di ente già istituito, ovvero entro sei mesi dalla sua costituzione in forza della legge 
regionale istitutiva dell'Area naturale protetta ove si tratti di ente di nuova istituzione. 
 
3. Il piano dell'Area naturale protetta, in base ad un'analisi territoriale delle valenze 
ambientali e storico-culturali, suddivide il territorio, analogamente a quanto disposto 
dall'art. 12, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 in: 
 
- zona A «Riserve integrali» - nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua 
integrità; 
 
- zona B «Riserve generali orientate» - nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, 
nonché eseguire opere di trasformazione radicale del territorio. Sono consentiti 
ampliamenti di costruzioni esistenti nei limiti previsti dall'art. 8 comma 2 ovvero dall'art. 
14 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 ed interventi di manutenzione delle 
opere esistenti, ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'art. 31 della legge 5 
agosto 1978, n. 457; sono altresì consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, ivi 
comprese quelle del bosco e del sottobosco e la realizzazione delle infrastrutture 
strettamente necessarie. Gli interventi di gestione delle risorse naturali ivi comprese le 
opere idrauliche, sono disposte ed autorizzate dall'Ente gestore; 
 
- zona C «Aree di protezione» - nelle quali possono continuare, secondo gli usi 
tradizionali, privilegiando metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali, 
la pesca, la raccolta dei prodotti naturali e le altre attività produttive e di servizio 
esistenti e sono incoraggiati la produzione artigianale di qualità ed il turismo collegato 
alle attività agricole. Sono ammessi gli interventi autorizzati in base alle norme di piano 
regolatore vigente, quelli di cui alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 nonché 
quelli autorizzati ai sensi delle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 31 della legge 5 
agosto 1978, n. 457; 
 
- zona D «Aree di promozione economica e sociale» - facenti parte del medesimo 
ecosistema ma più estesamente modificate dai processi di antropizzazione e nelle quali 
sono consentite tutte le attività compatibili con l'Area naturale protetta, conformi al piano 
regolatore generale e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle 
collettività locali ed alla fruizione del parco da parte dei visitatori. 
 
4. Il piano dell'Area naturale protetta inserisce le aree di completamento e di espansione 
previste dallo strumento urbanistico generale e le aree agricole pregiate all'interno della 
zona D destinata alla promozione economica e sociale. 
 
5. Il piano adottato, previa assunzione dei pareri di cui al precedente comma 1, è 
depositato per trenta giorni presso le segreterie dei Comuni interessati e chiunque, fino a 
trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, può presentare osservazioni ed 
opposizioni. Le osservazioni ed opposizioni, indirizzate al soggetto gestore, sono 
depositate in copia ed a cura dell'ente stesso, presso la segreteria del Comune 
interessato e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i dieci giorni 
successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni ed 
opposizioni, chiunque ne abbia interesse può presentare al soggetto gestore una breve 
replica. Sulle osservazioni, opposizioni e contro deduzioni, decide il soggetto gestore, 
che trasmette alla Giunta regionale il piano, gli atti deliberativi connessi ed i 
pronunciamenti sulle osservazioni, contestualmente all'inoltro delle deliberazioni stesse 
al Comitato di controllo. L'accoglimento di osservazioni ed opposizioni al piano non 
comporta la ripubblicazione dello stesso. 
 
6. Il piano dell'Area naturale protetta è approvato dalla provincia, in via definitiva. 
 
7. Il piano dell'Area naturale protetta può contenere la proposta di modifica della 
perimetrazione provvisoria stabilita dalla legge istitutiva ed, in ipotesi di accoglimento di 
tale proposta, la nuova perimetrazione è approvata con legge regionale. 
 
8. Il piano dell'Area naturale protetta è modificato su iniziativa del soggetto gestore o su 
proposta di un Comune interessato, con la stessa procedura necessaria alla sua 
approvazione ed è sottoposto, comunque, ad esame di aggiornamento almeno ogni tre 
anni. L'istanza di un Comune di modifica del piano regolatore all'interno dell'Area 
naturale protetta è sottoposto al parere del soggetto gestore, il quale deve pronunciarsi 
entro sessanta giorni e trascorso inutilmente tale termine il parere stesso è da intendersi 
come positivo. L’approvazione delle varianti dello strumento urbanistico generale 
comunale comporta la contemporanea modifica del Piano dell’Area naturale protetta. 
 
9. Il piano dell'Area naturale protetta integra la pianificazione urbanistica, modifica ed 
integra la pianificazione paesistica e prevale su di esse in caso di contrasto. 
 
10. Il piano dell'Area naturale protetta ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse, 
indifferibilità ed urgenza per gli interventi pubblici in esso previsti. 
 
11. Il piano è pubblicato sul Bollettino Ufficiale regionale dell'Umbria ed è 
immediatamente vincolante nei confronti della pubblica amministrazione e dei privati.». 
 
Nota all’art. 41, commi 1 e 2, alinea: 
 
- Il testo vigente dell’art. 16 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, recante “Norme 
in materia di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica” (pubblicata nel S.O. n. 
1 al B.U.R. 19 aprile 1995, n. 21), come modificato e integrato dalle leggi regionali 21 
ottobre 1997, n. 31 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 29 ottobre 1997, n. 52), 24 marzo 2000, n. 27 
(in S.O. al B.U.R. 31 maggio 2000, n. 31), 3 novembre 2004, n. 21 (in B.U.R. 8 novembre 
2004, n. 47) e dalla presente legge, è il seguente:
 
«Art. 16
Adozione ed approvazione.
 
1. La Provincia, entro il termine perentorio di sei mesi dalla approvazione del P.U.T., 
adotta il P.T.C.P. e lo invia ai Comuni ed alle Comunità montane competenti per 
territorio. 
 
2. Il piano è depositato presso la Segreteria della Giunta provinciale e presso i Comuni 
della provincia per 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di affissione all'Albo 
provinciale. L'avvenuto deposito è reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso 
nel F.A.L., nel B.U. e in almeno due quotidiani di interesse locale, oltre che a mezzo di 
manifesti murali. La provincia trasmette la deliberazione di adozione e gli elaborati del 
P.T.C.P. adottato in formato numerico georeferenziato alla Regione che provvede alla 
pubblicazione dell’avviso nel BUR ed alla implementazione della banca dati del Sistema 
Informativo Territoriale di cui alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31. 
 
3. Durante il periodo di deposito chiunque può prendere visione ed inviare osservazioni 
alla Provincia nei successivi 30 giorni. 
 
4. Le osservazioni al piano sono depositate presso la segreteria della Provincia. 
 
5. Entro 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle 
osservazioni, chiunque ne abbia interesse può prenderne visione ed estrarne copia e 
presentare una breve replica. 
 
6. Con deliberazione del Consiglio provinciale vengono accolte o respinte le eventuali 
osservazioni. 
 
7. La Provincia trasmette il piano e le relative osservazioni alla Regione. Il Presidente della 
Giunta regionale entro i successivi novanta giorni, previa istruttoria tecnica dei propri 
uffici, convoca una Conferenza istituzionale alla quale partecipano le Province. [Il CCRT 
rende il parere entro venti giorni dalla richiesta da parte della Giunta regionale, trascorsi i 
quali il parere si dà per acquisito] .
 
8. Il Presidente della Giunta regionale ed i Presidenti delle Province sono coadiuvati nei 
lavori della Conferenza istituzionale di cui al comma 7, dai propri uffici. 
 
9. La Conferenza istituzionale verifica e valuta esplicitamente la conformità delle 
previsioni del P.T.C.P. con le scelte e previsioni del P.U.T. 
 
10. Dei lavori della Conferenza istituzionale è redatto apposito verbale, a cura del 
competente ufficio regionale e trasmesso agli enti partecipanti, previa deliberazione della 
Giunta regionale. La deliberazione della Giunta regionale, adottata sulla base degli esiti 
della Conferenza istituzionale, detta anche le eventuali prescrizioni finalizzate ad 
assicurare quanto previsto al comma 9. 
 
11. I lavori della Conferenza istituzionale si concludono entro quindici giorni dalla 
convocazione. 
 
12. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della deliberazione della Giunta 
regionale, con allegato il verbale di cui al comma 10, la Provincia interessata approva il 
P.T.C.P. in conformità ad essa. La deliberazione di approvazione e gli elaborati del 
P.T.C.P. approvato in formato numerico georeferenziato sono trasmessi, entro trenta 
giorni dall’approvazione, alla Regione che provvede alla pubblicazione della 
deliberazione nel BUR dalla quale decorre l’efficacia dell’atto. Il SITER rende possibile la 
consultazione della deliberazione e degli elaborati mediante strumenti informatici e 
telematici. 
 
13. La formazione del P.T.C.P. è obbligatoria.».
 
Nota all’art. 42, commi 1 e 2, alinea: 
 
- Il testo vigente dell’art. 17 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, come modificato 
dall’art. 37 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (si veda la nota all’art. 41, 
commi 1 e 2 , alinea), e dalla legge presente legge, è il seguente:
 
«Art. 17
Durata e varianti.
 
1. Il P.T.C.P. ha di norma durata decennale e rimane comunque in vigore fino alla 
approvazione del nuovo P.U.T. e del conseguente nuovo P.T.C.P. 
 
2. La Provincia entro e non oltre 6 mesi dall'insediamento del Consiglio provinciale 
sottopone a verifica il P.T.C.P. sulla base del suo stato di attuazione ed alla eventuale 
revisione programmatica. 
 
3. Possono essere apportate al piano varianti dirette a recepire le normative comunitarie 
statali e regionali di settore nel frattempo intervenute, ovvero richieste da ragioni di 
pubblico generale interesse. 
 
4. Le varianti al P.T.C.P. concernenti la previsione di servizi o infrastrutture di pubblico 
interesse, sono adottate dalla provincia e trasmesse alla Regione. Esse sono approvate 
dalla provincia qualora la Regione, entro quarantacinque giorni dal ricevimento degli atti 
e previa istruttoria, non convoca la Conferenza istituzionale di cui all’art. 16, commi 7 e 
seguenti o comunica di non doverla attivare. 
 
4 bis. Le varianti del P.T.C.P. diverse da quelle previste al comma 4 sono adottate e 
approvate con le forme e i termini previsti agli articoli 15 bis e 16.
 
4 ter. Le perimetrazioni delle aree interessate da provvedimenti di vincolo, 
l’adeguamento a nuove disposizioni del PUT con carattere cogente o le previsioni di piani 
di settore immediatamente applicabili, nonché nell’ipotesi di ratifica di accordi definitivi 
per l’approvazione del PRG, implementano il P.T.C.P.
 
5. Abrogato.».
 
Nota all’art. 43, comma 1, alinea: 
 
- Il testo vigente dell’art. 6 della legge regionale 11 aprile 1997, n. 13 (si vedano le note 
all’art. 18, commi 3, 6 e 8), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
 
«Art. 6
Individuazione ed attuazione dei programmi complessi di intervento.
 
1. La Giunta regionale individua i programmi urbani complessi, adottati dal Comune 
competente, da finanziare ai sensi dell'art. 5. 
 
2. Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma urbano complesso ammesso al 
finanziamento regionale, il Presidente della Giunta regionale promuove la formazione di 
un accordo di programma tra gli enti pubblici interessati con le forme e le procedure 
dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al quale sono invitati a partecipare anche i 
soggetti privati coinvolti nel programma. 
 
3. La Giunta regionale con proprio atto definisce i criteri, le procedure per la 
presentazione e la selezione dei programmi urbani complessi, il limite massimo dei 
contributi, nonché i requisiti necessari per beneficiare dei finanziamenti, in armonia con 
le norme comunitarie, statali e regionali di finanziamento.».
 
Nota all’art. 45, comma 1, alinea: 
 
- Il testo vigente dell’art. 110 della legge regionale 3 marzo 1999, n. 3, recante “Riordino 
delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie 
dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 
112” (pubblicata nel B.U.R. 10 marzo 1999, n. 15), come modificato ed integrato dalle 
leggi regionali 26 novembre 2002, n. 24 (in B.U.R. 11 dicembre 2002, n. 54), 3 novembre 
2004, n. 21 (in B.U.R. 8 novembre 2004, n. 47) e dalla presente legge, è il seguente: 
 
«Art. 110
Funzioni e compiti conferiti alle comunità montane.
 
1. Sono trasferiti alle comunità montane, i compiti e le funzioni amministrativi relative: 
 
a) al riconoscimento del diritto ai benefici fiscali a favore dei coltivatori diretti previsti 
dalla L. 6 agosto 1954, n. 604 per la formazione della piccola proprietà contadina; 
 
b) al riconoscimento delle agevolazioni fiscali per gli imprenditori agricoli a titolo 
principale ai sensi della L. 21 febbraio 1977, n. 36; 
 
c) all'attestazione all'Ufficio del Registro del mantenimento dei benefici fiscali a favore 
degli imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della legge n. 36 del 1977; 
 
d) alla gestione degli impianti irrigui già in carico all'Agenzia regionale umbra per lo 
sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.), ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 26 
ottobre 1994, n. 35, compresa l'emissione dei ruoli per il pagamento dell'acqua da parte 
dell'utenza, ai sensi dell'articolo 12, comma 4 della L.R. 25 gennaio 1990, n. 4; 
 
e) alle attività istruttorie relative agli interventi mirati alla ripresa delle attività produttive 
a seguito delle calamità naturali previste dall'articolo 3 della L. 14 febbraio 1992, n. 185; 
 
f) alle attività connesse al servizio a favore degli Utenti Motori Agricoli, con esclusione dei 
compiti previsti dall'articolo 18 del D.M. 6 agosto 1963; 
 
g) alle rilevazioni statistiche già attribuite alle regioni dal decreto del Presidente della 
Repubblica n. 616 del 1977; 
 
h) all'autorizzazione all'acquisto di presidi sanitari appartenenti alla I e II classe, 
disciplinate dall'articolo 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255, dall'articolo 11, comma 1, 
lettera b) del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e dall'articolo 66 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 616 del 1977; 
 
i) agli accertamenti finalizzati all'attribuzione dei benefici previsti dall'articolo 12 della L. 
27 ottobre 1966, n. 910, come integrato dall'articolo 7 della L. 16 ottobre 1975, n. 493, 
con esclusione del riparto dei fondi, delle convenzioni con gli Istituti di credito e dei 
rendiconti complessivi da presentare al Ministero per le politiche agricole ed al Ministero 
del tesoro, che rimangono di competenza della Giunta regionale; 
 
l) al rilascio del parere della licenza relativa all'attività sementiera ai sensi della L. 20 
aprile 1976, n. 195; 
 
m) al rilascio del parere per l'abbattimento di piante di olivi ai sensi del decreto 
luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475; 
 
n) al controllo delle aziende che praticano metodi di produzione biologica previsto dalla 
L.R. 28 agosto 1995, n. 39; 
 
o) all'autorizzazione per attività vivaistica e vendita di semi e piante ai sensi della L. 18 
giugno 1931, n. 987; 
 
p) all'abilitazione all'esercizio delle attività di operatore agrituristico di cui alla L.R. 14 
agosto 1997, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni, dandone comunicazione 
alla Regione ai fini dell'aggiornamento dell'elenco ivi previsto; 
 
q) all'individuazione degli elementi per la definitiva assegnazione delle terre incolte, 
abbandonate o insufficientemente coltivate ai sensi della L. 4 agosto 1978, n. 440 e della 
L.R. 29 maggio 1980, n. 59; 
 
r) al rilascio delle certificazioni relative al riconoscimento della qualifica di imprenditore 
agricolo professionale, ai fini dell'art. 8, comma 4, della legge regionale 2 settembre 
1974, n. 53, come modificato dall'art. 34 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, ai 
fini della legge 21 febbraio 1977, n. 36 e in materia di espropriazione per pubblica utilità 
di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, nonché al rilascio delle certificazioni relative al 
riconoscimento dell'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del Codice Civile che 
possiede i requisiti previsti dall'articolo 5 del regolamento del Consiglio della Comunità 
europea n. 1257 del 17 maggio 1999 con una adeguata capacità di reddito; 
 
s) alle vertenze su patti e contratti agrari ai sensi degli articoli 16, 17, 31, 46 e 50 della L. 
3 maggio 1982, n. 203; 
 
t) alla richiesta dei pareri per la realizzazione di elettrodotti ai sensi dell'articolo 3, 
comma 6 della L.R. 11 agosto 1983, n. 31, ad eccezione di quelli che interessano i 
territori di più di una comunità montana che rimangono in capo alla Regione; 
 
u) ai pareri relativi alle estinzioni anticipate alle restrizioni ipotecarie ed accolli di 
operazioni creditizie agrarie agevolate; 
 
v) al regime di aiuti per il ritiro dei seminativi dalla produzione di cui ai regolamenti 
C.E.E. n. 1272 del 1988 e n. 2328 del l991, esercitate in conformità. direttive regionali; 
 
z) alla raccolta e alla tenuta delle dichiarazioni vitivinicole e delle dichiarazioni delle 
giacenze vini e/o mosti; 
 
aa) agli accertamenti delle condizioni richieste agli impianti viticoli per l'iscrizione all'albo 
dei vigneti per la produzione dei vini D.O.C.; 
 
bb) agli accertamenti sugli impianti viticoli connessi alla estirpazione, reimpianti e nuovi 
impianti; 
 
cc) al rilascio del nulla-osta per accedere ai benefici per il potenziamento e lo sviluppo 
del patrimonio zootecnico previsti dall'articolo 5, comma unico, lettera c) L.R. 24 aprile 
1979, n. 17; 
 
dd) [alla concessione dei benefici di cui all'articolo 3, comma l, lettere a), b), c), d), e), h) 
ed i) della L.R. 22 gennaio 1986, n. 6]; 
 
ee) alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della legge regionale n. 6 del 
1986; 
 
ff) alla vigilanza di cui all'articolo 31 del D.M. 13 gennaio 1994, n. 172, in materia di 
riproduzione animale; 
 
gg) all'attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2066 del 1992 «Premio speciale ai produttori 
di carni bovine e per il mantenimento delle vacche nutrici», e del Regolamento C.E.E. n. 
2069 del 1992 «Premi ai produttori di carni ovine e caprine»; 
 
hh) alle funzioni ed agli accertamenti in attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2201 del 
1996 del Consiglio del 28 ottobre 1996; 
 
ii) al prelievo di campioni su prodotti finiti presso le aziende locali di trasformazione di 
foraggi essiccati richiedenti i benefici comunitari di cui ai regolamenti U.E. n. 603 del 
1995 del Consiglio del 21 febbraio 1995, n. 785 del 1995 della Commissione del 6 aprile 
1995 e n. 1794 del 1997 della Commissione del 17 settembre 1997, sulla base di 
direttive della Regione cui è riservata l'intera funzione di organo di controllo definita in 
«unico referente a livello territoriale regionale» dei regolamenti sopra indicati.».
 
Nota all’art. 47, comma 3, parte novellistica: 
 
- Per il testo dell’art. 11, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46, si 
veda la nota all’art. 4, comma 2, lett. c). 
 
Note all’art. 48, comma 1, alinea e parte novellistica:
 
- Il testo vigente dell’art. 28 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 27 (si vedano le 
note all’art. 3, commi 1, lett. b) e d) e 3, lett. b)), così come modificato dalla presente 
legge, è il seguente:
 
«Art. 28
Insediamenti industriali e artigianali.
 
1. La Giunta regionale, per favorire la realizzazione di insediamenti produttivi, promuove, 
attraverso azioni finalizzate, i seguenti obiettivi: 
 
a) la realizzazione di nuove aree industriali, ecologicamente attrezzate, nonché delle 
relative infrastrutture anche informatiche e telematiche; 
 
b) la riqualificazione delle aree industriali dismesse ed il completamento di quelle 
esistenti, attraverso il miglioramento delle infrastrutture, comprese quelle di carattere 
ambientale ed igienico-sanitario, della viabilità e del trasporto delle merci; 
 
c) la definizione dei criteri per la realizzazione e riqualificazione delle aree destinate ad 
impianti produttivi a rischio di incidente rilevante. 
 
2. Le varianti agli strumenti urbanistici generali, approvati ai sensi della normativa 
previgente alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, finalizzate alla individuazione di 
aree produttive di tipo industriale e artigianale, in attuazione di specifici strumenti di 
programmazione negoziata di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché in 
applicazione dell'art. 25, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
112 e dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, sono approvate con le 
procedure di cui all'art. 30 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 e i tempi ivi 
stabiliti sono ridotti alla metà e non si applica la limitazione dell'incremento della 
capacità edificatoria prevista dal comma 3, lettera d) dell'art. 30 della stessa legge. Tali 
disposizioni si applicano anche per gli interventi in materia di infrastrutture viarie ed 
insediamenti produttivi strategici di cui alle leggi 21 dicembre 2001, n. 443 e 1 agosto 
2002, n. 166. 
 
3. Le varianti di cui al comma 2 che interessano le aree di particolare interesse agricolo 
sono consentite previa valutazione della qualità ambientale e produttiva delle zone 
interessate.».
 
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante “Delega al Governo in materia di 
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle 
attività produttive”, è pubblicata nel S.O. alla G.U. 27 dicembre 2001, n. 299.
 
- Per la legge 1 agosto 2002, n. 166, si veda la nota all’art. 22, comma 4.
 
Nota all’art. 49, comma 1, alinea:
 
- Il testo vigente dell’art. 4 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le 
note all’art. 24, commi 1, 2, 3, 9, 11, e 13), come modificato ed integrato dalla legge 
regionale 3 novembre 2004, n. 21 (in B.U.R. 8 novembre 2004, n. 47) e dalla presente 
legge, è il seguente:
 
«Art. 4
Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio.
 
1. I comuni istituiscono la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, quale 
organo consultivo cui spetta l'emanazione di pareri, ai fini del rilascio dei provvedimenti 
comunali in materia di beni paesaggistici e di interventi in edifici e aree aventi interesse 
storico, architettonico e culturale, individuati come tali dalle relative normative e dagli 
strumenti urbanistici generali o attuativi, nonché dal piano urbanistico territoriale (PUT) e 
dal piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP). 
 
2. La commissione, con riferimento al comma 1, esprime parere relativamente agli 
interventi che interessano: 
 
a) i siti di interesse naturalistico, le aree di particolare interesse naturalistico ambientale, 
nonché quelle di interesse geologico e le singolarità geologiche di cui agli articoli 13, 14 
e 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27; 
 
b) le aree contigue di cui all'articolo 17, comma 3, della L.R. n. 27/2000; 
 
c) i centri storici, gli elementi del paesaggio antico, l'edificato civile di particolare rilievo 
architettonico e paesistico indicati all'articolo 29 della L.R. n. 27/2000; 
 
d) gli edifici ricadenti nelle zone agricole censiti dai comuni, ai sensi dell'articolo 6 della 
legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni quali 
immobili di interesse storico-architettonico. 
 
3. La commissione svolge le funzioni consultive in materia ambientale previste 
dall'articolo 22 ed esprime parere sulla qualità architettonica e sull'inserimento nel 
paesaggio degli interventi previsti dai piani attuativi. 
 
4. Il comune, con il regolamento edilizio comunale, tenendo anche conto della eventuale 
partecipazione dei rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali, definisce la 
composizione, le modalità di nomina e le ulteriori competenze della commissione, oltre a 
quelle di cui ai commi 1 e 2, nell'osservanza dei seguenti criteri: 
 
a) la commissione costituisce organo a carattere tecnico, i cui componenti devono 
possedere un'elevata competenza e specializzazione, al fine di perseguire l'obiettivo 
fondamentale della qualità architettonica e urbanistica negli interventi; 
 
b) della commissione debbono obbligatoriamente fare parte almeno due esperti in 
materia di beni ambientali e architettonici, scelti nell'apposito elenco regionale costituito 
dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 1 lettera c); 
 
c) della commissione deve obbligatoriamente far parte un geologo, ai fini del parere di 
cui all'articolo 42, nonché dei pareri in materia idrogeologica e idraulica disciplinati 
dall'articolo 16 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29 e dalla legge regionale 21 
ottobre 1997, n. 31; 
 
d) i pareri sono espressi limitatamente agli aspetti compositivi e architettonici degli 
interventi e al loro inserimento nel contesto urbano, rurale, paesaggisticoambientale, 
nonché per gli aspetti di cui alla lettera c). 
 
4 bis. Il regolamento edilizio comunale può prevedere che la Commissione comunale per 
la qualità architettonica e il paesaggio sia presieduta dal Sindaco o suo delegato, senza 
diritto di voto.
 
5. La commissione all'atto dell'insediamento può redigere un apposito documento guida 
sui principi e sui criteri compositivi e formali degli interventi di riferimento per 
l'emanazione dei pareri. 
 
6. I pareri della commissione di cui al presente articolo, obbligatori e non vincolanti, 
sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta avanzata dal responsabile del 
procedimento. Ai fini del parere di cui ai commi 1 e 2, all'istanza è allegata la 
documentazione di cui all'art. 22, comma 3.». 
 
Nota all’art. 50, comma 1, parte novellistica:
 
- La legge regionale 3 novembre 2004, n. 21, recante “Norme sulla vigilanza, 
responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia”, è pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 8 
novembre 2004, n. 47. 
 
Nota all’art. 51, commi, 2 e 3, alinea:
 
- Il testo vigente dell’art. 8 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le 
note all’art. 24, commi 1, 2, 3, 9, 11 e 13), così come modificato ed integrato dalla 
presente legge, è il seguente: 
 
«Art. 8
Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e opere di interesse pubblico.
 
1. Le disposizioni del presente titolo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, non 
trovano applicazione per: 
 
a) le opere e i programmi di intervento pubblico o di interesse pubblico, da realizzare a 
seguito della conclusione di accordo di programma, con l'assenso del comune 
interessato, ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000, qualora l'accordo stesso 
contenga gli elementi costitutivi del titolo abilitativo corrispondente; 
 
b) le opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su 
aree del demanio statale, e le opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli 
enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici; 
 
c) le opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta 
comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 21 
dicembre 1999, n. 554; 
 
d) le opere della Regione e delle province, previo accertamento di conformità alle 
prescrizioni urbanistiche da effettuare d'intesa con il comune interessato; 
 
e) gli interventi di cui all'articolo 11 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, 
concernente l'attuazione degli obiettivi fissati dal PUT;
 
e) bis. le opere della Regione e delle province concernenti la manutenzione ordinaria di 
edifici, attrezzature, impianti, opere idrauliche, sedi viarie ed aeree per parcheggi e 
verde, ivi comprese quelle per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità, fermo 
restando quanto previsto all’articolo 7, commi 3 e 4.
 
2. La data di effettivo inizio delle opere di cui al comma 1 deve essere comunicata al 
comune con le modalità di cui all'articolo 16, comma 3.».
 
Nota all’art. 52, comma 1, alinea:
 
- Il testo vigente dell’art. 12 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le 
note all’art. 24, commi 1, 2, 3, 9, 11 e 13), così come modificato ed integrato dalla 
presente legge, è il seguente: 
 
«Art. 12
Norme regolamentari.
 
1. La Regione con norme regolamentari, sentito il Consiglio delle Autonomie locali di cui 
alla legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34: 
 
a) detta criteri per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze 
relative alla edificazione; 
 
b) dà applicazione alle norme della presente legge in materia di contributo di 
costruzione; 
 
c) stabilisce i requisiti e le modalità ai fini della formazione dell'elenco regionale di 
esperti in beni ambientali e architettonici di cui all'art. 4, comma 4, lettera b); 
 
d) definisce le modalità di verifica del mancato rilascio da parte degli organi competenti 
del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 11, ai fini della formazione 
dell'elenco di cui all'articolo 39, commi 9 e 10;
 
d) bis. detta criteri per le norme regolamentari dell’attività edilizia, di cui all’art. 5bis..».
 
Nota all’art. 53, comma 1, alinea:
 
- Il testo vigente dell’art. 20 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le 
note all’art. 24, commi 1, 2, 3, 9, 11 e 13), così come modificato ed integrato dalla 
presente legge, è il seguente: 
 
«Art. 20
Interventi subordinati a denuncia di inizio attività.
 
1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività obbligatoria tutti gli interventi 
non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 7 e 13, nonché in particolare: 
 
a) gli interventi di cui all'articolo 13, se sono specificatamente disciplinati da piani 
attuativi o dal piano regolatore generale (PRG), parte operativa, mediante precise 
disposizioni relative alla consistenza planovolumetrica, alle caratteristiche tipologiche, 
costruttive e di destinazione d'uso, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata 
dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani; 
 
b) le varianti a permessi di costruire, presentate anche in corso d'opera o prima 
dell'ultimazione dei lavori, che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, 
non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel 
permesso di costruire e non riconducibili all’elenco di cui all’articolo 13. Ai fini 
dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di 
agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono integrazione del procedimento 
relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale; 
 
c) l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 
marzo 1989, n. 122, che non comportano deroga agli strumenti urbanistici; 
 
d) la eliminazione delle barriere architettoniche, al di fuori di quanto previsto dall'articolo 
7, comma 1, lettera b); 
 
e) la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi di modeste dimensioni al servizio delle 
abitazioni o delle attività di tipo ricettivo o agrituristico che non comportano nuove 
volumetrie urbanistiche; 
 
f) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di 
nuovi volumi e che, ai sensi del regolamento edilizio comunale, non rientrano tra gli 
interventi di manutenzione ordinaria. 
 
2. A scelta dell'interessato può essere richiesta, ai fini previsti al comma 1, lettera a), la 
ricognizione dei piani attuativi vigenti, approvati anteriormente all'entrata in vigore della 
presente legge. Il relativo atto di ricognizione, di competenza del consiglio comunale, 
deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si 
prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione sia accompagnato 
da apposita relazione tecnica, nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi 
con le caratteristiche di cui al comma 6. 
 
3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che riguardino immobili sottoposti 
in base a specifica disciplina, a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è 
subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle 
disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del D.Lgs. n. 490/
1999 e dell'articolo 39 della L.R. n. 31/1997. 
 
4. Le opere sottoposte a denuncia di inizio attività, di cui al comma 1, sono assoggettate 
al contributo di costruzione secondo i criteri e i parametri definiti in applicazione delle 
disposizioni del titolo terzo. 
 
5. L'esecuzione delle opere di cui al presente articolo è subordinata al rispetto delle 
previsioni degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, sia vigenti che adottati, dei 
regolamenti edilizi, dei piani di settore e della disciplina urbanistico-edilizia e paesistica 
vigente, attestata dal tecnico progettista, con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1. 
 
6. Ai fini di cui al comma 2 il piano attuativo con previsioni planovolumetriche deve 
almeno individuare le prescrizioni sulle disposizioni planimetriche, volumetriche e 
tipologiche, nonché l'altezza massima, le destinazioni d'uso degli edifici e il rapporto tra 
la superficie coperta e la superficie del lotto.».
 
Note all’art. 54, commi 1 e 2, alinea e parte novellistica:
 
- Il testo vigente dell’art. 21 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le 
note all’art. 24, commi 1, 2, 3, 9, 11 e 13), come modificato ed integrato dalla legge 
regionale 3 novembre 2004, n. 21 (si veda la nota all’art. 50, comma 1, parte novellistica) 
e dalla presente legge, è il seguente: 
 
«Art. 21
Disciplina della denuncia di inizio attività.
 
1. Il proprietario dell’immobile, o chi ne ha titolo, è tenuto a presentare allo sportello 
unico per l’edilizia, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, la denuncia 
di inizio attività, accompagnata da una dettagliata dichiarazione a firma di un progettista 
abilitato e corredata dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio 
comunale. Detta dichiarazione deve asseverare la conformità del progetto agli strumenti 
urbanistici sia vigenti che adottati, ai piani di settore, alle disposizioni in materia di 
standard, alle norme del regolamento edilizio comunale. Essa deve inoltre attestare la 
conformità alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie, a quelle concernenti 
l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la sussistenza delle opere di 
urbanizzazione primaria funzionali all’intervento proposto o della convenzione oppure 
dell’atto d’obbligo per la loro realizzazione e la fattibilità dei collegamenti ai servizi 
pubblici e tecnologici. La denuncia di inizio attività è corredata altresì dalla 
quantificazione, certificata dal progettista, e dal versamento del contributo di 
costruzione, secondo quanto previsto dalle relative normative. Lo sportello unico 
comunica al proprietario dell’immobile o a chi ne ha titolo, entro dieci giorni dal 
ricevimento della denuncia, il nominativo del Responsabile del procedimento, ai sensi 
degli articoli 4 e 5 della L. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
2. La denuncia di inizio attività è corredata dall’indicazione del direttore dei lavori ed è 
sottoposta al termine massimo di efficacia pari a quattro anni, decorrenti dalla data di 
presentazione della denuncia stessa. La realizzazione della parte non ultimata 
dell’intervento è subordinata a nuova denuncia. L’interessato è comunque tenuto a 
comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. La data di effettivo inizio 
dei lavori, con l’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori medesimi, inclusi i 
dati di cui all’art. 3, comma 8 del D.Lgs. n. 494/1996, nei limiti e con le modalità di cui 
all’articolo 11, è comunicata al comune da parte del direttore dei lavori e lo stesso, 
congiuntamente all’impresa, è responsabile che l’inizio dei lavori intervenga 
successivamente ai termini di cui ai commi 1, 3 e 4. L’eventuale variazione del direttore 
dei lavori e dell’impresa è comunicata al comune a cura del titolare della denuncia di 
inizio di attività. 
 
3. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela 
compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale o sia necessario 
acquisire il parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il 
paesaggio ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2 e 3, il termine di trenta giorni di cui al 
comma 1 decorre dal relativo atto di assenso del responsabile dell’ufficio preposto, da 
adottare comunque entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia, fatto salvo 
quanto disposto all’articolo 22, comma 8. Ove tali atti non siano favorevoli, la denuncia è 
priva di effetti. 
 
4. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto a un vincolo la cui tutela non 
compete all’amministrazione comunale, o sia necessario acquisire pareri di altre 
amministrazioni, ove gli assensi necessari dei soggetti preposti non siano allegati alla 
denuncia, spetta allo sportello unico per l’edilizia, entro dieci giorni dalla presentazione 
della denuncia stessa, richiederne all’autorità preposta il rilascio. Lo sportello unico per 
l’edilizia può convocare, anche su richiesta dell’interessato, ai fini dell’acquisizione degli 
assensi stessi, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-
quater, della L. n. 241/1990. In tali casi il termine di trenta giorni di cui al comma 1 
decorre dal ricevimento dell’atto richiesto ovvero dall’esito favorevole della conferenza. 
In caso di esito non favorevole degli assensi richiesti, la denuncia è priva di effetti. 
 
5. La sussistenza del titolo è provata dalla copia della denuncia di inizio attività da cui 
risulti la data di ricevimento della denuncia, dagli elaborati presentati a corredo del 
progetto opportunamente vistati dallo sportello unico, dall’attestazione del 
professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari. 
 
6. Il dirigente o il responsabile della competente struttura comunale, ove entro il termine 
indicato al comma 1 sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite al 
comma 7, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento 
e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l’autorità giudiziaria e 
il consiglio dell’ordine o collegio di appartenenza. È comunque salva la facoltà di 
ripresentare la denuncia di inizio di attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie 
per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Con l’ordine di non 
effettuare il previsto intervento si procede alla restituzione del contributo di costruzione 
versato. 
 
7. Il responsabile del procedimento provvede esclusivamente a verificare le seguenti 
condizioni: 
 
a) la completezza della documentazione; 
 
b) la corrispondenza della tipologia dell’intervento rispetto a quelli ammissibili a 
denuncia di inizio attività; 
 
c) la correttezza del calcolo del contributo di costruzione, nonché l’avvenuto versamento 
del relativo importo; 
 
d) la eventuale necessità della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi 
della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11 o della valutazione di incidenza ai sensi del 
D.P.R. n. 357/1997. 
 
8. Fatta eccezione del caso previsto all’articolo 20, comma 1, lettera b), ultimato 
l’intervento, il direttore dei lavori rilascia un certificato, che va presentato allo sportello 
unico, con il quale attesta la conformità dell’opera rispetto al progetto presentato 
unitamente alla denuncia di inizio attività. Contestualmente è presentata la ricevuta 
dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate 
ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento; 
in assenza di tale documentazione si applica la sanzione pari ad euro 600,00.
 
9. Il titolo abilitativo acquisito con la denuncia di inizio attività, decade con l’entrata in 
vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e 
vengano completati entro il termine di efficacia di cui al comma 2. 
 
10. Gli estremi della denuncia di inizio attività sono indicati nel cartello esposto presso il 
cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio. 
 
11. La presentazione della denuncia di inizio attività per varianti in corso d’opera, 
relativamente agli interventi di cui all’articolo 20, non comporta la sospensione dei lavori 
ed ha immediata efficacia a condizione che alla documentazione di cui al comma 1 siano 
allegati, ove necessari, le attestazioni relative alla denuncia dei lavori di cui all’articolo 
40, i pareri della commissione comunale di cui all’articolo 4 e l’autorizzazione in materia 
ambientale di cui all’articolo 22.».
 
- Per il testo degli artt. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note all’art. 
24, commi 1, 2, 3, 9, 11 e 13.
 
Nota all’art. 55, comma 1, alinea:
 
- Il testo vigente dell’art. 24 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le 
note all’art. 24, commi 1, 2, 3, 9, 11 e 13), così come modificato ed integrato dalla 
presente legge, è il seguente: 
 
«Art. 24
Oneri di urbanizzazione.
 
1. Salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 3, la quota di contributo relativa agli 
oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di 
costruire ovvero all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività o con le 
modalità previste all'articolo 18. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, 
l'intestatario del titolo abilitativo può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di 
urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 
109 e successive modificazioni, allegando idonea progettazione esecutiva di dette opere, 
secondo le quantità, modalità e garanzie stabilite dal comune, con conseguente cessione 
gratuita al comune delle aree e/o delle opere realizzate. 
 
2. È facoltà del comune prevedere, nel rispetto delle normative regionali, che le opere di 
urbanizzazione di cui al comma 1 siano destinate a uso pubblico in alternativa alla loro 
cessione, regolandone con apposita convenzione o atto d'obbligo, le modalità di 
realizzazione, di gestione e manutenzione a carico del proprietario. 
 
3. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi di nuova 
costruzione, di mutamento della destinazione d'uso, di ristrutturazione urbanistica, 
nonché in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia qualora questi determinino 
un incremento del carico urbanistico in funzione di un aumento: 
 
a) della superficie utile degli edifici; 
 
b) delle unità immobiliari; 
 
c) dell'utenza, in caso di attività diversa da quella residenziale. 
 
4. Gli oneri di urbanizzazione sono destinati di norma alla realizzazione e alla 
manutenzione delle infrastrutture, all'acquisizione di aree, alla realizzazione di 
attrezzature e alle dotazioni ecologiche e ambientali, nonché alla manutenzione del 
patrimonio comunale ferma restando ogni diversa disposizione in materia tributaria e 
contabile. 
 
5. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita, con 
deliberazione del consiglio comunale, in base alle tabelle parametriche che la Regione 
definisce, anche in riferimento ai prevedibili costi delle opere relative, per classi di 
comuni ed in relazione ai seguenti criteri: 
 
a) ampiezza e andamento demografico del comune; 
 
b) caratteristiche geografiche del comune; 
 
c) destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici; 
 
d) limiti e rapporti minimi di densità edilizia, nonché standard fissati dalle normative 
regionali; 
 
e) diversi ambiti del territorio comunale; 
 
f) tipologia degli interventi di cui al comma 3 e all'articolo 28. 
 
6. Almeno ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in 
relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria. 
 
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade locali e 
urbane, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, reti di distribuzione 
tecnologiche e per le telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato 
di quartiere, spazi per la raccolta dei rifiuti e per le fermate del trasporto pubblico locale. 
 
8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e 
scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione 
superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici 
religiosi, impianti sportivi di quartiere, verde in parchi urbani e territoriali, centri sociali e 
attrezzature culturali e sanitarie, costruzioni cimiteriali, nonché quelli previsti dalla legge 
1° agosto 2003, n. 206. Nelle attrezzature sanitarie sono comprese le opere, le 
costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei 
rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate. 
 
9. I provvedimenti comunali adottati ai sensi del comma 5 sono trasmessi alla Regione 
che provvede alla loro pubblicazione nel BUR, dalla quale decorre l'effettiva applicazione, 
e, attraverso il Sistema Informativo Territoriale (SITER), ne rende possibile la 
consultazione mediante strumenti informatici e telematici.».
 
Nota all’art. 56, comma 1, alinea:
 
- Il testo vigente dell’art. 25 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le 
note all’art. 24, commi 1, 2, 3, 9, 11 e 13), così come modificato ed integrato dalla 
presente legge, è il seguente: 
 
«Art. 25
Costo di costruzione.
 
1. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalla Regione 
con riferimento al costo massimo ammissibile per l'edilizia residenziale pubblica, definito 
dalla stessa Regione. Il costo unitario di costruzione dei nuovi edifici, riferito a metro 
quadro di superficie complessiva da realizzare che i comuni applicano per il calcolo del 
contributo sul costo di costruzione, non può risultare comunque inferiore al cinquanta 
per cento del costo massimo ammissibile di cui sopra. 
 
2. Il comune, sulla base dei criteri regionali di cui al comma 1, può identificare classi di 
edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge 
per l'edilizia residenziale pubblica, per le quali sono determinate maggiorazioni di detto 
costo di costruzione in misura non superiore al cinquanta per cento. 
 
3. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al comma 1, ovvero in 
eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente 
e autonomamente dai comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di 
costruzione a livello provinciale di edifici residenziali accertata dall'Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT). 
 
4. Il contributo afferente i titoli abilitativi comprende una quota di detto costo, variabile 
dal cinque per cento al venti per cento, che viene determinata dal comune in funzione 
delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed 
ubicazione. 
 
5. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in 
relazione al costo degli interventi stessi, in base all'elenco regionale dei prezzi, secondo 
le modalità stabilite dal comune. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio 
esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia il costo di costruzione relativo non 
può superare i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del presente articolo. 
Nell'ambito delle zone omogenee A, di cui al D.M. n. 1444/1968, l'aliquota da applicare 
per il calcolo del contributo sul costo di costruzione per gli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente, senza variazione della destinazione d'uso è pari al cinque 
per cento. 
 
6. I provvedimenti comunali adottati ai sensi dei commi 1 e 2 sono trasmessi alla Regione 
che provvede alla loro pubblicazione nel BUR, dalla quale decorre l'effettiva applicazione, 
e, attraverso il SITER, ne rende possibile la consultazione.».
 
Nota all’art. 57, comma 1, alinea:
 
- Il testo vigente dell’art. 32 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le 
note all’art. 24, commi 1, 2, 3, 9, 11 e 13), come modificato ed integrato dalla legge 
regionale 3 novembre 2004, n. 21 (si veda la nota all’art. 50, comma 1, parte novellistica) 
e dalla presente legge, è il seguente: 
 
«Art. 32
Determinazione delle variazioni essenziali.
 
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 31, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, 
costituiscono variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire o alla denuncia di 
inizio attività: 
 
a) il mutamento della destinazione d'uso nelle zone agricole di annessi rurali a fini 
residenziali, ovvero il mutamento della destinazione d'uso assentita che risulti in 
contrasto con la disciplina urbanistica ovvero che implichi incremento degli standards 
previsti dalla L.R. n. 27/2000, o che comporti pregiudizio sotto il profilo igienico 
sanitario; 
 
b) un incremento di entità superiore al quindici per cento della superficie coperta, del 
rapporto di copertura e dell'altezza; 
 
c) la localizzazione dell'area di sedime della costruzione significativamente diversa in 
relazione all'area di pertinenza, tale da recare pregiudizio alle caratteristiche della zona 
sotto il profilo igienico sanitario e degli allineamenti prescritti dal titolo abilitativo, da 
strumenti urbanistici o da atti di assenso, o comunque una riduzione superiore al dieci 
per cento delle distanze minime dalle costruzioni e dai confini; 
 
d) l'aumento della cubatura di oltre il quindici per cento per edifici sino a mille metri 
cubi, di oltre il dieci per cento per edifici da milleuno a cinquemila metri cubi, di oltre il 
cinque per cento per edifici eccedenti i cinquemila metri cubi, ovvero un aumento della 
superficie utile coperta di oltre il quindici per cento di edifici sino a trecento metri 
quadrati, di oltre il dieci per cento per edifici da trecentouno a millecinquecento metri 
quadrati, di oltre il cinque per cento per edifici eccedenti i millecinquecento metri 
quadrati; 
 
e) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga 
a fatti procedurali; 
 
f) il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio, di cui all'articolo 3, comma 1, 
lettere b), c), d), tale da configurare l'intervento stesso in una tipologia superiore rispetto 
a quella originaria; 
 
g) l'aumento del numero dei piani e delle unità abitative dell'edificio. 
 
2. Non costituiscono comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità dei 
volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative. 
 
3. Le difformità di cui al comma 1, nell'ipotesi che vengano effettuate su immobili 
sottoposti a tutela ai sensi dei titoli primo e secondo del D.Lgs. n. 490/1999, nonché su 
immobili ricadenti nei parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerate in 
totale difformità dal titolo abilitativo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44 del 
D.P.R. n. 380/2001. Tutti gli altri interventi difformi sui medesimi immobili sono 
considerati variazioni essenziali. 
 
3 bis. Non costituiscono difformità rispetto al titolo abilitativo il mancato completamento 
degli interventi o la realizzazione di minori superfici o volumetrie o altezze o parziali 
riduzioni dell’area di sedime, purchè, sulla base della valutazione del dirigente o 
responsabile del competente ufficio comunale, gli interventi non comportino difformità 
dalle prescrizioni del titolo abilitativo medesimo o del piano attuativo. Tali interventi 
sono comunicati con la dichiarazione di cui all’articolo 30, comma 1, lettera b) alla quale 
sono allegati gli elaborati che rappresentano l’esatta consistenza delle opere.».
 
Nota all’art. 58, comma 1, alinea:
 
- Il testo vigente dell’art. 45 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le 
note all’art. 24, commi 1, 2, 3, 9, 11 e 13), così come modificato ed integrato dalla 
presente legge, è il seguente: 
 
«Art. 45
Atti di indirizzo e coordinamento.
 
1. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniformità dell'attività tecnico-
amministrativa e una omogenea applicazione da parte dei comuni dei requisiti e 
parametri tecnici e tipologici delle opere edilizie e per garantire il livello minimo di 
prestazione delle stesse, con riferimento anche a quanto indicato all'articolo 4, comma 1, 
del D.P.R. n. 380/2001, adotta atti di indirizzo volti a: 
 
a) individuare gli elaborati progettuali minimi necessari a corredo delle domande per i 
titoli abilitativi; 
 
b) disciplinare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente; 
 
c) definire lo schema tipo della dichiarazione di cui all'articolo 18, comma 1 e all'articolo 
21, comma 1; 
 
d) definire lo schema tipo della certificazione preventiva sull'esistenza e sulla qualità dei 
vincoli, di cui all'articolo 10; 
 
e) stabilire le modalità in materia di controllo, di cui all'articolo 39; 
 
f) disciplinare le modalità relative ai movimenti di terreno, di cui all'articolo 13, comma 1, 
lettera e); 
 
g) individuare per le zone produttive di tipo D, tipologie e tecniche costruttive innovative, 
per consentire una ottimizzazione dell'uso dei manufatti, un loro migliore inserimento 
ambientale e per favorire il recupero delle aree dismesse; 
 
h) acquisire le informazioni minime sui parametri di qualità e quantità degli interventi 
edilizi relativi ai titoli abilitativi, nonché alle autorizzazioni ambientali di cui all'articolo 
22, ai fini della costituzione di una banca dati sull'attività edilizia. 
 
2. I comuni adeguano il regolamento edilizio comunale a quanto indicato agli articoli 12, 
43 e al comma 1 in merito ai requisiti cogenti, entro sei mesi dalla data di pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale della Regione. Trascorso tale termine i requisiti, parametri tecnici e 
tipologici obbligatori trovano diretta applicazione. Si considerano obbligatori quelli che 
contengono prescrizioni tese a garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio 
regionale. Il regolamento edilizio comunale è trasmesso alla Regione che provvede alla 
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, dalla quale decorre l'effettiva 
applicazione e, attraverso il SITER, ne rende possibile la consultazione. 
 
3. La Regione per la predisposizione e l'applicazione degli atti di cui al comma 1 
promuove studi, ricerche e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore, 
anche in collaborazione con gli istituti tecnici e scientifici competenti, nonché con gli 
ordini e collegi professionali.». 
 
Nota all’art. 59, comma 1, alinea:
 
- Il testo vigente dell’art. 3 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (si veda la nota 
all’art. 50, comma 1, parte novellistica), così come modificato ed integrato dalla presente 
legge, è il seguente:
 
«Art. 3
Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.
 
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita anche 
avvalendosi del nucleo di controllo di cui al comma 5 e secondo le modalità stabilite dallo 
statuto e dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel 
territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, 
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate anche nei 
titoli abilitativi. Egli effettua anche i controlli di cui all'articolo 39 della legge regionale n. 
1/2004. 
 
2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, quando accerti l'inizio o 
l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, 
regionali, da altre norme urbanistiche vigenti o adottate a vincolo di inedificabilità, o a 
vincoli preordinati all'esproprio, nonché, fatta salva la disciplina di cui agli articoli 
successivi, in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli 
strumenti urbanistici, ordina l'immediata sospensione dei lavori che costituisce anche 
avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed ha effetto 
fino alla adozione del provvedimento di archiviazione o di demolizione e di ripristino 
dello stato dei luoghi, da adottare e notificare decorsi quindici giorni e non oltre 
quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Nel termine di quindici giorni 
dalla notifica dell'ordine di sospensione dei lavori l'interessato ha facoltà di presentare, 
per una sola volta, documenti in relazione al provvedimento definitivo da emanare. 
Qualora le opere e le difformità di cui sopra interessino aree assoggettate alla tutela di 
cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla 
legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché aree o altri immobili di cui al D.Lgs. 22 gennaio 
2004, n. 42, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale provvede alla 
demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle 
amministrazioni competenti, le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della 
demolizione, anche di propria iniziativa dandone comunicazione al Comune. Per le opere 
abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti 
aventi forza di legge o dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 13 e 14 del 
D.Lgs. n. 42/2004, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere 
abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o ad inedificabilità assoluta in 
applicazione delle disposizioni della parte III, titolo I del D.Lgs. n. 42/2004, il 
Soprintendente, su richiesta della Regione, della provincia, del comune o delle autorità 
preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dalla comunicazione 
dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui 
all'art. 14. 
 
3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista al comma 2, qualora sia constatata, dai competenti 
uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, 
prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente 
ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori che costituisce anche avvio del 
procedimento ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/1990 ed ha effetto fino all'adozione dei 
provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare decorsi 
quindici giorni e non oltre quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. 
Nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'ordine di sospensione dei lavori 
l'interessato ha facoltà di presentare, per una sola volta, documenti in relazione al 
provvedimento definitivo da emanare. 
 
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le 
opere non sia apposto presso il cantiere il prescritto cartello con l'indicazione del 
corrispondente titolo abilitativo, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione 
urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, alla 
Provincia ed al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale, il quale, 
anche avvalendosi del nucleo di controllo di cui al comma 5, verifica, entro trenta giorni, 
la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti. L'accertamento della mancata 
apposizione del cartello di cui sopra, ovvero della parzialità dei dati contenuti nello 
stesso, comporta l'applicazione da parte del Comune di una sanzione da euro duecento a 
euro seicento in rapporto alla entità delle opere oggetto del titolo abilitativo. 
 
5. I comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, anche mediante esercizio 
in forma associata delle strutture, ai sensi della legge regionale 24 settembre 2003, n. 
18, disciplinano le modalità di controllo del territorio attraverso la costituzione di un 
apposito nucleo il quale provvede al controllo del territorio e redige gli atti di 
accertamento degli abusi. Il nucleo predispone altresì un rapporto mensile, anche se 
negativo, sull'attività di vigilanza. Il Comune può assegnare al nucleo di controllo ulteriori 
funzioni nell'ambito delle attività di vigilanza per lo svolgimento di tutti gli adempimenti 
conseguenti e può altresì destinare parte dei proventi delle sanzioni di cui alla presente 
legge, non derivanti da illeciti in materia ambientale, per il funzionamento del nucleo di 
controllo medesimo. Del nucleo di controllo possono far parte anche gli agenti della 
polizia provinciale e del Corpo forestale, previa stipula di apposita convenzione tra gli 
enti interessati. 
 
6. I provvedimenti emanati in esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del 
presente articolo, nonché degli articoli successivi in materia di vigilanza, responsabilità e 
sanzioni, sono notificati al responsabile materiale dell'abuso, all'intestatario del titolo 
abilitativo e, nel caso in cui il responsabile dell'abuso sia il detentore o il possessore del 
bene sul quale è stato realizzato l'abuso, anche al proprietario. I citati provvedimenti 
sono inoltre notificati al progettista, al direttore dei lavori ed al costruttore, se 
individuabili. Gli stessi provvedimenti sono trasmessi alla Provincia. 
 
7. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale redige e pubblica 
trimestralmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle 
opere o alle lottizzazioni di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001, realizzati 
abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o del 
nucleo di controllo di cui al comma 5, delle relative ordinanze di sospensione dei lavori e 
dei provvedimenti sanzionatori emessi. I dati anzidetti sono contestualmente trasmessi 
all'Autorità giudiziaria competente, alla Provincia e, tramite l'ufficio territoriale del 
Governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
 
8. Fermo restando quanto previsto all'articolo 13, in caso d'inerzia, protrattasi per 
quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui ai 
commi 1 e 2, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dai commi 3 e 4, la Provincia, 
previo invito al Comune ad adempiere entro il termine fissato, nei successivi trenta 
giorni, adotta, a mezzo di Commissario ad acta, i provvedimenti eventualmente 
necessari, ai sensi della presente legge, dandone contestuale comunicazione alla 
competente autorità giudiziaria, ai fini dell'esercizio dell'azione penale.».
 
Nota all’art. 60, comma 1, alinea:
 
- Il testo vigente dell’art. 15 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (si veda la 
nota all’art. 50, comma 1, parte novellistica), così come modificato ed integrato dalla 
presente legge, è il seguente:
 
«Art. 15
Competenze della Regione, della Provincia e del Comune.
 
1. Fermo restando quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 3, il Comune dà 
tempestiva comunicazione alla Provincia dell'avvenuta esecuzione o meno dei 
provvedimenti sanzionatori adottati. La Provincia verifica l'esito dei provvedimenti di 
vigilanza e sanzionatori dell'attività urbanistico-edilizia adottati dal comune ai sensi del 
presente titolo. 
 
2. Il Comune e la Provincia effettuano gli adempimenti relativi agli abusi di cui al presente 
titolo, in modo da permettere l'archiviazione, il reperimento e la conoscenza dei dati in 
maniera informatizzata e per consentire una costante verifica nonché lo stato di 
attuazione dei medesimi. 
 
3. La Provincia, sulla base dei dati di cui ai commi 1 e 2, invia semestralmente alla 
Regione una dettagliata relazione informativa sulle attività effettuate con l'indicazione dei 
provvedimenti adottati dal Comune e dalla Provincia medesima, in riferimento alle 
diverse tipologie di abuso. 
 
4. La Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
istituisce l'Osservatorio regionale sull'abusivismo edilizio e sull'acquisizione delle 
informazioni relative agli interventi edilizi e alle autorizzazioni ambientali. La Regione si 
avvale anche delle rilevazioni dei comuni e dei dati forniti dalle province di cui ai commi 
2 e 3, nonché dall'Autorità giudiziaria competente. Con apposito atto di indirizzo e 
coordinamento assunto per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 45 della L.R. n. 1/
2004 sono definiti gli obiettivi ed il funzionamento dell'Osservatorio.».
 
Nota all’art. 61, comma 1, alinea:
 
- Il testo vigente dell’art. 17 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (si veda la 
nota all’art. 50, comma 1, parte novellistica), così come modificato ed integrato dalla 
presente legge, è il seguente:
 
«Art. 17
Accertamento di conformità.
 
1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, con variazioni 
essenziali o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle 
ipotesi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), della L.R. n. 1/2004 o in difformità da 
essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1, 8, 
comma 1, articolo 9, comma 1 e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni 
amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono 
ottenere la sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia 
vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della 
presentazione della domanda e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati. Ai 
fini di cui al presente comma è consentito l'adeguamento di eventuali piani attuativi, 
purché tale adeguamento risulti conforme allo strumento urbanistico generale vigente e 
non in contrasto con quello adottato, in conformità alle disposizioni del titolo secondo 
della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31. Per le violazioni di cui all'articolo 10 il titolo 
abilitativo a sanatoria è rilasciato se l'intervento risulti conforme alla disciplina 
urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda. 
 
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, 
del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di 
legge, in misura pari a quella prevista dagli articoli 23, 24 e 25 della L.R. n. 1/2004. 
Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con 
riferimento alla parte di opera difforme dal titolo abilitativo. L'adeguamento del piano 
attuativo ai fini di cui al comma 1 comporta il pagamento al Comune di una somma da 
parte dei proprietari degli immobili interessati da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 in 
relazione all'entità degli interventi oggetto di adeguamento. Nell’ipotesi di intervento per 
il quale la normativa non prevede il contributo di costruzione, il rilascio del permesso in 
sanatoria è subordinato al pagamento di una somma non superiore ad euro 4.000,00 e 
non inferiore ad euro 600,00, stabilita dal dirigente o dal responsabile del competente 
ufficio comunale, in relazione all’entità dell’intervento medesimo.
 
3. Alla richiesta di permesso in sanatoria si applicano le procedure previste all'articolo 17 
della L.R. n. 1/2004, con esclusione della possibilità di applicare l'intervento sostitutivo 
della Provincia di cui all'articolo 19 della stessa legge regionale. Il provvedimento con il 
quale si dispone l'ammissibilità alla sanatoria comprende la determinazione 
dell'oblazione e gli adempimenti necessari al rilascio del permesso in sanatoria ed è 
trasmesso alla Provincia ai sensi del comma 6 dell'articolo 3. 
 
4. Ove l'intervento realizzato in assenza di denuncia di inizio attività o in difformità da 
essa per i casi diversi da quelli di cui al comma 1, risulti conforme alla disciplina 
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al 
momento della presentazione della denuncia di inizio attività a sanatoria, il responsabile 
dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento 
versando la somma, non superiore a 6.000,00 euro e non inferiore a 600,00 euro, 
stabilita dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale in relazione 
all'entità dell'intervento, oltre al pagamento del contributo di costruzione, se dovuto. Alla 
denuncia di inizio attività a sanatoria si applica quanto previsto all'articolo 21 della L.R. 
n. 1/2004 e, nel caso in cui la verifica di cui al comma 7 dello stesso articolo abbia esito 
negativo, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale notifica 
all'interessato la non sanabilità degli interventi effettuati e la conseguente applicazione 
delle relative sanzioni. 
 
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 6, della L.R. n. 1/2004 la 
denuncia di inizio di attività spontaneamente effettuata per i casi diversi da quelli di cui 
al comma 1, quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a 
titolo di sanzione, della somma di 500,00 euro. 
 
6. Il titolo abilitativo a sanatoria è condizionato al rilascio delle autorizzazioni o assensi 
comunque denominati in materia di vincolo geologico, idrogeologico, in materia 
igienico-sanitaria, nonché a quanto previsto dall'articolo 40 della L.R. n. 1/2004 ed è 
sottoposto a quanto disposto al comma 6 dell'articolo 23. 
 
7. Il parere favorevole della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il 
paesaggio di cui all'art. 4 della L.R. n. 1/2004, nonché l'effettuato pagamento della 
somma ai sensi e per gli effetti degli articoli 160, comma 4 e 167, comma 1, del D.Lgs. n. 
42/2004, costituiscono presupposto per l'applicazione di quanto stabilito ai commi 2 e 
4. Il provvedimento sanzionatorio emesso ai sensi dell'articolo 167, comma 1, del D.Lgs. 
n. 42/2004 è trasmesso alla competente Soprintendenza, che può esercitare le funzioni 
di cui all'articolo 159, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004.».
 
Nota all’art. 62, comma 3:
 
- Per la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, si vedano le note all’art. 13, commi 2 e 
9.
 
Note all’art. 65, commi 2 e 4:
 
- Il testo dell’art. 22, comma 4, della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (si veda la 
nota all’art. 50, comma 1, parte novellistica), è il seguente:
 
«Art. 22
Autorizzazione e provvedimenti comunali.
 
Omissis.
 
4. Le autorizzazioni sono rilasciate o negate entro il termine perentorio di trenta giorni 
dal ricevimento dell'istanza e seguono le procedure previste dall'articolo 151 del D.Lgs. 
n. 490/1999.
 
Omissis.».
 
- Il testo vigente dell’art. 30 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (si vedano le 
note all’art. 13, commi 2 e 9), a seguito delle abrogazioni apportate dalla presente legge, 
è il seguente:
 
«Art. 30
Norma transitoria del P.R.G.
 
1. Abrogato. 
 
2. Agli strumenti urbanistici generali o loro varianti adottati dai Comuni prima della 
approvazione del P.T.C.P., si applicano le norme di leggi statali e regionali vigenti alla 
data di adozione. 
 
3. I Comuni possono adottare varianti parziali agli strumenti urbanistici generali 
approvati in base alla normativa previgente, anche a mezzo di piano attuativo di 
iniziativa pubblica o mista, purché non comportino la riduzione complessiva degli 
standard e limitatamente ai seguenti casi: 
 
a) varianti relative alla viabilità; 
 
b) varianti necessarie per realizzare opere o servizi pubblici e quelle per apporre vincoli 
espropriativi; 
 
c) varianti di adeguamento alla legislazione statale e regionale; 
 
d) varianti volte a modificare le previsioni e le perimetrazioni di zone già incluse nei 
P.R.G. vigenti nel rispetto della capacità edificatoria prevista, non interessanti le zone 
agricole di pregio e che comunque non comportino nuove destinazioni commerciali di 
superficie lorda di calpestio superiore a mq. 1.500 o rilocalizzazione per superfici 
superiori a mq. 3.000; 
 
e) varianti finalizzate alla tutela dei beni ambientali, storici e paesaggistici. 
 
4. Le varianti o i Piani attuativi di cui al comma 3 sono adottati con deliberazione del 
Consiglio comunale e depositati alla segreteria del Comune per la durata di giorni dieci. 
 
5. L'effettuato deposito è tempestivamente reso noto al pubblico mediante l'affissione di 
un avviso all'Albo pretorio, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Regione (B.U.) e 
l'inserimento nel Foglio degli annunci legali della provincia (F.A.L.), con l'annotazione 
degli estremi di pubblicazione nel B.U. e nell'Albo pretorio, nonché mediante idonea 
pubblicità, in sede locale, a mezzo stampa, ed emittenti radio televisive. 
 
6. Chiunque ne abbia interesse, fino a venti giorni dopo la scadenza del periodo di 
deposito, può presentare osservazioni od opposizioni. 
 
7. Nei successivi dieci giorni chiunque può presentare repliche alle osservazioni ed 
opposizioni eventualmente pervenute. 
 
8. L'atto deliberativo di adozione e quello di esame delle osservazioni e opposizioni, 
esecutivo ai sensi di legge, nonché la relativa documentazione, sono inviati alla Provincia 
entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni dalla data di esecutività dell'atto 
deliberativo di esame delle osservazioni-opposizioni. 
 
9. La Provincia, per quanto di competenza, nei successivi sessanta giorni, su apposita 
istruttoria degli uffici, può formulare osservazioni sulle previsioni della variante o del 
Piano attuativo che contrastino con i contenuti del P.U.T., del P.T.C.P. e dei piani di 
settore o attuativi regionali e provinciali. 
 
10. La Provincia nel termine e con le modalità di cui al comma 9 formula eventuali 
prescrizioni vincolanti sulle previsioni della variante o del piano attuativo, ai sensi della 
legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonché per assicurare il rispetto alle vigenti leggi 
nazionali e regionali in materia urbanistica e di beni ambientali. 
 
11. La variante o il Piano attuativo sono approvati, decorso il termine di cui al comma 10, 
con deliberazione del Consiglio comunale, con la quale vengono valutate le eventuali 
osservazioni formulate dalla Provincia e vengono recepite le prescrizioni a carattere 
vincolante. 
 
12. L'accoglimento delle osservazioni, opposizioni e prescrizioni non comporta la 
ripubblicazione della variante o del piano attuativo ai fini di ulteriori osservazioni. 
 
13. Il parere di cui all'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quello ai fini 
idraulici ed idrogeologici è espresso, preliminarmente all'approvazione della variante o 
del piano attuativo, dalla commissione edilizia integrata da un geologo, tenuto conto 
della relazione geomorfologica, geotecnica ed idraulica allegata agli atti. La verifica 
igienico-sanitaria è effettuata con le modalità di cui all'art. 8. 
 
14. Le competenze della Provincia previste agli articoli 9 e 10, nonché dal presente 
articolo, fino alla approvazione del P.T.C.P., sono espletate dalla Giunta regionale.».
 
Note all’art. 66, commi 1, 2, 8, 9 e 11:
 
- L’Ordinanza Ministeriale 13 ottobre 1997, n. 2694, recante “Ulteriori disposizioni per 
fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 
26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle Regioni Marche e Umbria”, è 
pubblicata nella G.U. 15 ottobre 1997, n. 241. Si riporta l’art. 1, comma 2:
 
«Art. 1.
 
Omissis.
 
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, sono 
individuati, sulle base dei dati oggettivi disponibili, i comuni disastrati dalla crisi sismica 
iniziata il 26 settembre 1997: 
 
Regione Umbria     Regione Marche   
 
 Assisi                Camerino             
 Cerreto di Spoleto    Fabriano              
 Foligno               Fiuminata             
 Fossato di Vico       Pioraco               
 Gualdo Tadino         Sassoferrato           
 Nocera Umbra          Sefro                 
 Preci                 Serravalle del Chienti     
 Sellano               Visso                  
 Spello                                 
 Valtopina                               
 
Omissis.».
 
- Il testo dell’art. 9, comma 2, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, recante 
“Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 
settembre 1997 e successive” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 18 agosto 1998, n. 51), è il 
seguente:
 
«Art. 9
Cumulo.
 
Omissis. 
 
2. Qualora sia stata autorizzata e finanziata la delocalizzazione temporanea dell'impresa 
in struttura mobile, al termine del periodo di delocalizzazione, la Giunta regionale 
stabilisce se rientrare nella disponibilità della stessa struttura o lasciarla all'impresa 
previa restituzione del trenta per cento del contributo assegnato allo scopo. 
 
Omissis.».
                       
- Il testo dell’art. 56, comma 4, della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, recante 
“Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica” (pubblicata nel S.O. n. 1 al 
B.U.R. 10 dicembre 2003, n. 52), è il seguente:
 
«Art. 56
Norme transitorie.
 
Omissis.
 
4. In sede di prima applicazione, il Piano triennale è adottato, con le modalità di cui 
all'articolo 2, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 
 
Omissis.».
 
- Il testo degli artt. 18 e 23, comma 6 e 48, comma 1, della legge regionale 3 novembre 
2004, n. 21 (si veda la nota all’art. 50, comma 1, parte novellistica), è il seguente:
 
«Art. 18
Norme di prima applicazione per l'accertamento di conformità.
 
1. La procedura prevista dall'articolo 17 si applica anche per l'accertamento di conformità 
relativo ad interventi realizzati alla data di entrata in vigore della L.R. n. 1/2004 non 
conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro 
realizzazione, ma che risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia ed agli 
strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati, al 
momento dell'entrata in vigore della stessa legge regionale. In tali casi l'istanza è 
presentata entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge ed il rilascio del titolo abilitativo a sanatoria è subordinato al solo 
pagamento di una somma al Comune nella misura prevista al comma 2 dello stesso 
articolo 17, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali. 
 
2. Nei casi di cui al comma 1, il rilascio del titolo abilitativo è condizionato a quanto 
indicato ai commi 6 e 7 dell'articolo 17. 
 
3. Gli enti pubblici, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17, provvedono, entro 
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione 
degli immobili appartenenti ai beni pubblici demaniali e patrimoniali e comunicano al 
comune le eventuali opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, 
richiedendo il rilascio dello specifico titolo a sanatoria. Il Comune, nei successivi 
centoventi giorni, si esprime sulla compatibilità delle stesse opere agli strumenti 
urbanistici vigenti, provvedendo al conseguente rilascio del titolo abilitativo a sanatoria. 
Il medesimo è rilasciato con le modalità di cui al comma 2 previo pagamento del 
contributo di costruzione, se dovuto. Il procedimento del presente comma può 
concludersi, per ogni singola richiesta, prima dei termini previsti per la presentazione del 
complesso delle comunicazioni suddette. 
 
Art. 23
Modalità della sanatoria.
 
Omissis.
 
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale in sede di rilascio del 
titolo abilitativo in sanatoria, detta con apposito atto anche le eventuali condizioni e le 
prescrizioni per consentire la riqualificazione edilizia, urbanistica ed ambientale dei 
manufatti oggetto di sanatoria, previo parere della Commissione comunale per la qualità 
architettonica ed il paesaggio di cui all'articolo 4 della L.R. n. 1/2004. L'interessato è 
tenuto ad effettuare la riqualificazione prescritta entro un anno dal rilascio del titolo 
abilitativo a sanatoria o dal termine più breve fissato dal Comune. In caso di mancato 
rispetto di tali condizioni e prescrizioni, lo stesso dirigente o responsabile, procede 
all'annullamento del titolo abilitativo rilasciato e all'applicazione della sanzione di cui 
all'articolo 12, comma 1. 
 
Omissis.
 
Art. 48
Norma speciale per le aree terremotate.
 
1. I provvedimenti amministrativi di demolizione e rimessa in pristino, relativi agli 
immobili realizzati in difformità dalle previsioni urbanistiche a seguito degli eventi 
sismici iniziati il 26 settembre 1997, sono sospesi fino alla data del 31 dicembre 2005, al 
fine di verificare la possibilità del rientro alla normalità nelle aree interessate, attraverso 
l'individuazione di adeguati strumenti di governo del territorio. 
 
Omissis.».
 
Note all’art. 67: 
 
- Il testo dell’art. 6 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (si vedano le note all’art. 
13, commi 2 e 9), è il seguente:
 
«Art. 6
Conferenza partecipativa.
 
1. Il Comune, al fine di adottare il P.R.G., parte strutturale, convoca una Conferenza 
partecipativa sulla base del documento programmatico di cui all'articolo 5, alla quale 
sono invitati: 
 
a) la Regione, la Provincia territorialmente competente, i Comuni e la Provincia i cui 
territori confinano con il Comune interessato; 
 
b) i soggetti titolari di pubblici servizi; 
 
c) le amministrazioni dello Stato interessate; 
 
d) i soggetti portatori di interessi collettivi, nonché di rilevanza sociale. 
 
2. Entro i termini di cui al comma 4 il Comune acquisisce le notizie concernenti interventi 
e procedure di vincolo eventualmente avviate sul territorio comunale. 
 
3. Il Comune dà adeguata pubblicità alla convocazione ed all'oggetto della Conferenza 
almeno venti giorni prima della data fissata, stabilendo tempi e modalità per la 
consultazione degli atti relativi. 
 
4. La Conferenza si conclude entro il termine di dieci giorni dalla sua convocazione ed 
entro il termine perentorio di venti giorni dalla convocazione i soggetti invitati possono 
presentare proposte scritte e memorie, che il Comune è tenuto a valutare in sede di 
adozione del P.R.G., ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Dei risultati della 
Conferenza il Comune redige apposito verbale.».
 
- Per il testo dell’art. 30, comma 3, della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, si 
vedano le note all’art. 65, commi 2 e 4.
 
- Il testo dell’art. 19 della legge regionale 2000, n. 2 (si vedano le note all’art. 3, commi 
1, lett. b) e d) e 3, lett. b)), è il seguente:
 
«Art. 19
Norme transitorie e procedimenti pendenti.
 
1. Dopo l'adozione dei piani straordinari e delle misure di salvaguardia di cui al comma 
1-bis dell'art. 1 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 
267, e successive modifiche ed integrazioni e fino all'adeguamento degli strumenti 
urbanistici generali ai sensi del comma 2 dell'art. 48 della legge regionale 21 ottobre 
1997, n. 31, i Comuni, fermo restando i divieti di cui al comma 2 dell'art. 5, possono 
approvare: 
 
a) piani attuativi, di cui al Titolo II della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, finalizzati 
all'esercizio dell'attività estrattiva in aree destinate ad attività con la quale quella 
estrattiva risulta compatibile; 
 
b) piani attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali, ai sensi dell'art. 30 della 
L.R. n. 31/1997, finalizzati ad attività estrattiva in ambiti territoriali nei quali, per le 
caratteristiche oggettive dei luoghi, l'esercizio dell'attività estrattiva può essere 
autorizzata anche nelle aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e 
della legge 8 agosto 1985, n. 431 e nelle aree definite di particolare interesse agricolo di 
cui all'art. 9 della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, con vincolo di ripristino 
dell'area all'uso preesistente e con le modalità di escavazione e di ricomposizione 
ambientale previste nel R.T.A. 
 
2. In attesa della approvazione del Piano di cui al comma 1 dell'art. 18 la Giunta 
regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta 
criteri e modalità per consentire alle amministrazioni comunali, nei provvedimenti 
autorizzatori o concessori relativi ad interventi di trasformazioni edilizie che comportino 
la demolizione totale o parziale di manufatti esistenti, di dettare prescrizioni che 
impegnano i titolari del provvedimento a conferire i rifiuti inerti provenienti dalla 
demolizione stessa presso impianti di trattamento autorizzati o presso le aree indicate al 
comma 2 dell'articolo 18. 
 
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni trasmettono 
alla Regione l'elenco aggiornato delle cave dismesse evidenziando quelle che necessitano 
di recupero ambientale. Le cave dismesse sono rappresentate cartograficamente nel 
P.U.T. 
 
4. I titolari di autorizzazione ovvero i datori di lavoro di attività in esercizio alla data di 
entrata in vigore della presente legge, entro sessanta giorni dalla stessa data sono tenuti 
a presentare alla competente Autorità di vigilanza il documento di sicurezza e salute dei 
lavoratori che tiene luogo all'attestazione annuale di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 
n. 624/1996. In caso di inadempienza si procede ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 15. 
 
5. Per le attività di coltivazione in atto alla data di entrata in vigore della presente legge 
che ricadono nell'ambito di cui al comma 2 lett. a) dell'art. 5, possono essere autorizzati 
ampliamenti fino a distanza non inferiore a cinquanta metri dai laghi, fiumi e torrenti. 
 
6. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge 
possono essere prorogate alla scadenza nel rispetto della presente normativa, per 
consentire l'estrazione della quantità massima di materiale di cava in banco autorizzata 
ovvero per le aree autorizzate. La proroga può essere concessa per non più di due anni. 
 
7. Il Comune rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della 
previgente normativa, nel caso di procedimenti iniziati prima dell'entrata in vigore della 
presente legge, per i quali la convenzione prevista dall'art. 8 della legge regionale 8 
aprile 1980, n. 28, sia stata sottoscritta in data anteriore all'entrata in vigore della L.R. n. 
31/1997, qualora la cava ricada su area di particolare interesse agricolo, ovvero in data 
anteriore all'entrata in vigore della presente legge negli altri casi. 
 
8. Ai soli fini dell'attivazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 della legge regionale 9 
aprile 1998, n. 11, la dichiarazione del Sindaco attestante l'avvenuta adozione del piano 
attuativo di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sostituisce la dichiarazione di cui alla 
lettera e), del comma 2 dell'art. 5 della L. R. n. 11/1998.».
 
- Per la legge regionale 11 aprile 1997, n. 13, si vedano le note all’art. 18, commi 3, 6 e 
8.
 
- Il testo dell’art. 27, comma 4, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (si vedano le 
note all’art. 3, commi 1, lett. b) e d) e 3, lett. b)), è il seguente:
 
«Art. 27
Politiche per gli ambiti urbani e per gli insediamenti produttivi.
 
Omissis.
 
4. Ai fini di salvaguardare l'attuale configurazione dell'assetto degli ambiti destinati alla 
residenza, previsti dagli articoli 21 e 26, nonché di favorire la tutela del territorio ed il 
recupero del patrimonio edilizio esistente, i comuni nei PRG possono prevedere 
incrementi del 10 per cento delle previsioni edificatorie, salvo la necessità di ulteriori 
contenimenti al fine del necessario riequilibrio, sulla base dell'andamento demografico 
dell'ultimo decennio o di particolari documentate possibilità di sviluppo economico.
 
Omissis.».
 
Note all’art. 68, commi 1 e 2:
 
- Per il testo dell’art. 30 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, si vedano le note 
all’art. 65, commi 2 e 4.
 
- Il testo dell’art. 9, comma 5 della legge regionale 1989, n. 26, recante “Modificazioni 
ed integrazioni della L.R. 3 giugno 1975, n. 40: ‘Norme per la definizione dei 
comprensori e per la formazione degli strumenti urbanistici’ e della L.R. 8 giugno 1984, 
n. 29 sullo snellimento delle procedure in materia urbanistica - e adeguamento della L.R. 
27 dicembre 1983, n. 52: ‘Approvazione del Piano urbanistico territoriale’ - ai principi di 
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 30 agosto 1989, 
n. 35), è il seguente:
 
«Art. 9
 
Omissis.
 
5. Gli strumenti urbanistici attuativi, di cui al precedente comma, compresi i Piani di 
lottizzazione, adottati e non ancora approvati in via definitiva dai comuni, sono inviati 
alla Provincia competente entro sessanta giorni dalla loro adozione. La Provincia 
competente entro trenta giorni dal ricevimento, può formulare osservazioni sui contenuti 
progettuali degli strumenti attuativi sotto il profilo urbanistico e ambientale, ovvero 
prenderne atto. Nel caso in cui la Provincia competente formuli osservazioni sugli 
strumenti urbanistici attuativi, il comune, con la delibera di approvazione, qualora non 
intenda adeguarsi alle osservazioni regionali, deve darne specifica motivazione. 
 
Omissis.».
 
Note all’art. 69, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7:
 
- La legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, recante “Prime norme di politica 
urbanistica”, è pubblicata nel B.U.R. 5 settembre 1974, n. 31.
 
- Per la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, si vedano le note all’art. 13, commi 2 e 
9.
 
- Il regolamento regionale 12 aprile 2000, n. 3, recante “Norme per la disciplina 
dell’esercizio dei poteri sostitutivi regionali, in attuazione dell’art. 50 della legge 
regionale 21 ottobre 1997, n. 31”, è pubblicato nel B.U.R. 19 aprile 2000, n. 23.
 
- La legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante “Norme per la edificabilità dei suoli”, è 
pubblicata nella G.U. 29 gennaio 1977, n. 27.
 
- Il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, recante “Limiti inderogabili di densità 
edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli 
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al 
verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti 
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, 
n. 765”, è pubblicato nella G. U. 16 aprile 1968, n. 97.
 
- Il testo dell’art. 26 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (si vedano le note 
all’art. 13, commi 2 e 9), è il seguente:
 
«Art. 26
Standard obbligatori per gli insediamenti commerciali.
 
1. La dotazione minima di aree per attrezzature al servizio degli insediamenti 
commerciali, di cui all'articolo 5 del D.M. 2 aprile 1968, è determinata in 100 mq. ogni 
100 mq. di superficie totale lorda di calpestio. Tale dotazione minima è elevata del 
cinquanta per cento per insediamenti commerciali la cui superficie totale lorda di 
calpestio è compresa tra mq. 600 e mq. 4500 e del cento per cento per insediamenti la 
cui superficie totale lorda di calpestio è superiore a mq. 4500. 
 
2. La dotazione minima di cui al comma 1, è destinata a parcheggio escluse le sedi viarie 
in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore all'80 per cento in relazione alla 
ubicazione e alla tipologia di vendita. Per insediamenti commerciali la cui superficie di 
vendita è superiore a mq. 5.500, deve essere comunque prevista la dotazione minima, 
comprensiva dei parcheggi di cui al comma 2 dell'art. 2 della L. 24 marzo 1989, n. 122, 
di un posto auto ogni 6 mq. di superficie di vendita per gli esercizi del solo settore 
alimentare e per gli esercizi di settori alimentare e non alimentare e, di un posto auto 
ogni 11 mq. di superficie di vendita, per gli esercizi del solo settore non alimentare. 
 
3. Le attività commerciali all'ingrosso, che svolgono anche commercio al dettaglio, sono 
equiparate alle attività di commercio al dettaglio ai fini della dotazione degli standard di 
cui al presente articolo. 
 
4. Ai fini dell'applicazione degli standard di cui ai commi 1, 2 e 3 sono computabili, oltre 
alle aree pubbliche, anche quelle di uso pubblico in base a convenzione o atto d'obbligo. 
 
5. I Comuni possono prevedere che, con provvedimento motivato in relazione alla 
ubicazione degli insediamenti commerciali nelle zone A di cui al D.M. 2 aprile 1968, 
quota parte delle aree per standard, previste dal presente articolo, siano sostituite da 
adeguati servizi ed infrastrutture, che garantiscano migliori soluzioni urbanistiche. 
 
6. I Comuni, nei propri strumenti urbanistici, possono stabilire, relativamente ai soli 
esercizi di vicinato ubicati nei centri storici individuati nell'apposito strumento di 
promozione, l'esenzione, totale o parziale, dagli standard di cui al comma 1.».
 
- Il testo degli artt. 59, 60 e 61 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 27 (si vedano le 
note all’art. 3, commi 1, lett. b) e d) e 3, lett. b)), è il seguente:
 
«Art. 59
Standard minimi per aree destinate ad attrezzature di interesse comunale e 
sovracomunale.
 
1. I comuni con popolazione residente uguale o superiore a 20.000 abitanti garantiscono 
la realizzazione di attrezzature di interesse comunale o sovracomunale sia pubbliche che 
private di interesse generale o collettivo nelle zone «F», di cui al D.M. 2 aprile 1968, [n. 
1444], da prevedere nel PRG in misura non inferiore a quelle appresso indicate: 
 
a) per grandi infrastrutture per parcheggio anche di interscambio tra sistemi di trasporto: 
2,00 mq/utenti; 
 
b) per l'istruzione superiore all'obbligo ed universitaria: 3,00 mq/utenti; 
 
c) per la salute e l'assistenza: 2,00 mq/utenti; 
 
d) per verde pubblico in parchi urbani e territoriali: 10,00 mq/utenti; 
 
e) per attrezzature per lo sport e per le attività culturali: 10,00 mq/utenti; 
 
f) per infrastrutture tecnologiche e di distribuzione dell'elettricità, del gas o metano, 
dell'acqua, per quelle relative alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti, ai servizi di 
trasporto ed altri servizi collegati, alla protezione civile, nonché ad impianti di 
distribuzione di merci quali depositi, mercati generali, autostazioni e scali ferroviari: 
10,00 mq/utenti. 
 
2. Nei comuni con popolazione residente inferiore a 20.000 abitanti i valori di cui al 
comma 1 sono ridotti alla metà ed è escluso l'obbligo per la previsione delle aree di cui 
alle lettere a) e b). 
 
3. Il P.C.S. stabilisce motivatamente i casi in cui la previsione e realizzazione delle 
attrezzature di cui sopra non è necessaria. 
 
4. Le aree di cui al presente articolo sono dimensionate nella parte strutturale del PRG e 
sono perimetrate nella parte operativa, in coerenza alle indicazioni del P.C.S., 
distinguendo quelle per le quali è prevista l'attuazione pubblica da quelle ad attuazione 
privata o mista. 
 
5. La determinazione del numero degli utenti per ogni singola attrezzatura è effettuata 
secondo le modalità di cui all'articolo 57. 
 
Art. 60
Standard minimi per aree pubbliche al servizio di insediamenti residenziali.
 
1. Il P.C.S., per soddisfare le esigenze espresse dall'utenza definita con le modalità di cui 
all'art. 57, valuta prioritariamente l'insieme delle attrezzature al servizio degli 
insediamenti residenziali esistenti nel territorio comunale e in caso di accertata 
insufficienza delle attrezzature stesse, anche rispetto agli standard minimi di cui al 
presente titolo, individua le necessarie modalità di adeguamento dei servizi e delle aree 
connesse da conseguire nel PRG, parte operativa. 
 
2. Le quantità minime di spazi pubblici e per attrezzature, al servizio di insediamenti 
residenziali previsti dal PRG, sono determinate applicando i valori minimi contenuti nella 
seguente tabella, espressi in metri quadrati rapportati agli abitanti insediati o da 
insediare in ogni singolo comparto: 
 

 

Comuni con popolazione

 

residente o prevista 

 

 

fino

da 20.001

sopra

 

20.000 

a 50.000 

50.000 

 

abitanti 

ab. 

ab. 

a) Istruzione scuola

materna e dell'obbligo 

mq/ab. 

mq/ab. 

mq/ab. 

b) Attrezzature di

interesse comune 

mq/ab. 

mq/ab. 

mq/ab. 

c) Spazi pubblici

12,5 

attrezzati a parco 

mq/ab. 

mq/ab. 

mq/ab. 

d) Parcheggi 

3

3

3,5

 

mq/ab. 

mq/ab. 

mq/ab. 

Totali 

14 

18 

24 

 

mq/ab. 

mq/ab. 

mq/ab. 

 
Il numero degli abitanti da insediare in ogni singolo comparto è graduato assumendo un 
rapporto variabile da 100 a 150 mc/abitante, salvo diversa dimostrazione sulla base delle 
caratteristiche tipologiche ed insediative. 
 
3. Le aree per standard di cui al comma 2 sono dimensionate nella parte strutturale del 
PRG e sono perimetrate, in coerenza con il P.C.S., nella parte operativa del PRG o in sede 
di formazione dei relativi piani attuativi. 
 
4. Le aree per standard previste nei piani attuativi di iniziativa privata o mista, da 
urbanizzare e sistemare, sono cedute gratuitamente al Comune e soddisfano anche la 
necessità di aree di urbanizzazione primaria, per verde e parcheggio, di cui all'art. 4 della 
legge 29 settembre 1964, n. 847 e successive modifiche ed integrazioni, da definire 
eventualmente in quota parte. 
 
5. Il PRG, parte operativa, stabilisce i casi in cui le aree per standard di cui al presente 
articolo possano essere previste all'esterno dei comparti residenziali ovvero i casi in cui il 
valore delle rispettive aree possa essere monetizzato in alternativa alla loro sistemazione 
e cessione gratuita al Comune, definendone il valore e disciplinando le modalità di 
pagamento a carico dei proprietari delle aree oggetto del piano attuativo. 
 
6. Il Comune utilizza le somme ricavate esclusivamente per la realizzazione dei servizi 
previsti dal P.C.S. 
 
Art. 61
Standard per aree al servizio di insediamenti direzionali, produttivi, turistico-residenziali 
e turistico-produttivi.
 
1. Le quantità minime di spazi al servizio di insediamenti direzionali e per la ristorazione 
sono definite come appresso: 
 
a) a mq. 100 di superficie lorda di pavimento adibita alle attività corrisponde la quantità 
minima di mq. 60 di spazio per parcheggio, escluse le sedi viarie e di mq. 40 per verde. 
 
2. Le quantità minime di spazi al servizio di insediamenti produttivi, industriali ed 
artigianali, sono definite come appresso: 
 
a) aree per parcheggio pubblico, escluse le sedi viarie, nonché aree di cui all'art. 30, 
comma 7, in misura non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie della zona 
destinata a tali insediamenti ed aree per verde pubblico in misura non inferiore al 5 per 
cento della stessa superficie, da utilizzare come verde ornamentale. 
 
3. La quantità minima di spazi al servizio di insediamenti turistico-residenziali, per la 
realizzazione di verde attrezzato, parcheggio, escluse le sedi viarie, e attrezzature di 
interesse comune, è stabilita nella misura del 40 per cento della intera superficie della 
zona destinata a tali insediamenti. 
 
4. La quantità minima di spazi al servizio di insediamenti turistico-produttivi, anche 
extralberghieri, necessaria alla realizzazione di parcheggi e di spazi per verde è, 
rispettivamente, di un posto macchina per ogni due posti letto previsti e di mq. 4 per 
ogni 100 mc. di volume destinato all'attività. 
 
5. Le aree per standard previste al comma 2 e una quota non inferiore al 50 per cento di 
quelle previste ai commi 1, 3 e 4, sistemate e urbanizzate, sono cedute gratuitamente al 
Comune. La restante quota delle aree di cui ai commi 1, 3 e 4, da adibire ad uso pubblico 
in base a convenzione o atto d'obbligo, registrati e trascritti, ricomprende le aree a 
parcheggio di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 24 marzo 1989, n. 122. 
 
6. Nel caso di insediamenti di cui al presente articolo, all'interno dei singoli lotti e negli 
spazi destinati a verde privato, le alberature di alto e medio fusto debbono corrispondere 
almeno al rapporto di una ogni 40 mq. di superficie di area libera dalle costruzioni. Il 
Comune in sede di rilascio del certificato di agibilità o abitabilità accerta la sussistenza di 
tale requisito. 
 
7. I comuni, nel P.C.S., o con provvedimento motivato in relazione alla ubicazione degli 
insediamenti di cui al presente articolo, nonché quelli di cui all'art. 26 della legge 
regionale 21 ottobre 1997, n. 31, possono prevedere la facoltà che la cessione delle aree 
pubbliche per standard sia sostituita, a richiesta del proponente l'intervento o del 
concessionario, da adeguati servizi ed infrastrutture, poste anche all'esterno dei comparti 
o delle zone oggetto di intervento, che garantiscano migliori soluzioni urbanistiche. I 
comuni possono prevedere la facoltà, anche in relazione alle disposizioni di cui sopra e 
con provvedimento motivato, i casi in cui, a richiesta del proponente l'intervento o del 
concessionario, le aree pubbliche per standard possano essere monetizzate in alternativa 
alla loro sistemazione e cessione gratuita, stabilendone il valore e disciplinando le 
modalità di pagamento a carico dei proprietari. 
 
8. Il comune utilizza le somme ricavate esclusivamente per la realizzazione delle 
previsioni del P.C.S. 
 
9. Il comune utilizza le somme ricavate esclusivamente per la realizzazione di servizi ed 
attrezzature secondo quanto previsto dal P.C.S.».
 
Nota all’art. 70 comma 2:
 
- Per la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, si vedano le note all’art. 13, commi 2 e 
9.
 
Note all’art. 71, commi 1 e 3: 
 
- La legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, recante “Norme in materia di forme 
associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse – Altre disposizioni in materia di 
sistema pubblico endoregionale”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 8 ottobre 2003, n. 
42.
 
- Per il testo dell’art. 16, commi 2 e 12, della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, si 
veda la nota all’art. 41, commi 1 e 2, alinea.
 
Note all’art. 72, commi 3 e 4: 
 
- Per la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, si vedano le note all’art. 13, commi 2 e 
9.
 
- Il testo dell’art. 27, comma 3, lett. c), della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, 
recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento 
contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria” (pubblicata nel B.U.R. 2 marzo 
2000, n. 11), è il seguente:
 
«Art. 27 
Legge finanziaria regionale. 
 
Omissis.
 
3. La legge finanziaria regionale stabilisce: 
 
Omissis.
 
c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno 
degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, 
la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale; 
 
Omissis.». 
 
Note all’art. 73:
 
- Per la legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, si vedano le note all’art. 69, commi 1, 
3, 4, 5, 6 e 7.
 
- La legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, recante “Norme per la definizione dei 
comprensori e per la formazione degli strumenti urbanistici”, è pubblicata nel B.U.R. 11 
giugno 1975, n. 25.
 
- La legge regionale 30 giugno 1976, n. 26, recante “Adeguamento tutela paesistica nel 
territorio del comune di Assisi”, è pubblicata nel B.U.R. 7 luglio 1976, n. 28.
 
- La legge regionale 28 marzo 1978, n. 14, recante “Norme sui programmi pluriennali di 
attuazione”, è pubblicata nel B.U.R. 29 marzo 1978, n. 13.
 
- Il testo vigente dell’art. 5 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25, recante 
“Snellimento procedure di cui alla legge n. 64/1974 in attuazione art. 20 della legge 10 
dicembre 1981, n. 741” (pubblicata nel B.U.R. 19 maggio 1982, n. 28), a seguito delle 
abrogazioni apportate dalla presente legge, è il seguente:
 
«Art. 5
Formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti.
 
Abrogato.
 
In sede di formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, i soggetti 
proponenti devono predisporre studi geologici dei terreni oggetto delle previsioni 
urbanistiche nel rispetto del decreto ministeriale 21 gennaio 1981. 
In sede di formazione degli strumenti attuativi si deve altresì procedere all'accertamento 
di fattibilità da attuarsi mediante indagine geologica e geotecnica per valutare la stabilità 
di insieme della zona, individuando anche i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche 
del sottosuolo. 
La Giunta regionale nell'esercizio dei poteri di indirizzo e coordinamento, stabilisce il tipo 
e l'ampiezza degli studi e delle indagini di carattere geologico e geotecnico da effettuare 
sia per la formazione degli strumenti urbanistici generali che per quelli attuativi. 
 
Abrogato.».
 
- Il testo vigente dell’art. 36 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8, recante “Norme 
sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta” (pubblicata nel 
S.O. al B.U.R. 23 marzo 1994, n. 12), come modificato dall’art. 12 della legge regionale 
12 settembre 1994, n. 33 (in B.U.R. 21 settembre 1994, n. 44) e, da ultimo, a seguito 
delle abrogazioni apportate dalla presente legge, è il seguente:
 
«Art. 36
Compatibilità urbanistica.
 
1. Gli interventi relativi agli esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta devono essere 
autorizzati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti edilizi comunali e delle 
previsioni degli strumenti urbanistici regionali, comprensoriali e comunali. 
 
2. La destinazione d'uso degli esercizi ricettivi extralberghieri disciplinati dalla presente 
legge è compatibile con la destinazione di zona «E» prevista dagli strumenti urbanistici 
regionali e sub-regionali. 
 
3. Abrogato. 
 
4. Le attività ricettive extralberghiere e all'aria aperta che siano oggetto di nuova 
previsione di zone negli strumenti urbanistici generali dei comuni, devono essere 
disciplinate in zone omogenee del tipo «D», destinate ad impianti produttivi turistici, nel 
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e 
dell'art. 22 delle norme attuative del Piano urbanistico territoriale, approvato con legge 
regionale 27 dicembre 1983, n. 52 o in zone «F» destinate ad attrezzature ed impianti di 
interesse generale, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 2 aprile 1968. 
 
5. La Giunta regionale detta i criteri per la compatibilità ambientale ed urbanistica degli 
interventi di cui al presente articolo.».
 
- Per il testo vigente dell’art. 30 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, si vedano 
le note all’art. 65, commi 2 e 4.
 
- Il testo vigente degli artt. 31 e 48 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (si 
vedano le note all’art. 13, commi 2 e 9), a seguito delle abrogazioni apportate dalla 
presente legge, è il seguente: 
               
«Art. 31
Norma transitoria del Piano attuativo.
 
1. Per gli strumenti urbanistici attuativi o loro varianti adottati dai Comuni prima della 
data di entrata in vigore della presente legge si applicano le norme procedurali e di 
approvazione previste da leggi statali e regionali vigenti alla data suddetta. 
 
2. Abrogato. 
 
Art. 48
Norma finale.
 
1. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge la Provincia predispone il documento preliminare del P.T.C.P. e lo invia 
alla Regione ed agli enti di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 10 aprile 
1995, n. 28. 
 
2. Entro dodici mesi dall'avvenuta approvazione del P.T.C.P. i Comuni adeguano il proprio 
strumento urbanistico generale alle norme della presente legge. 
 
3. Abrogato.».
 
- Per il testo vigente dell’art. 20, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, si vedano 
le note all’art. 33, commi 2 e 5.
 
- Il testo vigente dell’art. 4 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (si vedano le note 
all’art. 3, comma 1, lett. b) e d) e 3, lett. b)), a seguito delle abrogazioni apportate dalla 
presente legge è il seguente:
 
«Art. 4
Rapporti interregionali.
 
1. La Regione dell'Umbria attraverso il P.U.T. definisce gli elementi strutturali per rendere 
operativi gli obiettivi contenuti negli atti di cui all'articolo 3 anche tramite accordi o 
intese interregionali. 
 
2. Nei territori dell'Umbria, indicati nella carta n. 1 del P.U.T., ai fini della valorizzazione 
dei rapporti di cooperazione e competizione tra aree confinanti, la Regione, le province 
ed i comuni, nella approvazione dei rispettivi atti di programmazione e pianificazione, 
definiscono, previa stipula di specifici accordi o intese, gli interventi di interesse comune 
e li sottopongono agli enti locali delle altre regioni. 
 
3. Abrogato.».
 
- Per la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, si vedano le note all’art. 24, commi 1, 2, 
3, 9, 11 e 13.
 
- La legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, recante “Norme per l'esercizio delle funzioni 
amministrative per la protezione delle bellezze naturali e dei beni ambientali”, è 
pubblicata nel B.U.R. 6 marzo 1980, n. 14
 
- La legge regionale 8 giugno 1984, n. 29, recante “Norme urbanistiche ed ambientali 
modificative ed integrative delle L.R. 3 giugno 1975, n. 40, L.R. 9 maggio 1977, n. 20, 
L.R. 4 marzo 1980, n. 14, L.R. 18 marzo 1980, n. 19 e L.R. 2 maggio 1980, n. 37”, è 
pubblicata nel B.U.R. 14 giugno 1984, n. 42.
 
- Per la legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, si veda la nota all’art. 41, commi 1 e 2, 
alinea. 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, addì 22 febbraio 2005

LORENZETTI

 

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