LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 22-02-2005
REGIONE UMBRIA

«Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale».

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 11
del 9 marzo 2005
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73  
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

 

 


TITOLO III
ATTUAZIONE DEL PRG

CAPO I
STRUMENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PRG

ARTICOLO 24

(Adozione e approvazione del piano attuativo)

1. Il comune comunica al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della 
domanda, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli 
articoli 4 e 5 della l. 241/1990 e successive modificazioni.

2. Il responsabile del procedimento, qualora accerti l’incompletezza degli 
elaborati del piano attuativo previsti dalle relative normative, dichiara con 
apposito atto l’irricevibilità della domanda. Qualora accerti la necessità di 
applicare la valutazione d’impatto ambientale di cui alla legge regionale 9 
aprile 1998, n. 11, oppure la valutazione di incidenza di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, oltre a dichiarare 
l’irricevibilità della domanda, consegna contemporaneamente all’interessato 
la dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 2, lettera e) della l.r. 11/1998, 
qualora ne sussistano le condizioni.

3. Il piano attuativo è adottato dal comune ed è depositato presso gli uffici 
comunali fino alla scadenza di cui al comma 5. Nella deliberazione di 
adozione è dichiarata la eventuale sussistenza dei requisiti di piano 
attuativo con previsioni planovolumetriche anche ai fini dell’applicazione 
dell’art. 20, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2004. 

4. L’avviso dell’effettuato deposito è pubblicato nel BUR e successivamente 
è affisso all’albo pretorio del comune con gli estremi della pubblicazione nel 
BUR. Lo stesso può essere reso noto anche attraverso altre forme di 
pubblicità.

5. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BUR, 
chiunque può presentare osservazioni e opposizioni al piano attuativo.

6. Le osservazioni e le opposizioni sono depositate presso gli uffici comunali 
e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia.

7. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la 
presentazione delle osservazioni e opposizioni, chiunque ne abbia 
interesse può presentare repliche. 

8. Il regolamento comunale può prevedere l’adozione da parte della Giunta 
comunale dei piani attuativi. 

9. Il comune, in sede di adozione del piano attuativo e tenuto conto della 
relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, relativa alle aree 
interessate, nonché degli studi di microzonazione sismica di dettaglio nei 
casi previsti dalle normative vigenti, esprime parere ai fini dell’articolo 89 del 
d.p.r. 380/2001 ed ai fini idrogeologici e idraulici, sentito il parere della 
commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio. 

10. Il piano attuativo è approvato dal comune previa valutazione delle 
osservazioni, delle opposizioni, delle repliche presentate e delle eventuali 
osservazioni conseguenti alla verifica di cui all'articolo 25. 

11. Il piano attuativo è approvato previo parere vincolante della provincia, da 
rendersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, 
limitatamente alle zone sottoposte ai vincoli di cui al d.lgs. 42/2004 ed alle 
aree o immobili di cui all’articolo 4, comma 2, della l.r. 1/2004.

12. L'accoglimento delle osservazioni e delle opposizioni non comporta una 
nuova pubblicazione del piano attuativo ai fini di ulteriori osservazioni.

13. L’approvazione di piani attuativi di iniziativa privata, conformi alle norme 
ed agli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati, deve intervenire entro 
il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione 
dell’istanza corredata degli elaborati previsti dalle relative normative e dal 
regolamento edilizio comunale. Qualora vi sia necessità di preventivi pareri 
o nulla osta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui tali atti sono 
acquisiti. Il responsabile del procedimento può convocare, anche su 
richiesta del proponente, ai fini dell’acquisizione di pareri o nullaosta una 
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14bis, 14ter, 14 quater della 
legge 7 agosto 1990, n. 241.

14. Il termine di novanta giorni di cui al comma 13 può essere interrotto una 
sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla 
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di 
documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che 
non siano già nella disponibilità dell’amministrazione. In tal caso il termine 
di novanta giorni decorre dalla data di ricezione della documentazione 
integrativa.

15. I piani attuativi di iniziativa pubblica sono predisposti entro centottanta 
giorni dalla data in cui l’amministrazione comunale ha assunto formalmente 
l’impegno di procedere alla loro redazione; l’adozione avviene nei 
successivi novanta giorni. L’approvazione del piano attuativo di iniziativa 
pubblica deve intervenire nei quarantacinque giorni successivi alla 
scadenza del termine per le osservazioni, le opposizioni e le repliche.

16. Il piano attuativo può essere approvato anche in variante al PRG, parte 
operativa, nel rispetto delle previsioni dei piani, delle normative e delle 
procedure di deposito e pubblicazione espressamente richiamate all’articolo 
17, comma 1.

17. La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo è 
trasmessa, entro quindici giorni, alla Regione che provvede alla 
pubblicazione della stessa nel BUR, dalla quale decorre l’efficacia dell’atto. 
Qualora il piano attuativo costituisca variante al PRG, parte operativa, il 
comune, unitamente alla deliberazione di cui sopra, trasmette alla Regione 
anche i relativi elaborati di variante, per quanto previsto all’articolo 16, 
commi 2 e 3. 

 

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CAPO VI
MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2004, N. 1

ARTICOLO 49

(Integrazioni dell’articolo 4)

1. All’articolo 4 della legge regionale n. 1/2004 dopo il comma 4 è aggiunto 
il seguente: 

“4 bis. Il regolamento edilizio comunale può prevedere che la Commissione 
comunale per la qualità architettonica e il paesaggio sia presieduta dal 
Sindaco o suo delegato, senza diritto di voto.”.

 

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