LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 22-02-2005
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ha approvato. LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge:   | |
ARTICOLO 24 (Adozione e approvazione del piano attuativo) 1. Il comune comunica al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della l. 241/1990 e successive modificazioni. 2. Il responsabile del procedimento, qualora accerti l’incompletezza degli elaborati del piano attuativo previsti dalle relative normative, dichiara con apposito atto l’irricevibilità della domanda. Qualora accerti la necessità di applicare la valutazione d’impatto ambientale di cui alla legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, oppure la valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, oltre a dichiarare l’irricevibilità della domanda, consegna contemporaneamente all’interessato la dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 2, lettera e) della l.r. 11/1998, qualora ne sussistano le condizioni. 3. Il piano attuativo è adottato dal comune ed è depositato presso gli uffici comunali fino alla scadenza di cui al comma 5. Nella deliberazione di adozione è dichiarata la eventuale sussistenza dei requisiti di piano attuativo con previsioni planovolumetriche anche ai fini dell’applicazione dell’art. 20, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2004. 4. L’avviso dell’effettuato deposito è pubblicato nel BUR e successivamente è affisso all’albo pretorio del comune con gli estremi della pubblicazione nel BUR. Lo stesso può essere reso noto anche attraverso altre forme di pubblicità. 5. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BUR, chiunque può presentare osservazioni e opposizioni al piano attuativo. 6. Le osservazioni e le opposizioni sono depositate presso gli uffici comunali e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. 7. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni e opposizioni, chiunque ne abbia interesse può presentare repliche. 8. Il regolamento comunale può prevedere l’adozione da parte della Giunta comunale dei piani attuativi. 9. Il comune, in sede di adozione del piano attuativo e tenuto conto della relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, relativa alle aree interessate, nonché degli studi di microzonazione sismica di dettaglio nei casi previsti dalle normative vigenti, esprime parere ai fini dell’articolo 89 del d.p.r. 380/2001 ed ai fini idrogeologici e idraulici, sentito il parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio. 10. Il piano attuativo è approvato dal comune previa valutazione delle osservazioni, delle opposizioni, delle repliche presentate e delle eventuali osservazioni conseguenti alla verifica di cui all'articolo 25. 11. Il piano attuativo è approvato previo parere vincolante della provincia, da rendersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, limitatamente alle zone sottoposte ai vincoli di cui al d.lgs. 42/2004 ed alle aree o immobili di cui all’articolo 4, comma 2, della l.r. 1/2004. 12. L'accoglimento delle osservazioni e delle opposizioni non comporta una nuova pubblicazione del piano attuativo ai fini di ulteriori osservazioni. 13. L’approvazione di piani attuativi di iniziativa privata, conformi alle norme ed agli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati, deve intervenire entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza corredata degli elaborati previsti dalle relative normative e dal regolamento edilizio comunale. Qualora vi sia necessità di preventivi pareri o nulla osta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui tali atti sono acquisiti. Il responsabile del procedimento può convocare, anche su richiesta del proponente, ai fini dell’acquisizione di pareri o nullaosta una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14bis, 14ter, 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. 14. Il termine di novanta giorni di cui al comma 13 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione. In tal caso il termine di novanta giorni decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa. 15. I piani attuativi di iniziativa pubblica sono predisposti entro centottanta giorni dalla data in cui l’amministrazione comunale ha assunto formalmente l’impegno di procedere alla loro redazione; l’adozione avviene nei successivi novanta giorni. L’approvazione del piano attuativo di iniziativa pubblica deve intervenire nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni, le opposizioni e le repliche. 16. Il piano attuativo può essere approvato anche in variante al PRG, parte operativa, nel rispetto delle previsioni dei piani, delle normative e delle procedure di deposito e pubblicazione espressamente richiamate all’articolo 17, comma 1. 17. La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo è trasmessa, entro quindici giorni, alla Regione che provvede alla pubblicazione della stessa nel BUR, dalla quale decorre l’efficacia dell’atto. Qualora il piano attuativo costituisca variante al PRG, parte operativa, il comune, unitamente alla deliberazione di cui sopra, trasmette alla Regione anche i relativi elaborati di variante, per quanto previsto all’articolo 16, commi 2 e 3.
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ARTICOLO 49 (Integrazioni dell’articolo 4) 1. All’articolo 4 della legge regionale n. 1/2004 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4 bis. Il regolamento edilizio comunale può prevedere che la Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio sia presieduta dal Sindaco o suo delegato, senza diritto di voto.”.
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