LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 18-11-2008
REGIONE UMBRIA

Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi
urbanistici ed edilizi.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 54
del 26 novembre 2008

 

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità)
 
1. La presente legge, al fine di promuovere la salvaguardia dell’integrità 
ambientale e il risparmio delle risorse naturali secondo i principi dello 
sviluppo sostenibile, definisce norme e criteri di sostenibilità da applicarsi 
agli strumenti di governo del territorio e agli interventi edilizi, stabilisce 
le modalità per la valutazione e la certificazione delle prestazioni di 
sostenibilità ambientale e degli edifici, nonché le forme di sostegno e di 
incentivazione promosse dalla Regione e dagli enti locali.

ARTICOLO 2

(Definizioni)
 
1. Ai fini della presente legge si definisce:
 
a) edificio: l’insieme di strutture portanti ed elementi costruttivi e 
architettonici reciprocamente connessi in modo da formare con continuità da 
cielo a terra una entità strutturalmente autonoma, sia isolata o collegata ad 
altri edifici adiacenti, composta da una o più unità immobiliari, 
indipendentemente dal regime delle proprietà;
 
b) prestazione ambientale: il risultato o il rendimento prodotto dalle 
caratteristiche edilizie, energetiche ed ambientali dell’edificio, misurato 
sulla base di appositi parametri riferiti alle caratteristiche del sito, al 
consumo delle risorse ed ai carichi ambientali dell’edificio;
 
c) sostenibilità ambientale: la valutazione dell’impatto prodotto da un 
edificio sull’ambiente naturale nel suo ciclo di vita, formulata attraverso un 
punteggio che misura le prestazioni ambientali dell’edificio stesso;
 
d) certificazione di sostenibilità ambientale: il documento attestante la 
sostenibilità ambientale dell’edificio conseguita in base alla verifica del 
punteggio secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla presente legge;
 
e) caratteristica del sito: il parametro relativo alle peculiarità ed alle 
condizioni del sito sul quale insiste l’edificio con riferimento agli aspetti 
morfologici, idrogeologici, geologici di sismicità naturale, storici e 
antropologici, climatici, all’orientamento ed alla vegetazione presente;
 
f) carico ambientale: il parametro delle prestazioni dell’edificio riferite al 
suo impatto sull’ambiente in termini di emissioni di gas, di scarichi, di 
rifiuti ed alla permeabilità dei suoli;
 
g) consumo di risorse: il parametro delle prestazioni dell’edificio riferite 
ai consumi energetici, alle acque ed ai materiali;
 
h) risorse naturali dell’ambiente: sono l’aria, l’acqua, il suolo, 
l’ecosistema della fauna, l’ecosistema della flora, il paesaggio, le fonti 
energetiche naturali.
 
2. Ai fini della presente legge si ha un uso sostenibile del territorio quando 
l’ambiente naturale, nella totalità dei suoi aspetti, viene considerato come 
risorsa limitata e quindi oggetto di salvaguardia privilegiando le condizioni 
di salute dei suoi abitanti presenti e futuri.
 
3. Ai fini della presente legge lo sviluppo sostenibile dell’edificato si ha 
quando, adottando materiali, tecniche e sistemi a basso impatto ambientale ed 
ecologici, è possibile realizzare ambienti interni salubri ed organismi 
edilizi la cui costruzione, manutenzione e gestione comportino basso uso di 
risorse non rinnovabili e di materiali non riciclabili, anche attraverso l’uso 
di soluzioni informatiche ed elettroniche volte a ridurre al minimo il consumo 
energetico.

ARTICOLO 3

(Oggetto e ambito di applicazione)
 
1. La certificazione di sostenibilità ambientale si applica agli edifici con 
destinazione residenziale, direzionale e per servizi. La certificazione 
riguarda:
 
a) la fase di progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione;
 
b) la fase di progettazione e di realizzazione di interventi di 
ristrutturazione edilizia ed urbanistica riferiti a tutte le unità immobiliari 
esistenti o previste;
 
c) il riconoscimento delle caratteristiche di sostenibilità ambientale degli 
edifici esistenti, anche sottoposti ad interventi di adeguamento che non 
rientrano nei casi di cui alla lettera b).
 
2. La certificazione di sostenibilità ambientale si ottiene attraverso la 
determinazione delle prestazioni ambientali di un edificio riferite ai 
seguenti requisiti:
 
a) la qualità dell’ambiente esterno;
 
b) il risparmio delle risorse naturali;
 
c) la riduzione dei consumi energetici;
 
d) la riduzione dei carichi ambientali;
 
e) la qualità dell’ambiente interno;
 
f) la qualità della gestione e del servizio;
 
g) l’integrazione con il sistema della mobilità pubblica.
 
3. Le prestazioni ambientali di un edificio vengono determinate attraverso 
l’utilizzo di apposite schede, contenute nel disciplinare tecnico di cui 
all’articolo 4, che individuano la categoria e gli indicatori delle 
prestazioni ambientali, gli strumenti e i metodi di verifica, le soluzioni 
tecniche di riferimento, la scala delle prestazioni ed i relativi punteggi.
 
4. La certificazione di sostenibilità ambientale è obbligatoria nel caso di 
realizzazione di edifici pubblici da parte della Regione, di enti, di agenzie 
e società regionali. È altresì obbligatoria per la realizzazione di edifici da 
parte di Province, Comuni e loro forme associative, nonché per edifici di 
edilizia residenziale di proprietà delle Agenzie Territoriali per l’Edilizia 
Residenziale (ATER).
 
5. Per gli interventi edilizi realizzati da soggetti privati la certificazione 
di sostenibilità ambientale è facoltativa.
 
6. La certificazione di sostenibilità ambientale non sostituisce la 
certificazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 
(Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 
nell’edilizia) ma ne utilizza le risultanze in sede di valutazione delle 
prestazioni ambientali dell’edificio.

ARTICOLO 4

(Disciplinare tecnico)
 
1. La Giunta regionale approva il disciplinare tecnico per la valutazione 
della sostenibilità ambientale degli edifici nel quale sono indicati i 
requisiti di riferimento, il metodo di verifica delle prestazioni ambientali e 
il sistema di valutazione delle stesse.
 
2. Il disciplinare tecnico stabilisce le soglie minime al di sotto delle quali 
non è previsto il rilascio della certificazione di sostenibilità ambientale 
nonché il punteggio e la classe associata al fabbricato. La classe costituisce 
riferimento per definire le priorità e graduare gli incentivi e le 
agevolazioni di cui agli articoli 17 e 18.

ARTICOLO 5

(Richiesta di certificazione)
 
1. Alla richiesta della certificazione di sostenibilità ambientale è allegata 
la seguente documentazione sottoscritta dal progettista, dal direttore dei 
lavori o da un tecnico esterno nominato dal committente iscritto agli ordini o 
al collegio:
 
a) una relazione che illustra le soluzioni adottate nella progettazione per le 
finalità di cui al presente Titolo;
 
b) la documentazione sulle prestazioni ambientali del fabbricato secondo i 
criteri del disciplinare tecnico di cui all’articolo 4 con la determinazione 
del punteggio e l’individuazione della classe di appartenenza dello stesso;
 
c) l’attestato di qualificazione energetica di cui al d.lgs. 192/2005;
 
d) una dichiarazione del direttore dei lavori attestante la rispondenza del 
fabbricato alle caratteristiche indicate nella relazione ed elaborati di 
progetto approvati dal Comune e dalla Provincia e documentazione di cui alle 
lettere a) e b).
 
2. La documentazione di cui al comma 1 è trasmessa al soggetto che rilascia la 
certificazione di sostenibilità ambientale. Lo stesso, previa verifica, 
provvede al rilascio della certificazione di sostenibilità ambientale entro 
trenta giorni dalla richiesta. 
 
3. La certificazione di sostenibilità ambientale può essere richiesta per 
edifici esistenti anche in assenza di interventi. Alla richiesta è allegata la 
documentazione di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

ARTICOLO 6

(Rilascio di certificazione)
 
1. La certificazione di sostenibilità ambientale è rilasciata dall’Agenzia 
Regionale per la Protezione Ambientale dell’Umbria (ARPA) e dagli altri 
soggetti certificatori individuati dalla Giunta regionale sulla base di 
requisiti definiti con norme regolamentari di cui all’articolo 19, comma 2, 
lettera c) su richiesta del proprietario dell’immobile o dell’avente titolo, 
ovvero del soggetto attuatore dell’intervento.
 
2. La certificazione di sostenibilità ambientale ha validità di dieci anni, 
decorsi i quali decadono i benefici di cui all’articolo 17, comma 3 salvo che 
esso sia rinnovato con le stesse modalità previste per il suo rilascio.
 
3. La certificazione di sostenibilità ambientale è affissa nell’edificio in 
luogo facilmente visibile e contiene almeno i seguenti dati:
 
a) la localizzazione, l’individuazione delle caratteristiche edilizie e la 
destinazione d’uso dell’edificio;
 
b) la classe di appartenenza ed il punteggio di valutazione dell’edificio;
 
c) la data del rilascio e la validità temporale.
 
4. Nel caso di compravendita o di cessione del godimento a qualunque titolo 
dell’edificio o di una sua singola unità immobiliare, la certificazione di 
sostenibilità ambientale, qualora ottenuta, è allegata all’atto di 
compravendita o all’atto di cessione del godimento, in originale o copia 
autentica.
 
5. La certificazione di sostenibilità ambientale, qualora ottenuta, è allegata 
alla documentazione da presentare al Comune ai fini del rilascio del 
certificato di agibilità di cui agli articoli 29 e 30 della legge regionale 18 
febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia).

ARTICOLO 7

(Strumenti di indagine territoriale)
 
1. Il Comune, per le finalità di cui alla presente legge, si dota delle 
seguenti carte tematiche a supporto delle scelte pianificatorie:
 
a) carta dei detrattori ambientali artificiali nella quale sono evidenziate le 
cave, gli invasi artificiali, le attività a rischio di incidente rilevante, 
gli allevamenti intensivi, le discariche, le centrali elettriche, le linee 
elettriche ad alta tensione e le altre sorgenti puntuali di rilevante  
emissione elettromagnetica;
 
b) carta dei rischi ambientali naturali nella quale sono rappresentate la 
vulnerabilità dei suoli sotto il profilo geologico, idrogeologico, sismico e 
degli acquiferi, nonché le aree ad elevata presenza di radon;
 
c) carta climatica nella quale sono rappresentati gli elementi relativi alla 
conoscenza della temperatura media mensile, della pluviometria, dell’umidità e 
dei venti;
 
d) carta dei regimi delle acque nella quale sono individuati le sorgenti, i 
pozzi ad uso idropotabile e gli ambiti con acquiferi di rilevante interesse.
 
2. Le carte a scala regionale di cui al comma 1 sono predisposte e aggiornate 
a cura della Regione e sono messe a disposizione del Comune che provvede ad 
integrarle con riferimento alle particolarità del proprio territorio.

ARTICOLO 8

(Criteri di uso sostenibile e tutela del territorio)
 
1. In fase di progettazione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, 
la natura del suolo è analizzata e valutata ai fini dell’uso sostenibile del 
territorio di cui all’articolo 2, comma 2, tenendo conto della sua vocazione 
naturale ambientale storica e paesaggistica, della situazione idrogeologica, 
delle falde sotterranee e della presenza di emissioni nocive.
 
2. L’individuazione di nuove aree per insediamenti ed infrastrutture tiene 
conto, già nelle fasi di studio preliminare, delle analisi morfologiche del 
terreno in modo da evitare l’utilizzazione di aree che comportano eccessivi 
sbancamenti tali da modificare sostanzialmente il profilo e le caratteristiche 
del terreno medesimo.
 
3. I nuovi insediamenti, al fine di garantire il rispetto del principio di uso 
sostenibile del territorio, assicurano:
 
a) la contiguità con ambiti già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti 
ed in corso di attuazione;
 
b) la possibilità di collegamento con il sistema delle aree verdi e dei 
servizi prevedendo appositi percorsi pedonali o ciclabili, indipendenti dal 
traffico veicolare;
 
c) nelle strutture e negli spazi pubblici o aperti al pubblico i livelli di 
sicurezza adeguati ai bisogni delle diverse fasce di età e dei diversamente 
abili, mediante l’inserimento nell’ambiente di elementi infrastrutturali o di 
arredo urbano privi di pericolosità;
 
d) la realizzazione di nuove aree produttive, industriali e artigianali, 
ecologicamente attrezzate garantendo il miglioramento delle infrastrutture e 
dei servizi, compresi quelli di carattere ambientale ed igienico-sanitario, 
della viabilità e del trasporto delle merci;
 
e) la definizione dei criteri per la realizzazione e riqualificazione delle 
aree destinate ad impianti produttivi a rischio di incidente rilevante, 
tenendo conto delle normative di settore e del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (PTCP);
 
f) la presenza di impianti di trattamento dei reflui e di smaltimento dei 
rifiuti, nonché le condizioni ottimali che consentano un adeguato 
approvvigionamento idrico ed energetico.
 
4. La realizzazione di nuovi insediamenti garantisce la tutela delle risorse 
naturali dell’ambiente definite all’articolo 2, comma 1, lettera h) e il 
rispetto delle caratteristiche storico morfologiche.

ARTICOLO 9

(Recupero dell’acqua piovana)
 
1. L’acqua piovana proveniente dalle coperture degli edifici è raccolta e 
riutilizzata sia per uso pubblico che privato al fine del razionale impiego 
delle risorse idriche, anche ai sensi di quanto disposto all’articolo 10 della 
legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli 
acquedotti – Norme per la revisione e l’aggiornamento del Piano regolatore 
generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 
2004, n. 33).
 
2. L’acqua piovana raccolta è riutilizzata, tra l’altro,  per i seguenti scopi:
 
a) manutenzione delle aree verdi pubbliche o private;
 
b) alimentazione integrativa delle reti antincendio;
 
c) autolavaggi, intesi sia come attività economica che uso privato;
 
d) usi domestici compatibili, previo parere dell’Azienda Unità Sanitaria 
Locale (USL), con particolare riferimento all’alimentazione delle reti duali 
che consentono, alternativamente, l’utilizzo di acqua proveniente dalla rete 
idrica pubblica e quella piovana recuperata o attinta dai pozzi.
 
3. I piani attuativi relativi a nuovi insediamenti o alla ristrutturazione 
urbanistica di quelli esistenti, prevedono la realizzazione di apposite 
cisterne di raccolta dell’acqua piovana, della relativa rete di distribuzione 
e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi 
all’interno dei lotti edificabili, ovvero al di sotto della rete stradale, dei 
parcheggi pubblici o delle aree verdi e comunque in siti orograficamente 
idonei. La quantità di acqua che tali cisterne devono raccogliere è definita 
applicando il dimensionamento di cui ai commi 5, 6 e 7.
 
4. Nella costruzione di nuovi edifici e negli interventi di ristrutturazione 
urbanistica di edifici esistenti, in assenza dei piani attuativi approvati con 
i requisiti di cui al comma 3, è obbligatorio il recupero delle acque piovane 
provenienti dalle coperture degli edifici per gli usi di cui al presente 
articolo, tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio 
ed erogazione. Il Comune, su richiesta motivata dell’interessato, può disporre 
la deroga dall’obbligo di cui al presente comma.
 
5. Il recupero delle acque piovane è obbligatorio quando si verificano 
entrambe le seguenti condizioni:
 
a) la superficie della copertura dell’edificio è superiore a cento metri 
quadrati;
 
b) sono presenti aree verdi irrigabili pertinenziali all’edificio aventi 
superficie superiore a duecento metri quadrati.
 
6. In presenza di coperture con superficie fino a trecento metri quadrati, 
l’accumulo deve avere una capacità totale non inferiore a trenta litri per 
metro quadrato di dette coperture, con un minimo di tremila litri.
 
7. In presenza di superficie superiore a trecento metri quadrati, la capacità 
totale dell’accumulo è pari al minor valore tra il rapporto di trenta litri 
per metro quadrato di copertura e il rapporto di trenta litri per metro 
quadrato di area verde irrigabile pertinenziale; la vasca di accumulo deve 
comunque assicurare una capacità minima di novemila litri.
 
8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono facoltative in caso di 
interventi di ampliamento e di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti 
o di realizzazioni di edifici pertinenziali, con superficie della copertura 
inferiore a cento metri quadrati, al servizio degli edifici principali.

ARTICOLO 10

(Permeabilità dei suoli)
 
1. Lo strumento urbanistico generale e il piano attuativo, al fine di tutelare 
i corpi idrici e garantire il loro ricarico naturale, fissano le percentuali 
minime di permeabilità dei suoli da calcolare sull’intera superficie dei 
comparti edificatori interessati, libera da costruzioni, nel modo seguente:
 
a) nei nuovi insediamenti a prevalente destinazione residenziale, la 
superficie permeabile non può essere inferiore al sessanta per cento;
 
b) nei nuovi insediamenti aventi destinazione produttiva o per servizi, la 
superficie permeabile non può essere inferiore al quaranta per cento.
 
2. Per gli interventi edilizi di nuova costruzione a prevalente destinazione 
residenziale, in assenza del piano attuativo approvato con i requisiti di cui 
al comma 1, si prevede una superficie permeabile per almeno il cinquanta per 
cento della superficie fondiaria del lotto libera da costruzioni.
 
3. Nel caso di nuovi edifici ricadenti in aree destinate ad attività 
produttive o per servizi, in assenza del piano attuativo approvato con i 
requisiti di cui al comma 1, la percentuale minima di superficie permeabile è 
stabilita al trenta per cento della superficie fondiaria del lotto libera da 
costruzioni.
 
4. Il Comune può consentire deroghe all’applicazione delle disposizioni del 
presente articolo nel caso di interventi nei centri storici e nei lotti di 
completamento residenziale, produttivo o per servizi, già parzialmente 
edificati.

ARTICOLO 11

(Criteri di uso sostenibile e tutela del territorio)
 
1. La realizzazione dei parcheggi deve garantire la tutela delle falde 
sotterranee da contaminazione dovuta all’infiltrazione di agenti inquinanti.
 
2. Nella realizzazione di parcheggi con finitura superficiale impermeabile e 
capienza non superiore a cinquanta posti auto, dopo la necessaria raccolta 
delle acque piovane è ammessa l’immissione nel sistema fognario delle acque 
chiare o, in alternativa, la dispersione diretta nel terreno a condizione che 
in corrispondenza del punto di dispersione sia realizzato un idoneo strato 
filtrante opportunamente dimensionato in relazione alla natura e permeabilità 
media del terreno.
 
3. Per la realizzazione di parcheggi con finitura superficiale impermeabile e 
capienza pari o superiore a cinquanta posti auto è obbligatoria la raccolta 
delle acque piovane ed il loro trattamento mediante appositi sistemi di 
separazione e raccolta degli oli inquinanti.
 
4. Per la realizzazione di parcheggi con finitura superficiale permeabile è 
ammessa la dispersione diretta nel terreno delle acque piovane solamente a 
condizione che inferiormente alla finitura superficiale dell’intera area 
interessata sia realizzato un idoneo strato filtrante opportunamente 
dimensionato in relazione alla natura e permeabilità del terreno.
 
5. Il riutilizzo delle acque piovane raccolte nei parcheggi per gli scopi di 
cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c) avviene previa depurazione 
mediante appositi sistemi di separazione e raccolta degli oli inquinanti.
 
6. Le prescrizioni di cui al presente articolo sono obbligatorie per i 
parcheggi realizzati successivamente all’entrata in vigore della presente 
legge. Per i parcheggi già esistenti con copertura impermeabile è obbligatorio 
l’adeguamento in occasione dei rifacimenti della finitura superficiale.

ARTICOLO 12

(Esposizione e soleggiamento degli edifici)
 
1. Lo strumento urbanistico generale localizza le aree per nuovi insediamenti 
in modo da ottenere il massimo soleggiamento e luminosità per gli edifici e 
favorire l’utilizzo di energia solare.
 
2. I piani attuativi relativi a comparti di nuova edificazione o ad interventi 
di ristrutturazione urbanistica garantiscono ad ogni singolo edificio la 
migliore insolazione e un efficiente utilizzo dell’energia solare.
 
3. I piani attuativi ed i progetti edilizi, per le finalità di cui ai commi 1 
e 2, sono corredati da un apposito studio ed opportune rappresentazioni 
grafiche relative alla condizione di insolazione degli insediamenti e degli 
edifici.

ARTICOLO 13

(Sistemi di riscaldamento)
 
1. Negli edifici plurifamiliari di nuova costruzione o interessati da 
interventi di totale ristrutturazione edilizia o urbanistica, dotati di 
impianto termico centralizzato, è obbligatoria la realizzazione di reti di 
distribuzione sezionate per ogni singola utenza, idonee all’utilizzo di 
sistemi di contabilizzazione differenziata delle calorie.

ARTICOLO 14

(Igiene urbana)
 
1. I piani attuativi relativi a comparti di nuova edificazione o di 
ristrutturazione urbanistica prevedono spazi idonei ad accogliere le 
attrezzature per la raccolta dei rifiuti urbani e per la raccolta 
differenziata. Prevedono, altresì, una adeguata sistemazione di tali spazi al 
fine di limitarne la visibilità ed evitarne la dispersione del materiale.

ARTICOLO 15

(Risparmio energetico e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile)
 
1. Negli edifici di nuova costruzione e in quelli oggetto di totale 
ristrutturazione edilizia o urbanistica è obbligatoria l’installazione di un 
impianto a pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria 
dimensionato per garantire una copertura non inferiore al cinquanta per cento 
del fabbisogno annuo della residenza o dell’attività insediata, salvo 
documentati impedimenti tecnici che non consentano il raggiungimento di tale 
soglia.
 
2. Negli edifici residenziali di nuova costruzione è obbligatoria 
l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili in grado di garantire una produzione non inferiore a un chilowatt 
per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica 
dell’intervento e ponendo particolare cura all’integrazione degli impianti nel 
contesto architettonico e paesaggistico.
 
3. Negli edifici destinati ad attività produttive di tipo industriale, 
artigianale o agricolo, nonché ad attività direzionali, commerciali e per 
servizi, di nuova costruzione e in quelli oggetto di totale ristrutturazione 
edilizia o urbanistica, con superficie utile coperta superiore a cento metri 
quadrati è obbligatoria l’installazione di impianti per la produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione 
non inferiore a cinque chilowatt, compatibilmente con la realizzabilità 
tecnica dell’intervento e ponendo particolare cura all’integrazione degli 
impianti nel contesto architettonico e paesaggistico.
 
4. Sono esclusi dall’applicazione dei commi 1, 2 e 3 gli edifici ricadenti nei 
centri storici.
 
5. Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, 
ambientali e paesaggistici.

ARTICOLO 16

(Biocompatibilità e uso dei materiali nei manufatti)
 
1. Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile dell’edificato gli interventi 
edilizi privilegiano l’uso dei materiali naturali riconducibili alle tipologie 
di costruzione tradizionali con particolare riferimento a quelli provenienti 
dalle produzioni locali.
 
2. Al fine di ridurre il carico ambientale prodotto dall’attività edilizia è 
privilegiato l’utilizzo di materiali e componenti edilizie con caratteristiche 
di ridotto impatto ambientale, naturali e non trattati con sostanze tossiche, 
nonché materiali capaci di garantire traspirabilità, igroscopicità, ridotta 
conducibilità elettrica, antistaticità, assenza di emissioni nocive, assenza 
di esalazioni nocive e polveri, stabilità nel tempo, inattaccabilità da muffe, 
elevata inerzia termica, biodegradabilità o riciclabilità, attestate dalla 
presenza di marchi o etichette di qualità ecologica.
 
3. Negli interventi di recupero degli edifici esistenti, la presenza di 
elementi e soluzioni costruttive che trovano piena rispondenza nei principi 
dell’architettura ecologica, deve essere mantenuta attraverso la conservazione 
e il ripristino degli elementi stessi o la sostituzione con materiali che ne 
mantengano inalterate le caratteristiche originali di qualità edilizia e 
biocompatibilità.

ARTICOLO 17

(Incentivi economici)
 
1. La Giunta regionale, per le finalità di cui alla presente legge:
 
a) concede contributi finalizzati a promuovere il processo di certificazione 
di sostenibilità  ambientale degli edifici ed a sostenere gli enti locali 
nella attuazione di concorsi di progettazione per la realizzazione di edifici 
che ottengano la certificazione di sostenibilità medesima;
 
b) stipula apposita convenzione con gli istituti di credito per agevolare, 
mediante la riduzione degli oneri finanziari, i soggetti pubblici e privati 
che realizzano gli interventi previsti dalla presente legge.
 
2. Il Comune può prevedere, in favore di coloro che conseguono la 
certificazione di sostenibilità ambientale, la riduzione degli oneri di 
urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione, anche in base ai criteri 
e alle disposizioni regionali emanate ai sensi dell’articolo 12, comma 1, 
lettera b) della l.r. 1/2004. È altresì consentito il rimborso degli oneri già 
corrisposti da richiedere entro il termine di validità del titolo abilitativo.
 
3. Il Comune può riconoscere incentivi in materia di imposte o tasse comunali 
per i proprietari di edifici che conseguono la certificazione di sostenibilità 
ambientale di cui alla presente legge.

ARTICOLO 18

(Altre forme di incentivazione e diffusione)
 
1. La Regione, in sede di finanziamento di programmi e progetti edilizi ed 
urbanistici, privilegia quelli che ottengono la certificazione di 
sostenibilità ambientale.
 
2. La Regione predispone programmi, progetti e strumenti di informazione, 
educazione e formazione volti alla conoscenza dei criteri di sostenibilità 
ambientale degli edifici, anche avvalendosi della collaborazione di enti 
tecnico-scientifici, di agenzie, di ordini professionali e di associazioni 
operanti nel settore dell’edilizia, aventi i seguenti obiettivi:
 
a) la sensibilizzazione delle imprese di costruzione, delle maestranze, delle 
scuole e degli utenti finali per favorire la conoscenza e la diffusione di 
comportamenti;
 
b) lo sviluppo e la qualificazione dei servizi tecnologici degli edifici;
 
c) la formazione di esperti qualificati in materia di sostenibilità ambientale 
negli interventi edilizi e l’aggiornamento professionale.
 
3. La Giunta regionale, per l’incentivazione delle soluzioni più avanzate 
anche dal punto di vista architettonico adottate nell’ambito della 
certificazione ambientale degli edifici, prevede l’assegnazione di 
riconoscimenti per gli edifici che raggiungono le migliori prestazioni.
 
4. È istituito il registro degli edifici che hanno conseguito la 
certificazione di sostenibilità ambientale contenente l’elenco dei fabbricati, 
le caratteristiche di sostenibilità, il punteggio e la classe di appartenenza.

ARTICOLO 19

(Compiti della Regione)
 
1. La Giunta regionale predispone e adotta la cartografia di cui all’articolo 
7.
 
2. La Giunta regionale adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, norme regolamentari attuative con particolare 
riferimento:
 
a) alla definizione del disciplinare tecnico per la valutazione della 
sostenibilità ambientale degli edifici di cui all’articolo 3, comma 6;
 
b) alla definizione dei criteri sulle caratteristiche ed utilizzazione dei 
materiali di cui all’articolo 16;
 
c) alla definizione dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1.

ARTICOLO 20

(Compiti dei Comuni)
 
1. I Comuni, entro duecentoquaranta giorni dall’emanazione da parte della 
Regione delle norme regolamentari di cui all’articolo 19:
 
a) adeguano il regolamento comunale per l’attività edilizia alle disposizioni 
della presente legge e delle relative norme regolamentari;
 
b) stabiliscono la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e del 
costo di costruzione ai sensi dell’articolo 17, comma 2;
 
c) definiscono gli incentivi in materia di imposte o tasse comunali ai sensi 
dell’articolo 17, comma 3.
 
2. I Comuni, nella formazione e approvazione degli strumenti urbanistici, 
applicano le disposizioni di urbanistica ed edilizia sostenibile di cui alla 
presente legge.

ARTICOLO 21

(Controlli e sanzioni)
 
1. Il Comune in applicazione dell’articolo 39 della l.r. 1/2004, esercita il 
controllo sulla rispondenza degli interventi sottoposti alla certificazione di 
sostenibilità ambientale avvalendosi anche del supporto tecnico dell’ARPA.
 
2. Il Comune, in caso di difformità o inadempienze accertate nell’ambito 
dell’attività di controllo di cui al comma 1, invita l’interessato ad 
adempiere agli obblighi assunti entro un congruo termine, decorso inutilmente 
il quale dispone la decadenza dai benefici conseguiti, dandone comunicazione 
al soggetto certificatore ai fini dell’annullamento della certificazione di 
sostenibilità ambientale.
 
3. Il Comune, nel caso in cui i benefici di cui al comma 2 abbiano determinato 
la riduzione del contributo di costruzione di cui all’articolo 17, comma 2 
dispone il pagamento dello stesso.

ARTICOLO 22

(Norme finali)
 
1. Le disposizioni della presente legge prevalgono sulle normative 
urbanistiche ed edilizie dei Comuni e delle Province, salvo che queste non 
prevedano parametri e disposizioni più restrittive.
 
2. Ai procedimenti concernenti il rilascio del titolo abilitativo e l’adozione 
di piani attuativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente 
legge non si applicano le disposizioni della presente legge.
 
3. Le disposizioni concernenti il rilascio della certificazione di 
sostenibilità ambientale di cui alla presente legge si applicano 
successivamente all’entrata in vigore delle norme regolamentari di cui 
all’articolo 19.

ARTICOLO 23

(Clausola valutativa)
 
1. Trascorsi due anni dell’entrata in vigore della presente legge e con 
cadenza biennale, entro il 31 dicembre, la Giunta regionale presenta al 
Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi 
di promozione e sostegno della sostenibilità ambientale, che contenga risposte 
documentate con particolare riferimento ai seguenti profili e quesiti:
 
a) le forme di incentivazione, promozione, sensibilizzazione e di formazione 
promosse dalla Regione;
 
b) l’entità dei contributi concessi per promuovere il processo di 
certificazione di sostenibilità ambientale;
 
c) nel periodo di tempo considerato specificare, per classi di Comuni, le 
tipologie degli edifici pubblici e privati che hanno conseguito la 
certificazione di sostenibilità ambientale;
 
d) tipologia ed entità dei contributi concessi ai sensi dell’articolo 17, 
comma 1, lettera a);
 
e) tipologia ed entità delle agevolazioni fiscali e degli incentivi concessi 
dai Comuni;
 
f) in che misura la concessione dei contributi regionali e incentivi comunali 
ha inciso sullo sviluppo di interventi di edilizia sostenibile nel territorio 
umbro;
 
g) in quale misura si può valutare l’impatto della legislazione sul mercato 
immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione e su quelle che producono 
materiali e componenti per l’edilizia;
 
h) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della presente legge e 
le possibili soluzioni.
 
2. Entro un anno dall’entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 
19, comma 2 la Giunta regionale fornisce al Consiglio regionale l’elenco dei 
Comuni che hanno adottato le carte tematiche di cui all’articolo 7 e hanno 
provveduto all’adeguamento degli strumenti urbanistici generali e attuativi 
anche in riferimento ai nuovi insediamenti.

ARTICOLO 24

(Norma finanziaria)
 
omissis
 



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