LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 21-10-1997
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Il Commissario del Governo ha apposto il visto. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge:   | |||||||||
ARTICOLO 14 (Regolamento edilizio ed urbanistico). 1. Il regolamento edilizio ed urbanistico comunale disciplina l'attività edilizia e gli interventi ad attuazione diretta. Esso disciplina, tra l'altro: a) il funzionamento della Commissione edilizia comunale e la sua composizione; b) le normative edilizie relative alle singole tipologie di intervento e la disciplina per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, nonchè per gli interventi di completamento o ampliamento degli edifici in coerenza ai contenuti ed ai parametri stabiliti dal P.R.G.; c) le norme specifiche per la realizzazione degli impianti tecnologici, per la sicurezza delle costruzioni, per il contenimento energetico e per l'abbattimento delle barriere architettoniche; d) le norme di riferimento per l'apertura di nuovi accessi ai fabbricati sulla via pubblica e per le aperture esterne degli edifici, nonchè quelle per la realizzazione di corpi aggettanti su spazi pubblici; e) le norme per l'esatto calcolo dei parametri edilizi ed urbanistici. 2. Il regolamento edilizio è approvato con delibera del Consiglio comunale. 3. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta indirizzi per la formazione del regolamento edilizio comunale.
| |||||||||
ARTICOLO 20 (Elementi del Piano attuativo). 1. Il Piano attuativo è costituito da: a) relazione tecnica illustrativa degli interventi, delle motivazioni e dei criteri seguiti dal piano, con riferimento alle previsioni del P.R.G.; b) rappresentazioni grafiche con contenuto planimetrico, altimetrico e planovolumetrico per riprodurre le previsioni del piano in scala non inferiore al rapporto 1:500, ed in particolare per indicare dettagliatamente: I - gli elementi di arredo edilizio ed urbano, comprese le sedi necessarie per la raccolta dei rifiuti; II - il sistema del verde pubblico e privato con la tipologia e quantità delle alberature da scegliere tra quelle autoctone e comunque più comunemente usate nell'arredo urbano; III - il sistema della viabilità veicolare, pedonale ed eventualmente di quella ciclabile, nonchè dei parcheggi nel rispetto delle diverse esigenze di mobilità ; IV - le aree di sosta del sistema di trasporto pubblico; c) il programma 1ndicante le opere e gli interventi da effettuare da parte della pubblica amministrazione; d) uno schema di convenzione per disciplinare i rapporti connessi all'attuazione del piano attuativo, come previsto dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, anche in riferimento alla previsione di massima dei costi delle opere occorrenti per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano e di quelle per l'acquisizione delle aree; e) norme di attuazione per assicurare il rispetto delle previsioni e dei contenuti del P.R.G.; f) gli elenchi delle proprietà e la individuazione delle aree destinate all'acquisizione; g) relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, relativa alle aree interessate, redatta secondo le direttive nazionali e regionali; h) relazione agroforestale, ove previsto dal P.R.G., che indirizzi, nelle aree destinate a verde, la scelta e la collocazione delle specie da utilizzare in tali ambiti; i) dichiarazione del tecnico abilitato attestante la conformità delle previsioni del piano al P.R.G., al regolamento edilizio comunale ed alla pianificazione comunale di settore vigenti, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, di quelle previste per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per il contenimento dei consumi energetici, ove applicabili.
| |||||||||
ARTICOLO 38 (Attribuzione e deleghe di funzioni amministrative alle Province). 1. Sono attribuite alle Province per i rispettivi territori le seguenti funzioni: a) la emissione di nulla osta al rilascio di concessioni edilizie in deroga alle norme del P.R.G. e dei regolamenti edilizi, ivi comprese le deroghe alle altezze stabilite dalle norme urbanistico- edilizie per le costruzioni alberghiere; b) la richiesta ai Comuni, ai sensi del comma 3 dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e la scelta delle aree di cui al comma 4 dello stesso articolo; c) la sospensione o demolizione di opere non rispondenti alle prescrizioni di piani urbanistici vigenti o alle norme di regolamento edilizio, di cui all'articolo 26 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni; d) la sospensione dei lavori prevista dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modifiche ed integrazioni; e) i poteri di annullamento di cui all'articolo 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche. 2. Sono attribuite al Presidente della Giunta provinciale le funzioni del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 3. E' delegata alle Province l'emissione del parere vincolante, preliminare alla approvazione dei piani attuativi comunali di cui al Titolo II, limitatamente alle zone sottoposte ai vincoli indicati all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431. Le funzioni di cui al presente comma sono svolte dalle Province successivamente all'approvazione del P.R.G. ai sensi della presente legge. Fino all'approvazione del P.R.G. ai sensi della presente legge l'emissione del parere vincolante di cui al presente comma è espresso dalla Giunta regionale. 4. La Provincia invia alla Regione semestralmente una relazione informativa sulla gestione delle deleghe e sui provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo. 5. Copia degli atti adottati dal Presidente della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono trasmessi alla Regione entro dieci giorni dalla loro adozione.
Note all'art. 38, commi 1, 2, 3 e 5: - Il testo dell'art. 51, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (si vedano le note all'art. 17, comma unico), è il seguente: "51. Omissis. La deliberazione del consiglio comunale è adottata entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione oppure dagli enti costruttori e diventa esecutiva dopo l'approvazione dell'organo di controllo che deve pronunciare entro venti giorni dalla data di trasmissione della delibera, con gli effetti nel caso di silenzio stabiliti dall'articolo 20 della legge 6 agosto 1967, n. 765. Omissis". - Il testo degli artt. 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (si veda la nota all'art. 15, comma 1), è il seguente: "26. Sospensione o demolizione di opere difformi dal piano regolatore. - Quando siano eseguite, senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa, opere non rispondenti alle prescrizioni del piano regolatore, del programma di fabbricazione ed alle norme del regolamento edilizio, il Ministro per i lavori pubblici per i Comuni capoluoghi di provincia, o il provveditore regionale alle opere pubbliche, per gli altri Comuni possono disporre la sospensione o la demolizione delle opere, ove il Comune non provveda nel termine all'uopo fissato. I provvedimenti di demolizione sono emessi, previo parere rispettivamente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Comitato tecnico amministrativo, entro cinque anni dalla dichiarazione di abitabilità o di agibilità e per le opere eseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge entro cinque anni da quest'ultima data. I provvedimenti di sospensione o di demolizione sono notificati a mezzo dell'ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, al titolare della licenza o in mancanza di questa al proprietario della costruzione, nonchè al direttore dei lavori ed al titolare dell'impresa che li ha eseguiti o li sta eseguendo e comunicati all'Amministrazione comunale. La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica. Entro tale periodo di tempo il Ministro per i lavori pubblici, o il provveditore regionale alle opere pubbliche, nel caso di cui al primo comma del presente articolo, adotta i provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino, in mancanza dei quali la sospensione cessa di avere efficacia. I provvedimenti di sospensione e di demolizione vengono resi noti al pubblico mediante affissione nell'albo pretorio del Comune. Con il provvedimento che dispone la modifica delle costruzioni, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il trasgressore deve procedere, a sue spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il Ministro per i lavori pubblici, o il provveditore regionale alle opere pubbliche nel caso di cui al primo comma del presente articolo, dispone la esecuzione in danno dei lavori. Le spese relative all'esecuzione in danno sono riscosse con le norme stabilite dal testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Al pagamento delle spese sono solidalmente obbligati il committente, il titolare dell'impresa che ha eseguito i lavori e il direttore dei lavori qualora non abbia contestato ai detti soggetti e comunicato al Comune la non conformità delle opere rispetto alla licenza edilizia. 27. Annullamento di autorizzazioni comunali. - Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a prescrizioni del piano regolatore o del programma di fabbricazione od a norme del regolamento edilizio, ovvero in qualsiasi modo costituiscano violazione delle prescrizioni o delle norme stesse possono essere annullati, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per l'interno. Per le deliberazioni ed i provvedimenti comunali anteriori alla entrata in vigore della presente legge, il termine di dieci anni decorre dalla data della stessa. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al primo comma, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare della licenza, al proprietario della costruzione e al progettista, nonchè alla Amministrazione comunale con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato. In pendenza delle procedure di annullamento il Ministro per i lavori pubblici può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, ai soggetti di cui al precedente comma e da comunicare all'Amministrazione comunale. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al primo comma. Intervenuto il decreto di annullamento si applicano le disposizioni dell'articolo 26. Il termine per il provvedimento di demolizione è stabilito in sei mesi dalla data del decreto medesimo. Al pagamento delle spese previste dal penultimo comma dell'articolo 26 sono solidalmente obbligati il committente ed il progettista delle opere. I provvedimenti di sospensione dei lavori e il decreto di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del Comune". - Il testo dell'articolo unico, secondo comma, della legge 3 novembre 1952, n. 1902, recante "Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori" (pubblicata nella G.U. n. 286 del 10 dicembre 1952), come modificato dalle leggi 21 dicembre 1955, n. 1357 (in G.U. n. 11 del 14 gennaio 1956) e 30 luglio 1959, n. 615 (in G.U. n. 195 del 14 agosto 1959), è il seguente: "Articolo unico. - Omissis A richiesta del sindaco, e per il periodo suddetto, il prefetto, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione del piano. Omissis". - Il testo dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie" (si vedano le note all'art. 3, commi 2, lett. d) ed e), e 3), come modificato dal decreto legge 23 aprile 1985, n. 146 (nella G.U. n. 97 del 24 aprile 1985), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298 (in G.U. n. 146 del 22 giugno 1985), è il seguente: "7. Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali. - Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. Il sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi del successivo articolo 8, ingiunge la demolizione. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi del termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonchè quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente. L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del sindaco a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità , l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite la competente prefettura, al Ministro dei lavori pubblici. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 4 ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal terzo comma del medesimo articolo 4, il presidente della giunta regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dal successivo articolo 20 della presente legge, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita". - Per il testo dell'art. 1, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, si vedano le note all'art. 21, commi 5, 8 e 10.
|