LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 21-10-1997
REGIONE UMBRIA

Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di
modificazione delle LL.RR. 2 settembre 1974, n. 53, 18 aprile 1989,
26, 17 aprile 1991, n. 6 e 10 aprile 1995, n. 28.

Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52  
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

 

 

ARTICOLO 14

               (Regolamento edilizio ed urbanistico).
    1.  Il  regolamento  edilizio  ed urbanistico comunale disciplina
l'attività  edilizia e gli interventi  ad  attuazione  diretta.  Esso
disciplina, tra l'altro:
    a)  il funzionamento della Commissione edilizia comunale e la sua
composizione;
    b) le normative  edilizie  relative  alle  singole  tipologie  di
intervento e la disciplina per il recupero del patrimonio edilizio ed
urbanistico  esistente, nonchè  per gli interventi di completamento o
ampliamento degli edifici in coerenza ai contenuti  ed  ai  parametri
stabiliti dal P.R.G.;
    c)  le  norme  specifiche  per  la  realizzazione  degli impianti
tecnologici, per la sicurezza delle costruzioni, per il  contenimento
energetico e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
    d)  le  norme  di  riferimento per l'apertura di nuovi accessi ai
fabbricati sulla  via  pubblica  e  per  le  aperture  esterne  degli
edifici,  nonchè   quelle per la realizzazione di corpi aggettanti su
spazi pubblici;
    e) le  norme  per  l'esatto  calcolo  dei  parametri  edilizi  ed
urbanistici.
    2.   Il  regolamento  edilizio  è   approvato  con  delibera  del
Consiglio comunale.
    3. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di  entrata  in
vigore  della  presente  legge, detta indirizzi per la formazione del
regolamento edilizio comunale.

 

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ARTICOLO 20

                   (Elementi del Piano attuativo).
    1. Il Piano attuativo è  costituito da:
    a)   relazione   tecnica  illustrativa  degli  interventi,  delle
motivazioni e dei criteri seguiti dal  piano,  con  riferimento  alle
previsioni del P.R.G.;
    b)   rappresentazioni   grafiche   con   contenuto  planimetrico,
altimetrico e planovolumetrico per riprodurre le previsioni del piano
in scala non inferiore al  rapporto  1:500,  ed  in  particolare  per
indicare dettagliatamente:
    I  -  gli elementi di arredo edilizio ed urbano, comprese le sedi
necessarie per la raccolta dei rifiuti;
    II - il sistema del verde pubblico e privato con la  tipologia  e
quantità   delle  alberature  da  scegliere  tra  quelle  autoctone e
comunque più  comunemente usate nell'arredo urbano;
    III  -  il  sistema  della  viabilità   veicolare,  pedonale   ed
eventualmente di quella ciclabile, nonchè  dei parcheggi nel rispetto
delle diverse esigenze di mobilità ;
    IV - le aree di sosta del sistema di trasporto pubblico;
    c) il programma 1ndicante le opere e gli interventi da effettuare
da parte della pubblica amministrazione;
    d) uno schema di convenzione per disciplinare i rapporti connessi
all'attuazione  del  piano  attuativo,  come previsto dall'articolo 8
della legge  6  agosto  1967,  n.  765,  anche  in  riferimento  alla
previsione  di  massima  dei  costi  delle  opere  occorrenti  per le
sistemazioni generali necessarie per  l'attuazione  del  piano  e  di
quelle per l'acquisizione delle aree;
    e)   norme   di  attuazione  per  assicurare  il  rispetto  delle
previsioni e dei contenuti del P.R.G.;
    f) gli elenchi delle proprietà  e la  individuazione  delle  aree
destinate all'acquisizione;
    g) relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, relativa alle
aree interessate, redatta secondo le direttive nazionali e regionali;
    h)   relazione   agroforestale,  ove  previsto  dal  P.R.G.,  che
indirizzi, nelle aree destinate a verde, la scelta e la  collocazione
delle specie da utilizzare in tali ambiti;
    i)  dichiarazione del tecnico abilitato attestante la conformità 
delle  previsioni  del  piano  al  P.R.G.,  al  regolamento  edilizio
comunale  ed alla pianificazione comunale di settore vigenti, nonchè 
il rispetto delle norme di sicurezza, delle norme igienico-sanitarie,
di quelle previste per l'abbattimento delle barriere  architettoniche
e per il contenimento dei consumi energetici, ove applicabili.

 

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ARTICOLO 38

       (Attribuzione e deleghe di funzioni amministrative alle
Province).
    1.  Sono  attribuite  alle Province per i rispettivi territori le
seguenti funzioni:
    a) la emissione di nulla osta al rilascio di concessioni edilizie
in deroga alle norme  del  P.R.G.  e  dei  regolamenti  edilizi,  ivi
comprese  le  deroghe alle altezze stabilite dalle norme urbanistico-
edilizie per le costruzioni alberghiere;
    b) la richiesta ai Comuni, ai sensi del comma 3 dell'articolo  51
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e la scelta delle aree di cui al
comma 4 dello stesso articolo;
    c)  la  sospensione  o  demolizione di opere non rispondenti alle
prescrizioni di piani urbanistici vigenti o alle norme di regolamento
edilizio, di cui all'articolo 26 della legge 17 agosto 1942, n.  1150
e successive modifiche ed integrazioni;
    d) la sospensione dei lavori prevista dal comma 2 dell'articolo 1
della  legge  3  novembre  1952,  n.  1902  e successive modifiche ed
integrazioni;
    e) i poteri di annullamento di cui all'articolo 27 della legge 17
agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche.
    2. Sono attribuite al  Presidente  della  Giunta  provinciale  le
funzioni  del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 7
della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
    3. E' delegata alle Province l'emissione del  parere  vincolante,
preliminare  alla approvazione dei piani attuativi comunali di cui al
Titolo II, limitatamente alle zone  sottoposte  ai  vincoli  indicati
all'articolo  1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'articolo 1
della legge 8 agosto 1985, n. 431. Le funzioni  di  cui  al  presente
comma sono svolte dalle Province successivamente all'approvazione del
P.R.G.  ai  sensi  della  presente  legge.  Fino all'approvazione del
P.R.G.    ai  sensi  della  presente  legge  l'emissione  del  parere
vincolante  di  cui  al  presente  comma  è   espresso  dalla  Giunta
regionale.
    4. La Provincia invia alla Regione semestralmente  una  relazione
informativa sulla gestione delle deleghe e sui provvedimenti adottati
ai sensi del presente articolo.
    5.   Copia  degli  atti  adottati  dal  Presidente  della  Giunta
provinciale ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n.
47, sono  trasmessi  alla  Regione  entro  dieci  giorni  dalla  loro
adozione.

 
Note:

          Note all'art. 38, commi 1, 2, 3 e 5:
              -  Il  testo  dell'art. 51, terzo comma, della legge 22
          ottobre 1971, n. 865 (si vedano le note all'art. 17,  comma
          unico), è  il seguente:
              "51.  Omissis.  La deliberazione del consiglio comunale
          è  adottata entro trenta giorni dalla  richiesta  formulata
          dalla  Regione  oppure  dagli  enti  costruttori  e diventa
          esecutiva dopo l'approvazione dell'organo di controllo  che
          deve   pronunciare   entro   venti  giorni  dalla  data  di
          trasmissione della delibera, con gli effetti  nel  caso  di
          silenzio  stabiliti  dall'articolo  20 della legge 6 agosto
          1967, n. 765. Omissis".
              - Il testo degli artt. 26 e 27 della  legge  17  agosto
          1942, n. 1150 (si veda la nota all'art. 15, comma 1), è  il
          seguente:
              "26.  Sospensione  o  demolizione di opere difformi dal
          piano regolatore. - Quando siano eseguite, senza la licenza
          di  costruzione  o  in  contrasto  con  questa,  opere  non
          rispondenti  alle  prescrizioni  del  piano regolatore, del
          programma di fabbricazione ed alle  norme  del  regolamento
          edilizio,  il  Ministro  per i lavori pubblici per i Comuni
          capoluoghi di provincia, o il provveditore  regionale  alle
          opere  pubbliche,  per gli altri Comuni possono disporre la
          sospensione o la demolizione delle opere, ove il Comune non
          provveda nel termine all'uopo fissato. I  provvedimenti  di
          demolizione  sono emessi, previo parere rispettivamente del
          Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  e  del  Comitato
          tecnico    amministrativo,    entro   cinque   anni   dalla
          dichiarazione di abitabilità  o  di  agibilità   e  per  le
          opere  eseguite prima dell'entrata in vigore della presente
          legge entro cinque anni da quest'ultima data.
              I provvedimenti di sospensione o  di  demolizione  sono
          notificati  a mezzo dell'ufficiale giudiziario, nelle forme
          e con le modalità  previste dal Codice di procedura civile,
          al titolare della  licenza  o  in  mancanza  di  questa  al
          proprietario  della  costruzione,  nonchè  al direttore dei
          lavori ed al titolare dell'impresa che li ha eseguiti o  li
          sta eseguendo e comunicati all'Amministrazione comunale.
              La  sospensione  non  può  avere una durata superiore a
          tre mesi dalla data della notifica. Entro tale  periodo  di
          tempo  il Ministro per i lavori pubblici, o il provveditore
          regionale alle opere pubbliche, nel caso di  cui  al  primo
          comma   del   presente  articolo,  adotta  i  provvedimenti
          necessari per  la  modifica  delle  costruzioni  o  per  la
          rimessa  in  pristino, in mancanza dei quali la sospensione
          cessa di avere efficacia.
              I provvedimenti di sospensione e di demolizione vengono
          resi  noti  al  pubblico  mediante   affissione   nell'albo
          pretorio del Comune.
              Con  il  provvedimento  che  dispone  la modifica delle
          costruzioni, la rimessa in pristino o la demolizione  delle
          opere   è    assegnato   un   termine  entro  il  quale  il
          trasgressore  deve  procedere,  a   sue   spese   e   senza
          pregiudizio  delle  sanzioni  penali,  alla  esecuzione del
          provvedimento  stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il
          Ministro per i lavori pubblici, o il provveditore regionale
          alle opere pubbliche nel caso di cui  al  primo  comma  del
          presente  articolo,  dispone  la  esecuzione  in  danno dei
          lavori.
              Le spese relative all'esecuzione in danno sono riscosse
          con le norme stabilite dal testo  unico  sulla  riscossione
          delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio
          decreto  14  aprile  1910, n. 639. Al pagamento delle spese
          sono solidalmente obbligati  il  committente,  il  titolare
          dell'impresa  che  ha  eseguito i lavori e il direttore dei
          lavori qualora non abbia contestato  ai  detti  soggetti  e
          comunicato   al  Comune  la  non  conformità   delle  opere
          rispetto alla licenza edilizia.
              27. Annullamento di autorizzazioni  comunali.  -  Entro
          dieci  anni  dalla  loro  adozione  le  deliberazioni  ed i
          provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a
          prescrizioni  del  piano  regolatore  o  del  programma  di
          fabbricazione  od  a norme del regolamento edilizio, ovvero
          in   qualsiasi   modo   costituiscano   violazione    delle
          prescrizioni o delle norme stesse possono essere annullati,
          ai  sensi  dell'articolo  6  del  testo  unico  della legge
          comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo
          1934, n. 383, con decreto del Presidente  della  Repubblica
          su  proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto
          con quello per l'interno.
              Per  le  deliberazioni  ed  i  provvedimenti   comunali
          anteriori  alla  entrata in vigore della presente legge, il
          termine di dieci anni decorre dalla data della stessa.
              Il  provvedimento  di  annullamento  è   emesso   entro
          diciotto  mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al
          primo comma, ed  è   preceduto  dalla  contestazione  delle
          violazioni   stesse   al   titolare   della   licenza,   al
          proprietario della costruzione e  al  progettista,  nonchè 
          alla  Amministrazione  comunale  con  l'invito a presentare
          controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.
              In pendenza delle procedure di annullamento il Ministro
          per i lavori pubblici  può   ordinare  la  sospensione  dei
          lavori,   con   provvedimento  da  notificare  a  mezzo  di
          ufficiale giudiziario,  nelle  forme  e  con  le  modalità 
          previste dal Codice di procedura civile, ai soggetti di cui
          al  precedente  comma  e  da comunicare all'Amministrazione
          comunale. L'ordine di sospensione cessa di avere  efficacia
          se,  entro  sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato
          emesso il decreto di annullamento di cui al primo comma.
              Intervenuto il decreto di annullamento si applicano  le
          disposizioni dell'articolo 26.
              Il  termine  per  il  provvedimento  di  demolizione è 
          stabilito in sei mesi dalla data del decreto medesimo.
              Al pagamento delle spese previste dal  penultimo  comma
          dell'articolo 26 sono solidalmente obbligati il committente
          ed il progettista delle opere.
              I  provvedimenti di sospensione dei lavori e il decreto
          di annullamento vengono  resi  noti  al  pubblico  mediante
          l'affissione nell'albo pretorio del Comune".
              -  Il  testo  dell'articolo unico, secondo comma, della
          legge  3  novembre  1952,  n.  1902,  recante  "Misure   di
          salvaguardia   in   pendenza  dell'approvazione  dei  piani
          regolatori" (pubblicata nella G.U. n. 286 del  10  dicembre
          1952),  come  modificato  dalle  leggi 21 dicembre 1955, n.
          1357 (in G.U. n. 11 del 14 gennaio 1956) e 30 luglio  1959,
          n. 615 (in G.U. n. 195 del 14 agosto 1959), è  il seguente:
              "Articolo unico. - Omissis
              A  richiesta del sindaco, e per il periodo suddetto, il
          prefetto,  con   provvedimento   motivato   da   notificare
          all'interessato, può  ordinare la sospensione dei lavori di
          trasformazione  delle  proprietà  private che siano tali da
          compromettere  o  rendere  più   onerosa  l'attuazione  del
          piano. Omissis".
              - Il testo dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n.
          47,  recante  "Norme in materia di controllo dell'attività 
          urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria  delle
          opere  edilizie"  (si  vedano  le note all'art. 3, commi 2,
          lett. d) ed e), e 3), come modificato dal decreto legge  23
          aprile  1985, n. 146 (nella G.U. n. 97 del 24 aprile 1985),
          convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
          giugno 1985, n. 298 (in G.U. n. 146 del 22 giugno 1985), è 
          il seguente:
              "7. Opere eseguite in assenza di concessione, in totale
          difformità   o  con  variazioni  essenziali.  -  Sono opere
          eseguite in totale difformità  dalla concessione quelle che
          comportano  la  realizzazione  di  un  organismo   edilizio
          integralmente   diverso  per  caratteristiche  tipologiche,
          planovolumetriche o  di  utilizzazione  da  quello  oggetto
          della  concessione  stessa,  ovvero  l'esecuzione di volumi
          edilizi oltre i limiti indicati  nel  progetto  e  tali  da
          costituire  un  organismo  edilizio  o  parte  di  esso con
          specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
              Il sindaco, accertata l'esecuzione di opere in  assenza
          di concessione, in totale difformità  dalla medesima ovvero
          con   variazioni   essenziali,  determinate  ai  sensi  del
          successivo articolo 8, ingiunge la demolizione.
              Se  il  responsabile  dell'abuso  non   provvede   alla
          demolizione  e  al  ripristino  dello  stato dei luoghi del
          termine di  novanta  giorni  dall'ingiunzione,  il  bene  e
          l'area  di  sedime,  nonchè   quella necessaria, secondo le
          vigenti prescrizioni urbanistiche,  alla  realizzazione  di
          opere  analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto
          gratuitamente al patrimonio del  comune.  L'area  acquisita
          non  può   comunque  essere  superiore  a  dieci  volte  la
          complessiva superficie utile abusivamente costruita.
              L'accertamento dell'inottemperanza alla  ingiunzione  a
          demolire,  nel  termine  di cui al precedente comma, previa
          notifica   all'interessato,    costituisce    titolo    per
          l'immissione   nel  possesso  e  per  la  trascrizione  nei
          registri   immobiliari,   che    deve    essere    eseguita
          gratuitamente.
              L'opera  acquisita  deve  essere demolita con ordinanza
          del sindaco a spese dei responsabili dell'abuso, salvo  che
          con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di
          prevalenti  interessi  pubblici  e  sempre  che l'opera non
          contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
              Per  le  opere   abusivamente   eseguite   su   terreni
          sottoposti,  in base a leggi statali o regionali, a vincolo
          di inedificabilità , l'acquisizione gratuita, nel  caso  di
          inottemperanza  all'ingiunzione di demolizione, si verifica
          di diritto a favore delle amministrazioni  cui  compete  la
          vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni
          provvedono  alla  demolizione  delle  opere  abusive  ed al
          ripristino dello stato dei luoghi a spese dei  responsabili
          dell'abuso.   Nella   ipotesi   di  concorso  dei  vincoli,
          l'acquisizione si verifica  a  favore  del  patrimonio  del
          comune.
              Il  segretario  comunale redige e pubblica mensilmente,
          mediante  affissione  nell'albo  comunale,   l'elenco   dei
          rapporti  comunicati  dagli  ufficiali ed agenti di polizia
          giudiziaria riguardanti opere  o  lottizzazioni  realizzate
          abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione e lo
          trasmette    all'autorità    giudiziaria   competente,   al
          presidente della giunta regionale e, tramite la  competente
          prefettura, al Ministro dei lavori pubblici.
              In  caso  d'inerzia,  protrattasi  per  quindici giorni
          dalla  data  di  constatazione  della  inosservanza   delle
          disposizioni  di  cui  al  primo  comma  dell'art. 4 ovvero
          protrattasi oltre il termine stabilito dal terzo comma  del
          medesimo  articolo 4, il presidente della giunta regionale,
          nei  successivi  trenta  giorni,  adotta  i   provvedimenti
          eventualmente  necessari  dandone contestuale comunicazione
          alla   competente    autorità     giudiziaria    ai    fini
          dell'esercizio dell'azione penale.
              Per  le  opere  abusive di cui al presente articolo, il
          giudice, con la sentenza di condanna per il  reato  di  cui
          all'articolo  17,  lettera b), della legge 28 gennaio 1977,
          n. 10, come modificato dal  successivo  articolo  20  della
          presente legge, ordina la demolizione delle opere stesse se
          ancora non sia stata altrimenti eseguita".
              - Per il testo dell'art. 1, della legge 29 giugno 1939,
          n. 1497 e dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, si
          vedano le note all'art. 21, commi 5, 8 e 10.

 
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 865 del 1971 Articolo 51
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 1150 del 1942 Articolo 26
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 1902 del 1952 Articolo 1
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 1150 del 1942 Articolo 27
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 47 del 1985 Articolo 7
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 1497 del 1939 Articolo 1
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 431 del 1985 Articolo 1

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