LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 6-04-1998
REGIONE VALLE D'AOSTA

Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
N. 16
del 16 aprile 1998
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100  
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:

 

 


TITOLO VII
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

CAPO I
REGOLAMENTO EDILIZIO E
COMMISSIONE EDILIZIA

ARTICOLO 53

(Regolamento edilizio)

1.	Ogni Comune deve essere dotato di regolamento edilizio.

2.	Il regolamento edilizio comunale disciplina, in armonia con le 
disposizioni di legge:

a)	la composizione, la durata, la formazione, le attribuzioni e il 
funzionamento della commissione edilizia, nel rispetto del criterio 
secondo cui l'istruttoria tecnico-giuridica delle pratiche è compito 
del responsabile del procedimento, mentre compete alla commissione la 
valutazione di merito sul progetto;
b)	gli adempimenti inerenti ai titoli abilitativi edilizi e comunque 
alla legittimazione delle trasformazioni edilizie o urbanistiche del 
territorio;
c)	i parametri e gli indici edilizi, i tipi di intervento edilizio o 
urbanistico;
d)	l'inserimento ambientale, le tipologie, i requisiti 
prestazionali, la qualità del prodotto edilizio;
e)	le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti, secondo 
criteri rispettosi delle esigenze di tutela dell'ambiente e di 
contenimento dei consumi energetici.

3.	Le prescrizioni del regolamento riguardanti il prodotto edilizio 
elencano le esigenze alle quali debbono corrispondere i requisiti 
prestazionali che il prodotto stesso deve possedere, senza necessità 
di vincolarlo a specifiche soluzioni tecniche, quantitative o formali 
precostituite. Il regolamento edilizio dà applicazione alle 
disposizioni regionali in materia di abbattimento delle barriere 
architettoniche.

 

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ARTICOLO 54

(Regolamento edilizio tipo. Approvazione del
regolamento edilizio)

1.	Il Consiglio regionale approva un regolamento edilizio tipo da 
porre a disposizione dei Comuni; esso è integralmente pubblicato nel 
Bollettino ufficiale della Regione; il regolamento edilizio tipo può 
essere modificato o integrato con deliberazione del Consiglio 
regionale.

2.	Il regolamento edilizio tipo individua gli argomenti sui quali il 
testo approvato dal Consiglio comunale può scostarsi da quello del 
regolamento tipo, senza che ciò pregiudichi, agli effetti di cui al 
comma 3, la conformità del testo comunale a quello regionale tipo.

3.	L'approvazione del regolamento edilizio comunale conforme al 
regolamento edilizio tipo è effettuata dal Consiglio comunale e il 
regolamento stesso è trasmesso alla struttura regionale competente in 
materia di urbanistica.

4.	I Comuni che non intendono avvalersi della facoltà di cui al 
comma 3 predispongono autonomamente un testo di regolamento edilizio, 
lo adottano con deliberazione del Consiglio comunale e lo trasmettono 
alla struttura regionale competente in materia di urbanistica per 
l'approvazione.

5.	Nei casi di cui al comma 4, il regolamento è approvato, entro 
centottanta giorni dal ricevimento, dalla Giunta regionale, che può 
introdurre modifiche d'ufficio solo per correggere errori, chiarire 
prescrizioni ed operare adeguamenti a norme di legge; decorso il 
termine anzidetto senza che la Giunta stessa si sia pronunciata, il 
regolamento si intende approvato.

6.	Il regolamento che richieda modifiche o rielaborazioni è 
restituito al Comune, con provvedimento motivato della Giunta 
regionale; il Comune provvede alle modifiche o alla rielaborazione 
richiesta e invia il regolamento alla struttura regionale competente 
in materia di urbanistica. La Giunta regionale assume le proprie 
determinazioni nei successivi novanta giorni; decorso tale termine 
senza che la Giunta stessa si sia pronunciata, il regolamento si 
intende approvato.

7.	Il regolamento edilizio comunale assume efficacia con la 
pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione 
della deliberazione che lo ha approvato o della dichiarazione con la 
quale il segretario comunale attesta l'avvenuta decorrenza del termine 
che costituisce approvazione.

8.	Le modifiche dei regolamenti edilizi comunali sono approvate con 
le procedure di cui al presente articolo; le modifiche conformi alle 
corrispondenti disposizioni del regolamento edilizio tipo sono 
approvate dal Consiglio comunale.

9.	Nelle more della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della 
Regione del regolamento edilizio tipo, i regolamenti edilizi comunali 
sono adottati e approvati con la procedura di cui ai commi 4, 5, 6 e 
7.

 

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ARTICOLO 55

(Commissione edilizia)

1.	In ogni Comune è costituita la commissione edilizia, nominata 
dalla Giunta comunale per quanto riguarda i componenti elettivi; essa 
esprime pareri preventivi obbligatori non vincolanti sul merito delle 
proposte di PUD, di programmi, di intese e di concertazioni, attuativi 
del PRG, e delle relative varianti nonché sul merito delle istanze per 
il rilascio delle concessioni edilizie e delle relative varianti ed 
altresì sul merito delle eventuali istanze per pareri preventivi e 
sugli atti di annullamento di concessioni edilizie.

2.	La Giunta comunale, il Sindaco ed i responsabili dei procedimenti 
edilizi hanno comunque facoltà di richiedere pareri non vincolanti 
alla commissione edilizia su qualsiasi questione attinente all'uso e 
alle trasformazioni edilizie o urbanistiche del territorio comunale.

3.	La commissione edilizia ha facoltà di formulare proposte 
all'amministrazione comunale e agli uffici in materia edilizia o 
urbanistica e in tema di organizzazione e di procedimenti 
amministrativi riguardanti le materie predette; la commissione può 
inoltre individuare criteri interpretativi e regole di comportamento 
che intende seguire nella propria attività e richiedere 
all'amministrazione comunale di renderli noti pubblicamente.

4.	I componenti della commissione edilizia sono scelti fra soggetti 
competenti per esperienza e specifica preparazione nelle discipline 
riguardanti l'edilizia, l'urbanistica e l'ambiente; la commissione è 
formata dal numero di componenti eletti definito dal regolamento 
edilizio in misura non inferiore a tre e non superiore a sette, ivi 
compreso l'esperto in materia di tutela del paesaggio, di cui alla 
legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle 
d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del 
paesaggio), e dai componenti di diritto. Sono componenti di diritto 
della commissione edilizia un rappresentante del servizio 
igienico-sanitario dell'Unità sanitaria locale (USL) e un 
rappresentante del servizio prevenzione incendi.

5.	La commissione edilizia elegge, nel suo ambito, il presidente e 
un vice-presidente; essa è tempestivamente convocata, in relazione 
alle richieste di pareri formulate, dal presidente o, in caso di 
impedimento di questi, dal vice-presidente.

6.	Le sedute della commissione edilizia non sono pubbliche; quando 
la commissione sia chiamata a trattare argomenti specifici sui quali 
uno dei suoi componenti abbia interesse di carattere privato, questi 
deve astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al 
giudizio, allontanandosi dall'aula.

 
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 18 del 1994

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ARTICOLO 56

(Colore e arredo urbano)

1.	Le determinazioni in tema di colore, di arredo urbano ed altre 
analoghe materie, nei Comuni che si dotano di tale disciplina, sono 
approvate dal Consiglio comunale e inserite nel regolamento edilizio.

 

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ARTICOLO 57

(Poteri del Sindaco per l'applicazione del
regolamento edilizio e sanzioni)

1.	Il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del regolamento 
edilizio comunale è assicurato dal Sindaco anche mediante l'esercizio 
dei poteri di coercizione e, occorrendo, attraverso l'esecuzione 
d'ufficio delle necessarie opere, a spese dei contravventori.

2.	La violazione delle disposizioni del regolamento edilizio è 
inoltre perseguita con sanzione amministrativa pecuniaria, restando 
impregiudicata l'applicazione di eventuali ulteriori sanzioni previste 
da specifiche disposizioni di legge.

3.	Chiunque violi le disposizioni del regolamento edilizio comunale 
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non 
inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire cinque 
milioni.

4.	Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria tra 
il limite minimo e il limite massimo si ha riguardo alla gravità della 
violazione, all'incidenza della stessa sull'ambiente, alla misura del 
pericolo creato, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o 
attenuazione delle conseguenze dannose.

5.	Il rapporto che ha accertato la violazione è presentato al 
Sindaco, autorità competente a irrogare la sanzione.

6.	Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applicano 
le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al 
sistema penale), in tema di sanzioni pecuniarie amministrative.

 
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 689 del 1981

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CAPO II
LEGITTIMAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

ARTICOLO 61

(Denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione
di varianti in corso d'opera)

1.	Non sono subordinati a concessione, e sono soggetti a denuncia di 
inizio dell'attività da depositare presso il Comune, i seguenti 
interventi:

a)	opere di manutenzione straordinaria; opere di restauro e 
risanamento conservativo in assenza di mutamenti della destinazione 
d'uso;
b)	opere esterne di eliminazione delle barriere architettoniche in 
edifici esistenti;
c)	recinzioni, muri di cinta e cancellate;
d)	opere di sistemazione di aree destinate ad attività sportive 
senza creazione di volumetria;
e)	opere interne di singole unità immobiliari che non comportino 
modifiche della sagoma e dei prospetti, non rechino pregiudizio alla 
statica dell'immobile, non aumentino il numero delle unità immobiliari 
e non mutino la destinazione d'uso;
f)	realizzazione di parcheggi di pertinenza, nel sottosuolo del 
fabbricato o del lotto su cui insiste il fabbricato stesso;
g)	devoluzione a parcheggio del piano terreno, o di parte di esso, 
negli edifici esistenti;
h)	realizzazione di condutture e impianti interrati e di impianti 
tecnici al servizio di edifici esistenti;
i)	realizzazione di strutture pertinenziali agli edifici esistenti, 
come tali prive di funzioni autonome e destinate invece al servizio 
esclusivo degli edifici predetti, o di loro parti, le quali non 
comportino carico urbanistico alcuno, non determinino aggravio sulle 
opere di urbanizzazione e presentino piccole dimensioni;
l)	opere di demolizione, reinterri e scavi di modesta entità che non 
attengano alla coltivazione di cave né a bonifiche agrarie;
m)	manufatti e sistemazioni all'interno dei cimiteri, nel rispetto 
del relativo regolamento;
n)	manufatti temporanei per la loro natura o per la loro funzione;
o)	ricoveri per attrezzi ed altre analoghe costruzioni di piccole 
dimensioni, funzionali all'attività agricola, ove ammesse dal 
regolamento edilizio e nei limiti imposti dal regolamento medesimo;
p)	intonacatura e tinteggiatura esterna degli edifici ove conforme 
alle disposizioni comunali in tema di colore e arredo urbano e al 
regolamento edilizio;
q)	varianti ai progetti relativi agli interventi di cui al presente 
comma;
r)	interventi di manutenzione idraulico-forestale dei corsi d'acqua.

2.	Le disposizioni del comma 1 sono applicabili solo ove concorrano 
le seguenti condizioni:

a)	nel caso in cui gli immobili interessati siano assoggettati alle 
disposizioni delle l. 1089/1939, 1497/1939, 6 dicembre 1991, n. 394 
(Legge quadro sulle aree protette), ovvero alle disposizioni della 
l.r. 56/1983, siano state rilasciate le autorizzazioni, gli assensi o 
i pareri dovuti;
b)	gli interventi oggetto della denuncia di inizio dell'attività 
siano conformi alle prescrizioni cogenti e prevalenti del PTP, alle 
prescrizioni dei piani di settore e dei progetti e programmi attuativi 
del PTP nonché a quelle degli strumenti urbanistici, dei regolamenti 
edilizi, dei programmi, delle intese e delle concertazioni approvati o 
adottati;
c)	gli interventi medesimi rispettino le norme igienico-sanitarie e 
quelle relative alla sicurezza.

3.	L'ultimazione dei lavori oggetto della denuncia di inizio 
dell'attività deve intervenire nel termine di un anno; decorso tale 
termine, cessano gli effetti abilitativi della denuncia medesima.

4.	Il ricorso alla denuncia di inizio dell'attività non esonera i 
soggetti interessati dall'applicazione delle norme sul rischio 
idrogeologico, sulle opere di conglomerato cementizio, sul 
contenimento dei consumi energetici e delle altre disposizioni in 
materia edilizia.

5.	In caso di denuncia di inizio dell'attività, la documentazione 
comprovante il titolo abilitativo è data dalle copie della denuncia 
recanti la data della ricezione della stessa in Comune e l'elenco 
degli allegati depositati presso il Comune stesso.

6.	Non sono soggette ad approvazione espressa, ma a denuncia della 
loro esecuzione, da depositare presso il Comune prima dell'ultimazione 
dei lavori, le varianti realizzate in corso d'opera che presentino i 
seguenti requisiti:

a)	rispondano alle condizioni di cui al comma 2;
b)	non contrastino con prescrizioni espresse nella concessione 
edilizia;
c)	non comportino modifiche ai volumi e alle superfici utili 
assentite;
d)	non mutino la destinazione d'uso delle costruzioni o delle 
singole unità immobiliari;
e)	non modifichino il numero delle unità immobiliari;
f)	non alterino la sagoma né l'altezza della costruzione.

7.	Alle varianti in corso d'opera di cui al comma 6 si applicano le 
disposizioni dei commi 4 e 5 e, ove del caso, le sanzioni in tema di 
opere soggette a denuncia di inizio dell'attività; si applicano 
altresì le norme relative a tali opere riguardanti la documentazione 
da allegare alla denuncia.

 
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 56 del 1983
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 1089 del 1939
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 1497 del 1939
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 394 del 1991

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TITOLO IX
POTERI DI DEROGA E DI ANNULLAMENTO

ARTICOLO 88

(Poteri di deroga)

1.	I poteri di deroga previsti da norme vigenti di PRG o di 
regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi 
di edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico.

2.	Gli edifici e gli impianti di interesse pubblico per i quali 
siano rilasciate concessioni in deroga ai sensi del comma 1 non 
possono essere mutati di destinazione per un periodo di anni venti a 
decorrere dalla data di ultimazione dei lavori; il vincolo di 
destinazione è trascritto, a cura e spese del concessionario o suo 
avente causa, entro la data di ultimazione dei lavori.

3.	Per l'esercizio dei poteri di deroga, il Sindaco, previa 
favorevole deliberazione del Consiglio comunale, trasmette la relativa 
domanda alla struttura regionale competente in materia di urbanistica; 
la concessione può essere rilasciata solo previo nullaosta della 
struttura stessa sentita la conferenza di pianificazione di cui 
all'art. 15, comma 3.

4.	Sono inderogabili le norme di attuazione del PRG e quelle del 
regolamento edilizio concernenti le destinazioni di zona, le modalità 
di attuazione e le distanze minime tra le costruzioni.

 

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