LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 16-03-1976
REGIONE VALLE D'AOSTA

Modificazione
della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3,
concernente la materia urbanistica e la tutela del
paesaggio, della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13,
concernente l' istituzione e il funzionamento delle
Comunità montane, e della legge regionale 15
novembre 1971, n. 15, concernente i controlli sugli
atti degli enti locali.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
N. 3
del 24 marzo 1976
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

 

 

ARTICOLO 5

 (Regolamento edilizio)
 I Comuni della Valle d' Aosta sono tenuti a
redigere il regolamento edilizio di cui all' art. 33
della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e a presentarlo
per l' approvazione alla Giunta regionale contestualmente
al piano regolatore generale.

 

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ARTICOLO 7

 (Annullamento straordinario di atti comunali)
 Entro dieci anni dalla loro adozione, le
deliberazioni e i provvedimenti comunali che autorizzano
opere non conformi a prescrizioni del
piano regolatore o a norme del regolamento edilizio
possono essere annullati, ai sensi dell' art. 6 del
testo unico della legge comunale e provinciale,
approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383,
con decreto del Presidente della Giunta regionale,
previa deliberazione della Giunta stessa.
  Il provvedimento di annullamento è  reso noto
al pubblico mediante l' affissione nell' albo pretorio
del Comune.

 

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