LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 16-03-1976
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Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:   | |
ARTICOLO 5 (Regolamento edilizio) I Comuni della Valle d' Aosta sono tenuti a redigere il regolamento edilizio di cui all' art. 33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e a presentarlo per l' approvazione alla Giunta regionale contestualmente al piano regolatore generale.
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ARTICOLO 7 (Annullamento straordinario di atti comunali) Entro dieci anni dalla loro adozione, le deliberazioni e i provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a prescrizioni del piano regolatore o a norme del regolamento edilizio possono essere annullati, ai sensi dell' art. 6 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa. Il provvedimento di annullamento è reso noto al pubblico mediante l' affissione nell' albo pretorio del Comune.
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