LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 27-05-1994
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:   | |||||||
ARTICOLO 7
(Commissione edilizia comunale) 1. La composizione della Commissione edilizia comunale, quale stabilita dal regolamento edilizio comunale o dalle norme di attuazione del piano regolatore generale comunale, è integrata con un esperto in materia di tutela del paesaggio. 2. Per la validità delle riunioni della Commissione edilizia comunale nelle quali siano esaminate domande relative a interventi di cui all' art. 3, ai fini dell' autorizzazione di cui all' art. 2, è necessaria la presenza dell' esperto di cui al comma 1, il cui parere sarà riportato a verbale.
|