LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 27-05-1994
REGIONE VALLE D'AOSTA

Deleghe ai Comuni della Valle d' Aosta di funzioni amministrative
in materia di tutela del paesaggio.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
N. 25
del 7 giugno 1994
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 11 del 1998 Articolo 55
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale VALLE D'AOSTA Numero 6 del 1994
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 10 del 1995
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale VALLE D'AOSTA Numero 2 del 1995
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale VALLE D'AOSTA Numero 2 del 1995 Articolo 1
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

 

 

ARTICOLO 7
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale VALLE D'AOSTA Numero 6 del 1994 Articolo 14

 (Commissione edilizia comunale)
 1.  La composizione della Commissione edilizia comunale,
quale stabilita dal regolamento edilizio comunale o
dalle norme di attuazione del piano regolatore generale comunale,
è  integrata con un esperto in materia di tutela del
paesaggio.
  2.  Per la validità  delle riunioni della Commissione
edilizia comunale nelle quali siano esaminate domande
relative a interventi di cui all' art. 3, ai fini dell'
autorizzazione di cui all' art. 2, è  necessaria la presenza
dell' esperto di cui al comma 1, il cui parere sarà  riportato
a verbale.

 

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