LEGGE REGIONALE N. 44 DEL 25-08-1980
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Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:   | |||
ARTICOLO 7 (Cumulabilità dei contributi) I contributi di cui all' art. 3 della presente legge sono cumulabili con altri eventualmente previsti da leggi statali a condizione che non venga globalmente superata la percentuale di intervento stabilita dal precedente articolo 3. I richiedenti sono pertanto tenuti a dichiarare, sotto la loro personale responsabilità , se hanno presentato o intendono presentare analoghe istanze in base a leggi statali, impegnandosi contemporaneamente a restituire alla Regione, qualora ne ricorrano i presupposti, le somme eccenti la percentuale di cui al citato art. 3. I Comuni inoltre potranno variare o adottare le norme costruttive di Regolamento Edilizio o di Piano Regolatore Generale atte a favorire o quanto meno a non penalizzare soluzioni edilizie che prevedano sistemi di utilizzazione energetica di fonti alternative.
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