LEGGE REGIONALE N. 44 DEL 25-08-1980
REGIONE VALLE D'AOSTA

Provvedimenti per il risparmio energetico e l' utilizzazione
delle fonti integrative e alternative di
energia.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
N. 10
del 25 settembre 1980
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Riferimenti Normativi PASSIVI
LEGGE ABROGATA da:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 34 del 1987 Articolo 25
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

 

 

ARTICOLO 7

 (Cumulabilità  dei contributi)
 I contributi di cui all' art. 3 della presente
legge sono cumulabili con altri eventualmente
previsti da leggi statali a condizione che non venga
globalmente superata la percentuale di intervento
stabilita dal precedente articolo 3.
  I richiedenti sono pertanto tenuti a dichiarare,
sotto la loro personale responsabilità , se
hanno presentato o intendono presentare analoghe
istanze in base a leggi statali, impegnandosi
contemporaneamente a restituire alla Regione,
qualora ne ricorrano i presupposti, le somme eccenti
la percentuale di cui al citato art. 3.
  I Comuni inoltre potranno variare o adottare
le norme costruttive di Regolamento Edilizio
o di Piano Regolatore Generale atte a favorire o
quanto meno a non penalizzare soluzioni edilizie
che prevedano sistemi di utilizzazione energetica
di fonti alternative.

 

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