LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 6-04-1999
REGIONE VENETO

RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI A FINI ABITATIVI

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO
N. 32
del 9 aprile 1999
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4  
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario di Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:

 

 

ARTICOLO 2

Limiti di applicazione.
	1.	Il regolamento edilizio comunale determina le condizioni e i 
limiti per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti alla 
data del 31 dicembre 1998, fermo restando il rispetto dei seguenti 
parametri:
a)	l’altezza utile media di 2,40 metri per i locali adibiti ad 
abitazione, 2,20 metri per i Comuni inseriti negli ambiti delle 
Comunità montane ai sensi delle leggi regionali vigenti e di 2,20 
metri per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni, 
ripostigli e bagni. L’altezza utile media sarà calcolata dividendo il 
volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi 1,80 
metri ridotto a 1,60 metri per i comuni montani, per la relativa 
superficie utile;
b)	il rapporto illuminante, se in falda, deve essere pari o 
superiore a 1/16.
	2.	Gli interventi edilizi per il recupero a fini abitativi dei 
sottotetti devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di 
colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde. Il 
regolamento edilizio determina le tipologie di aperture nelle falde e 
ogni altra condizione al fine di rispettare gli aspetti paesistici, 
monumentali e ambientali dell’edificio sul quale si intende 
intervenire.
	3.	Fatte salve le diverse previsioni del piano regolatore 
generale per gli edifici soggetti a tutela ai sensi dell’articolo 28 
della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, dell’articolo 10 della 
legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e della legge 1° giugno 1939, n. 
1089, nel regolamento edilizio può essere prevista la ulteriore 
esclusione di determinate tipologie edilizie dal recupero a fini 
abitativi dei sottotetti.
	4.	Il Consiglio comunale può disporre l’esclusione di parti del 
territorio comunale dall’applicazione della presente legge, nonché 
individuare ambiti nei quali, in assenza del reperimento degli spazi 
per parcheggi pertinenziali, l’intervento è consentito previo 
pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per 
parcheggi di cui al comma 3, dell’articolo 3 della presente legge.

 

top


Profilo di visualizzazione

Le Leggi Regionali