Classificazione Teseo della Legge
TUTELA DELL' AMBIENTE

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 27-06-1997
REGIONE VENETO

Norme per la prevenzione dell' inquinamento luminoso.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO
N. 53
del 1 luglio 1997
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  
Allegato 1:
1  
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:

 

 

ARTICOLO 4

 1.  Sono di competenza dei Comuni:
 a) la predisposizione, l' approvazione e l' aggiornamento del
piano comunale dell' illuminazione pubblica, a integrazione
del piano regolatore generale di cui all' articolo 9
della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive
modificazioni e integrazioni;
  b) l' integrazione del regolamento edilizio di cui all' articolo
10, primo comma, numero 2, lettera d) della legge regionale
n. 61/ 1985 con disposizioni concernenti la progettazione,
l' installazione e l' esercizio degli impianti di illuminazione
esterna;
  c) i controlli sul rispetto delle misure stabilite dalla presente
legge e dal piano regionale di cui all' articolo 5;
  d) l' applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'
articolo 12;
  e) gli ulteriori atti eventualmente previsti dal piano regionale
di previsione dell' inquinamento luminoso di cui
all' articolo 5.

 
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale VENETO Numero 61 del 1985 Articolo 9
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale VENETO Numero 61 del 1985 Articolo 10

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ARTICOLO 7

 Disposizioni integrative del regolamento edilizio
 1.  I Comuni integrato il regolamento edilizio con disposizioni
concernenti la progettazione, l' installazione e
l' esercizio degli impianti di illuminazione esterna, nel rispetto
delle norme tecniche contenute nel PRPIL.

 

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