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LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 27-06-1997
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Il Commissario del Governo ha apposto il visto Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale:   | ||||
ARTICOLO 4 1. Sono di competenza dei Comuni: a) la predisposizione, l' approvazione e l' aggiornamento del piano comunale dell' illuminazione pubblica, a integrazione del piano regolatore generale di cui all' articolo 9 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni e integrazioni; b) l' integrazione del regolamento edilizio di cui all' articolo 10, primo comma, numero 2, lettera d) della legge regionale n. 61/ 1985 con disposizioni concernenti la progettazione, l' installazione e l' esercizio degli impianti di illuminazione esterna; c) i controlli sul rispetto delle misure stabilite dalla presente legge e dal piano regionale di cui all' articolo 5; d) l' applicazione delle sanzioni amministrative di cui all' articolo 12; e) gli ulteriori atti eventualmente previsti dal piano regionale di previsione dell' inquinamento luminoso di cui all' articolo 5.
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ARTICOLO 7 Disposizioni integrative del regolamento edilizio 1. I Comuni integrato il regolamento edilizio con disposizioni concernenti la progettazione, l' installazione e l' esercizio degli impianti di illuminazione esterna, nel rispetto delle norme tecniche contenute nel PRPIL.
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