LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 5-03-1985
REGIONE VENETO

Tutela ed edificabilità delle zone agricole.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO
N. 10
del 8 marzo 1985
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VENETO Numero 23 del 1987
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VENETO Numero 8 del 1991 Articolo 3
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VENETO Numero 15 del 1991 Articolo 4
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VENETO Numero 21 del 1998 Articolo 1
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente legge:

 

 

ARTICOLO 10

 Tutela dei beni culturali e ambientali
 Su corti, colmelli e altre aggregazioni edilizie rurali
di antica origine e sui fabbricati o manufatti, anche in
legno, aventi a giudizio del Comune interessato particolari
caratteristiche di beni culturali tipici della zona
rurale si possono eseguire esclusivamente interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria e di consolidamento
nonchè  quelli diretti a dotare gli edifici dei servizi
igienici e dei necessari impianti tecnologici nel rispetto
delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli
edifici.  Interventi diversi potranno essere ammessi solo
in conformità  a uno strumento urbanistico approvato.
  Tali opere sono ammesse alle provvidenze previste
dalle leggi regionali per l' edilizia rurale.
  Ogni edificazione nelle zone agricole deve essere in
armonia con le forme tradizionali locali dell' edilizia
rurale.
  Entro due anni dall' entrata in vigore della presente
legge, i regolamenti edilizi dei Comuni interessati dovranno
definire le essenziali caratteristiche tipologiche,
costruttive e formali, della edificazione in zona agricola.
  L' individuazione delle aggregazioni edilizie, edifici e
manufatti di cui al primo comma, nonchè  delle caratteristiche
tipologiche di cui al terzo comma, è  fatta dal
Consiglio Comunale entro un anno dall' entrata in vigore
della presente legge con le procedure previste dall'
art. 52 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, per i
piani di recupero di iniziativa pubblica.  In caso di inerzia
si applica il disposto dell' art. 100 della legge regionale
2 maggio 1980, n. 40.
  Le spese necessarie per la individuazione e disciplina
dei beni, di cui al primo e terzo comma, sono ammesse
al contributo previsto dalla legge regionale 31
maggio 1980, n. 80.

 
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale VENETO Numero 40 del 1980 Articolo 100

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