LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 2-05-1980
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Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:   | ||||||
ARTICOLO 113 (Commissione Edilizia Comunale) La Commissione Edilizia Comunale è l' organo consultivo del Comune. Essa è formata da membri eletti dal Consiglio Comunale e da membri di diritto. Sono sempre membri di diritto: - il Sindaco o l' Assessore delegato; - un rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; - l' Ufficiale Sanitario Comunale od un suo delegato; - il Capo dell' Ufficio Tecnico Comunale o un Tecnico suo delegato. I membri eletti dal Consiglio Comunale sono scelti tra esperti. I membri elettivi durano in carica 3 anni, sono rieleggibili ed esercitano comunque le loro funzioni fino alla nomina dei successori. I Comuni sono tenuti ad adeguare i rispettivi Regolamenti Edilizi ed a procedere alle conseguenti nomine entro 3 mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
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