LEGGE REGIONALE N. 58 DEL 13-09-1978
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Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:   | |||
ARTICOLO 9 (Tutela dei beni culturali ed ambientali) Su corti, colmelli, borgate ed altre aggregazioni edilizie rurali di antica origine e sui fabbricati e manufatti, anche di legno, aventi, a giudizio del Comune interessato, particolari caratteristiche di beni culturali tipici della zona rurale si possono eseguire esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di consolidamento, nonchè quelli diretti a dotare gli edifici dei servizi igienici e dei necessari impianti tecnologici, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici. Interventi diversi potranno essere ammessi solo in conformità ad uno strumento urbanistico approvato. Tali opere sono ammesse alle provvidenze previste dalle leggi regionali per l' edilizia rurale. Ogni edificazione nelle zone agricole deve essere in armonia con le forme tradizionali locali dell' edilizia rurale. Entro un anno dall' entrata in vigore della legge, i Regolamenti edilizi dei Comuni interessati dovranno definire le essenziali caratteristiche tipologiche, costruttive e formali, degli edifici di cui alla presente legge. L' individuazione delle aggregazioni edilizie, edifici e manufatti di cui al primo comma deve essere fatta dal Comune con delibera consiliare entro 180 giorni dall' entrata in vigore della presente legge. Gli interventi di cui alla presente legge sono in ogni caso subordinati al rispetto dei vincoli e delle prescrizioni vigenti per la tutela storico - artistica, paesaggistico - ambientale e idrogeologica del territorio.
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