LEGGE REGIONALE N. 61 DEL 27-06-1985
REGIONE VENETO

Norme per l' assetto e l' uso del territorio.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO
N. 27
del 28 giugno 1985

Indice:

Articoli della Legge:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VENETO Numero 9 del 1986

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VENETO Numero 9 del 1986 Articolo 25

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VENETO Numero 11 del 1987

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VENETO Numero 23 del 1987

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VENETO Numero 50 del 1987

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VENETO Numero 8 del 1991 Articolo 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VENETO Numero 13 del 1998 Articolo 1

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VENETO Numero 21 del 1998

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VENETO Numero 47 del 1993 Articolo 3

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente legge:

 

Titolo II
Gli strumenti della pianificazione
Capo I
Gli strumenti generali

ARTICOLO 10

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VENETO Numero 9 del 1986 Articolo 8

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VENETO Numero 50 del 1987 Articolo 2

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VENETO Numero 22 del 1997 Articolo 4

 (Elaborati del Piano Regolatore Generale)
 Il Piano Regolatore Generale è  formato da:
  1) gli elaborati dello stato di fatto comprendenti:
  a) una relazione contenente le analisi, anche ripartite
per porzioni di territorio significative, concernenti
la popolazione, l' occupazione e le attività  produttive,
la residenza, i servizi, nonchè  la descrizione
dei beni culturali e ambientali esistenti, lo stato
del dissesto idrogeologico, le attitudini colturali
dei terreni;
  b) una cartografia dell' intero territorio in scala 1:
5.000, e per alcune zone significative in scala 1:
2.000, rilevante:
- gli edifici significativi esistenti e le aree a essi
pertinenti;
  - la viabilità ;
  - i servizi a rete;
  - le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
  - lo stato del suolo con riferimento all' attività 
produttiva agricola, alle case e al dissesto idrogeologico;
  - le zone meritevoli di particolare tutela;
  - i beni culturali e ambientali;
  c) una cartografia geologico - tecnica in scala 1: 5.000,
derivante da quella provinciale indicata al punto
2) dell' art. 8, qualora richiesta per la finalità  della
 lett a) del punto 4) dello stesso articolo.  La cartografia
rileva le attitudini delle singole unità  del
terreno, con particolare riferimento al loro assetto
geologico e morfologico e ai processi geodinamici
in atto e contiene una classificazione dei
terreni ai fini della loro utilizzazione come risorsa
naturale;
  2) gli elaborati di progetto comprendenti:
  a) una relazione che in corrispondenza ai contenuti
di cui all' articolo precedente e alle direttive del
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento e
del Piano Territoriale Provinciale, indica gli obiettivi
del Piano.  Essa deve contenere i criteri per il
soddisfacimento dei fabbisogni di cui al punto 1)
del secondo comma del precedente articolo e le
modalità  per il conseguimento delle finalità  di cui
ai punti 1), 2) e 3) dell' ultimo comma dello stesso
articolo;
  b) una cartografia dell' intero territorio comunale in
scala 1: 5.000 e per alcune zone significative in scala
1: 2.000, rilevante:
  - le prescrizioni e i vincoli contenuti nel Piano
Territoriale Regionale di Coordinamento e nel
Piano Territoriale Provinciale;
  - la suddivisione dell' intero territorio nelle zone
territoriali omogenee di cui all' art. 24 e, allo
interno di queste, l' eventuale individuazione
delle zone degradate sulla base della consistenza
degli edifici e dello stato e della carenza delle
urbanizzazioni;
  - l' eventuale delimitazione delle aree da riservare
ai piani per l' edilizia residenziale pubblica e a
quelli per gli insediamenti produttivi;
  - le zone da sottoporre a particolari vincoli ai
fini della difesa del suolo e del relativo sistema
idrogeologico e forestale o in rapporto all' attivazione
e coltivazione di cave e torbiere;
  - le aree all' interno delle quali il rilascio della
concessione edilizia è  subordinato all' approvazione
di uno strumento urbanistico attuativo;
  - le aree da riservare a edifici pubblici o di uso
pubblico, nonchè  a opere e impianti di interesse
collettivo;
  - le aree da riservare alle vie di comunicazione
compresi i percorsi ciclabili e pedonali;
  - il tracciato di massima delle reti tecnologiche
con gli eventuali piani e programmi di settore;
  - i gradi di protezione dei singoli edifici aventi valore
di bene culturale e ambientale in relazione
a diversi tipi di intervento ammessi;
  c) le norme per l' attuazione del Piano Regolatore
Generale, con particolare riferimento a quelle che,
nell' ambito delle tutela di ogni singola zona e
delle sue destinazioni, stabiliscono gli interventi
singoli ammessi, la massima e minima densità 
edilizia, la percentuale di copertura ammissibile,
gli allineamenti obbligatori, specificando i casi in
cui è  ammesso, oltre al recupero degli edifici esistenti,
il loro completamento e la nuova edificazione;
  d) il regolamento edilizio, con i contenuti dell' art. 33
della L. 17 agosto 1942, n. 1150;
  e) le eventuali schede per interventi diretti, di cui al
punto 3) dell' art. 9.

 

Titolo V
Disciplina dell' attività edilizia
Capo I
La concessione e l' autorizzazione

ARTICOLO 76

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VENETO Numero 9 del 1986 Articolo 15

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VENETO Numero 24 del 1991 Articolo 7

 (Concessione e autorizzazione)
 L' esecuzione degli interventi di trasformazione urbanistica
e/ o edilizia degli immobili è  soggetta al rilascio
di:
  1) un' autorizzazione gratuita per:
a) le opere, costituenti pertinenze non autonomamente
utilizzabili o impianti tecnologici per edifici già 
esistenti, la cui cubatura non superi comunque di
1/ 3 quella dell' edificio principale;
  b) le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali
o esposizione di merci a cielo libero;
  c) le opere di demolizione, i riporti di terreno e gli
scavi eseguiti a scopo di sistemazione ambientale
o per interventi urbanistici o edilizi;
  d) gli interventi di manutenzione straordinaria e di
restauro e di risanamento conservativo, ai sensi
delle lettere b) e c) dell' art. 31 della L. 5 agosto
1978, n. 457;
  2) un' autorizzazione comportante la corresponsione di
un contributo, corrispondente alla differenza fra la
precedente e la nuova destinazione, in caso di variazione
d' uso degli immobili senza opere a ciò  preordinate,
quando essa non sia incompatibile con le caratteristiche
della zona o comunque sia consentita
dagli strumenti urbanistici;
  3) una concessione gratuita, nei casi e secondo le modalità 
di cui all' art. 9 della L. 28 gennaio 1977, n. 10,
sempre che ai sensi del precedente punto 1) non sia
previsto il rilascio di un' autorizzazione;
  4) una concessione comportante la corresponsione di un
contributo, negli altri casi.
  Fatti salvi gli immobili vincolati ai sensi delle LLº
1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 o 16 aprile
1973, n. 171, i lavori relativi alle opere interne di manutenzione
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo
e/ o di ristrutturazione edilizia, purchè  non
siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati
o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino
modifiche della sagoma nè  aumento delle superfici
utili e del numero delle unità  immobiliari, non
modifichino la destinazione d' uso delle costruzioni e delle
singole unità  immobiliari, non rechino pregiudizio alla
statica dell' immobile e, quando riguardino edifici compresi
nelle zone territoriali omogenee di tipo A, ne rispettino
le originarie caratteristiche costruttive, possono
essere iniziati trascorsi 30 giorni dalla presentazione
al Sindaco, da parte del titolare, di una relazione coredata
da una documentazione fotografica, a firma di un
professionista abilitato, che elenchi le opere preventivate
e ne asseveri la conformità  alle prescrizioni di cui al
presente comma, nonchè  alle norme igienico - sanitarie e
di sicurezza vigenti.
  Non sono soggetti a concessione nè  ad autorizzazione
edilizia gli interventi di manutenzione ordinaria, ai
sensi della lettera a) dell' art. 31 della L. 5 agosto 1978,
n. 457, i movimenti di terra strettamente pertinenti
all' esercizio dell' attività  agricola, ai miglioramenti fondiari
di tipo agronomico e alla coltivazione di cave
o torbiere, nonchè  le opere termporanee per attività  di ricerca
nel sottosuolo che abbiano carattere geognistico o
siano eseguite in aree esterne ai centri edificati, nonchè 
gli interventi comportanti l' occupazione precaria e temporanea
del suolo.
  La concessione o l' autorizzazione sono rilasciate in
conformità  alle leggi, ai regolamenti e alle prescrizioni,
degli strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale
vigenti, nonchè , per i comuni in zona dichiarata sismica
in base agli elenchi di cui alla L. 2 febbraio 1974, n. 64, e
successive modifiche, in armonia con le direttive emanate
dalla Giunta Regionale per la definizione degli interventi
diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente,
ai sensi dell' art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457.
  In caso di strumenti urbanistici adottati e trasmessi,
la concessione o l' autorizzazione è  rilasciata in conformità 
alle previsioni degli stessi ai sensi dell' art. 4 della
L. 1 giugno 1971, n. 291, salvo che non si tratti di Comuni
compresi negli elenchi indicati nello stesso articolo, dove
le limitazioni di cui al primo, secondo e terzo comma
dell' art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765, si applicano
fino alla loro approvazione.
  Nei comuni privi di strumenti urbanistici generali o i
cui strumenti adottati e trasmessi siano stati restituiti
per rielaborazione, e fino all' adozione o riadozione e trasmissione
dello strumento urbanistico generale, l' attività 
edilizia è  limitata al recupero di 1 mc / 1000 mq di terreno.
  Sono però  sempre ammessi gli interventi di cui alle lettere
a), b) e c) dell' art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457,
quelli al di fuori dei centri edificati nei limiti di cui alla
 LR 5 marzo 1985, n. 24, nonchè  quelli per nuovi edifici e
complessi produttivi e loro ampliamenti, purchè  la relativa
superficie coperta non superi un decimo dell' area
di proprietà .
  Nei comuni obbligati a dotarsi o dotati del Programma
Pluriennale di Attuazione, il rilascio della concessione
avviene altresì  ai sensi degli artt. 65 e 66.  Negli altri
Comuni il rilascio della concessione resta sempre subordinato
all' esistenza delle opere di urbanizzazione primaria
o alla previsione da parte dei Comuni della loro
attuazione nel successivo triennio o all' impegno dei
privati di procedere alla loro attuazione contemporaneamente
agli interventi concessi.
  In ogni caso, anche in deroga ad altre leggi regioali,
ai regolamenti e alle previsioni degli strumenti urbanistici,
il Sindaco è  autorizzato a rilasciare le concessioni
o le autorizzazioni per la ricostruzione di edifici o
di loro parte o comunque di opere edilizie o urbanistiche,
integralmente o parzialmente distrutti a seguito di
eventi eccezionali o per causa di forza maggiore.

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 765 del 1967 Articolo 17

 

Titolo VI
Norme transitorie e finali

ARTICOLO 106

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VENETO Numero 9 del 1986 Articolo 24

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VENETO Numero 51 del 1987

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VENETO Numero 51 del 1987

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VENETO Numero 12 del 1992 Articolo 8

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VENETO Numero 11 del 1994 Articolo 18

 (Termini per la sostituzione
dei vigenti strumenti urbanistici generali)
 I Comuni, dopo l' entrata in vigore del primo Piano
Territoriale Provinciale, vi si adeguano in via transitoria
entro il termine di un anno, adottando il Piano Regolatore
Generale, con i contenuti e gli elaborati di cui agli
artt. 9 e 10, in sostituzione del vigente Programma di
Fabbricazione e relativo Regolamento Edilizio o variando
il Piano Regolatore Generale.
  In ogni caso, non è  più  consentita l' adozione di nuovi
programmi di fabbricazione o l' adozione di varianti
generali a quelli attuali;  dopo il 31 dicembre 1985 i Comuni
non potranno più  dotarsi di piani urbanistici attuativi
in esecuzione di un programma di fabbricazione
e comunque, nei due anni successivi, dovranno sostituire
il programma di fabbricazione col Piano Regolatore
generale redatto ai sensi dei citati artt. 9 e 10.

ARTICOLO 113

 (Commissione Edilizia Comunale)
 La Commissione Edilizia Comunale è  l' organo consultivo
del Comune.  Essa è  formata da membri eletti
dal Consiglio Comunale e da membri di diritto.
  Sono sempre membri di diritto:
- il Sindaco o l' Assessore delegato;
  - il Capo dell' Ufficio Tecnico Comunale o un Tecnico
suo delegato.
  I membri eletti dal Consiglio Comunale sono scelti
tra esperti, con voto limitato a uno.  In ogni caso è  garantita
l' elezione di almeno un rappresentante della minoranza.
  I membri elettivi durano in carica un periodo massimo
di 5 anni, sono rieleggibili ed esercitano comunque
le loro funzioni fino alla nomina dei successori.
  I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri Regolamenti
Edilizi e a procedere alle conseguenti nomine entro
90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
  La deliberazione assunta dal Comune ai sensi del
precedente comma diventa esecutiva a norma dell' artº
130 della Costituzione.

ARTICOLO 120

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VENETO Numero 21 del 1998 Articolo 1

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VENETO Numero 21 del 1998 Articolo 2

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VENETO Numero 21 del 1998 Articolo 4

 (Criteri per il coordinamento dei regolamenti edilizi)
 Entro 180 giorni dall' entrata in vigore della presente
legge la Giunta Regionale, sentita la Commissione Tecnica
Regionale - sezione urbanistica - e la competente
Commissione Consiliare, approva criteri e indirizzi per
la redazione dei regolamenti edilizi comunali ai sensi
della lettera b) del primo comma dell' art. 25 della legge
28 febbraio 1985, n. 47.