LEGGE REGIONALE N. 61 DEL 27-06-1985
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Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:   | |||||||||||
ARTICOLO 10
(Elaborati del Piano Regolatore Generale) Il Piano Regolatore Generale è formato da: 1) gli elaborati dello stato di fatto comprendenti: a) una relazione contenente le analisi, anche ripartite per porzioni di territorio significative, concernenti la popolazione, l' occupazione e le attività produttive, la residenza, i servizi, nonchè la descrizione dei beni culturali e ambientali esistenti, lo stato del dissesto idrogeologico, le attitudini colturali dei terreni; b) una cartografia dell' intero territorio in scala 1: 5.000, e per alcune zone significative in scala 1: 2.000, rilevante: - gli edifici significativi esistenti e le aree a essi pertinenti; - la viabilità ; - i servizi a rete; - le opere di urbanizzazione primaria e secondaria; - lo stato del suolo con riferimento all' attività produttiva agricola, alle case e al dissesto idrogeologico; - le zone meritevoli di particolare tutela; - i beni culturali e ambientali; c) una cartografia geologico - tecnica in scala 1: 5.000, derivante da quella provinciale indicata al punto 2) dell' art. 8, qualora richiesta per la finalità della lett a) del punto 4) dello stesso articolo. La cartografia rileva le attitudini delle singole unità del terreno, con particolare riferimento al loro assetto geologico e morfologico e ai processi geodinamici in atto e contiene una classificazione dei terreni ai fini della loro utilizzazione come risorsa naturale; 2) gli elaborati di progetto comprendenti: a) una relazione che in corrispondenza ai contenuti di cui all' articolo precedente e alle direttive del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento e del Piano Territoriale Provinciale, indica gli obiettivi del Piano. Essa deve contenere i criteri per il soddisfacimento dei fabbisogni di cui al punto 1) del secondo comma del precedente articolo e le modalità per il conseguimento delle finalità di cui ai punti 1), 2) e 3) dell' ultimo comma dello stesso articolo; b) una cartografia dell' intero territorio comunale in scala 1: 5.000 e per alcune zone significative in scala 1: 2.000, rilevante: - le prescrizioni e i vincoli contenuti nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento e nel Piano Territoriale Provinciale; - la suddivisione dell' intero territorio nelle zone territoriali omogenee di cui all' art. 24 e, allo interno di queste, l' eventuale individuazione delle zone degradate sulla base della consistenza degli edifici e dello stato e della carenza delle urbanizzazioni; - l' eventuale delimitazione delle aree da riservare ai piani per l' edilizia residenziale pubblica e a quelli per gli insediamenti produttivi; - le zone da sottoporre a particolari vincoli ai fini della difesa del suolo e del relativo sistema idrogeologico e forestale o in rapporto all' attivazione e coltivazione di cave e torbiere; - le aree all' interno delle quali il rilascio della concessione edilizia è subordinato all' approvazione di uno strumento urbanistico attuativo; - le aree da riservare a edifici pubblici o di uso pubblico, nonchè a opere e impianti di interesse collettivo; - le aree da riservare alle vie di comunicazione compresi i percorsi ciclabili e pedonali; - il tracciato di massima delle reti tecnologiche con gli eventuali piani e programmi di settore; - i gradi di protezione dei singoli edifici aventi valore di bene culturale e ambientale in relazione a diversi tipi di intervento ammessi; c) le norme per l' attuazione del Piano Regolatore Generale, con particolare riferimento a quelle che, nell' ambito delle tutela di ogni singola zona e delle sue destinazioni, stabiliscono gli interventi singoli ammessi, la massima e minima densità edilizia, la percentuale di copertura ammissibile, gli allineamenti obbligatori, specificando i casi in cui è ammesso, oltre al recupero degli edifici esistenti, il loro completamento e la nuova edificazione; d) il regolamento edilizio, con i contenuti dell' art. 33 della L. 17 agosto 1942, n. 1150; e) le eventuali schede per interventi diretti, di cui al punto 3) dell' art. 9.
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ARTICOLO 106
(Termini per la sostituzione dei vigenti strumenti urbanistici generali) I Comuni, dopo l' entrata in vigore del primo Piano Territoriale Provinciale, vi si adeguano in via transitoria entro il termine di un anno, adottando il Piano Regolatore Generale, con i contenuti e gli elaborati di cui agli artt. 9 e 10, in sostituzione del vigente Programma di Fabbricazione e relativo Regolamento Edilizio o variando il Piano Regolatore Generale. In ogni caso, non è più consentita l' adozione di nuovi programmi di fabbricazione o l' adozione di varianti generali a quelli attuali; dopo il 31 dicembre 1985 i Comuni non potranno più dotarsi di piani urbanistici attuativi in esecuzione di un programma di fabbricazione e comunque, nei due anni successivi, dovranno sostituire il programma di fabbricazione col Piano Regolatore generale redatto ai sensi dei citati artt. 9 e 10.
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