LEGGE REGIONALE N. 61 DEL 27-06-1985
REGIONE VENETO

Norme per l' assetto e l' uso del territorio.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO
N. 27
del 28 giugno 1985
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122  
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VENETO Numero 9 del 1986
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VENETO Numero 9 del 1986 Articolo 25
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VENETO Numero 11 del 1987
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VENETO Numero 23 del 1987
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VENETO Numero 50 del 1987
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VENETO Numero 8 del 1991 Articolo 3
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VENETO Numero 13 del 1998 Articolo 1
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VENETO Numero 21 del 1998
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VENETO Numero 47 del 1993 Articolo 3
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente legge:

 

 


Titolo II
Gli strumenti della pianificazione
Capo I
Gli strumenti generali

ARTICOLO 10
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VENETO Numero 9 del 1986 Articolo 8
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VENETO Numero 50 del 1987 Articolo 2
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VENETO Numero 22 del 1997 Articolo 4

 (Elaborati del Piano Regolatore Generale)
 Il Piano Regolatore Generale è  formato da:
  1) gli elaborati dello stato di fatto comprendenti:
  a) una relazione contenente le analisi, anche ripartite
per porzioni di territorio significative, concernenti
la popolazione, l' occupazione e le attività  produttive,
la residenza, i servizi, nonchè  la descrizione
dei beni culturali e ambientali esistenti, lo stato
del dissesto idrogeologico, le attitudini colturali
dei terreni;
  b) una cartografia dell' intero territorio in scala 1:
5.000, e per alcune zone significative in scala 1:
2.000, rilevante:
- gli edifici significativi esistenti e le aree a essi
pertinenti;
  - la viabilità ;
  - i servizi a rete;
  - le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
  - lo stato del suolo con riferimento all' attività 
produttiva agricola, alle case e al dissesto idrogeologico;
  - le zone meritevoli di particolare tutela;
  - i beni culturali e ambientali;
  c) una cartografia geologico - tecnica in scala 1: 5.000,
derivante da quella provinciale indicata al punto
2) dell' art. 8, qualora richiesta per la finalità  della
 lett a) del punto 4) dello stesso articolo.  La cartografia
rileva le attitudini delle singole unità  del
terreno, con particolare riferimento al loro assetto
geologico e morfologico e ai processi geodinamici
in atto e contiene una classificazione dei
terreni ai fini della loro utilizzazione come risorsa
naturale;
  2) gli elaborati di progetto comprendenti:
  a) una relazione che in corrispondenza ai contenuti
di cui all' articolo precedente e alle direttive del
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento e
del Piano Territoriale Provinciale, indica gli obiettivi
del Piano.  Essa deve contenere i criteri per il
soddisfacimento dei fabbisogni di cui al punto 1)
del secondo comma del precedente articolo e le
modalità  per il conseguimento delle finalità  di cui
ai punti 1), 2) e 3) dell' ultimo comma dello stesso
articolo;
  b) una cartografia dell' intero territorio comunale in
scala 1: 5.000 e per alcune zone significative in scala
1: 2.000, rilevante:
  - le prescrizioni e i vincoli contenuti nel Piano
Territoriale Regionale di Coordinamento e nel
Piano Territoriale Provinciale;
  - la suddivisione dell' intero territorio nelle zone
territoriali omogenee di cui all' art. 24 e, allo
interno di queste, l' eventuale individuazione
delle zone degradate sulla base della consistenza
degli edifici e dello stato e della carenza delle
urbanizzazioni;
  - l' eventuale delimitazione delle aree da riservare
ai piani per l' edilizia residenziale pubblica e a
quelli per gli insediamenti produttivi;
  - le zone da sottoporre a particolari vincoli ai
fini della difesa del suolo e del relativo sistema
idrogeologico e forestale o in rapporto all' attivazione
e coltivazione di cave e torbiere;
  - le aree all' interno delle quali il rilascio della
concessione edilizia è  subordinato all' approvazione
di uno strumento urbanistico attuativo;
  - le aree da riservare a edifici pubblici o di uso
pubblico, nonchè  a opere e impianti di interesse
collettivo;
  - le aree da riservare alle vie di comunicazione
compresi i percorsi ciclabili e pedonali;
  - il tracciato di massima delle reti tecnologiche
con gli eventuali piani e programmi di settore;
  - i gradi di protezione dei singoli edifici aventi valore
di bene culturale e ambientale in relazione
a diversi tipi di intervento ammessi;
  c) le norme per l' attuazione del Piano Regolatore
Generale, con particolare riferimento a quelle che,
nell' ambito delle tutela di ogni singola zona e
delle sue destinazioni, stabiliscono gli interventi
singoli ammessi, la massima e minima densità 
edilizia, la percentuale di copertura ammissibile,
gli allineamenti obbligatori, specificando i casi in
cui è  ammesso, oltre al recupero degli edifici esistenti,
il loro completamento e la nuova edificazione;
  d) il regolamento edilizio, con i contenuti dell' art. 33
della L. 17 agosto 1942, n. 1150;
  e) le eventuali schede per interventi diretti, di cui al
punto 3) dell' art. 9.

 

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Titolo VI
Norme transitorie e finali

ARTICOLO 106
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VENETO Numero 9 del 1986 Articolo 24
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VENETO Numero 51 del 1987
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VENETO Numero 51 del 1987
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VENETO Numero 12 del 1992 Articolo 8
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VENETO Numero 11 del 1994 Articolo 18

 (Termini per la sostituzione
dei vigenti strumenti urbanistici generali)
 I Comuni, dopo l' entrata in vigore del primo Piano
Territoriale Provinciale, vi si adeguano in via transitoria
entro il termine di un anno, adottando il Piano Regolatore
Generale, con i contenuti e gli elaborati di cui agli
artt. 9 e 10, in sostituzione del vigente Programma di
Fabbricazione e relativo Regolamento Edilizio o variando
il Piano Regolatore Generale.
  In ogni caso, non è  più  consentita l' adozione di nuovi
programmi di fabbricazione o l' adozione di varianti
generali a quelli attuali;  dopo il 31 dicembre 1985 i Comuni
non potranno più  dotarsi di piani urbanistici attuativi
in esecuzione di un programma di fabbricazione
e comunque, nei due anni successivi, dovranno sostituire
il programma di fabbricazione col Piano Regolatore
generale redatto ai sensi dei citati artt. 9 e 10.

 

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